Il Tar Napoli si sofferma in sentenza sul tema del diritto all’accesso agli atti della P.A. avuto particolare riguardo all’ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione tributaria.
L’interesse del contribuente all’ostensione di tali atti è riconosciuto in via legislativa anche mediante la previsione di obblighi in capo al concessionario per la riscossione.
Invero, l’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, recita: “Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.