Acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e riparto di giurisdizione

In sentenza il Consiglio di Stato afferma il principio di diritto secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo, nella controversia proposta dal privato proprietario di un fondo per l’annullamento della delibera con la quale la Pubblica amministrazione, che lo aveva illegittimamente occupato, ne abbia disposto l’acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ove la controversia attenga esclusivamente alla quantificazione dell’importo dovuto in applicazione di detto articolo, non venendo in contestazione l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di tale strumento né la legittimità dello stesso in relazione alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 dicembre 2015 n. 5530; Consiglio di Stato, sez. IV. 4 dicembre 2015 n. 5530; Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2016 n. 3878; Consiglio di Stato, sez. IV, 1 marzo 2017 n. 941).

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