Afferma il Consiglio di Stato nella sentenza in esame che la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo, nei confronti della decisione amministrativa resa tra altri soggetti, deve essere riconosciuta ai controinteressati pretermessi, ai controinteressati sopravvenuti e beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all’esito di un giudizio cui siano rimasti estranei, ai controinteressati non facilmente identificabili ed in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione.
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