Soffermatosi sul cd. terzo condono il Consiglio di Stato nella sentenza in esame osserva come l’art. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326, nel prevedere la possibilità di concessione edilizia in sanatoria, in particolare per le “opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.” (co. 25), esclude dalla possibilità di sanatoria, tra l’altro, le opere che “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Operatività del terzo condono edilizio
Devi eseguire l'accesso per visualizzare il resto del contenuto.Si prega Accedi. Non sei un membro? Registrati