Afferma il Consiglio di Stato nella sentenza in esame come il potere di recesso esercitato dalla stazione appaltante in seguito a sopraggiunta informativa antimafia sia riconducibile alla nozione dei «provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture», di cui all’art. 119, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 104/2010 o comunque al novero degli «atti delle procedure di affidamento», di cui al successivo art. 120, comma 1.
La soggezione alla disciplina degli artt. 119 e 120 D.Lgs. n. 104/2010 in tanto si giustifica in quanto venga in rilievo, e sia impugnato, un atto riconducibile all’esercizio (o al mancato esercizio) del potere di scelta, da parte dell’Amministrazione, in una procedura di gara.