Intervenuto in materia di gare pubbliche, osserva in sentenza il Consiglio di Stato che, se in linea di principio, ad evitare possibili condizionamenti nella valutazione dei progetti tecnici e dunque a preservare la genuinità dei due tratti del giudizio, i due tipi di offerta (economica e tecnica) non vanno commisti, resta tuttavia compatibile – alla luce dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità – con la regola di separatezza e segretezza dell’offerta economica (da sempre esaminare per prima e sempre nella segretezza dell’offerta economica) l’allegazione all’offerta tecnica di un computo metrico estimativo recante l’indicazione dei prezzi unitari concernenti le proposte migliorative, alla condizione che non siano indicati i prezzi già scontati, il che solo costituirebbe una violazione del principio di segretezza dell’offerta economica (Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2010, n. 5109; Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2009, n. 3575; Cons. Stato, V, 13 febbraio 2013, n. 901).
Gare pubbliche, separatezza e segretezza dell’offerta economica
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