Si osserva in sentenza, da parte dell’adito Consiglio di Stato, come specifica finalità (il proprium unicui) del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, ai sensi agli artt. 87 e 88 d.lgs. n. 163/2006, sia l’accertamento in via congetturale dell’affidabilità e dell’attendibilità complessiva dell’offerta economica scrutinata in diretta relazione alla corretta esecuzione del contratto (Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4615).
Procedimento che, in presenza di un’offerta contenente un prezzo eccessivamente disallineato per difetto, onera la stazione appaltante, prima di escludere l’impresa offerente, a convocarla “con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi, invitandola a inviare ogni elemento che ritenga utile a giustificare l’offerta”.