Natura giuridica e finalità del trasferimento per incompatibilità ambientale

Il Tar Milano osserva in sentenza come il trasferimento per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale abbia il fine di tutelare il prestigio, e il corretto funzionamento, degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e la continuità dell’azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva di disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, prescindendo da eventuali responsabilità di ordine disciplinare riguardanti le vicende che hanno determinato tali disagi.

Tale tipo di trasferimento non presenta carattere sanzionatorio, o disciplinare, perché non postula comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è condizionato solo alla valutazione, ampiamente discrezionale, di fatti che possono far ritenere nociva per il prestigio, il decoro o la funzionalità dell’ufficio la permanenza del dipendente in una determinata sede.

Peraltro l’Amministrazione ha ampia discrezionalità nella perimetrazione dell’area geografica interessata dalla “incompatibilità ambientale” (Cons. di Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4368).

Il presupposto essenziale del trasferimento per incompatibilità ambientale è, quindi, che sussista

obiettivamente una situazione di fatto per effetto della quale la permanenza dell’impiegato in una determinata sede è di nocumento al prestigio, al decoro o alla funzionalità dell’amministrazione, mentre è irrilevante che tale situazione dipenda o meno dal comportamento volontario dell’interessato o che tale comportamento sia sanzionabile in sede penale o disciplinare.

Il relativo sindacato da parte del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro ab externo della non arbitrarietà e della proporzionalità: il Giudice deve accertare, in base ad una verifica condotta con criteri di logica formale, che l’individuazione della sede di assegnazione non costituisca una surrettizia misura per punire l’interessato né, comunque, che sia prima facie eccessiva rispetto ai caratteri della situazione concreta.

Non solo, per vero, uno scrutinio più incisivo integrerebbe un’inammissibile incursione giurisdizionale nella sfera del merito amministrativo (Cons. di Stato, sez. IV,  07/04/2017, n. 1620).

Ancora sul tema in esame la giurisprudenza così si è espressa:

  1. a) il lasso di tempo decorso dai fatti addebitati non è di per sé ostacolo all’adozione del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, quando ne ricorra il presupposto dell’esigenza, di rilievo pubblico, di far cessare una situazione di inopportunità (Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2013);
  2. b) sanzione disciplinare e trasferimento per incompatibilità ambientale sono provvedimenti diversi, che corrispondono a finalità differenti, che possono bene coesistere;
  3. d) non è significativa l’origine della situazione d’incompatibilità ambientale venutasi a creare, nel senso che questa prescinde da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell’interessato (Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2013, n. 3739);

Riferimenti:

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 01/08/2017, n. 1735

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