In tema di pianificazione urbanistica – osserva il T.a.r. Toscana – l’obbligo di ripubblicazione del piano riguarda non la modifica, anche sostanziale, riferita alla singola norma di attuazione, o alla disciplina settoriale di aspetti del territorio, bensì i casi in cui vi sia un sovvertimento dei criteri di impostazione dello strumento pianificatorio, ovvero delle sue fondamentali linee di indirizzo.
Secondo la giurisprudenza amministrativa l’obbligo di rinnovare la pubblicazione ricorre unicamente qualora le modifiche facoltative, o concordate, dello strumento di pianificazione territoriale comportino lo stravolgimento dello strumento adottato, e non anche in presenza di variazioni che ne lasciano inalterato l’impianto originario, ancorché possano incidere sensibilmente sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.