Si precisa in sentenza, da parte dell’adito Consiglio di Stato, come la c.d. “ottemperanza di chiarimenti”, a norma dell’art. 112, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010, costituisca un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato – utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione del titolo esecutivo – e non un’azione o una domanda in senso tecnico (Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2014, n. 4722).
Devi eseguire l'accesso per visualizzare il resto del contenuto.Si prega Accedi. Non sei un membro? Registrati