L’istituto dell’informativa antimafia, secondo quanto è dato leggere nella sentenza in esame, si basa su una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, che consente di emanare il provvedimento anche in conseguenza di semplici elementi sintomatici di infiltrazioni e condizionamenti del crimine organizzato a carico dell’impresa attenzionata.
Sussiste quindi una discrezionalità dell’amministrazione la quale, per quanto ampia, non è senza limiti: essa deve essere esercitata sulla base non di meri sospetti, ma di specifici elementi di fatto, idonei a dimostrare un rischio di collegamenti con la criminalità organizzata, elementi da considerare non isolatamente, ma nel quadro indiziario che nel loro complesso vanno a delineare.