All’istituto dell’avvalimento deve riconoscersi un amplissimo ambito di applicazione, anche per i requisiti che attengono a profili personali del concorrente, quali il fatturato o l’esperienza pregressa, la certificazione di qualità e, in genere, i requisiti soggettivi di qualità. Va pertanto ritenuto ammissibile anche il c.d. «avvalimento di garanzia», con il quale l’impresa ausiliaria mette la propria solidità economica e finanziaria al servizio dell’ausiliata: questo il principio di diritto affermato dal Tar Torino nella sentenza in esame.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 49 d.lgs. n. 163 del 2006 il quale stabilisce, al comma 2, lettera d), che per usufruire dell’avvalimento il concorrente deve allegare «una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente», e, al comma 2, lettera f), che deve pure allegare «in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto».