Secondo il Consiglio di Stato il Giudice Amministrativo può riconoscere il danno causato al privato dal comportamento inoperoso dell’Amministrazione soltanto se è stata accertata la spettanza del c.d. bene della vita, che costituisce il presupposto indispensabile, in materia di risarcimento degli interessi legittimi di tipo pretensivo, per poter configurare una condanna della stessa al risarcimento del relativo danno; d’altra parte, il danno ingiusto derivante dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, la cui risarcibilità è prevista in via generale dall’art. 2 bis comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241, inserito dall’art. 7, comma 1, lett. c), l. 18 giugno 2009 n. 69, al quale si riferisce l’art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010, presuppone la sussistenza in capo all’Amministrazione pubblica dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa (Cass. Civ., sez. I, 28 febbraio 2014, n. 4804; Cass. Civ., sez. III, 14 febbraio 2014, n. 3431; Cons. St., sez. V, 22 gennaio 2014, n. 318; Cons. St., sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452; Cons. St., sez. IV, 28 maggio 2013, n. 2899).
Comportamento inoperoso dell’Amministrazione e risarcimento danni
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