Si osserva in sentenza come, nel giudizio di ottemperanza, le (ulteriori) somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alle spese necessarie ad ottenere la defìnitività del decreto (richiesta ed estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da parte della cancelleria), alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relative all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
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