Secondo quanto osserva il Consiglio di Stato nella sentenza in esame le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale non (devono) essere giustificate preventivamente di volta in volta.
Invero, le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza, ferma restando l’ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza, alla serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
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