Soffermandosi sulla corretta esegesi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. in materia di immigrazione) il T.r.g.a. Bolzano ha modo di precisare, nella sentenza qui in esame, come il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del di lui nucleo familiare costituisca un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.
Ogni immigrato, invero, deve essere stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante.
Il requisito qui in esame (del possesso di un reddito da fonte lecita), in base al principio tempus regit actum, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimità non assume rilievo il mutamento delle condizioni economiche dell’interessato sopravvenuto in un periodo successivo.
Ne conseguenze, secondo l’argomentare dell’adito G.A. la legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per difetto del requisito di possesso di un reddito sufficiente al sostentamento del nucleo familiare dell’interessato.
Quanto alla sua natura giuridica, e alla sua ratio, il requisito reddituale è chiaramente finalizzato ad evitare l’aggravio per il pubblico erario che comporterebbe l’esercizio del diritto di accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, riconosciuto ai soggiornanti, da parte di soggetti non in possesso di un adeguato reddito e quindi mira ad evitare l’inserimento nella collettività degli utenti dei servizi pubblici e degli aventi diritto alle prestazioni sociali di soggetti che non offrano un’adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e soprattutto che finiscano per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale in quanto indigenti.
Riferimenti: