Secondo quanto affermato in sentenza dal T.r.g.a. Bolzano la disposizione dell’art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (“Limiti di distanza tra i fabbricati”) disciplina, in generale, il rapporto di natura civilistica tra le costruzioni in relazione alla tipologia astratta di zona in cui esse si trovano; a loro volta gli strumenti urbanistici imprimono, mediante gli indici di edificabilità, tra cui il parametro distanziale tra edifici ed eventualmente tra edifici e confine, un assetto complessivo e unitario di quella determinata zona del territorio.
Sulla questione dei limiti entro i quali il l’art. 2 bis del D.P.R. n. 380 del 2001 consenta al Legislatore regionale o delle Province Autonome, di intervenire in materia di distanze, derogando al D.M. n. 1444 del 1968, senza invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile, e dunque si è pronunciata la Corte Costituzionale.