Si richiama in sentenza, da parte dell’adito Consiglio di Stato, l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria (sentenza 27 luglio 2016, n. 19), reso in materia di oneri interni per la sicurezza nelle gare pubbliche, secondo cui, anche alla luce dei principi europei di certezza e trasparenza, per le gare bandite prima del nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), laddove l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara e non sia contestato che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta, se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio del potere di soccorso istruttorio.
Gare pubbliche e omessa indicazione degli oneri interni per la sicurezza
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