Condanna penale ed incapacità ex lege ad essere titolare di un’autorizzazione al porto d’armi

Si  ribadisce in sentenza l’orientamento della giurisprudenza che nega alla riabilitazione intervenuta per i reati indicati all’art. 43 R.D. n. 773/1931 l’effetto caducante della “incapacità ex lege” ad essere titolare di un’autorizzazione al porto di arma.

Rilevano a tal fine un argomento letterale e un argomento teleologico.

Quanto all’argomento letterale (esame coordinato degli artt. 11, co. 1 n. 1 e 43 R.D. n. 773/1931) tutte le autorizzazioni di polizia – tra cui anche quelle al porto di arma – devono essere negate allorché la persona sia stata condannata a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione: è questa la norma, generale, dell’art. 11 co. 1 n. 1, cit..

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