Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, la riconferma nel ruolo di Giudice di Pace non ha natura disciplinare e dunque può prescindere da singoli aspetti positivi e negativi che riguardano interessato.
Se la valutazione deve in via primaria salvaguardare i valori di imparzialità, indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale, essa ha comunque un contenuto ampiamente discrezionale ed in specie per i Magistrati onorari, in considerazione del fatto che il loro reclutamento non è preceduto dalla compendiosa valutazione tecnica insita nelle prove concorsuali, il cui risultato positivo vincola l’organo di autogoverno nei giudizi da formularsi nei vari stadi della carriera, ma al contrario si fonda sulla produzione di requisiti del tutto analoga ad un concorso per titoli, per cui le scelte dell’organo di autogoverno hanno un contenuto di merito largamente esteso e di conseguenza il sindacato espresso dal Giudice Amministrativo sul merito di tale tipo di controversie resta limitato al riscontro della sussistenza dei presupposti, della congruità della motivazione.