Intervenuto in materia di armi il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, osserva che la valutazione del Prefetto di cui all’art. 39 R.D. 773/1931 (secondo cui: “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti … alle persone ritenute capaci di abusarne”) è una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità, che ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
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