Impugnazione di un diniego di permesso di costruire o di un’ordinanza di demolizione: non configurabili controinteressati

Si afferma in sentenza il principio di diritto secondo cui nel caso di impugnazione di un diniego di permesso di costruire, o di una ordinanza di demolizione, non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contradditorio, atteso che la qualifica di controinteressato deve essere riconosciuta non già a chi abbia un interesse anche legittimo, a mantenere in via il provvedimento impugnato (e tanto meno a che ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse), ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto ed immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2014, n. 6138; Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2011, n. 3380; T.a.r. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 8 maggio 2014, n. 429).

Né in contrario vale la qualità di proprietario confinante rivestita dal terzo, poiché nelle controversie aventi ad oggetto il permesso di costruire il confinante non configura un controinteressato in senso formale e sostanziale e, dunque, non è parte necessaria del giudizio amministrativo (T.a.r. Molise, sez. I, 13 novembre 2014, n. 618).

Devi eseguire l'accesso per visualizzare il resto del contenuto.Si prega . Non sei un membro? Registrati
Share