Gare pubbliche, separatezza e segretezza dell’offerta economica

Intervenuto in materia di gare pubbliche, osserva in sentenza il Consiglio di Stato che, se in linea di principio, ad evitare possibili condizionamenti nella valutazione dei progetti tecnici e dunque a preservare la genuinità dei due tratti del giudizio, i due tipi di offerta (economica e tecnica) non vanno commisti, resta tuttavia compatibile – alla luce dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità – con la regola di separatezza e segretezza dell’offerta economica (da sempre esaminare per prima e sempre nella segretezza dell’offerta economica) l’allegazione all’offerta tecnica di un computo metrico estimativo recante l’indicazione dei prezzi unitari concernenti le proposte migliorative, alla condizione che non siano indicati i prezzi già scontati, il che solo costituirebbe una violazione del principio di segretezza dell’offerta economica (Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2010, n. 5109; Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2009, n. 3575; Cons. Stato, V, 13 febbraio 2013, n. 901).

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