Si precisa in sentenza, da parte del Consiglio di Stato, in continuità con un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che, qualora una controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo pubblico sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.
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