Si osserva in sentenza, da parte dell’adito Consiglio di Stato, come in materia di concorsi e di gare pubbliche, quando l’atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l’immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare anche l’atto finale, pena l’improcedibilità del ricorso (v. Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2012 n. 2637; Cons. Stato, sez. V, 9 febbraio 2010 n. 627).
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