Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato avalla l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il Giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4936 del 2015; Consiglio di Stato, sez. III, 4808 del 2015).
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