Intervenuto sulla disciplina dei termini per avanzare domanda risarcitoria nel processo amministrativo, il Consiglio di Stato precisa nella sentenza in esame che:
- a) il termine decadenziale di centoventi giorni previsto, per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, dall’art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010, non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore di detto Codice (Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 6/2015);
- b) l’azione di risarcimento dei danni può essere proposta sia unitamente all’azione giurisdizionale di annullamento degli atti illegittimi, sia in via autonoma, dopo l’annullamento degli atti in sede giurisdizionale; in quest’ultimo caso, il momento iniziale del decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione di risarcimento va individuato nella data di passaggio in giudicato della decisione di annullamento del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 2/2006).
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