Secondo il Consiglio di Stato, in base alla disciplina contenuta negli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990, il diritto di accesso agli atti della P.A. può esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica purché concernenti attività di pubblico interesse.
Tale opzione interpretativa risulta in linea con quanto in passato affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha ritenuto che ai sensi del citato art. 22 sono soggette all’accesso tutte le tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell’attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell’imparzialità e non ha garantito alcuna “zona franca” nei confronti dell’attività disciplinata dal diritto privato (sentenza 22 aprile 1999, n. 4).