Intervenuto in materia di immigrazione il Consiglio di Stato, nella sentenza qui in esame, osserva come il possesso, da parte dello straniero, del requisito reddituale – ed il rispetto delle soglie previste dall’art. 29 D.Lgs. n. 286 del 1998 – in caso di rinnovo (e non di rilascio ex novo) del permesso di soggiorno non debba essere inteso rigidamente e guardando al periodo di tempo trascorso, dovendo essere valutato caso per caso considerando le prospettive di reddito desumibili dalla situazione attuale.
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