Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – Allegati I-XIII

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 – Supplemento Ordinario n. 107

Art. 1-85            Art. 86-176        Art. 177-257      Allegati I-XIII     Allegati XIV-XXII

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista  la  direttiva  2004/17/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le  procedure  di  appalto

degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono

servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare  l’articolo

71;

Vista  la  direttiva  2004/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  del  31  marzo  2004,  che  coordina  le   procedure   di

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di  forniture  e  di

servizi, ed in particolare l’articolo 80;

Visto il regolamento  (CE)  1874/2004  della  Commissione,  del  28

ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  riguardo   alle   soglie   di

applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18  aprile  2005,  n.  62,

legge comunitaria per l’anno 2004,  recante  delega  al  Governo  per

l’attuazione delle citate direttive;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  reso  in  data  9

febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i

Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, dell’economia e

delle finanze, del lavoro e delle  politiche  sociali,  degli  affari

esteri, della giustizia, delle attivita’ produttive,  dell’interno  e

per i beni e le attivita’ culturali;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Oggetto

 

  1. Il  presente  codice  disciplina  i  contratti  delle  stazioni

appaltanti, degli enti aggiudicatori e  dei  soggetti  aggiudicatori,

aventi per oggetto l’acquisizione  di  servizi,  prodotti,  lavori  e

opere.

  1. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione  di

societa’ miste per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica

o di un servizio, la scelta del socio privato avviene  con  procedure

di evidenza pubblica.

Art. 2.

Principi

(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge

  1. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7

dicembre 2000, C – 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre  2001,

  1. 59/2000)

 

  1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi

e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita’

delle  prestazioni  e  svolgersi  nel  rispetto   dei   principi   di

economicita’, efficacia, tempestivita’ e  correttezza;  l’affidamento

deve altresi’ rispettare i principi di libera concorrenza, parita’ di

trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza,   proporzionalita’,

nonche’ quello di pubblicita’ con le modalita’ indicate nel  presente

codice.

  1. Il principio di economicita’ puo’ essere subordinato,  entro  i

limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e  dal

presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a  esigenze

sociali, nonche’ alla tutela della  salute  e  dell’ambiente  e  alla

promozione dello sviluppo sostenibile.

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente  codice,  le

procedure di affidamento  e  le  altre  attivita’  amministrative  in

materia  di  contratti  pubblici  si  espletano  nel  rispetto  delle

disposizioni sul procedimento amministrativo  di  cui  alla  legge  7

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

  1. Per quanto non  espressamente  previsto  nel  presente  codice,

l’attivita’ contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge

nel rispetto,  altresi’,  delle  disposizioni  stabilite  dal  codice

civile.

Art. 3

Definizioni

(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva  2004/17;  artt.

2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2,

3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs.  n.  158/1995;  art.

19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)

 

  1. Ai fini del presente codice si  applicano  le  definizioni  che

seguono.

  1. Il “codice” e’ il presente codice  dei  contratti  pubblici  di

lavori, servizi, forniture.

  1. I “contratti” o i “contratti  pubblici”  sono  i  contratti  di

appalto  o  di  concessione  aventi  per  oggetto  l’acquisizione  di

servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti

in essere dalle stazioni appaltanti, dagli  enti  aggiudicatori,  dai

soggetti aggiudicatori.

  1. I “settori ordinari” dei  contratti  pubblici  sono  i  settori

diversi da quelli del  gas,  energia  termica,  elettricita’,  acqua,

trasporti, servizi postali, sfruttamento  di  area  geografica,  come

definiti dalla parte III del  presente  codice,  in  cui  operano  le

stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

  1. I “settori speciali” dei contratti pubblici sono i settori  del

gas,  energia  termica,  elettricita’,  acqua,   trasporti,   servizi

postali, sfruttamento di area geografica, come definiti  dalla  parte

III del presente codice.

  1. Gli “appalti pubblici”  sono  i  contratti  a  titolo  oneroso,

stipulati  per  iscritto  tra  una  stazione  appaltante  o  un  ente

aggiudicatore e uno o piu’ operatori economici,  aventi  per  oggetto

l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la  prestazione  di

servizi come definiti dal presente codice.

  1. Gli “appalti pubblici di lavori” sono appalti  pubblici  aventi

per  oggetto  l’esecuzione  o,   congiuntamente,   la   progettazione

esecutiva e l’esecuzione, ovvero,  previa  acquisizione  in  sede  di

offerta  del  progetto  definitivo,  la  progettazione  esecutiva   e

l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato

I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla  parte  II,  titolo

III,  capo  IV,  l’esecuzione,  con  qualsiasi  mezzo,  di   un’opera

rispondente alle esigenze specificate  dalla  stazione  appaltante  o

dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto  a

base di gara.

  1. I “lavori” comprendono le attivita’ di costruzione, demolizione,

recupero, ristrutturazione, restauro,  manutenzione,  di  opere.  Per

“opera” si intende il risultato di un insieme di lavori, che  di  per

se’ esplichi una funzione economica o tecnica. Le  opere  comprendono

sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di

genio civile di cui all’allegato I, sia quelle di presidio  e  difesa

ambientale e di ingegneria naturalistica.

  1. Gli “appalti  pubblici  di  forniture”  sono  appalti  pubblici

diversi da  quelli  di  lavori  o  di  servizi,  aventi  per  oggetto

l’acquisto, la locazione finanziaria, la  locazione  o  l’acquisto  a

riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.

  1. Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi

dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi  per  oggetto

la prestazione dei servizi di cui all’allegato II.

  1. Le “concessioni di lavori pubblici” sono  contratti  a  titolo

oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformita’

al presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e

l’esecuzione, ovvero la progettazione  definitiva,  la  progettazione

esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita’, e

di lavori ad essi strutturalmente e direttamente  collegati,  nonche’

la loro gestione funzionale ed economica, che  presentano  le  stesse

caratteristiche di un appalto pubblico di lavori,  ad  eccezione  del

fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto

di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da  un  prezzo,  in

conformita’ al presente codice.

  1. La “concessione di servizi” e’ un contratto  che  presenta  le

stesse  caratteristiche  di  un  appalto  pubblico  di  servizi,   ad

eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura  di  servizi

consiste unicamente nel diritto  di  gestire  i  servizi  o  in  tale

diritto accompagnato da un prezzo, in conformita’ all’articolo 30.

  1. L'”accordo quadro” e’ un  accordo  concluso  tra  una  o  piu’

stazioni appaltanti e uno o piu’ operatori economici e il  cui  scopo

e’  quello  di  stabilire  le  clausole  relative  agli  appalti   da

aggiudicare durante  un  dato  periodo,  in  particolare  per  quanto

riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita’ previste.

  1. Il “sistema  dinamico  di  acquisizione”  e’  un  processo  di

acquisizione interamente elettronico, per acquisti di  uso  corrente,

le  cui  caratteristiche   generalmente   disponibili   sul   mercato

soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo

e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia  operatore  economico

che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta

indicativa conforme al capitolato d’oneri.

  1. L'”asta elettronica” e’ un processo per fasi successive basato

su un dispositivo  elettronico  di  presentazione  di  nuovi  prezzi,

modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni  elementi

delle offerte, che interviene dopo  una  prima  valutazione  completa

delle offerte permettendo che la loro  classificazione  possa  essere

effettuata sulla base di un trattamento automatico.  Gli  appalti  di

servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni  intellettuali,

come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto  di  aste

elettroniche.

  1. I  contratti  “di  rilevanza  comunitaria”  sono  i  contratti

pubblici il cui valore  stimato  al  netto  dell’imposta  sul  valore

aggiunto (i.v.a.) e’  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui  agli

articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215,  235,  e  che

non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

  1. I contratti “sotto soglia” sono i contratti  pubblici  il  cui

valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)  e’

inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma  1,  lettera

e), 91, 99, 196, 215,  235,  e  che  non  rientrino  nel  novero  dei

contratti esclusi.

  1. I “contratti esclusi” sono i contratti pubblici  di  cui  alla

parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del

presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.

  1. I termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi”

designano una persona fisica, o una  persona  giuridica,  o  un  ente

senza personalita’ giuridica,  ivi  compreso  il  gruppo  europeo  di

interesse  economico  (GEIE)  costituito   ai   sensi   del   decreto

legislativo  23  luglio  1991,  n.  240,  che  offra   sul   mercato,

rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura  di

prodotti, la prestazione di servizi.

  1. Il termine “raggruppamento temporaneo” designa un  insieme  di

imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche

mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla  procedura

di  affidamento  di  uno  specifico  contratto   pubblico,   mediante

presentazione di una unica offerta.

  1. Il termine  “consorzio”  si  riferisce  ai  consorzi  previsti

dall’ordinamento, con o senza personalita’ giuridica.

  1. Il termine “operatore economico” comprende l’imprenditore,  il

fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o  consorzio

di essi.

  1. L'”offerente”  e’  l’operatore  economico  che  ha  presentato

un’offerta.

  1. Il “candidato” e’ l’operatore  economico  che  ha  chiesto  di

partecipare a una procedura ristretta o  negoziata  o  a  un  dialogo

competitivo.

  1. Le “amministrazioni aggiudicatrici” sono:  le  amministrazioni

dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti  pubblici

non economici; gli organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,

unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

  1. L'”organismo di diritto pubblico” e’ qualsiasi organismo, anche

in forma societaria:

– istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse

generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

– dotato di personalita’ giuridica;

– la cui attivita’ sia finanziata  in  modo  maggioritario  dallo

Stato, dagli enti pubblici  territoriali  o  da  altri  organismi  di

diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo  di

questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione  o

di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu’ della  meta’  e’

designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali  o  da  altri

organismi di diritto pubblico.

  1. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle  categorie

di organismi di  diritto  pubblico  che  soddisfano  detti  requisiti

figurano  nell’allegato  III,   al   fine   dell’applicazione   delle

disposizioni delle parti I, II, IV e V.

  1. Le  “imprese  pubbliche”   sono   le   imprese   su   cui   le

amministrazioni aggiudicatrici  possono  esercitare,  direttamente  o

indirettamente,   un’influenza   dominante   o   perche’   ne    sono

proprietarie, o perche’ vi hanno una partecipazione finanziaria, o in

virtu’  delle  norme  che  disciplinano  dette  imprese.  L’influenza

dominante  e’  presunta  quando  le  amministrazioni  aggiudicatrici,

direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente

o cumulativamente:

  1. a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
  2. b) controllano la maggioranza dei  voti  cui  danno  diritto  le

azioni emesse dall’impresa;

  1. c) hanno il diritto di nominare piu’ della meta’ dei membri  del

consiglio  di  amministrazione,   di   direzione   o   di   vigilanza

dell’impresa.

  1. Gli  “enti  aggiudicatori”  al  fine  dell’applicazione  delle

disposizioni  delle  parti  I,   III,   IV   e   V   comprendono   le

amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche,  e  i  soggetti

che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese  pubbliche,

operano in virtu’ di  diritti  speciali  o  esclusivi  concessi  loro

dall’autorita’ competente secondo le norme vigenti.

  1. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai  fini

dell’applicazione della parte III, figurano nell’allegato VI.

  1. Gli “altri soggetti aggiudicatori”, ai fini  della  parte  II,

sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni  del

presente codice.

  1. I “soggetti aggiudicatori”, ai soli fini della parte II, titolo

III,  capo  IV  (lavori  relativi  a  infrastrutture  strategiche   e

insediamenti    produttivi),    comprendono    le     amministrazioni

aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di  cui  al

comma 29 nonche’ i diversi soggetti pubblici  o  privati  assegnatari

dei fondi, di cui al citato capo IV.

  1. L’espressione  “stazione  appaltante”   (…)   comprende   le

amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli   altri   soggetti   di   cui

all’articolo 32.

  1. La   “centrale   di   committenza”   e’    un’amministrazione

aggiudicatrice che:

– acquista  forniture  o  servizi  destinati  ad  amministrazioni

aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

– aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,

forniture o servizi destinati  ad  amministrazioni  aggiudicatrici  o

altri enti aggiudicatori.

  1. Il “profilo di committente” e’  il  sito  informatico  di  una

stazione  appaltante,  su  cui  sono  pubblicati  gli   atti   e   le

informazioni previsti dal presente codice, nonche’  dall’allegato  X,

punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti  all’osservanza  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio

2005, n. 42, il profilo di  committente  e’  istituito  nel  rispetto

delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni,

e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.

  1. Le “procedure di affidamento” e l'”affidamento” comprendono sia

l’affidamento  di  lavori,  servizi,  o  forniture,  o  incarichi  di

progettazione,  mediante  appalto,  sia  l’affidamento  di  lavori  o

servizi  mediante  concessione,  sia  l’affidamento  di  concorsi  di

progettazione e di concorsi di idee.

  1. Le “procedure aperte” sono le procedure in cui ogni  operatore

economico interessato puo’ presentare un’offerta.

  1. Le “procedure ristrette” sono le  procedure  alle  quali  ogni

operatore economico puo’ chiedere di partecipare  e  in  cui  possono

presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle

stazioni appaltanti, con le modalita’ stabilite dal presente codice.

  1. Il “dialogo competitivo”  e’  una  procedura  nella  quale  la

stazione appaltante, in caso di  appalti  particolarmente  complessi,

avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di

elaborare una o piu’ soluzioni atte a soddisfare le sue necessita’  e

sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati  saranno

invitati  a  presentare  le  offerte;  a  tale  procedura   qualsiasi

operatore economico puo’ chiedere di partecipare.

  1. Le “procedure negoziate” sono le procedure in cui le  stazioni

appaltanti consultano  gli  operatori  economici  da  loro  scelti  e

negoziano con uno o piu’  di  essi  le  condizioni  dell’appalto.  Il

cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

  1. I “concorsi di  progettazione”  sono  le  procedure  intese  a

fornire alla  stazione  appaltante,  soprattutto  nel  settore  della

pianificazione  territoriale,  dell’urbanistica,   dell’architettura,

dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un  progetto,

selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara,  con

o senza assegnazione di premi.

  1. I termini “scritto” o “per iscritto” designano un  insieme  di

parole o cifre che puo’ essere letto, riprodotto  e  poi  comunicato.

Tale  insieme  puo’  includere  informazioni  formate,  trasmesse   e

archiviate con mezzi elettronici.

  1. Un “mezzo elettronico” e’ un mezzo che utilizza apparecchiature

elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di

archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la  trasmissione

e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici  o  altri

mezzi elettromagnetici.

  1. L'”Autorita” e’ l’Autorita’ per  la  vigilanza  sui  contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6.

  1. L'”Osservatorio”  e’  l’Osservatorio  dei  contratti  pubblici

relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7.

  1. L'”Accordo” e’ l’accordo sugli appalti pubblici stipulato  nel

quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round.

  1. Il “regolamento” e’ il regolamento di esecuzione e  attuazione

del presente codice, di cui all’articolo 5.

  1. La “Commissione” e’ la Commissione della Comunita’ europea.
  2. Il “Vocabolario comune  per  gli  appalti”,  in  appresso  CPV

(“Common  Procurement  Vocabulary”),  designa  la   nomenclatura   di

riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n.

2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza  con  le  altre

nomenclature esistenti.

  1. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo  al  campo  di

applicazione del presente codice derivanti da  eventuali  discrepanze

tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all’allegato  I

o  tra  la  nomenclatura  CPV  e  la   nomenclatura   CPC   (versione

provvisoria)  di   cui   all’allegato   II,   avra’   la   prevalenza

rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

  1. Ai fini  dell’articolo  22  e  dell’articolo  100  valgono  le

seguenti definizioni:

  1. a) “rete  pubblica  di  telecomunicazioni”  e’  l’infrastruttura

pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali

tra punti terminali definiti della  rete  per  mezzo  di  fili,  onde

hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

  1. b) “punto terminale della rete” e’  l’insieme  dei  collegamenti

fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno  parte  della

rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso

a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

  1. c) “servizi pubblici di telecomunicazioni”  sono  i  servizi  di

telecomunicazioni  della  cui  offerta   gli   Stati   membri   hanno

specificatamente affidato l’offerta, in particolare  ad  uno  o  piu’

enti di telecomunicazioni;

  1. d) “servizi di telecomunicazioni” sono i servizi che consistono,

totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell’instradamento di

segnali  su  una  rete   pubblica   di   telecomunicazioni   mediante

procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione

e della televisione.

Art. 4.

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)

 

  1. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

esercitano la potesta’ normativa nelle materie oggetto  del  presente

codice  nel   rispetto   dei   vincoli   derivanti   dall’ordinamento

comunitario e delle disposizioni relative  a  materie  di  competenza

esclusiva dello Stato.

  1. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  esercitano  la

potesta’ normativa nel rispetto dei principi  fondamentali  contenuti

nelle  norme  del  presente  codice,  in  particolare,  in  tema   di

programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai  fini

urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa,  compiti

e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.

  1. Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della

Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da  quella

del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei

concorrenti; alle procedure di  affidamento,  esclusi  i  profili  di

organizzazione  amministrativa;  ai  criteri  di  aggiudicazione;  al

subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati

all’Autorita’ per la vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,

servizi e forniture; alle attivita’ di progettazione e  ai  piani  di

sicurezza; alla stipulazione  e  all’esecuzione  dei  contratti,  ivi

compresi   direzione   dell’esecuzione,   direzione    dei    lavori,

contabilita’ e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e

contabilita’  amministrative;  al   contenzioso.   Resta   ferma   la

competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti  relativi

alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa,

i contratti segretati o che esigono particolari misure  di  sicurezza

relativi a lavori, servizi, forniture.

  1. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente  o

esclusiva, le disposizioni del  presente  codice  si  applicano  alle

regioni nelle  quali  non  sia  ancora  in  vigore  la  normativa  di

attuazione e perdono comunque efficacia a  decorrere  dalla  data  di

entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da  ciascuna

regione.

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

Bolzano adeguano la  propria  legislazione  secondo  le  disposizioni

contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 5

Regolamento e capitolati

(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)

 

  1. Lo Stato  detta  con  regolamento  la  disciplina  esecutiva  e

attuativa del presente codice in relazione ai contratti  pubblici  di

lavori, servizi e forniture di amministrazioni  ed  enti  statali  e,

limitatamente agli  aspetti  di  cui  all’articolo  4,  comma  3,  in

relazione ai contratti  di  ogni  altra  amministrazione  o  soggetto

equiparato.

  1. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative

di disposizioni rientranti ai sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  in

ambiti di legislazione statale  esclusiva,  siano  applicabili  anche

alle regioni e province autonome.

  1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 196 quanto al regolamento

per i contratti del genio militare, il regolamento di cui al comma  1

e’ adottato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa

deliberazione del Consiglio dei ministri,  sentito  il  Consiglio  di

Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto

1988, n. 400.

  1. Il regolamento e’  adottato  su  proposta  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  delle

politiche  comunitarie,  dell’ambiente,  per  i  beni   culturali   e

ambientali,  delle  attivita’  produttive,  dell’economia   e   delle

finanze,  sentiti  i  Ministri  interessati,  e  previo  parere   del

Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di  regolamento

il Consiglio di Stato  esprime  parere  entro  quarantacinque  giorni

dalla data di trasmissione,  decorsi  i  quali  il  regolamento  puo’

essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede

altresi’   alle   successive   modificazioni   e   integrazioni   del

regolamento.

  1. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e’ di volta  in

volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione  ed  esecuzione

del presente codice, quanto a:

  1. a) programmazione dei lavori pubblici;
  2. b) rapporti  funzionali  tra  i  soggetti  che  concorrono  alla

realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,  e  relative

competenze;

  1. c) competenze  del  responsabile  del  procedimento  e  sanzioni

previste a suo carico;

  1. d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse

normative tecniche;

  1. e) forme  di  pubblicita’  e  di   conoscibilita’   degli   atti

procedimentali, nonche’ procedure di accesso a tali atti;

  1. f) modalita’ di istituzione  e  gestione  del  sito  informatico

presso l’Osservatorio;

  1. g) requisiti soggettivi,  certificazioni  di  qualita’,  nonche’

qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti

dal presente codice;

  1. h) procedure di affidamento  dei  contratti,  ivi  compresi  gli

incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione  e  di  idee,

gli  affidamenti  in  economia,  i  requisiti  e  le   modalita’   di

funzionamento delle commissioni giudicatrici;

  1. i) direzione dei lavori, servizi  e  forniture  e  attivita’  di

supporto tecnico-amministrativo;

  1. l) procedure di esame delle proposte di variante;
  2. m) ammontare delle penali, secondo  l’importo  dei  contratti  e

cause che le determinano, nonche’ modalita’ applicative;

  1. n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti  alla  categoria

prevalente ai sensi dell’articolo 118;

  1. o) norme  riguardanti  le  attivita’  necessarie   per   l’avvio

dell’esecuzione  dei  contratti,  e  le  sospensioni   disposte   dal

direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;

  1. p) modalita’ di  corresponsione  ai  soggetti  che  eseguono  il

contratto di acconti in relazione allo  stato  di  avanzamento  della

esecuzione;

  1. q) tenuta dei documenti contabili;
  2. r) modalita’ e procedure accelerate per la deliberazione,  prima

del collaudo, sulle riserve dell’appaltatore;

  1. s) collaudo e attivita’ di supporto tecnico-amministrativo,  ivi

comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base  di  apposite

certificazioni di qualita’, le ipotesi di collaudo in corso  d’opera,

i termini per il collaudo,  le  condizioni  di  incompatibilita’  dei

collaudatori, i criteri di  rotazione  negli  incarichi,  i  relativi

compensi, i requisiti professionali secondo  le  caratteristiche  dei

lavori.

  1. Per assicurare la compatibilita’  con  gli  ordinamenti  esteri

delle procedure di affidamento ed esecuzione dei  lavori,  servizi  e

forniture, eseguiti  sul  territorio  dei  rispettivi  Stati  esteri,

nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49,  sulla

cooperazione allo sviluppo,  il  regolamento,  sentito  il  Ministero

degli affari esteri, tiene conto della specialita’  delle  condizioni

per  la  realizzazione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  e  delle

procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali  e

dalla Unione europea.

  1. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati,  contenenti

la disciplina di dettaglio e tecnica  della  generalita’  dei  propri

contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente  codice

e del regolamento di cui al comma  1.  I  capitolati  menzionati  nel

bando o nell’invito costituiscono parte integrante del contratto.

  1. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni  aggiudicatrici

statali e’ adottato il capitolato generale, con decreto del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio

superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del

regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel  bando

o nell’invito, costituisce parte integrante del contratto.

  1. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui  al  comma  7

puo’ essere richiamato nei  bandi  o  negli  inviti  da  parte  delle

stazioni  appaltanti  diverse  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici

statali.

Art. 6

Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi

e forniture

(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art.  4,

legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)

 

  1. L’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici, con  sede  in

Roma, istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,

assume la denominazione di Autorita’ per la vigilanza  sui  contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture.

  1. L’Autorita’ e’ organo collegiale costituito  da  cinque  membri

nominati con determinazione adottata d’intesa  dai  Presidenti  della

Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica.  I   membri

dell’Autorita’, al fine di garantire la pluralita’ delle esperienze e

delle conoscenze, sono scelti tra personalita’ che operano in settori

tecnici, economici e  giuridici  con  riconosciuta  professionalita’.

L’Autorita’  sceglie  il  presidente  tra  i  propri   componenti   e

stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

  1. I membri dell’Autorita’ durano in  carica  cinque  anni  e  non

possono essere confermati. Essi non possono  esercitare,  a  pena  di

decadenza,  alcuna  attivita’  professionale  o  di  consulenza,  non

possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati

ne’ ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura  o  rivestire

cariche  pubbliche  elettive  o  cariche  nei  partiti  politici.   I

dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti  di  appartenenza,  sono

collocati fuori ruolo  o  in  aspettativa  per  l’intera  durata  del

mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,  e’  determinato

il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorita’.

  1. L’Autorita’ e’ connotata da indipendenza funzionale, di giudizio

e di valutazione e da autonomia organizzativa.

  1. L’Autorita’ vigila sui contratti pubblici, anche  di  interesse

regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e  nei

settori speciali, nonche’, nei limiti stabiliti dal presente  codice,

sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  esclusi

dall’ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire

l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2 e,  segnatamente,  il

rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di

scelta del contraente, e di economica ed  efficiente  esecuzione  dei

contratti, nonche’ il rispetto delle regole della  concorrenza  nelle

singole procedure di gara.

  1. Sono  fatte  salve  le   competenze   delle   altre   Autorita’

amministrative indipendenti.

  1. Oltre a svolgere i  compiti  espressamente  previsti  da  altre

norme, l’Autorita’:

  1. a) vigila  sull’osservanza  della   disciplina   legislativa   e

regolamentare vigente, verificando, anche con  indagini  campionarie,

la regolarita’ delle procedure di affidamento;

  1. b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in

tutto o in parte dall’ambito di  applicazione  del  presente  codice,

verificando, con riferimento alle concrete fattispecie  contrattuali,

la legittimita’ della sottrazione al presente codice  e  il  rispetto

dei principi relativi ai  contratti  esclusi;  non  sono  soggetti  a

obblighi  di   comunicazione   all’Osservatorio   ne’   a   vigilanza

dell’Autorita’ i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;

  1. c) vigila affinche’ sia assicurata l’economicita’ di  esecuzione

dei contratti pubblici;

  1. d) accerta che dall’esecuzione dei contratti  non  sia  derivato

pregiudizio per il pubblico erario;

  1. e) segnala  al   Governo   e   al   Parlamento,   con   apposita

comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di  inosservanza  o  di

applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;

  1. f) formula  al  Governo  proposte  in  ordine   alle   modifiche

occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i  contratti

pubblici di lavori, servizi, forniture;

  1. g) formula al Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti

proposte per la revisione del regolamento;

  1. h) predispone e invia al Governo e al Parlamento  una  relazione

annuale nella quale si evidenziano  le  disfunzioni  riscontrate  nel

settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

h.2) alla inadeguatezza della pubblicita’ degli atti;

h.3)  allo  scostamento   dai   costi   standardizzati   di   cui

all’articolo 7;

h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a

varianti in corso di esecuzione;

h.5)  al  mancato  o  tardivo  adempimento  degli  obblighi   nei

confronti dei concessionari e degli appaltatori;

h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

  1. i) sovrintende   all’attivita’   dell’Osservatorio    di    cui

all’articolo 7;

  1. l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
  2. m) vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con  le  modalita’

stabilite dal regolamento di cui all’articolo  5;  nell’esercizio  di

tale vigilanza l’Autorita’ puo’  annullare,  in  caso  di  constatata

inerzia degli organismi di attestazione, le  attestazioni  rilasciate

in difetto dei presupposti stabiliti  dalle  norme  vigenti,  nonche’

sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

  1. n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu’ delle

altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a  questioni

insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente

formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’articolo  1,  comma

67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

  1. o) svolge i compiti previsti dall’articolo 1, comma 67, legge 23

dicembre 2005, n. 266.

  1. Quando all’Autorita’ e’ attribuita la  competenza  ad  irrogare

sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate

al valore del contratto pubblico cui le  violazioni  si  riferiscono.

Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.  I

provvedimenti dell’Autorita’ devono prevedere il termine di pagamento

della  sanzione.  La  riscossione  della  sanzione  avviene  mediante

iscrizione a ruolo.

  1. Nell’ambito della propria attivita’ l’Autorita’ puo’:
  2. a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici

esecutori   dei   contratti,   nonche’   ad   ogni   altra   pubblica

amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore  economico

o persona fisica che ne sia in possesso,  documenti,  informazioni  e

chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in

corso o da iniziare, al conferimento di incarichi  di  progettazione,

agli affidamenti;

  1. b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne

abbia interesse, avvalendosi  anche  della  collaborazione  di  altri

organi dello Stato;

  1. c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche’ la

consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante  ai

fini dell’istruttoria;

  1. d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che  esegue  le

verifiche e  gli  accertamenti  richiesti  agendo  con  i  poteri  di

indagine ad esso  attribuiti  ai  fini  degli  accertamenti  relativi

all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte  le

notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di  Finanza

nello svolgimento di tali attivita’ sono comunicati all’Autorita’.

  1. Tutte le notizie, le informazioni o  i  dati  riguardanti  gli

operatori economici oggetto di istruttoria  da  parte  dell’Autorita’

sono tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria  medesima,  dal

segreto   di   ufficio   anche   nei   riguardi    delle    pubbliche

amministrazioni. I funzionari  dell’Autorita’,  nell’esercizio  delle

loro funzioni, sono  pubblici  ufficiali.  Essi  sono  vincolati  dal

segreto d’ufficio.

  1. Con provvedimento  dell’Autorita’,  i  soggetti  ai  quali  e’

richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9  sono  sottoposti

alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  a  euro  25.822  se

rifiutano od omettono,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  le

informazioni  o  di  esibire  i  documenti,  ovvero   alla   sanzione

amministrativa  pecuniaria  fino  a   euro   51.545   se   forniscono

informazioni  od  esibiscono  documenti  non  veritieri.  Le   stesse

sanzioni si applicano agli operatori economici  che  non  ottemperano

alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di

comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura

di affidamento, nonche’ agli operatori economici che forniscono  dati

o documenti  non  veritieri,  circa  il  possesso  dei  requisiti  di

qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori  o

agli organismi di attestazione.

  1. Qualora i soggetti  ai  quali  e’  richiesto  di  fornire  gli

elementi  di   cui   al   comma   9   appartengano   alle   pubbliche

amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari  previste  dai

rispettivi ordinamenti. Il procedimento  disciplinare  e’  instaurato

dall’amministrazione competente su segnalazione dell’Autorita’  e  il

relativo esito va comunicato all’Autorita’ medesima.

  1. Qualora  accerti  l’esistenza  di  irregolarita’,  l’Autorita’

trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e,  se

le irregolarita’ hanno rilevanza penale, agli organi  giurisdizionali

competenti. Qualora l’Autorita’  accerti  che  dalla  esecuzione  dei

contratti pubblici derivi pregiudizio per  il  pubblico  erario,  gli

atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e  alla

procura generale della Corte dei conti.

Art. 6-bis

(( (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). ))

 

((1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso

dei  requisiti  di  carattere  generale,   tecnico-organizzativo   ed

economico-finanziario   per   la   partecipazione   alle    procedure

disciplinate dal presente Codice e’ acquisita presso  la  Banca  dati

nazionale  dei  contratti  pubblici,  istituita  presso   l’Autorita’

dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i

dati previsti dall’articolo 7 del presente codice.

  1. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’Autorita’ stabilisce  con

propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare

e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e’  obbligatoria

l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche’ i termini

e  le  regole  tecniche  per  l’acquisizione,  l’aggiornamento  e  la

consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

  1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori  verificano  il

possesso dei requisiti di cui al comma 1  esclusivamente  tramite  la

Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  Ove  la  disciplina  di

gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico

organizzativi diversi da quelli di cui e’ prevista l’inclusione nella

Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso  di  tali  requisiti  e’

verificato dalle stazioni appaltanti  mediante  l’applicazione  delle

disposizioni previste dal presente codice e dal  regolamento  di  cui

all’articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

  1. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e

la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti

a metterli a disposizione dell’Autorita’ entro i termini e secondo le

modalita’ previste dalla stessa Autorita’. Con le medesime modalita’,

gli operatori economici sono tenuti altresi’ ad integrare i  dati  di

cui al comma 1, contenuti nella Banca dati  nazionale  dei  contratti

pubblici.

  1. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e  gli

enti aggiudicatori verificano il possesso dei  requisiti  secondo  le

modalita’ previste dalla normativa vigente.

  1. Per i dati scambiati a fini istituzionali  con  la  banca  dati

unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita  dall’articolo  13

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si  applica  l’articolo  6,

comma 10, del presente decreto.))

Art. 7

Osservatorio dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e

forniture

(art. 6, commi 5 – 8, legge n. 537/1993;

Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)

 

  1. Nell’ambito dell’Autorita’ opera l’Osservatorio  dei  contratti

pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture,  composto  da  una

sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni

e le province autonome. I modi e  i  protocolli  della  articolazione

regionale sono definiti dall’Autorita’ di concerto con la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano.

  1. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione

e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo  3,  comma

5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

  1. L’Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera  mediante

procedure informatiche, sulla base  di  apposite  convenzioni,  anche

attraverso collegamento con gli  analoghi  sistemi  della  Ragioneria

generale  dello  Stato,  dei  Ministeri  interessati,   dell’Istituto

nazionale  di  statistica  (ISTAT),  dell’Istituto  nazionale   della

previdenza    sociale    (INPS),    dell’Istituto    nazionale    per

l’assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  delle

regioni,  dell’Unione  province  d’Italia  (UPI),   dell’Associazione

nazionale  comuni  italiani  (ANCI),  delle  camere   di   commercio,

industria, artigianato e  agricoltura  e  delle  casse  edili,  della

CONSIP.

  1. La sezione centrale dell’Osservatorio svolge i seguenti compiti,

oltre a quelli previsti da altre norme:

  1. a) provvede  alla  raccolta  e  alla   elaborazione   dei   dati

informativi concernenti i contratti pubblici su tutto  il  territorio

nazionale e, in particolare, di quelli  concernenti  i  bandi  e  gli

avvisi di gara, le  aggiudicazioni  e  gli  affidamenti,  le  imprese

partecipanti, l’impiego della mano d’opera e  le  relative  norme  di

sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli  preventivati,

i tempi di esecuzione e le modalita’ di attuazione degli  interventi,

i ritardi e le disfunzioni;

  1. b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro

in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una

specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

  1. c) determina  annualmente  costi  standardizzati  per  tipo   di

servizio e fornitura in relazione  a  specifiche  aree  territoriali,

facendone oggetto di una  specifica  pubblicazione,  avvalendosi  dei

dati forniti dall’ISTAT,  e  tenendo  conto  dei  parametri  qualita’

prezzo di cui alle  convenzioni  stipulate  dalla  CONSIP,  ai  sensi

dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

  1. d) pubblica semestralmente  i  programmi  triennali  dei  lavori

pubblici predisposti dalle  amministrazioni  aggiudicatrici,  nonche’

l’elenco dei contratti pubblici affidati;

  1. e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico  con

le stazioni appaltanti, nonche’ con le regioni, al fine di  acquisire

informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

  1. f) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica,

ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

  1. g) adempie  agli  oneri  di  pubblicita’  e  di   conoscibilita’

richiesti dall’Autorita’;

  1. h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare

in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie  unitarie  da

mettere a disposizione dei soggetti interessati;

  1. i) gestisce il proprio sito informatico;
  2. l) cura  l’elaborazione  dei   prospetti   statistici   di   cui

all’articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i  contratti

pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza  comunitaria)  e

di cui all’articolo 251 (contenuto del  prospetto  statistico  per  i

contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas,

energia termica, elettricita’,  acqua,  trasporti,  servizi  postali,

sfruttamento di area geografica).

  1. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al

comma 4, lettera c),  l’ISTAT,  avvalendosi,  ove  necessario,  delle

Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi

di  mercato  dei  principali   beni   e   servizi   acquisiti   dalle

amministrazioni aggiudicatrici,  provvedendo  alla  comparazione,  su

base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi

dei prezzi rilevati sono pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, con  cadenza  almeno  semestrale,  entro  il  30

giugno e il 31  dicembre.  Per  i  prodotti  e  servizi  informatici,

laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi

di mercato, dette rilevazioni sono operate dall’ISTAT di concerto con

il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica  amministrazione

di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con quello

per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita’  di

cui al comma 5, definendo modalita’, tempi e responsabilita’  per  la

loro realizzazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze  vigila

sul rispetto da  parte  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  degli

obblighi, dei criteri e dei  tempi  per  la  rilevazione  dei  prezzi

corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento

del disegno di legge recante il bilancio di previsione  dello  Stato,

puo’ proporre riduzioni da apportare agli  stanziamenti  di  bilancio

delle amministrazioni inadempienti.

  1. In relazione alle attivita’, agli  aspetti  e  alle  componenti

peculiari  dei  lavori,  servizi  e  forniture  concernenti  i   beni

sottoposti  alle  disposizioni  della  parte  seconda   del   decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a),

  1. b) e c)  del  comma  4   sono   svolti   dalla   sezione   centrale

dell’Osservatorio, su comunicazione del  soprintendente  per  i  beni

ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione,  da

effettuare per il tramite della sezione regionale dell’Osservatorio.

  1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono  tenuti  a

comunicare all’Osservatorio, per contratti  di  importo  superiore  a

150.000 euro:

  1. a) entro trenta  giorni  dalla  data  dell’aggiudicazione  o  di

definizione  della  procedura  negoziata,  i  dati   concernenti   il

contenuto dei bandi,  dei  verbali  di  gara,  i  soggetti  invitati,

l’importo di aggiudicazione, il  nominativo  dell’affidatario  e  del

progettista;

  1. b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla

data del loro compimento ed effettuazione,  l’inizio,  gli  stati  di

avanzamento  e  l’ultimazione   dei   lavori,   servizi,   forniture,

l’effettuazione del collaudo, l’importo finale.

Per gli appalti di  importo  inferiore  a  500.000  euro  non  e’

necessaria   la   comunicazione   dell’emissione   degli   stati   di

avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non  si  applicano  ai

contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per  i

quali le stazioni appaltanti e  gli  enti  aggiudicatori  trasmettono

all’Autorita’, entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  una  relazione

contenente il numero e i dati essenziali relativi a  detti  contratti

affidati  nell’anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza

giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e’  sottoposto,  con

provvedimento  dell’Autorita’,  alla  sanzione   amministrativa   del

pagamento di una somma fino a euro 25.822.  La  sanzione  e’  elevata

fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

  1. I dati di cui al comma  8,  relativi  ai  lavori  di  interesse

regionale, provinciale  e  comunale,  sono  comunicati  alle  sezioni

regionali dell’Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

  1. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina le modalita’ di

funzionamento del sito informatico presso l’Osservatorio,  prevedendo

archivi differenziati per i bandi,  gli  avvisi  e  gli  estremi  dei

programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo  altresi’

il termine massimo di conservazione degli  atti  nell’archivio  degli

atti scaduti, nonche’ un archivio per  la  pubblicazione  di  massime

tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

Art. 8.

Disposizioni  in   materia   di   organizzazione   e   di   personale

dell’Autorita’ e norme finanziarie

(art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)

 

  1. L’Autorita’ si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento,

di forme e metodi di organizzazione e di analisi  dell’impatto  della

normazione per l’emanazione di atti di competenza e, in  particolare,

di atti amministrativi generali, di programmazione o  pianificazione.

Al fine di  migliorare  la  qualita’  dei  propri  atti,  l’Autorita’

utilizza metodi di consultazione  preventiva,  consistenti  nel  dare

preventivamente notizia del progetto di atto e  nel  consentire  agli

interessati di far pervenire le  proprie  osservazioni,  da  valutare

motivatamente.

  1. L’Autorita’, nell’ambito  della  sua  autonomia  organizzativa,

disciplina con uno o piu’ regolamenti la propria organizzazione e  il

proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e  la  gestione  delle

spese  nei  limiti  delle  proprie  risorse,  anche  in  deroga  alle

disposizioni sulla contabilita’ generale dello  Stato,  l’accesso  ai

documenti amministrativi, le modalita’ di esercizio della vigilanza e

i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

  1. Il regolamento dell’Autorita’, nella disciplina  dell’esercizio

della funzione di vigilanza prevede:

  1. a) il termine congruo entro cui i destinatari di  una  richiesta

dell’Autorita’ devono inviare i dati richiesti;

  1. b) la possibilita’ che l’Autorita’ invii propri funzionari nella

sede  di  amministrazioni  e  soggetti  aggiudicatori,  e   operatori

economici,  al  fine   di   acquisire   dati,   notizie,   documenti,

chiarimenti;

  1. c) la possibilita’ che l’Autorita’  convochi,  con  preavviso  e

indicazione   specifica    dell’oggetto,    i    rappresentanti    di

amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o

altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;

  1. d) le modalita’ di svolgimento dell’istruttoria nel rispetto dei

principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

  1. e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a  garantire  la

data certa della piena conoscenza.

  1. Il regolamento dell’Autorita’ disciplina l’esercizio del potere

sanzionatorio da parte dell’Autorita’ nel rispetto dei principi della

tempestiva  comunicazione   dell’apertura   dell’istruttoria,   della

contestazione   degli   addebiti,   del   termine   a   difesa,   del

contraddittorio, della motivazione,  proporzionalita’  e  adeguatezza

della sanzione, della comunicazione tempestiva con  forme  idonee  ad

assicurare la data certa della piena  conoscenza  del  provvedimento,

del rispetto degli obblighi  di  riservatezza  previsti  dalle  norme

vigenti.

  1. Le  delibere  dell’Autorita’,  ove  riguardino   questioni   di

interesse generale o la  soluzione  di  questioni  di  massima,  sono

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul

sito informatico dell’Autorita’.

  1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta dell’Autorita’, e’ istituito un apposito ruolo del personale

dipendente dall’Autorita’, determinato tenendo conto  delle  funzioni

assegnate all’Autorita’ e delle risorse disponibili.

  1. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con

distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.

  1. Al personale  dell’Autorita’,  tenuto  conto  dei  principi  di

autonomia organizzativa di cui al comma  2,  si  applica  il  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  1. Al personale dell’Autorita’ e’ fatto divieto di assumere  altro

impiego od incarico, nonche’ di esercitare  attivita’  professionale,

commerciale e industriale.

  1. L’Autorita’ puo’ avvalersi, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica,  di  personale  proveniente  da  altre

amministrazioni in posizione di comando, distacco,  fuori  ruolo  ove

previsto dagli ordinamenti di appartenenza.

  1. La gestione finanziaria si  svolge  in  base  al  bilancio  di

previsione approvato dall’Autorita’ entro il  31  dicembre  dell’anno

precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto  e  la

struttura  del  bilancio  di  previsione,  il  quale  deve   comunque

contenere le spese indicate entro i limiti  delle  entrate  previste,

sono stabiliti dal regolamento di cui  al  comma  2,  che  disciplina

anche le modalita’ per le eventuali variazioni. Il  rendiconto  della

gestione  finanziaria,  approvato  entro  il  30   aprile   dell’anno

successivo, e’ soggetto  al  controllo  della  Corte  dei  conti.  Il

bilancio preventivo e il rendiconto della gestione  finanziaria  sono

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  1. All’attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7,

e 8, l’Autorita’ fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico  del

bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge

23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 9

Sportello  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e

forniture

(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)

 

  1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato

“sportello  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,   servizi,

forniture”, con il compito di:

  1. a) fornire ai candidati e agli  offerenti,  e  ai  soggetti  che

intendono  presentare  una  candidatura  o  un’offerta,  informazioni

relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di  esecuzione

del  contratto,  inerenti  agli   obblighi   fiscali,   alla   tutela

dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni

di  lavoro,  nonche’  a  tutte  le  altre  norme  che  devono  essere

rispettate nell’esecuzione del contratto;

  1. b) fornire  ai  candidati  la  documentazione   utile   per   la

presentazione delle candidature e delle offerte, in conformita’  alle

norme del presente codice.

  1. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica

in conformita’  alle  norme  vigenti  che  disciplinano  l’uso  delle

tecnologie    informatiche    da    parte    delle    amministrazioni

aggiudicatrici. Per i soggetti  pubblici  tenuti  all’osservanza  del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice  dell’amministrazione

digitale)  e  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.   42

(istituzione del sistema  pubblico  di  connettivita’  e  della  rete

internazionale della pubblica amministrazione, a norma  dell’articolo

10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), il funzionamento  telematico

dello sportello e’ disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali

atti legislativi e successive modificazioni, e delle  relative  norme

di attuazione ed esecuzione.

  1. L’istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi

per il bilancio delle amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti

aggiudicatori che sono soggetti pubblici.

  1. I compiti dello sportello possono anche essere affidati  ad  un

ufficio gia’ esistente, sempre nel rispetto del comma 2.

  1. Le informazioni di cui al comma  1  vengono  fornite  verso  un

corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo

sportello, e che viene  fissato  dai  soggetti  che  istituiscono  lo

sportello medesimo.

  1. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui

al comma 1 o ne abbiano attribuito  i  compiti  ad  un  ufficio  gia’

esistente  indicano  nel  bando  o  nel  capitolato  lo  sportello  o

l’ufficio a cui possono essere chieste  le  informazioni  di  cui  al

comma 1, precisando altresi’ il costo del servizio.

Art. 10

Responsabile delle procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione  dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12,

legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994;

art. 7, d.P.R. n. 554/1999)

 

  1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto

pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi  della

legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento,  unico

per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.

  1. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi

alle procedure di  affidamento  previste  dal  presente  codice,  ivi

compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta

esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti  ad

altri organi o soggetti.

  1. In particolare, il  responsabile  del  procedimento,  oltre  ai

compiti specificamente previsti da altre  disposizioni  del  presente

codice:

  1. a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della

predisposizione del programma triennale dei  lavori  pubblici  e  dei

relativi aggiornamenti annuali, nonche’ al fine della predisposizione

di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi

e   di   forniture,   e   della   predisposizione   dell’avviso    di

preinformazione;

  1. b) cura, in ciascuna fase di  attuazione  degli  interventi,  il

controllo sui  livelli  di  prestazione,  di  qualita’  e  di  prezzo

determinati in coerenza alla copertura  finanziaria  e  ai  tempi  di

realizzazione dei programmi;

  1. c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
  2. d) segnala   eventuali   disfunzioni,   impedimenti,    ritardi

nell’attuazione degli interventi;

  1. e) accerta la libera disponibilita’ di aree e immobili necessari;
  2. f) fornisce  all’amministrazione  aggiudicatrice  i  dati  e  le

informazioni   relativi   alle   principali   fasi   di   svolgimento

dell’attuazione  dell’intervento,  necessari   per   l’attivita’   di

coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

  1. g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione  di

un accordo di programma, ai sensi  delle  norme  vigenti,  quando  si

rende  necessaria  l’azione  integrata  e   coordinata   di   diverse

amministrazioni;

  1. h) propone l’indizione, o, ove competente, indice la  conferenza

di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,  quando  sia

necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni,

autorizzazioni, permessi,  licenze,  nulla  osta,  assensi,  comunque

denominati.

  1. Il  regolamento  individua  gli  eventuali  altri  compiti  del

responsabile del procedimento, coordinando con  essi  i  compiti  del

direttore dell’esecuzione del contratto e del direttore  dei  lavori,

nonche’ dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza  durante

la  progettazione  e  durante  l’esecuzione,  previsti  dal   decreto

legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.

  1. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio

e competenza adeguati in relazione ai compiti per  cui  e’  nominato.

Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e  all’architettura

deve essere un tecnico. Per le  amministrazioni  aggiudicatrici  deve

essere un dipendente di ruolo.

  1. Il  regolamento  determina  i  requisiti  di   professionalita’

richiesti al responsabile del procedimento; per  i  lavori  determina

l’importo massimo e la tipologia, per i  quali  il  responsabile  del

procedimento puo’  coincidere  con  il  progettista.  Le  ipotesi  di

coincidenza   tra   responsabile   del   procedimento   e   direttore

dell’esecuzione del contratto  sono  stabilite  dal  regolamento,  in

conformita’ all’articolo 119.

  1. Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici

presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto

in  possesso  della  specifica  professionalita’  necessaria  per  lo

svolgimento dei compiti propri  del  responsabile  del  procedimento,

secondo quanto attestato  dal  dirigente  competente,  i  compiti  di

supporto all’attivita’  del  responsabile  del  procedimento  possono

essere affidati, con le procedure previste dal  presente  codice  per

l’affidamento  di  incarichi  di  servizi,  ai  soggetti  aventi   le

specifiche competenze di carattere  tecnico,  economico  finanziario,

amministrativo,  organizzativo,  e  legale,  che  abbiano   stipulato

adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

  1. Il nominativo del responsabile del procedimento e’ indicato nel

bando o avviso con cui  si  indice  la  gara  per  l’affidamento  del

contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle  procedure  in

cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,  nell’invito

a presentare un’offerta.

  1. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e

enti pubblici, in conformita’ ai principi della legge 7 agosto  1990,

  1. 241, individuano, secondo  i  propri  ordinamenti,  uno  o  piu’

soggetti  cui  affidare  i  compiti  propri  del   responsabile   del

procedimento, limitatamente al  rispetto  delle  norme  del  presente

codice alla cui osservanza sono tenuti.

Art. 11

Fasi delle procedure di affidamento

(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999)

 

  1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno  luogo

nel rispetto  degli  atti  di  programmazione  delle  amministrazioni

aggiudicatrici,  se  previsti  dal  presente  codice  o  dalle  norme

vigenti.

  1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento  dei  contratti

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano  o  determinano

di contrarre, in conformita’ ai propri ordinamenti, individuando  gli

elementi essenziali del contratto e  i  criteri  di  selezione  degli

operatori economici e delle offerte.

  1. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei  sistemi

previsti  dal  presente  codice  per  l’individuazione  dei  soggetti

offerenti.

  1. Le procedure di affidamento selezionano  la  migliore  offerta,

mediante uno dei criteri previsti dal  presente  codice.  Al  termine

della procedura e’ dichiarata l’aggiudicazione provvisoria  a  favore

del miglior offerente.

  1. La stazione  appaltante,  previa  verifica  dell’aggiudicazione

provvisoria  ai   sensi   dell’articolo   12,   comma   1,   provvede

all’aggiudicazione definitiva.

  1. Ciascun concorrente non puo’  presentare  piu’  di  un’offerta.

L’offerta  e’  vincolante  per  il  periodo  indicato  nel  bando   o

nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni

dalla scadenza del termine per  la  sua  presentazione.  La  stazione

appaltante puo’ chiedere agli  offerenti  il  differimento  di  detto

termine.

  1. L’aggiudicazione  definitiva  non  equivale   ad   accettazione

dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario e’ irrevocabile  fino  al

termine stabilito nel comma 9.

  1. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo  la  verifica

del possesso dei prescritti requisiti.

  1. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva,  e  fatto  salvo

l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle  norme

vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha

luogo entro il termine di  sessanta  giorni,  salvo  diverso  termine

previsto nel bando o nell’invito  ad  offrire,  ovvero  l’ipotesi  di

differimento espressamente concordata  con  l’aggiudicatario.  Se  la

stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il

controllo di cui all’articolo 12, comma 3, non  avviene  nel  termine

ivi previsto, l’aggiudicatario puo’, mediante  atto  notificato  alla

stazione appaltante, sciogliersi  da  ogni  vincolo  o  recedere  dal

contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo,  salvo  il

rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se

e’  intervenuta  la  consegna  dei  lavori   in   via   di   urgenza,

l’aggiudicatario ha diritto al rimborso  delle  spese  sostenute  per

l’esecuzione dei  lavori  ordinati  dal  direttore  dei  lavori,  ivi

comprese quelle per opere provvisionali.

  1. Il contratto non puo’ comunque essere stipulato prima di trenta

giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento  di

aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 79, salvo motivate ragioni  di

particolare  urgenza  che  non  consentono   all’amministrazione   di

attendere il decorso del  predetto  termine.  La  deroga  di  cui  al

periodo  precedente  non  si  applica   ai   contratti   relativi   a

infrastrutture strategiche e insediamenti  produttivi,  di  cui  alla

parte II, titolo III, capo IV.

  1. Il  contratto  e’  sottoposto   alla   condizione   sospensiva

dell’esito  positivo  dell’eventuale  approvazione  e   degli   altri

controlli previsti dalle norme proprie delle  stazioni  appaltanti  o

degli enti aggiudicatori.

  1. L’esecuzione del contratto puo’ avere inizio solo dopo che  lo

stesso e’ divenuto efficace,  salvo  che,  in  casi  di  urgenza,  la

stazione appaltante o l’ente  aggiudicatore  ne  chieda  l’esecuzione

anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

  1. Il contratto e’ stipulato mediante atto pubblico  notarile,  o

mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale  rogante

dell’amministrazione  aggiudicatrice,   ovvero   mediante   scrittura

privata, nonche’ in forma elettronica secondo le  norme  vigenti  per

ciascuna stazione appaltante.

Art. 12.

Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, co.  15,

legge n. 109/1994)

 

  1. L’aggiudicazione  provvisoria  e’  soggetta   ad   approvazione

dell’organo competente secondo  l’ordinamento  delle  amministrazioni

aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori,  ovvero  degli   altri

soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli

ordinamenti,   decorrenti   dal    ricevimento    dell’aggiudicazione

provvisoria da parte dell’organo competente. In mancanza, il  termine

e’ pari a trenta giorni. Il termine e’ interrotto dalla richiesta  di

chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando  i

chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi  i

termini previsti dai singoli ordinamenti o, in  mancanza,  quello  di

trenta giorni, l’aggiudicazione si intende approvata.

  1. Il contratto stipulato e’ soggetto  all’eventuale  approvazione

dell’organo competente secondo  l’ordinamento  delle  amministrazioni

aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori,  ovvero  degli   altri

soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli

ordinamenti,  decorrenti  dal  ricevimento  del  contratto  da  parte

dell’organo competente. In mancanza, il  termine  e’  pari  a  trenta

giorni. Il termine e’ interrotto dalla  richiesta  di  chiarimenti  o

documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti  o

documenti  pervengono  all’organo  richiedente.  Decorsi  i   termini

previsti dai singoli ordinamenti o, in  mancanza,  quello  di  trenta

giorni, il contratto si intende approvato.

  1. L’approvazione del contratto di cui al comma  2  e’  sottoposta

agli   eventuali   controlli   previsti   dagli   ordinamenti   delle

amministrazioni aggiudicatrici, degli  enti  aggiudicatori,  o  degli

altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini  previsti  dai

singoli  ordinamenti,  decorrenti  dal  ricevimento   del   contratto

approvato da parte dell’organo di controllo. In mancanza, il  termine

e’ pari a trenta giorni. Il termine puo’ essere interrotto,  per  non

piu’ di due volte, dalla richiesta  di  chiarimenti  o  documenti,  e

inizia nuovamente a decorrere da quando  i  chiarimenti  o  documenti

pervengono all’organo richiedente. L’organo di controllo si pronuncia

entro trenta  giorni  dal  ricevimento  dei  chiarimenti.  Decorsi  i

termini previsti dai singoli ordinamenti o, in  mancanza,  quello  di

trenta giorni, il contratto diventa efficace.

  1. Restano ferme le norme vigenti che  contemplano  controlli  sui

contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

Art. 13.

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

(art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, legge

  1. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)

 

  1. Salvo quanto espressamente previsto  nel  presente  codice,  il

diritto di accesso agli atti delle  procedure  di  affidamento  e  di

esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature  e  le

offerte, e’  disciplinato  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e

successive modificazioni.

  1. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per  gli

appalti segretati o la cui esecuzione  richiede  speciali  misure  di

sicurezza, il diritto di accesso e’ differito:

  1. a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei  soggetti

che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine  per  la

presentazione delle medesime;

  1. b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in  ogni  ipotesi  di

gara informale, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno  fatto

richiesta di invito o che hanno segnalato il  loro  interesse,  e  in

relazione  all’elenco  dei  soggetti  che  sono  stati   invitati   a

presentare offerte e all’elenco dei  soggetti  che  hanno  presentato

offerte, fino alla scadenza del termine per  la  presentazione  delle

offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di  invito  sia  stata

respinta, e’ consentito l’accesso all’elenco dei soggetti  che  hanno

fatto richiesta di invito o che hanno segnalato  il  loro  interesse,

dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni  appaltanti,

dei nominativi dei candidati da invitare;

  1. c) in   relazione   alle   offerte,    fino    all’approvazione

dell’aggiudicazione.

  1. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi  previsti,  non

possono essere comunicati a terzi o  resi  in  qualsiasi  altro  modo

noti.

  1. L’inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici

ufficiali o per gli incaricati  di  pubblici  servizi  l’applicazione

dell’articolo 326 del codice penale.

  1. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per  gli

appalti segretati o la cui esecuzione  richiede  speciali  misure  di

sicurezza, sono esclusi  il  diritto  di  accesso  e  ogni  forma  di

divulgazione in relazione:

  1. a) alle informazioni fornite dagli offerenti  nell’ambito  delle

offerte ovvero a giustificazione delle medesime,  che  costituiscano,

secondo motivata e comprovata dichiarazione  dell’offerente,  segreti

tecnici o commerciali;

  1. b) a eventuali ulteriori aspetti  riservati  delle  offerte,  da

individuarsi in sede di regolamento;

  1. c) ai   pareri   legali   acquisiti   dai    soggetti    tenuti

all’applicazione del presente  codice,  per  la  soluzione  di  liti,

potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

  1. d) alle  relazioni  riservate  del  direttore   dei   lavori   e

dell’organo di collaudo sulle domande e sulle  riserve  del  soggetto

esecutore del contratto.

  1. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), e’

comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda  in  vista

della difesa in giudizio  dei  propri  interessi  in  relazione  alla

procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale  viene

formulata la richiesta di accesso.

  1. Limitatamente ai contratti nei settori speciali  soggetti  alla

disciplina  della  parte  III,  all’atto  della  trasmissione   delle

specifiche  tecniche  agli  operatori  economici  interessati,  della

qualificazione  e  della  selezione  degli  operatori   economici   e

dell’affidamento  dei  contratti,  gli  enti  aggiudicatori   possono

imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che

trasmettono.

Art. 14.

Contratti misti

(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1,

legge n. 109/1994, come modificato dall’art. 24,  legge  n.  62/2005;

art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)

 

  1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi  per  oggetto:

lavori e forniture; lavori e servizi; lavori,  servizi  e  forniture;

servizi e forniture.

  1. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o

di servizi, o di forniture,  o  concessioni  di  lavori,  secondo  le

disposizioni che seguono:

  1. a) un contratto pubblico avente  per  oggetto  la  fornitura  di

prodotti e, a titolo  accessorio,  lavori  di  posa  in  opera  e  di

installazione e’ considerato un “appalto pubblico di forniture”;

  1. b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di

cui all’allegato II e’ considerato un “appalto pubblico  di  servizi”

quando il valore dei  servizi  supera  quello  dei  prodotti  oggetto

dell’appalto;

  1. c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi  di  cui

all’allegato II e che preveda attivita’ ai sensi dell’allegato I solo

a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto  e’

considerato un “appalto pubblico di servizi”;

  1. Ai fini dell’applicazione del comma 2,  l’oggetto  principale

del contratto e’ costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume

rilievo superiore al cinquanta  per  cento,  salvo  che,  secondo  le

caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori  abbiano  carattere

meramente accessorio  rispetto  ai  servizi  o  alle  forniture,  che

costituiscano l’oggetto principale del contratto.

  1. L’affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo

non  deve  avere   come   conseguenza   di   limitare   o   escludere

l’applicazione   delle   pertinenti   norme   comunitarie    relative

all’aggiudicazione di lavori,  servizi  o  forniture,  anche  se  non

costituiscono l’oggetto principale del contratto, ovvero di  limitare

o distorcere la concorrenza.

Art. 15.

Qualificazione nei contratti misti

(art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)

 

  1. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento

di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e

capacita’ prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione  di

lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

Titolo II
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Art. 16.

Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi,  munizioni

e materiale bellico (art. 10, direttiva 2004/18;  art.  4  d.lgs.  n.

358/1992)

 

  1. Nel rispetto dell’articolo 296 del Trattato che  istituisce  la

Comunita’  europea,  sono  sottratti  all’applicazione  del  presente

codice  i  contratti,  nel  settore  della  difesa,   relativi   alla

produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico,  di

cui all’elenco deliberato dal Consiglio della Comunita’ europea,  che

siano destinati a fini specificamente militari.

  1. Restano ferme  le  disposizioni  vigenti,  anche  derivanti  da

accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.

Art. 17

Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza

(artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art.

4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, decreto

del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n.

157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005;

art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n. 289/2002)

 

  1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita’ della

Banca d’Italia, delle forze armate o dei  corpi  di  polizia  per  la

difesa della Nazione o per i compiti  di  istituto,  o  ad  attivita’

degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui  sono

richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformita’

a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti  o

quando lo  esiga  la  protezione  degli  interessi  essenziali  della

sicurezza  dello  Stato,  possono  essere  eseguiti  in  deroga  alle

disposizioni relative alla pubblicita’ delle procedure di affidamento

dei contratti pubblici, nel rispetto delle  previsioni  del  presente

articolo.

  1. Le  amministrazioni  e   gli   enti   usuari   dichiarano   con

provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi

“segreti” ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e  della

legge 24 ottobre 1977, n.  801  o  di  altre  norme  vigenti,  oppure

“eseguibili con speciali misure di sicurezza”.

  1. I contratti sono eseguiti da operatori economici  in  possesso,

oltre   che   dei   requisiti   previsti   dal    presente    codice,

dell’abilitazione di sicurezza.

  1. L’affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con

speciali misure di  sicurezza  avviene  previo  esperimento  di  gara

informale a cui sono invitati almeno cinque operatori  economici,  se

sussistono  in  tale  numero  soggetti   qualificati   in   relazione

all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu’ di un

operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.

  1. L’operatore  economico  invitato  puo’  richiedere  di   essere

autorizzato   a   presentare   offerta   quale   mandatario   di   un

raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i  componenti.  La

stazione appaltante o l’ente aggiudicatore entro i  successivi  dieci

giorni e’ tenuto a pronunziarsi sull’istanza; la mancata risposta nel

termine equivale a diniego di autorizzazione.

  1. Gli   incaricati   della   progettazione,   della    direzione

dell’esecuzione e del collaudo, qualora esterni  all’amministrazione,

devono essere in possesso dell’abilitazione di sicurezza.

  1. I contratti di cui al presente  articolo  posti  in  essere  da

amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente  al  controllo

successivo della Corte dei conti,  la  quale  si  pronuncia  altresi’

sulla regolarita’, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione.

Dell’attivita’ di cui al presente comma e’ dato  conto  entro  il  30

giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

  1. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

codice, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione

e sicurezza, previa intesa con  il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze e con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,

sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia  entro  quarantacinque

giorni  dalla  richiesta,  e’  adottato  apposito  regolamento,   nel

rispetto delle previsioni del presente articolo,  per  l’acquisizione

di beni, servizi, lavori e opere  in  economia  ovvero  a  trattativa

privata, da parte degli organismi di cui agli  articoli  3,  4  e  6,

della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 18.

Contratti aggiudicati in base a norme internazionali

(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva  2004/17;  art.

4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs.  n.

158/1995)

 

  1. Il  presente  codice  non  si  applica  ai  contratti  pubblici

disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

  1. a) ad un accordo internazionale,  concluso  in  conformita’  del

trattato, tra l’Italia  e  uno  o  piu’  Paesi  terzi  e  riguardante

forniture o lavori destinati alla realizzazione o  allo  sfruttamento

congiunti di un’opera da parte degli Stati  firmatari  o  concernente

servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di

un  progetto  da  parte  degli  Stati  firmatari;  ogni  accordo   e’

comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione,

che puo’ consultare il comitato consultivo per gli  appalti  pubblici

di cui all’articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di

cui all’articolo 68 della direttiva 2004/17;

  1. b) ad un  accordo  internazionale  concluso  in  relazione  alla

presenza di truppe  di  stanza  e  concernente  imprese  dello  Stato

italiano o di un Paese terzo;

  1. c) alla    particolare    procedura    di    un’organizzazione

internazionale.

Art. 19.

Contratti di servizi esclusi

(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva  2004/17;

art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).

 

  1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
  2. a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano

le relative modalita’ finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o

altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;  tuttavia,  i

contratti   di    servizi    finanziari    conclusi    anteriormente,

contestualmente o successivamente  al  contratto  di  acquisto  o  di

locazione rientrano, a prescindere dalla loro  forma,  nel  campo  di

applicazione del presente codice;

  1. b) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la  produzione  o

coproduzione di programmi destinati alla  trasmissione  da  parte  di

emittenti  radiotelevisive  e  appalti  concernenti   il   tempo   di

trasmissione;

  1. c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
  2. d) concernenti  servizi   finanziari   relativi   all’emissione,

all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli  o  di  altri

strumenti   finanziari,   in    particolare    le    operazioni    di

approvvigionamento in denaro o capitale  delle  stazioni  appaltanti,

nonche’ i servizi forniti dalla Banca d’Italia;

  1. e) concernenti contratti di lavoro;
  2. f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i

cui risultati appartengono esclusivamente alla  stazione  appaltante,

perche’ li usi nell’esercizio della sua attivita’, a  condizione  che

la prestazione  del  servizio  sia  interamente  retribuita  da  tale

amministrazione.

  1. Il presente codice non si  applica  agli  appalti  pubblici  di

servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente

aggiudicatore  ad  un’altra  amministrazione  aggiudicatrice   o   ad

un’associazione o consorzio  di  amministrazioni  aggiudicatrici,  in

base ad un diritto esclusivo di cui esse  beneficiano  in  virtu’  di

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative  pubblicate,

purche’ tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Art. 20.

Appalti di servizi elencati nell’allegato II B

(art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31  e  32  direttiva  2004/17;

art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)

  1. L’aggiudicazione degli appalti  aventi  per  oggetto  i  servizi

elencati  nell’allegato   II   B   e’   disciplinata   esclusivamente

dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso  sui

risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225  (avvisi

relativi agli appalti aggiudicati).

 

  1. Gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti

alle disposizioni del presente codice.

Art. 21.

Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A sia

servizi elencati nell’allegato II B

(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3,  co.

2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Gli  appalti  aventi   per   oggetto   sia   servizi   elencati

nell’allegato II A che  servizi  elencati  nell’allegato  II  B  sono

aggiudicati conformemente all’articolo che precede se il  valore  dei

servizi elencati nell’allegato II  B  sia  superiore  al  valore  dei

servizi elencati nell’allegato II A.

Art. 22.

Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni

(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)

 

  1. Il  presente  codice  non  si  applica  ai  contratti  pubblici

principalmente  finalizzati   a   permettere   alle   amministrazioni

aggiudicatrici  la  messa  a  disposizione  o  la  gestione  di  reti

pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno  o

piu’ servizi di telecomunicazioni.

Art. 23.

Contratti relativi a servizi al pubblico  di  autotrasporto  mediante

autobus

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)

 

  1. Il presente codice non si applica agli appalti  delle  stazioni

appaltanti relativi alla prestazione di un servizio  al  pubblico  di

autotrasporto  mediante  autobus,   gia’   esclusi   dal   campo   di

applicazione della direttiva 93/38/CEE  in  virtu’  dell’articolo  2,

paragrafo 4, della stessa.

Art. 24.

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4,

lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n.

158/1995)

 

  1. Il presente codice non si applica agli  appalti  aggiudicati  a

scopo di rivendita  o  di  locazione  a  terzi,  quando  la  stazione

appaltante non gode di alcun diritto  speciale  o  esclusivo  per  la

vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti  e  quando  altri

enti possono liberamente venderlo o darlo in  locazione  alle  stesse

condizioni.

  1. Le stazioni appaltanti  comunicano  alla  Commissione,  su  sua

richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita’ che considerano

escluse in virtu’ del comma  1,  entro  il  termine  stabilito  dalla

Commissione medesima.  Nelle  comunicazioni  possono  indicare  quali

informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

Art. 25.

Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e  per  la  fornitura  di

energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8,  co.

1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Il presente codice non si applica:
  2. a) agli appalti per  l’acquisto  di  acqua,  se  aggiudicati  da

amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le

attivita’ di cui all’articolo 209, comma 1 (acqua);

  1. b) agli appalti per la fornitura di energia  o  di  combustibili

destinati   alla   produzione   di   energia,   se   aggiudicati   da

amministrazioni aggiudicatrici o enti  aggiudicatori  che  esercitano

un’attivita’ di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo  208  (gas,  energia

termica ed elettricita) e all’articolo 212 (prospezione ed estrazione

di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).

Art. 26

Contratti di sponsorizzazione

(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997;

art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)

 

  1. Ai contratti  di  sponsorizzazione  e  ai  contratti  a  questi

assimilabili, di cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice  o

altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione

aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori

di  cui  all’allegato  I,  nonche’  gli  interventi  di  restauro   e

manutenzione di beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni

architettonici sottoposti a tutela ai sensi del  decreto  legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i  servizi  di  cui  all’allegato  II,

ovvero le  forniture  disciplinate  dal  presente  codice,  quando  i

lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura  e

a spese dello sponsor, si applicano i principi del  Trattato  per  la

scelta dello sponsor nonche’ le disposizioni in materia di  requisiti

soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.

  1. L’amministrazione aggiudicatrice  o  altro  ente  aggiudicatore

beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi,  delle  forniture,

impartisce le prescrizioni opportune in  ordine  alla  progettazione,

nonche’ alla direzione ed esecuzione del contratto.

Art. 27.

Principi relativi ai contratti esclusi

 

  1. L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto  lavori,

servizi forniture, esclusi, in tutto o  in  parte,  dall’applicazione

del  presente  codice,  avviene  nel   rispetto   dei   principi   di

economicita’,  efficacia,  imparzialita’,  parita’  di   trattamento,

trasparenza, proporzionalita’. L’affidamento deve essere preceduto da

invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del

contratto.

  1. Si applica altresi’ l’articolo 2, commi 2, 3 e 4.
  2. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e’ ammesso  o

meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di

ammissibilita’. Se le amministrazioni  aggiudicatrici  consentono  il

subappalto, si applica l’articolo 118.

Parte II
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
Titolo I
CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA

Art. 28.

Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n.  1874/2004;

regolamento CE n. 2083/2005)

 

  1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti  di  forniture  del

Ministero della difesa dall’articolo 196, per i contratti pubblici di

rilevanza comunitaria il valore stimato  al  netto  dell’imposta  sul

valore aggiunto (i.v.a.) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:

  1. a) 137.000 euro, per gli appalti  pubblici  di  forniture  e  di

servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle

amministrazioni  aggiudicatrici  che   sono   autorita’   governative

centrali indicate nell’allegato IV;

  1. b) 211.000 euro,

b.1)  per  gli  appalti  pubblici  di  forniture  e  di   servizi

aggiudicati  da  stazioni  appaltanti  diverse  da  quelle   indicate

nell’allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici  di  servizi,  aggiudicati  da  una

qualsivoglia stazione appaltante, aventi per  oggetto  servizi  della

categoria 8 dell’allegato II A, servizi  di  telecomunicazioni  della

categoria 5 dell’allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono  ai

numeri di  riferimento  CPC  7524,  7525  e  7526,  servizi  elencati

nell’allegato II B;

  1. c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici  e  per  le

concessioni di lavori pubblici.

Art. 29.

Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici

(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2,

d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995;  art.  9,  d.lgs.  n.

158/1995)

 

  1. Il calcolo del valore stimato degli appalti  pubblici  e  delle

concessioni di lavori  o  servizi  pubblici  e’  basato  sull’importo

totale  pagabile  al  netto   dell’IVA,   valutato   dalle   stazioni

appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo  stimato,

ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

  1. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i

candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel  calcolo  del  valore

stimato dell’appalto.

  1. La stima deve essere valida al momento dell’invio del bando  di

gara, quale previsto all’articolo 66, comma 1, o,  nei  casi  in  cui

siffatto bando non e’  richiesto,  al  momento  in  cui  la  stazione

appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

  1. Nessun progetto d’opera ne’ alcun progetto di acquisto volto ad

ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi puo’  essere

frazionato al fine di  escluderlo  dall’osservanza  delle  norme  che

troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

  1. Per gli appalti pubblici di lavori  e  per  le  concessioni  di

lavori  pubblici  il  calcolo  del   valore   stimato   tiene   conto

dell’importo dei lavori stessi nonche’ del valore complessivo stimato

delle forniture e dei servizi necessari  all’esecuzione  dei  lavori,

messe  a  disposizione  dell’imprenditore  da  parte  delle  stazioni

appaltanti.

  1. Il  valore  delle  forniture  o  dei  servizi   non   necessari

all’esecuzione di uno specifico appalto di  lavori  non  puo’  essere

aggiunto al valore  dell’appalto  di  lavori  in  modo  da  sottrarre

l’acquisto  di  tali  forniture  o  servizi  dall’applicazione  delle

disposizioni specifiche contenute nel presente codice.

  1. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
  2. a) quando un’opera prevista o un progetto di acquisto di servizi

puo’ dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente  per  lotti

distinti, e’ computato il valore complessivo stimato della  totalita’

di tali lotti;

  1. b) quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore  alle

soglie di cui all’articolo 28, le norme dettate per  i  contratti  di

rilevanza comunitaria  si  applicano  all’aggiudicazione  di  ciascun

lotto;

  1. c) le stazioni  appaltanti  possono  tuttavia  derogare  a  tale

applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA  sia

inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di  euro  per  i

lavori, purche’ il valore cumulato di tali lotti non  superi  il  20%

del valore complessivo di tutti i lotti.

  1. Per gli appalti di forniture:
  2. a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee  puo’

dar  luogo  ad  appalti  aggiudicati  contemporaneamente  per   lotti

separati, per l’applicazione delle soglie previste per i contratti di

rilevanza  comunitaria  si  tiene  conto  del  valore  stimato  della

totalita’ di tali lotti;

  1. b) quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore  alle

soglie di cui all’articolo 28, le norme dettate per  i  contratti  di

rilevanza comunitaria  si  applicano  all’aggiudicazione  di  ciascun

lotto;

  1. c) le stazioni  appaltanti  possono  tuttavia  derogare  a  tale

applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA  sia

inferiore a 80.000 euro e purche’ il valore cumulato  di  tali  lotti

non superi il 20% del valore complessivo della totalita’ dei lotti.

  1. Per gli appalti pubblici di forniture  aventi  per  oggetto  la

locazione finanziaria,  la  locazione  o  l’acquisto  a  riscatto  di

prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo  del  valore

stimato dell’appalto e’ il seguente:

  1. a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari  o

inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la  durata

dell’appalto o,  se  la  durata  supera  i  dodici  mesi,  il  valore

complessivo, ivi compreso l’importo stimato del valore residuo;

  1. b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che

non  puo’  essere  definita,  il  valore  mensile  moltiplicato   per

quarantotto.

  1. Se gli appalti pubblici di forniture o di  servizi  presentano

carattere di regolarita’ o sono destinati ad essere  rinnovati  entro

un determinato periodo, e’ assunto  come  base  per  il  calcolo  del

valore stimato dell’appalto:

  1. a) il  valore   reale   complessivo   dei   contratti   analoghi

successivamente conclusi nel  corso  dei  dodici  mesi  precedenti  o

dell’esercizio precedente, rettificato,  se  possibile,  al  fine  di

tener conto dei cambiamenti in termini di quantita’ o di  valore  che

potrebbero sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al  contratto

iniziale; oppure

  1. b) il  valore  stimato  complessivo  dei  contratti   successivi

conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima  consegna  o

nel corso dell’esercizio se questo e’ superiore a dodici mesi.

  1. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato  di  un

appalto pubblico non puo’ essere fatta con l’intenzione di escluderlo

dal campo di applicazione delle norme  dettate  per  gli  appalti  di

rilevanza comunitaria.

  1. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come

base di calcolo del valore stimato dell’appalto  e’,  a  seconda  dei

casi, il seguente:

  1. a) per i tipi di servizi seguenti:

a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre  forme  di

remunerazione;

a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari,  le

commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

a.3)  appalti  riguardanti  la  progettazione:  gli  onorari,  le

commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

  1. b) per  gli  appalti  di  servizi  che  non  fissano  un  prezzo

complessivo:

b.1)  se  trattasi  di  appalti  di  durata  determinata  pari  o

inferiore a quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo  stimato  per

l’intera loro durata;

b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a

quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

  1. Per  gli  accordi  quadro  e  per  i   sistemi   dinamici   di

acquisizione, il valore da prendere in considerazione  e’  il  valore

massimo  stimato  al  netto  dell’IVA  del  complesso  degli  appalti

previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o  del  sistema

dinamico di acquisizione.

  1. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e

forniture si fonda sul valore totale dei servizi e  delle  forniture,

prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore

delle operazioni di posa e di installazione.

Art. 30.

Concessione di servizi

(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8 legge n. 415/1998)

 

  1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del

codice non si applicano alle concessioni di servizi.

  1. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore  del

concessionario   consiste   unicamente   nel   diritto   di   gestire

funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto

concedente stabilisce in sede di gara anche  un  prezzo,  qualora  al

concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli  utenti

prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla  somma  del  costo  del

servizio e  dell’ordinario  utile  di  impresa,  ovvero  qualora  sia

necessario   assicurare   al    concessionario    il    perseguimento

dell’equilibrio  economico-finanziario  degli  investimenti  e  della

connessa  gestione  in  relazione  alla  qualita’  del  servizio   da

prestare.

  1. La scelta del concessionario deve  avvenire  nel  rispetto  dei

principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi  ai

contratti pubblici e, in particolare, dei  principi  di  trasparenza,

adeguata pubblicita’, non discriminazione,  parita’  di  trattamento,

mutuo riconoscimento, proporzionalita’, previa gara informale  a  cui

sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero

soggetti qualificati in relazione all’oggetto  della  concessione,  e

con predeterminazione dei criteri selettivi.

  1. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme piu’

ampie di tutela della concorrenza.

  1. Restano ferme, purche’ conformi  ai  principi  dell’ordinamento

comunitario le discipline specifiche che prevedono,  in  luogo  delle

concessione di servizi a terzi, l’affidamento di servizi  a  soggetti

che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.

  1. Se un’amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che

non e’ un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi

di  esercitare  un’attivita’  di   servizio   pubblico,   l’atto   di

concessione prevede che, per gli appalti di  forniture  conclusi  con

terzi nell’ambito di  tale  attivita’,  detto  soggetto  rispetti  il

principio di non discriminazione in base alla nazionalita’.

  1. Si applicano  le  disposizioni  della  parte  IV.  Si  applica,

inoltre, in quanto compatibile l’articolo 143, comma 7.

Art. 31.

Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricita’,  acqua,

trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.

(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)

 

  1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo  32  (Amministrazioni

aggiudicatrici  e  altri  soggetti  aggiudicatori),  le  disposizioni

contenute nella parte II non si applicano ai contratti  di  cui  alla

parte III (settori del gas,  energia  termica,  elettricita’,  acqua,

trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che  le

stazioni appaltanti che esercitano una o piu’ delle attivita’ di  cui

agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attivita’.

Art. 32

Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori

(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994;

art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)

 

  1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le  norme  del

presente titolo, nonche’ quelle della parte I, IV e V,  si  applicano

in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore  alle

soglie di cui all’articolo 28:

  1. a) lavori, servizi, forniture,  affidati  dalle  amministrazioni

aggiudicatrici;

  1. b) appalti di lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di

lavori pubblici che  non  sono  amministrazioni  aggiudicatrici,  nei

limiti stabiliti dall’articolo 142;

  1. c) lavori,  servizi,  forniture  affidati  dalle  societa’   con

capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di

diritto pubblico, che  hanno  ad  oggetto  della  loro  attivita’  la

realizzazione di lavori o opere,  ovvero  la  produzione  di  beni  o

servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in  regime  di

libera concorrenza, ivi comprese le societa’  di  cui  agli  articoli

113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.

267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

  1. d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all’allegato  I,

nonche’ lavori di edilizia relativi ad ospedali,  impianti  sportivi,

ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e  universitari,

edifici destinati a funzioni  pubbliche  amministrative,  di  importo

superiore a  un  milione  di  euro,  per  la  cui  realizzazione  sia

previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo

diretto e specifico, in conto interessi  o  in  conto  capitale  che,

attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori;

  1. e) appalti   di   servizi,   affidati   da   soggetti   privati,

relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell’i.v.a.,

sia pari o superiore a 211.000  euro,  allorche’  tali  appalti  sono

connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del  presente

comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui  alla

lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto  interessi  o

in  conto  capitale  che,  attualizzato,  superi  il  50  per   cento

dell’importo dei servizi;

  1. f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando

essi sono strettamente strumentali alla gestione del  servizio  e  le

opere  pubbliche   diventano   di   proprieta’   dell’amministrazione

aggiudicatrice;

  1. g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati,

titolari di permesso  di  costruire,  che  assumono  in  via  diretta

l’esecuzione delle  opere  di  urbanizzazione  a  scomputo  totale  o

parziale del contribuito previsto per il rilascio  del  permesso,  ai

sensi  dell’articolo  16,  comma  2,  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 28,  comma  5  della

legge 17 agosto 1942, n.  1150.  L’amministrazione  che  rilascia  il

permesso  di  costruire  puo’  prevedere  che,  in   relazione   alla

realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso

di   costruire   assuma   la   veste   di   promotore,    presentando

all’amministrazione medesima, entro novanta giorni dal  rilascio  del

permesso di costruire,  la  progettazione  preliminare  delle  opere.

All’esito della gara bandita ed effettuata dal promotore  sulla  base

della progettazione presentata, il promotore puo’ esercitare, purche’

espressamente previsto nel bando di gara, diritto di  prelazione  nei

confronti   dell’aggiudicatario,   entro   quindici   giorni    dalla

aggiudicazione, corrispondendo all’aggiudicatario il  3%  del  valore

dell’appalto aggiudicato;

  1. h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di

cui all’articolo 207, qualora, ai  sensi  dell’articolo  214,  devono

trovare applicazione le disposizioni della parte II  anziche’  quelle

della parte III del presente codice.

  1. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f),  g)  non  si

applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90,  comma  6;  92;  128;  in

relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo  le

norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui  al  comma  1,

lettere c) ed h), non si applicano gli  articoli  78,  comma  2;  90,

comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del  contratto

si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

  1. Le societa’ di cui al comma 1, lettera c) non  sono  tenute  ad

applicare le disposizioni  del  presente  codice  limitatamente  alla

realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per  i

quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le  seguenti

condizioni:

1) la scelta del  socio  privato  e’  avvenuta  nel  rispetto  di

procedure di evidenza pubblica;

2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal

presente codice in relazione alla prestazione per cui la societa’  e’

stata costituita;

3)  la  societa’  provvede  in  via  diretta  alla  realizzazione

dell’opera o del servizio, in misura superiore al  70%  del  relativo

importo.

  1. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle  lettere
  2. d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte

del soggetto beneficiario, delle norme  del  presente  codice.  Fatto

salvo  quanto  previsto  dalle  eventuali  leggi  che  prevedono   le

sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse puo’ essere  erogato

solo dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto,  previa  verifica,  da

parte del sovvenzionatore, che la  procedura  di  affidamento  si  e’

svolta nel rispetto del presente  codice.  Il  mancato  rispetto  del

presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

Art. 33.

Appalti  pubblici  e  accordi  quadro  stipulati   da   centrali   di

committenza

(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17;

Art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)

 

  1. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori   possono

acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a  centrali  di

committenza, anche associandosi o consorziandosi.

  1. Le centrali  di  committenza  sono  tenute  all’osservanza  del

presente codice.

  1. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  i   soggetti   di   cui

all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare  a

soggetti pubblici o privati l’espletamento  delle  funzioni  e  delle

attivita’ di stazione appaltante  di  lavori  pubblici.  Tuttavia  le

amministrazioni  aggiudicatrici  possono  affidare  le  funzioni   di

stazione  appaltante  di  lavori  pubblici   ai   servizi   integrati

infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali,

sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi’ il  rimborso

dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita’ espletate,  nonche’

a centrali di committenza.

Capo II
Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento

Art. 34

Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17;

art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992;

art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Sono ammessi a partecipare alle procedure  di  affidamento  dei

contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti  espressamente

indicati:

  1. a) gli imprenditori individuali, anche  artigiani,  le  societa’

commerciali, le societa’ cooperative;

  1. b) i consorzi fra societa’ cooperative di  produzione  e  lavoro

costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,  e  successive

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8

agosto 1985, n. 443;

  1. c) i consorzi stabili, costituiti anche  in  forma  di  societa’

consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter  del  codice  civile,  tra

imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  societa’  commerciali,

societa’ cooperative di produzione e lavoro, secondo le  disposizioni

di cui all’articolo 36;

  1. d) i raggruppamenti temporanei di  concorrenti,  costituiti  dai

soggetti di cui alle lettere a),  b)  e  c),  i  quali,  prima  della

presentazione  dell’offerta,  abbiano  conferito  mandato  collettivo

speciale con rappresentanza ad uno di essi,  qualificato  mandatario,

il quale esprime  l’offerta  in  nome  e  per  conto  proprio  e  dei

mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;

  1. e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui  all’articolo  2602

del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere  a),

  1. b) e c) del presente comma, anche in forma  di  societa’  ai  sensi

dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le

disposizioni dell’articolo 37;

  1. f) i soggetti che  abbiano  stipulato  il  contratto  di  gruppo

europeo  di  interesse  economico  (GEIE)  ai   sensi   del   decreto

legislativo 23 luglio 1991, n.  240;  si  applicano  al  riguardo  le

disposizioni dell’articolo 37.

  1. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti  che  si

trovino fra di loro in una  delle  situazioni  di  controllo  di  cui

all’articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono

altresi’ dalla gara i  concorrenti  per  i  quali  accertano  che  le

relative offerte sono imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale,

sulla base di univoci elementi.

Art. 35.

Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

(art. 11, legge n. 109/1994)

 

  1. I requisiti di idoneita’ tecnica e finanziaria per l’ammissione

alle procedure di affidamento dei soggetti di  cui  all’articolo  34,

comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati  dagli

stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli

relativi alla disponibilita’ delle attrezzature e dei mezzi  d’opera,

nonche’ all’organico medio annuo, che sono computati  cumulativamente

in capo  al  consorzio  ancorche’  posseduti  dalle  singole  imprese

consorziate.

Art. 36

Consorzi stabili

(art. 12, legge n. 109/1994)

 

  1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a  norma

dell’articolo 35, dei requisiti previsti dall’articolo 40, formati da

non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi

organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in  modo  congiunto

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per

un periodo di tempo non inferiore a cinque  anni,  istituendo  a  tal

fine una comune struttura di impresa.

  1. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facolta’

del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai

consorziati, fatta salva la responsabilita’ solidale degli stessi nei

confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre  i

criteri   di    attribuzione    ai    consorziati    dei    requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati  a  favore  del

consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche’ cio’  avvenga

non oltre sei anni dalla data di costituzione.

  1. Il regolamento detta le norme per l’applicazione del sistema di

qualificazione ai consorzi stabili  e  ai  partecipanti  ai  consorzi

medesimi.

  1. Ai consorzi stabili si applicano,  in  quanto  compatibili,  le

disposizioni di cui al capo II del titolo  X  del  libro  quinto  del

codice civile, nonche’ l’articolo 118.

  1. E’  vietata  la  partecipazione  alla  medesima  procedura   di

affidamento del consorzio stabile  e  dei  consorziati;  in  caso  di

inosservanza di tale divieto si applica  l’articolo  353  del  codice

penale. E’ vietata la partecipazione a piu’ di un consorzio stabile.

  1. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per

l’affidamento di lavori, la somma  delle  cifre  d’affari  in  lavori

realizzate  da  ciascuna   impresa   consorziata,   nel   quinquennio

antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di   gara,   e’

incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale  percentuale

e’ pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento  nel  secondo

anno; al  10  per  cento  nel  terzo  anno  fino  al  compimento  del

quinquennio.

  1. Il  consorzio   stabile   si   qualifica   sulla   base   delle

qualificazioni  possedute  dalle  singole  imprese  consorziate.   La

qualificazione  e’  acquisita  con  riferimento  ad  una  determinata

categoria di  opere  generali  o  specialistiche  per  la  classifica

corrispondente  alla  somma  di  quelle   possedute   dalle   imprese

consorziate.  Per  la  qualificazione  alla  classifica  di   importo

illimitato, e’ in ogni caso necessario che almeno una tra le  imprese

consorziate gia’ possieda  tale  qualificazione  ovvero  che  tra  le

imprese consorziate ve ne siano almeno  una  con  qualificazione  per

classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero  che

tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con  qualificazione

per  classifica  VI.  Per  la  qualificazione  per   prestazioni   di

progettazione e costruzione, nonche’ per la fruizione dei  meccanismi

premiali di cui all’articolo 40, comma 7, e’ in ogni caso sufficiente

che i corrispondenti requisiti siano posseduti da  almeno  una  delle

imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese

consorziate  non  coincida  con  una  delle  classifiche  di  cui  al

regolamento,  la  qualificazione  e’   acquisita   nella   classifica

immediatamente inferiore o in quella  immediatamente  superiore  alla

somma  delle  classifiche  possedute  dalle  imprese  consorziate,  a

seconda che tale somma  si  collochi  rispettivamente  al  di  sotto,

ovvero al di sopra o alla pari della meta’ dell’intervallo tra le due

classifiche.

Art. 37

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti

(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995;

art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995;

art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)

 

  1. Nel caso di  lavori,  per  raggruppamento  temporaneo  di  tipo

verticale si intende una riunione di  concorrenti  nell’ambito  della

quale uno di essi realizza i lavori della categoria  prevalente;  per

lavori  scorporabili  si  intendono  lavori  non  appartenenti   alla

categoria prevalente e cosi’ definiti nel bando di  gara,  assumibili

da uno dei  mandanti;  per  raggruppamento  di  tipo  orizzontale  si

intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori

della stessa categoria.

  1. Nel caso di forniture o servizi,  per  raggruppamento  di  tipo

verticale si intende un  raggruppamento  di  concorrenti  in  cui  il

mandatario esegua le prestazioni di servizi o di  forniture  indicati

come  principali  anche  in  termini  economici,  i  mandanti  quelle

indicate come secondarie; per raggruppamento  orizzontale  quello  in

cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;

le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di  gara  la  prestazione

principale e quelle secondarie.

  1. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei  e  i  consorzi

ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti

al raggruppamento  ovvero  gli  imprenditori  consorziati  abbiano  i

requisiti indicati nel regolamento.

  1. Nel caso di forniture  o  servizi  nell’offerta  devono  essere

specificate le parti del  servizio  o  della  fornitura  che  saranno

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

  1. L’offerta  dei  concorrenti  raggruppati  o   dei   consorziati

determina  la  loro  responsabilita’  solidale  nei  confronti  della

stazione appaltante, nonche’ nei confronti del subappaltatore  e  dei

fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e,  nel  caso  di

servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie,  la

responsabilita’  e’  limitata  all’esecuzione  delle  prestazioni  di

rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita’ solidale del

mandatario.

  1. Nel caso di lavori, per i  raggruppamenti  temporanei  di  tipo

verticale i requisiti  di  cui  all’articolo  40,  sempre  che  siano

frazionabili, devono essere posseduti dal  mandatario  per  i  lavori

della categoria prevalente e per il relativo importo;  per  i  lavori

scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti  previsti  per

l’importo della categoria dei lavori che  intende  assumere  e  nella

misura indicata per il concorrente singolo.  I  lavori  riconducibili

alla categoria prevalente ovvero alle  categorie  scorporate  possono

essere  assunti  anche  da  imprenditori  riuniti  in  raggruppamento

temporaneo di tipo orizzontale.

  1. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’

di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,

ovvero di partecipare alla gara anche in  forma  individuale  qualora

abbia partecipato alla gara medesima in  raggruppamento  o  consorzio

ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,

lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in  sede  di  offerta,  per

quali consorziati il consorzio concorre; a  questi  ultimi  e’  fatto

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;

in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il

consorziato.

  1. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti

di cui all’articolo 34, comma 1, lettere  d)  ed  e),  anche  se  non

ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta  da

tutti gli operatori  economici  che  costituiranno  i  raggruppamenti

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno

che, in caso di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di

essi, da indicare in sede di offerta e qualificata  come  mandatario,

il quale stipulera’ il contratto in nome e per conto  proprio  e  dei

mandanti.

  1. E’  vietata  l’associazione  in  partecipazione.  Salvo  quanto

disposto ai commi 18 e 19, e’ vietata  qualsiasi  modificazione  alla

composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di

concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno  presentato  in

sede di offerta.

  1. L’inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta

l’annullamento  dell’aggiudicazione  o  la  nullita’  del  contratto,

nonche’  l’esclusione  dei  concorrenti  riuniti  in  associazione  o

consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti  o  successivi  alle

procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

  1. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori

rientrino, oltre ai  lavori  prevalenti,  opere  per  le  quali  sono

necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o  di

rilevante complessita’ tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere

speciali, e qualora una o piu’  di  tali  opere  superi  altresi’  in

valore il 15 per cento  dell’importo  totale  dei  lavori,  esse  non

possono essere affidate in subappalto e sono eseguite  esclusivamente

dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che  non  siano  in

grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a  costituire,

ai sensi del presente articolo,  raggruppamenti  temporanei  di  tipo

verticale,  disciplinate  dal  regolamento  che  definisce   altresi’

l’elenco delle opere di  cui  al  presente  comma.  Per  le  medesime

speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando  di  gara,

il subappalto,  ove  consentito,  non  puo’  essere  artificiosamente

suddiviso in piu’ contratti.

  1. In  caso  di  procedure  ristrette  o  negoziate,  l’operatore

economico invitato  individualmente  ha  la  facolta’  di  presentare

offerta o di  trattare  per  se’  o  quale  mandatario  di  operatori

riuniti.

  1. I concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  temporaneo  devono

eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente  alla  quota

di partecipazione al raggruppamento.

  1. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo,  gli

operatori economici devono conferire,  con  un  unico  atto,  mandato

collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  esse,   detto

mandatario.

  1. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La

relativa procura e’ conferita al legale rappresentante dell’operatore

economico mandatario. Il mandato e’ gratuito e irrevocabile e la  sua

revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti  della  stazione

appaltante.

  1. Al  mandatario  spetta  la  rappresentanza  esclusiva,   anche

processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per

tutte le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura  dipendenti

dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente,  fino  alla

estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,  tuttavia,  puo’

far valere direttamente le responsabilita’ facenti capo ai mandanti.

  1. Il rapporto di mandato non determina di per se’ organizzazione

o associazione degli operatori economici riuniti,  ognuno  dei  quali

conserva  la  propria  autonomia  ai  fini  della   gestione,   degli

adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

  1. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti

di  imprenditore  individuale,  in  caso  di   morte,   interdizione,

inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante puo’

proseguire il rapporto di appalto con altro operatore  economico  che

sia costituito mandatario  nei  modi  previsti  dal  presente  codice

purche’ abbia i requisiti di  qualificazione  adeguati  ai  lavori  o

servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire;  non  sussistendo   tali

condizioni la stazione appaltante puo’ recedere dall’appalto.

  1. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,  qualora  si

tratti di imprenditore individuale, in caso di  morte,  interdizione,

inabilitazione o fallimento del  medesimo,  il  mandatario,  ove  non

indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei

prescritti  requisiti  di  idoneita’,  e’  tenuto  alla   esecuzione,

direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche’ questi abbiano i

requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o  forniture

ancora da eseguire.

Art. 38

Requisiti di ordine generale

(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999;

art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

 

  1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento

delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne’

possono essere affidatari di subappalti, e non  possono  stipulare  i

relativi contratti i soggetti:

  1. a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,

di concordato  preventivo,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

  1. b) nei cui confronti e’ pendente procedimento per l’applicazione

di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della  legge

27 dicembre 1956, n. 1423 o di  una  delle  cause  ostative  previste

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  l’esclusione  e

il divieto operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda  il

titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

il socio o il direttore tecnico se si  tratta  di  societa’  in  nome

collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si  tratta

di societa’ in accomandita semplice,  gli  amministratori  muniti  di

poteri di rappresentanza o il direttore  tecnico,  se  si  tratta  di

altro tipo di societa’;

  1. c) nei cui confronti e’ stata pronunciata sentenza  di  condanna

passata in giudicato, o emesso decreto penale  di  condanna  divenuto

irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione   della   pena   su

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita’  che  incidono

sulla moralita’ professionale; e’ comunque  causa  di  esclusione  la

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu’ reati  di

partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo

45, paragrafo 1, direttiva Ce  2004/18;  l’esclusione  e  il  divieto

operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei  confronti:

del titolare  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  impresa

individuale; del socio o del  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di

societa’ in nome collettivo; dei soci accomandatari o  del  direttore

tecnico se si tratta  di  societa’  in  accomandita  semplice;  degli

amministratori muniti di potere di  rappresentanza  o  del  direttore

tecnico se si tratta di altro tipo di societa’ o consorzio.  In  ogni

caso l’esclusione e  il  divieto  operano  anche  nei  confronti  dei

soggetti cessati dalla carica nel triennio  antecedente  la  data  di

pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa  non  dimostri  di

aver adottato atti o misure di completa dissociazione della  condotta

penalmente  sanzionata;  resta  salva  in  ogni  caso  l’applicazione

dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del

codice di procedura penale;

  1. d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto

all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

  1. e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle

norme in materia di sicurezza e a ogni altro  obbligo  derivante  dai

rapporti   di   lavoro,   risultanti    dai    dati    in    possesso

dell’Osservatorio;

  1. f) che, secondo motivata valutazione della stazione  appaltante,

hanno commesso grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la  gara;

o che hanno  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  della  loro

attivita’ professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da

parte della stazione appaltante;

  1. g) che hanno  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte  e  tasse,

secondo la legislazione italiana o quella dello  Stato  in  cui  sono

stabiliti;

  1. h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del  bando

di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e  alle

condizioni rilevanti per la partecipazione alle  procedure  di  gara,

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

  1. i) che  hanno   commesso   violazioni   gravi,   definitivamente

accertate, alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali  e

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in  cui

sono stabiliti;

  1. l) che non presentino la certificazione di cui  all’articolo  17

della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

  1. m) nei cui confronti e’ stata applicata la sanzione interdittiva

di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo

dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione.

  1. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti

mediante dichiarazione sostitutiva in conformita’  alle  disposizioni

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

in cui  indica  anche  le  eventuali  condanne  per  le  quali  abbia

beneficiato della non menzione.

  1. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di

cui al presente articolo, si applica l’articolo 43  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445;  resta  fermo,

per l’affidatario,  l’obbligo  di  presentare  la  certificazione  di

regolarita’ contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge  25

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre  2002,  n.

266 e di cui all’articolo 3, comma  8,  del  decreto  legislativo  14

agosto 1996, n. 494 e successive  modificazioni  e  integrazioni.  In

sede di verifica delle dichiarazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  le

stazioni appaltanti chiedono al  competente  ufficio  del  casellario

giudiziale,  relativamente  ai  candidati   o   ai   concorrenti,   i

certificati del casellario giudiziale  di  cui  all’articolo  21  del

decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,

oppure le visure di  cui  all’articolo  33,  comma  1,  del  medesimo

decreto n. 313 del 2002.

  1. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di

cui al presente articolo, nei confronti di  candidati  o  concorrenti

non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del  caso

ai candidati o  ai  concorrenti  di  fornire  i  necessari  documenti

probatori,  e  possono  altresi’  chiedere  la   cooperazione   delle

autorita’ competenti.

  1. Se nessun documento o certificato e’ rilasciato da altro  Stato

dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una  dichiarazione

giurata, ovvero, negli  Stati  membri  in  cui  non  esiste  siffatta

dichiarazione, una  dichiarazione  resa  dall’interessato  innanzi  a

un’autorita’ giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a

un organismo professionale  qualificato  a  riceverla  del  Paese  di

origine o di provenienza.

Art. 39.

Requisiti di idoneita’ professionale

(art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n.  157/1995;  art.  12,

d.lgs. n. 358/1992)

 

  1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato

membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro

iscrizione  nel  registro  della  camera  di  commercio,   industria,

artigianato  e  agricoltura  o   nel   registro   delle   commissioni

provinciali  per  l’artigianato,  o  presso   i   competenti   ordini

professionali. Si applica la disposizione dell’articolo 38, comma 3.

  1. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente

in Italia, puo’ essergli richiesto  di  provare  la  sua  iscrizione,

secondo le modalita’ vigenti nello Stato di  residenza,  in  uno  dei

registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI A per gli

appalti pubblici  di  lavori,  all’allegato  XI  B  per  gli  appalti

pubblici di forniture e all’allegato XI C per gli appalti pubblici di

servizi,  mediante  dichiarazione  giurata  o  secondo  le  modalita’

vigenti nello Stato membro nel quale e’ stabilito.

  1. I fornitori appartenenti a Stati membri che  non  figurano  nei

citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita’,  che  il

certificato  prodotto  e’  stato  rilasciato  da  uno  dei   registri

professionali  o  commerciali  istituiti  nel  Paese  in   cui   sono

residenti.

  1. Nelle procedure di aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di

servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso  di

una particolare autorizzazione ovvero appartenere a  una  particolare

organizzazione per poter prestare  nel  proprio  paese  d’origine  il

servizio in questione, la stazione appaltante puo’ chiedere  loro  di

provare il possesso  di  tale  autorizzazione  ovvero  l’appartenenza

all’organizzazione di cui trattasi.

Art. 40

Qualificazione per eseguire lavori pubblici

(artt. 47-49, direttiva 2004/18;

artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)

 

  1. I soggetti esecutori a  qualsiasi  titolo  di  lavori  pubblici

devono essere qualificati e improntare la loro attivita’ ai  principi

della qualita’, della  professionalita’  e  della  correttezza.  Allo

stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita’

aziendali  impiegati  dai  medesimi  soggetti   sono   sottoposti   a

certificazione, ai sensi della normativa vigente.

  1. Con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato

il sistema  di  qualificazione,  unico  per  tutti  gli  esecutori  a

qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore  a  150.000

euro, articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei  lavori

stessi.

  1. Il sistema di qualificazione e’ attuato da organismi di diritto

privato di attestazione,  appositamente  autorizzati  dall’Autorita’,

sentita   un’apposita   commissione   consultiva   istituita   presso

l’Autorita’ medesima. Alle spese di finanziamento  della  commissione

consultiva si provvede a  carico  del  bilancio  dell’Autorita’,  nei

limiti delle risorse  disponibili.  L’attivita’  di  attestazione  e’

esercitata nel rispetto del principio di  indipendenza  di  giudizio,

garantendo l”assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario

che possa determinare comportamenti non imparziali o  discriminatori.

Agli organismi di attestazione e’ demandato il compito  di  attestare

l’esistenza nei soggetti qualificati di:

  1. a) certificazione di sistema di  qualita’  conforme  alle  norme

europee della  serie  UNI  EN  ISO  9000  e  alla  vigente  normativa

nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai  sensi  delle  norme

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC

17000;

  1. b) requisiti di ordine generale nonche’ tecnico-organizzativi ed

economico-finanziari  conformi  alle  disposizioni   comunitarie   in

materia di qualificazione.  Tra  i  requisiti  tecnico  organizzativi

rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori

pubblici  da  parte  delle  stazioni  appaltanti.  Gli  organismi  di

attestazione    acquisiscono     detti     certificati     unicamente

dall’Osservatorio, cui  sono  trasmessi,  in  copia,  dalle  stazioni

appaltanti.

  1. Il regolamento definisce in particolare:
  2. a) il  numero  e  le  modalita’  di  nomina  dei  componenti  la

commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da

rappresentanti delle amministrazioni interessate dello  Stato,  anche

ad  ordinamento  autonomo,  della  Conferenza  dei  presidenti  delle

regioni   e   delle   province   autonome,    delle    organizzazioni

imprenditoriali  firmatarie  di  contratti  collettivi  nazionali  di

lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei  lavoratori

interessati;

  1. b) le modalita’ e i criteri di  autorizzazione  e  di  eventuale

revoca nei confronti  degli  organismi  di  attestazione,  nonche’  i

requisiti soggettivi,  organizzativi,  finanziari  e  tecnici  che  i

predetti organismi devono possedere;

  1. c) le modalita’  di  attestazione  dell’esistenza  nei  soggetti

qualificati della certificazione del sistema di qualita’, di  cui  al

comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3,  lettera  c),

nonche’ le modalita’ per l’eventuale verifica  annuale  dei  predetti

requisiti relativamente ai dati di bilancio;

  1. d) i requisiti di ordine generale in conformita’ all’articolo 38,

e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al

comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all’entita’ e

alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti  requisiti,

anche quelli relativi alla regolarita’ contributiva  e  contrattuale,

ivi compresi i versamenti  alle  casse  edili.  Tra  i  requisiti  di

capacita’ tecnica e professionale il regolamento comprende, nei  casi

appropriati, le misure di gestione ambientale;

  1. e) i criteri per la  determinazione  delle  tariffe  applicabili

all’attivita’ di qualificazione;

  1. f) le modalita’ di  verifica  della  qualificazione;  la  durata

dell’efficacia della qualificazione e’ di cinque anni,  con  verifica

entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale

nonche’ dei  requisiti  di  capacita’  strutturale  da  indicare  nel

regolamento;   la   verifica   di   mantenimento   sara’    tariffata

proporzionalmente  alla  tariffa  di  attestazione  in   misura   non

superiore ai tre quinti della stessa;

  1. g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla

revoca dell’autorizzazione, per le irregolarita’, le illegittimita’ e

le illegalita’ commesse dalle SOA nel  rilascio  delle  attestazioni,

secondo un criterio di proporzionalita’ e nel rispetto del  principio

del contraddittorio;

  1. h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che

hanno conseguito la qualificazione di cui al comma  3;  tali  elenchi

sono redatti e conservati presso  l’Autorita’,  che  ne  assicura  la

pubblicita’ per il tramite dell’Osservatorio.

  1. E’   vietata,   per   l’affidamento   di   lavori    pubblici,

l’utilizzazione  degli  elenchi  predisposti  dai  soggetti  di   cui

all’articolo 32, salvo quanto disposto  per  la  procedura  ristretta

semplificata e per gli affidamenti in economia.

  1. Il   regolamento   stabilisce    gli    specifici    requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono  possedere  i

candidati ad una concessione di lavori  pubblici  che  non  intendano

eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

  1. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI  EN  45000  e  della

serie UNI CEI EN ISO/IEC  17000,  la  certificazione  di  sistema  di

qualita’ conforme alle norme europee della serie  UNI  CEI  ISO  9000

ovvero la dichiarazione della presenza di  elementi  significativi  e

tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la

cauzione  e  la  garanzia  fideiussoria,   previste   rispettivamente

dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte,  per  le

imprese certificate, del 50 per cento.

  1. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e

tecnico-organizzativi  devono  possedere  le   imprese   per   essere

affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro,  ferma

restando la necessita’ del possesso dei requisiti di ordine  generale

di cui all’articolo 38.

  1. Le  attestazioni   rilasciate   dalle   SOA   devono   indicare

espressamente  le  referenze   che   hanno   permesso   il   rilascio

dell’attestazione e i dati da  esse  risultanti  non  possono  essere

contestati immotivatamente.

Art. 41.

Capacita’ economica e finanziaria dei fornitori e dei  prestatori  di

servizi

(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n.  157/1995;  art.  13,

d.lgs. n. 358/1995)

 

  1. Negli appalti di forniture o servizi,  la  dimostrazione  della

capacita’ finanziaria ed economica  delle  imprese  concorrenti  puo’

essere fornita mediante uno o piu’ dei seguenti documenti:

  1. a) idonee dichiarazioni bancarie;
  2. b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;
  3. c) dichiarazione concernente il fatturato  globale  d’impresa  e

l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore  oggetto  della

gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

  1. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti  che

devono essere posseduti dal concorrente, nonche’ gli altri  eventuali

che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma  1,  lettera

b), non possono  essere  richiesti  a  prestatori  di  servizi  o  di

forniture  stabiliti  in  Stati   membri   che   non   prevedono   la

pubblicazione del bilancio.

  1. Se il concorrente non e’ in grado, per giustificati motivi, ivi

compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attivita’

da meno di tre anni,  di  presentare  le  referenze  richieste,  puo’

provare  la  propria  capacita’  economica  e  finanziaria   mediante

qualsiasi  altro  documento   considerato   idoneo   dalla   stazione

appaltante.

  1. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle

lettere b) e c) mediante dichiarazione  sottoscritta  in  conformita’

alle disposizioni del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e’  richiesta  la

documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di

gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a)  e’  comprovato  con

dichiarazione  di  almeno  due  istituti   bancari   o   intermediari

autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.

Art. 42

Capacita’ tecnica e professionale dei fornitori e dei  prestatori  di

servizi

(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995;

art. 14, d.lgs. n. 358/1995)

 

  1. Negli appalti di servizi e  forniture  la  dimostrazione  delle

capacita’ tecniche dei concorrenti puo’ essere fornita in uno o  piu’

dei  seguenti  modi,  a  seconda  della  natura,  della  quantita’  o

dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:

  1. a) presentazione dell’elenco  dei  principali  servizi  o  delle

principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione

degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati,  dei

servizi o forniture  stessi;  se  trattasi  di  servizi  e  forniture

prestati a favore di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono

provate da certificati rilasciati e vistati dalle  amministrazioni  o

dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e  forniture  prestati  a

privati, l’effettuazione effettiva della prestazione e’ dichiarata da

questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

  1. b) indicazione dei  tecnici  e  degli  organi  tecnici,  facenti

direttamente capo, o meno,  al  concorrente  e,  in  particolare,  di

quelli incaricati dei controlli di qualita’;

  1. c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una

loro  precisa  individuazione  e  rintracciabilita’,   delle   misure

adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la

qualita’, nonche’ degli strumenti di  studio  o  di  ricerca  di  cui

dispone;

  1. d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di

concorrente non stabilito in  Italia,  per  incarico  della  stazione

appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui  e’

stabilito  il  concorrente,  purche’   tale   organismo   acconsenta,

allorche’ i prodotti da fornire  o  il  servizio  da  prestare  siano

complessi  o  debbano  rispondere,  eccezionalmente,  a   uno   scopo

determinato; il controllo verte sulla capacita’ di produzione  e,  se

necessario, di studio e di ricerca del  concorrente  e  sulle  misure

utilizzate da quest’ultimo per il controllo della qualita’;

  1. e) indicazione  dei  titoli  di  studio  e   professionali   dei

prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e,  in

particolare,   dei   soggetti   concretamente   responsabili    della

prestazione di servizi;

  1. f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi

appropriati, stabiliti dal  regolamento,  delle  misure  di  gestione

ambientale che l’operatore potra’ applicare durante la  realizzazione

dell’appalto;

  1. g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo

di dipendenti del concorrente e  il  numero  di  dirigenti  impiegati

negli ultimi tre anni;

  1. h) per  gli  appalti   di   servizi,   dichiarazione   indicante

l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico  di  cui  il

prestatore di servizi disporra’ per eseguire l’appalto;

  1. i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda,

eventualmente, subappaltare;

  1. l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni  o

fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita’ sia certificata a

richiesta della stazione appaltante;

  1. m) nel caso di forniture, produzione di  certificato  rilasciato

dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita’,

di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita’ dei beni

con riferimento a determinati requisiti o norme.

  1. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera

d’invito, quali dei suindicati documenti e  requisiti  devono  essere

presentati o dimostrati.

  1. Le  informazioni  richieste  non  possono  eccedere   l’oggetto

dell’appalto;   l’amministrazione   deve,   comunque,   tener   conto

dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

  1. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo  possono

essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in

conformita’  alle  disposizione  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario

e’ richiesta la  documentazione  probatoria,  a  conferma  di  quanto

dichiarato in sede di gara.

Art. 43.

Norme di garanzia della qualita’

(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)

 

  1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da

organismi indipendenti per  attestare  l’ottemperanza  dell’operatore

economico a determinate norme in materia di garanzia della  qualita’,

le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di  assicurazione

della qualita’ basati sulle serie  di  norme  europee  in  materia  e

certificati da organismi conformi  alle  serie  delle  norme  europee

relative alla certificazione. Le stazioni  appaltanti  riconoscono  i

certificati equivalenti rilasciati da organismi  stabiliti  in  altri

Stati  membri.  Esse  ammettono  parimenti   altre   prove   relative

all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita’ prodotte

dagli operatori economici.

Art. 44.

Norme di gestione ambientale

(art. 50, direttiva 2004/18)

 

  1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi,  e  unicamente

nei casi appropriati, le stazioni appaltanti  chiedano  l’indicazione

delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico  potra’

applicare durante l’esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano

la presentazione di certificati rilasciati da organismi  indipendenti

per attestare  il  rispetto  da  parte  dell’operatore  economico  di

determinate norme di gestione ambientale, esse fanno  riferimento  al

sistema comunitario di ecogestione  e  audit  (EMAS)  o  a  norme  di

gestione  ambientale  basate  sulle  pertinenti   norme   europee   o

internazionali certificate da organismi  conformi  alla  legislazione

comunitaria o alle  norme  europee  o  internazionali  relative  alla

certificazione. Le  stazioni  appaltanti  riconoscono  i  certificati

equivalenti in materia rilasciati da  organismi  stabiliti  in  altri

Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a  misure

equivalenti  in  materia  di  gestione  ambientale,  prodotte   dagli

operatori economici.

Art. 45.

Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi

(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n.  157/1995;  art.  18,

d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)

 

  1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali  di  prestatori  di

servizi o di fornitori possono presentare alla  stazione  appaltante,

per ogni appalto, un certificato d’iscrizione indicante le  referenze

che hanno permesso l’iscrizione stessa e la relativa classificazione.

  1. L’iscrizione di un prestatore di servizi o di un  fornitore  in

uno degli elenchi di cui  al  comma  1,  certificata  dall’Autorita’,

ovvero, per gli operatori degli altri  Stati  membri  certificata  da

parte dell’autorita’ o dell’organismo di certificazione  dello  Stato

dove  sono  stabiliti,  costituisce,  per  le  stazioni   appaltanti,

presunzione  d’idoneita’  alla   prestazione,   corrispondente   alla

classificazione del  concorrente  iscritto,  limitatamente  a  quanto

previsto: dall’articolo 38, comma 1,  lettere  a),  c),  f),  secondo

periodo; dall’articolo 39; dall’articolo 41, comma 1,  lettere  b)  e

c); dall’articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d);  limitatamente

ai servizi, dall’articolo 42, comma 1, lettere e), f),  g),  h),  i);

limitatamente alle forniture, dall’articolo 42, comma 1, lettere  l),

m).

  1. I dati risultanti dall’iscrizione in uno degli elenchi di cui al

comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneita’ di cui al comma

2, non possono essere contestati immotivatamente.

  1. L’iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori  di

servizi non puo’ essere imposta agli  operatori  economici  in  vista

della partecipazione ad un pubblico appalto.

  1. Gli elenchi  sono  soggetti  a  pubblicazione  sul  profilo  di

committente e sul casellario informatico dell’Autorita’.

  1. Gli operatori economici di altri Stati  membri  possono  essere

iscritti negli elenchi ufficiali  di  cui  al  comma  1  alle  stesse

condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono,

comunque, essere richieste prove o dichiarazioni  diverse  da  quelle

previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.

  1. Le amministrazioni o  gli  enti  che  gestiscono  tali  elenchi

comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –  Dipartimento

per il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  nei  tre  mesi

decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero

dall’istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e  l’indirizzo  dei

gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le  domande

d’iscrizione;   le   stesse   amministrazioni   o   enti   provvedono

all’aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta  giorni  successivi

al loro  ricevimento  il  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle

politiche comunitarie cura la trasmissione di tali  dati  agli  altri

Stati membri.

  1. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la

loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1.  Essi  devono

essere informati entro un termine ragionevolmente breve,  fissato  ai

sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive

modificazioni,  della  decisione  dell’amministrazione  o  ente   che

istituisce l’elenco.

Art. 46.

Documenti e informazioni complementari

(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n.  157/1995;  art.  15,

d.lgs. n. 358/1992)

 

  1. Nei limiti previsti dagli articoli da  38  a  45,  le  stazioni

appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a  completare  o  a

fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti

e dichiarazioni presentati.

Art. 47.

Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia

(art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. Alle imprese stabilite negli altri  Stati  aderenti  all’Unione

Europea, nonche’ a quelle stabilite nei Paesi firmatari  dell’accordo

sugli appalti pubblici che figura nell’allegato  4  dell’accordo  che

istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in  Paesi  che,

in base ad altre norme  di  diritto  internazionale,  o  in  base  ad

accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o  con  l’Italia  che

consentano la partecipazione ad  appalti  pubblici  a  condizioni  di

reciprocita’,  la  qualificazione   e’   consentita   alle   medesime

condizioni richieste alle imprese italiane.

  1. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di  cui  al

presente codice non e’ condizione obbligatoria per la  partecipazione

alla  gara.  Esse  si  qualificano  alla  singola   gara   producendo

documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi  Paesi,

idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti  prescritti  per

la qualificazione e la partecipazione  delle  imprese  italiane  alle

gare. E’ salvo il disposto dell’articolo 38, comma 5.

Art. 48.

Controlli sul possesso dei requisiti

(art. 10, legge n. 109/1994)

 

  1. Le stazioni appaltanti prima di  procedere  all’apertura  delle

buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di  offerenti

non inferiore al 10 per cento delle offerte  presentate,  arrotondato

all’unita’ superiore, scelti con sorteggio pubblico,  di  comprovare,

entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima,  il  possesso

dei    requisiti     di     capacita’     economico-finanziaria     e

tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti  nel  bando  di  gara,

presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera

di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi  le

dichiarazioni   contenute   nella   domanda   di   partecipazione   o

nell’offerta, le stazioni  appaltanti  procedono  all’esclusione  del

concorrente  dalla  gara,  all’escussione  della  relativa   cauzione

provvisoria  e  alla  segnalazione  del  fatto  all’Autorita’  per  i

provvedimenti di cui all’articolo 6  comma  11.  L’Autorita’  dispone

altresi’ la sospensione da uno a  dodici  mesi  dalla  partecipazione

alle procedure di affidamento.

  1. La richiesta di cui al comma 1 e’, altresi’,  inoltrata,  entro

dieci giorni  dalla  conclusione  delle  operazioni  di  gara,  anche

all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora

gli stessi non siano compresi fra i concorrenti  sorteggiati,  e  nel

caso in cui essi non forniscano la prova o  non  confermino  le  loro

dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni  e  si  procede  alla

determinazione della nuova soglia di  anomalia  dell’offerta  e  alla

conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Art. 49

Avvalimento

(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; Art. 54, direttiva 2004/17)

 

  1. Il concorrente, singolo o consorziato o  raggruppato  ai  sensi

dell’articolo 34, in relazione  ad  una  specifica  gara  di  lavori,

servizi, forniture puo’ soddisfare la richiesta relativa al  possesso

dei  requisiti  di   carattere   economico,   finanziario,   tecnico,

organizzativo,  ovvero  di  attestazione  della  certificazione   SOA

avvalendosi dei requisiti di un altro  soggetto  o  dell’attestazione

SOA di altro soggetto.

  1. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il  concorrente  allega,

oltre  all’eventuale  attestazione   SOA   propria   e   dell’impresa

ausiliaria:

  1. a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48,

attestante   l’avvalimento   dei   requisiti   necessari    per    la

partecipazione alla gara, con  specifica  indicazione  dei  requisiti

stessi e dell’impresa ausiliaria;

  1. b) una  sua  dichiarazione  circa  il  possesso  da  parte   del

concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38;

  1. c) una  dichiarazione   sottoscritta   da   parte   dell’impresa

ausiliaria attestante  il  possesso  da  parte  di  quest’ultima  dei

requisiti generali di cui all’articolo 38;

  1. d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui

quest’ultima si obbliga verso il  concorrente  e  verso  la  stazione

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata  dell’appalto

le risorse necessarie di cui e’ carente il concorrente;

  1. e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui

questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o  associata  o

consorziata ai sensi dell’articolo 34 ne’ si trova in una  situazione

di controllo di cui all’articolo 34, comma  2  con  una  delle  altre

imprese che partecipano alla gara;

  1. f) in originale o copia autentica il  contratto  in  virtu’  del

quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse  necessarie

per tutta la durata dell’appalto;

  1. g) nel caso di  avvalimento  nei  confronti  di  un’impresa  che

appartiene al medesimo gruppo in luogo  del  contratto  di  cui  alla

lettera f) l’impresa concorrente puo’  presentare  una  dichiarazione

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel

gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti  dal  comma

  1. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione

dell’articolo 38, lettera h) nei  confronti  dei  sottoscrittori,  la

stazione appaltante esclude il  concorrente  e  escute  la  garanzia.

Trasmette inoltre gli atti  all’Autorita’  per  le  sanzioni  di  cui

all’articolo 6, comma 11.

  1. Il concorrente e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in

solido nei confronti della  stazione  appaltante  in  relazione  alle

prestazioni oggetto del contratto.

  1. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia  a  carico  del

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario,

in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

  1. Il concorrente puo’ avvalersi di una sola impresa ausiliaria per

ciascun requisito o  categoria.  Il  bando  di  gara  puo’  ammettere

l’avvalimento di piu’  imprese  ausiliarie  in  ragione  dell’importo

dell’appalto o della  peculiarita’  delle  prestazioni;  ma  in  tale

ipotesi,  per  i  lavori  non  e’  comunque  ammesso  il  cumulo  tra

attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.

  1. Il bando di gara puo’ prevedere che, in relazione alla natura o

all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti  possano  avvalersi

solo dei requisiti economici o  dei  requisiti  tecnici,  ovvero  che

l’avvalimento possa integrare un  preesistente  requisito  tecnico  o

economico  gia’  posseduto  dall’impresa  avvalente   in   misura   o

percentuale indicata nel bando stesso.

  1. In relazione a ciascuna gara  non  e’  consentito,  a  pena  di

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu’ di un

concorrente, e che partecipino sia l’impresa  ausiliaria  che  quella

che si avvale dei requisiti.

  1. Il  bando  puo’  prevedere  che,  in  relazione   alla   natura

dell’appalto, qualora sussistano requisiti tecnici  connessi  con  il

possesso di particolari attrezzature possedute da  un  ristrettissimo

ambito di imprese  operanti  sul  mercato,  queste  possano  prestare

l’avvalimento nei confronti di piu’ di un  concorrente,  sino  ad  un

massimo  indicato  nel  bando  stesso,  impegnandosi  a  fornire   la

particolare   attrezzatura   tecnica,   alle   medesime   condizioni,

all’aggiudicatario.

  1. Il  contratto  e’  in  ogni  caso  eseguito  dall’impresa  che

partecipa alla gara, alla  quale  e’  rilasciato  il  certificato  di

esecuzione, e l’impresa ausiliaria  non  puo’  assumere  a  qualsiasi

titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore.

  1. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette

all’Autorita’  tutte  le  dichiarazioni  di  avvalimento,   indicando

altresi’ l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per  la

pubblicita’ sul sito informatico presso l’Osservatorio.

Art. 50.

Avvalimento nel caso di operativita’ di sistemi di attestazione o  di

sistemi di qualificazione

(art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)

 

  1. Per i lavori, il  regolamento  disciplina  la  possibilita’  di

conseguire  l’attestazione  SOA  nel  rispetto   delle   disposizioni

previste dall’articolo 49,  sempreche’  compatibili  con  i  seguenti

principi:

  1. a) tra  l’impresa  che  si  avvale  dei  requisiti  e  l’impresa

ausiliaria  deve  esistere  un  rapporto  di   controllo   ai   sensi

dell’articolo 2359, commi 1 e 2 codice  civile;  oppure  entrambe  le

imprese devono essere controllate da  una  stessa  impresa  ai  sensi

dell’articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;

  1. b) l’impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la

quale  assume  l’obbligo,  anche   nei   confronti   delle   stazioni

appaltanti,  di  mettere  a  disposizione  le  risorse   oggetto   di

avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutto il periodo  di

validita’ della attestazione SOA;

  1. c) l’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria hanno l’obbligo di

comunicare  le  circostanze  che  fanno  venire  meno  la   messa   a

disposizione delle risorse;

  1. d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e

9 dell’articolo 49.

  1. L’omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui

alla lettera c) del comma 1, comporta l’applicazione  delle  sanzioni

di  cui  all’articolo   6,   comma   11,   nonche’   la   sospensione

dell’attestazione SOA, da parte  dell’Autorita’,  sia  nei  confronti

della impresa ausiliaria sia dell’impresa ausiliata, per  un  periodo

da sei mesi a tre anni.

  1. L’attestazione  di  qualificazione  SOA  mediante   avvalimento

determina la responsabilita’ solidale  della  impresa  concorrente  e

dell’impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in  quanto

compatibili,  ai  sistemi  legali  vigenti  di  attestazione   o   di

qualificazione nei diversi servizi.

Art. 51.

Vicende soggettive del candidato dell’offerente e dell’aggiudicatario

 

  1. Qualora i candidati  o  i  concorrenti,  singoli,  associati  o

consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda,  ovvero

procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa’, il

cessionario,   l’affittuario,   ovvero   il    soggetto    risultante

dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi  alla

gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento  sia

dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonche’ dei

requisiti  necessari  in  base  agli  eventuali   criteri   selettivi

utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62, anche

in ragione della cessione,  della  locazione,  della  fusione,  della

scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.

Art. 52.

Appalti riservati

(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)

 

  1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e  sulle

imprese  sociali,  le  stazioni  appaltanti  possono   riservare   la

partecipazione  alle  procedure  di  aggiudicazione   degli   appalti

pubblici,  in  relazione  a  singoli  appalti,  o  in  considerazione

dell’oggetto  di  determinati  appalti,  a  laboratori  protetti  nel

rispetto della  normativa  vigente,  o  riservarne  l’esecuzione  nel

contesto di programmi di lavoro protetti quando  la  maggioranza  dei

lavoratori interessati e’ composta di disabili i  quali,  in  ragione

della  natura  o  della  gravita’  del  loro  handicap,  non  possono

esercitare un’attivita’ professionale in condizioni normali. Il bando

di gara menziona la presente disposizione.

Capo III
Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte
Sezione I
Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente

Art. 53

Tipologia e oggetto dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e

forniture

(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2,

legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999;

artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)

 

  1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti

in  economia,   i   lavori   pubblici   possono   essere   realizzati

esclusivamente mediante contratti di appalto o di  concessione,  come

definiti all’articolo 3.

  1. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o  la  determina  a

contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b)

e  c)  del  presente  comma,  in  ordine  alle   esigenze   tecniche,

organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:

  1. a) la sola esecuzione;
  2. b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base

del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;

  1. c) previa  acquisizione  del  progetto  definitivo  in  sede  di

offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione  di  lavori  sulla

base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo

svolgimento della gara  e’  effettuato  sulla  base  di  un  progetto

preliminare,  nonche’  di  un  capitolato   prestazionale   corredato

dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti

tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto  definitivo

e il prezzo. Per  le  stazioni  appaltanti  diverse  dalle  pubbliche

amministrazioni l’oggetto del contratto e’  stabilito  nel  bando  di

gara.

  1. Quando il contratto ha per oggetto anche la  progettazione,  ai

sensi del  comma  2,  gli  operatori  economici  devono  possedere  i

requisiti  prescritti  per  i  progettisti,   ovvero   avvalersi   di

progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o  partecipare  in

raggruppamento con soggetti  qualificati  per  la  progettazione.  Il

bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo  quanto

previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di

progettazione), e l’ammontare delle spese di  progettazione  comprese

nell’importo a base del contratto. Per i contratti di cui al comma 2,

lettere b) e c), l’ammontare delle spese di  progettazione  esecutiva

non e’ soggetto a ribasso d’asta.

  1. Il decreto o la determina a contrarre  stabilisce,  sulla  base

delle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, se  il  contratto

sara’ stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura,

con le modalita’ da stabilirsi con il regolamento.  Per  le  stazioni

appaltanti  diverse  dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   detti

elementi sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni a corpo,

il prezzo convenuto non  puo’  essere  modificato  sulla  base  della

verifica della quantita’ o della qualita’ della prestazione.  Per  le

prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo’ variare, in aumento  o

in diminuzione, secondo la quantita’ effettiva della prestazione. Per

l’esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato  fissa  i  prezzi

invariabili per unita’ di misura e per ogni tipologia di prestazione.

In un medesimo  contratto  possono  essere  comprese  prestazioni  da

eseguire a corpo e a misura.

  1. Quando il contratto ha  per  oggetto  anche  la  progettazione,

l’esecuzione puo’ iniziare solo dopo l’approvazione, da  parte  della

stazione appaltante, del progetto esecutivo.

  1. In  sostituzione  totale  o  parziale  delle  somme  di  denaro

costituenti il corrispettivo del contratto, il  bando  di  gara  puo’

prevedere il trasferimento all’affidatario della proprieta’  di  beni

immobili  appartenenti   all’amministrazione   aggiudicatrice,   gia’

indicati nel programma di  cui  all’articolo  128  per  i  lavori,  o

nell’avviso di preinformazione per i servizi e le  forniture,  e  che

non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico. Possono  formare

oggetto di trasferimento ai sensi del presente  comma  anche  i  beni

immobili gia’ inclusi in  programmi  di  dismissione  del  patrimonio

pubblico, purche’ non sia stato gia’ pubblicato il bando o avviso per

l’alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha  avuto  esito

negativo.

  1. Nell’ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara puo’ prevedere

che l’immissione in possesso  dell’immobile  avvenga  in  un  momento

anteriore a quello del trasferimento della proprieta’,  trasferimento

che puo’ essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato  di

collaudo.

  1. Nell’ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
  2. a) se  l’offerente  ha  interesse  a  conseguire  la  proprieta’

dell’immobile, e  il  prezzo  che  in  tal  caso  viene  offerto  per

l’immobile,  nonche’  il  differenziale   di   prezzo   eventualmente

necessario, per l’esecuzione del contratto;

  1. b) se l’offerente non ha interesse a  conseguire  la  proprieta’

dell’immobile, il prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto.

  1. Nell’ipotesi di cui al comma  6  la  selezione  della  migliore

offerta avviene utilizzando il  criterio  del  prezzo  piu’  basso  o

dell’offerta    economicamente    piu’     vantaggiosa,     valutando

congiuntamente le componenti dell’offerta di cui al comma 8.

  1. Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice non

abbia  stanziato  mezzi  finanziari  diversi  dal   prezzo   per   il

trasferimento dell’immobile, quale corrispettivo  del  contratto,  il

bando specifica che la gara  deve  intendersi  deserta  se  non  sono

presentate offerte per l’acquisizione del bene.

  1. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili  e

le modalita’ di articolazione delle  offerte  e  di  selezione  della

migliore offerta.

  1. L’inserimento nel programma triennale di cui all’articolo 128,

dei   beni   appartenenti   al   patrimonio    indisponibile    delle

amministrazioni aggiudicatrici, al fine  del  loro  trasferimento  ai

sensi  del  comma  6,  determina  il  venir  meno  del   vincolo   di

destinazione.

Art. 54

Procedure per l’individuazione degli offerenti

(art. 28, direttiva 2004/18)

 

  1. Per l’individuazione  degli  operatori  economici  che  possono

presentare offerte per l’affidamento di  un  contratto  pubblico,  le

stazioni  appaltanti  utilizzano  le  procedure  aperte,   ristrette,

negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.

  1. Esse  aggiudicano  i  contratti  mediante  procedura  aperta  o

mediante procedura ristretta.

  1. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le  stazioni

appaltanti possono  aggiudicare  i  contratti  pubblici  mediante  il

dialogo competitivo.

  1. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le

stazioni appaltanti possono affidare i  contratti  pubblici  mediante

una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.

Art. 55

Procedure aperte e ristrette

(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23,

legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;

art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)

 

  1. Il decreto o la determina a contrarre, ai  sensi  dell’articolo

11, indica se si  seguira’  una  procedura  aperta  o  una  procedura

ristretta, come definite all’articolo 3.

  1. Le stazioni appaltanti utilizzano di  preferenza  le  procedure

ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola  esecuzione,

o  quando  il  criterio  di  aggiudicazione  e’  quello  dell’offerta

economicamente piu’ vantaggiosa.

  1. Il bando di gara indica il tipo di procedura  e  l’oggetto  del

contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.

  1. Il bando di gara  puo’  prevedere  che  non  si  procedera’  ad

aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero  nel  caso

di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il  bando

non contiene tale previsione, resta comunque ferma la  disciplina  di

cui all’articolo 81 comma 3.

  1. Nelle procedure aperte gli operatori  economici  presentano  le

proprie offerte nel rispetto delle modalita’ e  dei  termini  fissati

dal bando di gara.

  1. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la

richiesta di invito  nel  rispetto  delle  modalita’  e  dei  termini

fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte  nel

rispetto delle modalita’ e dei termini fissati nella lettera  invito.

Alle procedure ristrette per l’affidamento di lavori  pubblici,  sono

invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che  siano

in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo

quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo 177.

Art. 56

Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994;

art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)

 

  1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici

mediante procedura negoziata, previa pubblicazione  di  un  bando  di

gara, nelle seguenti ipotesi:

  1. a) quando, in esito all’esperimento di una  procedura  aperta  o

ristretta o di un dialogo competitivo, tutte  le  offerte  presentate

sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal

presente codice in relazione ai requisiti  degli  offerenti  e  delle

offerte. Nella procedura negoziata non possono essere  modificate  in

modo sostanziale le condizioni iniziali del  contratto.  Le  stazioni

appaltanti possono omettere la pubblicazione del  bando  di  gara  se

invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei

requisiti di cui agli articoli  da  34  a  45  che,  nella  procedura

precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali

della procedura  medesima.  Le  disposizioni  di  cui  alla  presente

lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un  milione  di

euro;

  1. b) in casi eccezionali, qualora si tratti  di  lavori,  servizi,

forniture,  la  cui  particolare   natura   o   i   cui   imprevisti,

oggettivamente  non  imputabili   alla   stazione   appaltante,   non

consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;

  1. c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella

categoria  6  dell’allegato  II  A  e  di   prestazioni   di   natura

intellettuale, quali la progettazione di opere, se  la  natura  della

prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche  del

contratto  con  la  precisione  sufficiente  per  poter   aggiudicare

l’appalto selezionando l’offerta  migliore  secondo  le  norme  della

procedura aperta o della procedura ristretta;

  1. d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati

unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non

per assicurare una redditivita’ o il recupero dei costi di ricerca  e

sviluppo.

  1. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con

gli offerenti le offerte  presentate,  per  adeguarle  alle  esigenze

indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli  eventuali

documenti complementari, e per individuare l’offerta migliore  con  i

criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.

  1. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono

la parita’ di trattamento tra tutti gli offerenti, e  non  forniscono

in maniera discriminatoria  informazioni  che  possano  avvantaggiare

determinati offerenti rispetto ad altri.

  1. Le stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la  procedura

negoziata si svolga in fasi  successive  per  ridurre  il  numero  di

offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione  indicati

nel bando di gara  o  nel  capitolato  d’oneri.  Il  ricorso  a  tale

facolta’ e’ indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

Art. 57

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;

art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n.  109/1994;  2art.

7, d.lgs. n. 157/1995)

 

  1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare  contratti  pubblici

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di  un  bando

di  gara  nelle  ipotesi  seguenti,  dandone   conto   con   adeguata

motivazione nella delibera o determina a contrarre.

  1. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la

procedura e’ consentita:

  1. a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura  aperta  o

ristretta, non  sia  stata  presentata  nessuna  offerta,  o  nessuna

offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata

non possono essere  modificate  in  modo  sostanziale  le  condizioni

iniziali del  contratto.  Alla  Commissione,  su  sua  richiesta,  va

trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione  a

seguito di procedura aperta o ristretta e  sulla  opportunita’  della

procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera

si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

  1. b) qualora, per ragioni di natura  tecnica  o  artistica  ovvero

attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere

affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

  1. c) nella  misura  strettamente  necessaria,   quando   l’estrema

urgenza,  risultante  da  eventi  imprevedibili   per   le   stazioni

appaltanti, non e’ compatibile con i termini imposti dalle  procedure

aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di  un  bando  di

gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza

non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

  1. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la  procedura  del

presente articolo e’, inoltre, consentita:

  1. a) qualora i prodotti oggetto  del  contratto  siano  fabbricati

esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a

meno che non si tratti di  produzione  in  quantita’  sufficiente  ad

accertare la redditivita’ del prodotto o a coprire i costi di ricerca

e messa a punto;

  1. b) nel caso di consegne complementari effettuate  dal  fornitore

originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti

di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti  esistenti,

qualora  il  cambiamento  di  fornitore  obbligherebbe  la   stazione

appaltante  ad  acquistare  materiali  con  caratteristiche  tecniche

differenti, il cui impiego  o  la  cui  manutenzione  comporterebbero

incompatibilita’ o difficolta’ tecniche sproporzionate; la durata  di

tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non  puo’  comunque  di

regola superare i tre anni;

  1. c) per forniture quotate e acquistate in una  borsa  di  materie

prime;

  1. d) per l’acquisto  di  forniture  a  condizioni  particolarmente

vantaggiose, da un fornitore che  cessa  definitivamente  l’attivita’

commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un

concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa,  di

un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.

  1. Nei contratti pubblici relativi a  servizi,  la  procedura  del

presente articolo e’, inoltre, consentita qualora il contratto faccia

seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base  alle  norme

applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a  uno  dei  vincitori

del concorso; in quest’ultimo caso tutti i  vincitori  devono  essere

invitati a partecipare ai negoziati.

  1. Nei contratti  pubblici  relativi  a  lavori  e  negli  appalti

pubblici relativi a servizi, la procedura del presente  articolo  e’,

inoltre, consentita:

  1. a) per i lavori o i  servizi  complementari,  non  compresi  nel

progetto iniziale ne’ nel contratto iniziale, che, a seguito  di  una

circostanza  imprevista,  sono  divenuti   necessari   all’esecuzione

dell’opera o del  servizio  oggetto  del  progetto  o  del  contratto

iniziale, purche’ aggiudicati all’operatore economico che presta tale

servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori  o  servizi  complementari  non  possono  essere

separati,  sotto  il  profilo  tecnico  o  economico,  dal  contratto

iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione  appaltante,

ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale,

sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati  per

lavori o servizi complementari non  supera  il  cinquanta  per  cento

dell’importo del contratto iniziale;

  1. b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella  ripetizione  di

lavori o  servizi  analoghi  gia’  affidati  all’operatore  economico

aggiudicatario  del  contratto  iniziale  dalla   medesima   stazione

appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano  conformi  a

un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo

contratto aggiudicato secondo una procedura aperta  o  ristretta;  in

questa ipotesi la possibilita’ del ricorso alla  procedura  negoziata

senza  bando  e’  consentita  solo  nei  tre  anni  successivi   alla

stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando

del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi e

lavori successivi e’  computato  per  la  determinazione  del  valore

globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28.

  1. Ove possibile, la stazione appaltante individua  gli  operatori

economici da consultare sulla base  di  informazioni  riguardanti  le

caratteristiche di qualificazione  economico  finanziaria  e  tecnico

organizzativa desunte dal  mercato,  nel  rispetto  dei  principi  di

trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori

economici,  se  sussistono  in  tale  numero  soggetti  idonei.   Gli

operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a

presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con   lettera

contenente gli elementi essenziali della  prestazione  richiesta.  La

stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha  offerto  le

condizioni piu’ vantaggiose, secondo  il  criterio  del  prezzo  piu’

basso o dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, previa verifica

del  possesso  dei   requisiti   di   qualificazione   previsti   per

l’affidamento di  contratti  di  uguale  importo  mediante  procedura

aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

  1. E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti  aventi

ad oggetto  forniture,  servizi,  lavori,  e  i  contratti  rinnovati

tacitamente sono nulli.

Art. 58

Dialogo competitivo

(art. 29, direttiva 2004/18)

 

  1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano

che il  ricorso  alla  procedura  aperta  o  ristretta  non  permetta

l’aggiudicazione  dell’appalto,  le   stazioni   appaltanti   possono

avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.

  1. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto  pubblico

e’  considerato  “particolarmente  complesso”  quando   la   stazione

appaltante:

– non e’  oggettivamente  in  grado  di  definire,  conformemente

all’articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a

soddisfare le sue necessita’ o i suoi obiettivi, o

– non e’ oggettivamente in grado  di  specificare  l’impostazione

giuridica  o  finanziaria  di  un  progetto.  Possono,   secondo   le

circostanze concrete, essere  considerati  particolarmente  complessi

gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone,  a  causa

di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito  alla

identificazione   e   quantificazione   dei    propri    bisogni    o

all’individuazione  dei  mezzi  strumentali  al  soddisfacimento  dei

predetti  bisogni,   alle   caratteristiche   funzionali,   tecniche,

gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all’analisi  dello

stato di fatto e di diritto di ogni intervento  nelle  sue  eventuali

componenti   storico-artistiche,   architettoniche,   paesaggistiche,

nonche’    sulle    componenti    di    sostenibilita’    ambientale,

socio-economiche, amministrative e tecniche.

  1. Il provvedimento con  cui  la  stazione  appaltante  decide  di

ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione

in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

  1. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico  e’

quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

  1. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente

all’articolo 64 in cui rendono noti le loro necessita’  o  obiettivi,

che definiscono nel bando stesso o in un  documento  descrittivo  che

costituisce parte integrante  del  bando,  nei  quali  sono  altresi’

indicati  i  requisiti  di   ammissione   al   dialogo   competitivo,

individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46,

i criteri di valutazione delle offerte di cui all’articolo 83,  comma

2 e il termine entro il  quale  gli  interessati  possono  presentare

istanza di partecipazione alla procedura.

  1. Le  stazioni  appaltanti  avviano  con  i   candidati   ammessi

conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un  dialogo  finalizzato

all’individuazione  e  alla  definizione  dei  mezzi  piu’  idonei  a

soddisfare le loro necessita’ o obiettivi.  Nella  fase  del  dialogo

esse possono discutere con i  candidati  ammessi  tutti  gli  aspetti

dell’appalto.

  1. Durante il  dialogo  le  stazioni  appaltanti  garantiscono  la

parita’ di trattamento di tutti i partecipanti,  in  particolare  non

forniscono,  in  modo  discriminatorio,  informazioni   che   possano

favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

  1. Le  stazioni  appaltanti  non  possono  rivelare   agli   altri

partecipanti le soluzioni proposte ne’ altre  informazioni  riservate

comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza  l’accordo  di

quest’ultimo.

  1. Le stazioni appaltanti possono prevedere che  la  procedura  si

svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero  di  soluzioni

da discutere durante la fase del  dialogo  applicando  i  criteri  di

aggiudicazione  precisati  nel  bando  di  gara   o   nel   documento

descrittivo. Il ricorso a tale facolta’ e’ indicato nel bando di gara

e nel documento descrittivo.

  1. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche’ non  sono

in grado di individuare, se del  caso  dopo  averle  confrontate,  la

soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita’  o

obiettivi.

  1. Le stazioni  appaltanti  possono  motivatamente  ritenere  che

nessuna delle soluzioni proposte soddisfi  le  proprie  necessita’  o

obiettivi. In tal caso informano immediatamente  i  partecipanti,  ai

quali non  spetta  alcun  indennizzo  o  risarcimento,  salvo  quanto

previsto dal comma 17.

  1. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il  dialogo  e

averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a

presentare le loro offerte finali  in  base  alla  o  alle  soluzioni

presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte  devono

contenere tutti gli elementi richiesti e necessari  per  l’esecuzione

del progetto.

  1. Prima della presentazione  delle  offerte,  nel  rispetto  del

principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti

specificano i criteri di valutazione di cui all’articolo 83, comma 2,

indicati nel bando o nel  documento  descrittivo  in  relazione  alle

peculiarita’ della soluzione o delle soluzioni individuate  ai  sensi

del comma 10.

  1. Su richiesta delle  stazioni  appaltanti  le  offerte  possono

essere   chiarite,   precisate   e   perfezionate.   Tuttavia    tali

precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non  possono

avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali  dell’offerta

o dell’appalto quale posto  in  gara  la  cui  variazione  rischi  di

falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

  1. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base

dei criteri di  aggiudicazione  fissati  nel  bando  di  gara  o  nel

documento descrittivo e di quelli fissati  ai  sensi  del  comma  13,

individuando l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa  conformemente

all’articolo 83.

  1. L’offerente   che   risulta   aver    presentato    l’offerta

economicamente piu’ vantaggiosa puo’ essere invitato a precisare  gli

aspetti della  sua  offerta  o  a  confermare  gli  impegni  in  essa

figuranti, a condizione che cio’ non abbia  l’effetto  di  modificare

elementi fondamentali dell’offerta  o  dell’appalto  quale  posto  in

gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

  1. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per

partecipanti al dialogo, anche nell’ipotesi in cui al comma 11.

  1. Le  stazioni  appaltanti  non  possono  ricorrere  al  dialogo

competitivo in modo abusivo o  in  modo  da  ostacolare,  limitare  o

distorcere la concorrenza.

Art. 59

Accordi quadro

(art. 32, direttiva 2004/18)

 

  1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i

lavori, gli accordi quadro sono ammessi in  relazione  ai  lavori  di

manutenzione e negli altri casi, da prevedersi  nel  regolamento,  in

cui i lavori sono connotati da serialita’ e caratteristiche esecutive

standardizzate.  Gli  accordi  quadro  non  sono   ammessi   per   la

progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo  che

siano   connotati   da   serialita’   e   caratteristiche   esecutive

standardizzate, da individuarsi nel regolamento.

  1. Ai fini della conclusione di un  accordo  quadro,  le  stazioni

appaltanti seguono le regole di  procedura  previste  dalla  presente

parte in tutte le fasi fino all’aggiudicazione degli  appalti  basati

su tale accordo quadro. Le  parti  dell’accordo  quadro  sono  scelte

applicando i  criteri  di  aggiudicazione  definiti  ai  sensi  degli

articoli 81 e seguenti.

  1. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo

le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili

solo  tra  le  stazioni  appaltanti   e   gli   operatori   economici

inizialmente parti dell’accordo quadro.  In  sede  di  aggiudicazione

degli appalti pubblici basati su  un  accordo  quadro  le  parti  non

possono  in  nessun  caso  apportare   modifiche   sostanziali   alle

condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di

cui al comma 4.

  1. Quando un accordo quadro e’  concluso  con  un  solo  operatore

economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati

entro i limiti delle  condizioni  fissate  nell’accordo  quadro.  Per

l’aggiudicazione di tali  appalti,  le  stazioni  appaltanti  possono

consultare  per  iscritto  l’operatore  parte  dell’accordo   quadro,

chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

  1. Quando  un  accordo  quadro  e’  concluso  con  piu’  operatori

economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche’

vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano  i

criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai

criteri di aggiudicazione.

  1. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu’ operatori

economici possono  essere  aggiudicati  mediante  applicazione  delle

condizioni  stabilite  nell’accordo  quadro  senza  nuovo   confronto

competitivo.

  1. Per il caso di cui al comma  6,  l’aggiudicazione  dell’accordo

quadro contiene l’ordine  di  priorita’,  privilegiando  il  criterio

della rotazione, per la scelta dell’operatore economico cui  affidare

il singolo appalto.

  1. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu’ operatori

economici, qualora l’accordo quadro non fissi  tutte  le  condizioni,

possono essere  affidati  solo  dopo  aver  rilanciato  il  confronto

competitivo fra  le  parti  in  base  alle  medesime  condizioni,  se

necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate

nel capitolato  d’oneri  dell’accordo  quadro,  secondo  la  seguente

procedura:

  1. a) per  ogni  appalto  da  aggiudicare  le  stazioni  appaltanti

consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado  di

realizzare l’oggetto dell’appalto;

  1. b) le stazioni appaltanti fissano  un  termine  sufficiente  per

presentare le offerte relative a ciascun  appalto  specifico  tenendo

conto di elementi quali la complessita’ dell’oggetto  dell’appalto  e

il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

  1. c) le offerte sono presentate per iscritto e il  loro  contenuto

deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per  la

loro presentazione;

  1. d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all’offerente

che ha presentato  l’offerta  migliore  sulla  base  dei  criteri  di

aggiudicazione fissati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.

  1. La durata di un accordo quadro non puo’ superare i quattro anni,

salvo in  casi  eccezionali  debitamente  motivati,  in  particolare,

dall’oggetto dell’accordo quadro.

  1. Le stazioni appaltanti  non  possono  ricorrere  agli  accordi

quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere

la concorrenza.

Art. 60.

Sistemi dinamici di acquisizione

(art. 33, direttiva 2004/18)

 

  1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici  di

acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di

forniture di beni  e  servizi  tipizzati  e  standardizzati,  di  uso

corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in

base  a  specifiche  tecniche  del  committente  che,  per  la   loro

complessita’, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico

di acquisizione.

  1. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione  le  stazioni

appaltanti seguono le norme della procedura aperta in  tutte  le  sue

fasi fino all’attribuzione degli appalti da  aggiudicare  nell’ambito

di detto sistema.

  1. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che

hanno presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri

e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.

  1. Le offerte indicative possono essere  migliorate  in  qualsiasi

momento,  a  condizione  che  esse  restino  conformi  al  capitolato

d’oneri.

  1. Per l’istituzione del  sistema  e  per  l’aggiudicazione  degli

appalti nell’ambito del medesimo le  stazioni  appaltanti  utilizzano

esclusivamente mezzi elettronici conformemente all’articolo 77, commi

5 e 6.

  1. Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione

le stazioni appaltanti:

  1. a) pubblicano un bando di gara indicando che  si  tratta  di  un

sistema dinamico di acquisizione;

  1. b) precisano nel capitolato d’oneri, tra l’altro, la natura degli

acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche’ tutte le

informazioni  necessarie  riguardanti  il  sistema  di  acquisizione,

l’attrezzatura elettronica utilizzata nonche’ i dettagli pratici e le

specifiche tecniche di connessione;

  1. c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando  e

fino a conclusione del sistema, l’accesso libero, diretto e  completo

al  capitolato  d’oneri  e  a  qualsiasi  documento  complementare  e

indicano nel bando di gara l’indirizzo Internet presso  il  quale  e’

possibile consultare tali documenti.

  1. Le  stazioni  appaltanti  accordano  a  qualsivoglia  operatore

economico, per tutta la durata del sistema dinamico di  acquisizione,

la possibilita’ di presentare un’offerta  indicativa  allo  scopo  di

essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.

  1. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle  offerte

indicative entro quindici  giorni  a  decorrere  dalla  presentazione

dell’offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare  il  periodo  di

valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in  concorrenza

nel frattempo.

  1. Le stazioni appaltanti informano al piu’ presto l’offerente  di

cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico  di

acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

  1. Ogni appalto specifico deve essere  oggetto  di  un  confronto

concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto  concorrenziale,

le stazioni appaltanti pubblicano un bando  di  gara  semplificato  e

invitano tutti  gli  operatori  economici  interessati  a  presentare

un’offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che

non puo’ essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di

invio  del  bando  di  gara  semplificato.  Le  stazioni   appaltanti

procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la

valutazione di tutte le offerte indicative  introdotte  entro  questo

termine.

  1. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel

sistema  a  presentare  un’offerta  per  ogni  appalto  specifico  da

aggiudicare nel quadro del  sistema.  A  tal  fine  essi  fissano  un

termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto  all’offerente  che

ha  presentato  la  migliore  offerta   in   base   ai   criteri   di

aggiudicazione enunciati nel bando  di  gara  per  l’istituzione  del

sistema   dinamico   di   acquisizione.   Detti   criteri    possono,

all’occorrenza, essere precisati nell’invito menzionato nel comma 11.

  1. La durata di un sistema  dinamico  di  acquisizione  non  puo’

superare  quattro  anni,  tranne  in  casi  eccezionali   debitamente

giustificati.

  1. Le stazioni appaltanti non  possono  ricorrere  a  un  sistema

dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere

la concorrenza.

  1. Non possono essere posti a carico  degli  operatori  economici

interessati o dei partecipanti al  sistema  contributi  di  carattere

amministrativo.

Art. 61.

Speciale  procedura  di  aggiudicazione  per  i  lavori  di  edilizia

residenziale pubblica

(art. 34, direttiva 2004/18)

 

  1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la

costruzione di un complesso  residenziale  di  edilizia  residenziale

pubblica avente carattere economico e popolare,  la  cui  sovvenzione

pubblica, in conto capitale,  sia  superiore  al  50%  del  costo  di

costruzione, il cui piano, a causa dell’entita’, della complessita’ e

della durata presunta dei relativi lavori, dev’essere  stabilito  sin

dall’inizio sulla base di una stretta collaborazione  in  seno  a  un

gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici,

degli esperti e  l’imprenditore  che  avra’  l’incarico  di  eseguire

l’opera,  e’  possibile  ricorrere  a  una  speciale   procedura   di

aggiudicazione, volta a scegliere l’imprenditore piu’ idoneo a essere

integrato nel gruppo.

  1. Nell’ipotesi  di  cui  al  comma  1  le   stazioni   appaltanti

inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto piu’

precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati

di  valutare  correttamente  il  progetto  da  eseguire.  Inoltre  le

stazioni appaltanti menzionano in tale bando di  gara,  conformemente

ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a  47,

i  requisiti  personali,  tecnici,  economici  e  finanziari  che   i

candidati devono possedere.

  1. Le  stazioni  appaltanti,  quando  ricorrono  a  una   siffatta

procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e

79 e gli articoli da 34 a 52.

Art. 62

Numero minimo dei candidati da invitare  nelle  procedure  ristrette,

negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella

(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18;

art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)

 

  1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero

a lavori di importo pari o superiore  a  quaranta  milioni  di  euro,

nonche’ nelle procedure negoziate con pubblicazione di  un  bando  di

gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto,

le stazioni appaltanti,  quando  lo  richieda  la  difficolta’  o  la

complessita’ dell’opera, della  fornitura  o  del  servizio,  possono

limitare il numero di candidati idonei che inviteranno  a  presentare

un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purche’  vi  sia

un numero sufficiente di candidati idonei.  Quando  si  avvalgono  di

tale facolta’, le stazioni appaltanti indicano nel bando  di  gara  i

criteri, oggettivi,  non  discriminatori,  secondo  il  principio  di

proporzionalita’  che  intendono  applicare,  il  numero  minimo  dei

candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano  opportuno  per

motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.

  1. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di

candidati non puo’ essere inferiore  a  dieci,  ovvero  a  venti  per

lavori di importo pari o superiore a quaranta  milioni  di  euro,  se

sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure  negoziate

con pubblicazione di un bando di gara e nel  dialogo  competitivo  il

numero minimo di candidati  non  puo’  essere  inferiore  a  sei,  se

sussistono in tale numero soggetti qualificati.

  1. In ogni caso  il  numero  di  candidati  invitati  deve  essere

sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.

  1. Le stazioni appaltanti invitano un numero di  candidati  almeno

pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore  comunque

a quello di cui al comma 2.

  1. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici

che non hanno chiesto di partecipare, o candidati  che  non  hanno  i

requisiti richiesti.

  1. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione

e i livelli  minimi  e’  inferiore  al  numero  minimo,  le  stazioni

appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i

candidati che hanno chiesto di partecipare e  che  sono  in  possesso

delle capacita’ richieste, salvo  quanto  dispongono  l’articolo  55,

comma 4, e l’articolo 81, comma 3.

  1. Le stazioni  appaltanti,  quando  ricorrono  alla  facolta’  di

ridurre il numero delle  soluzioni  da  discutere  o  di  offerte  da

negoziare, di cui all’articolo 56, comma 4, e all’articolo 58,  comma

9, effettuano tale riduzione applicando i criteri  di  aggiudicazione

indicati nel bando di gara, nel capitolato d’oneri  e  nel  documento

descrittivo. Nella  fase  finale,  tale  numero  deve  consentire  di

garantire  una  concorrenza  effettiva,  purche’  vi  sia  un  numero

sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

Sezione II
Bandi, avvisi e inviti

Art. 63.

Avviso di preinformazione

(art. 35, paragrafo 1, e art. 36,  paragrafo  1,  direttiva  2004/18;

art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992;

art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995;  art.

80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)

 

  1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c)

dell’articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre  di  ogni  anno,

rendono  noto  mediante  un  avviso  di   preinformazione,   conforme

all’allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato  dalla  Commissione  o  da

esse  stesse  sul  loro  “profilo  di  committente”,  quale  indicato

all’allegato X, punto 2, lettera b) e all’articolo 3, comma 35:

  1. a) per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti

o degli  accordi  quadro,  per  gruppi  di  prodotti,  che  intendono

aggiudicare nei  dodici  mesi  successivi,  qualora  il  loro  valore

complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari  o

superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante

riferimento  alle  voci   della   nomenclatura   CPV;   il   Ministro

dell’economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana le modalita’ di riferimento da fare, nei bandi di

gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita’ con quanto

eventualmente stabilito dalla Commissione;

  1. b) per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti  o

degli  accordi  quadro,  per  ciascuna  delle  categorie  di  servizi

elencate nell’allegato II A, che  intendono  aggiudicare  nei  dodici

mesi successivi, qualora tale  importo  complessivo  stimato,  tenuto

conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;

  1. c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei  contratti  o

degli accordi quadro  che  intendono  aggiudicare  e  i  cui  importi

stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all’articolo  28,

tenuto conto dell’articolo 29.

  1. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati

alla Commissione o pubblicati sul  profilo  di  committente  il  piu’

rapidamente possibile dopo l’avvio dell’esercizio di bilancio.

  1. L’avviso di cui alla lettera c) del comma  1  e’  inviato  alla

Commissione  o  pubblicato  sul  profilo  di  committente   il   piu’

rapidamente possibile dopo l’adozione della decisione  che  autorizza

il programma in cui si  inseriscono  i  contratti  di  lavori  o  gli

accordi  quadro  che  i  soggetti  di  cui  al  comma   1   intendono

aggiudicare.

  1. I soggetti che pubblicano l’avviso di preinformazione sul  loro

profilo di committente inviano alla Commissione, per via  elettronica

secondo il formato e le modalita’ di trasmissione di cui all’allegato

X, punto 3, una comunicazione in cui e’ annunciata  la  pubblicazione

di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

  1. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e’ obbligatoria

solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della  facolta’  di

ridurre i termini di ricezione delle offerte ai  sensi  dell’articolo

70, comma 7.

  1. L’avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati  nel

presente codice, le informazioni di cui all’allegato X A, punti  1  e

2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il  formato  dei

modelli di formulari adottati dalla Commissione in  conformita’  alla

procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

  1. L’avviso di preinformazione e’  altresi’  pubblicato  sui  siti

informatici di cui all’articolo 66, comma 7,  con  le  modalita’  ivi

previste.

  1. Il presente articolo non si applica  alle  procedure  negoziate

senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

Art. 64.

Bando di gara

(art. 35, parr. 2 e 3, e  art.  36.1.,  direttiva  2004/18;  art.  3,

d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art.  8,  co.

2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)

 

  1. Le stazioni appaltanti che  intendono  aggiudicare  un  appalto

pubblico o un accordo quadro  mediante  procedura  aperta,  procedura

ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara,

dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione  con  un  bando  di

gara.

  1. Le stazioni  appaltanti  che  intendono  istituire  un  sistema

dinamico di acquisizione rendono nota  tale  intenzione  mediante  un

bando di gara.

  1. Le stazioni appaltanti che  intendono  aggiudicare  un  appalto

pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione  rendono  nota

tale intenzione con un bando di gara semplificato.

  1. Il bando di gara contiene gli elementi  indicati  nel  presente

codice, le informazioni di cui all’allegato IX A,  punto  3,  e  ogni

altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante,  secondo

il formato dei modelli di formulari  adottati  dalla  Commissione  in

conformita’ alla procedura  di  cui  all’articolo  77,  paragrafo  2,

direttiva 2004/18.

Art. 65

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

(art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18;

art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8,

  1. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)

 

  1. Le stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un  contratto

pubblico o concluso un accordo quadro  inviano  un  avviso,  conforme

all’allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura  di

aggiudicazione,  entro  quarantotto  giorni  dall’aggiudicazione  del

contratto o dalla conclusione dell’accordo quadro.

  1. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita’ all’articolo

59, le stazioni appaltanti sono esentate dall’invio di un  avviso  in

merito ai risultati della  procedura  di  aggiudicazione  di  ciascun

appalto basato su tale accordo.

  1. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al  risultato

dell’aggiudicazione degli appalti basati su un  sistema  dinamico  di

acquisizione entro quarantotto  giorni  dall’aggiudicazione  di  ogni

appalto. Esse possono  tuttavia  raggruppare  detti  avvisi  su  base

trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu’

tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.

  1. Nel  caso  degli   appalti   pubblici   di   servizi   elencati

nell’allegato II B, le stazioni appaltanti  indicano  nell’avviso  se

acconsentono o meno alla sua pubblicazione.

  1. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento  contiene

gli elementi indicati nel presente codice,  le  informazioni  di  cui

all’allegato X A, punto 5, e ogni altra informazione ritenuta  utile,

secondo  il  formato  dei  modelli  di   formulari   adottati   dalla

Commissione.

  1. Talune informazioni relative all’aggiudicazione del contratto o

alla conclusione dell’accordo quadro possono essere omesse qualora la

loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia  contraria

all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali

di  operatori  economici  pubblici  o  privati  oppure  possa  recare

pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Art. 66

Modalita’ di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17;

art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995;

art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)

 

  1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e  i  bandi  alla

Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalita’  di

trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di

trasmissione. Nel caso della procedura urgente  di  cui  all’articolo

70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere  trasmessi  mediante

fax o per via elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalita’  di

trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3.

  1. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche

tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto 1,  lettere

  1. a) e b).
  2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi  per  via  elettronica

secondo  il  formato  e  le  modalita’  di   trasmissione   precisate

nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque  giorni  dalla

loro trasmissione.

  1. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica  secondo

il formato e le modalita’ di trasmissione precisate nell’allegato  X,

punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio,  o,  nel

caso di procedura urgente di cui all’articolo  70,  comma  11,  entro

cinque giorni dal loro invio.

  1. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso  in  una  delle

lingue ufficiali della Comunita’ scelta dalle stazioni appaltanti; il

testo pubblicato in tale lingua originale e’ l’unico facente fede. Le

stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve

le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano  in  materia  di

bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun  bando,

indicati dalle stazioni  appaltanti  nel  rispetto  dei  principi  di

trasparenza e non discriminazione, e’ pubblicata nelle  altre  lingue

ufficiali.

  1. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte

della Commissione sono a carico della Comunita’.

  1. Gli avvisi e i bandi sono altresi’  pubblicati  sulla  Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  serie  speciale  relativa  ai

contratti pubblici,  sul  “profilo  di  committente”  della  stazione

appaltante, e,  non  oltre  due  giorni  lavorativi  dopo,  sul  sito

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui

al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.  20,  e

sul sito informatico presso l’Osservatorio, con  l’indicazione  degli

estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  Gli  avvisi  e  i

bandi sono altresi’ pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione

alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione  in

caso di procedure urgenti di  cui  all’articolo  70,  comma  11,  per

estratto  su  almeno  due  dei  principali  quotidiani  a  diffusione

nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo  ove

si eseguono i contratti.

  1. Gli  effetti  giuridici   che   l’ordinamento   connette   alla

pubblicita’ in ambito nazionale decorrono dalla  pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  1. Gli avvisi e i bandi, nonche’ il loro  contenuto,  non  possono

essere pubblicati in ambito nazionale prima  della  data  della  loro

trasmissione alla Commissione.

  1. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono

contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e  negli

avvisi trasmessi alla Commissione, o  pubblicate  su  un  profilo  di

committente conformemente all’articolo 63, comma 1, devono menzionare

la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla Commissione o

della pubblicazione sul profilo di committente.

  1. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su

un  profilo  di  committente  prima  che  sia  stato   inviato   alla

Commissione l’avviso che ne  annuncia  la  pubblicazione  sotto  tale

forma; gli  avvisi  in  questione  devono  citare  la  data  di  tale

trasmissione.

  1. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non  trasmessi  per  via

elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalita’  di  trasmissione

precisate nell’allegato X, punto 3, e’ limitato  a  seicentocinquanta

parole circa.

  1. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la

data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.

  1. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti  una  conferma

dell’informazione  trasmessa,  in  cui  e’  citata  la   data   della

pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.

  1. Le stazioni  appaltanti  possono  prevedere  forme  aggiuntive

pubblicita’ diverse da quelle di cui al presente articolo, e  possono

altresi’ pubblicare in conformita’ ai commi che  precedono  avvisi  o

bandi concernenti appalti pubblici  non  soggetti  agli  obblighi  di

pubblicazione previsti dal presente articolo.  Tuttavia  gli  effetti

giuridici che il presente  codice  o  le  norme  processuali  vigenti

annettono alla data di pubblicazione  al  fine  della  decorrenza  di

termini, derivano solo dalle  forme  di  pubblicita’  obbligatoria  e

dalle relative date in cui la pubblicita’ obbligatoria ha luogo.

Art. 67.

Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo,  a

negoziare

(art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato

6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs.  n.

157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)

 

  1. Nelle  procedure  ristrette,  nel  dialogo  competitivo,  nelle

procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le

stazioni  appaltanti  invitano  simultaneamente  e  per  iscritto   i

candidati  selezionati  a  presentare  le  rispettive  offerte  o   a

negoziare o,  in  caso  di  dialogo  competitivo,  a  partecipare  al

dialogo.

  1. Nelle  procedure  ristrette,  nel  dialogo  competitivo,  nelle

procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l’invito a

presentare  le  offerte,  a  negoziare,  a  partecipare  al   dialogo

competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti  da

norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili  dalle  stazioni

appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:

  1. a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
  2. b) il termine per la ricezione  delle  offerte,  l’indirizzo  al

quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le  lingue,  diverse

da quella italiana, in cui possono  essere  redatte,  fermo  restando

l’obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto  delle  norme

sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;

  1. c) in  caso  di  dialogo  competitivo,  la  data   stabilita   e

l’indirizzo per l’inizio della  fase  di  consultazione,  nonche’  le

lingue obbligatoria e facoltativa,  con  le  modalita’  di  cui  alla

lettera b) del presente comma;

  1. d) l’indicazione  dei  documenti  eventualmente  da  allegare  a

sostegno delle dichiarazioni  verificabili  prescritte  dal  bando  o

dall’invito, e secondo le stesse modalita’ stabilite  dagli  articoli

39, 40, 41 e 42;

  1. e) i criteri di selezione dell’offerta, se non figurano nel bando

di gara;

  1. f) in  caso  di  offerta  economicamente  piu’  vantaggiosa,  la

ponderazione relativa degli elementi oppure l’ordine  decrescente  di

importanza, se non figurano gia’ nel bando di  gara,  nel  capitolato

d’oneri o nel documento descrittivo.

  1. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del

comma 2 non sono  indicati  nell’invito  a  partecipare  al  dialogo,

bensi’ nell’invito a presentare l’offerta.

Art. 68.

Specifiche tecniche

(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt.  10  e

11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art.  20,  d.lgs.

  1. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n.

554/1999)

 

  1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato  VIII,

figurano nei documenti del contratto, quali  il  bando  di  gara,  il

capitolato d’oneri o i  documenti  complementari.  Ogniqualvolta  sia

possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da

tenere conto dei criteri di accessibilita’ per i  soggetti  disabili,

di una progettazione adeguata per  tutti  gli  utenti,  della  tutela

ambientale.

  1. Le specifiche tecniche  devono  consentire  pari  accesso  agli

offerenti  e  non  devono  comportare  la   creazione   di   ostacoli

ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.

  1. Fatte salve le  regole  tecniche  nazionali  obbligatorie,  nei

limiti in cui sono  compatibili  con  la  normativa  comunitaria,  le

specifiche  tecniche  sono  formulate  secondo  una  delle  modalita’

seguenti:

  1. a) mediante   riferimento   a   specifiche   tecniche   definite

nell’allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme  nazionali

che recepiscono norme europee, alle  omologazioni  tecniche  europee,

alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad  altri

sistemi tecnici di riferimento adottati dagli  organismi  europei  di

normalizzazione o, se questi  mancano,  alle  norme  nazionali,  alle

omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche  nazionali

in materia di progettazione, di  calcolo  e  di  realizzazione  delle

opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento  contiene

la menzione “o equivalente”;

  1. b) in termini di prestazioni  o  di  requisiti  funzionali,  che

possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia  essere

sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di  determinare

l’oggetto dell’appalto e  alle  stazioni  appaltanti  di  aggiudicare

l’appalto;

  1. c) in termini di prestazioni o di requisiti  funzionali  di  cui

alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera

a), quale mezzo per presumere la conformita’ a dette prestazioni o  a

detti requisiti;

  1. d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla  lettera  a)

per  talune  caratteristiche,  e  alle  prestazioni  o  ai  requisiti

funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

  1. Quando si avvalgono della possibilita’ di fare riferimento alle

specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti  non

possono respingere un’offerta per  il  motivo  che  i  prodotti  e  i

servizi offerti non sono conformi alle specifiche  alle  quali  hanno

fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova in modo

ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo

appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in  maniera

equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

  1. Puo’ costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica

del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un  organismo

riconosciuto.

  1. L’operatore economico  che  propone  soluzioni  equivalenti  ai

requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti  lo  segnala

con separata dichiarazione che allega all’offerta.

  1. Quando si avvalgono della facolta’, prevista  al  comma  3,  di

definire le specifiche  tecniche  in  termini  di  prestazioni  o  di

requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non  possono  respingere

un’offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una  norma

nazionale che recepisce una norma europea, ad un’omologazione tecnica

europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale

o ad un riferimento tecnico elaborato  da  un  organismo  europeo  di

normalizzazione se tali specifiche contemplano  le  prestazioni  o  i

requisiti funzionali da esse prescritti.

  1. Nell’ipotesi  di  cui  al  comma  7,  nella   propria   offerta

l’offerente e’ tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente  dalle

stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro,

il  prodotto  o  il  servizio  conforme  alla  norma  ottempera  alle

prestazioni o ai requisiti  funzionali  prescritti.  Si  applicano  i

commi 5 e 6.

  1. Le  stazioni  appaltanti,  quando  prescrivono  caratteristiche

ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali

sono contemplate al  comma  3,  lettera  b),  possono  utilizzare  le

specifiche dettagliate o, all’occorrenza, parti di queste, quali sono

definite  dalle  ecoetichettature  europee  (multi)nazionali   o   da

qualsiasi  altra  ecoetichettatura,  quando  ricorrono  le   seguenti

condizioni:

  1. a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche

delle forniture o delle prestazioni oggetto dell’appalto;

  1. b) i requisiti per l’etichettatura siano elaborati sulla  scorta

di informazioni scientifiche;

  1. c) le ecoetichettature siano adottate mediante  un  processo  al

quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli  enti

governativi,  i  consumatori,  i  produttori,  i  distributori  e  le

organizzazioni ambientali;

  1. d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
  2. Nell’ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti  possono

precisare che i prodotti o servizi muniti  di  ecoetichettatura  sono

presunti conformi alle specifiche tecniche  definite  nel  capitolato

d’oneri;  essi  devono  accettare  qualsiasi  altro  mezzo  di  prova

appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante  o  una

relazione di prova di un organismo riconosciuto.

  1. Per “organismi riconosciuti” ai sensi del presente articolo si

intendono i laboratori di prova, di calibratura e  gli  organismi  di

ispezione  e  di   certificazione   conformi   alle   norme   europee

applicabili.

  1. Le stazioni appaltanti accettano i certificati  rilasciati  da

organismi riconosciuti di altri Stati membri.

  1. A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le

specifiche  tecniche  non  possono  menzionare  una  fabbricazione  o

provenienza  determinata  o  un  procedimento  particolare  ne’   far

riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a

una produzione specifica che avrebbero come  effetto  di  favorire  o

eliminare  talune  imprese  o  taluni  prodotti.  Tale   menzione   o

riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una

descrizione sufficientemente  precisa  e  intelligibile  dell’oggetto

dell’appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione

che siano accompagnati dall’espressione “o equivalente”.

Art. 68-bis

(( (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti  pubblici

        per le forniture e negli affidamenti di servizi). ))

 

((1. Nell’ambito delle categorie per le quali il Piano d’azione per

la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica

amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare 11  aprile  2008,  pubblicato  nella

Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell’8  maggio  2008,  predisposto   in

attuazione dei commi 1126 e  1127  dell’articolo  1  della  legge  27

dicembre 2006, n. 296,  prevede  l’adozione  dei  criteri  ambientali

minimi di cui all’articolo 2 del citato decreto 11  aprile  2008,  e’

fatto obbligo, per  le  pubbliche  amministrazioni,  ivi  incluse  le

centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi

obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas

che alterano il clima e relativi  all’uso  efficiente  delle  risorse

indicati nella comunicazione della Commissione  europea  “Tabella  di

marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego  delle  risorse”  [COM

(2011)   571    definitivo],    attraverso    l’inserimento,    nella

documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e

delle clausole  contrattuali  contenute  nei  sottoindicati  decreti,

relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:

  1. a) acquisto  di  lampade  a  scarica  ad  alta  intensita’,   di

alimentatori  elettronici  e  di  moduli  a  LED  per   illuminazione

pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione  per  illuminazione

pubblica e affidamento del servizio di progettazione di  impianti  di

illuminazione pubblica: decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare 23  dicembre  2013,  pubblicato  nel

supplemento ordinario n. 8 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23

gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

  1. b) attrezzature  elettriche  ed  elettroniche  d’ufficio,  quali

personal   computer,   stampanti,    apparecchi    multifunzione    e

fotocopiatrici: decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare 13 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

  1. c) servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione

e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici:

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  57

alla Gazzetta Ufficiale  n.  74  del  28  marzo  2012,  e  successivi

aggiornamenti.

  1. L’obbligo di cui al comma 1 si applica per  almeno  il  50  per

cento del valore delle gare d’appalto sia sopra che sotto  la  soglia

di  rilievo  comunitario  previste  per  le  seguenti  categorie   di

forniture  e  affidamenti  oggetto  dei   decreti   recanti   criteri

ambientali minimi sottoindicati:

  1. a) affidamento del servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani:

allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare 13 febbraio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;

  1. b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro,

affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di  cartucce

toner e a getto di inchiostro: allegato 2  al  decreto  del  Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare  13  febbraio

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2014, e

successivi aggiornamenti;

  1. c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico,  per

acquisto  di  ammendanti,  di  piante  ornamentali,  di  impianti  di

irrigazione: decreto del Ministro dell’ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare 13 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

  1. d) carta  per  copia  e  carta  grafica:  decreto  del  Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102  del  3  maggio  2013,  e

successivi aggiornamenti;

  1. e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato  1  al

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220

del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;

  1. f) affidamento del servizio di pulizia e  per  la  fornitura  di

prodotti per l’igiene: decreto del  Ministro  dell’ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare 24  maggio  2012,  pubblicato  nella

Gazzetta  Ufficiale  n.  142  del  20  giugno  2012,   e   successivi

aggiornamenti;

  1. g) prodotti  tessili:  allegato  1  al  decreto   del   Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare  22  febbraio

2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  74  alla  Gazzetta

Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;

  1. h) arredi per  ufficio:  allegato  2  al  decreto  del  Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare  22  febbraio

2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  74  alla  Gazzetta

Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.

  1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare, con proprio decreto, prevede un  incremento  progressivo  della

percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di

cui all’allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare 25  luglio  2011,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, nell’arco di  cinque

anni,  e  aggiorna  l’allegato  medesimo,  con  la  possibilita’   di

prevedere   ulteriori    forme    di    certificazione    ambientale,

opportunamente regolamentate.

  1. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture

di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto  di  ulteriori

decreti ministeriali di  adozione  dei  relativi  criteri  ambientali

minimi.

  1. Ciascun soggetto obbligato all’attuazione delle disposizioni di

cui al presente articolo e’ tenuto  a  pubblicare  nel  proprio  sito

internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le  relative

clausole contrattuali recanti i relativi criteri  ambientali  minimi,

nonche’ l’indicazione dei soggetti  aggiudicatari  dell’appalto  e  i

relativi capitolati contenenti il recepimento  dei  suddetti  criteri

ambientali minimi)).

Art. 69.

Condizioni particolari di esecuzione  del  contratto  prescritte  nel

bando o nell’invito

(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)

 

  1. Le stazioni appaltanti possono esigere  condizioni  particolari

per l’esecuzione del contratto,  purche’  siano  compatibili  con  il

diritto comunitario e, tra l’altro, con  i  principi  di  parita’  di

trattamento, non discriminazione,  trasparenza,  proporzionalita’,  e

purche’ siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in  caso  di

procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri.

  1. Dette condizioni possono attenere, in particolare,  a  esigenze

sociali o ambientali.

  1. La stazione appaltante che prevede tali condizioni  particolari

puo’ comunicarle all’Autorita’, che si pronuncia entro trenta  giorni

sulla  compatibilita’  con  il  diritto  comunitario.  Decorso   tale

termine, il bando puo’ essere pubblicato e gli inviti possono  essere

spediti.

  1. In sede  di  offerta  gli  operatori  economici  dichiarano  di

accettare  le  condizioni   particolari,   per   l’ipotesi   in   cui

risulteranno aggiudicatari.

Sezione III
Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto

Art. 70.

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e  di  ricezione

delle offerte

(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt.  6  e

7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n.  157/1995;  artt.  79,

  1. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co.  1,  d.P.R.  n.

554/1999)

 

  1. Nel fissare i termini per la ricezione delle  offerte  e  delle

domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della

complessita’ della prestazione oggetto  del  contratto  e  del  tempo

ordinariamente necessario per preparare le offerte, e  in  ogni  caso

rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

  1. Nelle procedure aperte,  il  termine  per  la  ricezione  delle

offerte non puo’ essere inferiore a  cinquantadue  giorni  decorrenti

dalla data di trasmissione del bando di gara.

  1. Nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure  negoziate   con

pubblicazione di un bando di gara,  e  nel  dialogo  competitivo,  il

termine per la ricezione delle domande  di  partecipazione  non  puo’

essere inferiore  a  trentasette  giorni  decorrenti  dalla  data  di

trasmissione del bando di gara.

  1. Nelle procedure ristrette, il termine per  la  ricezione  delle

offerte non puo’ essere inferiore a quaranta  giorni  dalla  data  di

invio dell’invito a presentare le offerte.

  1. Nelle procedure negoziate, con o senza  bando,  e  nel  dialogo

competitivo,  il  termine  per  la  ricezione  delle  offerte   viene

stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1  e,  ove

non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo’ essere inferiore

a venti giorni dalla data di invio dell’invito.

  1. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche

la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte

non  puo’  essere  inferiore  a  sessanta  giorni   dalla   data   di

trasmissione del bando di gara o  di  invio  dell’invito;  quando  il

contratto ha  per  oggetto  anche  la  progettazione  definitiva,  il

termine per la ricezione delle offerte non puo’  essere  inferiore  a

ottanta giorni con le medesime decorrenze.

  1. Nei casi in cui le stazioni appaltanti  abbiano  pubblicato  un

avviso di preinformazione, il termine minimo per la  ricezione  delle

offerte nelle procedure aperte e ristrette puo’  essere  ridotto,  di

norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di  ventidue  giorni,

ne’ a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per  oggetto  anche

la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva.  Tali  termini  ridotti

decorrono dalla  data  di  trasmissione  del  bando  nelle  procedure

aperte, e dalla data di invio dell’invito  a  presentare  le  offerte

nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione  che  l’avviso

di  preinformazione  a  suo  tempo  pubblicato  contenesse  tutte  le

informazioni richieste per il bando dall’allegato IX  A,  sempre  che

dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione

dell’avviso  e  che  tale  avviso  fosse   stato   inviato   per   la

pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi

prima della trasmissione del bando di gara.

  1. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo

il formato e le modalita’ di trasmissione precisati nell’allegato  X,

punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di  cui  ai

commi 2 e 7, nelle procedure aperte,  e  il  termine  minimo  per  la

ricezione delle domande di partecipazione di cui al  comma  3,  nelle

procedure  ristrette,  nelle  procedure  negoziate  e   nel   dialogo

competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.

  1. Se le stazioni appaltanti offrono,  per  via  elettronica  e  a

decorrere  dalla  pubblicazione  del  bando  secondo  l’allegato   X,

l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e  a  ogni

documento complementare, precisando nel testo del  bando  l’indirizzo

Internet presso il  quale  tale  documentazione  e’  accessibile,  il

termine minimo di ricezione delle offerte di cui al  comma  2,  nelle

procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle  offerte  di

cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti  di

cinque giorni. Tale riduzione e’ cumulabile  con  quella  di  cui  al

comma 8.

  1. Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti e

le informazioni complementari, sebbene richiesti in  tempo  utile  da

parte degli operatori economici,  non  sono  stati  forniti  entro  i

termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono  essere

formulate  solo  a  seguito  di  una  visita  dei  luoghi  o   previa

consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri,

i termini per la ricezione  delle  offerte  sono  prorogati  in  modo

adeguato a consentire che tutti gli operatori  economici  interessati

possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie  alla

preparazione delle offerte.

  1. Nelle procedure ristrette  e  nelle  procedure  negoziate  con

pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile

rispettare i  termini  minimi  previsti  dal  presente  articolo,  le

stazioni appaltanti, purche’ indichino nel bando di gara  le  ragioni

dell’urgenza, possono stabilire:

  1. a) un termine per la ricezione delle domande di  partecipazione,

non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando

di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana,

successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;

  1. b) e, nelle procedure ristrette, un  termine  per  la  ricezione

delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero  non  inferiore  a

trenta  giorni  se  l’offerta  ha  per  oggetto  anche  il   progetto

esecutivo, decorrente dalla data di invio  dell’invito  a  presentare

offerte. Tale previsione non si applica al termine per  la  ricezione

delle  offerte,  se  queste  hanno  per  oggetto  anche  il  progetto

definitivo.

  1. Nelle  procedure  negoziate  senza   bando   e   nel   dialogo

competitivo, quando l’urgenza rende impossibile osservare  i  termini

minimi previsti dal presente articolo, l’amministrazione stabilisce i

termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.

Art. 71.

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri,  documenti  e

informazioni complementari nelle procedure aperte.

(art. 39, direttiva 2004/18; art.  46,  direttiva  2004/17;  art.  3,

d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7,

commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi  5  e  6,  d.P.R.  n.

554/1999)

 

  1. Nelle procedure  aperte,  quando  le  stazioni  appaltanti  non

offrono per via elettronica, ai  sensi  dell’articolo  70,  comma  9,

l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad  ogni

documento  complementare,  i  capitolati  d’oneri   e   i   documenti

complementari sono inviati agli operatori economici entro sei  giorni

dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest’ultima sia

stata presentata in tempo utile prima della scadenza del  termine  di

presentazione delle offerte.

  1. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le  informazioni

complementari sui capitolati d’oneri e  sui  documenti  complementari

sono comunicate dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  ovvero  dallo

sportello competente ai sensi  dell’articolo  9,  almeno  sei  giorni

prima della scadenza del termine stabilito  per  la  ricezione  delle

offerte.

Art. 72.

Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri,  documenti  e

informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel

dialogo competitivo.

(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs.

  1. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e

6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)

 

  1. Nelle procedure ristrette,  nelle  procedure  negoziate  previo

bando, e nel dialogo competitivo,  l’invito  ai  candidati  contiene,

oltre agli elementi indicati nell’articolo 67:

  1. a) una copia del capitolato d’oneri, o del documento descrittivo

o  di  ogni   documento   complementare,   ivi   compresa   eventuale

modulistica;

  1. b) oppure l’indicazione dell’accesso al capitolato  d’oneri,  al

documento descrittivo e a ogni altro documento complementare,  quando

sono messi a diretta  disposizione  per  via  elettronica,  ai  sensi

dell’articolo 70, comma 9.

  1. Quando il  capitolato  d’oneri,  il  documento  descrittivo,  i

documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto  diverso

dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione,

ovvero presso lo sportello di cui all’articolo  9,  l’invito  precisa

l’indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e,  se  del

caso, il termine ultimo  per  la  presentazione  di  tale  richiesta,

nonche’ l’importo e le modalita’ di pagamento della somma dovuta  per

ottenere detti documenti. L’ufficio competente  invia  senza  indugio

detti  atti  agli  operatori  economici,  non  appena  ricevutane  la

richiesta.

  1. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni

complementari sui capitolati d’oneri, sul documento descrittivo o sui

documenti complementari, sono comunicate  dalle  stazioni  appaltanti

ovvero dallo sportello competente ai sensi  dell’articolo  9,  almeno

sei  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  stabilito  per  la

ricezione  delle  offerte.  Nel  caso  delle  procedure  ristrette  o

negoziate urgenti, di cui all’articolo 70, comma 11, tale termine  e’

di quattro giorni.

Art. 73

Forma e contenuto delle domande di partecipazione

 

  1. Le domande di  partecipazione  che  non  siano  presentate  per

telefono, hanno forma di documento  cartaceo  o  elettronico  e  sono

sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le  norme  di  cui

all’articolo 77.

  1. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in

ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il

suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di  partecipazione  si

riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.

  1. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui

al comma 2 nonche’ gli elementi e i documenti necessari o  utili  per

operare la selezione degli operatori da invitare,  nel  rispetto  del

principio di proporzionalita’ in relazione all’oggetto del  contratto

e alle finalita’ della domanda di partecipazione.

  1. La  prescrizione  dell’utilizzo  di  moduli  predisposti  dalle

stazioni appaltanti per  la  presentazione  delle  offerte  non  puo’

essere imposta a pena di esclusione.

  1. Si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 74.

Art. 74

Forma e contenuto delle offerte

 

  1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo  o  elettronico  e

sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le  norme  di

cui all’articolo 77.

  1. Le offerte contengono  gli  elementi  prescritti  dal  bando  o

dall’invito ovvero dal capitolato  d’oneri,  e,  in  ogni  caso,  gli

elementi essenziali per identificare l’offerente e il suo indirizzo e

la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della

prestazione  offerta,  le   dichiarazioni   relative   ai   requisiti

soggettivi di partecipazione.

  1. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente,

il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle  stazioni  appaltanti

per  la  presentazione  delle  offerte  non  costituisce   causa   di

esclusione.

4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti  dal  bando  o

dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri.

  1. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui

al comma 2, nonche’ gli altri elementi e documenti necessari o utili,

nel  rispetto  del  principio  di   proporzionalita’   in   relazione

all’oggetto del contratto e alle finalita’ dell’offerta.

  1. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti  e  certificati

per  i  quali  le  norme  vigenti  consentano  la  presentazione   di

dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in  corso  di

gara sulla veridicita’ di dette dichiarazioni.

  1. Si applicano l’articolo 18, comma 2, legge 7  agosto  1990,  n.

241, nonche’ gli articoli 43 e 46, del decreto del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni.

Art. 75.

Garanzie a corredo dell’offerta

(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater,

legge n. 109/1994 come novellato dall’art. 24, legge n. 62/2005; art.

00, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)

 

  1. L’offerta e’ corredata da una garanzia, pari al due  per  cento

del prezzo base indicato nel bando  o  nell’invito,  sotto  forma  di

cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

  1. La cauzione puo’ essere costituita, a scelta dell’offerente, in

contanti o in titoli del debito pubblico  garantiti  dallo  Stato  al

corso del giorno  del  deposito,  presso  una  sezione  di  tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a

favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

  1. La fideiussione, a scelta dell’offerente, puo’ essere bancaria o

assicurativa o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto  legislativo

1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente

attivita’ di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati  dal  Ministero

dell’economia e delle finanze.

  1. La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia   al

beneficio della preventiva escussione  del  debitore  principale,  la

rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del  codice

civile, nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima entro quindici

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

  1. La garanzia deve avere validita’ per almeno centottanta  giorni

dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono

richiedere una garanzia con termine di validita’ maggiore  o  minore,

in relazione alla durata  presumibile  del  procedimento,  e  possono

altresi’ prescrivere che l’offerta  sia  corredata  dall’impegno  del

garante a rinnovare la garanzia, per la durata  indicata  nel  bando,

nel caso in  cui  al  momento  della  sua  scadenza  non  sia  ancora

intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione  appaltante

nel corso della procedura.

  1. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del  contratto  per

fatto dell’affidatario, ed e’ svincolata automaticamente  al  momento

della sottoscrizione del contratto medesimo.

  1. L’importo della garanzia,  e  del  suo  eventuale  rinnovo,  e’

ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai  quali

venga rilasciata, da organismi  accreditati,  ai  sensi  delle  norme

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC

17000, la certificazione del sistema di qualita’ conforme alle  norme

europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la  dichiarazione  della

presenza di elementi significativi  e  tra  loro  correlati  di  tale

sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala,

in sede di offerta, il possesso del requisito,  e  lo  documenta  nei

modi prescritti dalle norme vigenti.

  1. L’offerta  e’  altresi’  corredata,  a  pena   di   esclusione,

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia  fideiussoria

per l’esecuzione del contratto,  di  cui  all’articolo  113,  qualora

l’offerente risultasse affidatario.

  1. La   stazione   appaltante,   nell’atto   con   cui   comunica

l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente,  nei

loro confronti, allo svincolo della  garanzia  di  cui  al  comma  1,

tempestivamente e comunque entro un termine non  superiore  a  trenta

giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia  ancora  scaduto  il

termine di validita’ della garanzia.

Art. 76.

Varianti progettuali in sede di offerta

(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36,  direttiva  2004/17;  art.  20,

d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)

 

  1. Quando il criterio di  aggiudicazione  e’  quello  dell’offerta

economicamente  piu’  vantaggiosa,  le  stazioni  appaltanti  possono

autorizzare gli offerenti a presentare varianti.

  1. Le  stazioni  appaltanti  precisano  nel  bando  di   gara   se

autorizzano o meno  le  varianti;  in  mancanza  di  indicazione,  le

varianti non sono autorizzate.

  1. Le stazioni appaltanti che autorizzano le  varianti  menzionano

nel capitolato d’oneri i requisiti  minimi  che  le  varianti  devono

rispettare, nonche’ le modalita’ per la loro presentazione.

  1. Esse  prendono  in  considerazione  soltanto  le  varianti  che

rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.

  1. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o

forniture, le stazioni appaltanti che  abbiano  autorizzato  varianti

non possono respingere  una  variante  per  il  solo  fatto  che,  se

accolta, configurerebbe, rispettivamente, o  un  appalto  di  servizi

anziche’ un appalto pubblico di forniture o un appalto  di  forniture

anziche’ un appalto pubblico di servizi.

Sezione IV
Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicita’, inviti, comunicazioni

Art. 77

Regole applicabili alle comunicazioni

(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17;

artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992;

artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995;

art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1;

81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)

 

  1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di  informazioni  tra

stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a  scelta

delle stazioni appaltanti, mediante  posta,  mediante  fax,  per  via

elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei  casi  e  alle

condizioni di cui al comma 7, o mediante  una  combinazione  di  tali

mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione  prescelti  devono  essere

indicati  nel  bando  o,  ove  manchi  il  bando,  nell’invito   alla

procedura.

  1. Il  mezzo  di  comunicazione  scelto  deve  essere  comunemente

disponibile, in  modo  da  non  limitare  l’accesso  degli  operatori

economici alla procedura di aggiudicazione.

  1. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di  informazioni

sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrita’ dei dati  e  la

riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non

consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto

delle offerte e delle domande di partecipazione prima della  scadenza

del termine previsto per la loro presentazione.

  1. Nel rispetto  del  comma  3,  le  stazioni  appaltanti  possono

acconsentire, come mezzo  non  esclusivo,  anche  alla  presentazione

diretta delle offerte  e  delle  domande  di  partecipazione,  presso

l’ufficio indicato nel bando o nell’invito.

  1. Quando le stazioni  appaltanti  chiedano  o  acconsentano  alle

comunicazioni per via elettronica, gli strumenti  da  utilizzare  per

comunicare per via elettronica, nonche’ le  relative  caratteristiche

tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente

disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia

dell’informazione e  della  comunicazione  generalmente  in  uso.  Le

stazioni appaltanti che  siano  soggetti  tenuti  all’osservanza  del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice  dell’amministrazione

digitale)  e  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.   42

(istituzione del sistema  pubblico  di  connettivita’  e  della  rete

internazionale della pubblica amministrazione, a norma  dell’articolo

10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), operano nel  rispetto  delle

previsioni di tali atti legislativi  e  successive  modificazioni,  e

delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli

scambi  di  comunicazioni  tra   amministrazioni   aggiudicatrici   e

operatori  economici  deve   avvenire   tramite   posta   elettronica

certificata, ai sensi dell’articolo 48,  del  decreto  legislativo  7

marzo 2005, n. 82, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11

febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445.

  1. Ai dispositivi di trasmissione e  ricezione  elettronica  delle

offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica  delle  domande  di

partecipazione si applicano le seguenti regole:

  1. a) le informazioni concernenti  le  specifiche  necessarie  alla

presentazione  di  offerte  e  domande  di  partecipazione  per   via

elettronica, ivi compresa la cifratura,  sono  messe  a  disposizione

degli interessati. Inoltre i  dispositivi  di  ricezione  elettronica

delle offerte e delle domande  di  partecipazione  sono  conformi  ai

requisiti dell’allegato XII,  nel  rispetto,  altresi’,  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le  stazioni  appaltanti  tenute

alla sua osservanza;

  1. b) le offerte presentate  per  via  elettronica  possono  essere

effettuate  solo  utilizzando  la  firma  elettronica  digitale  come

definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

  1. c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione

ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma

digitale  di  cui  alla  lettera  b),  si  applicano  le  norme   sui

certificatori   qualificati   e   sul   sistema   di   accreditamento

facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

  1. d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i

certificati   e   le   dichiarazioni   relativi   ai   requisiti   di

partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli

231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico,  siano

presentati  in  forma  cartacea  prima  della  scadenza  del  termine

previsto per la  presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  di

partecipazione.

  1. Salvo  il  comma  4,  alla  trasmissione   delle   domande   di

partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici

si applicano le regole seguenti:

  1. a) le domande di partecipazione  possono  essere  presentate,  a

scelta dell’operatore economico, per telefono,  ovvero  per  iscritto

mediante lettera, telegramma, telex, fax;

  1. b) le domande di partecipazione presentate per  telefono  devono

essere confermate, prima della scadenza del termine previsto  per  la

loro ricezione, per iscritto  mediante  lettera,  telegramma,  telex,

fax;

  1. c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via

elettronica, con le modalita’ stabilite dal presente  articolo,  solo

se consentito dalle stazioni appaltanti;

  1. d) le stazioni appaltanti possono  esigere  che  le  domande  di

partecipazione  presentate  mediante  telex  o  mediante  fax   siano

confermate per posta  o  per  via  elettronica.  In  tal  caso,  esse

indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il  quale

deve essere soddisfatta.

Art. 78.

Verbali

(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32,

d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992;

art. 27, co. 4, d.lgs. n.  157/1995;  art.  81,  co.  12,  d.P.R.  n.

554/1999)

 

  1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un

sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono  un

verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

  1. a) il nome e  l’indirizzo  dell’amministrazione  aggiudicatrice,

l’oggetto e il  valore  del  contratto,  dell’accordo  quadro  o  del

sistema dinamico di acquisizione;

  1. b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione

e i motivi della scelta;

  1. c) i nomi dei candidati o degli offerenti  esclusi  e  i  motivi

dell’esclusione;

  1. d) i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente

basse;

  1. e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta

della sua offerta nonche’,  se  e’  nota,  la  parte  dell’appalto  o

dell’accordo  quadro  che  l’aggiudicatario  intende  subappaltare  a

terzi;

  1. f) nel caso di procedure negoziate  previo  e  senza  bando,  le

circostanze,  previste  dal  presente  codice,  che  giustificano  il

ricorso a dette procedure;

  1. g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste  dal

presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;

  1. h) se del caso, le ragioni per  le  quali  l’amministrazione  ha

rinunciato ad aggiudicare  un  contratto,  a  concludere  un  accordo

quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

  1. Le stazioni appaltanti provvedono alla  redazione  del  verbale

secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

  1. Le  stazioni  appaltanti  adottano  le  misure   necessarie   e

opportune, in conformita’ alle norme vigenti, e, in particolare, alle

norme di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (codice

dell’amministrazione digitale), se tenute alla  sua  osservanza,  per

documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte

con mezzi elettronici.

  1. Il verbale o i suoi elementi principali  sono  comunicati  alla

Commissione, su richiesta di quest’ultima.

Art. 79.

Informazioni  circa  i   mancati   inviti,   le   esclusioni   e   le

aggiudicazioni

(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1  e  49.2,  direttiva  2004/17;

art. 20, legge n. 55/1990; art.  21,  commi  1,  2  e  3,  d.lgs.  n.

358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi  3

e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4,  d.P.R.  n.  554/1999;

art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)

 

  1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati  e

gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione  di  un

accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto, o all’ammissione in

un sistema dinamico di acquisizione,  ivi  compresi  i  motivi  della

decisione  di  non  concludere  un  accordo  quadro,  ovvero  di  non

aggiudicare un appalto per il quale e’ stata indetta una gara, ovvero

di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema  dinamico

di acquisizione.

  1. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
  2. a) ad  ogni  candidato  escluso  i  motivi  del  rigetto   della

candidatura;

  1. b) ad ogni offerente escluso i  motivi  del  rigetto  della  sua

offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 68, commi 4 e  7,  i

motivi della decisione di non equivalenza o della  decisione  secondo

cui i lavori, le  forniture  o  i  servizi  non  sono  conformi  alle

prestazioni o ai requisiti funzionali;

  1. c) ad   ogni   offerente   che   abbia   presentato   un’offerta

selezionabile,  le  caratteristiche   e   i   vantaggi   dell’offerta

selezionata e il nome dell’offerente  cui  e’  stato  aggiudicato  il

contratto o delle parti dell’accordo quadro.

  1. Le informazioni di cui al comma 1 e di  cui  al  comma  2  sono

fornite:

  1. a) su richiesta scritta della parte interessata;
  2. b) per iscritto;
  3. c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla

ricezione della domanda scritta.

  1. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente  omettere

talune informazioni relative all’aggiudicazione dei  contratti,  alla

conclusione di accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico

di acquisizione, di cui  al  comma  1,  qualora  la  loro  diffusione

ostacoli l’applicazione  della  legge,  sia  contraria  all’interesse

pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di  operatori

economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui e’  stato

aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla  leale

concorrenza tra questi.

  1. In ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio:
  2. a) l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine

non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che

segue nella graduatoria, a tutti i  candidati  che  hanno  presentato

un’offerta ammessa in gara, nonche’ a coloro la cui offerta sia stata

esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o  sono

in termini per presentare detta impugnazione;

  1. b) l’esclusione,  ai  candidati  e   agli   offerenti   esclusi,

tempestivamente e comunque entro un termine non  superiore  a  cinque

giorni dall’esclusione.

Art. 79-bis.

(( (Avviso volontario per la trasparenza preventiva) ))

(( (articolo 44, comma 1, lettera  h),  legge  n.  88/2009;  articolo

3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo  3-bis,  direttiva  92/13/CEE,

           come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). ))

 

((1. L’avviso volontario  per  la  trasparenza  preventiva  il  cui

formato e’ stabilito, per i contratti di rilevanza comunitaria, dalla

Commissione europea secondo la  procedura  di  consultazione  di  cui

all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CE e  di  cui

all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva  92/13/CE,  contiene

le seguenti informazioni:

  1. a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
  2. b) descrizione dell’oggetto del contratto;
  3. c) motivazione della  decisione  della  stazione  appaltante  di

affidare il contratto senza la previa pubblicazione di  un  bando  di

gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea  o  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente per i  contratti

di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;

  1. d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del

quale e’ avvenuta l’aggiudicazione definitiva;

  1. e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla

stazione appaltante.))

Art. 80.

Spese di pubblicita’, inviti, comunicazioni

(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)

 

  1. Le spese preventivabili relative alla pubblicita’  di  bandi  e

avvisi, nonche’ le spese relative a  inviti  e  comunicazioni  devono

essere inserite nel quadro economico dello schema di  contratto,  tra

le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sezione V
Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse

Art. 81.

Criteri per la scelta dell’offerta migliore

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55,  direttiva  2004/17;  art.  19,

d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art.  23,  d.lgs.  n.

157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi

specifici, la migliore offerta e’ selezionata  con  il  criterio  del

prezzo piu’ basso o con il criterio dell’offerta economicamente  piu’

vantaggiosa.

  1. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al  comma

1,  quello  piu’   adeguato   in   relazione   alle   caratteristiche

dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di  gara  quale  dei

due criteri di cui al comma 1  sara’  applicato  per  selezionare  la

migliore offerta.

  1. Le  stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non  procedere

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

relazione all’oggetto del contratto.

Art. 82.

Criterio del prezzo piu’ basso

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55,  direttiva  2004/17;  art.  19,

d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art.  23,  d.lgs.  n.

157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995;  artt.  89  e  90,  d.P.R.  n.

554/1999)

 

  1. Il prezzo piu’ basso, inferiore a quello posto a base di  gara,

e’ determinato come segue.

  1. Il bando di gara stabilisce:
  2. a) se il prezzo piu’ basso,  per  i  contratti  da  stipulare  a

misura, e’ determinato mediante ribasso sull’elenco  prezzi  posto  a

base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

  1. b) se il prezzo piu’ basso, per i contratti da stipulare a corpo,

e’ determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a  base

di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

  1. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il

prezzo piu’ basso e’ determinato mediante offerta a prezzi unitari.

  1. Le modalita’  applicative  del  ribasso  sull’elenco  prezzi  e

dell’offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.

Art. 83

Criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55,  direttiva  2004/17;  art.  21,

legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art.  23,  d.lgs.  n.

157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Quando il contratto e’ affidato con  il  criterio  dell’offerta

economicamente piu’  vantaggiosa,  il  bando  di  gara  stabilisce  i

criteri  di  valutazione  dell’offerta,   pertinenti   alla   natura,

all’oggetto e alle caratteristiche del  contratto,  quali,  a  titolo

esemplificativo:

  1. a) il prezzo;
  2. b) la qualita’;
  3. c) il pregio tecnico;
  4. d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
  5. e) le caratteristiche ambientali;
  6. f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
  7. g) la redditivita’;
  8. h) il servizio successivo alla vendita;
  9. i) l’assistenza tecnica;
  10. l) la data di consegna  ovvero  il  termine  di  consegna  o  di

esecuzione;

  1. m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
  2. n) la sicurezza di approvvigionamento;
  3. o) in caso di concessioni, altresi’ la durata del contratto,  le

modalita’ di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento  delle

tariffe da praticare agli utenti.

  1. Il bando di gara ovvero, in caso  di  dialogo  competitivo,  il

bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e

precisano la ponderazione relativa attribuita  a  ciascuno  di  essi,

anche  mediante  una  soglia,  espressa  con   un   valore   numerico

determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e  quello

massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve  essere

appropriato.

  1. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui

al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano  nel  bando

di gara e nel capitolato d’oneri, o, in caso di dialogo  competitivo,

nel bando  o  nel  documento  descrittivo,  l’ordine  decrescente  di

importanza dei criteri.

  1. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede,

ove necessario, i su – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi. Ove

la stazione appaltante non sia in  grado  di  stabilirli  tramite  la

propria organizzazione, provvede a nominare uno o piu’ esperti con il

decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi  l’incarico  di

redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative  specificazioni,

che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice,

prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa  in  via

generale i criteri motivazionali cui si  atterra’  per  attribuire  a

ciascun criterio e subcriterio di valutazione  il  punteggio  tra  il

minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

  1. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a

ciascun elemento  dell’offerta,  le  stazioni  appaltanti  utilizzano

metodologie tali da consentire di individuare con un unico  parametro

numerico finale l’offerta piu’ vantaggiosa.  Dette  metodologie  sono

stabilite  dal  regolamento,  distintamente  per  lavori,  servizi  e

forniture e, ove occorra, con modalita’ semplificate  per  servizi  e

forniture. Il regolamento, per  i  servizi,  tiene  conto  di  quanto

stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  13

marzo 1999, n. 117 e dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri 18 novembre 2005, in  quanto  compatibili  con  il  presente

codice.

Art. 84

Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con  il  criterio

dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa

(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)

 

  1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio

dell’offerta  economicamente  piu’  vantaggiosa,  la  valutazione  e’

demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme

stabilite dal regolamento.

  1. La commissione, nominata dall’organo della stazione  appaltante

competente ad effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del

contratto, e’ composta da un numero dispari di componenti, in  numero

massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui  si  riferisce

l’oggetto del contratto.

  1. La commissione e’ presieduta da  un  dirigente  della  stazione

appaltante, nominato dall’organo competente.

  1. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto  ne’

possono  svolgere  alcun’altra  funzione   o   incarico   tecnico   o

amministrativo relativamente al  contratto  del  cui  affidamento  si

tratta.

  1. Coloro che nel biennio precedente hanno  rivestito  cariche  di

pubblico  amministratore  non  possono  essere  nominati   commissari

relativamente a contratti affidati dalle  amministrazioni  presso  le

quali hanno prestato servizio.

  1. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,

in  qualita’  di  membri  delle  commissioni  giudicatrici,   abbiano

concorso, con dolo o colpa grave accertati  in  sede  giurisdizionale

con  sentenza  non  sospesa,  all’approvazione  di  atti   dichiarati

illegittimi.

  1. Si applicano ai commissari  le  cause  di  astensione  previste

dall’articolo 51 cod. proc. civ..

  1. I commissari diversi dal  presidente  sono  selezionati  tra  i

funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in

organico di  adeguate  professionalita’,  nonche’  negli  altri  casi

previsti dal  regolamento  in  cui  ricorrono  esigenze  oggettive  e

comprovate, i commissari diversi dal presidente sono  scelti  con  un

criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

  1. a) professionisti, con  almeno  dieci  anni  di  iscrizione  nei

rispettivi albi professionali,  nell’ambito  di  un  elenco,  formato

sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

  1. b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di  un  elenco,

formato sulla base di rose di candidati  fornite  dalle  facolta’  di

appartenenza.

  1. Gli elenchi di cui al comma 8 sono  soggetti  ad  aggiornamento

almeno biennale.

  1. La nomina dei commissari e la costituzione  della  commissione

devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per   la

presentazione delle offerte.

  1. Le spese relative alla commissione sono  inserite  nel  quadro

economico del progetto tra le somme  a  disposizione  della  stazione

appaltante.

  1. In caso di rinnovo del  procedimento  di  gara  a  seguito  di

annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di

taluno dei concorrenti, e’ riconvocata la medesima commissione.

Art. 85.

Ricorso alle aste elettroniche

(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva  2004/17;  d.P.R.  n.

101/2002)

 

  1. Nelle procedure aperte, ristrette, o  negoziate  previo  bando,

quando ricorrono le  condizioni  di  cui  al  comma  3,  le  stazioni

appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione  dei  contratti  di

appalto avvenga attraverso un’asta elettronica.

  1. Alle condizioni di cui  al  comma  3,  le  stazioni  appaltanti

possono stabilire di ricorrere all’asta elettronica in occasione  del

rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro,

e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare  nell’ambito  del

sistema dinamico di acquisizione.

  1. Le  aste  elettroniche  possono  essere  utilizzate  quando  le

specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera  precisa  e

la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel

bando  di  gara  sia  effettuabile  automaticamente   da   un   mezzo

elettronico, sulla base di elementi quantificabili in  modo  tale  da

essere espressi in cifre o percentuali. Le  stazioni  appaltanti  non

possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo  tale

da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in  modo

da modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli

altri atti di gara.

  1. L’asta elettronica riguarda:
  2. a) unicamente i prezzi, quando l’appalto  viene  aggiudicato  al

prezzo piu’ basso;

  1. b) i prezzi e i valori degli elementi dell’offerta indicati negli

atti  di  gara,  quando  l’appalto  viene   aggiudicato   all’offerta

economicamente piu’ vantaggiosa.

  1. Il  ricorso  ad  un’asta   elettronica   per   l’aggiudicazione

dell’appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.

  1. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche

informazioni:

  1. a) gli  elementi  i  cui  valori  sono  oggetto  di  valutazione

automatica nel corso dell’asta elettronica;

  1. b) gli eventuali  limiti  minimi  e  massimi  dei  valori  degli

elementi dell’offerta, come indicati nelle specifiche dell’appalto;

  1. c) le  informazioni  che  saranno  messe  a  disposizione  degli

offerenti nel corso dell’asta elettronica con  eventuale  indicazione

del momento in cui saranno messe a loro disposizione;

  1. d) le  informazioni   riguardanti   lo   svolgimento   dell’asta

elettronica;

  1. e) le condizioni alle quali  gli  offerenti  possono  effettuare

rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente  richiesti

per il rilancio;

  1. f) le  informazioni  riguardanti  il   dispositivo   elettronico

utilizzato,  nonche’  le   modalita’   e   specifiche   tecniche   di

collegamento.

  1. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti

effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con

le modalita’ stabilite nel bando di gara e in conformita’ al criterio

di aggiudicazione prescelto e alla  relativa  ponderazione.  Tutti  i

soggetti che  hanno  presentato  offerte  ammissibili  sono  invitati

simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi

valori;   l’invito   contiene   ogni   informazione   necessaria   al

collegamento individuale  al  dispositivo  elettronico  utilizzato  e

precisa la data e  l’ora  di  inizio  dell’asta  elettronica.  L’asta

elettronica si svolge in un’unica seduta e non puo’ aver inizio prima

di due giorni lavorativi  a  decorrere  dalla  data  di  invio  degli

inviti.

  1. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta

economicamente piu’ vantaggiosa,  l’invito  di  cui  al  comma  7  e’

corredato  del  risultato  della  valutazione  completa  dell’offerta

dell’offerente    interessato,    effettuata    conformemente    alla

ponderazione di cui  all’articolo  83,  comma  2.  L’invito  precisa,

altresi’,  la  formula  matematica  che  determina,  durante   l’asta

elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione  dei  nuovi

prezzi o dei nuovi  valori  presentati.  Questa  formula  integra  la

ponderazione di tutti i criteri stabiliti per  determinare  l’offerta

economicamente piu’ vantaggiosa, quale indicata  nel  bando  o  negli

altri atti di gara; a tal fine le eventuali  forcelle  devono  essere

precedentemente espresse con un  valore  determinato.  Qualora  siano

ammesse varianti, per  ciascuna  variante  deve  essere  fornita  una

formula matematica separata per la relativa ponderazione.

  1. Nel  corso  dell’asta  elettronica,  le   stazioni   appaltanti

comunicano  in  tempo  reale  a  tutti  gli   offerenti   almeno   le

informazioni che consentano loro di  conoscere  in  ogni  momento  la

rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresi’,

comunicare  ulteriori  informazioni  riguardanti  prezzi   o   valori

presentati da altri offerenti, purche’ sia  previsto  negli  atti  di

gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in  qualsiasi  momento,

annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo

restando che in nessun caso puo’ essere resa nota  l’identita’  degli

offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione.

  1. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta  elettronica

alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.

  1. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le  stazioni

appaltanti  aggiudicano  l’appalto  ai  sensi  dell’articolo  81,  in

funzione dei risultati dell’asta elettronica.

  1. Il regolamento stabilisce:
  2. a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso  alle

aste elettroniche;

  1. b) i requisiti e le modalita’ tecniche della procedura  di  asta

elettronica;

  1. c) le condizioni e le modalita’  di  esercizio  del  diritto  di

accesso agli atti della procedura di asta elettronica,  nel  rispetto

dell’articolo 13.

  1. Per l’acquisto di beni e servizi, alle condizioni  di  cui  al

comma 3, le stazioni appaltanti  possono  stabilire  di  ricorrere  a

procedure  di  gara  interamente  gestite  con  sistemi   telematici,

disciplinate con il regolamento nel rispetto  delle  disposizioni  di

cui al presente codice.

Art. 86

Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co.

4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art.  25,  d.lgs.

  1. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio  di

aggiudicazione  e’  quello  del  prezzo  piu’  basso,   le   stazioni

appaltanti valutano la congruita’ delle  offerte  che  presentano  un

ribasso  pari  o  superiore  alla  media   aritmetica   dei   ribassi

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per

cento,  arrotondato  all’unita’  superiore,   rispettivamente   delle

offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata

dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la

predetta media.

  1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio  di

aggiudicazione   e’   quello   dell’offerta    economicamente    piu’

vantaggiosa, le stazioni  appaltanti  valutano  la  congruita’  delle

offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al  prezzo,  sia

la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,  sono

entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti  punti

massimi previsti dal bando di gara.

  1. In  ogni  caso  le  stazioni  appaltanti  possono  valutare  la

congruita’ di ogni altra offerta che, in base ad elementi  specifici,

appaia anormalmente bassa.

  1. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse

sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti  procedono

ai sensi del comma 3.

  1. Le offerte  sono  corredate,  sin  dalla  presentazione,  delle

giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 relative alle voci di

prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di

gara. Il bando o la lettera  di  invito  precisano  le  modalita’  di

presentazione    delle    giustificazioni.    Ove    l’esame    delle

giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere

l’incongruita’  dell’offerta,   la   stazione   appaltante   richiede

all’offerente di integrare i documenti giustificativi  procedendo  ai

sensi degli articoli 87 e 88. All’esclusione potra’ provvedersi  solo

all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.

Art. 87

Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co.

1-bis, legge n. 109/1994; art.  19,  d.lgs.  n.  358/1992;  art.  25,

d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n.

327/2000)

 

  1. Quando  un’offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la   stazione

appaltante richiede all’offerente le  giustificazioni,  eventualmente

necessarie  in  aggiunta  a  quelle   gia’   presentate   a   corredo

dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi

dell’offerta medesima.

  1. Le giustificazioni di cui all’articolo 86, comma  5  e  di  cui

all’articolo   87,   comma   1,   possono   riguardare,   a    titolo

esemplificativo:

  1. a) l’economia del procedimento di costruzione, del  processo  di

fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

  1. b) le soluzioni tecniche adottate;
  2. c) le  condizioni  eccezionalmente  favorevoli  di  cui  dispone

l’offerente per eseguire i lavori, per  fornire  i  prodotti,  o  per

prestare i servizi;

  1. d) l’originalita’ del progetto, dei lavori, delle forniture, dei

servizi offerti;

  1. e) il rispetto delle  norme  vigenti  in  tema  di  sicurezza  e

condizioni di lavoro;

  1. f) l’eventualita’ che l’offerente ottenga un aiuto di Stato;
  2. g) il  costo  del  lavoro  come  determinato  periodicamente  in

apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

sulla  base  dei  valori  economici  previsti  dalla   contrattazione

collettiva   stipulata   dai    sindacati    comparativamente    piu’

rappresentativi,   delle   norme   in   materia    previdenziale    e

assistenziale, dei diversi settori merceologici  e  delle  differenti

aree territoriali; in mancanza di contratto  collettivo  applicabile,

il  costo  del  lavoro  e’  determinato  in  relazione  al  contratto

collettivo del settore merceologico piu’ vicino  a  quello  preso  in

considerazione.

  1. Non sono ammesse giustificazioni  in  relazione  a  trattamenti

salariali minimi  inderogabili  stabiliti  dalla  legge  o  da  fonti

autorizzate dalla legge.

  1. Non sono ammesse giustificazioni in  relazione  agli  oneri  di

sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d’asta  in  conformita’

all’articolo 131, nonche’ al piano di sicurezza  e  coordinamento  di

cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto  1996,  n.  494  e

alla relativa stima dei costi conforme all’articolo  7,  decreto  del

Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.  222.  In  relazione  a

servizi e forniture,  nella  valutazione  dell’anomalia  la  stazione

appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che  devono

essere  specificamente  indicati  nell’offerta  e  risultare  congrui

rispetto all’entita’ e  alle  caratteristiche  dei  servizi  o  delle

forniture.

  1. La  stazione  appaltante  che   accerta   che   un’offerta   e’

anormalmente bassa in quanto l’offerente  ha  ottenuto  un  aiuto  di

Stato, puo’ respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente

se,  consultato  l’offerente,  quest’ultimo  non  e’  in   grado   di

dimostrare, entro un termine  stabilito  dall’amministrazione  e  non

inferiore a quindici giorni,  che  l’aiuto  in  questione  era  stato

concesso  legalmente.  Quando   la   stazione   appaltante   respinge

un’offerta  in  tali  circostanze,  ne  informa  tempestivamente   la

Commissione.

Art. 88.

Procedimento di verifica e di esclusione delle  offerte  anormalmente

basse

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57,  direttiva  2004/17;  art.  21,

legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)

 

  1. La richiesta di giustificazioni e’ formulata per iscritto e puo’

indicare le  componenti  dell’offerta  ritenute  anormalmente  basse,

ovvero, alternativamente o  congiuntamente,  invitare  l’offerente  a

dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.

  1. All’offerente e’ assegnato un termine  non  inferiore  a  dieci

giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

  1. La stazione appaltante, se del caso  mediante  una  commissione

costituita  secondo  i  criteri  fissati  dal  regolamento   di   cui

all’articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo

conto delle giustificazioni fornite, e  puo’  chiedere  per  iscritto

ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a  seguito  di  tale

esame,  assegnando  un  termine  non  inferiore   a   cinque   giorni

lavorativi.

  1. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la

stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore

a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni  elemento  che

ritenga utile.

  1. Se l’offerente  non  si  presenta  alla  data  di  convocazione

stabilita,  la  stazione  appaltante  puo’  prescindere   dalla   sua

audizione.

  1. La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame

degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

  1. La stazione appaltante sottopone a verifica la  prima  migliore

offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e,  se  la  esclude,

procede nella stessa maniera  progressivamente  nei  confronti  delle

successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore  offerta

non anomala.

Art. 89

Strumenti di rilevazione della congruita’ dei prezzi

(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)

 

  1. Al fine di stabilire il prezzo base  nei  bandi  o  inviti,  di

valutare la convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonche’  al  fine

di stabilire se l’offerta e’ o meno anormalmente bassa,  laddove  non

si applica il criterio di cui all’articolo 86, comma 1,  le  stazioni

appaltanti  tengono  conto  del  miglior  prezzo  di   mercato,   ove

rilevabile.

  1. Salvo quanto previsto  dall’articolo  26,  comma  2,  legge  23

dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni  appaltanti

prendono  in  considerazione  i  costi   standardizzati   determinati

dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, gli  elenchi  prezzi  del

Genio civile, nonche’ listini e prezziari di beni,  lavori,  servizi,

normalmente in uso nel luogo di esecuzione del  contratto,  eventuali

rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

  1. Nella  predisposizione  delle  gare  di  appalto  le   stazioni

appaltanti sono  tenute  a  valutare  che  il  valore  economico  sia

adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come  determinato

ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera g).

  1. Alle finalita’ di cui al presente  articolo  le  Regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro

competenze.

Capo IV
Progettazione e concorsi di progettazione
Sezione I
Progettazione interna ed esterna livelli della progettazione

Art. 90.

Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni  aggiudicatrici

in materia di lavori pubblici

(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)

 

  1. Le  prestazioni  relative   alla   progettazione   preliminare,

definitiva ed esecutiva di lavori, nonche’ alla direzione dei  lavori

e agli incarichi di supporto  tecnico-amministrativo  alle  attivita’

del responsabile del procedimento e  del  dirigente  competente  alla

formazione  del  programma  triennale  dei   lavori   pubblici   sono

espletate:

  1. a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
  2. b) dagli uffici consortili di progettazione e di  direzione  dei

lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e  unioni,  le  comunita’

montane, le aziende unita’ sanitarie locali, i consorzi, gli enti  di

industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con  le

modalita’ di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267;

  1. c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui  le

singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

  1. d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme  di

cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,

ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro  e

alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate  di  beni

architettonici, i soggetti con  qualifica  di  restauratore  di  beni

culturali ai sensi della vigente normativa;

  1. e) dalle societa’ di professionisti;
  2. f) dalle societa’ di ingegneria;
  3. g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti  di  cui

alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano  le  disposizioni  di

cui all’articolo 37 in quanto compatibili;

  1. h) da consorzi  stabili  di  societa’  di  professionisti  e  di

societa’ di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno  di

tre consorziati che  abbiano  operato  nel  settore  dei  servizi  di

ingegneria e architettura, per un periodo di tempo  non  inferiore  a

cinque anni, e che  abbiano  deciso  di  operare  in  modo  congiunto

secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo  36.  E’  vietata  la

partecipazione  a  piu’  di  un  consorzio  stabile.  Ai  fini  della

partecipazione  alle  gare  per   l’affidamento   di   incarichi   di

progettazione e attivita’ tecnico-amministrative ad essa connesse, il

fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura  realizzato

da ciascuna societa’  consorziata  nel  quinquennio  o  nel  decennio

precedente e’ incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 36,

comma 6, della presente legge; ai consorzi  stabili  di  societa’  di

professionisti e di societa’ di ingegneria si applicano  altresi’  le

disposizioni  di  cui  all’articolo  36,  commi  4  e  5  e  di   cui

all’articolo 253, comma 8.

  1. Si intendono per:
  2. a) societa’   di   professionisti   le   societa’    costituite

esclusivamente  tra  professionisti  iscritti  negli  appositi   albi

previsti dai vigenti ordinamenti  professionali,  nelle  forme  delle

societa’ di persone di cui ai capi II, III e  IV  del  titolo  V  del

libro quinto  del  codice  civile  ovvero  nella  forma  di  societa’

cooperativa di cui al capo I del  titolo  VI  del  libro  quinto  del

codice  civile,  che  eseguono  studi  di   fattibilita’,   ricerche,

consulenze, progettazioni o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di

congruita’ tecnico-economica o studi di impatto  ambientale.  I  soci

delle  societa’  agli  effetti  previdenziali  sono   assimilati   ai

professionisti che svolgono l’attivita’ in forma associata  ai  sensi

dell’articolo  1  della  legge  23  novembre  1939,   n.   1815.   Ai

corrispettivi delle societa’ si  applica  il  contributo  integrativo

previsto  dalle  norme  che  disciplinano  le  rispettive  Casse   di

previdenza di  categoria  cui  ciascun  firmatario  del  progetto  fa

riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al  relativo  albo

professionale. Detto contributo dovra’ essere versato pro quota  alle

rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari  e  i  regolamenti

vigenti;

  1. b) societa’ di ingegneria le societa’ di capitali di cui ai capi

V, VI e VII del titolo V del libro quinto del  codice  civile  ovvero

nella forma di societa’ cooperative di cui al capo I  del  titolo  VI

del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui

alla lettera  a),  che  eseguono  studi  di  fattibilita’,  ricerche,

consulenze, progettazioni o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di

congruita’  tecnico-economica  o  studi  di  impatto  ambientale.  Ai

corrispettivi  relativi  alle  predette  attivita’  professionali  si

applica  il  contributo  integrativo  qualora  previsto  dalle  norme

legislative che regolano la Cassa  di  previdenza  di  categoria  cui

ciascun  firmatario  del  progetto  fa  riferimento  in  forza  della

iscrizione  obbligatoria  al  relativo  albo   professionale.   Detto

contributo dovra’ essere versato  pro  quota  alle  rispettive  Casse

secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

  1. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi  e  tecnici

che devono possedere le societa’ di  cui  al  comma  2  del  presente

articolo.

  1. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere  a),
  2. b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati

all’esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un

rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale   non   possono   espletare,

nell’ambito  territoriale  dell’ufficio  di  appartenenza,  incarichi

professionali  per  conto  di  pubbliche   amministrazioni   di   cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, e successive  modificazioni,  se  non  conseguenti  ai  rapporti

d’impiego.

  1. Il regolamento  definisce  i  limiti  e  le  modalita’  per  la

stipulazione per intero,  a  carico  delle  stazioni  appaltanti,  di

polizze  assicurative  per  la  copertura  dei   rischi   di   natura

professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Nel caso di affidamento della progettazione a  soggetti  esterni,  la

stipulazione e’ a carico dei soggetti stessi.

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione

del  progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,  nonche’   lo

svolgimento  di  attivita’   tecnico-amministrative   connesse   alla

progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e

h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,  ovvero  di

difficolta’ di rispettare i tempi della programmazione dei  lavori  o

di svolgere le funzioni di istituto, ovvero  in  caso  di  lavori  di

speciale complessita’ o di rilevanza architettonica o ambientale o in

caso di necessita’ di  predisporre  progetti  integrali,  cosi’  come

definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una  pluralita’

di competenze, casi che devono essere  accertati  e  certificati  dal

responsabile del procedimento.

  1. Indipendentemente   dalla   natura   giuridica   del   soggetto

affidatario dell’incarico di cui al comma 6, lo  stesso  deve  essere

espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai

vigenti  ordinamenti  professionali,  personalmente  responsabili   e

nominativamente indicati gia’ in sede di presentazione  dell’offerta,

con la specificazione delle rispettive qualificazioni  professionali.

Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona  fisica

incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Il regolamento definisce le  modalita’  per  promuovere  la  presenza

anche di giovani  professionisti  nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi

relativi a incarichi di  progettazione,  concorsi  di  progettazione,

concorsi di idee. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere

dimostrata la regolarita’ contributiva del soggetto affidatario.

  1. Gli  affidatari  di  incarichi  di  progettazione  non  possono

partecipare agli appalti  o  alle  concessioni  di  lavori  pubblici,

nonche’ agli eventuali subappalti o  cottimi,  per  i  quali  abbiano

svolto la suddetta attivita’ di progettazione; ai  medesimi  appalti,

concessioni  di  lavori  pubblici,  subappalti  e  cottimi  non  puo’

partecipare  un  soggetto  controllato,  controllante   o   collegato

all’affidatario di  incarichi  di  progettazione.  Le  situazioni  di

controllo e di collegamento si determinano con riferimento  a  quanto

previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti  di  cui  al

presente   comma   sono   estesi   ai   dipendenti   dell’affidatario

dell’incarico  di  progettazione,   ai   suoi   collaboratori   nello

svolgimento  dell’incarico  e  ai  loro  dipendenti,   nonche’   agli

affidatari di attivita’ di supporto  alla  progettazione  e  ai  loro

dipendenti.

Art. 91

Procedure di affidamento

(art. 17, legge n. 109/1994)

 

  1. Per  l’affidamento  di  incarichi  di  progettazione   di   cui

all’articolo 90 di  importo  pari  o  superiore  a  100.000  euro  si

applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo  II

del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di  cui  alla

parte III, le disposizioni ivi previste.

  1. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia

di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni  appaltanti,

a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma

1, lettere d), e), f), g) e h) dell’articolo  90,  nel  rispetto  dei

principi   di   non   discriminazione,   parita’   di    trattamento,

proporzionalita’ e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura  prevista

dall’articolo 57, comma 6;  l’invito  e’  rivolto  ad  almeno  cinque

soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

  1. In  tutti  gli  affidamenti  di  cui   al   presente   articolo

l’affidatario non puo’ avvalersi del subappalto, fatta eccezione  per

le  attivita’  relative  alle  indagini  geologiche,  geotecniche   e

sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla

predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  con

l’esclusione  delle  relazioni  geologiche,  nonche’  per   la   sola

redazione  grafica  degli  elaborati  progettuali.   Resta   comunque

impregiudicata la responsabilita’ del progettista.

  1. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate

al  medesimo  soggetto,  pubblico  o  privato,  salvo  che  in  senso

contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal  responsabile

del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione,  da  parte  del

nuovo progettista, dell’attivita’ progettuale precedentemente svolta.

L’affidamento puo’ ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,

fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta  sospensivamente

condizionato alla  determinazione  delle  stazioni  appaltanti  sulla

progettazione definitiva.

  1. Quando la prestazione riguardi la progettazione  di  lavori  di

particolare rilevanza sotto il  profilo  architettonico,  ambientale,

storico-artistico e conservativo, nonche’  tecnologico,  le  stazioni

appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunita’ di applicare la

procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

  1. Nel caso in cui il valore delle attivita’  di  progettazione  e

direzione lavori superi complessivamente la  soglia  di  applicazione

della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento  diretto  della

direzione dei  lavori  al  progettista  e’  consentito  soltanto  ove

espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

  1. I soggetti di cui all’articolo 32, operanti nei settori di  cui

alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni  nonche’

le connesse attivita’ tecnico-amministrative per lo svolgimento delle

procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori

di cui alla citata parte III, direttamente a societa’  di  ingegneria

di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi

controllate, purche’ almeno l’ottanta per cento della cifra  d’affari

media realizzata dalle predette societa’  nell’Unione  europea  negli

ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi  al  soggetto  da

cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si  determinano

ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

  1. E’  vietato  l’affidamento  di  attivita’   di   progettazione,

direzione lavori, collaudo, indagine e attivita’ di supporto a  mezzo

di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da  quelle

previste dal presente codice.

Art. 92

Corrispettivi e incentivi per la progettazione

(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)

 

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici non  possono  subordinare  la

corresponsione  dei  compensi   relativi   allo   svolgimento   della

progettazione  e  delle  attivita’  tecnico-amministrative  ad   essa

connesse all’ottenimento  del  finanziamento  dell’opera  progettata.

Nella convenzione  stipulata  fra  amministrazione  aggiudicatrice  e

progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita’ per

il pagamento dei corrispettivi  con  riferimento  a  quanto  previsto

dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e  successive

modificazioni. Ai fini dell’individuazione  dell’importo  stimato  il

conteggio  deve  ricomprendere  tutti  i  servizi,  ivi  compresa  la

direzione  dei  lavori  qualora  si  intenda  affidarla  allo  stesso

progettista esterno.

  1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, determina, con  proprio  decreto,  le

tabelle  dei  corrispettivi  delle  attivita’  che   possono   essere

espletate dai soggetti di cui al comma 1  dell’articolo  90,  tenendo

conto  delle  tariffe  previste  per   le   categorie   professionali

interessate.  I  corrispettivi  sono  minimi  inderogabili  ai  sensi

dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4  marzo  1958,  n.

143, introdotto dall’articolo unico della legge  5  maggio  1976,  n.

  1. Ogni patto contrario e’ nullo.
  2. I corrispettivi delle attivita’ di progettazione sono calcolati,

ai  fini  della  determinazione  dell’importo   da   porre   a   base

dell’affidamento, applicando le aliquote che il  decreto  di  cui  al

comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote  percentuali  la  somma

delle aliquote attualmente fissate, per i livelli  di  progettazione,

dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto

sono  rideterminate  le  tabelle  dei  corrispettivi  a   percentuale

relativi alle diverse categorie di  lavori,  anche  in  relazione  ai

nuovi  oneri  finanziari  assicurativi,  e  la  percentuale  per   il

pagamento dei corrispettivi per  le  attivita’  di  supporto  di  cui

all’articolo 10, comma 7 nonche’ le  attivita’  del  responsabile  di

progetto e le attivita’ dei  coordinatori  in  materia  di  sicurezza

introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996,  n.  494.  Per  la

progettazione  preliminare  si  applica  l’aliquota  fissata  per  il

progetto  di  massima  e  per  il   preventivo   sommario;   per   la

progettazione  definitiva  si  applica  l’aliquota  fissata  per   il

progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva  si  applicano  le

aliquote  fissate  per  il  preventivo   particolareggiato,   per   i

particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

  1. I corrispettivi determinati ai sensi del comma 3,  fatto  salvo

quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge  2

marzo 1989, n. 65, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26

aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili  ai  sensi  dell’ultimo

comma  dell’articolo  unico  della  legge  4  marzo  1958,  n.   143,

introdotto dall’articolo unico della legge 5  maggio  1976,  n.  340.

Ogni patto contrario e’ nullo.

  1. Una somma non superiore al due per cento dell’importo  posto  a

base di gara di un’opera o di  un  lavoro,  comprensiva  anche  degli

oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione,  a

valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93,  comma

7, e’ ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita’  e

i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti  in

un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del

procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano

della sicurezza, della direzione dei lavori,  del  collaudo,  nonche’

tra i  loro  collaboratori.  La  percentuale  effettiva,  nel  limite

massimo del due per cento, e’ stabilita dal regolamento  in  rapporto

all’entita’  e  alla  complessita’  dell’opera  da   realizzare.   La

ripartizione tiene conto delle responsabilita’ professionali connesse

alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere.  Le  quote  parti  della

predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono  svolte  dai

predetti  dipendenti,  in  quanto  affidate   a   personale   esterno

all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I

soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b)  e  c),  possono

adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

  1. Il trenta per cento della tariffa professionale  relativa  alla

redazione  di  un  atto  di  pianificazione  comunque  denominato  e’

ripartito, con le modalita’ e i criteri previsti nel regolamento  tra

i  dipendenti  dell’amministrazione  aggiudicatrice  che  lo  abbiano

redatto.

  1. A  valere  sugli  stanziamenti  iscritti  nei  capitoli   delle

categorie X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le  amministrazioni

competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per

cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla

stesura dei progetti preliminari, nonche’ dei progetti definitivi  ed

esecutivi, incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,  studi  di

impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura  dei  piani  di

sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando

previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.  494,  e

agli   studi   per   il   finanziamento   dei    progetti,    nonche’

all’aggiornamento  e  adeguamento  alla  normativa  sopravvenuta  dei

progetti gia’  esistenti  d’intervento  di  cui  sia  riscontrato  il

perdurare  dell’interesse  pubblico  alla  realizzazione  dell’opera.

Analoghi criteri adottano per  i  propri  bilanci  le  regioni  e  le

province autonome, qualora non vi abbiano gia’ provveduto, nonche’  i

comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere  finanziate  dai

comuni, province e  loro  consorzi  e  dalle  regioni  attraverso  il

ricorso al credito, l’istituto mutuante e’ autorizzato  a  finanziare

anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure

anticipate dall’ente mutuatario.

Art. 93.

Livelli della progettazione per gli appalti e per le  concessioni  di

lavori

(art. 16, legge n. 109/1994)

 

  1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel

rispetto dei vincoli esistenti,  preventivamente  accertati,  laddove

possibile fin dal  documento  preliminare,  e  dei  limiti  di  spesa

prestabiliti,  secondo  tre  livelli  di  successivi  approfondimenti

tecnici,  in  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  in  modo   da

assicurare:

  1. a) la  qualita’  dell’opera  e  la  rispondenza  alle  finalita’

relative;

  1. b) la conformita’ alle norme ambientali e urbanistiche;
  2. c) il soddisfacimento dei  requisiti  essenziali,  definiti  dal

quadro normativo nazionale e comunitario.

  1. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi  e  grafici

contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere  i

progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile  del  procedimento

nella fase di  progettazione  qualora,  in  rapporto  alla  specifica

tipologia e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le

prescrizioni di cui ai commi 3, 4  e  5  insufficienti  o  eccessive,

provvede a integrarle ovvero a modificarle.

  1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative

e funzionali dei lavori, il quadro delle  esigenze  da  soddisfare  e

delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in  una  relazione

illustrativa delle ragioni della scelta della  soluzione  prospettata

in base alla valutazione delle eventuali soluzioni  possibili,  anche

con riferimento ai profili ambientali e  all’utilizzo  dei  materiali

provenienti  dalle  attivita’  di  riuso  e  riciclaggio,  della  sua

fattibilita’  amministrativa  e  tecnica,  accertata  attraverso   le

indispensabili indagini  di  prima  approssimazione,  dei  costi,  da

determinare in relazione ai  benefici  previsti,  nonche’  in  schemi

grafici  per  l’individuazione  delle  caratteristiche  dimensionali,

volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche  dei  lavori  da

realizzare; il progetto preliminare dovra’ inoltre consentire l’avvio

della procedura espropriativa.

  1. Il progetto definitivo  individua  compiutamente  i  lavori  da

realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei  criteri,  dei  vincoli,

degli  indirizzi  e  delle   indicazioni   stabiliti   nel   progetto

preliminare e contiene tutti  gli  elementi  necessari  ai  fini  del

rilascio  delle  prescritte  autorizzazioni  e   approvazioni.   Esso

consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati  per  le

scelte  progettuali,  nonche’  delle  caratteristiche  dei  materiali

prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio

di  impatto  ambientale  ove  previsto;  in  disegni  generali  nelle

opportune scale descrittivi delle  principali  caratteristiche  delle

opere, e delle  soluzioni  architettoniche,  delle  superfici  e  dei

volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione  del  tipo

di fondazione; negli studi  e  indagini  preliminari  occorrenti  con

riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera;  nei  calcoli

preliminari delle strutture e  degli  impianti;  in  un  disciplinare

descrittivo  degli  elementi  prestazionali,  tecnici  ed   economici

previsti in progetto nonche’ in un computo  metrico  estimativo.  Gli

studi e le indagini occorrenti, quali  quelli  di  tipo  geognostico,

idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i  rilievi  e  i

sondaggi, sono condotti fino ad  un  livello  tale  da  consentire  i

calcoli preliminari delle strutture e degli impianti  e  lo  sviluppo

del computo metrico estimativo.

  1. Il progetto  esecutivo,  redatto  in  conformita’  al  progetto

definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare  e  il

relativo costo previsto e deve essere sviluppato  ad  un  livello  di

definizione tale da consentire che ogni elemento  sia  identificabile

in forma, tipologia, qualita’, dimensione e prezzo. In particolare il

progetto e’ costituito  dall’insieme  delle  relazioni,  dei  calcoli

esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati  grafici

nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,

dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo,  dal

computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso  e’

redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti  nelle  fasi

precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio

o di verifica delle ipotesi progettuali, che  risultino  necessari  e

sulla  base   di   rilievi   planoaltimetrici,   di   misurazioni   e

picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.  Il

progetto esecutivo deve essere altresi’ corredato da  apposito  piano

di manutenzione  dell’opera  e  delle  sue  parti  da  redigersi  nei

termini, con le modalita’, i contenuti,  i  tempi  e  la  gradualita’

stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5.

  1. In relazione alle caratteristiche e all’importanza  dell’opera,

il regolamento, con riferimento  alle  categorie  di  lavori  e  alle

tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione  e

di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di  verifica

tecnica dei vari livelli di progettazione.

  1. Gli oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei

lavori, alla vigilanza e ai  collaudi,  nonche’  agli  studi  e  alle

ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di

sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando

previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli

oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a

definire gli elementi  necessari  a  fornire  il  progetto  esecutivo

completo in  ogni  dettaglio,  ivi  compresi  i  rilievi  e  i  costi

riguardanti prove, sondaggi, analisi,  collaudo  di  strutture  e  di

impianti per gli edifici esistenti, fanno  carico  agli  stanziamenti

previsti per la realizzazione  dei  singoli  lavori  negli  stati  di

previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

  1. I progetti sono redatti in modo da assicurare il  coordinamento

dell’esecuzione dei lavori, tenendo conto  del  contesto  in  cui  si

inseriscono, con  particolare  attenzione,  nel  caso  di  interventi

urbani, ai problemi della accessibilita’ e della  manutenzione  degli

impianti e dei servizi a rete.

  1. L’accesso per l’espletamento delle indagini  e  delle  ricerche

necessarie all’attivita’ di progettazione  e’  autorizzato  ai  sensi

dell’articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 94.

Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture  e

requisiti dei progettisti

 

  1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei  progetti

nella materia  degli  appalti  di  servizi  e  forniture,  nonche’  i

requisiti di partecipazione  e  qualificazione  dei  progettisti,  in

armonia con le disposizioni del presente codice.

Art. 95.

Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede  di  progetto

preliminare

(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)

 

  1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice

dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte  all’applicazione  delle

disposizioni del presente codice in  materia  di  appalti  di  lavori

pubblici,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono  al   soprintendente

territorialmente  competente,  prima  dell’approvazione,  copia   del

progetto preliminare  dell’intervento  o  di  uno  stralcio  di  esso

sufficiente ai  fini  archeologici,  ivi  compresi  gli  esiti  delle

indagini  geologiche  e  archeologiche  preliminari  secondo   quanto

disposto dal regolamento,  con  particolare  attenzione  ai  dati  di

archivio e bibliografici  reperibili,  all’esito  delle  ricognizioni

volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della  geomorfologia

del   territorio,   nonche’,   per   le   opere    a    rete,    alle

fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono  ed  elaborano

tale  documentazione  mediante  i  dipartimenti  archeologici   delle

universita’, ovvero mediante i soggetti in  possesso  di  diploma  di

laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in

archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 93,

comma 7 del presente codice e relativa disciplina  regolamentare.  La

trasmissione della documentazione suindicata non e’ richiesta per gli

interventi che non comportino nuova  edificazione  o  scavi  a  quote

diverse da quelle gia’ impegnate dai manufatti esistenti.

  1. Presso il Ministero per i beni  e  le  attivita’  culturali  e’

istituito  un  apposito  elenco,  reso  accessibile   a   tutti   gli

interessati, degli istituti archeologici universitari e dei  soggetti

in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro

per i beni e le attivita’ culturali, sentita una  rappresentanza  dei

dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare  i

criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo  modalita’

di partecipazione di tutti i soggetti interessati.

  1. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi

e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un

interesse archeologico nelle  aree  oggetto  di  progettazione,  puo’

richiedere motivatamente, entro il  termine  di  novanta  giorni  dal

ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui  al

comma 1, la sottoposizione dell’intervento  alla  procedura  prevista

dai commi 6 e seguenti.

  1. In caso di incompletezza  della  documentazione  trasmessa,  il

termine indicato al comma 3 e’ interrotto qualora  il  soprintendente

segnali con modalita’ analitiche detta  incompletezza  alla  stazione

appaltante  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento   della   suddetta

documentazione. In caso di documentata  esigenza  di  approfondimenti

istruttori  il  soprintendente  richiede  le  opportune  integrazioni

puntualmente riferibili  ai  contenuti  della  progettazione  e  alle

caratteristiche dell’intervento da realizzare e acquisisce presso  la

stazione appaltante le  conseguenti  informazioni.  La  richiesta  di

integrazioni e informazioni sospende il termine.  Il  soprintendente,

ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a  disposizione

il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici  giorni,

per formulare la richiesta  di  sottoposizione  dell’intervento  alla

procedura prevista dall’articolo 96.

  1. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e’ esperibile il ricorso

amministrativo di cui all’articolo 16 del codice dei beni culturali e

del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  1. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della procedura

di cui all’articolo 96 nel termine di cui al  comma  3,  ovvero  tale

procedura si concluda  con  esito  negativo,  l’esecuzione  di  saggi

archeologici e’ possibile solo in caso di successiva acquisizione  di

nuove informazioni o di emersione, nel corso  dei  lavori,  di  nuovi

elementi  archeologicamente  rilevanti,  che  inducano   a   ritenere

probabile la sussistenza in sito di  reperti  archeologici.  In  tale

evenienza il Ministero per i beni e le attivita’  culturali  procede,

contestualmente   alla   richiesta   di   saggi   preventivi,    alla

comunicazione  di  avvio  del   procedimento   di   verifica   o   di

dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli  12  e

13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

  1. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e  ai

parchi archeologici di cui  all’articolo  101  del  codice  dei  beni

culturali e del  paesaggio,  per  i  quali  restano  fermi  i  poteri

autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi  compresa

la facolta’ di prescrivere  l’esecuzione,  a  spese  del  committente

dell’opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi’ fermi  i

poteri  previsti  dall’articolo  28,  comma  2,  nonche’   i   poteri

autorizzatori  e  cautelari  previsti  per  le  zone   di   interesse

archeologico, di cui all’articolo  142,  comma  1,  lettera  m),  del

medesimo codice.

Art. 96

Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico

(articoli 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv.  nella  legge

  1. 109/2005)

 

  1. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico

si  articola  in  due  fasi  costituenti   livelli   progressivi   di

approfondimento dell’indagine archeologica. L’esecuzione  della  fase

successiva dell’indagine e’  subordinata  all’emersione  di  elementi

archeologicamente significativi all’esito della fase  precedente.  La

procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico consiste

nel  compimento  delle  indagini  e  nella  redazione  dei  documenti

integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

  1. a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3)  saggi  archeologici  tali  da  assicurare  una  sufficiente

campionatura dell’area interessata dai lavori;

  1. b) seconda fase, integrativa della progettazione  definitiva  ed

esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

  1. La procedura si  conclude  con  la  redazione  della  relazione

archeologica definitiva,  approvata  dal  soprintendente  di  settore

territorialmente competente. La relazione  contiene  una  descrizione

analitica delle indagini eseguite, con i relativi  esiti  di  seguito

elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

  1. a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente

l’esigenza di tutela;

  1. b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso

strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali

sono  possibili  interventi  di   reinterro   oppure   smontaggio   –

rimontaggio e musealizzazione in altra  sede  rispetto  a  quella  di

rinvenimento;

  1. c) complessi la cui conservazione  non  puo’  essere  altrimenti

assicurata  che  in  forma  contestualizzata   mediante   l’integrale

mantenimento in sito.

  1. Per  l’esecuzione  dei  saggi  e   degli   scavi   archeologici

nell’ambito  della  procedura  di  cui  al   presente   articolo   il

responsabile del procedimento puo’  motivatamente  ridurre,  d’intesa

con la soprintendenza  archeologica  territorialmente  competente,  i

livelli di progettazione, nonche’ i contenuti della progettazione, in

particolare in relazione ai  dati,  agli  elaborati  e  ai  documenti

progettuali gia’ comunque acquisiti agli atti del procedimento.

  1. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la  procedura

di  verifica  preventiva  dell’interesse  archeologico  si  considera

chiusa con esito negativo e  accerta  l’insussistenza  dell’interesse

archeologico nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi  di  cui

alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le  prescrizioni

necessarie  ad  assicurare  la  conoscenza,  la  conservazione  e  la

protezione dei rinvenimenti  archeologicamente  rilevanti,  salve  le

misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi  del  codice  dei

beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli  rinvenimenti

o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma  2,  le

prescrizioni sono incluse  nei  provvedimenti  di  assoggettamento  a

tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il  Ministero  per  i

beni e le attivita’ culturali avvia il procedimento di  dichiarazione

di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e

del paesaggio.

  1. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico

e’ condotta sotto  la  direzione  della  soprintendenza  archeologica

territorialmente competente. Gli oneri sono a carica  della  stazione

appaltante.

  1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono

stabilite  linee  guida   finalizzate   ad   assicurare   speditezza,

efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

  1. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui  al  presente

articolo,  il  direttore  regionale  competente  per  territorio  del

Ministero per i beni  e  le  attivita’  culturali,  su  proposta  del

soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui

al  comma  3  dell’articolo  95,  stipula  un  apposito  accordo  con

l’amministrazione   appaltante   per   disciplinare   le   forme   di

coordinamento  e  di   collaborazione   con   il   responsabile   del

procedimento  e  con  gli  uffici  dell’amministrazione   procedente.

Nell’accordo le  amministrazioni  possono  graduare  la  complessita’

della procedura  di  cui  al  presente  articolo,  in  ragione  della

tipologia e dell’entita’ dei lavori da eseguire, anche  riducendo  le

fasi e i contenuti del procedimento. L’accordo disciplina altresi’ le

forme   di   documentazione   e   di   divulgazione   dei   risultati

dell’indagine, mediante l’informatizzazione  dei  dati  raccolti,  la

produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche,  eventuali

ricostruzioni  virtuali  volte  alla  comprensione   funzionale   dei

complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni  finalizzate  alla

diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

  1. Le Regioni disciplinano la  procedura  di  verifica  preventiva

dell’interesse archeologico per le opere  di  loro  competenza  sulla

base di quanto disposto dall’articolo 95 e dai  commi  che  precedono

del presente articolo.

  1. Alle finalita’ di cui all’articolo 95 e dei commi che precedono

del presente articolo le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano

provvedono  nell’ambito  delle  competenze  previste  dallo   statuto

speciale e dalle relative norme di attuazione.

Sezione II
Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi

Art. 97.

Procedimento di approvazione dei progetti

 

  1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene

effettuata in conformita’ alle norme dettate  dalla  legge  7  agosto

1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano  la

materia. Si applicano le disposizioni in  materia  di  conferenza  di

servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto

1990, n. 241.

Art. 98.

Effetti  dell’approvazione  dei  progetti  ai  fini  urbanistici   ed

espropriativi

(art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)

 

  1. Restano ferme le norme vigenti  che  stabiliscono  gli  effetti

dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

  1. Al fine di accelerare la  realizzazione  di  infrastrutture  di

trasporto, viabilita’ e parcheggi,  tese  a  migliorare  la  qualita’

dell’aria e dell’ambiente nelle citta’, l’approvazione  dei  progetti

definitivi da  parte  del  consiglio  comunale  costituisce  variante

urbanistica a tutti gli effetti.

Sezione III
Concorsi di progettazione

Art. 99.

Ambito di applicazione e oggetto

(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi  3,  4,  5,  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 554/1999)

 

  1. I concorsi di progettazione sono indetti  secondo  la  presente

sezione:

  1. a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate  nell’allegato

IV come autorita’ governative centrali, a partire da una soglia  pari

o superiore a 137.000 euro;

  1. b) dalle stazioni appaltanti non designate nell’allegato  IV,  a

partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;

  1. c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari

o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di  progettazione  hanno

per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi  di

telecomunicazioni  della  categoria  5,   le   cui   voci   nel   CPV

corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o

servizi elencati nell’allegato II B.

  1. La presente sezione si applica:
  2. a) ai concorsi di progettazione  indetti  nel  contesto  di  una

procedura di aggiudicazione di appalti pubblici  di  servizi;  b)  ai

concorsi di progettazione che prevedono  premi  di  partecipazione  o

versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di  cui  alla  lettera

a), la “soglia” e’ il valore stimato al netto  dell’IVA  dell’appalto

pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o

versamenti ai partecipanti. Nel caso  di  cui  alla  lettera  b),  la

“soglia” e’ il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso  il

valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che

potrebbe essere  successivamente  aggiudicato,  qualora  la  stazione

appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

  1. Nel concorso di progettazione relativo al  settore  dei  lavori

pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani  con  livello

di approfondimento pari a quello di un  progetto  preliminare,  salvo

quanto  disposto  dall’articolo   109.   Qualora   il   concorso   di

progettazione riguardi un intervento da realizzarsi  con  il  sistema

della concessione di lavori pubblici, la proposta  ideativa  contiene

anche la redazione di uno studio economico  finanziario  per  la  sua

costruzione e gestione.

  1. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle  somme

da assegnare agli altri progetti ritenuti  meritevoli,  a  titolo  di

rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.

  1. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la

proprieta’ del progetto vincitore. Al vincitore del concorso,  se  in

possesso dei requisiti previsti dal bando,  possono  essere  affidati

con  procedura  negoziata  senza  bando  i  successivi   livelli   di

progettazione. Tale possibilita’ e il relativo  corrispettivo  devono

essere stabiliti nel bando.

Art. 100.

Concorsi di progettazione esclusi

(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)

 

  1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
  2. a) ai  concorsi  di  progettazione  indetti  nelle   circostanze

previste  dagli  articoli  17  (contratti  segretati  o  che  esigono

particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in  base  a

norme  internazionali),  22  (contratti  esclusi  nel  settore  delle

telecomunicazioni);

  1. b) ai concorsi indetti per esercitare un’attivita’ in merito alla

quale  l’applicabilita’  dell’articolo  219,  comma  1,   sia   stata

stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia

considerato applicabile, conformemente  ai  commi  9  e  10  di  tale

articolo;

  1. c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III,

capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o  piu’

delle attivita’ di cui  agli  articoli  da  208  a  213  e  che  sono

destinati all’esercizio di tale attivita’.

Art. 101.

Disposizioni   generali   sulla   partecipazione   ai   concorsi   di

progettazione

(art. 66, direttiva 2004/18)

 

  1. L’ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione  non

puo’ essere limitata:

  1. a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
  2. b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato  membro

in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono  essere  persone

fisiche o persone giuridiche.

  1. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per  i

lavori, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere  d),  e),

f), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti  ai

concorsi di progettazione per servizi e forniture.

Art. 102

Bandi e avvisi

(art. 69, direttiva 2004/18)

 

  1. Le stazioni appaltanti che  intendono  indire  un  concorso  di

progettazione rendono nota  tale  intenzione  mediante  un  bando  di

concorso.

  1. Le  stazioni  appaltanti  che  hanno  indetto  un  concorso  di

progettazione inviano un avviso in merito ai risultati  del  concorso

in conformita’ all’articolo 66 e devono essere in grado di comprovare

la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno  la  facolta’  di  non

procedere   alla   pubblicazione    delle    informazioni    relative

all’aggiudicazione di concorsi di progettazione la  cui  divulgazione

ostacoli l’applicazione  della  legge,  sia  contraria  all’interesse

pubblico, pregiudichi i legittimi interessi  commerciali  di  imprese

pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla  concorrenza

leale tra i prestatori di servizi.

  1. In conformita’ all’articolo 66, comma 15, le stazioni appaltanti

possono pubblicare secondo le modalita’ di cui ai commi che precedono

avvisi o bandi concernenti concorsi  di  progettazione  non  soggetti

agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo.

Art. 103.

Redazione e modalita’ di  pubblicazione  dei  bandi  e  degli  avvisi

relativi ai concorsi di progettazione

(art. 70, direttiva 2004/18)

 

  1. I bandi e gli avvisi di  cui  all’articolo  102  contengono  le

informazioni indicate nell’allegato IX  D,  in  base  ai  modelli  di

formulari adottati dalla Commissione.

  1. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente all’articolo

66, commi 2 e seguenti.

Art. 104.

Mezzi di comunicazione

(art. 71, direttiva 2004/18)

 

  1. L’articolo 77, commi  1,  2,  4,  5,  si  applica  a  tutte  le

comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.

  1. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di  informazioni

sono realizzati in modo da  garantire  l’integrita’  dei  dati  e  la

riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti  al

concorso  e  da  non  consentire  alla  commissione  giudicatrice  di

prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti  prima  della

scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

  1. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti

si applicano le seguenti regole:

  1. a) le informazioni concernenti  le  specifiche  necessarie  alla

presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa

la cifratura, devono essere messe a disposizione  degli  interessati.

Inoltre, i dispositivi di  ricezione  elettronica  dei  piani  e  dei

progetti devono essere conformi ai requisiti dell’allegato  XII,  nel

rispetto, altresi’, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  per

le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

  1. b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione

ai dispositivi elettronici della lettera a), si  applicano  le  norme

sui  certificatori  qualificati  e  sul  sistema  di   accreditamento

facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 105.

Selezione dei concorrenti

(art. 72, direttiva 2004/18)

 

  1. Nell’espletamento dei concorsi  di  progettazione  le  stazioni

appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte

II del presente codice.

  1. Nel caso in cui ai concorsi di  progettazione  sia  ammessa  la

partecipazione di un numero limitato  di  partecipanti,  le  stazioni

appaltanti  stabiliscono  criteri   di   selezione   chiari   e   non

discriminatori.  Al  fine  di  garantire  di  garantire  un’effettiva

concorrenza il numero di candidati invitati a  partecipare  non  puo’

essere inferiore a dieci.

Art. 106.

Composizione della commissione giudicatrice

(art. 73, direttiva 2004/18)

 

  1. Alla commissione giudicatrice si applicano le  disposizioni  di

cui all’articolo 84, nei limiti di compatibilita’.

  1. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e’  richiesta

una particolare qualifica professionale, almeno un terzo  dei  membri

della commissione deve possedere la stessa qualifica o una  qualifica

equivalente.

Art. 107.

Decisioni della commissione giudicatrice

(art. 74, direttiva 2004/18)

 

  1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio  ed

esamina i piani e  i  progetti  presentati  dai  candidati  in  forma

anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando  di

concorso. L’anonimato dev’essere rispettato sino alla conclusione dei

lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.

  1. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i  suoi

componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate  in  ordine

ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e  tutti  i

chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali.

  1. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere

a quesiti che la commissione giudicatrice ha  indicato  nel  processo

verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.  E’

redatto  un  verbale  completo  del  dialogo  tra  i   membri   della

commissione giudicatrice e i candidati.

Art. 108.

Concorso di idee

(art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

 

  1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti

della  compatibilita’,  anche  ai  concorsi   di   idee   finalizzati

all’acquisizione di  una  proposta  ideativa  da  remunerare  con  il

riconoscimento di un congruo premio.

  1. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti  ammessi

ai  concorsi  di  progettazione,  anche  i   lavoratori   subordinati

abilitati all’esercizio della  professione  e  iscritti  al  relativo

ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza,

nel rispetto delle norme che regolano il  rapporto  di  impiego,  con

esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che  bandisce  il

concorso.

  1. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu’

idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i  lavori,  nel  bando

non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore  a

quelli  richiesti  per  il  progetto  preliminare.  Il   termine   di

presentazione della  proposta  deve  essere  stabilito  in  relazione

all’importanza e complessita’ del tema e non puo’ essere inferiore  a

sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

  1. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che

hanno elaborato le idee ritenute migliori.

  1. L’idea o le idee premiate sono acquisite  in  proprieta’  dalla

stazione appaltante e, previa  eventuale  definizione  degli  assetti

tecnici, possono essere poste a base di un concorso di  progettazione

o di un appalto di servizi di progettazione. A detta  procedura  sono

ammessi a partecipare i premiati qualora  in  possesso  dei  relativi

requisiti soggettivi.

  1. La stazione appaltante puo’ affidare al vincitore del  concorso

di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con

procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta’  sia

stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia  in  possesso  dei

requisiti di capacita’ tecnico professionale  ed  economica  previsti

nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

Art. 109.

Concorsi in due gradi

(art. 59, commi 6 e 7, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.

554/1999)

 

  1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita’ la

stazione appaltante puo’ procedere all’esperimento di un concorso  di

progettazione articolato in due gradi. La  seconda  fase,  avente  ad

oggetto la presentazione del progetto preliminare, si  svolge  tra  i

soggetti individuati attraverso la valutazione di  proposte  di  idee

presentate  nella  prima  fase  e  selezionate  senza  formazione  di

graduatorie di merito e  assegnazione  di  premi.  Al  vincitore  del

concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo’ essere affidato

l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva  a  condizione

che detta possibilita’ e il relativo corrispettivo siano previsti nel

bando.

  1. Le stazioni appaltanti, previa  adeguata  motivazione,  possono

procedere all’esperimento di un  concorso  in  due  gradi,  il  primo

avente ad oggetto la presentazione di un progetto  preliminare  e  il

secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo.

Il bando puo’ altresi’ prevedere l’affidamento diretto  dell’incarico

relativo  alla  progettazione  definitiva  al  soggetto   che   abbia

presentato il migliore progetto preliminare.

Art. 110

Concorsi sotto soglia

 

  1. I concorsi di progettazione e i concorsi  di  idee  di  importo

inferiore  alla  soglia  comunitaria  devono  essere  espletati   nel

rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parita’ di

trattamento, non discriminazione e proporzionalita’.

Sezione IV
Garanzie e verifiche della progettazione

Art. 111.

Garanzie che devono prestare i progettisti

(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)

 

  1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti

incaricati della progettazione posta a base di gara e  in  ogni  caso

della progettazione  esecutiva  devono  essere  muniti,  a  far  data

dall’approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e

del progetto esecutivo, di  una  polizza  di  responsabilita’  civile

professionale  per  i  rischi  derivanti  dallo   svolgimento   delle

attivita’ di propria competenza, per tutta la  durata  dei  lavori  e

sino alla data di emissione del certificato di collaudo  provvisorio.

La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle

nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la  stazione

appaltante deve sopportare per le varianti di cui  all’articolo  132,

comma 1, lettera e), resesi necessarie in  corso  di  esecuzione.  La

garanzia e’ prestata per un massimale non inferiore al 10  per  cento

dell’importo dei lavori progettati, con il limite  di  1  milione  di

euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo

28, comma 1,  lettera  c),  IVA  esclusa,  e  per  un  massimale  non

inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con  il

limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori  di  importo  pari  o

superiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma  1,  lettera  c),

IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti  della

polizza  di  garanzia  esonera  le  amministrazioni   pubbliche   dal

pagamento della parcella professionale.

  1. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o

superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia

che devono prestare i progettisti, nel  rispetto  del  comma  1,  nei

limiti della compatibilita’.

Art. 112

Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori

(art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma  1-ter,  legge

  1. 109)

 

  1. Nei  contratti  relativi  a  lavori,  le  stazioni   appaltanti

verificano, nei termini e con le modalita’ stabiliti nel regolamento,

la rispondenza  degli  elaborati  progettuali  ai  documenti  di  cui

all’articolo 93, commi 1 e 2, e la loro  conformita’  alla  normativa

vigente.

  1. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei  lavori,

la verifica di cui al  comma  1  ha  luogo  prima  dell’inizio  delle

procedure  di  affidamento.   Nei   contratti   aventi   ad   oggetto

l’esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l’esecuzione  e  la

progettazione definitiva  ed  esecutiva,  la  verifica  del  progetto

preliminare e di quello definitivo  redatti  a  cura  della  stazione

appaltante  hanno  luogo  prima  dell’inizio   delle   procedure   di

affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall’offerente  hanno

luogo prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori.

  1. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al fine

di accertare l’unita’ progettuale, il responsabile del  procedimento,

nei modi disciplinati dal regolamento,  prima  dell’approvazione  del

progetto  e  in  contraddittorio  con  il  progettista,  verifica  la

conformita’ del progetto esecutivo o definitivo  rispettivamente,  al

progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche

il progettista autore del progetto posto a base della  gara,  che  si

esprime in ordine a tale conformita’.

  1. Gli oneri derivanti dall’accertamento  della  rispondenza  agli

elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per  la

realizzazione delle opere.

  1. Con il regolamento sono disciplinate le modalita’  di  verifica

dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

  1. a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro,

la  verifica  deve  essere  effettuata  da  organismi  di   controllo

accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

  1. b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni  di  euro,  la

verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici  delle  stazioni

appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o

le stesse stazioni appaltanti dispongano di  un  sistema  interno  di

controllo di qualita’, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i

criteri stabiliti dal regolamento;

  1. c) in ogni caso,  il  soggetto  che  effettua  la  verifica  del

progetto deve essere munito di una polizza  indennitaria  civile  per

danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attivita’

di propria competenza.

  1. Il regolamento disciplina modalita’ semplificate di verifica dei

progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a  servizi  e

forniture,  nel  rispetto  dei  commi  che   precedono,   in   quanto

compatibili.

Art. 112-bis

(( (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a  20

                         milioni di euro) ))

 

((1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20  milioni

di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui  all’art.  55

comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a

base di gara e’ indetta una consultazione preliminare, garantendo  il

contraddittorio tra le parti.))

((30))

 

———–

AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla

  1. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l’art. 44, comma 9) che

la presente modifica si applica “alle procedure i cui bandi o  avvisi

di gara sono pubblicati  successivamente  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto”.

Capo V
Principi relativi all’esecuzione del contratto

Art. 113.

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)

 

  1. L’esecutore del contratto e’ obbligato a costituire una garanzia

fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In  caso  di

aggiudicazione con ribasso d’asta  superiore  al  10  per  cento,  la

garanzia fideiussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali  quanti

sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso  sia  superiore

al 20 per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto

di ribasso superiore al 20 per cento.

  1. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa  di  cui  al

comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al  beneficio  della

preventiva  escussione   del   debitore   principale,   la   rinuncia

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del  codice  civile,

nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima entro quindici giorni,

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

  1. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e’  progressivamente

svincolata a  misura  dell’avanzamento  dell’esecuzione,  nel  limite

massimo  del  75  per  cento  dell’iniziale  importo  garantito.   Lo

svincolo, nei termini e per  le  entita’  anzidetti,  e’  automatico,

senza necessita’ di benestare del committente, con la sola condizione

della   preventiva   consegna   all’istituto   garante,   da    parte

dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei

lavori o di analogo documento, in originale  o  in  copia  autentica,

attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per

cento dell’iniziale  importo  garantito,  e’  svincolato  secondo  la

normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in

deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna  degli

stati di  avanzamento  o  della  documentazione  analoga  costituisce

inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale  la

garanzia e’ prestata.

  1. La mancata costituzione  della  garanzia  di  cui  al  comma  1

determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della  cauzione

provvisoria  di  cui  all’articolo  75  da   parte   della   stazione

appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione  al  concorrente

che segue nella graduatoria.

  1. La  garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od  inesatto

adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione  del

certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato  di  regolare

esecuzione.

Art. 114.

Varianti in corso di esecuzione del contratto

 

  1. Fermo quanto disposto dall’articolo 76, le varianti in corso di

esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente

codice.

  1. Il  regolamento  determina  gli  eventuali  casi  in  cui,  nei

contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti  misti

che comprendono anche servizi o forniture, sono  consentite  varianti

in corso  di  esecuzione,  nel  rispetto  dell’art.  132,  in  quanto

compatibile.

Art. 115.

Adeguamenti dei prezzi

(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)

 

  1. Tutti  i  contratti  ad  esecuzione  periodica  o  continuativa

relativi a  servizi  o  forniture  debbono  recare  una  clausola  di

revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base

di   una   istruttoria   condotta    dai    dirigenti    responsabili

dell’acquisizione di beni e  servizi  sulla  base  dei  dati  di  cui

all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.

Art. 116.

Vicende soggettive dell’esecutore del contratto

(articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)

 

  1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione  e

scissione relativi ai soggetti esecutori di  contratti  pubblici  non

hanno  singolarmente  effetto  nei  confronti  di  ciascuna  stazione

appaltante fino a che il cessionario, ovvero il  soggetto  risultante

dall’avvenuta  trasformazione,  fusione  o   scissione,   non   abbia

proceduto  nei  confronti  di  essa   alle   comunicazioni   previste

dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

11 maggio 1991, n. 187, e  non  abbia  documentato  il  possesso  dei

requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

  1. Nei sessanta giorni  successivi  la  stazione  appaltante  puo’

opporsi  al  subentro  del  nuovo  soggetto  nella  titolarita’   del

contratto,  con  effetti  risolutivi  sulla  situazione  in   essere,

laddove, in relazione alle comunicazioni  di  cui  al  comma  1,  non

risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies  della

legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

  1. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative  vigenti  in

tema di prevenzione della delinquenza di  tipo  mafioso  e  di  altre

gravi forme di manifestazione di  pericolosita’  sociale,  decorsi  i

sessanta  giorni  di  cui  al  comma  2  senza  che  sia  intervenuta

opposizione, gli atti di cui al  comma  1  producono,  nei  confronti

delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti  loro  attribuiti  dalla

legge.

  1. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche

nei casi di trasferimento o di affitto  di  azienda  da  parte  degli

organi  della  procedura  concorsuale,  se  compiuto  a   favore   di

cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della

legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni,  e  con  la

partecipazione  maggioritaria  di   almeno   tre   quarti   di   soci

cooperatori, nei cui confronti risultino  estinti,  a  seguito  della

procedura stessa,  rapporti  di  lavoro  subordinato  oppure  che  si

trovino in regime di  cassa  integrazione  guadagni  o  in  lista  di

mobilita’ di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 117.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto

(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 decreto del Presidente

della Repubblica n. 554/1999)

 

  1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono

estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti

di servizi, forniture  e  lavori  di  cui  al  presente  codice,  ivi

compresi  i  concorsi   di   progettazione   e   gli   incarichi   di

progettazione. Le cessioni di crediti  possono  essere  effettuate  a

banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in  materia

bancaria e creditizia, il cui  oggetto  sociale  preveda  l’esercizio

dell’attivita’ di acquisto di crediti di impresa.

  1. Ai fini dell’opponibilita’ alle stazioni  appaltanti  che  sono

amministrazioni pubbliche,  le  cessioni  di  crediti  devono  essere

stipulate mediante atto pubblico o scrittura  privata  autenticata  e

devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

  1. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,

concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili  alle  stazioni

appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste  non  le

rifiutino  con  comunicazione  da  notificarsi  al   cedente   e   al

cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

  1. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto

separato contestuale, possono preventivamente accettare  la  cessione

da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei  crediti  che  devono

venire a maturazione.

  1. In ogni caso  l’amministrazione  cui  e’  stata  notificata  la

cessione puo’ opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al

cedente in base al contratto relativo a lavori,  servizi,  forniture,

progettazione, con questo stipulato.

Art. 118

Subappalto e attivita’ che non costituiscono subappalto

(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37,  direttiva  2004/17;  art.  18,

legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992,  n.  358;  art.  18,

decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157;  art.  21,   decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)

 

  1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al  presente  codice

sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i  servizi,  le

forniture compresi  nel  contratto.  Il  contratto  non  puo’  essere

ceduto, a pena di nullita’, salvo quanto previsto nell’articolo 116.

  1. La stazione appaltante e’ tenuta ad indicare nel progetto e  nel

bando di gara le singole prestazioni e, per i  lavori,  la  categoria

prevalente con il relativo importo, nonche’ le  ulteriori  categorie,

relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse

con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonche’ lavorazioni,  a

qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in

cottimo, ferme restando le vigenti  disposizioni  che  prevedono  per

particolari ipotesi il divieto di affidamento in  subappalto.  Per  i

lavori,  per  quanto  riguarda  la  categoria  prevalente,   con   il

regolamento, e’ definita la quota  parte  subappaltabile,  in  misura

eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in

ogni caso non superiore al trenta per  cento.  Per  i  servizi  e  le

forniture,  tale  quota  e’  riferita  all’importo  complessivo   del

contratto. L’affidamento in subappalto o  in  cottimo  e’  sottoposto

alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o  l’affidatario,  nel

caso di varianti in corso di esecuzione,  all’atto  dell’affidamento,

abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi  e  le

forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o

concedere in cottimo;

2) che  l’affidatario  provveda  al  deposito  del  contratto  di

subappalto presso la stazione appaltante almeno  venti  giorni  prima

della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione  delle   relative

prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso

la  stazione   appaltante   l’affidatario   trasmetta   altresi’   la

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei

requisiti  di  qualificazione  prescritti  dal  presente  codice   in

relazione  alla  prestazione  subappaltata  e  la  dichiarazione  del

subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali  di  cui

all’articolo 38;

4)  che  non  sussista,  nei   confronti   dell’affidatario   del

subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti  previsti  dall’articolo

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

  1. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedera’

a  corrispondere  direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista

l’importo dovuto per le  prestazioni  dagli  stessi  eseguite  o,  in

alternativa, che e’ fatto obbligo  agli  affidatari  di  trasmettere,

entro venti giorni dalla data di  ciascun  pagamento  effettuato  nei

loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

da essi affidatari corrisposti al subappaltatore  o  cottimista,  con

l’indicazione delle ritenute di  garanzia  effettuate.  Nel  caso  di

pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante

la  parte  delle  prestazioni  eseguite  dal  subappaltatore  o   dal

cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta

motivata di pagamento.

  1. L’affidatario deve praticare, per le  prestazioni  affidate  in

subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,

con ribasso non superiore al venti per cento.

  1. Per i lavori, nei cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere

devono essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese

subappaltatrici, nonche’ i dati di cui al comma 2, n. 3).

  1. L’affidatario  e’  tenuto   ad   osservare   integralmente   il

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti  collettivi

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono  le  prestazioni;  e’,  altresi’,  responsabile  in

solido  dell’osservanza  delle   norme   anzidette   da   parte   dei

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per  le  prestazioni

rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite,  i

subappaltatori,   trasmettono   alla   stazione   appaltante    prima

dell’inizio dei lavori la documentazione di  avvenuta  denunzia  agli

enti  previdenziali,  inclusa  la   Cassa   edile,   assicurativi   e

antinfortunistici, nonche’  copia  del  piano  di  cui  al  comma  7.

L’affidatario  e,   suo   tramite,   i   subappaltatori   trasmettono

periodicamente  all’amministrazione  o  ente  committente  copia  dei

versamenti  contributivi,  previdenziali,  assicurativi,  nonche’  di

quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione

collettiva.

  1. I piani di sicurezza di  cui  all’articolo  131  sono  messi  a

disposizione  delle  autorita’  competenti  preposte  alle  verifiche

ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario e’ tenuto a curare

il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere,  al

fine  di  rendere   gli   specifici   piani   redatti   sai   singoli

subappaltatori  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con   il   piano

presentato   dall’affidatario.   Nell’ipotesi    di    raggruppamento

temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe  al  mandatario.  Il

direttore tecnico di cantiere e’ responsabile del rispetto del  piano

da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

  1. L’affidatario che si avvale del subappalto o del  cottimo  deve

allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di  collegamento

a norma dell’articolo 2359 del codice  civile  con  il  titolare  del

subappalto  o  del  cottimo.  Analoga   dichiarazione   deve   essere

effettuata  da  ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso   di

raggruppamento  temporaneo,  societa’  o   consorzio.   La   stazione

appaltante provvede  al  rilascio  dell’autorizzazione  entro  trenta

giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo’  essere  prorogato

una sola volta, ove ricorrano  giustificati  motivi.  Trascorso  tale

termine senza che si  sia  provveduto,  l’autorizzazione  si  intende

concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore  al  2  per

cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo  inferiore

a 100.000 euro, i termini  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  da

parte della stazione appaltante sono ridotti della meta’.

  1. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non  puo’

formare oggetto di ulteriore subappalto.

  1. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano

anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa’ anche  consortili,

quando le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono  eseguire

direttamente le prestazioni scorporabili, nonche’  alle  associazioni

in  partecipazione   quando   l’associante   non   intende   eseguire

direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi’

alle concessioni per la  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  agli

affidamenti con procedura negoziata.

  1. Ai  fini  del  presente  articolo  e’  considerato  subappalto

qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita’ ovunque espletate che

richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture  con  posa  in

opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo  superiore  al  2

per cento  dell’importo  delle  prestazioni  affidate  o  di  importo

superiore a 100.000  euro  e  qualora  l’incidenza  del  costo  della

manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo

del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo’ subappaltare  a

sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera

di  impianti  e  di  strutture  speciali  da   individuare   con   il

regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la  posa

in opera o il montaggio, puo’ avvalersi di imprese di propria fiducia

per le quali non sussista alcuno dei  divieti  di  cui  al  comma  2,

numero 4).  E’  fatto  obbligo  all’affidatario  di  comunicare  alla

stazione  appaltante,  per  tutti  i  sub-contratti   stipulati   per

l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo  del

contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

  1. Ai fini dell’applicazione dei commi  precedenti,  le  seguenti

categorie di forniture o servizi, per le loro  specificita’,  non  si

configurano come attivita’ affidate in subappalto:

  1. a) l’affidamento di attivita’ specifiche a lavoratori autonomi;
  2. b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Art. 119.

Direzione dell’esecuzione del contratto

 

  1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori,  servizi,

forniture, e’ diretta dal responsabile del procedimento  o  da  altro

soggetto, nei casi e con le modalita’ stabilite dal regolamento.

  1. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie  e  gli

importi massimi per i quali il  responsabile  del  procedimento  puo’

coincidere con il direttore dei lavori.

  1. Per i servizi e le forniture, il regolamento  citato  individua

quelli di  particolare  importanza,  per  qualita’  e  importo  delle

prestazioni, per i quali il direttore dell’esecuzione  del  contratto

deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

Art. 120.

Collaudo

 

  1. Per i contratti relativi a servizi e forniture  il  regolamento

determina  le  modalita’  di   verifica   della   conformita’   delle

prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati  per

quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.

  1. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il

collaudo con modalita’ ordinarie e  semplificate,  in  conformita’  a

quanto previsto dal presente codice.

Titolo II
CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 121.

Disciplina  comune  applicabile  ai  contratti  pubblici  di  lavori,

servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.

 

  1. Ai contratti  pubblici  aventi  per  oggetto  lavori,  servizi,

forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV  e

della parte V, anche le disposizioni della parte II,  in  quanto  non

derogate dalle norme del presente titolo.

  1. Ai fini dell’applicazione del comma 3 dell’articolo 29  (metodi

di calcolo  del  valore  stimato  dei  contratti  pubblici),  per  le

procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione  del

bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 122

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del  Presidente

della Repubblica n. 554/1999)

 

  1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si

applicano le norme del presente  codice  che  prevedono  obblighi  di

pubblicita’ e di comunicazione in ambito sovranazionale.

  1. L’avviso  di  preinformazione  di  cui  all’articolo   63,   e’

facoltativo  ed  e’  pubblicato  sul  profilo  di  committente,   ove

istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo  66,  comma  7,

con le modalita’ ivi previste.

  1. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento,  di  cui

all’articolo  65  e’  pubblicato  sul  profilo  di  committente,  ove

istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo  66,  comma  7,

con le modalita’ ivi previste.

  1. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono

ad  obblighi  di   pubblicita’   e   di   comunicazione   in   ambito

sopranazionale.

  1. I bandi relativi a contratti di  importo  pari  o  superiore  a

cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica  italiana  –  serie  speciale  –  relativa  ai   contratti

pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante,  e,

non oltre due  giorni  lavorativi  dopo,  sul  sito  informatico  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto  del

Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile  2001,  n.  20  e  sul  sito

informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi  e  i  bandi  sono

altresi’ pubblicati, non  oltre  cinque  giorni  lavorativi  dopo  la

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta  della

stazione appaltante,  su  almeno  uno  dei  principali  quotidiani  a

diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani  a  maggiore

diffusione locale nel  luogo  ove  si  eseguono  i  lavori.  I  bandi

relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono

pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i  lavori  e

nell’albo della stazione appaltante; gli effetti  giuridici  connessi

alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione  nell’albo  pretorio

del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto  dall’articolo  66,

comma 15.

  1. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle

offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari,

si applicano l’articolo 70, comma 1 e comma 10,  in  tema  di  regole

generali  sulla  fissazione  dei  termini  e  sul  prolungamento  dei

termini, nonche’ gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

  1. a) nelle procedure aperte, il termine  per  la  ricezione  delle

offerte, decorrente dalla  pubblicazione  del  bando  sulla  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o

superiore a cinquecentomila euro, e  dalla  pubblicazione  del  bando

nell’albo pretorio del Comune in cui si esegue  il  contratto  per  i

contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non puo’ essere

inferiore a ventisei giorni;

  1. b) nelle procedure ristrette, nelle procedure  negoziate  previa

pubblicazione di un bando di gara,  e  nel  dialogo  competitivo,  il

termine per la ricezione delle domande di partecipazione,  avente  la

decorrenza di cui alla  lettera  a),  non  puo’  essere  inferiore  a

quindici giorni;

  1. c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione  delle

offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non puo’  essere

inferiore a venti giorni;

  1. d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e  nel  dialogo

competitivo,  il  termine  per  la  ricezione  delle  offerte   viene

stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel  rispetto  del  comma   1

dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni  di  urgenza,

non puo’  essere  inferiore  a  dieci  giorni  dalla  data  di  invio

dell’invito;

  1. e) in tutte le procedure, quando il  contratto  ha  per  oggetto

anche la progettazione esecutiva, il termine per la  ricezione  delle

offerte non puo’ essere inferiore a quaranta  giorni  dalla  data  di

pubblicazione del bando di gara o di  invio  dell’invito;  quando  il

contratto ha  per  oggetto  anche  la  progettazione  definitiva,  il

termine per la ricezione delle offerte non puo’  essere  inferiore  a

sessanta giorni con le medesime decorrenze;

  1. f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando

e nel dialogo competitivo, quando del contratto e’ stata data notizia

con l’avviso  di  preinformazione,  il  termine  di  ricezione  delle

offerte puo’ essere ridotto a 18 giorni e  comunque  mai  a  meno  di

undici   giorni,   decorrenti,   nelle   procedure   aperte,    dalla

pubblicazione del bando, e per le altre procedure,  dalla  spedizione

della lettera invito;

  1. g) nelle procedure ristrette e  nelle  procedure  negoziate  con

pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile

rispettare i  termini  minimi  previsti  dal  presente  articolo,  le

stazioni appaltanti, purche’ indichino nel bando di gara  le  ragioni

dell’urgenza, possono stabilire un termine  per  la  ricezione  delle

domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data

di pubblicazione del bando di gara  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per  la

ricezione delle offerte non inferiore  a  dieci  giorni,  ovvero  non

inferiore a trenta giorni  se  l’offerta  ha  per  oggetto  anche  il

progetto esecutivo, decorrente dalla  data  di  invio  dell’invito  a

presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per  la

ricezione delle  offerte,  se  queste  hanno  per  oggetto  anche  la

progettazione definitiva.

  1. La procedura negoziata e’ ammessa, oltre che nei  casi  di  cui

agli articoli 56 e 57, anche per lavori di  importo  complessivo  non

superiore a centomila euro.

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g) non

si  applicano  alle  opere  di   urbanizzazione   primaria   di   cui

all’articolo 1, comma 1, lettera b) e all’articolo 4, comma 1,  della

legge 29 settembre 1964, n.  847,  correlate  al  singolo  intervento

edilizio assentito, per le quali continua  ad  applicarsi  l’articolo

16, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno

2001, n. 380, e successive modificazioni.

  1. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo  piu’

basso, la stazione appaltante puo’ prevedere nel  bando  l’esclusione

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi

dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 86, comma  5.

Comunque la facolta’ di esclusione  automatica  non  e’  esercitabile

quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a cinque; in  tal

caso si applica l’articolo 86, comma 3.

Art. 123.

Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori

(art. 23, legge n. 109/1994)

 

  1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di  lavori

di  importo  inferiore  a  750.000,  le  stazioni  appaltanti   hanno

facolta’, senza procedere a pubblicazione di  bando,  di  invitare  a

presentare offerta almeno venti concorrenti, se  sussistono  in  tale

numero  soggetti  qualificati  in   relazione   ai   lavori   oggetto

dell’appalto,  individuati  tra  gli  operatori  economici   iscritti

nell’elenco disciplinato dai commi che seguono.

  1. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare  con  la

procedura di cui  al  comma  1,  vanno  resi  noti  mediante  avviso,

pubblicato con le modalita’ previste per l’avviso di preinformazione,

entro il trenta novembre di ogni anno.

  1. Gli operatori economici interessati  ad  essere  invitati  alle

procedure di affidamento  di  cui  al  comma  precedente,  presentano

apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.

  1. I consorzi e i  raggruppamenti  temporanei  possono  presentare

domanda per essere iscritti in un  numero  massimo  di  elenchi,  per

ciascun anno, pari a centottanta.

  1. Gli altri operatori economici possono  essere  iscritti  in  un

numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.

  1. E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia

in forma individuale che in forma di componente di un  raggruppamento

o consorzio, ovvero come componente  di  piu’  di  un  raggruppamento

temporaneo o piu’ di un consorzio, ovvero come componente sia  di  un

raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

  1. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la  cui

struttura organizzativa e’ articolata in sedi locali, le domande e  i

relativi  elenchi   si   riferiscono   alle   singole   articolazioni

territoriali.

  1. Ogni  domanda  di   iscrizione   deve   essere   corredata   da

un’autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con  cui  il

richiedente  afferma  di  essere  in  possesso   dei   requisiti   di

qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause  di

esclusione previsti per l’esecuzione di lavori di  pari  importo  con

procedure aperte o ristrette.

  1. Le  stazioni  appaltanti  formano  l’elenco  entro  il   trenta

dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e

corredata dell’autocertificazione di cui al comma 8.

  1. L’ordine di iscrizione,  tra  i  soggetti  aventi  titolo,  e’

stabilito mediante  sorteggio  pubblico,  la  cui  data  e’  indicata

nell’avviso di cui al comma 2.

  1. Le stazioni appaltanti applicano l’articolo 48.
  2. Gli  operatori  inseriti  nell’elenco  sono  invitati  secondo

l’ordine di iscrizione, sempre  che  in  possesso  dei  requisiti  di

qualificazione necessari in  relazione  all’oggetto  dell’appalto,  e

possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati  tutti

i soggetti inseriti nell’elenco, in possesso dei necessari  requisiti

di qualificazione.

  1. Gli elenchi annuali sono trasmessi all’Osservatorio, che ne da’

pubblicita’ sul proprio sito  informatico  di  cui  all’articolo  66,

comma 7, con le modalita’ ivi previste.

  1. L’Osservatorio   verifica,   mediante   adeguato    programma

informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e  comunica

il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che  hanno

proceduto  alle  iscrizioni  che,  secondo  un  ordine   cronologico,

eccedono il numero massimo.

  1. Nell’ipotesi di cui al comma 14, le stazioni  appaltanti  sono

tenute a cancellare dall’elenco gli iscritti nei cui confronti si  e’

verificato il superamento del numero  massimo  di  iscrizioni,  entro

venti giorni dalla comunicazione dell’Osservatorio, e  previo  avviso

agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad  una  o

piu’  diverse  iscrizioni,  per  rientrare  nel  numero  massimo   di

iscrizioni.  Tutte  le  modifiche  agli   elenchi   sono   comunicate

all’Osservatorio.

  1. Le  stazioni  appaltanti  possono  sempre   chiedere   notizie

all’Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.

Art. 124

Appalti di servizi e forniture sotto soglia

(decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994)

 

  1. Ai contratti  di  servizi  e  forniture  sotto  soglia  non  si

applicano le norme del presente  codice  che  prevedono  obblighi  di

pubblicita’ e di comunicazione in ambito sovranazionale.

  1. L’avviso  di  preinformazione  di  cui   all’articolo   63   e’

facoltativo  ed  e’  pubblicato  sul  profilo  di  committente,   ove

istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo  66,  comma  7,

con le modalita’ ivi previste.

  1. Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l’avviso sui

risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65.

  1. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono

ad  obblighi  di   pubblicita’   e   di   comunicazione   in   ambito

sopranazionale.

  1. I  bandi  sono  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana – serie speciale – contratti pubblici,  sui  siti

informatici di cui all’articolo 66, comma 7,  con  le  modalita’  ivi

previste,  e  nell’albo  della  stazione  appaltante.   Gli   effetti

giuridici connessi alla  pubblicita’  decorrono  dalla  pubblicazione

nella Gazzetta  Ufficiale.  Si  applica,  comunque,  quanto  previsto

dall’articolo 66, comma 15.

  1. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle

offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari,

si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema  di  regole

generali  sulla  fissazione  dei  termini  e  sul  prolungamento  dei

termini, nonche’ gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

  1. a) nelle procedure aperte, il termine  per  la  ricezione  delle

offerte, decorrente dalla  pubblicazione  del  bando  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica  italiana  non  puo’  essere  inferiore  a

quindici giorni;

  1. b) nelle procedure ristrette, nelle procedure  negoziate  previa

pubblicazione di un bando di gara,  e  nel  dialogo  competitivo,  il

termine per la ricezione delle domande di partecipazione,  avente  la

decorrenza di cui alla lettera a), non puo’ essere inferiore a  sette

giorni;

  1. c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione  delle

offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non puo’  essere

inferiore a dieci giorni;

  1. d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e  nel  dialogo

competitivo,  il  termine  per  la  ricezione  delle  offerte   viene

stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel  rispetto  del  comma   1

dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni  di  urgenza,

non puo’  essere  inferiore  a  dieci  giorni  dalla  data  di  invio

dell’invito;

  1. e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando

e nel dialogo competitivo, quando del contratto e’ stata data notizia

con l’avviso  di  preinformazione,  il  termine  di  ricezione  delle

offerte puo’ essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a  meno  di

sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione

del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione  della  lettera

invito;

  1. f) nelle procedure ristrette e  nelle  procedure  negoziate  con

pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile

rispettare i  termini  minimi  previsti  dal  presente  articolo,  le

stazioni appaltanti, purche’ indichino nel bando di gara  le  ragioni

dell’urgenza, possono stabilire un termine  per  la  ricezione  delle

domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di

pubblicazione del  bando  di  gara  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per  la

ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.

  1. Il regolamento disciplina, secondo criteri  di  semplificazione

rispetto alle norme dettate  dal  presente  codice,  i  requisiti  di

idoneita’     morale,     capacita’     tecnico-professionale      ed

economico-finanziaria che devono  essere  posseduti  dagli  operatori

economici.

  1. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo  piu’

basso, la stazione appaltante puo’ prevedere nel  bando  l’esclusione

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi

dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 86, comma  5.

Comunque la facolta’ di esclusione  automatica  non  e’  esercitabile

quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a cinque; in  tal

caso si applica l’articolo 86, comma 3.

Art. 125.

Lavori, servizi e forniture in economia

(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142  ss.,  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della

Repubblica n. 384/2001)

 

  1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi,  lavori,  possono

essere effettuate:

  1. a) mediante amministrazione diretta;
  2. b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
  3. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano

attraverso un responsabile del procedimento  ai  sensi  dell’articolo

  1. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con

materiali e mezzi propri o appositamente acquistati  o  noleggiati  e

con personale proprio  delle  stazioni  appaltanti,  o  eventualmente

assunto per l’occasione, sotto  la  direzione  del  responsabile  del

procedimento.

  1. Il cottimo fiduciario e’ una  procedura  negoziata  in  cui  le

acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

  1. I lavori in economia sono ammessi per importi non  superiori  a

200.000. I lavori assunti  in  amministrazione  diretta  non  possono

comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

  1. I lavori eseguibili in economia sono  individuati  da  ciascuna

stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche  competenze

e nell’ambito delle seguenti categorie generali:

  1. a) manutenzione  o  riparazione  di  opere  od  impianti  quando

l’esigenza e’ rapportata ad eventi imprevedibili e non sia  possibile

realizzarle con le forme e le procedure previste  agli  articoli  55,

121, 122;

  1. b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a

100.000 euro;

  1. c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  2. d) lavori che non possono essere differiti,  dopo  l’infruttuoso

esperimento delle procedure di gara;

  1. e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  2. f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione

del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi  e’

necessita’ e urgenza di completare i lavori.

  1. I fondi necessari per la realizzazione di  lavori  in  economia

possono essere  anticipati  dalla  stazione  appaltante  con  mandati

intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto

finale. Il programma annuale dei lavori e’ corredato dell’elenco  dei

lavori da eseguire in economia per i quali e’ possibile formulare una

previsione, ancorche’ sommaria.

  1. Per lavori di importo pari superiore a 40.000  euro  e  fino  a

200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario  avviene  nel

rispetto  dei  principi  di  trasparenza,   rotazione,   parita’   di

trattamento,  previa  consultazione  di   almeno   cinque   operatori

economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,  individuati

sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori

economici  predisposti  dalla  stazione  appaltante.  Per  lavori  di

importo inferiore a quarantamila  euro  e’  consentito  l’affidamento

diretto da parte del responsabile del procedimento.

  1. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi  per  importi

inferiori a 137.000 per  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui

all’articolo 28, comma 1, lettera  a),  e  per  importi  inferiori  a

211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma

1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle  modifiche

delle soglie previste dall’articolo 28, con lo stesso  meccanismo  di

adeguamento previsto dall’articolo 248.

  1. L’acquisizione in economia di beni e  servizi  e’  ammessa  in

relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle  singole  voci  di

spesa, preventivamente  individuate  con  provvedimento  di  ciascuna

stazione appaltante, con riguardo alle proprie  specifiche  esigenze.

Il ricorso all’acquisizione in economia e’ altresi’ consentito  nelle

seguenti ipotesi:

  1. a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno

del contraente inadempiente, quando cio’ sia  ritenuto  necessario  o

conveniente per conseguire la prestazione nel  termine  previsto  dal

contratto;

  1. b) necessita’ di completare le prestazioni di  un  contratto  in

corso, ivi non previste, se non sia  possibile  imporne  l’esecuzione

nell’ambito del contratto medesimo;

  1. c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della

scadenza dei relativi contratti, nelle more dello  svolgimento  delle

ordinarie  procedure  di  scelta   del   contraente,   nella   misura

strettamente necessaria;

  1. d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente  imprevedibili,

al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali  o

cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio

storico, artistico, culturale.

  1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila

euro e fino alle soglie di cui al  comma  9,  l’affidamento  mediante

cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di  trasparenza,

rotazione, parita’ di trattamento,  previa  consultazione  di  almeno

cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero  soggetti

idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero  tramite

elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per servizi o forniture inferiori a  ventimila  euro,  e’  consentito

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

  1. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in  economia  deve

essere in possesso  dei  requisiti  di  idoneita’  morale,  capacita’

tecnico-professionale   ed   economico-finanziaria   prescritta   per

prestazioni di pari importo affidate con le  procedure  ordinarie  di

scelta del contraente. Agli elenchi  di  operatori  economici  tenuti

dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti  che  ne

facciano richiesta, che siano in possesso dei  requisiti  di  cui  al

periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti  ad  aggiornamento  con

cadenza almeno annuale.

  1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese  le

prestazioni di manutenzione,  periodica  o  non  periodica,  che  non

ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, puo’ essere

artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla  disciplina

delle acquisizioni in economia.

  1. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono

disciplinati,  nel  rispetto  del  presente  articolo,  nonche’   dei

principi in tema di procedure di  affidamento  e  di  esecuzione  del

contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

Titolo III
DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
Capo I
Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori

Art. 126.

Ambito di applicazione

(art. 14, legge n. 109/1994)

 

  1. Le disposizioni del presente capo  si  applicano  agli  appalti

pubblici di lavori quale che ne sia l’importo.

  1. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori

pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.

Art. 127.

Consiglio superiore dei lavori pubblici

(art. 6, legge n. 109/1994)

 

  1. E’ garantita la piena  autonomia  funzionale  e  organizzativa,

nonche’ l’indipendenza di giudizio e  di  valutazione  del  Consiglio

superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo

dello Stato.

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  previa  deliberazione

del Consiglio dei Ministri, si provvede ad  attribuire  al  Consiglio

superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle

gia’ di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali,

dalle disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente codice, siano  stati  affidati  ad  altri  organi  istituiti

presso  altre  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento

autonomo. Con  il  medesimo  decreto  si  provvede  ad  integrare  la

rappresentanza delle diverse  amministrazioni  dello  Stato  e  delle

Regioni nell’ambito del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,

nonche’  ad  integrare  analogamente  la  composizione  dei  comitati

tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della

finanza pubblica.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del  Consiglio

nazionale per i beni culturali e ambientali.

  1. Il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  esprime  parere

obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza

statale, o comunque finanziati per  almeno  il  50  per  cento  dallo

Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonche’ parere sui

progetti  delle  altre  stazioni  appaltanti  che   siano   pubbliche

amministrazioni,  sempre  superiori  a  tale  importo,  ove  esse  ne

facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore  a  25

milioni  di  euro,  le  competenze  del  Consiglio   superiore   sono

esercitate dai  comitati  tecnici  amministrativi  presso  i  Servizi

Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT).

Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25  milioni  di

euro, presenti elementi di particolare rilevanza e  complessita’,  il

direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con

motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

  1. Le adunanze  delle  sezioni  e  dell’assemblea  generale  del

Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con  la  presenza

di un terzo dei componenti  e  i  pareri  sono  validi  quando  siano

deliberati con il voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei

presenti all’adunanza.

  1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il  parere

entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.  Decorso

tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso

e l’amministrazione motiva  autonomamente  l’atto  amministrativo  da

emanare.

Art. 128

Programmazione dei lavori pubblici

(art. 14, legge n. 109/1994)

 

  1. L’attivita’ di realizzazione dei lavori di  cui  al  presente

codice di singolo importo superiore a 100.000 euro  si  svolge  sulla

base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le

amministrazioni  aggiudicatrici  predispongono   e   approvano,   nel

rispetto dei documenti programmatori, gia’ previsti  dalla  normativa

vigente, e della normativa  urbanistica,  unitamente  all’elenco  dei

lavori da realizzare nell’anno stesso.

  1. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi

di fattibilita’ e di identificazione  e  quantificazione  dei  propri

bisogni   che   le   amministrazioni   aggiudicatrici   predispongono

nell’esercizio   delle   loro   autonome   competenze    e,    quando

esplicitamente  previsto,  di  concerto  con   altri   soggetti,   in

conformita’  agli  obiettivi  assunti  come  prioritari.  Gli   studi

individuano i lavori  strumentali  al  soddisfacimento  dei  predetti

bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali

ed economico-finanziarie degli stessi e  contengono  l’analisi  dello

stato di fatto di ogni  intervento  nelle  sue  eventuali  componenti

storico-artistiche,  architettoniche,  paesaggistiche,  e  nelle  sue

componenti   di    sostenibilita’    ambientale,    socio-economiche,

amministrative  e  tecniche.  In   particolare   le   amministrazioni

aggiudicatrici individuano con priorita’ i bisogni che possono essere

soddisfatti tramite  la  realizzazione  di  lavori  finanziabili  con

capitali privati, in quanto suscettibili di  gestione  economica.  Lo

schema di programma triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono

resi pubblici, prima della  loro  approvazione,  mediante  affissione

nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per  almeno  sessanta

giorni  consecutivi  ed  eventualmente  mediante  pubblicazione   sul

profilo di committente della stazione appaltante.

  1. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita’.

Nell’ambito di tale ordine sono da  ritenere  comunque  prioritari  i

lavori di manutenzione, di  recupero  del  patrimonio  esistente,  di

completamento  dei  lavori  gia’  iniziati,  i   progetti   esecutivi

approvati, nonche’ gli interventi per i quali ricorra la possibilita’

di finanziamento con capitale privato maggioritario.

  1. Nel programma triennale sono altresi’ indicati i beni immobili

pubblici che, al fine di quanto previsto dall’articolo 53,  comma  6,

possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo  diritto

di superficie,  previo  esperimento  di  una  gara;  tali  beni  sono

classificati e valutati anche  rispetto  ad  eventuali  caratteri  di

rilevanza   storico-artistica,   architettonica,   paesaggistica    e

ambientale  e  ne  viene  acquisita  la  documentazione  catastale  e

ipotecaria.

  1. Le amministrazioni  aggiudicatrici  nel  dare  attuazione  ai

lavori  previsti  dal  programma  triennale  devono   rispettare   le

priorita’ ivi indicate. Sono fatti salvi gli  interventi  imposti  da

eventi imprevedibili o calamitosi, nonche’ le modifiche dipendenti da

sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari  ovvero  da  altri

atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

  1. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale e’ subordinata,

per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di  euro,  alla  previa

approvazione di uno studio di fattibilita’ e, per i lavori di importo

pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione  della

progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo  93,  salvo

che per  i  lavori  di  manutenzione,  per  i  quali  e’  sufficiente

l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria  dei

costi.

  1. Un  lavoro  puo’   essere   inserito   nell’elenco   annuale,

limitatamente ad uno o piu’ lotti, purche’ con riferimento all’intero

lavoro sia stata elaborata  la  progettazione  almeno  preliminare  e

siano  state  quantificate   le   complessive   risorse   finanziarie

necessarie per la realizzazione  dell’intero  lavoro.  In  ogni  caso

l’amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito del personale ad

essa addetto, un soggetto  idoneo  a  certificare  la  funzionalita’,

fruibilita’ e fattibilita’ di ciascun lotto.

  1. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco

annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici  vigenti  o

adottati. Ove gli enti locali  siano  sprovvisti  di  tali  strumenti

urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo  previsto

dalla normativa vigente per la loro  adozione,  e  fino  all’adozione

medesima, gli enti stessi sono  esclusi  da  qualsiasi  contributo  o

agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.  Resta  ferma

l’applicabilita’ delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11  e

19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327

e di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.

  1. L’elenco   annuale   predisposto    dalle    amministrazioni

aggiudicatrici  deve  essere   approvato   unitamente   al   bilancio

preventivo, di cui costituisce parte  integrante,  e  deve  contenere

l’indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati   sullo   stato   di

previsione o sul proprio  bilancio,  ovvero  disponibili  in  base  a

contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o

di altri enti  pubblici,  gia’  stanziati  nei  rispettivi  stati  di

previsione o bilanci, nonche’ acquisibili ai  sensi  dell’articolo  3

del  decreto-legge  31  ottobre  1990,  n.   310,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990,  n.  403,  e  successive

modificazioni. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale puo’ essere

realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario  che  non

utilizzi   risorse   gia’   previste   tra   i    mezzi    finanziari

dell’amministrazione al momento della formazione  dell’elenco,  fatta

eccezione per le risorse resesi  disponibili  a  seguito  di  ribassi

d’asta o di economie. Agli enti locali si applicano  le  disposizioni

previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  1. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non  ricadenti

nelle ipotesi di  cui  al  comma  5,  secondo  periodo,  non  possono

ricevere  alcuna  forma  di  finanziamento  da  parte  di   pubbliche

amministrazioni.

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il

programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli

schemi tipo,  che  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico

del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto  del

Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per  estremi  sul

sito informatico presso l’Osservatorio.

  1. I programmi triennali e  gli  aggiornamenti  annuali,  fatta

eccezione per quelli predisposti  dagli  enti  e  da  amministrazioni

locali e loro associazioni e consorzi,  sono  altresi’  trasmessi  al

CIPE, per la verifica  della  loro  compatibilita’  con  i  documenti

programmatori vigenti.

Art. 129.

Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)

 

  1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e dall’articolo

113, l’esecutore dei lavori e’ altresi’  obbligato  a  stipulare  una

polizza assicurativa che tenga  indenni  le  stazioni  appaltanti  da

tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi  causa  determinati,  salvo

quelli  derivanti   da   errori   di   progettazione,   insufficiente

progettazione, azioni di terzi o  cause  di  forza  maggiore,  e  che

preveda anche una garanzia di  responsabilita’  civile  per  danni  a

terzi nell’esecuzione dei lavori sino  alla  data  di  emissione  del

certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

  1. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti  con

decreto  del  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,

l’esecutore e’ inoltre obbligato a stipulare,  con  decorrenza  dalla

data di emissione del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del

certificato  di  regolare  esecuzione,   una   polizza   indennitaria

decennale, nonche’  una  polizza  per  responsabilita’  civile  verso

terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale

o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da  gravi  difetti

costruttivi.

  1. Con il  regolamento  e’  istituito,  per  i  lavori  di  importo

superiore a 100 milioni di euro, un sistema di  garanzia  globale  di

esecuzione operante  per  i  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto

lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui  all’articolo  32,

comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema,  una  volta  istituito,  e’

obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione

esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75

milioni di euro.

Art. 130.

Direzione dei lavori

(art. 27, legge n. 109/1994)

 

  1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice

affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate

ad istituire un ufficio di direzione  dei  lavori  costituito  da  un

direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

  1. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare,

nei casi di cui all’articolo 90, comma 6,  l’attivita’  di  direzione

dei lavori, essa e’ affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:

  1. a) altre amministrazioni pubbliche,  previa  apposita  intesa  o

convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18  agosto

2000, n. 267;

  1. b) il progettista incaricato ai sensi dell’articolo 90, comma 6;
  2. c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal  presente

codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione.

Art. 131.

Piani di sicurezza

(art. 31, legge n. 109/1994)

 

  1. Il Governo,  su  proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali,  della  salute,  delle   infrastrutture   e   dei

trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite  le  organizzazioni

sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva  le

modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto

del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia  di

piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili,  in  conformita’

alle direttive comunitarie, e alla relativa  normativa  nazionale  di

recepimento.

  1. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della

consegna dei lavori, l’appaltatore  od  il  concessionario  redige  e

consegna ai soggetti di cui all’articolo 32:

  1. a) eventuali proposte integrative del piano di  sicurezza  e  di

coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi  del  decreto

legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

  1. b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di

coordinamento quando quest’ultimo  non  sia  previsto  ai  sensi  del

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

  1. c) un piano operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle

proprie    scelte     autonome     e     relative     responsabilita’

nell’organizzazione del cantiere e  nell’esecuzione  dei  lavori,  da

considerare come  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di

sicurezza e di coordinamento  quando  quest’ultimo  sia  previsto  ai

sensi del decreto legislativo 14 agosto  1996,  n.  494,  ovvero  del

piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

  1. Il piano di sicurezza e di coordinamento,  quando  previsto  ai

sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano

di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2,  nonche’

il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c)  del  comma  2

formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i

relativi oneri vanno  evidenziati  nei  bandi  di  gara  e  non  sono

soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni  dei  piani

stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale

costituzione  in  mora  dell’interessato,  costituiscono   causa   di

risoluzione  del  contratto.  Il  regolamento  di  cui  al  comma   1

stabilisce  quali   violazioni   della   sicurezza   determinano   la

risoluzione del contratto da  parte  della  stazione  appaltante.  Il

direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza  in  fase  di

esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie  competenze,  vigilano

sull’osservanza dei piani di sicurezza.

  1. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori  ovvero  in

corso d’opera, possono presentare al  coordinatore  per  l’esecuzione

dei lavori di cui al decreto legislativo  14  agosto  1996,  n.  494,

proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza  e  di

coordinamento loro  trasmesso  dalla  stazione  appaltante,  sia  per

adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa,  sia  per

garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli  infortuni

e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente  disattese  nel

piano stesso.

  1. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani  di

sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

  1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge

20 maggio 1970, n.  300,  la  dimensione  numerica  prevista  per  la

costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di

opere e lavori pubblici e’ determinata  dal  complessivo  numero  dei

lavoratori  mediamente  occupati  trimestralmente  nel   cantiere   e

dipendenti   dalle    imprese    concessionarie,    appaltatrici    e

subappaltatrici,  per  queste  ultime  nell’ambito  della   categoria

prevalente,  secondo  criteri  stabiliti  dai  contratti   collettivi

nazionali di lavoro nel  quadro  delle  disposizioni  generali  sulle

rappresentanze sindacali.

  1. Ai fini del presente articolo il concessionario  che  esegue  i

lavori  con  la  propria  organizzazione  di  impresa  e’  equiparato

all’appaltatore.

Art. 132.

Varianti in corso d’opera

(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)

 

  1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il

progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra

uno dei seguenti motivi:

  1. a) per   esigenze   derivanti   da   sopravvenute   disposizioni

legislative e regolamentari;

  1. b) per cause  impreviste  e  imprevedibili  accertate  nei  modi

stabiliti  dal  regolamento,  o  per  l’intervenuta  possibilita’  di

utilizzare  materiali,  componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al

momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di

costo, significativi miglioramenti nella qualita’ dell’opera o di sue

parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;

  1. c) per la  presenza  di  eventi  inerenti  alla  natura  e  alla

specificita’ dei beni sui quali si interviene verificatisi  in  corso

d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non  prevedibili  nella  fase

progettuale;

  1. d) nei casi previsti dall’articolo 1664,  comma  2,  del  codice

civile;

  1. e) per il manifestarsi di errori o  di  omissioni  del  progetto

esecutivo che pregiudicano, in tutto o  in  parte,  la  realizzazione

dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso  il  responsabile

del procedimento ne da’ immediatamente comunicazione all’Osservatorio

e al progettista.

  1. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i

danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o  di

omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso

di  appalti  avente  ad  oggetto   la   progettazione   esecutiva   e

l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei  ritardi  e  degli

oneri conseguenti alla necessita’ di  introdurre  varianti  in  corso

d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

  1. Non  sono  considerati  varianti  ai  sensi  del  comma  1  gli

interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di

dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore  al  10

per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione  e

restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle  categorie

di lavoro dell’appalto e che non comportino un  aumento  dell’importo

del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre

ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le  varianti,

in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento  dell’opera

e  alla  sua  funzionalita’,  sempreche’  non  comportino   modifiche

sostanziali e siano  motivate  da  obiettive  esigenze  derivanti  da

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del

contratto. L’importo in aumento relativo a  tali  varianti  non  puo’

superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e  deve

trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

  1. Ove le varianti di cui al comma  1,  lettera  e),  eccedano  il

quinto   dell’importo   originario   del   contratto,   il   soggetto

aggiudicatore procede alla risoluzione del  contratto  e  indice  una

nuova gara alla quale e’ invitato l’aggiudicatario iniziale.

  1. La risoluzione del contratto, ai sensi del  presente  articolo,

da’ luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del

10  per  cento  dei  lavori  non  eseguiti,  fino  a  quattro  quinti

dell’importo del contratto.

  1. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione

di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato  di  fatto,  la

mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante

per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed

economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione

delle  norme  di  diligenza  nella  predisposizione  degli  elaborati

progettuali .

Art. 133

Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi

(art. 26, legge n. 109/1994)

 

  1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento

o dei titoli di spesa relativi agli acconti  e  alla  rata  di  saldo

rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti  dal  contratto,  che

non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato  generale,

spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali  e  moratori,

questi ultimi nella misura  accertata  annualmente  con  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e del trasporto,  di  concerto  con  il

Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  ferma  restando  la  sua

facolta’, trascorsi i termini  di  cui  sopra  o,  nel  caso  in  cui

l’ammontare delle rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga

il  quarto  dell’importo  netto  contrattuale,di   agire   ai   sensi

dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione  in

mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta  giorni

dalla data della  costituzione  stessa,  di  promuovere  il  giudizio

arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

  1. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si

puo’ procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma  1

dell’articolo 1664 del codice civile.

  1. Per i lavori di cui al comma 2 si  applica  il  prezzo  chiuso,

consistente nel prezzo  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta,

aumentato di una percentuale  da  applicarsi,  nel  caso  in  cui  la

differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di  inflazione

programmato nell’anno  precedente  sia  superiore  al  2  per  cento,

all’importo dei lavori  ancora  da  eseguire  per  ogni  anno  intero

previsto per l’ultimazione dei lavori  stessi.  Tale  percentuale  e’

fissata,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni  anno,  nella  misura

eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

  1. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il  prezzo  di

singoli  materiali  da  costruzione,  per  effetto   di   circostanze

eccezionali,  subisca  variazioni  in  aumento  o   in   diminuzione,

superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato  dal  Ministero

delle infrastrutture  e  dei  trasporti  nell’anno  di  presentazione

dell’offerta con il decreto  di  cui  al  comma  6,  si  fa  luogo  a

compensazioni, in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la  percentuale

eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al  comma

  1. La compensazione e’ determinata applicando  la  percentuale  di

variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali

da costruzione impiegati nelle lavorazioni  contabilizzate  nell’anno

solare precedente al decreto  di  cui  al  comma  6  nelle  quantita’

accertate dal direttore dei lavori.

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il  30

giugno di  ogni  anno,  rileva  con  proprio  decreto  le  variazioni

percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione

piu’ significativi.

  1. Per le finalita’ di cui al comma 4  si  possono  utilizzare  le

somme  appositamente  accantonate  per  imprevisti,  senza  nuovi   o

maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di  ogni

intervento, in misura  non  inferiore  all’1  per  cento  del  totale

dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative  agli  impegni

contrattuali gia’ assunti, nonche’ le  eventuali  ulteriori  somme  a

disposizione della stazione appaltante per lo stesso  intervento  nei

limiti della  relativa  autorizzazione  di  spesa.  Possono  altresi’

essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta,  qualora  non

ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme

vigenti, nonche’ le somme disponibili relative  ad  altri  interventi

ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori  nei  limiti  della

residua spesa autorizzata;  l’utilizzo  di  tali  somme  deve  essere

autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano  stati  finanziati

dal CIPE stesso.

  1. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare  annualmente  i

propri prezzari, con particolare  riferimento  alle  voci  di  elenco

correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati

soggetti a significative variazioni di prezzo  legate  a  particolari

condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere  validita’  il  31

dicembre di ogni anno e possono  essere  transitoriamente  utilizzati

fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di  gara

la cui approvazione sia intervenuta  entro  tale  data.  In  caso  di

inadempienza da parte  dei  predetti  soggetti,  i  prezzari  possono

essere aggiornati dalle  competenti  articolazioni  territoriali  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  le

regioni interessate.

  1. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a

penali per il ritardato adempimento dei loro  obblighi  contrattuali.

L’entita’ delle penali e le modalita’ di versamento sono disciplinate

dal regolamento.

Art. 134.

Recesso

(art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;  art.

345, legge n. 2248/1865, all. F)

 

  1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere  in  qualunque

tempo dal contratto previo il pagamento dei  lavori  eseguiti  e  del

valore dei materiali utili esistenti in  cantiere,  oltre  al  decimo

dell’importo delle opere non eseguite.

  1. Il decimo dell’importo delle opere non  eseguite  e’  calcolato

sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto  a

base di gara, depurato del ribasso d’asta, e  l’ammontare  netto  dei

lavori eseguiti.

  1. L’esercizio del diritto di  recesso  e’  preceduto  da  formale

comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore

a venti giorni, decorsi i quali  la  stazione  appaltante  prende  in

consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

  1. I materiali  il  cui  valore  e’  riconosciuto  dalla  stazione

appaltante a norma del comma 1 sono soltanto  quelli  gia’  accettati

dal direttore dei lavori prima della comunicazione del  preavviso  di

cui al comma 3.

  1. La stazione appaltante puo’ trattenere le opere provvisionali e

gli impianti che non siano in tutto o in  parte  asportabili  ove  li

ritenga  ancora  utilizzabili.   In   tal   caso   essa   corrisponde

all’appaltatore, per il valore  delle  opere  e  degli  impianti  non

ammortizzato  nel  corso  dei  lavori  eseguiti,   un   compenso   da

determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore

delle opere e  degli  impianti  al  momento  dello  scioglimento  del

contratto.

  1. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini  e  dai  cantieri  i

materiali non accettati dal direttore dei lavori  e  deve  mettere  i

predetti  magazzini  e  cantieri  a   disposizione   della   stazione

appaltante nel termine stabilito; in caso contrario  lo  sgombero  e’

effettuato d’ufficio e a sue spese.

Art. 135

Risoluzione del contratto per reati accertati

(art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

 

  1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di  legge,  qualora

nei confronti dell’appaltatore sia  intervenuta  l’emanazione  di  un

provvedimento definitivo che dispone l’applicazione  di  una  o  piu’

misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27  dicembre

1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato per  frodi  nei  riguardi  della  stazione  appaltante,  di

subappaltatori, di fornitori,  di  lavoratori  o  di  altri  soggetti

comunque interessati ai lavori, nonche’ per violazione degli obblighi

attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento

valuta,  in  relazione  allo  stato  dei  lavori  e  alle   eventuali

conseguenze   nei   riguardi   delle    finalita’    dell’intervento,

l’opportunita’ di procedere alla risoluzione del contratto.

  1. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto  soltanto  al

pagamento dei lavori regolarmente  eseguiti,  decurtato  degli  oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 136.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarita’

e grave ritardo

(art. 119, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999;

articoli 340, 341 legge n. 2248/1865)

 

  1. Quando  il  direttore  dei  lavori  accerta  che  comportamenti

dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni  di

contratto tale da compromettere la buona riuscita dei  lavori,  invia

al responsabile del  procedimento  una  relazione  particolareggiata,

corredata dei documenti necessari,  indicando  la  stima  dei  lavori

eseguiti   regolarmente   e    che    devono    essere    accreditati

all’appaltatore.

  1. Su indicazione del responsabile del procedimento  il  direttore

dei lavori formula la contestazione degli  addebiti  all’appaltatore,

assegnando  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni  per  la

presentazione  delle  proprie  controdeduzioni  al  responsabile  del

procedimento.

  1. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,

ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto,  la

stazione appaltante su proposta  del  responsabile  del  procedimento

dispone la risoluzione del contratto.

  1. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei  lavori

ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni  del

programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo

i casi d’urgenza, non puo’  essere  inferiore  a  dieci  giorni,  per

compiere i lavori in ritardo, e da’ inoltre le prescrizioni  ritenute

necessarie. Il  termine  decorre  dal  giorno  di  ricevimento  della

comunicazione.

  1. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica,

in contraddittorio con l’appaltatore, o,  in  sua  mancanza,  con  la

assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione  impartita,

e ne compila processo verbale  da  trasmettere  al  responsabile  del

procedimento.

  1. Sulla  base  del  processo  verbale,  qualora   l’inadempimento

permanga, la stazione appaltante, su proposta  del  responsabile  del

procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Art. 137.

Inadempimento di contratti di cottimo

(art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;  art.

340, legge n. 2248/1865, all. F)

 

  1. Per i contratti relativi a cottimo, in  caso  di  inadempimento

dell’appaltatore  la  risoluzione  e’  dichiarata  per  iscritto  dal

responsabile del procedimento, previa ingiunzione del  direttore  dei

lavori, salvi i diritti e le facolta’ riservate  dal  contratto  alla

stazione appaltante.

Art. 138.

Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

(art. 121, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;  art.

340, legge n. 2248/1865, all. F)

 

  1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore

la  determinazione  di  risoluzione  del  contratto,   dispone,   con

preavviso di venti giorni,  che  il  direttore  dei  lavori  curi  la

redazione dello  stato  di  consistenza  dei  lavori  gia’  eseguiti,

l’inventario di materiali, macchine e mezzi  d’opera  e  la  relativa

presa in consegna.

  1. Qualora sia stato nominato  l’organo  di  collaudo,  lo  stesso

procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale  di

accertamento tecnico  e  contabile  con  le  modalita’  indicate  dal

regolamento. Con il verbale e’ accertata la corrispondenza tra quanto

eseguito  fino  alla  risoluzione  del   contratto   e   ammesso   in

contabilita’ e quanto previsto nel progetto approvato  nonche’  nelle

eventuali perizie di variante; e’ altresi’ accertata la  presenza  di

eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di  consistenza,  ma  non

previste nel progetto approvato nonche’ nelle  eventuali  perizie  di

variante.

  1. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto,

e’  determinato  l’onere   da   porre   a   carico   dell’appaltatore

inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per  affidare

ad altra impresa i lavori, ove la  stazione  appaltante  non  si  sia

avvalsa della facolta’ prevista dall’articolo 140, comma 1.

Art. 139.

Obblighi in caso di risoluzione del contratto

(art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)

 

  1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta  dalla

stazione appaltante ai sensi  degli  articoli  135,  136,  137,  138,

l’appaltatore deve  provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri  gia’

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative  pertinenze

nel termine a tale fine assegnato dalla stessa  stazione  appaltante;

in caso di  mancato  rispetto  del  termine  assegnato,  la  stazione

appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i  relativi

oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa  all’esecuzione

di eventuali provvedimenti giurisdizionali  cautelari,  possessori  o

d’urgenza  comunque  denominati  che  inibiscano   o   ritardino   il

ripiegamento dei cantieri o  lo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e

relative pertinenze, puo’ depositare cauzione in  conto  vincolato  a

favore dell’appaltatore o prestare fideiussione  bancaria  o  polizza

assicurativa con le modalita’ di cui all’articolo 113, comma 2,  pari

all’uno per cento del valore del contratto. Resta  fermo  il  diritto

dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 140.

Procedure di affidamento  in  caso  di  fallimento  dell’esecutore  o

risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore.

(art. 5,  commi  12-bis,  ter,  quater,  quinquies  decreto-legge  n.

35/2005, conv. in legge n. 80/2005)

 

  1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso

di fallimento dell’appaltatore o di  risoluzione  del  contratto  per

grave   inadempimento    del    medesimo,    potranno    interpellare

progressivamente i  soggetti  che  hanno  partecipato  all’originaria

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine  di

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento  dei

lavori. Si procede all’interpello  a  partire  dal  soggetto  che  ha

formulato   la   prima   migliore   offerta,   escluso   l’originario

aggiudicatario.

  1. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche  gia’

proposte  in  sede   di   offerta   dal   soggetto   progressivamente

interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

  1. In caso di fallimento o di indisponibilita’ di tutti i soggetti

interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono

procedere  all’affidamento  del  completamento  dei  lavori  mediante

procedura  negoziata  senza  pubblicazione   di   bando,   ai   sensi

dell’articolo 57, se l’importo dei lavori da  completare  e’  pari  o

superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero nel rispetto dei

principi del  Trattato  a  tutela  della  concorrenza,  se  l’importo

suddetto e’ inferiore alla soglia di cui all’articolo 28.

  1. Qualora il fallimento dell’appaltatore  o  la  risoluzione  del

contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorche’ i

lavori siano gia’ stati realizzati per una percentuale non  inferiore

al 70 per cento, e l’importo netto residuo dei lavori  non  superi  i

tre  milioni  di  euro,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere

all’affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la

procedura  negoziata  senza   pubblicazione   di   bando   ai   sensi

dell’articolo 57.

Art. 141

Collaudo dei lavori pubblici

(art. 28, legge n. 109/1994)

 

  1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine  entro

il quale deve essere effettuato il collaudo finale,  che  deve  avere

luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi  i  casi,

individuati dal regolamento, di particolare  complessita’  dell’opera

da collaudare, in cui il termine puo’ essere elevato sino ad un anno.

Il medesimo regolamento definisce altresi’ i requisiti  professionali

dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del

compenso ad essi spettante, nonche’ le modalita’ di effettuazione del

collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei  casi

previsti, del certificato di regolare esecuzione.

  1. Il regolamento definisce altresi’  il  divieto  di  affidare  i

collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

  1. Per tutti i lavori oggetto del codice e’ redatto un certificato

di  collaudo  secondo  le  modalita’  previste  dal  regolamento.  Il

certificato di collaudo ha carattere provvisorio e  assume  carattere

definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale

termine, il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  ancorche’

l’atto formale di approvazione non sia  intervenuto  entro  due  mesi

dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di  lavori  di  importo

sino a 500.000 euro il  certificato  di  collaudo  e’  sostituito  da

quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore,  ma

non eccedente il  milione  di  euro,  e’  in  facolta’  del  soggetto

appaltante di sostituire il certificato di  collaudo  con  quello  di

regolare  esecuzione.  Il  certificato  di  regolare  esecuzione   e’

comunque emesso non oltre tre mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei

lavori.

  1. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti  nominano

da uno a tre  tecnici  di  elevata  e  specifica  qualificazione  con

riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita’  e  all’importo

degli stessi. Per le stazioni  appaltanti  che  sono  amministrazioni

aggiudicatrici,   i   tecnici   sono    nominati    dalle    predette

amministrazioni  nell’ambito  delle  proprie  strutture,  salvo   che

nell’ipotesi di carenza  di  organico  accettata  e  certificata  dal

responsabile del procedimento. Possono fare parte  delle  commissioni

di collaudo,  limitatamente  ad  un  solo  componente,  i  funzionari

amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno  cinque  anni

in uffici pubblici.

  1. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non

devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita’ autorizzative, di

controllo,  di  progettazione,  di  direzione,  di  vigilanza  e   di

esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non  devono  avere

avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con  il

soggetto che ha eseguito i lavori. Il  collaudatore  o  i  componenti

della commissione di collaudo  non  possono  inoltre  fare  parte  di

organismi  che  abbiano  funzioni  di  vigilanza,  di   controllo   o

giurisdizionali.

  1. Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori  di  particolare

complessita’ tecnica o di grande rilevanza economica il  collaudo  e’

effettuato  sulla  base  di  apposite  certificazioni   di   qualita’

dell’opera e dei materiali.

  1. Fermo quanto previsto dal comma 3, e’ obbligatorio il  collaudo

in corso d’opera nei seguenti casi:

  1. a) quando la  direzione  dei  lavori  sia  effettuata  ai  sensi

dell’articolo 130, comma 2, lettere b) e c);

  1. b) in caso di opere di particolare complessita’;
  2. c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
  3. d) in altri casi individuati nel regolamento.
  4. Nei  casi  di  affidamento  dei  lavori  in   concessione,   il

responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza

in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto

della convenzione.

  1. Il pagamento della rata  di  saldo,  disposto  previa  garanzia

fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo  giorno

dall’emissione del certificato di  collaudo  provvisorio  ovvero  del

certificato di regolare esecuzione e non costituisce  presunzione  di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,  comma  2,  del

codice civile.

  1. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669  del  codice  civile,

l’appaltatore risponde  per  la  difformita’  e  i  vizi  dell’opera,

ancorche’ riconoscibili, purche’ denunciati dal  soggetto  appaltante

prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Capo II
Concessioni di lavori pubblici
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 142

Ambito di applicazione e disciplina applicabile

(articoli 56, 57,  62,  63,  direttiva  2004/18;  Art.  2,  legge  n.

109/1994)

 

  1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e

gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori  pubblici,

quando il valore delle concessioni sia pari o superiore  alla  soglia

fissata per i lavori pubblici dall’articolo 28, comma 1, lettera  c),

calcolata con i criteri di cui all’articolo 29.

  1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice,  le

concessioni affidate nelle circostanze previste  dagli  articoli  17,

18, 22, 31. Ad esse si applica l’articolo 27.

  1. Alle concessioni di lavori pubblici, nonche’  agli  appalti  di

lavori pubblici affidati dai concessionari che  sono  amministrazioni

aggiudicatrici, si  applicano,  salvo  che  non  siano  derogate  nel

presente capo, le disposizioni del presente codice.

  1. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni

aggiudicatrici, per gli appalti  di  lavori  affidati  a  terzi  sono

tenuti all’osservanza della sezione  IV  del  presente  capo,  se  il

valore degli appalti affidati a  terzi  sia  pari  o  superiore  alla

soglia prevista per i lavori pubblici dall’articolo 28, calcolata con

i criteri di cui all’articolo 29. Si applicano, in tale  ipotesi,  in

quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V,

nonche’ le norme della parte II, titolo I, in tema di pubblicita’ dei

bandi, termini delle procedure, requisiti generali  e  qualificazione

degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani

di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione  IV

del presente capo.

Art. 143

Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici

(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; art.

87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

 

  1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad  oggetto

la   progettazione   definitiva,   la   progettazione   esecutiva   e

l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita’, e  di  lavori

ad essi strutturalmente e direttamente  collegati,  nonche’  la  loro

gestione funzionale ed economica.

  1. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo

ed  esecutivo,  ovvero  del  progetto  definitivo,  l’oggetto   della

concessione,  quanto  alle  prestazioni  progettuali,   puo’   essere

circoscritto  al  completamento  della  progettazione,  ovvero   alla

revisione della medesima, da parte del concessionario.

  1. La controprestazione a favore del concessionario  consiste,  di

regola,  unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di

sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

  1. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce  in  sede  di  gara

anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare

nei confronti degli utenti prezzi inferiori a  quelli  corrispondenti

alla remunerazione degli investimenti e  alla  somma  del  costo  del

servizio e  dell’ordinario  utile  di  impresa,  ovvero  qualora  sia

necessario   assicurare   al    concessionario    il    perseguimento

dell’equilibrio  economico-finanziario  degli  investimenti  e  della

connessa  gestione  in  relazione  alla  qualita’  del  servizio   da

prestare. Nella  determinazione  del  prezzo  si  tiene  conto  della

eventuale prestazione di beni e servizi da parte  del  concessionario

allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all’opera concessa,

secondo le previsioni del bando di gara.

  1. A titolo di prezzo, le amministrazioni  aggiudicatrici  possono

cedere in proprieta’ o in diritto di godimento  beni  immobili  nella

propria  disponibilita’,   o   allo   scopo   espropriati,   la   cui

utilizzazione sia strumentale o connessa  all’opera  da  affidare  in

concessione, nonche’ beni immobili che non assolvono piu’ a  funzioni

di  interesse  pubblico,  gia’  indicate   nel   programma   di   cui

all’articolo 128. Si applica l’articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.

  1. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
  2. L’offerta  e   il   contratto   devono   contenere   il   piano

economico-finanziario  di  copertura  degli  investimenti   e   della

connessa gestione per  tutto  l’arco  temporale  prescelto  e  devono

prevedere  la  specificazione  del  valore  residuo  al  netto  degli

ammortamenti   annuali,   nonche’    l’eventuale    valore    residuo

dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.

  1. La stazione appaltante, al fine di assicurare il  perseguimento

dell’equilibrio   economico-finanziario   degli   investimenti    del

concessionario, puo’ stabilire che la concessione  abbia  una  durata

superiore  a  trenta  anni,  tenendo  conto  del   rendimento   della

concessione, della percentuale del prezzo di  cui  ai  commi  4  e  5

rispetto all’importo totale dei lavori, e dei  rischi  connessi  alle

modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le  condizioni

di base  che  determinano  l’equilibrio  economico-finanziario  degli

investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle  premesse

del contratto,  ne  costituiscono  parte  integrante.  Le  variazioni

apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o  condizioni

di  base,  nonche’  le  norme   legislative   e   regolamentari   che

stabiliscano  nuovi  meccanismi  tariffari  o  nuove  condizioni  per

l’esercizio  delle  attivita’  previste  nella  concessione,   quando

determinano una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua

necessaria revisione,  da  attuare  mediante  rideterminazione  delle

nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del  termine

di scadenza delle concessioni. In mancanza della  predetta  revisione

il concessionario puo’ recedere dal contratto. Nel  caso  in  cui  le

variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino  piu’

favorevoli delle precedenti per il concessionario, la  revisione  del

piano dovra’ essere effettuata a favore del concedente.

  1. Le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono   affidare   in

concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica

amministrazione,  in  quanto  funzionali  alla  gestione  di  servizi

pubblici, a condizione che resti a carico del  concessionario  l’alea

economico-finanziaria della gestione dell’opera.

  1. Il  concessionario  partecipa  alla  conferenza   di   servizi

finalizzata  all’esame  e  all’approvazione  dei  progetti  di   loro

competenza,  senza  diritto  di  voto.  Resta  ferma   l’applicazione

dell’articolo 14-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e

successive modificazioni.

Sezione II
Affidamento delle concessioni di lavori pubblici

Art. 144

Procedure di affidamento e  pubblicazione  del  bando  relativo  alle

concessioni di lavori pubblici

(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge  n.  109/1994;  art.  84,

decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

 

  1. Le  stazioni  appaltanti  affidano  le  concessioni  di  lavori

pubblici con procedura aperta o ristretta,  utilizzando  il  criterio

selettivo dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

  1. Quale che sia la procedura prescelta,  le  stazioni  appaltanti

pubblicano un bando in cui rendono nota l’intenzione di  affidare  la

concessione.

  1. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono

gli elementi indicati nel presente codice,  le  informazioni  di  cui

all’allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta  utile,  secondo

il formato dei modelli di formulari  adottati  dalla  Commissione  in

conformita’ alla procedura  di  cui  all’articolo  77,  paragrafo  2,

direttiva 2004/18.

  1. Alla pubblicita’ dei bandi si applica l’articolo 66.

Art. 145

Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte

(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, decreto del Presidente

della Repubblica n. 554/1999)

 

  1. Ai termini per  la  presentazione  delle  candidature  e  delle

offerte si applica l’articolo 70, con esclusione del comma  9  e  del

comma  11.  Il  termine  per  la  presentazione  della   domanda   di

partecipazione  non  puo’,  in  ogni   caso,   essere   inferiore   a

cinquantadue  giorni  dalla  data  di  spedizione  del  bando,  salva

l’applicazione dell’articolo 70, comma 8.

Art. 146.

Obblighi e facolta’ del concessionario in relazione all’affidamento a

terzi di una parte dei lavori

(art. 60, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)

 

  1. Fatto  salvo  quanto  dispone  l’articolo  147,   la   stazione

appaltante puo’:

  1. a) imporre al concessionario di lavori pubblici  di  affidare  a

terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al  30%

del  valore  globale  dei  lavori  oggetto  della  concessione.  Tale

aliquota minima deve figurare nel bando di gara e  nel  contratto  di

concessione. Il bando  fa  salva  la  facolta’  per  i  candidati  di

aumentare tale percentuale;

  1. b) invitare i candidati  a  dichiarare  nelle  loro  offerte  la

percentuale, ove sussista, del  valore  globale  dei  lavori  oggetto

della concessione, che intendono appaltare a terzi.

Art. 147.

Affidamento al concessionario di lavori complementari

(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo  periodo,  legge

  1. 109/1994)

 

  1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza

l’osservanza delle procedure previste dal presente codice,  i  lavori

complementari che non figurano  nel  progetto  inizialmente  previsto

della concessione ne’ nel contratto  iniziale  e  che  sono  divenuti

necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per  l’esecuzione

dell’opera  quale  ivi  descritta,  a  condizione  che  l’affidamento

avvenga a favore dell’operatore economico che esegue  l’opera,  nelle

seguenti ipotesi:

  1. a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente

o  economicamente  separati   dall’appalto   iniziale   senza   gravi

inconvenienti per la stazione appaltante, oppure

  1. b) quando  i  lavori,  quantunque   separabili   dall’esecuzione

dell’appalto   iniziale,   sono   strettamente   necessari   al   suo

perfezionamento.

  1. In ogni caso l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i

lavori  complementari  non  deve  superare  il  cinquanta  per  cento

dell’importo dell’opera iniziale oggetto della concessione.

Sezione III
Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

Art. 148.

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati  dai  concessionari

che sono amministrazioni aggiudicatrici

(art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)

 

  1. Il concessionario che e’ un’amministrazione  aggiudicatrice  e’

tenuto a rispettare le disposizioni dettate dal presente  codice  per

l’affidamento e l’esecuzione degli appalti  pubblici  di  lavori,  in

relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.

Sezione IV
Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Art. 149

Disposizioni in  materia  di  pubblicita’  applicabili  agli  appalti

aggiudicati  dai   concessionari   che   non   sono   amministrazioni

aggiudicatrici

(art. 63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)

 

  1. I concessionari che non  sono  amministrazioni  aggiudicatrici,

quando affidano a terzi, ai sensi dell’articolo 146, appalti  il  cui

valore sia pari o superiore alla  soglia  di  cui  all’articolo  142,

comma 4, applicano le disposizioni in materia di pubblicita’ previste

dall’articolo 66.

  1. Non e’ necessaria alcuna pubblicita’ se un  appalto  di  lavori

rientra in una delle ipotesi di cui all’articolo 57.

  1. Fermo quanto disposto  dall’articolo  253,  comma  25,  non  si

considerano  come  terzi  le  imprese  che  si  sono  raggruppate   o

consorziate per ottenere la  concessione,  ne’  le  imprese  ad  esse

collegate.  Se  il  concessionario  ha  costituito  una  societa’  di

progetto, in conformita’ all’articolo 156, non si considerano terzi i

soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 156.

  1. Per “impresa collegata” si intende qualsiasi impresa su cui  il

concessionario  puo’  esercitare,  direttamente   o   indirettamente,

un’influenza  dominante  o  qualsiasi  impresa  che  puo’  esercitare

un’influenza  dominante   sul   concessionario   o   che,   come   il

concessionario,  e’  soggetta  all’influenza  dominante  di  un’altra

impresa per motivi attinenti  alla  proprieta’,  alla  partecipazione

finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa.

  1. L’influenza dominante e’ presunta quando un’impresa  si  trova,

direttamente o indirettamente, in una delle seguenti  situazioni  nei

confronti di un’altra impresa:

  1. a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;

oppure

  1. b) dispone   della   maggioranza   dei   voti   connessi   alle

partecipazioni al capitale dell’impresa; oppure

  1. c) puo’ designare piu’ della meta’  dei  membri  dell’organo  di

amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.

  1. L’elenco completo di tali imprese e’ unito alla candidatura per

la concessione. In ogni caso l’elenco e’ aggiornato in relazione alle

modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano  le  concessioni

vigilano sul rispetto,  da  parte  dei  concessionari  che  non  sono

amministrazioni  aggiudicatrici,  delle  disposizioni  del   presente

articolo.

Art. 150

Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati  dai  concessionari

che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

(art. 64, direttiva 2004/18)

 

  1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 149, i concessionari che  non

sono amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara,  con

le modalita’ dell’articolo 66.

  1. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le

informazioni di cui all’allegato  IX  C  e  ogni  altra  informazione

ritenuta  utile  dall’amministrazione  aggiudicatrice,   secondo   il

formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.

Art. 151

Termini per la ricezione delle candidature e per la  ricezione  delle

offerte negli appalti aggiudicati  dai  concessionari  che  non  sono

amministrazioni aggiudicatrici

(art. 65, direttiva 2004/18)

 

  1. Negli appalti di lavori affidati dai  concessionari  di  lavori

pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi  fissano

un termine per la  ricezione  delle  domande  di  partecipazione  non

inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del  bando  e

un termine per la ricezione delle offerte non  inferiore  a  quaranta

giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte)

ovvero dell’invito a presentare un’offerta (nelle procedure ristrette

e negoziate).

  1. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i  commi  da  1  a  11

dell’articolo 70, in quanto compatibili.

Capo III
Promotore finanziario, societa’ di progetto

Art. 152.

Disciplina comune applicabile

 

  1. Alle procedure di  affidamento  di  cui  al  presente  capo  si

applicano le disposizioni:

– della parte I  (principi  e  disposizioni  comuni  e  contratti

esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);

– della parte II, titolo III, capo I  (programmazione,  direzione

ed esecuzione dei lavori);

– della parte IV (contenzioso);

–  della  parte  V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali   e

transitorie).

  1. Si applicano  inoltre,  in  quanto  non  incompatibili  con  le

previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti

di rilevanza comunitaria)  ovvero  del  titolo  II  (contratti  sotto

soglia comunitaria) della parte II  (contratti  pubblici  relativi  a

lavori, servizi, forniture  nei  settori  ordinari),  a  seconda  che

l’importo dei  lavori  sia  pari  o  superiore  alla  soglia  di  cui

all’articolo 28, ovvero inferiore.

  1. Le disposizioni del  presente  capo  si  applicano,  in  quanto

compatibili,  anche  ai  servizi,  con  le  modalita’   fissate   dal

regolamento.

Art. 153

Promotore

(art. 37-bis, legge n. 109/1994)

 

  1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “promotori”,

possono  presentare  alle  amministrazioni  aggiudicatrici   proposte

relative alla  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di  lavori  di

pubblica utilita’, inseriti nella  programmazione  triennale  di  cui

all’articolo  128,   ovvero   negli   strumenti   di   programmazione

formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla  base

della normativa vigente, tramite contratti  di  concessione,  di  cui

all’articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico  dei

promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30  giugno  di

ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state

presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre.

Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale

e ambientale, uno studio di fattibilita’,  un  progetto  preliminare,

una bozza di convenzione, un piano  economico-finanziario  asseverato

da un istituto  di  credito  o  da  societa’  di  servizi  costituite

dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’elenco generale degli

intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del  testo  unico

delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione

ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.  1966,  una

specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della  gestione

nonche’ l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 83, comma 1,

e  delle   garanzie   offerte   dal   promotore   all’amministrazione

aggiudicatrice; il  regolamento  detta  indicazioni  per  chiarire  e

agevolare le attivita’ di asseverazione. Le proposte  devono  inoltre

indicare l’importo delle spese sostenute per la loro  predisposizione

comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell’ingegno  di  cui

all’articolo  2578  del  codice  civile.   Tale   importo,   soggetto

all’accettazione da parte  dell’amministrazione  aggiudicatrice,  non

puo’ superare il 2,5 per cento  del  valore  dell’investimento,  come

desumibile dal piano economico-finanziario.  I  soggetti  pubblici  e

privati  possono  presentare  alle  amministrazioni   aggiudicatrici,

nell’ambito della fase di programmazione  di  cui  all’articolo  128,

proposte d’intervento relative alla realizzazione di opere  pubbliche

o di pubblica utilita’ e studi di  fattibilita’.  Tale  presentazione

non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e

valutazione. Le amministrazioni  possono  adottare,  nell’ambito  dei

propri programmi, le proposte di intervento e gli studi  ritenuti  di

pubblico  interesse;  l’adozione  non  determina  alcun  diritto  del

proponente  al  compenso  per  le   prestazioni   compiute   o   alla

realizzazione degli interventi proposti.

  1. Possono presentare le proposte di cui al  comma  1  i  soggetti

dotati di  idonei  requisiti  tecnici,  organizzativi,  finanziari  e

gestionali, specificati dal regolamento, nonche’ i  soggetti  di  cui

agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o

consorziati con enti  finanziatori  e  con  gestori  di  servizi.  La

realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita’ rientra tra i

settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera  c-bis),  del

decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere  di  commercio,

industria, artigianato e  agricoltura,  nell’ambito  degli  scopi  di

utilita’ sociale e  di  promozione  dello  sviluppo  economico  dalle

stesse  perseguiti,  possono  presentare  studi  di  fattibilita’   o

proposte di  intervento,  ovvero  aggregarsi  alla  presentazione  di

proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma

restando la loro autonomia decisionale.

  1. Entro venti giorni dall’avvenuta approvazione dei  programmi  di

cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la

presenza  negli  stessi  programmi  di  interventi  realizzabili  con

capitali privati,  in  quanto  suscettibili  di  gestione  economica,

pubblicando un  avviso  indicativo,  mediante  affissione  presso  la

propria  sede  per  almeno  sessanta  giorni   consecutivi,   nonche’

pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all’articolo

66, comma 7, con le modalita’ ivi previste, e sul proprio profilo  di

committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni

aggiudicatrici hanno facolta’ di pubblicare lo stesso avviso  facendo

ricorso a differenti modalita’, nel  rispetto  dei  principi  di  cui

all’articolo  2  del  codice.  L’avviso  deve  contenere  i  criteri,

nell’ambito di quelli indicati dall’articolo 154, in base ai quali si

procede  alla  valutazione  comparativa  tra  le  diverse   proposte.

L’avviso deve, altresi’, indicare espressamente che  e’  previsto  il

diritto a favore  del  promotore  ad  essere  preferito  ai  soggetti

previsti dall’articolo 155,  comma  1,  lettera  b),  ove  lo  stesso

intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente piu’

vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti.

  1. Entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  della  proposta,  le

amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

  1. a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del

procedimento;

  1. b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad

eventuale dettagliata richiesta di integrazione.

Art. 154

Valutazione della proposta

(art. 37-ter, legge n. 109/1994)

 

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici  valutano  la  fattibilita’

delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e

ambientale, nonche’ della qualita’ progettuale, della  funzionalita’,

della fruibilita’ dell’opera, dell’accessibilita’  al  pubblico,  del

rendimento, del costo di gestione e  di  manutenzione,  della  durata

della  concessione,  dei  tempi  di  ultimazione  dei  lavori   della

concessione,  delle  tariffe  da  applicare,  della  metodologia   di

aggiornamento delle stesse, del valore economico  e  finanziario  del

piano  e  del  contenuto  della  bozza  di  convenzione,   verificano

l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione  e,  esaminate

le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne

facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di

pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici

deve intervenire entro quattro mesi dalla  ricezione  della  proposta

del promotore.  Ove  necessario,  il  responsabile  del  procedimento

concorda per iscritto con il promotore un  piu’  lungo  programma  di

esame e valutazione. Nella procedura negoziata  di  cui  all’articolo

155 il  promotore  potra’  adeguare  la  propria  proposta  a  quella

giudicata dall’amministrazione piu’ conveniente. In questo  caso,  il

promotore risultera’ aggiudicatario della concessione.

Art. 155

Indizione della gara

(art. 37-quater, legge n. 109/1994)

 

  1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 154 di  ogni

anno le  amministrazioni  aggiudicatrici,  qualora  fra  le  proposte

presentate ne  abbiano  individuate  alcune  di  pubblico  interesse,

applicano, ove necessario, le disposizioni  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  e,  al  fine  di

aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa  concessione  di

cui all’articolo 143, procedono, per ogni proposta individuata:

  1. a) ad indire una gara da svolgere con il  criterio  dell’offerta

economicamente piu’ vantaggiosa di  cui  all’articolo  83,  comma  1,

ponendo a  base  di  gara  il  progetto  preliminare  presentato  dal

promotore, eventualmente modificato sulla base  delle  determinazioni

delle  amministrazioni  stesse,  nonche’  i  valori  degli   elementi

necessari per  la  determinazione  dell’offerta  economicamente  piu’

vantaggiosa nelle misure  previste  dal  piano  economico-finanziario

presentato dal promotore; si applica l’articolo 53, comma 2,  lettera

c);

  1. b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata

da svolgere fra il promotore e  i  soggetti  presentatori  delle  due

migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso  in  cui

alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura  negoziata

si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

  1. La proposta del promotore posta a base di gara e’ vincolante per

lo stesso qualora non  vi  siano  altre  offerte  nella  gara  ed  e’

garantita dalla cauzione di  cui  all’articolo  75,  comma  1,  e  da

un’ulteriore cauzione pari all’importo di cui all’articolo 153, comma

1, quinto periodo,  da  versare,  su  richiesta  dell’amministrazione

aggiudicatrice, prima dell’indizione del bando di gara.

  1. I  partecipanti  alla  gara,  oltre  alla   cauzione   di   cui

all’articolo 75, comma 1, versano, mediante fideiussione  bancaria  o

assicurativa, un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura  pari

all’importo di cui all’articolo 153, comma 1, quinto periodo.

  1. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui  al  comma  1,

lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un  congruo

termine fissato dall’amministrazione nel bando di gara,  il  soggetto

promotore  della  proposta  ha  diritto  al   pagamento,   a   carico

dell’aggiudicatario, dell’importo di cui all’articolo 153,  comma  1,

quinto  periodo.  Il  pagamento  e’  effettuato  dall’amministrazione

aggiudicatrice prelevando tale importo  dalla  cauzione  versata  dal

soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

  1. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad

oggetto sia l’esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto

in sede di offerta e nella successiva procedura negoziata di  cui  al

comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,  lo  stesso

e’ tenuto  a  versare  all’altro  soggetto,  ovvero  agli  altri  due

soggetti che abbiano partecipato alla procedura,  il  rimborso  delle

spese  sostenute  e  documentate  nei  limiti  dell’importo  di   cui

all’articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento e’ effettuato

dall’amministrazione aggiudicatrice  prelevando  tale  importo  dalla

cauzione versata dall’aggiudicatario ai sensi del comma 3.

Art. 156.

Societa’ di progetto

(art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)

 

  1. Il bando di gara per l’affidamento di una  concessione  per  la

realizzazione e/o gestione  di  una  infrastruttura  o  di  un  nuovo

servizio di pubblica utilita’ deve prevedere che l’aggiudicatario  ha

la facolta’, dopo l’aggiudicazione, di  costituire  una  societa’  di

progetto  in  forma  di  societa’  per  azioni  o  a  responsabilita’

limitata, anche consortile.  Il  bando  di  gara  indica  l’ammontare

minimo del capitale sociale della societa’. In  caso  di  concorrente

costituito da piu’ soggetti, nell’offerta e’  indicata  la  quota  di

partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.  Le  predette

disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’articolo 155. La

societa’ cosi’ costituita diventa la concessionaria  subentrando  nel

rapporto  di  concessione  all’aggiudicatario  senza  necessita’   di

approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione

di contratto. Il bando di  gara  puo’,  altresi’,  prevedere  che  la

costituzione della societa’ sia un obbligo dell’aggiudicatario.

  1. I lavori da eseguire e i servizi da  prestare  da  parte  delle

societa’ disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e  prestati

in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle  suddette

societa’ ai propri soci,  sempre  che  essi  siano  in  possesso  dei

requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e  regolamentari.

Restano  ferme   le   disposizioni   legislative,   regolamentari   e

contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori  o  dei

servizi a soggetti terzi.

  1. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce

cessione  del  contratto,  la  societa’  di   progetto   diventa   la

concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario  in

tutti i  rapporti  con  l’amministrazione  concedente.  Nel  caso  di

versamento di un prezzo in corso  d’opera  da  parte  della  pubblica

amministrazione,  i  soci   della   societa’   restano   solidalmente

responsabili   con   la   societa’   di   progetto   nei    confronti

dell’amministrazione  per   l’eventuale   rimborso   del   contributo

percepito. In alternativa, la societa’ di progetto puo’ fornire  alla

pubblica amministrazione garanzie  bancarie  e  assicurative  per  la

restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera,

liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla  data

di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto  di

concessione stabilisce le modalita’ per  l’eventuale  cessione  delle

quote della societa’ di progetto, fermo restando che i soci che hanno

concorso a formare i requisiti per la qualificazione  sono  tenuti  a

partecipare alla societa’ e a garantire, nei limiti di cui sopra,  il

buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data  di

emissione del certificato  di  collaudo  dell’opera.  L’ingresso  nel

capitale sociale della societa’ di progetto  e  lo  smobilizzo  delle

partecipazioni da parte di banche e altri  investitori  istituzionali

che non abbiano concorso a formare i requisiti per la  qualificazione

possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

Art. 157.

Emissione di obbligazioni da parte delle societa’ di progetto

(art. 37-sexies, legge n. 109/1994)

 

  1. Le societa’ costituite al fine  di  realizzare  e  gestire  una

singola infrastruttura o  un  nuovo  servizio  di  pubblica  utilita’

possono emettere, previa autorizzazione degli  organi  di  vigilanza,

obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412  del

codice civile, purche’ garantite pro-quota  mediante  ipoteca;  dette

obbligazioni sono nominative o al portatore.

  1. I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono

riportare chiaramente ed evidenziare  distintamente  un  avvertimento

dell’elevato grado di rischio del debito, secondo modalita’ stabilite

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,  di  concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 158.

Risoluzione

(art. 37-septies, legge n. 109/1994)

 

  1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento

del soggetto concedente ovvero quest’ultimo  revochi  la  concessione

per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

  1. a) il valore delle opere realizzate piu’ gli oneri accessori, al

netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera  non  abbia

ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti

dal concessionario;

  1. b) le penali e gli altri  costi  sostenuti  o  da  sostenere  in

conseguenza della risoluzione;

  1. c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno,

pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero

della parte del servizio ancora da gestire valutata  sulla  base  del

piano economico-finanziario.

  1. Le somme di cui al comma 1 sono destinate  prioritariamente  al

soddisfacimento dei crediti dei  finanziatori  del  concessionario  e

sono  indisponibili  da  parte  di  quest’ultimo  fino  al   completo

soddisfacimento di detti crediti.

  1. L’efficacia della revoca della concessione e’  sottoposta  alla

condizione del pagamento da parte del concedente di  tutte  le  somme

previste dai commi precedenti.

Art. 159.

Subentro

(art. 37-octies, legge n. 109/1994)

 

  1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto  concessorio  per

motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori

del progetto  potranno  impedire  la  risoluzione  designando,  entro

novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta  da  parte

del concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, una societa’

che subentri nella concessione al  posto  del  concessionario  e  che

verra’ accettata dal concedente a condizione che:

  1. a) la societa’ designata dai finanziatori abbia  caratteristiche

tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute

dal concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione;

  1. b) l’inadempimento del concessionario  che  avrebbe  causato  la

risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del

termine di cui all’alinea del presente comma  ovvero  in  un  termine

piu’  ampio  che  potra’  essere  eventualmente  concordato  tra   il

concedente e i finanziatori.

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,

sono fissati i criteri e le modalita’ di attuazione delle  previsioni

di cui al comma 1.

Art. 160

Privilegio sui crediti

(art. 37-nonies, legge n. 109/1994)

 

  1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori

pubblici, di opere di interesse pubblico o la  gestione  di  pubblici

servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del  concessionario

ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

  1. Il privilegio, a pena  di  nullita’,  deve  risultare  da  atto

scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori

originari dei crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del

finanziamento o della linea di  credito,  nonche’  gli  elementi  che

costituiscono il finanziamento.

  1. L’opponibilita’ ai terzi del privilegio sui beni e’ subordinata

alla trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524, comma 2,

del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio  risulta.  Della

costituzione del privilegio e’ dato avviso mediante pubblicazione nel

foglio annunzi legali; dall’avviso devono risultare gli estremi della

avvenuta trascrizione. La  trascrizione  e  la  pubblicazione  devono

essere effettuate presso i competenti uffici del luogo  ove  ha  sede

l’impresa finanziata.

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo  1153  del  codice

civile, il privilegio puo’ essere esercitato anche nei confronti  dei

terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto  dello

stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui

non sia possibile far valere il privilegio nei  confronti  del  terzo

acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

Art. 160-bis

(( Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita’ ))

 

((1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed  il  completamento  di

opere  pubbliche  o  di  pubblica  utilita’  i   committenti   tenuti

all’applicazione del presente  codice  possono  avvalersi  anche  del

contratto di locazione finanziaria.

  1. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni

previste dal  presente  codice,  determina  i  requisiti  soggettivi,

funzionali,  economici,  tecnico-realizzativi  ed  organizzativi   di

partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche  dell’opera,

i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonche’  i  parametri

di  valutazione   tecnica   ed   economico-finanziaria   dell’offerta

economicamente piu’ vantaggiosa.

  1. L’offerente di cui al comma 2 puo’ essere anche una associazione

temporanea  costituita  dal  soggetto  finanziatore  e  dal  soggetto

realizzatore, responsabili, ciascuno,  in  relazione  alla  specifica

obbligazione assunta, ovvero  un  contraente  generale.  In  caso  di

fallimento,  inadempimento  o  sopravvenienza  di   qualsiasi   causa

impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei  due

soggetti costituenti l’associazione temporanea  di  imprese,  l’altro

puo’ sostituirlo, con l’assenso del committente, con  altro  soggetto

avente medesimi requisiti e caratteristiche.

  1. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta  in

ogni caso condizionato al positivo controllo della  realizzazione  ed

alla eventuale gestione funzionale dell’opera  secondo  le  modalita’

previste.))

Art. 160-ter

(( (Contratto di disponibilita’). ))

 

((1. L’affidatario del contratto di  disponibilita’  e’  retribuito

con i  seguenti  corrispettivi,  soggetti  ad  adeguamento  monetario

secondo le previsioni del contratto:

  1. a) un  canone  di  disponibilita’,  da   versare   soltanto   in

corrispondenza alla effettiva disponibilita’ dell’opera; il canone e’

proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o  nulla

disponibilita’ della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo

non  rientrante  tra   i   rischi   a   carico   dell’amministrazione

aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

  1. b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera,

comunque  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   di

costruzione dell’opera, in caso  di  trasferimento  della  proprieta’

dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice;

  1. c) un  eventuale  prezzo  di  trasferimento,   parametrato,   in

relazione ai canoni gia’ versati e all’eventuale contributo in  corso

d’opera di cui alla precedente  lettera  b),  al  valore  di  mercato

residuo dell’opera, da corrispondere, al termine  del  contratto,  in

caso di trasferimento della proprieta’ dell’opera all’amministrazione

aggiudicatrice.

  1. L’affidatario assume  il  rischio  della  costruzione  e  della

gestione tecnica dell’opera per il periodo di  messa  a  disposizione

dell’amministrazione aggiudicatrice.

  1. Il bando  di  gara  e’  pubblicato  con  le  modalita’  di  cui

all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo del

contratto, ponendo  a  base  di  gara  un  capitolato  prestazionale,

predisposto  dall’amministrazione  aggiudicatrice,  che  indica,   in

dettaglio,  le  caratteristiche  tecniche  e  funzionali   che   deve

assicurare l’opera  costruita  e  le  modalita’  per  determinare  la

riduzione del canone di disponibilita’, nei limiti di cui al comma 6.

Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente  alle

caratteristiche  indicate  nel  capitolato   prestazionale   e   sono

corredate  dalla  garanzia  di  cui  all’articolo  75;  il   soggetto

aggiudicatario e’ tenuto a prestare la  cauzione  definitiva  di  cui

all’articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione  da

parte dell’affidatario e’ dovuta una cauzione a garanzia delle penali

relative al mancato o inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi

contrattuali  relativi  alla  messa  a  disposizione  dell’opera,  da

prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo  operativo

di esercizio e con le modalita’ di cui all’articolo 113;  la  mancata

presentazione  di  tale  cauzione  costituisce  grave   inadempimento

contrattuale.  L’amministrazione  aggiudicatrice  valuta  le  offerte

presentate  con  il   criterio   dell’offerta   economicamente   piu’

vantaggiosa di cui  all’articolo  83.  Il  bando  indica  i  criteri,

secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai  quali  si

procede alla valutazione comparativa  tra  le  diverse  offerte.  Gli

oneri connessi agli eventuali espropri sono  considerati  nel  quadro

economico degli investimenti e finanziati nell’ambito  del  contratto

di disponibilita’.

  1. Al contratto di disponibilita’  si  applicano  le  disposizioni

previste dal presente codice in  materia  di  requisiti  generali  di

partecipazione alle procedure  di  affidamento  e  di  qualificazione

degli operatori economici.

  1. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo  e  le  eventuali

varianti in corso  d’opera  sono  redatti  a  cura  dell’affidatario;

l’affidatario ha la facolta’  di  introdurre  le  eventuali  varianti

finalizzate ad una maggiore economicita’ di costruzione  o  gestione,

nel  rispetto  del  capitolato  prestazionale   e   delle   norme   e

provvedimenti di  pubbliche  autorita’  vigenti  e  sopravvenuti;  il

progetto definitivo, il progetto esecutivo e  le  varianti  in  corso

d’opera sono  ad  ogni  effetto  approvati  dall’affidatario,  previa

comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice e,  ove  prescritto,

alle terze autorita’ competenti. Il rischio della mancata o ritardata

approvazione  da  parte   di   terze   autorita’   competenti   della

progettazione   e   delle   eventuali   varianti    e’    a    carico

dell’affidatario.

  1. L’attivita’ di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante,

verifica la realizzazione dell’opera al fine di accertare il puntuale

rispetto del capitolato prestazionale e delle  norme  e  disposizioni

cogenti e puo’ proporre all’amministrazione aggiudicatrice, a  questi

soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di  lavori  eseguiti

ovvero, sempre che siano  assicurate  le  caratteristiche  funzionali

essenziali, la riduzione del canone di disponibilita’.  Il  contratto

individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di

riduzione del canone di disponibilita’ superato il quale il contratto

e’  risolto.   L’adempimento   degli   impegni   dell’amministrazione

aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo  controllo

della realizzazione dell’opera ed alla  messa  a  disposizione  della

stessa secondo le modalita’ previste dal contratto di disponibilita’.

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  alle

infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso

l’approvazione dei progetti avviene  secondo  le  procedure  previste

agli articoli 165 e seguenti)).

Capo IV
Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Sezione I
Infrastrutture e insediamenti produttivi

Art. 161

Oggetto e disciplina comune applicabile

(art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. Il presente capo regola la  progettazione,  l’approvazione  dei

progetti e  la  realizzazione  delle  infrastrutture  strategiche  di

preminente interesse nazionale, nonche’ l’approvazione secondo quanto

previsto dall’articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi

strategici e delle infrastrutture strategiche private  di  preminente

interesse nazionale, individuati a mezzo  del  programma  di  cui  al

comma 1 dell’articolo  1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443.

Nell’ambito del programma predetto sono, altresi’,  individuate,  con

intese generali quadro tra  il  Governo  e  ogni  singola  regione  o

provincia autonoma, le opere per le quali  l’interesse  regionale  e’

concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere  le

regioni o province autonome partecipano, con  le  modalita’  indicate

nelle stesse intese, alle attivita’ di progettazione, affidamento dei

lavori e monitoraggio, in  accordo  alle  normative  vigenti  e  alle

eventuali leggi regionali allo  scopo  emanate.  Rimangono  salve  le

competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo

statuto speciale e relative norme di attuazione.

  1. L’approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti

di cui al comma  1  avviene  d’intesa  tra  lo  Stato  e  le  regioni

nell’ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province

autonome interessate, secondo le previsioni della legge  21  dicembre

2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.

  1. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di  cui  al

comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo.

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari

applicano, per le proprie  attivita’  contrattuali  e  organizzative,

relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al  comma  1,

le norme del presente capo.

  1. Le regioni, le province, i comuni, le citta’ metropolitane, gli

enti  pubblici  dagli  stessi  dipendenti  e  i  loro   concessionari

applicano, per le proprie attivita’ rientranti in materie oggetto  di

legislazione   concorrente,   relative   alla   realizzazione   delle

infrastrutture di cui al comma 1, le norme  del  presente  capo  fino

alla entrata in vigore di una diversa norma  regionale,  da  emanarsi

nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre  2001,

  1. 443. Sono fatte salve le competenze  dei  comuni,  delle  citta’

metropolitane,  delle  province  e  delle  regioni  in   materia   di

progettazione, approvazione e realizzazione  delle  infrastrutture  e

insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.

  1. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal

presente capo, ai contratti alle opere di cui all’articolo 162, comma

1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata,

le disposizioni:

– della parte I  (principi  e  disposizioni  comuni  e  contratti

esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);

– della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);

– della parte II, titolo III, capo I  (programmazione,  direzione

ed esecuzione dei lavori);

– della parte II, titolo III,  capo  II  (concessione  di  lavori

pubblici);

– della parte II, titolo III, capo III (promotore  finanziario  e

societa’ di progetto);

– della parte IV (contenzioso);

–  della  parte  V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali   e

transitorie).

Art. 162

Definizioni  rilevanti  per  le  infrastrutture  strategiche  e   gli

insediamenti produttivi

(art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

 

  1. Salve le definizioni di cui all’articolo 3, ai fini di  cui  al

presente capo:

  1. a) programma  e’  il  programma  delle  infrastrutture  e  degli

insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale,

di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

  1. b) Ministero  e’  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei

trasporti;

  1. c) infrastrutture   e   insediamenti   produttivi    sono    le

infrastrutture e insediamenti produttivi inseriti nel programma;

  1. d) opere per le quali  l’interesse  regionale  concorre  con  il

preminente interesse nazionale sono  le  infrastrutture,  individuate

nel programma di cui all’articolo 161 comma 1, non  aventi  carattere

interregionale o internazionale, per le  quali  sia  prevista,  nelle

intese generali quadro di cui al citato articolo 161,  comma  1,  una

particolare partecipazione delle regioni  o  province  autonome  alle

procedure attuative. Hanno carattere interregionale o  internazionale

le opere da realizzare sul territorio di piu’ regioni o Stati, ovvero

collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;

  1. e) fondi,  indica  le  risorse  finanziarie  –  integrative  dei

finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati

disponibili – che  la  legge  finanziaria  annualmente  destina  alle

attivita’  di  progettazione,  istruttoria  e   realizzazione   delle

infrastrutture inserite nel programma;

  1. f) CIPE e’ il Comitato interministeriale per  la  programmazione

economica, integrato  con  i  presidenti  delle  regioni  e  province

autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e

insediamenti produttivi;

  1. g) affidamento a contraente generale  e’  il  contratto  di  cui

all’articolo 3, comma 7, con il quale viene affidata la progettazione

e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente

alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore.  Il  contraente

generale si differenzia dal concessionario  di  opere  pubbliche  per

l’esclusione dalla gestione dell’opera eseguita ed e’ qualificato per

specifici     connotati     di     capacita’     organizzativa      e

tecnico-realizzativa,   per    l’assunzione    dell’onere    relativo

all’anticipazione  temporale  del   finanziamento   necessario   alla

realizzazione dell’opera in tutto o in  parte  con  mezzi  finanziari

privati, per la liberta’ di forme nella realizzazione dell’opera, per

la natura prevalente di obbligazione  di  risultato  complessivo  del

rapporto che lega  detta  figura  al  soggetto  aggiudicatore  e  per

l’assunzione del relativo rischio. I  contraenti  generali  non  sono

soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo;

  1. h) finanziamento senza rivalsa o  con  rivalsa  limitata  e’  il

finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene  concesso  ad

un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con  rivalsa

limitata  nei  confronti   dello   stesso   contraente   generale   o

concessionario, ovvero nei  confronti  dei  soci  della  societa’  di

progetto.

Art. 163

Attivita’ del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

 

  1. Il Ministero promuove le attivita’  tecniche  e  amministrative

occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle

infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed  effettua,  con  la

collaborazione delle regioni  o  province  autonome  interessate  con

oneri a proprio carico, le attivita’ di supporto  necessarie  per  la

vigilanza,   da   parte   del   CIPE,   sulla   realizzazione   delle

infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero,  di

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,  le  regioni

possono   provvedere   alle   attivita’   di   progettazione    delle

infrastrutture statali eventualmente anche  mediante  l’anticipazione

dei finanziamenti previsti dalla legge  21  dicembre  2001,  n.  443.

Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta  la  propria

attivita’ al principio di leale collaborazione con le  regioni  e  le

province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei

casi indicati dal presente capo, la previa  intesa  delle  regioni  o

province autonome interessate.

  1. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
  2. a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri  e  delle

regioni o province autonome, formulando la proposta di  programma  da

approvare con le modalita’ previste dalla legge 21 dicembre 2001,  n.

443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o

province  autonome,   al   fine   del   congiunto   coordinamento   e

realizzazione delle infrastrutture;

  1. b) promuove la redazione dei progetti  delle  infrastrutture  da

parte  dei  soggetti  aggiudicatori,   anche   attraverso   eventuali

opportune intese o accordi procedimentali  tra  i  soggetti  comunque

interessati;

  1. c) promuove e acquisisce  il  parere  istruttorio  dei  progetti

preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del

presente capo e, sulla base dei pareri predetti,  cura  a  sua  volta

l’istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE,  proponendo  allo

stesso le eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto. Per

le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio  superiore

dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive,  ove

richiesto dalle norme vigenti, e’ acquisito sul progetto preliminare;

  1. d) provvede, eventualmente in collaborazione con le  regioni,  le

province autonome e gli altri enti interessati con  oneri  a  proprio

carico, alle attivita’ di supporto al CIPE  per  la  vigilanza  delle

attivita’ di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della

successiva realizzazione delle infrastrutture;

  1. e) ove  necessario,  collabora  alle  attivita’   dei   soggetti

aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita’ istruttorie con

azioni di indirizzo e  supporto,  a  mezzo  delle  proprie  strutture

ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;

  1. f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a  carico  dei  fondi,  le

risorse   finanziarie   integrative   necessarie    alle    attivita’

progettuali; propone, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle

finanze, al CIPE l’assegnazione ai soggetti aggiudicatori,  a  carico

dei fondi, delle  risorse  finanziarie  integrative  necessarie  alla

realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del  progetto

preliminare  e  nei  limiti  delle  risorse   disponibili.   Per   le

infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza

del Ministero delle attivita’ produttive,  le  attivita’  di  cui  al

presente comma sono svolte d’intesa con il Ministero delle  attivita’

produttive.

  1. Per le attivita’ di cui al presente capo il Ministero, ove  non

vi siano specifiche professionalita’ interne, puo’:

  1. a) avvalersi di una struttura tecnica di  missione  composta  da

dipendenti nei  limiti  dell’organico  approvato  e  dirigenti  delle

pubbliche amministrazioni, da tecnici  individuati  dalle  regioni  o

province autonome territorialmente coinvolte, nonche’, sulla base  di

specifici  incarichi  professionali  o  rapporti  di   collaborazione

coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti  nella  gestione

di lavori pubblici  e  privati  e  di  procedure  amministrative.  La

struttura tecnica di missione e’ istituita con decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti; i costi della struttura tecnica

di missione e degli advisor di cui  alla  lettera  c)  sono  posti  a

carico dei fondi con  le  modalita’  stabilite  con  il  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 6;

  1. b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di

alta  specializzazione  e  professionalita’,  previa  selezione,  con

contratti a tempo determinato di durata non superiore al  quinquennio

rinnovabile per una sola volta;

  1. c) avvalersi, quali advisor,  di  societa’  specializzate  nella

progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

  1. Per le attivita’ di cui al presente capo il Ministero, inoltre,

puo’:

  1. a) avvalersi  dell’eventuale  ulteriore  collaborazione  che  le

regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a

proprio carico;

  1. b) avvalersi, d’intesa con il Ministero  dell’economia  e  delle

finanze, con apposita convenzione ai sensi dell’articolo 47, comma 1,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti

o di societa’ da  essa  controllata  per  le  attivita’  di  supporto

tecnico-finanziario   occorrenti   al   Ministero   e   ai   soggetti

aggiudicatori;

  1. c) richiedere al Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  la

collaborazione dell’Unita’ tecnica finanza di  progetto,  allo  scopo

riorganizzata  con  decreto  del  Ministero  dell’economia  e   delle

finanze, anche in deroga all’articolo 7, della legge 17 maggio  1999,

  1. 144, e all’articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  2. Al fine di agevolare, sin dall’inizio della fase istruttoria, la

realizzazione  di  infrastrutture  e  insediamenti   produttivi,   il

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri

competenti, nonche’ i Presidenti delle regioni  o  province  autonome

interessate, propone al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  la

nomina di commissari straordinari, i quali seguono l’andamento  delle

opere e provvedono alle opportune  azioni  di  indirizzo  e  supporto

promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti  pubblici  e  privati

interessati. Nell’espletamento delle suddette attivita’, e  nel  caso

di   particolare   complessita’   delle   stesse,   il    commissario

straordinario puo’ essere affiancato da un sub-commissario,  nominato

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti

delle regioni o province  autonome  territorialmente  coinvolte,  con

oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti.  Per  le

opere  non  aventi  carattere  interregionale  o  internazionale,  la

proposta  di  nomina  del  commissario  straordinario  e’   formulata

d’intesa con il presidente della  regione  o  provincia  autonoma,  o

sindaco della citta’ metropolitana interessata.

  1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3, 4 e  5  sono

posti a carico dei fondi e sono  contenuti  nell’ambito  della  quota

delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo  con  decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze.

  1. Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri

competenti nonche’, per le infrastrutture di competenza dei  soggetti

aggiudicatori  regionali,  i  presidenti  delle  regioni  o  province

autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari

ad adottare, con le modalita’ e i poteri di cui all’articolo  13  del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 maggio 1997, n.  135,  in  sostituzione  dei  soggetti

competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura  necessari

alla   sollecita   progettazione,    istruttoria,    affidamento    e

realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

  1. I  commissari  straordinari  riferiscono  al   Presidente   del

Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE

in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte  e

operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto

del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di  missione

e degli advisor,  acquisendo,  per  il  tramite  degli  stessi,  ogni

occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a  norma

del  comma  9,  i  commissari  straordinari  e  i  sub-commissari  si

avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonche’ delle competenti

strutture  regionali  e  possono  avvalersi  del  supporto  e   della

collaborazione dei soggetti terzi.

  1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  nomina

del  commissario  straordinario  individua  il  compenso  e  i  costi

pertinenti alle  attivita’  da  svolgere  dallo  stesso,  nonche’  le

modalita’  di  corresponsione  degli  stessi,  a  carico  dei  fondi,

nell’ambito delle risorse di cui al comma 6.

  1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e’

istituito, su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato,  un  gruppo  di

lavoro allo scopo di assicurare ai  commissari  straordinari  che  ne

facciano richiesta, l’assistenza e il supporto  coordinato  da  parte

delle amministrazioni statali e regionali interessate.

Art. 164

Progettazione

(art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005)

 

  1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme  di  cui

all’allegato tecnico riportato nell’allegato XXI. Le  predette  norme

sono vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici nazionali  e  i

loro concessionari.

  1. L’affidamento  da  parte  del  soggetto   aggiudicatore   delle

attivita’ di  progettazione  e  degli  altri  servizi  pertinenti  le

infrastrutture,  di  ammontare  pari  o  superiore  alla  soglia   di

applicazione delle normative  comunitarie  in  materia,  e’  regolato

dalle norme dettate dalla parte II, ovvero dalla parte  III  per  gli

incarichi  e  i  concorsi  di  progettazione  per  le  attivita’  ivi

previste. Al fine di garantire la trasparenza e  la  pubblicita’  dei

bandi di gara, gli stessi devono essere  pubblicati  anche  sul  sito

internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  delle

regioni interessate, secondo le modalita’ e le procedure  di  cui  al

decreto del Ministro dei lavori pubblici 6  aprile  2001,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  2  maggio  2001.  I  servizi  di

ammontare  inferiore  alla  soglia  comunitaria  sono  affidati   nel

rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  adeguata   pubblicita’   e

imparzialita’ imposti dall’osservanza del Trattato.

  1. Le  persone  fisiche  e  giuridiche  incaricate  dai   soggetti

aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche’ le

societa’ collegate, non possono in alcuna forma e  per  alcun  titolo

partecipare alla realizzazione dei lavori  da  esse  progettati,  ne’

essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei  lavori

e collaudo da parte degli  appaltatori,  concessionari  e  contraenti

generali  delle  infrastrutture,  ai  fini  dello  sviluppo  o  della

variazione dei progetti dalle stesse redatti  e  della  realizzazione

dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori  possono  estendere  il

predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro  titolo

alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara  o  nel

contratto di progettazione.

  1. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da

linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza  dei  cantieri,

non soggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base della gara,

nonche’ della conseguente stima degli  oneri  medesimi.  Il  soggetto

aggiudicatore puo’ affidare al contraente  generale,  con  previsione

del bando di gara o del contratto, i  compiti  del  responsabile  dei

lavori. Nell’affidamento mediante appalto integrato,  la  nomina  del

responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.

  1. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del  presente  articolo,  in

relazione  alle  attivita’  di  progettazione  e  approvazione  delle

infrastrutture, non si applicano gli articoli  90,  91,  e  92  e  le

relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.

  1. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto  inserite  nel

programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.

  1. Previa intesa con  il  Ministero  della  giustizia,  fino  alla

revisione  delle  tariffe   professionali   per   le   attivita’   di

progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni  di  cui  al

comma 1, ai  fini  della  determinazione  del  corrispettivo  per  le

attivita’  di  progettazione   delle   infrastrutture,   redatte   in

conformita’ al presente articolo e relativo allegato tecnico  di  cui

all’allegato XXI, i soggetti  aggiudicatori  aumentano  del  100  per

cento l’aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B

del decreto 4 aprile 2001 del Ministro  della  giustizia,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n.  96  del  26  aprile  2001;  le  aliquote

previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo

vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote

previste  per  il  progetto  definitivo  ed  esecutivo  in  modo  che

l’aliquota totale risulti sempre pari a 1.

Art. 165

Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto  ambientale

e localizzazione

(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

 

  1. I soggetti aggiudicatori trasmettono  al  Ministero,  entro  il

termine di sei mesi  dall’approvazione  del  programma,  il  progetto

preliminare delle infrastrutture di competenza.  Ove  sia  necessario

l’espletamento di procedure di gara, il termine  e’  elevato  a  nove

mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto

preliminare ed eventualmente non gia’ disponibili, sono assegnate dal

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dell’economia e delle finanze,  su  richiesta  del  soggetto

aggiudicatore,  a  valere  sulla  quota  dei  fondi  destinata   alle

attivita’ progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche  a

rimborso  di  somme  gia’   anticipate   dalle   regioni   ai   sensi

dell’articolo 163, comma 1.

  1. Ove il  soggetto  aggiudicatore  intenda  sollecitare,  per  la

redazione del progetto preliminare, la proposta di un  promotore,  ne

da’ immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione

dell’avviso di cui all’articolo 175, comma 1.

  1. Il progetto preliminare delle infrastrutture,  oltre  a  quanto

previsto  nell’allegato  tecnico  di  cui   all’allegato   XXI   deve

evidenziare, con apposito adeguato elaborato  cartografico,  le  aree

impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto  e  le  occorrenti

misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le

caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di

spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso  il  limite  di

spesa per le  eventuali  opere  e  misure  compensative  dell’impatto

territoriale e sociale comunque non superiori  al  cinque  per  cento

dell’intero costo dell’opera e deve  includere  le  infrastrutture  e

opere connesse,  necessarie  alla  realizzazione;  dalla  percentuale

predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto  ambientale

individuati nell’ambito della procedura di VIA. Ove, ai  sensi  delle

disposizioni nazionali o regionali vigenti, l’opera  sia  soggetta  a

valutazione  di  impatto  ambientale,  il  progetto  preliminare   e’

corredato anche da studio  di  impatto  ambientale  e  reso  pubblico

secondo le procedure  previste  dalla  legge  nazionale  o  regionale

applicabile. Ai fini dell’approvazione del progetto  preliminare  non

e’  richiesta  la  comunicazione  agli  interessati  alle   attivita’

espropriative, di cui all’articolo  11  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327  ovvero  altra  comunicazione

diversa da quella effettuata per l’eventuale  procedura  di  VIA,  ai

sensi del presente articolo; ove non sia  prevista  la  procedura  di

VIA,  il  progetto  preliminare  e’  comunque  depositato  presso  il

competente  ufficio  della  regione  interessata,   ai   fini   della

consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da’ avviso sul

sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.

  1. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto  preliminare  al

Ministero e, ove  competenti,  al  Ministero  dell’ambiente  e  della

tutela del territorio, al Ministero delle attivita’ produttive  e  al

Ministero per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ alle regioni o

province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto  e’

altresi’ rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di  cui

all’articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie

valutazioni al Ministero entro novanta  giorni  dalla  ricezione  del

progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti

in materia ambientale sono rese nel rispetto delle  previsioni  della

sezione II del presente  capo.  Nei  successivi  sessanta  giorni  il

Ministero, acquisito, nei casi  previsti,  il  parere  del  Consiglio

superiore dei lavori  pubblici  o  di  altra  commissione  consultiva

competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei

successivi  trenta  giorni.  Ove  non  sia  pervenuto   nel   termine

prescritto una o piu’ delle valutazioni o pareri  di  cui  sopra,  il

Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  invita  i  soggetti

medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi  trenta

giorni; in mancanza di  riscontro  il  Ministro  formula  la  propria

proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.

  1. Il progetto preliminare  non  e’  sottoposto  a  conferenza  di

servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni  del

presente  articolo,  e’  approvato  dal  CIPE.  Il  CIPE   decide   a

maggioranza,  con  il  consenso,   ai   fini   della   intesa   sulla

localizzazione, dei presidenti  delle  regioni  e  province  autonome

interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui  territorio

si realizza l’opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui

al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati  non

si siano tempestivamente espressi.

  1. In caso di motivato dissenso delle regioni o province  autonome

interessate si procede come segue:

  1. a) per  le  infrastrutture   di   carattere   interregionale   o

internazionale,  il   progetto   preliminare   e’   sottoposto   alla

valutazione del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  alla  cui

attivita’ istruttoria partecipano i rappresentanti  della  regione  o

provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e’ rimesso  a

cura del Ministero al Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  che,

nei quarantacinque  giorni  dalla  ricezione,  valuta  i  motivi  del

dissenso e l’eventuale proposta alternativa che, nel  rispetto  delle

funzionalita’   dell’opera,   la   regione   o   provincia   autonoma

dissenziente avesse formulato all’atto del dissenso.  Il  parere  del

Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ rimesso  dal  Ministro  al

CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni  entro

i successivi trenta giorni. Ove anche  in  questa  sede  permanga  il

dissenso della regione o provincia autonoma,  alla  approvazione  del

progetto preliminare si provvede entro sessanta  giorni  con  decreto

del Presidente della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio

dei Ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri,

di concerto con  il  Ministro  delle  attivita’  produttive  o  altro

Ministro competente per materia, sentita la commissione  parlamentare

per le questioni regionali;

  1. b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso

di  dissenso  delle  regioni  o  province  autonome  interessate,  si

provvede, entro i successivi sei  mesi  e  a  mezzo  di  un  collegio

tecnico costituito d’intesa tra il Ministero e la regione o provincia

autonoma  interessata,  ad  una  nuova   valutazione   del   progetto

preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel  rispetto

delle funzionalita’  dell’opera,  la  regione  o  provincia  autonoma

dissenziente avesse formulato all’atto del dissenso. Ove permanga  il

dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti propone al CIPE, d’intesa con la  regione  o  provincia

autonoma  interessata,  la   sospensione   della   infrastruttura   o

insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione  in  sede  di

aggiornamento del programma, ovvero l’avvio della procedura  prevista

in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di

carattere interregionale o internazionale.

  1. L’approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti

norme, l’accertamento della compatibilita’  ambientale  dell’opera  e

perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio,  l’intesa  Stato  –

regione sulla sua localizzazione, comportando l’automatica variazione

degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili  su  cui

e’ localizzata  l’opera  sono  assoggettati  al  vincolo  preordinato

all’esproprio  ai  sensi  dell’articolo  10  del  testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica  utilita’,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche

in mancanza di espressa menzione; gli  enti  locali  provvedono  alle

occorrenti misure  di  salvaguardia  delle  aree  impegnate  e  delle

relative eventuali fasce di rispetto e  non  possono  rilasciare,  in

assenza dell’attestazione di  compatibilita’  tecnica  da  parte  del

soggetto aggiudicatore,  permessi  di  costruire,  ne’  altri  titoli

abilitativi nell’ambito del corridoio individuato con  l’approvazione

del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate  dal

progetto  stesso.  A  tale   scopo,   l’approvazione   del   progetto

preliminare e’ resa pubblica mediante  pubblicazione  nel  Bollettino

Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed e’ comunicata

agli enti locali interessati a cura del  soggetto  aggiudicatore.  Ai

fini ambientali, si applica l’articolo 183, comma 6.

  1. Per  tutte   le   infrastrutture,   l’autorizzazione   di   cui

all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno

2001,  n.  327,  puo’  essere  estesa  al  compimento   di   ricerche

archeologiche,  bonifica  di  ordigni  bellici,  bonifica  dei   siti

inquinati e  puo’  essere  rilasciata  dalla  autorita’  espropriante

ovvero dal concessionario delegato alle attivita’  espropriative,  ai

soggetti o alle societa’ incaricate della  predetta  attivita’  anche

prima  della  redazione  del  progetto   preliminare.   Le   ricerche

archeologiche sono  compiute  sotto  la  vigilanza  delle  competenti

soprintendenze,  che  curano  la  tempestiva   programmazione   delle

ricerche e il rispetto della medesima, allo  scopo  di  evitare  ogni

ritardo all’avvio delle opere.

  1. Ove, ai fini  della  progettazione  delle  infrastrutture,  sia

necessaria l’escavazione di  cunicoli  esplorativi,  l’autorizzazione

alle attivita’ relative, ivi inclusa l’installazione dei  cantieri  e

l’individuazione dei siti di deposito,  e’  rilasciata  dal  Ministro

delle infrastrutture e dei  trasporti,  d’intesa  con  il  presidente

della regione o provincia autonoma interessata,  ed  ha  gli  effetti

dell’articolo 166, comma 5. In caso  di  mancata  intesa  nei  trenta

giorni dalla richiesta l’autorizzazione e’ rimessa al  CIPE,  che  si

pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalita’  di  cui  ai

commi 5 e 6. I risultati dell’attivita’ esplorativa, significativi  a

livello   ambientale,   sono   altresi’   comunicati   al   Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio ai fini  della  procedura

di valutazione di impatto ambientale.

  1. Prima dell’approvazione del progetto preliminare, si segue  la

procedura preventiva di verifica dell’interesse archeologico nei casi

previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto  dall’articolo

40, comma 2, dell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI.

Art. 166.

Progetto definitivo. Pubblica utilita’ dell’opera

(art. 4, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e’ integrato da una

relazione del  progettista  attestante  la  rispondenza  al  progetto

preliminare  e  alle  eventuali  prescrizioni  dettate  in  sede   di

approvazione  dello   stesso   con   particolare   riferimento   alla

compatibilita’  ambientale  e  alla  localizzazione  dell’opera.   E’

corredato inoltre dalla definizione delle eventuali  opere  e  misure

mitigatrici e compensative dell’impatto  ambientale,  territoriale  e

sociale.

  1. L’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica  utilita’

e’  comunicato  dal  soggetto   aggiudicatore,   o   per   esso   dal

concessionario o contraente generale,  ai  privati  interessati  alle

attivita’ espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni;  la  comunicazione  e’  effettuata  con  le

stesse  forme  previste  per  la  partecipazione  alla  procedura  di

valutazione di impatto ambientale dall’articolo  5  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto  1988,  n.  377.  Nel

termine perentorio di sessanta giorni dalla  comunicazione  di  avvio

del procedimento, i privati interessati dalle attivita’ espropriative

possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra’

valutarle per ogni conseguente determinazione.  Le  disposizioni  del

presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16  del

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

  1. Il  progetto  definitivo  e’  rimesso  da  parte  del  soggetto

aggiudicatore, del concessionario o contraente  generale  a  ciascuna

delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE

e a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciare

permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche’  ai  gestori

di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta  giorni  dal

ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e  i

gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di

adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo  o

di varianti migliorative che non modificano la  localizzazione  e  le

caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto  dei  limiti  di

spesa  e  delle  caratteristiche  prestazionali  e  delle  specifiche

funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e

richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza

di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento  del

progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa  non  oltre  il

termine di novanta giorni di cui al presente comma.

  1. La conferenza di  servizi  di  cui  al  comma  3  ha  finalita’

istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni  degli  articoli

14 e seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive

modificazioni, in materia  di  conferenza  di  servizi.  Nei  novanta

giorni successivi alla conclusione della  Conferenza  di  servizi  il

Ministero  valuta  la  compatibilita’  delle  proposte  e   richieste

pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche

amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le

indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e

formula  la  propria  proposta  al  CIPE  che,  nei   trenta   giorni

successivi, approva, con eventuali integrazioni o  modificazioni,  il

progetto definitivo, anche ai fini della  dichiarazione  di  pubblica

utilita’.

  1. L’approvazione del progetto definitivo, adottata  con  il  voto

favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni

altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque  denominato  e

consente  la  realizzazione  e,  per  gli   insediamenti   produttivi

strategici, l’esercizio di tutte le opere,  prestazioni  e  attivita’

previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione  o

provincia autonoma, si provvede con le modalita’ di cui  all’articolo

165, comma 6. Gli enti locali provvedono  all’adeguamento  definitivo

degli elaborati  urbanistici  di  competenza  ed  hanno  facolta’  di

chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario  o  contraente

generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

Art. 167.

Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti

(art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

  1. Le procedure di istruttoria e approvazione  dei  progetti  sono

completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che  non  siano

interrotte o sospese su istanza  del  soggetto  aggiudicatore;  anche

nell’ipotesi  di  piu’  sospensioni,  il   termine   complessivo   di

sospensione non puo’ superare i novanta giorni, trascorsi i quali  le

procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.

  1. Ove il progetto sia incompleto, carente o  contraddittorio,  le

amministrazioni competenti propongono al  Ministero,  nei  termini  e

modi previsti dal presente capo,  le  prescrizioni  per  la  corretta

successiva integrazione. Ove cio’ non  sia  possibile  per  l’assenza

degli elementi progettuali prescritti  dall’allegato  tecnico  recato

dall’allegato   XXI,   le   amministrazioni   competenti   concludono

l’istruttoria, negli stessi termini  e  modi,  con  la  richiesta  di

rinvio  del  progetto  a  nuova  istruttoria  e  l’indicazione  delle

condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su  proposta

del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e,  ove  necessario,

dispone la chiusura della procedura  e  il  rinvio  del  progetto  al

soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell’articolo 185

in merito alla richiesta di integrazioni da parte  della  commissione

speciale VIA.

  1. Il progetto preliminare  delle  infrastrutture  e’  istruito  e

approvato a norma  dell’articolo  165  ai  fini  della  intesa  sulla

localizzazione dell’opera  e,  ove  previsto,  della  valutazione  di

impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere,

comunque denominato, e’ rilasciato sul progetto definitivo dell’opera

ai sensi dell’articolo 166.

  1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e  gli  altri

soggetti  pubblici  e  privati  possono  partecipare  alle  eventuali

procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale,  rimettendo

le proprie valutazioni e osservazioni al  Ministero  dell’ambiente  e

della tutela del territorio ai  sensi  dell’articolo  183,  comma  4;

resta fermo l’articolo  184,  comma  2.  Le  valutazioni  in  materia

ambientale  di  competenza  regionale  sono  emesse  e  trasmesse  al

Ministero ai sensi degli articoli 165, 166  e  181,  in  applicazione

delle specifiche normative regionali, in quanto  compatibili  con  le

previsioni del presente capo e  salvo  quanto  previsto  all’articolo

161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai  fini

urbanistici  ed  edilizi  e’  reso  dalle  sole  regioni  o  province

autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi  dell’articolo  165.

Il parere istruttorio sul progetto definitivo  e’  reso  dai  singoli

soggetti competenti con le modalita’ dell’articolo 166,  e  seguenti;

le province partecipano al procedimento secondo  le  competenze  loro

attribuite.

  1. Il soggetto aggiudicatore ha facolta’ di avviare la procedura di

localizzazione dell’opera e  di  valutazione  di  impatto  ambientale

sulla scorta del progetto definitivo, anche  indipendentemente  dalla

redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal  caso

il progetto definitivo e’ istruito e  approvato,  anche  ai  predetti

fini, con le modalita’ e nei  tempi  previsti  dall’articolo  166.  I

Presidenti  delle  regioni  e  province   autonome   interessate   si

pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l’opera.

Il progetto definitivo e’ integrato dagli elementi  previsti  per  il

progetto   preliminare.   L’approvazione   del   progetto    comporta

l’apposizione   del   vincolo   espropriativo   e   la    contestuale

dichiarazione di pubblica utilita’.

  1. Le  varianti  alla  localizzazione  dell’opera  originariamente

risultante dal progetto del  soggetto  aggiudicatore  possono  essere

disposte dal CIPE, con la procedura di cui all’articolo 165, comma 5,

e 166, mediante nuova rappresentazione grafica  ovvero  mediante  una

prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove  necessario,  il

CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le  attivita’  culturali,

prescrive che nella successiva fase progettuale  si  dia  corso  alla

verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui agli  articoli

95 e 96 e all’allegato XXI. A  tal  fine  la  proposta  di  variante,

comunque   formulata,    e’    tempestivamente    trasmessa,    prima

dell’approvazione del CIPE, al Ministero per i beni  e  le  attivita’

culturali.

  1. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell’opera

in ordine alla quale non siano state acquisite le  valutazioni  della

competente commissione VIA o della regione competente in  materia  di

VIA, e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio  o  il

Presidente della regione competente in  materia  di  VIA  ritenga  la

variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme

richiesta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio  o

del Presidente della regione competente, ovvero del  Ministro  per  i

beni e le attivita’ culturali in caso di aree tutelate ai  sensi  del

codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  dispone  l’aggiornamento  dello

studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA

sulla parte di opera la cui  localizzazione  sia  variata  e  per  le

implicazioni progettuali conseguenti anche relative all’intera opera.

La procedura di VIA e’ compiuta in sede di approvazione del  progetto

definitivo, salva la facolta’ del soggetto aggiudicatore di  chiedere

la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con

successiva verifica sul progetto definitivo  ai  sensi  dell’articolo

185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all’articolo 185,  comma

  1. In alternativa all’invio  su  supporto  cartaceo,  il  soggetto

aggiudicatore  ha  facolta’  di  provvedere  alla  trasmissione   del

progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello  stesso,

muniti di firma digitale, su supporto informatico  non  modificabile.

Le amministrazioni competenti alla istruttoria  e  gli  enti  gestori

delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non  dispongono

di adeguati  mezzi  di  gestione  del  supporto  informatico  possono

richiedere l’invio di una o piu’ copie cartacee; i relativi tempi  di

istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma  cartacea

ove richiesta.

  1. In caso di motivato dissenso delle regioni e province  autonome

interessate sul progetto definitivo  di  cui  ai  commi  5  e  7  del

presente articolo si procede ai sensi dell’articolo 165, comma 6.

  1. Sul progetto di  monitoraggio  ambientale,  costituente  parte

eventuale del progetto definitivo ai sensi dell’allegato tecnico,  le

regioni  possono  esprimersi  sentiti  i   comuni   e   le   province

interessati, nel termine di novanta giorni di cui all’articolo 166.

Art. 168

Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo

(art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

 

  1. La conferenza di servizi di cui all’articolo 166 e’ convocata e

presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  o  suo

delegato, ovvero dal capo della struttura  tecnica  di  missione.  La

segreteria della conferenza e’ demandata alla  struttura  tecnica  di

missione di cui all’articolo 163, di seguito  denominata:  “struttura

tecnica”.

  1. L’avviso di convocazione e’ inviato, anche per telefax o  posta

elettronica, almeno quindici giorni prima della data della  riunione,

ai soggetti pubblici e  privati  competenti  alla  partecipazione  al

procedimento secondo le competenze  previste  dalle  leggi  ordinarie

vigenti.  A  tale  fine,  il  soggetto  aggiudicatore  rimette   alla

struttura tecnica la lista dei  soggetti  competenti  e  la  data  di

ricezione, da parte degli stessi, del  progetto  definitivo,  nonche’

una relazione illustrativa delle autorizzazioni  necessarie,  recante

l’indicazione delle normative di riferimento e  il  rapporto  tra  le

autorizzazioni individuate e  le  parti  del  progetto  dalle  stesse

interessate; la stessa relazione indica i soggetti da  invitare  alla

conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o

previste.  Ove  necessario,  nell’ambito  della  conferenza   possono

tenersi piu’ riunioni preparatorie e istruttorie, anche con  soggetti

diversi in  relazione  all’avanzamento  e  all’ambito  delle  singole

attivita’ istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di

lavoro.  In  ogni  caso,  ogni  singolo  soggetto  partecipante  alla

conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate  di

prescrizioni o varianti, compatibili con  la  localizzazione  qualora

gia’ approvata in sede di  progetto  preliminare,  entro  il  termine

perentorio di novanta giorni dalla data  di  ricezione  del  progetto

definitivo. Le proposte possono essere  avanzate  nelle  riunioni  di

conferenza, con dichiarazione a  verbale,  ovvero  con  atto  scritto

depositato entro il  predetto  termine  presso  la  segreteria  della

conferenza. Le proposte tardivamente  pervenute  non  sono  prese  in

esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.

  1. La convocazione della conferenza e’  resa  nota  ai  terzi  con

avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul

sito internet del Ministero e delle regioni  interessate  secondo  le

procedure e le modalita’ di cui al decreto del  Ministro  dei  lavori

pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al  rilascio  di

permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia  pervenuto

il progetto definitivo dell’opera, segnalano tale omissione entro  il

termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’invito alla

conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di  avvio  del

procedimento,  nel  termine  di  sessanta  giorni   dalla   data   di

pubblicazione della convocazione della  conferenza  sui  sopraccitati

siti internet. Qualora il responsabile del  procedimento,  verificata

la fondatezza dell’istanza, accolga la richiesta  di  partecipazione,

il  soggetto   aggiudicatore   trasmette   il   progetto   definitivo

all’interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data

dell’avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano  gestori  di

reti  e   opere   interferenti   o   soggetti   aggiudicatori   delle

infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e  i

contraenti generali possono partecipare alla conferenza con  funzione

di supporto alle attivita’ istruttorie.

  1. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo  giorno

dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di  tutti  i

soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di  permessi

e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le

proposte  pervenute  prima  della  scadenza  predetta.  Il  documento

conclusivo  della   conferenza,   sottoscritto   dal   presidente   e

dall’incaricato delle funzioni di  segretario  della  stessa,  elenca

tutte le proposte pervenute e  i  soggetti  invitati  che  non  hanno

presentato tempestiva proposta.  Per  l’eventuale  procedura  di  VIA

restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE

a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o  rinvio

del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le  proposte

di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su  proposta

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a

nuova  istruttoria  il   progetto,   accogliendo   le   proposte   di

prescrizioni  e  varianti  compatibili  con  la  localizzazione,   le

caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati

nel progetto preliminare laddove gia’ approvato.

  1. Ove risulti, dopo la  chiusura  della  conferenza,  la  mancata

partecipazione al  procedimento  di  un  soggetto  competente  e  non

invitato,  allo  stesso  e’  immediatamente   rimesso   il   progetto

definitivo  con  facolta’  di  comunicare  al  Ministero  la  propria

eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di  novanta

giorni;  la  proposta  e’  comunicata  al  CIPE  per   la   eventuale

integrazione  del  provvedimento  di   approvazione.   In   casi   di

particolare  gravita’,  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei

trasporti ovvero il Presidente della regione  interessata  ai  lavori

possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori,

nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.

Art. 169.

Varianti

(art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

 

  1. Il soggetto  aggiudicatore  verifica  che  nello  sviluppo  del

progetto esecutivo sia  assicurato  il  rispetto  delle  prescrizioni

impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo  e

preliminare.  Restano  fermi  i  compiti  e  le  verifiche   di   cui

all’articolo 185.

  1. Il soggetto aggiudicatore e’ tenuto ad apportare le modifiche e

integrazioni occorrenti, nello sviluppo del  progetto  esecutivo,  in

conseguenza della verifica di cui al comma 1.

  1. Le varianti da apportare al progetto definitivo  approvato  dal

CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase  di

realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto

aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l’aspetto localizzativo,

ne’ comportino altre sostanziali modificazioni rispetto  al  progetto

approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi  finanziamenti  a

carico dei fondi; in caso  contrario  sono  approvate  dal  CIPE.  Le

varianti rilevanti sotto l’aspetto localizzativo sono  approvate  con

il  consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e  province   autonome

interessate,  espresso  con  la  procedura  di   cui   al   comma   5

dell’articolo 165.  Per  le  opere  il  cui  finanziamento  e’  stato

assegnato  su  presentazione  del  piano  economico  finanziario   la

richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello  stesso.

Non assumono rilievo localizzativo le  varianti  di  tracciato  delle

opere lineari contenute nell’ambito del corridoio individuato in sede

di approvazione del progetto ai  fini  urbanistici;  in  mancanza  di

diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a  fini

urbanistici le zone di rispetto previste dall’articolo 12,  comma  2,

del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in

materia di espropriazione per pubblica utilita’, di  cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive

modificazioni.

  1. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il  Presidente

della  regione  interessata  delle  varianti  che  intende  approvare

direttamente, ai sensi del comma 2; se l’opera e’ soggetta  a  VIA  o

ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del  decreto  legislativo

22  gennaio  2004,  n.  42,  sono  informati   anche   il   Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni

e le attivita’ culturali. I predetti soggetti nel termine  perentorio

di quarantacinque giorni dalla data di ricezione  hanno  facolta’  di

rimettere al CIPE l’approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di

maggiore gravita’, puo’ ordinare la sospensione  dell’esecuzione.  La

medesima informativa e’ resa altresi’ al Sindaco del  Comune  su  cui

ricade l’intervento.

  1. La istruttoria delle varianti che non possono essere  approvate

dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 e’  compiuta  con  le

modalita’ di cui all’articolo 166, previo esperimento della procedura

di   verifica   preventiva   dell’interesse   archeologico   di   cui

all’allegato XXI, anche nel caso in  cui  sia  necessaria  una  nuova

valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle

regioni e delle province autonome interessate  si  procede  ai  sensi

dell’articolo 165, comma 6.

  1. Ove  le  integrazioni,  adeguamenti   o   varianti   comportino

modificazioni del piano  di  esproprio,  il  progetto  e’  nuovamente

approvato  ai  fini  della   dichiarazione   di   pubblica   utilita’

dall’autorita’ espropriante ai sensi del  citato  testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilita’, previe,  occorrendo,  nuove  comunicazioni  ai

sensi dell’articolo 166.

  1. Per le infrastrutture strategiche  e  di  preminente  interesse

nazionale, il cui progetto definitivo non  sia  stato  approvato  dal

CIPE a norma del presente  capo,  i  soggetti  aggiudicatori  possono

avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste

dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui  al  presente

articolo, con l’adozione, per le  varianti  che  non  possono  essere

approvate dal soggetto aggiudicatore ai  sensi  del  comma  2,  delle

procedure  con  conferenza   di   servizi,   secondo   le   modalita’

dell’articolo 166 e seguenti.

Art. 169-bis.

(( (Approvazione unica progetto preliminare) ))

 

((1.  Su  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei

trasporti, il CIPE puo’ valutare il  progetto  preliminare,  istruito

secondo le previsioni dell’articolo 165,  ai  fini  dell’approvazione

unica dello stesso, assicurando l’integrale copertura finanziaria del

progetto.  In  caso  di  opere  finanziate  a  carico  della  finanza

pubblica, la delibera CIPE  relativa  al  progetto  preliminare  deve

indicare un termine perentorio, a pena  di  decadenza  dell’efficacia

della delibera e del finanziamento, per l’approvazione  del  progetto

definitivo. In caso di approvazione unica del  progetto  preliminare,

che comporta gli effetti  dell’articolo  165  comma  7,  il  progetto

definitivo e’ approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze e del Ministro dell’ambiente, della tutela del  territorio  e

del  mare  per  i  profili  di  rispettiva  competenza,  sentito   il

Dipartimento per la programmazione  economica  della  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri, con le modalita’ di cui al presente  articolo

e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma  2.  Il

Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce  al  CIPE

comunicazione periodica  sulle  avvenute  approvazioni  dei  progetti

definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.

  1. Il progetto definitivo e’ corredato, oltre che dalla  relazione

del progettista prevista dall’art. 166  comma  1,  da  una  ulteriore

relazione  del   progettista,   confermata   dal   responsabile   del

procedimento, che attesti:

  1. a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni  e  tiene

conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;

  1. b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative

rilevanti ai sensi dell’articolo 167, comma 6;

  1. c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta  il

superamento  del  limite  di  spesa  fissato  dal  CIPE  in  sede  di

approvazione del progetto preliminare.

  1. Il  progetto  definitivo  e’  rimesso  da  parte  del  soggetto

aggiudicatore, del concessionario o contraente  generale  a  ciascuna

delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE

e a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciare

permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche’  ai  gestori

di opere  interferenti.  Nel  termine  perentorio  di  quarantacinque

giorni dal ricevimento  del  progetto  le  pubbliche  amministrazioni

competenti e i  gestori  di  opere  interferenti  possono  presentare

motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni  per  il

progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano  la

localizzazione e  le  caratteristiche  essenziali  delle  opere,  nel

rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali  e

delle  specifiche  funzionali  individuati  in   sede   di   progetto

preliminare. Nei trenta giorni  successivi  il  Ministero  valuta  la

compatibilita’ delle proposte e richieste pervenute  dalle  pubbliche

amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le

indicazioni vincolanti contenute nel progetto  preliminare  approvato

e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte  le  condizioni  di

cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto

di cui al comma 1.

  1. L’approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al

comma 1, comporta  gli  effetti  dell’articolo  166  comma  5,  e  la

dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera.  Per  quanto  riguarda

l’avvio del procedimento di dichiarazione  di  pubblica  utilita’  si

applica l’articolo 166, comma 2.

  1. Il termine di cui all’articolo 170, comma 3, per  l’indicazione

delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore e’ pari  a

quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione,  approvato  con

il decreto di cui al comma 2 unitamente al  progetto  definitivo,  e’

vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico

servizio, con gli effetti dell’articolo 170, commi 4 e 5.))

Art. 170.

Interferenze

(art. 5, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. Ad integrazione e  parziale  deroga  delle  previsioni  di  cui

all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno

2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione  delle

interferenze alla  realizzazione  delle  infrastrutture  si  provvede

secondo le previsioni del presente articolo.

  1. Il  progetto  preliminare  e’  rimesso,  a  cura  del  soggetto

aggiudicatore, agli enti  gestori  delle  interferenze  gia’  note  o

prevedibili.  Gli  enti  gestori  hanno  l’obbligo  di  verificare  e

segnalare al soggetto aggiudicatore la  sussistenza  di  interferenze

non rilevate  con  il  sedime  della  infrastruttura  o  insediamento

produttivo, di collaborare  con  il  soggetto  aggiudicatore  per  lo

sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate

e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore,  alle  attivita’

progettuali di propria competenza.

  1. Il progetto definitivo e’  corredato  dalla  indicazione  delle

interferenze, rilevate dal soggetto  aggiudicatore  e,  in  mancanza,

indicate dagli enti gestori nel termine  di  novanta  giorni  di  cui

all’articolo 166, comma 3, nonche’ dal programma degli spostamenti  e

attraversamenti e di quant’altro necessario  alla  risoluzione  delle

interferenze.

  1. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio

devono rispettare il programma di risoluzione delle  interferenze  di

cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto  definitivo,

anche  indipendentemente  dalla  stipula  di  eventuali   convenzioni

regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreche’  il  soggetto

aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in  via  anticipata

le risorse occorrenti.

  1. In caso di mancato rispetto del programma di cui  al  comma  4,

ovvero di mancata segnalazione ai sensi  del  comma  2,  il  soggetto

gestore ha  l’obbligo  di  risarcire  i  danni  subiti  dal  soggetto

aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare  svolgimento

dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facolta’ di attivare

le procedure di  cui  all’articolo  25,  comma  4,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327,  chiedendo  al

Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro  dieci  giorni,

del  gestore  inadempiente  al   programma   di   risoluzione   delle

interferenze.

Art. 171.

Risoluzione delle interferenze

(art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

 

  1. Gli enti gestori delle  reti  e  opere  destinate  al  pubblico

servizio in  qualsiasi  modo  interferenti  con  l’infrastruttura  da

realizzare hanno l’obbligo  di  cooperare  alla  realizzazione  della

stessa con le modalita’ previste dall’articolo  170,  come  precisato

dal presente articolo. Le attivita’ di cui ai commi successivi devono

essere compiute in tempi compatibili con i  tempi  di  progettazione,

approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti  dal

presente capo e dal programma  a  corredo  del  progetto  preliminare

definitivo ed esecutivo. La violazione dell’obbligo  di  cooperazione

che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori

comporta per l’ente gestore responsabilita’ patrimoniale per i  danni

subiti  dal  soggetto  aggiudicatore.  I   progetti   preliminari   o

definitivi  di  risoluzione   delle   interferenze   possono   essere

sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al  progetto  delle

infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le

procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.

  1. In  fase  di   redazione   del   progetto   preliminare   delle

infrastrutture, la cooperazione dell’ente gestore ha per oggetto:

  1. a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza

delle interferenze;

  1. b) la  collaborazione  tecnico  progettuale  con   il   soggetto

aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere  interferenti,

nonche’ degli spostamenti di opere interferite;

  1. c) l’avvio  della  progettazione  degli  spostamenti  di   opere

interferite, cui provvede l’ente gestore;

  1. d) la comunicazione del calcolo estimativo degli  oneri  per  le

attivita’  di   propria   competenza   per   la   risoluzione   delle

interferenze.

  1. In fase di redazione e  approvazione  del  progetto  definitivo

delle  infrastrutture,  la  cooperazione  dell’ente  gestore  ha  per

oggetto:

  1. a) la redazione, in tempi congruenti  con  quelli  del  soggetto

aggiudicatore, del progetto definitivo  degli  spostamenti  di  opere

interferite cui provvede l’ente gestore e la  collaborazione  con  il

soggetto  aggiudicatore  per  il  progetto  definitivo  cui  provvede

quest’ultimo;

  1. b) la verifica della completezza e congruita’ del  programma  di

risoluzione  delle  interferenze,  redatto  a  corredo  del  progetto

definitivo, con l’indicazione di eventuali ulteriori interferenze non

precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;

  1. c) la comunicazione dell’importo definitivo degli oneri  per  le

attivita’  di   propria   competenza   per   la   risoluzione   delle

interferenze.

  1. In fase di realizzazione dell’opera la  cooperazione  dell’ente

gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato  dal  CIPE

unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte

le interferenze di propria competenza.

  1. Le attivita’ di collaborazione dell’ente gestore sono compiute a

spese  del  soggetto  aggiudicatore;   il   mancato   accordo   sulle

prestazioni e sulle spese non esonera l’ente gestore  dal  compimento

delle attivita’ di  collaborazione  in  fase  progettuale,  salvo  il

diritto a ricevere il rimborso  di  tutti  gli  oneri  legittimamente

affrontati. In  fase  esecutiva,  l’ente  gestore  deve  compiere  le

attivita’ di  competenza  anche  in  mancanza  di  specifico  accordo

convenzionale  con  il  soggetto  aggiudicatore,  a  condizione   che

quest’ultimo metta  a  disposizione  in  via  anticipata  le  risorse

occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il

diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso  delle  somme

poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessita’. Sono  fatte

salve le diverse  previsioni  di  convenzioni  vigenti  tra  soggetto

aggiudicatore ed ente gestore.

  1. Il presente articolo si applica, in quanto  compatibile,  anche

alle interferenze tra infrastrutture in corso di  realizzazione.  Nel

caso di interferenze tra infrastrutture  in  corso  di  realizzazione

alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  integrazione,  le

varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere

approvate secondo le modalita’ di cui all’articolo 166 e seguenti.

Art. 172.

La societa’ pubblica di progetto

(art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

 

  1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata  dal

CIPE,    preveda,    ai    fini    della    migliore    utilizzazione

dell’infrastruttura e dei beni connessi,  l’attivita’  coordinata  di

piu’ soggetti pubblici,  si  procede  attraverso  la  stipula  di  un

accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno,

attraverso la costituzione di  una  societa’  pubblica  di  progetto,

senza scopo di lucro,  anche  consortile,  partecipata  dai  soggetti

aggiudicatori e  dagli  altri  soggetti  pubblici  interessati.  Alla

societa’  pubblica  di  progetto  sono   attribuite   le   competenze

necessarie alla realizzazione dell’opera e delle opere strumentali  o

connesse, nonche’ alla espropriazione delle aree interessate, e  alla

utilizzazione delle stesse e delle altre fonti  di  autofinanziamento

indotte dall’infrastruttura. La  societa’  pubblica  di  progetto  e’

autorita’ espropriante ai sensi del testo  unico  delle  disposizioni

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica

utilita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno

2001, n. 327. La societa’ pubblica di progetto realizza  l’intervento

in nome proprio e per conto dei propri soci e  mandanti,  avvalendosi

dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore,  operando  anche

al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.

  1. Alla societa’ pubblica di progetto possono partecipare le camere

di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.

  1. La societa’ pubblica di progetto e’ istituita al solo scopo  di

realizzare ed eventualmente gestire l’infrastruttura e partecipare al

finanziamento ed e’  organismo  di  diritto  pubblico  ai  sensi  del

presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.

  1. Gli   enti   pubblici   interessati   alla   realizzazione   di

un’infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di  programma,

al finanziamento  della  stessa,  anche  attraverso  la  cessione  al

soggetto aggiudicatore ovvero alla societa’ pubblica di  progetto  di

beni immobili di proprieta’ o  allo  scopo  espropriati  con  risorse

finanziarie proprie.

  1. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti  pubblici

possono    contribuire    per    l’intera    durata     del     piano

economico-finanziario  al  soggetto  aggiudicatore  o  alla  societa’

pubblica di progetto, devolvendo alla stessa  i  proventi  di  propri

tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:

  1. a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi

di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla

infrastruttura;

  1. b) da parte della camera di commercio, industria e  artigianato,

una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata,  ai  sensi

della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

  1. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso,

verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare  il  reddito,

nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.

  1. I  soggetti   privati   interessati   alla   realizzazione   di

un’infrastruttura  possono  contribuire  alla  stessa  attraverso  la

cessione di immobili di loro proprieta’ o impegnandosi a  contribuire

alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

Art. 173.

Modalita’ di realizzazione

(art. 6, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. In  deroga  alle  previsioni  di  cui   all’articolo   53,   la

realizzazione delle infrastrutture e’ oggetto di:

  1. a) concessione di costruzione e gestione;
  2. b) affidamento unitario a contraente generale.

Art. 174.

Concessioni relative a infrastrutture

(art. 7, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione

dell’opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario  e

la durata della concessione sono  determinati,  nel  bando  di  gara,

sulla base del piano  economico  finanziario  e  costituiscono,  come

previsto  al  successivo  articolo  177,  comma   4,   parametri   di

aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo  si

tiene conto dell’eventuale prestazione di beni e servizi da parte del

concessionario  allo  stesso  soggetto  aggiudicatore,  relativamente

all’opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

  1. Le procedure di appalto del concessionario e i  rapporti  dello

stesso concessionario con i  propri  appaltatori  o  con  il  proprio

contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:

norme regolanti  gli  appalti  del  concessionario  di  cui  agli

articoli da 146 a 151;

norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui

al regolamento;

verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari

e  subaffidatari  di  lavori.  I  rapporti   tra   concessionario   e

appaltatore o contraente generale sono rapporti  di  diritto  privato

disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.

  1. I rapporti di collegamento del concessionario  con  le  imprese

esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall’articolo  149,

comma  3.  L’elenco  limitativo  di  tali  imprese  e’   unito   alle

candidature per la concessione. Tale elenco e’ aggiornato in funzione

delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra

le imprese. Ove il concessionario si  avvalga  per  la  realizzazione

delle  opere,  di   un   contraente   generale,   ai   rapporti   tra

concessionario e contraente generale si applicano i commi 7,  8  e  9

dell’articolo  176.  Ove  il  contraente  generale   sia   un’impresa

collegata al concessionario,  deve  assicurare  il  subaffidamento  a

terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero  ai  sensi

del comma 4; il subaffidamento delle quote predette  dovra’  avvenire

con la procedura prevista per gli appalti  del  concessionario  dagli

articoli da 146 a 151.

  1. E’  fatto  divieto  alle  amministrazioni  aggiudicatrici,   di

procedere ad estensioni dei lavori  affidati  in  concessione  al  di

fuori   delle   ipotesi   consentite   dall’articolo   147,    previo

aggiornamento degli atti  convenzionali  sulla  base  di  uno  schema

predisposto dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Di

tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.

  1. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  derogano  agli

articoli 56, 57 e 132.

Art. 175

Promotore

(art. 8, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del

Ministro dei lavori pubblici 6 aprile  2001,  n.  20,  nonche’  nelle

Gazzette  Ufficiali  italiana   e   comunitaria,   la   lista   delle

infrastrutture per le quali  il  soggetto  aggiudicatore  ritiene  di

sollecitare la presentazione di proposte da  parte  di  promotori  ai

sensi dell’articolo 153, precisando, per ciascuna infrastruttura,  il

termine non inferiore a quattro  mesi  entro  il  quale  i  promotori

possono  presentare  le  proposte  nonche’  l’ufficio  competente   a

riceverle e presso il  quale  gli  interessati  possono  ottenere  le

informazioni ritenute utili.

  1. Il soggetto aggiudicatore  non  prende  in  esame  le  proposte

pervenute oltre la scadenza del termine.  E’  comunque  facolta’  del

promotore presentare proposta per opere per le quali  non  sia  stato

pubblicato l’avviso nei termini di cui all’articolo 153.

  1. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta  di  pubblico

interesse ai sensi dell’articolo 154, promuove,  ove  necessaria,  la

procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale   e   quella   di

localizzazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 165. A tale  fine,

il promotore integra il progetto preliminare con lo studio  d’impatto

ambientale e quant’altro necessario alle predette procedure.

  1. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto

preliminare, nei tempi e modi di cui all’articolo 165. Ove ritenga di

non approvare la proposta, la rimette al  soggetto  aggiudicatore  ai

fini dell’eventuale espletamento di una nuova istruttoria  o  per  la

realizzazione dell’opera con diversa procedura; in  ogni  caso,  sono

rimborsati al promotore  i  costi  della  integrazione  del  progetto

richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.

  1. La gara di cui all’articolo 155 e’ bandita entro un mese  dalla

delibera di approvazione del progetto preliminare da parte  del  CIPE

ed e’ regolata dall’articolo 176.

Art. 176

Affidamento a contraente generale

(art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

 

  1. Con il contratto di cui all’articolo 173, comma 1, lettera  b),

il soggetto aggiudicatore, in deroga all’articolo 53,  affida  ad  un

soggetto  dotato  di  adeguata  esperienza  e  qualificazione   nella

costruzione di opere nonche’  di  adeguata  capacita’  organizzativa,

tecnico-realizzativa e finanziaria  la  realizzazione  con  qualsiasi

mezzo  dell’opera,  nel  rispetto  delle  esigenze  specificate   nel

progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto  dal  soggetto

aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo  pagato

in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.

  1. Il contraente generale provvede:
  2. a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attivita’ tecnico

amministrative occorrenti al  soggetto  aggiudicatore  per  pervenire

all’approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove  detto  progetto

non sia stato posto a base di gara;

  1. b) all’acquisizione delle aree  di  sedime;  la  delega  di  cui

all’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della  Repubblica

8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario,  puo’  essere

accordata al contraente generale;

  1. c) alla progettazione esecutiva;
  2. d) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei  lavori  e  alla  loro

direzione;

  1. e) al prefinanziamento, in  tutto  o  in  parte,  dell’opera  da

realizzare;

  1. f) ove richiesto, all’individuazione delle modalita’  gestionali

dell’opera e di selezione dei soggetti gestori;

  1. g) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del  piano  degli

affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e  di

tutti gli altri elementi utili a  prevenire  le  infiltrazioni  della

criminalita’, secondo le  forme  stabilite  tra  quest’ultimo  e  gli

organi competenti in materia.

  1. Il soggetto aggiudicatore provvede:
  2. a)  alle  attivita’  necessarie  all’approvazione  del   progetto

definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato  posto

a base di gara;

  1. b) all’approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
  2. c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
  3. d) al collaudo delle stesse;
  4. e) alla  stipulazione  di  appositi  accordi  con   gli   organi

competenti  in  materia  di  sicurezza  nonche’  di   prevenzione   e

repressione della criminalita’, finalizzati alla verifica  preventiva

del programma di  esecuzione  dei  lavori  in  vista  del  successivo

monitoraggio di tutte  le  fasi  di  esecuzione  delle  opere  e  dei

soggetti che le realizzano.

  1. Il contraente generale  risponde  nei  confronti  del  soggetto

aggiudicatore della  corretta  e  tempestiva  esecuzione  dell’opera,

secondo le successive previsioni del presente capo.  I  rapporti  tra

soggetto aggiudicatore  e  contraente  generale  sono  regolati,  per

quanto non previsto  dalla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  dal

presente capo e dal regolamento,  dalle  norme  della  parte  II  che

costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme  della

parte III, dagli atti  di  gara  e  dalle  norme  del  codice  civile

regolanti l’appalto.

  1. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale  non

si applicano gli articoli 56, 57 e  132;  esse  sono  regolate  dalle

norme della parte II che  costituiscono  attuazione  della  direttiva

2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:

  1. a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti

necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni  del  progetto

redatto dallo stesso e approvato dal soggetto  aggiudicatore,  mentre

restano a carico del soggetto  aggiudicatore  le  eventuali  varianti

indotte  da  forza  maggiore,  sorpresa  geologica   o   sopravvenute

prescrizioni di legge o  di  enti  terzi  o  comunque  richieste  dal

soggetto aggiudicatore;

  1. b) al di fuori dei casi di cui alla lettera  a),  il  contraente

generale  puo’  proporre  al  soggetto  aggiudicatore   le   varianti

progettuali o le modifiche tecniche ritenute  dallo  stesso  utili  a

ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto

aggiudicatore  puo’  rifiutare  la  approvazione  delle  varianti   o

modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e

le esigenze del  soggetto  aggiudicatore,  specificate  nel  progetto

posto a base di gara,  o  comunque  determinino  peggioramento  della

funzionalita’, durabilita’, manutenibilita’ e sicurezza delle  opere,

ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto  aggiudicatore

o ritardo del termine di ultimazione.

  1. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria  delle

attivita’ di cui al comma 2 direttamente  ovvero,  se  costituito  da

piu’ soggetti, a mezzo della societa’ di progetto di cui al comma 10;

i rapporti del contraente generale  con  i  terzi  sono  rapporti  di

diritto privato, a cui non  si  applica  il  presente  codice,  salvo

quanto previsto nel presente capo. Al  contraente  generale  che  sia

esso stesso amministrazione aggiudicatrice o  ente  aggiudicatore  si

applicano  le  sole  disposizioni  di  cui   alla   parte   II,   che

costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui  alla

parte III.

  1. Il  contraente  generale  puo’  eseguire  i   lavori   affidati

direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a  norma  del

regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti  terzi.  I  terzi

affidatari di lavori del contraente  generale  devono  a  loro  volta

possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e

possono subaffidare i lavori nei limiti e  alle  condizioni  previste

per gli appaltatori di lavori pubblici; l’articolo 118 si applica  ai

predetti  subaffidamenti.  Il  soggetto  aggiudicatore  richiede   al

contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le

imprese esecutrici di una quota non inferiore  al  trenta  per  cento

degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire

mediante affidamento a terzi.

  1. L’affidamento al contraente generale, nonche’ gli affidamenti e

subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti  alle

verifiche antimafia, con le modalita’ previste per i lavori pubblici.

  1. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente  il  regolare

adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso

i propri affidatari;  ove  risulti  la  inadempienza  del  contraente

generale, il soggetto aggiudicatore  ha  facolta’  di  applicare  una

detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento  diretto

all’affidatario, nonche’ di applicare le eventuali  diverse  sanzioni

previste in contratto.

  1. Per il compimento  delle  proprie  prestazioni  il  contraente

generale, ove composto da piu’ soggetti, costituisce una societa’  di

progetto in forma di societa’,  anche  consortile,  per  azioni  o  a

responsabilita’ limitata. La societa’ e’ regolata dall’articolo 156 e

dalle successive disposizioni del presente  articolo.  Alla  societa’

possono partecipare,  oltre  ai  soggetti  componenti  il  contraente

generale, istituzioni finanziarie, assicurative e  tecnico  operative

preventivamente  indicate  in  sede  di  gara.  La   societa’   cosi’

costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza  alcuna

autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il  subentro

costituisca cessione  di  contratto;  salvo  diversa  previsione  del

contratto, i  soggetti  componenti  il  contraente  generale  restano

solidalmente responsabili con la societa’ di progetto  nei  confronti

del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto.  In

alternativa,  la  societa’  di  progetto  puo’  fornire  al  soggetto

aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative  per  la  restituzione

delle somme percepite in corso d’opera, liberando in tal modo i soci.

Tali garanzie cessano alla  data  di  emissione  del  certificato  di

collaudo dell’opera. Il capitale minimo della societa’ di progetto e’

indicato nel bando di gara.

  1. Il contratto stabilisce le modalita’ per la eventuale cessione

delle quote della societa’ di progetto, fermo restando che i soci che

hanno concorso a formare  i  requisiti  per  la  qualificazione  sono

tenuti a partecipare alla societa’ e  a  garantire,  nei  limiti  del

contratto,  il  buon  adempimento  degli  obblighi   del   contraente

generale, sino a che l’opera sia realizzata e collaudata.  L’ingresso

nella societa’ di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte

di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano

concorso a formare i requisiti per la  qualificazione  puo’  tuttavia

avvenire in qualsiasi momento. Il  soggetto  aggiudicatore  non  puo’

opporsi alla cessione di crediti effettuata dal  contraente  generale

nell’ipotesi di cui all’articolo 117.

  1. Il bando determina la quota  di  valore  dell’opera  che  deve

essere  realizzata  dal  contraente  generale  con  anticipazione  di

risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento  del  prezzo.  Per  i

bandi pubblicati entro il 31  dicembre  2006,  tale  quota  non  puo’

superare il venti per cento  dell’importo  dell’affidamento  posto  a

base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota  di  corrispettivo

ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione  dei  lavori.

Per il finanziamento della predetta quota, il contraente  generale  o

la  societa’  di  progetto  possono  emettere  obbligazioni,   previa

autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga  ai  limiti

dell’articolo 2410  del  codice  civile.  Il  soggetto  aggiudicatore

garantisce il pagamento delle obbligazioni  emesse,  nei  limiti  del

proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati

di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o  dal  certificato  di

collaudo  dell’opera;  le   obbligazioni   garantite   dal   soggetto

aggiudicatore possono essere utilizzate  per  la  costituzione  delle

riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione  vigente.

Le modalita’ di operativita’ della garanzia di cui al  terzo  periodo

del  presente  comma  sono  stabilite  con   decreto   del   Ministro

dell’economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo  Stato  ai

sensi del presente comma  sono  inserite  nell’elenco  allegato  allo

stato di previsione del Ministero dell’economia e delle  finanze,  di

cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive

modificazioni e integrazioni.

  1. I crediti delle  societa’  di  progetto,  ivi  incluse  quelle

costituite dai concessionari a norma dell’articolo 156, nei confronti

del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell’articolo  117;

la cessione puo’ avere ad  oggetto  crediti  non  ancora  liquidi  ed

esigibili.

  1. La cessione deve essere stipulata  mediante  atto  pubblico  o

scrittura privata autenticata e deve essere  notificata  al  debitore

ceduto. L’atto notificato deve espressamente indicare se la  cessione

e’ effettuata a fronte  di  un  finanziamento  senza  rivalsa  o  con

rivalsa limitata.

  1. Il soggetto aggiudicatore liquida l’importo delle  prestazioni

rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione  di  un

certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento

secondo le previsioni contrattuali. Per i  soli  crediti  di  cui  al

presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa  o  con

rivalsa  limitata,  la  emissione  del   certificato   di   pagamento

costituisce definitivo riconoscimento del  credito  del  finanziatore

cessionario; al cessionario non e’ applicabile nessuna  eccezione  di

pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai

rapporti  tra  debitore  e  creditore   cedente,   ivi   inclusa   la

compensazione con crediti  derivanti  dall’adempimento  dello  stesso

contratto  o  con  qualsiasi  diverso  credito  nei   confronti   del

contraente generale cedente.

  1. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti

riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in  tutti  i  casi  di

mancato o ritardato completamento dell’opera.

  1. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata  la  garanzia

globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi

ai sensi del comma 15:

  1. a) la garanzia di buon adempimento non e’ soggetta alle riduzioni

progressive di cui all’articolo 113; ove  la  garanzia  si  sia  gia’

ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia

prestata, il riconoscimento definitivo del credito non  opera  se  la

garanzia non e’ ripristinata e la  previsione  di  riduzione  espunta

dalla garanzia;

  1. b) in tutti i  casi  di  risoluzione  del  rapporto  per  motivi

attribuibili al contraente  generale  si  applicano  le  disposizioni

previste dall’articolo 159;

  1. c) il contraente generale ha comunque facolta’ di sostituire  la

garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove  istituita;

in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a)  e

b).

  1. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia

globale di esecuzione di cui all’articolo  129,  comma  3,  che  deve

comprendere la possibilita’ per il garante, in caso di  fallimento  o

inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel  rapporto

altro  soggetto  idoneo  in  possesso  dei  requisiti  di  contraente

generale, scelto direttamente dal garante stesso.

  1. I capitolati prevedono, tra l’altro:
  2. a) le modalita’ e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione

del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche

ai  lavori,  pertinenti  in  particolare  le   prestazioni   di   cui

all’articolo 165, comma  8,  e  i  lavori  di  cantierizzazione,  ove

autorizzati;

  1. b) le modalita’  e  i  tempi  per  il  pagamento  dei  ratei  di

corrispettivo  dovuti  al  contraente  generale  per  le  prestazioni

compiute prima dell’inizio dei lavori, pertinenti in  particolare  le

attivita’ progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).

  1. Al fine di garantire l’attuazione di idonee  misure  volte  al

perseguimento delle finalita’  di  prevenzione  e  repressione  della

criminalita’ e dei tentativi di infiltrazione  mafiosa  di  cui  agli

articoli 176, comma 3, lettera  e),  e  180,  comma  5,  il  soggetto

aggiudicatore indica nel bando di gara un’aliquota  forfettaria,  non

sottoposta al ribasso d’asta,  ragguagliata  all’importo  complessivo

dell’intervento, secondo valutazioni preliminari  che  il  contraente

generale e’ tenuto a recepire nell’offerta formulata in sede di gara.

Nel progetto che si pone a  base  di  gara,  elaborato  dal  soggetto

aggiudicatore, la somma corrispondente a detta  aliquota  e’  inclusa

nelle somme a disposizione del quadro  economico,  ed  e’  unita  una

relazione   di   massima   che   correda   il   progetto,   indicante

l’articolazione delle suddette misure, nonche’ la  stima  dei  costi.

Tale stima e’ riportata nelle successive fasi della progettazione. Le

variazioni tecniche  per  l’attuazione  delle  misure  in  questione,

eventualmente proposte dal contraente  generale,  in  qualunque  fase

dell’opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico  del

soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto  per

iniziativa   del   promotore,   quest’ultimo    predispone    analoga

articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei

costi, non sottoposti a ribasso  d’asta  e  inseriti  nelle  somme  a

disposizione dell’amministrazione. Le disposizioni del presente comma

si applicano, in quanto compatibili, anche nei  casi  di  affidamento

mediante concessione

Art. 177

Procedure di aggiudicazione

(art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. L’aggiudicazione  delle  concessioni  e  degli  affidamenti   a

contraente generale avviene mediante procedura ristretta.

  1. Per l’affidamento delle concessioni si pone a base di  gara  il

progetto preliminare; per l’affidamento a contraente generale si pone

a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo.

  1. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando

di gara, in relazione all’importanza e alla complessita’ delle  opere

da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno

invitati a  presentare  offerta.  Nel  caso  in  cui  le  domande  di

partecipazione  superino  il  predetto  numero  massimo,  i  soggetti

aggiudicatori  individuano  i  soggetti  da  invitare  redigendo  una

graduatoria  di  merito  sulla  base  di   criteri   oggettivi,   non

discriminatori e pertinenti all’oggetto  del  contratto,  predefiniti

nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di  concorrenti  da

invitare non puo’ essere inferiore a  cinque,  se  esistono  in  tale

numero soggetti qualificati. In ogni  caso  il  numero  di  candidati

invitati  deve  essere  sufficiente  ad  assicurare   una   effettiva

concorrenza.

  1. L’aggiudicazione dei contratti di cui al comma  1  avviene:  al

prezzo piu’ basso ovvero all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa,

individuata sulla base di una pluralita’ di criteri fra i quali:

  1. a) il prezzo;
  2. b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
  3. c) il tempo di esecuzione;
  4. d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
  5. e) per  le  concessioni,  il   rendimento,   la   durata   della

concessione, le modalita’ di gestione, il  livello  e  i  criteri  di

aggiornamento  delle  tariffe  da   praticare   all’utenza,   nonche’

l’eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell’articolo  174,

comma 2;

  1. f) la maggiore entita’ di lavori e  servizi  che  il  contraente

generale si impegna ad  affidare  ad  imprese  nominate  in  sede  di

offerta, ai sensi  dell’articolo  176,  comma  7.  Ai  fini  predetti

rilevano   esclusivamente   gli   affidamenti   di   lavori    aventi

singolarmente entita’ superiore al cinque per cento  dell’importo  di

aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai

sensi  dell’articolo  37,  comma  11,  aventi  singolarmente  entita’

superiore  al  tre  per  cento  del  predetto  importo,  nonche’  gli

affidamenti di servizi  di  ingegneria,  gestione,  programmazione  e

controllo qualita’, che il Contraente  generale  intende  affidare  a

terzi;

  1. g) la maggiore entita’, rispetto a quella prevista dal bando, del

prefinanziamento che il candidato e’ in grado di offrire;

  1. h) ulteriori elementi  individuati  in  relazione  al  carattere

specifico delle opere da realizzare.

  1. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di  cui  agli

articoli da 208 a 214, si applicano,  per  quanto  non  previsto  nel

presente articolo, le norme della parte III.

  1. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori  si  applicano,  per

quanto non previsto nel presente articolo, le norme  della  parte  II

che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.

  1. Per l’affidamento di servizi si applica l’articolo 164.

Art. 178.

Collaudo

(art. 11, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita’ e

nei termini previsti dall’articolo 141.

  1. Per le infrastrutture di grande rilevanza  o  complessita’,  il

soggetto aggiudicatore puo’ autorizzare le commissioni di collaudo ad

avvalersi  dei  servizi  di  supporto  e  di  indagine  di   soggetti

specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi

con le modalita’ e i limiti stabiliti con decreto del Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell’economia e delle finanze. L’affidatario del supporto al collaudo

non puo’ avere  rapporti  di  collegamento  con  chi  ha  progettato,

diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l’infrastruttura.

Art. 179.

Insediamenti produttivi  e  infrastrutture  private  strategiche  per

l’approvvigionamento energetico

(art. 13, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. Gli  insediamenti  produttivi  e  le   infrastrutture   private

strategiche inclusi nel programma sono opere  private  di  preminente

interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la  localizzazione

delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio,  alla  valutazione

di impatto ambientale, ove necessaria, nonche’  al  conseguimento  di

ogni altro parere e permesso, comunque  denominato,  necessario  alla

realizzazione degli insediamenti produttivi  e  delle  infrastrutture

private strategiche si provvede con le modalita’ di cui agli articoli

165 e 166; contestualmente all’approvazione del progetto  definitivo,

ovvero   con   successiva   eguale   procedura,    il    realizzatore

dell’insediamento produttivo o dell’infrastruttura privata strategica

puo’ richiedere e conseguire tutte le  autorizzazioni  e  i  permessi

necessari all’esercizio dell’insediamento stesso.

  1. Per la localizzazione, la VIA, l’approvazione dei progetti e la

dichiarazione di pubblica utilita’ delle  infrastrutture  strategiche

per l’approvvigionamento energetico, incluse  nel  programma  di  cui

all’articolo 161, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi

seguenti.

  1. Il soggetto aggiudicatore, o  per  esso,  il  concessionario  o

contraente generale, trasmette al  Ministero  e  al  Ministero  delle

attivita’ produttive, entro il termine di sei mesi  dall’approvazione

del programma, il progetto delle  infrastrutture  di  competenza.  Il

progetto  e’  trasmesso  altresi’  alle  amministrazioni  interessate

rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni competenti  a

rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla  realizzazione  e

all’esercizio delle opere, nonche’ ai gestori di opere  interferenti.

Nei casi in cui, ai sensi  delle  disposizioni  vigenti,  l’opera  e’

soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari  ai

fini dello svolgimento delle relative procedure ed e’ corredato dallo

studio  di  impatto  ambientale  che  e’  reso  pubblico  secondo  le

procedure vigenti.  Il  progetto  evidenzia  con  adeguato  elaborato

cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto  e  le

necessarie misure di salvaguardia. L’avvio del procedimento, anche ai

fini della dichiarazione di  pubblica  utilita’,  e’  comunicato  dal

soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario  o  contraente

generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto  1990,

  1. 241 e successive modificazioni, con le stesse forme previste per

la VIA dall’articolo 5 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei

Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

  1. Il Ministero convoca una Conferenza  di  servizi  entro  trenta

giorni dal ricevimento del progetto.  La  Conferenza  di  servizi  ha

finalita’ istruttoria e acquisisce gli atti e  i  documenti  relativi

alla realizzazione del  progetto.  Nell’ambito  della  Conferenza  di

servizi, che si conclude  entro  il  termine  perentorio  di  novanta

giorni,  le  amministrazioni  competenti  e  i   gestori   di   opere

interferenti  hanno  facolta’  di  presentare  motivate  proposte  di

adeguamento, richieste di prescrizioni  all’atto  della  approvazione

del  progetto,  o  richieste  di  varianti  che  non  modificano   le

caratteristiche  essenziali  delle   opere   e   le   caratteristiche

prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto.  Entro  i

quaranta giorni  successivi  alla  conclusione  della  Conferenza  di

servizi il Ministero valuta le  proposte  e  le  richieste  pervenute

dalle  amministrazioni  competenti  e   dai   gestori   delle   opere

interferenti e gli eventuali chiarimenti o  integrazioni  progettuali

apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o

contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE  che,  nei

trenta  giorni  successivi,  approva  con  eventuali  adeguamenti   o

prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi  delle

disposizioni vigenti, l’opera e’ soggetta a  VIA,  si  applicano  per

l’approvazione del progetto le procedure di cui all’articolo 183.

  1. L’approvazione del CIPE e’ adottata a maggioranza dei componenti

con l’intesa dei presidenti delle regioni e delle  province  autonome

interessate. L’approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed

edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta

comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica  utilita’,

indifferibilita’ e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e

l’esercizio delle infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento

energetico e di tutte le attivita’ previste nel  progetto  approvato.

In caso di dissenso della regione o provincia  autonoma  si  provvede

con le modalita’ di cui all’articolo 165, comma 6.

  1. Le funzioni amministrative previste dal presente capo  relative

alla realizzazione e all’esercizio delle  infrastrutture  strategiche

per l’approvvigionamento energetico sono svolte di  concerto  tra  il

Ministero e il Ministero delle attivita’ produttive.

  1. Alle  infrastrutture   strategiche   per   l’approvvigionamento

energetico si applicano le disposizioni di cui alla parte III.

  1. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e

le infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico  si

applica l’articolo 170.

Art. 180.

Disciplina regolamentare

(art. 15, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. I  soggetti  aggiudicatori  indicano  negli  atti  di  gara  le

disposizioni del regolamento che trovano  applicazione  con  riguardo

all’esecuzione, alla contabilita’ e al collaudo.

  1. Con decreto del  Ministro  dell’interno,  di  concerto  con  il

Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, sono individuate le procedure per  il  monitoraggio  delle

infrastrutture  e  insediamenti  industriali  per  la  prevenzione  e

repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I  relativi  oneri

sono posti a carico dei fondi con le modalita’ e nei limiti stabiliti

con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 181.

Norme di coordinamento

(art. 16, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. Le norme del presente capo non  derogano  le  previsioni  delle

leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5  febbraio

1992, n. 139, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  relative

alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.

  1. Le  procedure  di  approvazione,  finanziamento  e  affidamento

previste dal presente capo si applicano  all’attraversamento  stabile

dello Stretto di Messina, inserito nel  programma,  anche  in  deroga

alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n.  1158.  La  societa’

Stretto di Messina S.p.a.,  istituita  secondo  le  previsioni  della

legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo  di

diritto pubblico in  applicazione  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce  soggetto

aggiudicatore ai sensi del presente capo.

Sezione II
Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere

Art. 182.

Campo di applicazione

(art. 17, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. La presente sezione, in attuazione dell’articolo  1,  comma  2,

della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per  la

valutazione  di  impatto  ambientale  e  l’autorizzazione   integrata

ambientale, limitatamente alle  infrastrutture  e  agli  insediamenti

produttivi soggetti a  tale  procedura  a  norma  delle  disposizioni

vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di

cui all’articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,  del  27

giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del  Consiglio,

del 3 marzo 1997.

  1. Il  procedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale   e’

obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma

delle vigenti disposizioni ed  e’  concluso,  secondo  le  previsioni

della presente sezione; il permesso  di  costruire  non  puo’  essere

rilasciato se non e’  concluso  il  procedimento  di  valutazione  di

impatto ambientale.

  1. Sono  esclusi  dalla  procedura  di  valutazione   di   impatto

ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di

un pericolo imminente ovvero in seguito a calamita’ per le quali  sia

stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della

legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti  di  esclusione  sono

emanati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di

concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti

che garantiscono il diritto alla informazione sull’intervento e sulla

eventuale deroga.

  1. Per le infrastrutture  e  insediamenti  produttivi  soggetti  a

screening  o  valutazione  di  impatto   ambientale   regionale,   il

provvedimento di compatibilita’ ambientale e’ emesso dal CIPE, previa

valutazione da esprimersi dalle regioni nei  modi  e  tempi  previsti

dall’articolo 165.

  1. L’autorizzazione ambientale  integrata,  per  gli  insediamenti

produttivi, e’ regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005,  n.

59, quanto a presupposti e procedimento.

Art. 183

Procedure

(art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

 

  1. L’istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui  all’art.

182, comma 1, e’  eseguita  al  fine  di  individuare,  descrivere  e

valutare, in modo appropriato,  per  ciascun  caso  particolare,  gli

effetti diretti e indiretti di  un  progetto  sui  seguenti  fattori:

l’uomo, la fauna e la flora; il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il

paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale;  l’interazione

tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e

dall’allegato tecnico trovano applicazione le norme del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

  1. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio  di

impatto ambientale.  Lo  studio  di  impatto  ambientale  e’  redatto

secondo le direttive comunitarie in materia e le norme  dell’allegato

tecnico di cui all’allegato  XXI.  In  ogni  caso  esso  deve  almeno

comprendere: una descrizione del progetto con  informazioni  relative

alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una  descrizione  delle

misure previste  per  evitare,  ridurre  e  possibilmente  compensare

rilevanti effetti  negativi;  i  dati  necessari  per  individuare  e

valutare principali effetti che il progetto puo’ avere sull’ambiente;

una descrizione sommaria delle principali alternative prese in  esame

dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta

sotto  il  profilo   dell’impatto   ambientale;   dati,   analisi   e

informazioni relative al progetto stesso,  alla  utilizzazione  delle

risorse naturali, alla emissione di  inquinanti,  alla  creazione  di

sostanze  nocive  e  allo  smaltimento  dei  rifiuti.   Il   soggetto

aggiudicatore deve redigere una relazione sui  metodi  di  previsione

utilizzati per la valutazione dell’impatto ambientale e delle  misure

previste per evitare, ridurre  ed  eventualmente  compensare  effetti

negativi rilevanti del progetto sull’ambiente, nonche’ consegnare  un

riassunto non tecnico delle  informazioni  trasmesse  e  indicare  le

eventuali difficolta’ riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di

un lotto di infrastruttura deve contenere  elementi  di  massima  che

diano  informazioni   sull’impatto   ambientale   determinato   dalla

realizzazione  degli  altri  lotti  secondo  le  scelte  seguite  nel

progetto presentato.

  1. Il progetto  comprendente  lo  studio  di  impatto  ambientale,

relativo ad una delle opere di cui  all’articolo  182,  comma  1,  e’

trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell’ambiente e  della

tutela del territorio.

  1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del  territorio  tiene

conto,  ai  fini  delle  valutazioni  di  propria  competenza,  delle

eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti  pubblici  e  dai

privati interessati, nei modi e termini di cui all’articolo  6  della

legge 8 luglio 1986, n. 349.

  1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e,  per

le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o

paesaggistica, il Ministro per  i  beni  e  le  attivita’  culturali,

decorsi  novanta   giorni   dalla   data   di   presentazione   della

documentazione da parte del soggetto aggiudicatore  o  dell’autorita’

proponente,   provvedono   ad   emettere   la    valutazione    sulla

compatibilita’  ambientale  dell’opera,  comunicandola  alle  regioni

interessate e  al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti

nonche’, per le opere di cui  all’articolo  179,  anche  al  Ministro

delle attivita’ produttive. Il Ministro dell’ambiente e della  tutela

del territorio a tale  fine  si  avvale  della  commissione  prevista

dall’articolo 184.

  1. Il provvedimento di compatibilita’ ambientale e’  adottato  dal

CIPE, contestualmente all’approvazione del progetto  preliminare.  In

caso di motivato dissenso del Ministro dell’ambiente e  della  tutela

del territorio o del Ministro per i beni e  le  attivita’  culturali,

l’adozione  del  provvedimento  di   compatibilita’   ambientale   e’

demandata al Consiglio dei Ministri,  che  vi  provvede  nella  prima

riunione utile successiva. Sul progetto definitivo  si  procede  alla

verifica di ottemperanza ai sensi dell’articolo 185, comma 4.

Art. 184

Contenuto della valutazione di impatto ambientale

(art. 19, d.lgs. n. 190/2002)

 

  1. La valutazione di  impatto  ambientale  individua  gli  effetti

diretti  e  indiretti  di  un  progetto  e   delle   sue   principali

alternative, compresa l’alternativa  zero,  sull’uomo,  sulla  fauna,

sulla flora, sul suolo, sulle  acque  di  superficie  e  sotterranee,

sull’aria, sul clima, sul  paesaggio  e  sull’interazione  fra  detti

fattori, nonche’ sui  beni  materiali  e  sul  patrimonio  culturale,

sociale  e  ambientale  e  valuta  inoltre  le  condizioni   per   la

realizzazione e l’esercizio delle opere e degli impianti.

  1. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1,  con  decreto  del

Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro

dell’ambiente e della tutela  del  territorio,  sentito  il  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, e’  istituita  una  commissione

speciale di valutazione di impatto ambientale, composta  da  diciotto

membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari,  tra

professionisti ed esperti,  particolarmente  qualificati  in  materie

progettuali, ambientali, economiche e  giuridiche,  e  tra  dirigenti

della  pubblica  amministrazione.  Per  le  valutazioni  dell’impatto

ambientale di infrastrutture e  di  insediamenti  strategici,  per  i

quali sia stato riconosciuto,  in  sede  di  intesa,  un  concorrente

interesse regionale, la commissione e’  integrata  da  un  componente

designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale

fine, entro quindici giorni dalla data del  decreto  di  costituzione

della commissione, le regioni e le province autonome di Trento  e  di

Bolzano provvedono alla designazione tra persone  aventi  gli  stessi

requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di

costituzione  della  commissione  sono  stabilite  la  durata  e   le

modalita’ per l’organizzazione e il funzionamento della  stessa.  Con

successivo decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del

territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, sono stabiliti i  compensi  spettanti  al  presidente  e  ai

componenti della commissione, nell’ambito delle  risorse  di  cui  al

comma 3. Qualora le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di

Bolzano non provvedano alle designazioni entro il  termine  predetto,

la commissione procede,  sino  alla  designazione,  alle  valutazioni

dell’impatto ambientale nella composizione ordinaria.

  1. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate

dai soggetti aggiudicatori a norma dell’articolo 27  della  legge  30

aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 185

Compiti della commissione speciale VIA

(art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

 

  1. La  commissione  provvede  all’istruttoria   tecnica   di   cui

all’articolo 184 e, entro sessanta  giorni  dalla  presentazione  del

progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio  parere

sul progetto assoggettato alla valutazione dell’impatto ambientale.

  1. Ove   la   commissione   verifichi    l’incompletezza    della

documentazione  presentata,  il  termine  indicato  al  comma  1   e’

differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.

  1. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall’apertura

della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non  abbia

provveduto  alle  richieste  integrazioni  entro  i   trenta   giorni

successivi, il parere si ritiene negativo.

  1. La commissione:
  2. a) comunica  ai  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del

territorio, entro trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  del

progetto definitivo  da  parte  del  soggetto  proponente,  eventuali

difformita’ tra questo e il progetto preliminare;

  1. b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da  tale

presentazione, il proprio  parere  sulla  ottemperanza  del  progetto

definitivo alle  prescrizioni  del  provvedimento  di  compatibilita’

ambientale  e  sull’esatto  adempimento   dei   contenuti   e   delle

prescrizioni di cui al decreto di compatibilita’ ambientale.

  1. Qualora il progetto definitivo  sia  sensibilmente  diverso  da

quello   preliminare,   la   commissione   riferisce   al    Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio il  quale,  ove  ritenga,

previa  valutazione  della  commissione  stessa,  che  la   sensibile

differenza tra il progetto preliminare e quello  definitivo  comporti

una significativa modificazione  dell’impatto  globale  del  progetto

sull’ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla  comunicazione  fatta

dal soggetto aggiudicatore,  concessionario  o  contraente  generale,

l’aggiornamento  dello  studio  di  impatto  ambientale  e  la  nuova

pubblicazione dello stesso, anche ai  fini  dell’eventuale  invio  di

osservazioni da parte dei soggetti pubblici  e  privati  interessati.

L’aggiornamento dello studio di impatto ambientale puo’ riguardare la

sola parte di  progetto  interessato  alla  variazione.  In  caso  di

mancato adempimento dei contenuti e  delle  prescrizioni  di  cui  al

provvedimento  di  compatibilita’  ambientale,  il  citato  Ministro,

previa diffida a regolarizzare, fa dare  notizia  dell’inottemperanza

in sede di Conferenza di  servizi,  al  fine  dell’eventuale  rinnovo

dell’istruttoria.

  1. Qualora si riscontrino violazioni degli  impegni  presi  ovvero

modifiche  del  progetto  che  comportino  significative   variazioni

dell’impatto  ambientale,  la  commissione  riferisce   al   Ministro

dell’ambiente e della tutela  del  territorio,  il  quale  ordina  al

soggetto gestore di adeguare l’opera e, se  necessario,  richiede  al

CIPE la sospensione dei  lavori  e  il  ripristino  della  situazione

ambientale  a  spese  del  responsabile,   nonche’   l’adozione   dei

provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8  e  9  della  legge  8

luglio 1986, n. 349.

  1. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell’inizio dei

lavori e’ comunicata al Ministero dell’ambiente e  della  tutela  del

territorio la relativa data ed e’ trasmesso allo stesso Ministero  il

progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli  19

e  seguenti  dell’allegato  tecnico  recato  dall’allegato  XXI,  ivi

compresa l’attestazione di cui all’articolo 20, comma 4. Al  predetto

Ministero sono anche  tempestivamente  trasmesse  eventuali  varianti

progettuali,  ivi  comprese  quelle  derivanti  dalle  attivita’   di

verifica di cui all’articolo 166 e agli articoli 20  e  seguenti  del

relativo allegato tecnico recato dall’allegato XXI.  La  commissione,

su richiesta dei  soggetti  esecutori  dell’opera,  puo’  fornire  le

proprie  indicazioni  sulla  interpretazione   e   applicazione   del

provvedimento di compatibilita’ ambientale.

  1. I commi 4 e 5 non si applicano  al  caso  di  VIA  espressa  su

progetti  definitivi,  fermo  restando   il   potere   di   impartire

prescrizioni con il provvedimento di compatibilita’ ambientale.

Sezione III
Qualificazione dei contraenti generali

Art. 186

Istituzione del sistema di qualificazione – classifiche

(art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002  aggiunto  dall’art.  1,  d.lgs.  n.

9/2005)

 

  1. E’  istituito  il  sistema  di  qualificazione  dei  contraenti

generali. La qualificazione puo’ essere richiesta da imprese  singole

in forma di  societa’  commerciali  o  cooperative,  da  consorzi  di

cooperative di produzione e lavoro previsti  dalla  legge  25  giugno

1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi  stabili

previsti dall’articolo 34.

  1. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite

all’importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I

contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di  importo

lordo superiore a quello della classifica  di  iscrizione,  attestata

con il sistema di cui alla presente  sezione  ovvero  documentata  ai

sensi dell’articolo 47, comma 2, salva la facolta’ di  associarsi  ad

altro contraente generale ai sensi dell’articolo 191, comma 9.

  1. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
  2. a) I: sino a 350 milioni di euro;
  3. b) II: sino a 700 milioni di euro;
  4. c) III: oltre 700 milioni di euro.
  5. L’importo della  classifica  III,  ai  fini  del  rispetto  dei

requisiti di qualificazione, e’ convenzionalmente  stabilito  pari  a

900 milioni di euro.

Art. 187.

Requisiti per le iscrizioni

(art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002  aggiunto  dall’art.  1,  d.lgs.  n.

9/2005)

 

  1. Costituiscono requisiti per la  qualificazione  dei  contraenti

generali:

  1. a) il possesso di un sistema di qualita’ aziendale  UNI  EN  ISO

9001;

  1. b) il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale   di   cui

all’articolo 188;

  1. c) il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  speciale   di   cui

all’articolo 189.

Art. 188.

Requisiti di ordine generale

(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1,  d.lgs.  n.

9/2005)

 

  1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente  generale  i

requisiti di ordine generale previsti dal regolamento.

  1. La dimostrazione  dei  requisiti  di  ordine  generale  non  e’

richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione  rilasciata

ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.

Art. 189

Requisiti di ordine speciale

(art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002

aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n. 9/2005)

 

  1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione

sono:

  1. a) adeguata capacita’ economica e finanziaria;
  2. b) adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa;
  3. c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
  4. La adeguata capacita’ economica e finanziaria e’ dimostrata:
  5. a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati  dell’ultimo

triennio, tra  patrimonio  netto  dell’ultimo  bilancio  consolidato,

costituito  dal  totale  della  lettera  a)  del   passivo   di   cui

all’articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale  media

consolidata in lavori relativa all’attivita’ diretta e  indiretta  di

cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci

per cento, il patrimonio netto consolidato puo’ essere  integrato  da

dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a  medio  e

lungo periodo, messe a disposizione anche  dalla  eventuale  societa’

controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene

convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra  d’affari;

ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) e’

incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto  e’  l’eccedenza

rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del

cinquanta per cento.  Per  le  iscrizioni  richieste  o  rinnovate  a

decorrere dal 1° gennaio 2006  il  rapporto  medio  non  deve  essere

inferiore al quindici  per  cento  e  continuano  ad  applicarsi  gli

incrementi convenzionali per  valori  superiori.  Per  le  iscrizioni

richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio  2009,  il  rapporto

medio non deve essere inferiore al venti per cento, e  continuano  ad

applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove  il

rapporto sia inferiore ai minimi suindicati  viene  convenzionalmente

ridotta alle stesse proporzioni la cifra d’affari;

  1. b) dalla cifra di  affari  consolidata  in  lavori,  svolti  nel

triennio precedente  la  domanda  di  iscrizione  mediante  attivita’

diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro  per

la Classifica I, mille  milioni  di  euro  per  la  Classifica  II  e

milletrecento milioni di euro per la Classifica III,  comprovata  con

le modalita’ fissate dal regolamento. Nella cifra d’affari in  lavori

consolidata possono essere ricomprese le attivita’ di progettazione e

fornitura  di  impianti  e  manufatti  compiute   nell’ambito   della

realizzazione di un’opera affidata alla impresa.

  1. La adeguata idoneita’ tecnica  e  organizzativa  e’  dimostrata

dall’esecuzione con qualsiasi mezzo di un  lavoro  non  inferiore  al

quaranta per cento dell’importo della classifica  richiesta,  ovvero,

in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al

cinquantacinque per cento  della  classifica  richiesta,  ovvero,  in

alternativa, di tre lavori di importo complessivo  non  inferiore  al

sessantacinque  per  cento  della  classifica  richiesta.  I   lavori

valutati sono  quelli  eseguiti  regolarmente  e  con  buon  esito  e

ultimati nel quinquennio precedente la richiesta  di  qualificazione,

ovvero la parte di essi eseguita  nello  stesso  quinquennio.  Per  i

lavori iniziati prima del quinquennio o  in  corso  alla  data  della

richiesta, si presume un andamento lineare. L’importo dei  lavori  e’

costituito dall’importo contabilizzato al netto del  ribasso  d’asta,

incrementato  dall’eventuale  revisione  prezzi  e  dalle  risultanze

definitive  del  contenzioso  eventualmente   insorto   per   riserve

dell’appaltatore   diverse   da   quelle   riconosciute   a    titolo

risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori  eseguiti

e per i lavori  eseguiti  all’estero  si  applicano  le  disposizioni

dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi  mezzo  si

intendono, in conformita’ all’articolo 3, comma 7  quelli  aventi  ad

oggetto la realizzazione  di  un’opera  rispondente  ai  bisogni  del

committente,  con  piena  liberta’  di  organizzazione  del  processo

realizzativo, ivi compresa la facolta’ di affidare a terzi  anche  la

totalita’  dei  lavori  stessi,  nonche’  di  eseguire  gli   stessi,

direttamente  o  attraverso  societa’  controllate.  Possono   essere

altresi’ valutati i lavori oggetto di una concessione di  costruzione

e gestione aggiudicata ai sensi della  legge  quadro  e  delle  altre

leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l’importo,

il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati

effettuati a regola  d’arte  e  con  buon  esito.  Detti  certificati

riguardano l’importo globale dei lavori oggetto  del  contratto,  ivi

compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese  controllate

o interamente possedute, e recano l’indicazione dei  responsabili  di

progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformita’  al

modello di cui all’allegato XXII.

  1. L’adeguato organico tecnico e dirigenziale e’ dimostrato:
  2. a) dalla presenza in organico di dirigenti dell’impresa in numero

non inferiore a quindici unita’  per  la  Classifica  I,  venticinque

unita’ per la Classifica II e quaranta unita’ per la Classifica III;

  1. b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica

di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto,

ai  sensi   delle   norme   UNI-ISO   10006,   dotati   di   adeguata

professionalita’ tecnica e di esperienza  acquisita  in  qualita’  di

responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non  inferiore  a

trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro

per la Classifica II e sessanta milioni di  euro  per  la  Classifica

III, in numero non inferiore a tre unita’ per la  Classifica  I,  sei

unita’ per la Classifica II e nove unita’ per la Classifica III;  gli

stessi soggetti non possono  rivestire  analogo  incarico  per  altra

impresa e producono a tale fine  una  dichiarazione  di  unicita’  di

incarico. L’impresa assicura il mantenimento  del  numero  minimo  di

unita’ necessarie per la  qualificazione  nella  propria  classifica,

provvedendo alla sostituzione  del  dirigente,  direttore  tecnico  o

responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto  di  analoga

idoneita’; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la

riduzione della Classifica.

  1. Per le iscrizioni richieste o rinnovate  fino  al  31  dicembre

2013, il possesso dei  requisiti  di  adeguata  idoneita’  tecnica  e

organizzativa di cui al comma 3 puo’ essere sostituito  dal  possesso

di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo  illimitato

in non meno di tre categorie di opere generali per la  Classifica  I,

in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali

per la Classifica II e per la Classifica III, in nove  categorie,  di

cui almeno cinque di opere generali.

Art. 190.

Consorzi stabili e consorzi di cooperative

(art. 20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1,  d.lgs.  n.

9/2005)

 

  1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma  dei

requisiti  di  qualificazione   posseduti   dalle   singole   imprese

consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale  e’

richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di

non piu’ di cinque consorziati per la classifica  I  e  non  piu’  di

quattro consorziati  per  la  classifica  II  e  III.  I  consorziati

assumono responsabilita’ solidale per  la  realizzazione  dei  lavori

affidati al consorzio in regime di contraente generale.

  1. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla

legge 25 giugno  1909,  n.  422,  e  successive  modificazioni,  sono

qualificati sulla base  dei  propri  requisiti,  determinati  con  le

modalita’ previste dal regolamento.

  1. Per i consorzi stabili:
  2. a) i requisiti di ordine  generale,  di  cui  all’articolo  188,

devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;

  1. b) il requisito di cui all’articolo 187, lettera a), sistema  di

qualita’ aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve  essere

posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per

la qualificazione;

  1. c) il requisito di cui all’articolo 189, comma  2,  lettera  b),

cifra d’affari in lavori, e’ convenzionalmente incrementato del venti

per cento nel primo anno di vita  del  consorzio,  del  quindici  per

cento nel secondo anno e del dieci per  cento  nel  terzo,  quarto  e

quinto anno. Per i consorzi gia’ costituiti, il termine per l’aumento

convenzionale decorre dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto

legislativo n. 9 del 2005;

  1. d) il requisito di cui all’articolo  189,  comma  3,  lavoro  di

punta,  puo’  essere  dimostrato  tenendo  conto  di  singoli  lavori

eseguiti  da  consorziati  diversi.  Tale   requisito   puo’   essere

conseguito  alternativamente,  con   il   piu’   consistente   lavoro

realizzato da uno dei consorziati, con i due piu’ consistenti  lavori

realizzati da non piu’ di due consorziati, con i tre piu’ consistenti

lavori realizzati compiuti da non piu’ di tre consorziati;

  1. e) alla  aggiudicazione  del  primo  affidamento,  il  consorzio

stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni

di euro per la classifica I,  a  quindici  milioni  di  euro  per  la

classifica II, a trenta milioni di euro  per  la  classifica  III  di

qualificazione. Tale importo sara’  ridotto  del  trenta  per  cento,

qualora il requisito di cui all’articolo 189, comma  2,  lettera  a),

sia pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per  cento,

ovvero del cinquanta per cento  qualora  il  suddetto  requisito  sia

superiore al venti per  cento.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,

l’importo e’ ridotto del trenta per cento qualora  il  requisito  sia

superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento  qualora

il requisito sia superiore al quaranta per cento;

  1. f) il consorzio stabile ha facolta’ di costituire una societa’ di

progetto,  alla  quale  si  applica,  tra  l’altro,  il   regime   di

responsabilita’ previsto dal presente capo. Ove  non  si  avvalga  di

tale facolta’ il consorzio stabile deve comunque adeguare il  proprio

fondo consortile al capitale richiesto dal  bando,  ove  superiore  a

quello di cui alla lettera e).

  1. I consorzi di cooperative possono  conferire  le  attivita’  di

contraente generale di  cui  siano  aggiudicatari,  esclusivamente  a

propri  consorziati  ammessi  al  sistema  di   qualificazione,   per

qualunque classifica. In tale caso:

  1. a) la  prevista  assegnazione  delle   attivita’   deve   essere

comunicata dal consorzio in sede di qualifica  e,  per  le  procedure

aperte, in sede di offerta;

  1. b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
  2. c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono  essere  fatti

valere  dal  consorzio  per  la  qualifica  alla   gara,   ai   sensi

dell’articolo 191;

  1. d)  il  consorzio,   per   effetto   dell’aggiudicazione,   resta

solidalmente  responsabile  con  la  cooperativa   assegnataria   nei

confronti del soggetto aggiudicatore  per  la  buona  esecuzione  del

contratto. Ove l’assegnazione sia effettuata in favore di piu’ di una

cooperativa, si procede alla costituzione di una societa’ di progetto

ai sensi del  presente  capo.  Nel  caso  in  cui  il  consorzio  non

partecipi alla societa’ di progetto, rimane comunque responsabile  in

solido con le cooperative assegnatarie e con la societa’ di progetto,

ovvero con la sola societa’ di progetto ove siano state  prestate  le

garanzie sostitutive di cui al presente codice.

Art. 191.

Norme di partecipazione alla gara

(art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1,  d.lgs.  n.

9/2005)

 

  1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta’ di richiedere,  per  le

singole gare:

  1. a) che l’offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali

di  cui  all’articolo  188;  nei  confronti  dell’aggiudicatario   la

verifica di sussistenza dei requisiti generali e’ sempre espletata;

  1. b) che l’offerente dimostri, tramite  i  bilanci  consolidati  e

idonee  dichiarazioni  bancarie,   la   disponibilita’   di   risorse

finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all’opera  da

realizzare;

  1. c) che sia  dimostrato  il  possesso,  da  parte  delle  imprese

affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della

capacita’ tecnica specifica per l’opera da realizzare e dei requisiti

economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto  da

redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti e

delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  1. Ai fini del comma  1,  lettera  c),  la  esecuzione  di  lavori

analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potra’ essere  documentata

dalle   imprese   affidatarie   designate   ovvero    dall’offerente,

dimostrando di avere eseguito, con le  modalita’  dell’articolo  189,

comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate

ai sensi del regolamento:

  1. a) organismi edilizi (OG1);
  2. b) opere per la mobilita’ su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
  3. c) opere relative al ciclo integrato dell’acqua (OG5 e OG6);
  4. d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
  5. e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
  6. f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
  7. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i

soggetti  aggiudicatori  indicano,  negli   atti   contrattuali,   le

specifiche qualificazioni  anche  specialistiche  che  devono  essere

possedute dagli esecutori delle lavorazioni piu’  complesse.  A  tali

qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.

  1. Ai fini dell’articolo 176, comma 7,  del  presente  codice,  la

quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie  che  devono

essere indicate in sede di offerta, si intende  riferita  a  tutti  i

lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.

  1. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori  ai  sensi

dell’articolo 3, comma 29, possono istituire il  proprio  sistema  di

qualificazione nel rispetto dell’articolo 232.

  1. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i

contraenti generali qualificati a norma del presente capo  e  dotati,

inoltre, delle eventuali qualificazioni  specifiche  individuate  dal

soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri  oggettivi  conformi

alle previsioni dei commi 1 e 2.

  1. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate  ai

sensi dell’articolo 149, comma 3. E fatto divieto ai partecipanti  di

concorrere  alla  gara  in  piu’  di  raggruppamento   temporaneo   o

consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma  individuale

qualora abbiano partecipato alla  gara  medesima  in  associazione  o

Consorzio, anche stabile.

  1. Per i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera  c)  e

per  le  gare  da  aggiudicare  alla  offerta   economicamente   piu’

vantaggiosa,  i   soggetti   aggiudicatori   possono   prevedere   il

conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle  spese

sostenute, ai migliori classificati; i premi devono  essere  limitati

al rimborso delle spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  e

possono essere accordati per un valore complessivo  massimo  dell’uno

virgola cinque per cento dell’importo a base di gara, nel caso di cui

all’articolo 53, comma 2, lettera c), e dello zero  virgola  sessanta

per cento, in caso di offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

  1. I  contraenti  generali  dotati  della  adeguata  e  competente

classifica  di  qualificazione  per  la  partecipazione  alle   gare,

attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai

sensi dell’articolo 47, comma 2, possono  partecipare  alla  gara  in

associazione o consorzio con  altre  imprese  purche’  queste  ultime

siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione

ovvero  siano  qualificabili,  per  qualunque  classifica,  ai  sensi

dell’articolo  47,  comma  2.  Le  imprese  associate  o  consorziate

concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 192

Gestione del sistema di qualificazione

(art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1,  d.lgs.  n.

9/2005)

 

  1. La attestazione  del  possesso  dei  requisiti  dei  contraenti

generali e’ rilasciata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti.

  1. La durata dell’efficacia della attestazione e’ pari a tre anni.

Entro   il   terzo   mese   precedente   alla   data   di    scadenza

dell’attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta

la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La  attestazione

e’ rilasciata  ovvero  motivatamente  negata  entro  tre  mesi  dalla

ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso  di  ritardo

nel rilascio, imputabile all’Amministrazione, l’attestazione  scaduta

resta valida, ai  fini  della  partecipazione  alle  gare  e  per  la

sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di  quella

rinnovata.

  1. La attestazione  di  cui  al  comma  1  e’  necessaria  per  la

partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti di contraente

generale a decorrere dall’ottavo mese dalla data di entrata in vigore

del decreto legislativo 10  gennaio  2005,  n.  9,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si  fa

riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese,  alle  norme

di  cui  al  regolamento  dell’articolo  5.  Le  ulteriori  modalita’

tecniche e procedurali di  presentazione  dei  documenti  e  rilascio

della attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale.

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’

istituita una commissione  per  l’esame  dei  ricorsi  amministrativi

contro i provvedimenti di attestazione; le  spese  della  commissione

sono  anticipate  dai  ricorrenti  e  poste  a  carico  della   parte

soccombente, in conformita’ alle previsioni di  apposito  regolamento

emanato di concerto  tra  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze.  Qualora

dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, ai relativi oneri si fa  fronte  mediante  utilizzo  degli

ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’

istituita  una  commissione   consultiva   alla   quale   partecipano

rappresentanti  designati  dalle   associazioni   imprenditoriali   e

sindacali piu’ rappresentative nel settore, dei maggiori  committenti

di opere di preminente interesse nazionale ed  esperti  del  settore,

nonche’ dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le

regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per  il

monitoraggio dell’applicazione del presente capo. La  commissione  ha

accesso alle informazioni di cui all’articolo 193. La  partecipazione

alla commissione e’ a titolo gratuito  e  non  e’  corrisposto  alcun

compenso o rimborso per le spese dei componenti.

Art. 193.

Obbligo di comunicazione

(art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1,  d.lgs.  n.

9/2005)

 

  1. Tutte le informazioni  inerenti  i  contratti  di  appalto  del

contraente generale e di subappalto degli appaltatori del  contraente

generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al  soggetto

aggiudicatore  e  da  questo   all’Osservatorio   costituito   presso

l’Autorita’, nonche’ alle sezioni  regionali  dell’Osservatorio,  sul

cui  territorio  insistono  le  opere.  L’Osservatorio   e   le   sue

articolazioni regionali mettono i dati  a  disposizione  degli  altri

Enti e organismi interessati.

Sezione IV
Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 194

Interventi per lo sviluppo infrastrutturale

(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge  n.  35/2005,  convertito

con l. n. 80/2005)

 

  1. Per le finalita’ di accelerazione della spesa in conto capitale

di cui al comma 1 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre  2002,  n.

289, come modificato dall’articolo  4,  comma  130,  della  legge  24

dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando  anche  le  risorse  rese

disponibili per effetto delle modifiche dell’articolo 1, comma 2, del

decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia  prioritariamente  gli

interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di

cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  selezionati  secondo  i

principi adottati dalla delibera CIPE n.  21/2004  del  29  settembre

2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  275  del  23  novembre

  1. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate

di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al

finanziamento  di  interventi  che,  in  coerenza  con  le  priorita’

strategiche e i criteri di selezione  previsti  dalla  programmazione

comunitaria  per  le  aree  urbane,  consentano  di  riqualificare  e

migliorare la dotazione di  infrastrutture  materiali  e  immateriali

delle citta’ e delle aree metropolitane in grado  di  accrescerne  le

potenzialita’ competitive.

  1. L’individuazione degli interventi strategici di cui al comma  2

e’ effettuata, valorizzando  la  capacita’  propositiva  dei  comuni,

sulla base  dei  criteri  e  delle  intese  raggiunte  dai  Ministeri

dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,

da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni  e  dal

partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello  nazionale,

come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE  n.  20/2004  del  29

settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  265  dell’11

novembre 2004.

  1. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita’ di finanza

di progetto possono essere destinate  anche  le  risorse  costituenti

investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

  1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  possono

essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici  e  urgenti,

ai sensi dell’articolo 1 della legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  e

delle disposizioni  del  presente  articolo,  le  opere  e  i  lavori

previsti nell’ambito delle concessioni autostradali  gia’  assentite,

anche  se  non  inclusi  nel  primo  programma  delle  infrastrutture

strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n.  121/2001  del  21

dicembre 2001, pubblicata nel supplemento  ordinario  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la  cui  realizzazione  o  il  cui

completamento sono  indispensabili  per  lo  sviluppo  economico  del

Paese.

  1. Per le opere  e  i  lavori  di  cui  al  comma  5,  i  soggetti

aggiudicatori procedono alla realizzazione  applicando  la  normativa

comunitaria in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici  e,  anche

soltanto per quanto concerne le procedure approvative e autorizzative

dei progetti qualora  dai  medesimi  soggetti  aggiudicatori,  previo

parere   dei   commissari   straordinari   ove   nominati,   ritenuto

eventualmente piu’ opportuno, le disposizioni di cui  alla  legge  21

dicembre 2001, n. 443.

  1. Per le opere di cui al comma 5 si puo’ procedere alla nomina di

un commissario straordinario al quale vengono conferiti i  poteri  di

cui  all’articolo  13  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.   67,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,  e

successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il

Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica

professionalita’,  competenza  ed  esperienza  maturata  nel  settore

specifico  della  realizzazione  di  opere   pubbliche,   provvedendo

contestualmente alla conferma  o  alla  sostituzione  dei  commissari

straordinari eventualmente gia’ nominati.

  1. I commissari  straordinari  seguono  l’andamento  delle  opere,

svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo

163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai  sensi  del

presente  articolo   qualora   le   procedure   ordinarie   subiscano

rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere,  o

comunque   si   verifichino   circostanze   tali    da    determinare

rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere

o nella fase di esecuzione delle  stesse,  dandone  comunicazione  al

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   e   al   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti.

  1. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, comma 4-bis, del

citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.

  1. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e

dei permessi necessari alla  realizzazione  o  al  potenziamento  dei

terminali di riclassificazione in possesso di concessione  rilasciata

ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi  dell’articolo  8

della legge 24 novembre 2000, n.  340,  e  dichiarati  infrastrutture

strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre

2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta  giorni  dalla

richiesta. In  caso  di  inerzia  o  di  ingiustificato  ritardo,  il

Ministero delle attivita’ produttive, nell’ambito dei propri  compiti

istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede  senza

necessita’ di diffida alla nomina di un commissario ad acta  per  gli

adempimenti di competenza.

  1. Nell’esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti  ai

sensi del presente articolo, i  commissari  straordinari  provvedono,

nel limite dell’importo approvato per l’opera dai soggetti competenti

alla relativa realizzazione, anche in deroga alla  normativa  vigente

nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa

comunitaria.

  1. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  sono

stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi  spettanti  ai

commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente  spesa

si fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le  opere  di  cui  al

comma 5.

Titolo IV
CONTRATTI IN TALUNI SETTORI
Capo I
Contratti nel
settore della difesa

Art. 195.

Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa

 

  1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano,  oltre  alle

norme di cui all’articolo 196, le disposizioni:

– della parte I  (principi  e  disposizioni  comuni  e  contratti

esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);

– della parte II, titolo III, capo I  (programmazione,  direzione

ed esecuzione dei lavori);

– della parte II, titolo III,  capo  II  (concessione  di  lavori

pubblici);

– della parte II, titolo III, capo III (promotore  finanziario  e

societa’ di progetto);

– della parte IV (contenzioso);

–  della  parte  V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali   e

transitorie).

  1. Si applicano inoltre, in quanto non derogate,  le  disposizioni

del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero  del  titolo

II (contratti sotto soglia comunitaria)  della  parte  II  (contratti

pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari),

a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore  alla  soglia

di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.

Art. 196

Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa

(articoli 7 e 10, direttiva 2004/18;  articoli  3,  comma  7-bis;  7,

comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge  n.  109/1994;

art. 5, comma 1-ter, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella  legge  n.

140/1997; decreto del Presidente della Repubblica n. 170/2005)

 

  1. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

codice,  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ai   sensi

dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su

proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell’economia  e

delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,  e

il Consiglio di Stato che si pronuncia  entro  quarantacinque  giorni

dalla richiesta, e’ adottato apposito regolamento, in armonia con  il

presente  codice,  per  la  disciplina  delle  attivita’  del   Genio

militare, in  relazione  ai  lavori,  ai  servizi  e  alle  forniture

connessi alle esigenze della difesa militare,  e  per  la  disciplina

attuativa dell’articolo 17. Si applica il comma 5 dell’articolo 5. Il

regolamento disciplina altresi’ gli interventi da eseguire in  Italia

e all’estero per effetto di accordi internazionali,  multilaterali  o

bilaterali.

  1. Con decreti del Ministro della difesa possono  essere  adottati

capitolati in materia di forniture e  servizi,  contenenti  norme  di

dettaglio e tecniche relative ai contratti di competenza, nonche’  un

capitolato generale  relativo  ai  lavori  del  genio  militare,  nel

rispetto del presente codice e del regolamento di  cui  al  comma  1.

Tali capitolati, menzionati nel bando  o  nell’invito,  costituiscono

parte integrante del contratto.

  1. Fatte salve le norme di cui all’articolo 28 comma 1, lettera a),

e lettere b.2) e c),  per  gli  appalti  pubblici  di  forniture  del

Ministero della difesa di rilevanza comunitaria il valore stimato  al

netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e’ pari  o  superiore

alle soglie seguenti:

– 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture  aggiudicati

dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i  prodotti  menzionati

nell’allegato V;

– 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture  aggiudicati

dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati

nell’allegato V.

  1. In deroga all’articolo 10, l’amministrazione della  difesa,  in

considerazione della struttura gerarchica dei propri organi  tecnici,

in luogo di un unico responsabile del procedimento puo’  nominare  un

responsabile del procedimento per ogni singola  fase  di  svolgimento

del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.  Il

responsabile unico del procedimento, ovvero i  responsabili  di  ogni

singola fase, sono  tecnici  individuati  nell’ambito  del  Ministero

della difesa.

  1. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della

difesa sono redatti con le modalita’ di cui all’articolo  128,  comma

  1. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con  omissione  delle

parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 16, 17,  18,

per la pubblicita’ di cui al citato articolo 128, comma 11.

  1. Il regolamento di cui al comma 1 indica  i  soggetti  abilitati

alla firma dei progetti.

  1. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi

e le forniture in economia del Ministero della difesa. Fino alla  sua

entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in  materia.  Per  i

lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle  truppe  e  dei

reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di  importo  di

cui all’articolo 125, comma 5.

  1. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della

difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che

possono essere forniti,  con  i  requisiti  tecnici  e  il  grado  di

perfezione richiesti,  soltanto  da  operatori  economici  stranieri,

possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad  un

terzo  dell’importo  complessivo  del  prezzo  contrattuale,   previa

costituzione  di  idonea  garanzia,  che   sara’   disciplinata   dal

regolamento di cui al comma 1.

Capo II
Contratti relativi ai beni culturali

Art. 197.

Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai  beni

culturali

(art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)

 

  1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non

derogate e ove compatibili, le disposizioni:

– della parte I  (principi  e  disposizioni  comuni  e  contratti

esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);

– della parte II, titolo III, capo I  (programmazione,  direzione

ed esecuzione dei lavori);

– della parte II, titolo III,  capo  II  (concessione  di  lavori

pubblici);

– della parte IV (contenzioso);

–  della  parte  V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali   e

transitorie).

  1. Si applicano inoltre, in quanto non derogate,  le  disposizioni

del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero  del  titolo

II (contratti sotto soglia comunitaria)  della  parte  II  (contratti

pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari),

a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore  alla  soglia

di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.

  1. La disciplina della parte II, titolo III, capo  III  (promotore

finanziario e societa’ di progetto), si  applica  all’affidamento  di

lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonche’ alle concessioni

di cui agli articoli 115 e 117 del  decreto  legislativo  22  gennaio

2004, n. 42, secondo le modalita’ stabilite dal  regolamento  di  cui

all’articolo 5.

Art. 198.

Ambito di applicazione

(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)

 

  1. Le disposizioni del presente capo dettano la  disciplina  degli

appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli

interventi sugli elementi architettonici e sulle  superfici  decorate

di beni del patrimonio culturale,  sottoposti  alle  disposizioni  di

tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al  fine

di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione di

detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

  1. Le disposizioni del presente capo relative alle attivita’ di cui

al  comma  1,  si  applicano,  altresi’,  all’esecuzione   di   scavi

archeologici, anche subacquei.

Art. 199.

Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi

(art. 3, d.lgs. n. 30/2004)

 

  1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei

musei, degli archivi  e  delle  biblioteche  o  di  altri  luoghi  di

interesse culturale o la manutenzione  e  il  restauro  dei  giardini

storici, i servizi di installazione e  montaggio  di  attrezzature  e

impianti  e  le  forniture  di  materiali  ed  elementi,  nonche’  le

forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano

rilevanza  prevalente  ai  fini  dell’oggetto  dell’appalto  e  della

qualita’   dell’intervento,   la    stazione    appaltante,    previo

provvedimento motivato del responsabile del procedimento, applica  la

disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche  se

il valore economico dei lavori  di  installazione  e  di  adeguamento

dell’immobile risulti superiore.

  1. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni

caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal

presente capo.

  1. Negli appalti di cui al comma  1,  la  stazione  appaltante  e’

obbligata  a  specificare,  nel  bando  di  gara,  i   requisiti   di

qualificazione che i  candidati  debbono  possedere  con  riferimento

all’oggetto complessivo della gara.

  1. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si

applicano gli articoli 14 e 15 in materia di appalti misti.

Art. 199-bis.

(( (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). ))

 

((1.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   dei   principi   di

economicita’,  efficacia,  imparzialita’,  parita’  di   trattamento,

trasparenza,   proporzionalita’,   di   cui   all’articolo   27,   le

amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione  degli

interventi  relativi  ai  beni  culturali  integrano   il   programma

triennale dei lavori di cui all’articolo 128 con un apposito allegato

che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione  ai  quali

intendono ricercare sponsor per il finanziamento o  la  realizzazione

degli interventi. A tal fine  provvedono  a  predisporre  i  relativi

studi di fattibilita’, anche semplificati, o i progetti  preliminari.

In tale allegato possono essere altresi’ inseriti gli interventi  per

i quali siano pervenute dichiarazioni  spontanee  di  interesse  alla

sponsorizzazione. La ricerca dello  sponsor  avviene  mediante  bando

pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente per

almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e’ dato avviso su almeno

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, nonche’ per contratti di importo

superiore  alle  soglie  di  cui  all’articolo  28,  nella   Gazzetta

Ufficiale  dell’Unione  europea.  L’avviso  contiene   una   sommaria

descrizione di ciascun intervento, con l’indicazione  del  valore  di

massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte  in

aumento sull’importo del finanziamento minimo  indicato.  Nell’avviso

e’ altresi’ specificato se si intende acquisire una  sponsorizzazione

di  puro  finanziamento,  anche  mediante  accollo,  da  parte  dello

sponsor,  delle   obbligazioni   di   pagamento   dei   corrispettivi

dell’appalto dovuti dall’amministrazione, ovvero una sponsorizzazione

tecnica,  consistente  in  una  forma  di  partenariato  estesa  alla

progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a

cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di  sponsorizzazione

tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione  delle

offerte. Nel bando e  negli  avvisi  e’  stabilito  il  termine,  non

inferiore a sessanta giorni, entro il quale  i  soggetti  interessati

possono far pervenire offerte  impegnative  di  sponsorizzazione.  Le

offerte pervenute sono  esaminate  direttamente  dall’amministrazione

aggiudicatrice o, in caso di interventi  il  cui  valore  stimato  al

netto dell’imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione  di

euro e nei casi di particolare complessita’, mediante una commissione

giudicatrice. L’amministrazione  procede  a  stilare  la  graduatoria

delle  offerte  e  puo’  indire  una  successiva   fase   finalizzata

all’acquisizione di ulteriori  offerte  migliorative,  stabilendo  il

termine ultimo per i rilanci. L’amministrazione procede, quindi, alla

stipula del contratto di sponsorizzazione  con  il  soggetto  che  ha

offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione  pura,

o ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore, in  caso  di

sponsorizzazione tecnica.

  1. Nel caso in cui non sia stata  presentata  nessuna  offerta,  o

nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano

irregolari ovvero inammissibili, in  ordine  a  quanto  disposto  dal

presente codice in relazione ai requisiti  degli  offerenti  e  delle

offerte,  o  non  siano  rispondenti  ai  requisiti   formali   della

procedura, la stazione appaltante  puo’,  nei  successivi  sei  mesi,

ricercare di propria iniziativa  lo  sponsor  con  cui  negoziare  il

contratto  di  sponsorizzazione,  ferme  restando  la  natura  e   le

condizioni   essenziali    delle    prestazioni    richieste    nella

sollecitazione pubblica. I progetti per i quali  non  sono  pervenute

offerte utili,  ai  sensi  del  precedente  periodo,  possono  essere

nuovamente  pubblicati  nell’allegato  del  programma  triennale  dei

lavori dell’anno successivo.

  1. Restano fermi i presupposti e  i  requisiti  di  compatibilita’

stabiliti dall’articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,

  1. 42, e successive  modificazioni,  recante  il  codice  dei  beni

culturali e del paesaggio, nonche’ i requisiti di  partecipazione  di

ordine generale  dei  partecipanti  stabiliti  nell’articolo  38  del

presente codice, nonche’, per i soggetti incaricati  di  tutta  o  di

parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di  idoneita’

professionale, di qualificazione per  eseguire  lavori  pubblici,  di

capacita’  economica  e  finanziaria,  tecnica  e  professionale  dei

fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41

e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all’articolo 201

del presente codice.))

Art. 200.

Limiti all’affidamento congiunto e all’affidamento unitario

(art. 4, d.lgs. n. 30/2004)

  1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate  di  beni

architettonici, sottoposti  alle  disposizioni  di  tutela  dei  beni

culturali non sono affidati  congiuntamente  a  lavori  afferenti  ad

altre categorie di opere generali e speciali, salvo che  motivate  ed

eccezionali esigenze  di  coordinamento  dei  lavori,  accertate  dal

responsabile del procedimento, non rendano  necessario  l’affidamento

congiunto. E’ fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  3  in  ordine

all’obbligo del possesso dei requisiti  di  qualificazione  stabiliti

nel presente capo.

  1. Fermo il rispetto  dell’articolo  29,  e’  consentito  affidare

separatamente, previo provvedimento  motivato  del  responsabile  del

procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive,  i  lavori

indicati  all’articolo  198,  concernenti  beni  i  quali,  ancorche’

inseriti in una collezione o in un  compendio  immobiliare  unitario,

siano distinti in base alla tipologia, ai materiali  impiegati,  alla

tecnica  e  all’epoca  di  realizzazione,  ovvero   alle   tecnologie

specifiche da utilizzare per gli interventi.

  1. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito  a

presentare l’offerta, deve richiedere espressamente  il  possesso  di

tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel  presente  capo  da

parte dei soggetti affidatari dei lavori di  cui  ai  commi  1  e  2,

necessari per l’esecuzione dell’intervento.

  1. Nei casi di procedura negoziata senza  previo  bando  ai  sensi

dell’articolo 57,  la  stazione  appaltante  e’  tenuta  a  stabilire

preventivamente i  requisiti  di  qualificazione  che  devono  essere

garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di

qualificazione dal presente capo.

Art. 201.

Qualificazione

(art. 5, d.lgs. n. 30/2004)

 

  1. Il regolamento di cui all’articolo 5, disciplina gli  specifici

requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di  cui

all’articolo 198, ad integrazione di  quelli  generali  definiti  dal

medesimo regolamento.

  1. In particolare, per i soggetti  esecutori  dei  lavori  di  cui

all’articolo 198, il regolamento disciplina:

  1. a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle  attestazioni

di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte  dei

soggetti esecutori dei lavori indicati all’articolo 198;

  1. b) la definizione  di  nuove  categorie  di  qualificazione  che

tengano conto delle specificita’ dei settori nei quali si suddividono

gli interventi dei predetti lavori;

  1. c) i contenuti e la rilevanza  delle  attestazioni  di  regolare

esecuzione dei predetti lavori, ai fini  della  qualificazione  degli

esecutori, anche in relazione alle professionalita’ utilizzate;

  1. d) forme di verifica semplificata del  possesso  dei  requisiti,

volte  ad  agevolare  l’accesso  alla  qualificazione  delle  imprese

artigiane.

  1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa

intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all’articolo  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  definiti  ulteriori

specifici requisiti di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei

lavori di cui all’articolo 198, ad integrazione  di  quelli  definiti

dal regolamento di cui all’articolo 5, anche al fine di consentire la

partecipazione delle imprese artigiane.

  1. Per l’esecuzione dei lavori indicati all’articolo 198, e’ sempre

necessaria  la  qualificazione  nella  categoria  di  riferimento,  a

prescindere dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi

sui beni tutelati assume nell’appalto complessivo.

Art. 202.

Attivita’ di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)

 

  1. La  stazione  appaltante,   per   interventi   di   particolare

complessita’ o specificita’, per i lavori indicati all’articolo  198,

puo’ prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di

una o piu’ schede tecniche, finalizzate alla puntuale  individuazione

delle caratteristiche del bene oggetto dell’intervento da realizzare;

la scheda tecnica e’ obbligatoria qualora  si  tratti  di  interventi

relativi  ai  beni  mobili  e  alle  superfici   decorate   di   beni

architettonici.

  1. La scheda tecnica di cui al comma 1 e’ redatta e sottoscritta da

professionisti    o    restauratori    con    specifica    competenza

sull’intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di

beni culturali se si tratta di interventi relativi a  beni  mobili  e

alle superfici decorate dei beni architettonici.

  1. Per le attivita’ inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi

sui beni di cui all’articolo 198, nei casi in cui non sia  necessaria

idonea  abilitazione  professionale,  le  prestazioni  relative  alla

progettazione preliminare, definitiva ed  esecutiva,  alla  direzione

dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico  alle  attivita’  del

responsabile  del  procedimento  e  del  dirigente  competente   alla

formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da

un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai  sensi

della vigente normativa.

  1. Le attivita’ di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate  da

funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata

professionalita’ in relazione all’intervento da attuare.

  1. Per i lavori concernenti beni mobili e  superfici  decorate  di

beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela  dei  beni

culturali, l’ufficio di  direzione  del  direttore  dei  lavori  deve

comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore  operativo,

un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai  sensi

della  vigente  normativa,  in  possesso  di  specifiche   competenze

coerenti con l’intervento.

  1. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni

quadro  stipulate  con   le   compagnie   assicurative   interessate,

provvedono alle coperture  assicurative  richieste  dalla  legge  per

l’espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da

parte dei propri dipendenti.

  1. Per i lavori indicati all’articolo  198,  il  responsabile  del

procedimento valuta,  alla  luce  delle  complessita’  e  difficolta’

progettuali e  realizzative  dell’intervento,  l’entita’  dei  rischi

connessi alla progettazione e all’esecuzione e,  tenuto  conto  anche

dei dati storici relativi ad interventi analoghi, puo’ determinare in

quota parte l’ammontare della copertura assicurativa dei  progettisti

e degli esecutori previsto dalla  normativa  vigente  in  materia  di

garanzie per le attivita’ di esecuzione e  progettazione  di  lavori,

forniture e servizi.

Art. 203.

Progettazione

(art. 8, d.lgs. n. 30/2004)

 

  1. L’affidamento dei lavori indicati all’articolo 198, comma 1 e 2,

e’ disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato

dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.

  1. L’esecuzione dei lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione

del progetto esecutivo, che, ove sia  stata  ritenuta  necessaria  in

relazione alle caratteristiche dell’intervento e non venga effettuata

dalla stazione  appaltante,  e’  effettuata  dall’appaltatore  ed  e’

approvata entro i termini stabiliti  con  il  bando  di  gara  o  con

lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione  del  piano

di manutenzione.

  1. Per i lavori concernenti beni mobili e  superfici  decorate  di

beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni

di tutela di beni culturali, il  contratto  di  appalto  che  prevede

l’affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo’

comprendere   oltre   all’attivita’   di   esecuzione,   quella    di

progettazione successiva al livello previsto a base  dell’affidamento

laddove cio’ venga  richiesto  da  particolari  complessita’,  avendo

riguardo alle risultanze delle indagini svolte.

  1. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei

livelli di progettazione richiesti e valida il progetto  da  porre  a

base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei  commi

da 1, 2 e 3.

Art. 204

Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione

(articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)

 

  1. L’affidamento  con  procedura  negoziata  dei  lavori  di   cui

all’articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57,

e dall’articolo 122, comma  7,  e’  ammesso  per  lavori  di  importo

complessivo non superiore a cinquecentomila euro,  nel  rispetto  dei

principi   di   non   discriminazione,   parita’   di    trattamento,

proporzionalita’, e  trasparenza,  previa  gara  informale  cui  sono

invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono  in  tale  numero

soggetti   qualificati.   La   lettera   di   invito   e’   trasmessa

all’Osservatorio che ne da’ pubblicita’ sul proprio sito  informatico

di cui all’articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per  la

presentazione delle offerte, l’elenco  degli  operatori  invitati  e’

trasmesso all’Osservatorio.

  1. I contratti di appalto dei lavori  indicati  all’articolo  198,

possono essere stipulati a misura, in relazione alle  caratteristiche

dell’intervento oggetto dell’appalto.

  1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa

intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all’articolo  8  del

decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono  individuate  le

metodologie di  valutazione  delle  offerte  e  di  attribuzione  dei

punteggi nelle ipotesi di affidamento di  lavori  su  beni  mobili  o

superfici  decorate  di  beni  architettonici  secondo  il   criterio

dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

  1. Per i lavori di cui all’articolo 198, l’affidamento in economia

e’ consentito, oltre che nei casi  previsti  dall’articolo  125,  per

particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni

e  le  attivita’  culturali,  di  concerto  con  il  Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,

ovvero  nei  casi  di  somma  urgenza  nei  quali  ogni  ritardo  sia

pregiudizievole alla pubblica incolumita’ e alla tutela  del  bene  e

possono essere eseguiti:

  1. a) in amministrazione diretta, fino all’importo di  trecentomila

euro;

  1. b) per cottimo fiduciario fino all’importo di trecentomila euro.
  2. La procedura ristretta semplificata e’ ammessa per i lavori  di

importo inferiore a 1.500.000 euro.

Art. 205.

Varianti

(art. 10, d.lgs. n. 30/2004)

 

  1. Per i lavori indicati all’articolo 198, le  varianti  in  corso

d’opera  possono  essere  ammesse,  oltre  che  nei   casi   previsti

dall’articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e sentito  il

progettista, in quanto  giustificate  dalla  evoluzione  dei  criteri

della disciplina del restauro.

  1. Non sono considerati varianti in corso d’opera  gli  interventi

disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,

finalizzati a prevenire e ridurre  i  pericoli  di  danneggiamento  o

deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente

l’opera nel suo insieme  e  che  non  comportino  una  variazione  in

aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del  valore  di

ogni singola categoria di  lavorazione,  senza  modificare  l’importo

complessivo contrattuale.

  1. Per le medesime finalita’ indicate al comma 2, il  responsabile

del  procedimento,  puo’,  altresi’  disporre  varianti  in   aumento

rispetto all’importo originario del contratto  entro  il  limite  del

dieci per cento, qualora vi sia disponibilita’ finanziaria nel quadro

economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

  1. Sono  ammesse,  nel  limite  del  venti  per  cento   in   piu’

dell’importo  contrattuale,  le  varianti  in  corso  d’opera  resesi

necessarie, posta la natura e la specificita’ dei beni sui  quali  si

interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti

imprevisti  o  imprevedibili  nella  fase  progettuale,  nonche’  per

adeguare l’impostazione progettuale qualora cio’ sia reso  necessario

per la salvaguardia del bene e per il perseguimento  degli  obiettivi

dell’intervento.

  1. In  caso  di  proposta  di  varianti  in  corso   d’opera,   il

responsabile unico del procedimento puo’ chiedere apposita  relazione

al collaudatore in corso d’opera.

Parte III
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
Titolo I
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I
Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo

Art. 206

Norme applicabili

(articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29,

31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1,

49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)

 

  1. Ai contratti pubblici di cui al  presente  capo  si  applicano,

oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I,

IV,  e  V,  i  seguenti  articoli  della  parte  II,  titolo  I:  29,

intendendosi sostituite alle soglie di cui all’articolo 28 le  soglie

di cui all’articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1,

2, 3, 4, fatte salve  le  norme  della  presente  parte  in  tema  di

qualificazione; 55, comma 1, limitatamente  agli  enti  aggiudicatori

che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la

precisazione  che  la  menzione  della  determina  a   contrarre   e’

facoltativa;  58,  con  il  rispetto  dei  termini  previsti  per  la

procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con  esclusione

delle  norme  che  riguardano  la  procedura  urgente;  in  relazione

all’articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e  in  risposta  a  una

domanda dell’ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all’articolo,

224, comma 1,  lettera  c),  sono  pubblicati  entro  cinque  giorni,

purche’ il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73;  74;

76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le

varianti  anche  nel   capitolato   d’oneri,   indicando,   in   caso

affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono

rispettare nonche’ le modalita’ per la loro  presentazione;  77;  79;

81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che  i  criteri  di  cui

all’articolo  83,  comma  1,  la   ponderazione   relativa   di   cui

all’articolo  83,  comma  2,  o  l’ordine  di   importanza   di   cui

all’articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi

di cui  all’articolo  83,  comma  4,  sono  precisati  all’occorrenza

nell’avviso con cui si  indice  la  gara,  nell’invito  a  confermare

l’interesse  di  cui  all’articolo  226,  comma  5,   nell’invito   a

presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d’oneri;  84;  85,

con la precisazione che gli enti aggiudicatori  possono  indicare  di

volere ricorrere all’asta elettronica, oltre che nel  bando,  con  un

altro degli avvisi con cui si indice la gara ai  sensi  dell’articolo

224; 86,  con  la  precisazione  che  gli  enti  aggiudicatori  hanno

facolta’ di utilizzare i  criteri  di  individuazione  delle  offerte

anormalmente basse, indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara

o nell’invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131.

  1. Quando, ai sensi della presente  parte,  la  gara  puo’  essere

indetta, oltre che con bando di gara, anche con un  avviso  periodico

indicativo  o  con  un  avviso  sull’esistenza  di  un   sistema   di

qualificazione, il riferimento al “bando  di  gara”  contenuto  negli

articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai

contratti soggetti alla presente parte, deve  intendersi  comprensivo

di tutti e tre tali avvisi.

  1. Nel  rispetto  del  principio  di  proporzionalita’,  gli  enti

aggiudicatori possono applicare altre disposizioni  della  parte  II,

alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente  articolo,

indicandolo nell’avviso con cui si  indice  la  gara,  ovvero,  nelle

procedure  in  cui  manchi  l’avviso  con  cui  si  indice  la  gara,

nell’invito a presentare un’offerta.

Art. 207

Enti aggiudicatori

(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17;  articoli  1  e  2,  d.lgs.  n.

158/1995)

 

  1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti,

a soggetti:

  1. a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o  imprese  pubbliche

che svolgono una delle attivita’ di cui agli articoli da  208  a  213

del presente codice;

  1. b) che non  essendo  amministrazioni  aggiudicatrici  o  imprese

pubbliche annoverano tra le loro attivita’ una o piu’  attivita’  tra

quelle di cui agli articoli da 208 a  213  e  operano  in  virtu’  di

diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorita’  competente

di uno Stato membro.

  1. Sono diritti speciali o  esclusivi  i  diritti  costituiti  per

legge,  regolamento  o  in  virtu’  di  una   concessione   o   altro

provvedimento amministrativo avente l’effetto di riservare  a  uno  o

piu’ soggetti l’esercizio di una attivita’ di cui  agli  articoli  da

208 a 213 e di incidere  sostanzialmente  sulla  capacita’  di  altri

soggetti di esercitare tale attivita’.

Art. 208.

Gas, energia termica ed elettricita’

(art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, le norme  della

presente parte si applicano alle seguenti attivita’:

  1. a) la messa a disposizione o gestione di  reti  fisse  destinate

alla fornitura di un servizio  al  pubblico  in  connessione  con  la

produzione, il trasporto o la  distribuzione  di  gas  o  di  energia

termica;

oppure

  1. b) l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
  2. L’alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono

un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non  e’

un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’  di

cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:

  1. a) la produzione di gas o di energia termica da parte  dell’ente

interessato  e’  l’inevitabile  risultato   dell’esercizio   di   una

attivita’ non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o  dagli

articoli da 209 a 213;

  1. b) l’alimentazione della rete pubblica  mira  solo  a  sfruttare

economicamente tale produzione e corrisponde al massimo  al  20%  del

fatturato dell’ente,  considerando  la  media  dell’ultimo  triennio,

compreso l’anno in corso.

  1. Per quanto riguarda l’elettricita’, la presente parte si applica

alle seguenti attivita’:

  1. a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate

alla fornitura di un servizio  al  pubblico  in  connessione  con  la

produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita’;

  1. b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricita’.
  2. L’alimentazione con elettricita’  di  reti  che  forniscono  un

servizio al pubblico da parte di un ente  aggiudicatore  che  non  e’

un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’  di

cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:

  1. a) la produzione di elettricita’ da parte dell’ente  interessato

avviene  perche’  il  suo  consumo  e’  necessario  all’esercizio  di

un’attivita’ non prevista dai commi 1 o 3  del  presente  articolo  o

dagli articoli da 209 a 213;

  1. b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal  consumo

proprio dell’ente e non supera il  30%  della  produzione  totale  di

energia  dell’ente,  considerando  la  media  dell’ultimo   triennio,

compreso l’anno in corso.

Art. 209.

Acqua

(art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Per quanto riguarda l’acqua, le norme della presente  parte  si

applicano alle seguenti attivita’:

  1. a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate

alla fornitura di un servizio  al  pubblico  in  connessione  con  la

produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

  1. b) l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.
  2. La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o

ai concorsi attribuiti  od  organizzati  dagli  enti  che  esercitano

un’attivita’ di cui al comma 1, e che, alternativamente:

  1. a) riguardano progetti  di  ingegneria  idraulica,  irrigazione,

drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato  all’approvvigionamento

d’acqua potabile rappresenti piu’ del 20% del volume  totale  d’acqua

reso disponibile da tali progetti o  impianti  di  irrigazione  o  di

drenaggio;

  1. b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
  2. L’alimentazione con acqua potabile di  reti  che  forniscono  un

servizio al pubblico da parte di un ente  aggiudicatore  che  non  e’

un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’  di

cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:

  1. a) la produzione di acqua potabile da parte dell’ente interessato

avviene perche’ il suo consumo e’  necessario  all’esercizio  di  una

attivita’ non prevista dagli articoli da 208 a 213;

  1. b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal  consumo

proprio dell’ente e non supera il 30% della produzione totale d’acqua

potabile  dell’ente,  considerando  la  media  dell’ultimo  triennio,

compreso l’anno in corso.

Art. 210.

Servizi di trasporto

(art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 23,  le  norme

della presente parte si applicano alle attivita’ relative alla  messa

a disposizione o  alla  gestione  di  reti  destinate  a  fornire  un

servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario,

filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

  1. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se  il

servizio viene fornito alle prescrizioni  operative  stabilite  dalle

competenti autorita’ pubbliche, come ad esempio quelle relative  alle

tratte da servire, alla capacita’ di  trasporto  disponibile  o  alla

frequenza del servizio.

Art. 211.

Servizi postali

(art. 6, direttiva n. 2004/17)

 

  1. Le norme  della  presente  parte  e  le  disposizioni  in  essa

richiamate si applicano alle attivita’  relative  alla  fornitura  di

servizi postali o, alle condizioni  di  cui  al  comma  3,  di  altri

servizi diversi da quelli postali.

  1. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE

e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:

  1. a) “invio postale”: un invio indirizzato nella forma  definitiva

al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal  suo

peso;  gli  invii  concernono   corrispondenza,   libri,   cataloghi,

giornali, periodici e pacchi postali contenenti  merci  con  o  senza

valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

  1. b) “servizi  postali”:  servizi  consistenti   nella   raccolta,

smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi

comprendono:

– “servizi postali riservati”: servizi postali riservati o  che

possono esserlo ai sensi dell’articolo 7 della direttiva  97/67/CE  e

dell’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261;

– “altri servizi postali”:  servizi  postali  che  possono  non

essere riservati ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE;

  1. c) “altri servizi diversi dai servizi postali”: servizi  forniti

nei seguenti ambiti:

– servizi di gestione  di  servizi  postali,  quali  i  servizi

precedenti l’invio e  servizi  successivi  all’invio  e  i  “mailroom

management services”;

– servizi speciali connessi e effettuati  interamente  per  via

elettronica,  quali  trasmissione  sicura  per  via  elettronica   di

documenti  codificati,  servizi  di  gestione   degli   indirizzi   e

trasmissione della posta elettronica registrata;

– servizi di spedizione diversi da quelli di cui  alla  lettera

  1. a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;

– servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6  di  cui

all’allegato II A del presente codice e all’articolo  19  lettera  d)

del presente codice, compresi in particolare i  vaglia  postali  e  i

trasferimenti da conti correnti postali;

– servizi di filatelia e servizi logistici, quali  servizi  che

associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre  funzioni

non connesse ai servizi postali).

  1. Il presente codice si applica ai servizi di cui al  comma  2,

lettera c) a condizione che siano forniti da  un  ente  che  fornisce

anche servizi  postali  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  b),  e  i

presupposti di cui all’articolo 219 non siano soddisfatti per  quanto

riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).

Art. 212.

Prospezione  ed  estrazione  di  petrolio,  gas,  carbone   e   altri

combustibili solidi

(art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Le norme della  presente  parte  si  applicano  alle  attivita’

relative allo sfruttamento  di  un’area  geografica,  ai  fini  della

prospezione o  estrazione  di  petrolio,  gas,  carbone  o  di  altri

combustibili solidi.

Art. 213.

Porti e aeroporti

(art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Le norme della  presente  parte  si  applicano  alle  attivita’

relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini della messa

a disposizione di aeroporti, porti marittimi o  interni  e  di  altri

terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Art. 214.

Appalti che riguardano piu’ settori

(art. 9, direttiva 2004/17)

 

  1. Ad un appalto destinato  all’esercizio  di  piu’  attivita’  si

applicano  le  norme  relative  all’attivita’   principale   cui   e’

destinato.

  1. La  scelta  tra  l’aggiudicazione  di  un   unico   appalto   e

l’aggiudicazione di piu’ appalti distinti non puo’ essere  effettuata

al fine di escludere un appalto  dall’ambito  di  applicazione  della

presente parte III o, dove applicabile, dall’ambito  di  applicazione

della parte II.

  1. Se  una  delle  attivita’  cui  e’  destinato  un  appalto   e’

disciplinata dalla parte III e  l’altra  dalla  parte  II,  e  se  e’

oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita’ l’appalto  sia

principalmente destinato, esso e’ aggiudicato secondo le disposizioni

della parte II, ferma la facolta’, per  gli  enti  aggiudicatori,  di

chiedere,  in  aggiunta  all’attestazione  SOA,  ulteriori  specifici

requisiti di qualificazione relativamente alle attivita’ disciplinate

dalla parte III.

  1. Se  una  delle  attivita’  cui  e’   destinato   l’appalto   e’

disciplinata dalla parte III e un’altra attivita’ non e’ disciplinata

ne’ dalla parte III ne’  dalla  parte  II,  e  se  e’  oggettivamente

impossibile stabilire a quale attivita’ l’appalto  e’  principalmente

destinato, esso e’ aggiudicato ai sensi della parte III.

Capo II
Soglie e contratti esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo

Art. 215.

Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza  comunitaria

nei settori speciali

(art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento

CE 2083/2005)

 

  1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non

sono esclusi in virtu’ delle eccezioni di cui agli articoli  17,  18,

19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all’articolo  219

e il cui valore stimato al netto  dell’imposta  sul  valore  aggiunto

(i.v.a.) e’ pari o superiore alle soglie seguenti:

  1. a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di

servizi;

  1. b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Art. 216

Concessioni di lavori e di servizi

(art. 18, direttiva 2004/17)

 

  1. Salva l’applicazione dell’articolo 30 in tema di concessione di

servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di  lavori

e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che  esercitano  una  o

piu’ attivita’  di  cui  agli  articoli  da  208  a  213,  quando  la

concessione ha per oggetto l’esercizio di dette attivita’.

Art. 217.

Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio  di  un’attivita’

di cui ai settori del Capo I  o  per  l’esercizio  di  una  di  dette

attivita’ in un Paese terzo

(art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. La presente parte non si applica  agli  appalti  che  gli  enti

aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro

attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213 o per l’esercizio di tali

attivita’ in un paese terzo, in circostanze  che  non  comportino  lo

sfruttamento  materiale  di  una  rete  o   di   un’area   geografica

all’interno della Comunita’.

  1. Gli enti aggiudicatori  comunicano  alla  Commissione,  su  sua

richiesta, qualsiasi attivita’ che considerano esclusa in virtu’  del

comma 1.

Art. 218.

Appalti  aggiudicati  ad  un’impresa   comune   avente   personalita’

giuridica o ad un’impresa collegata

(art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Ai fini del presente articolo “impresa collegata” e’  qualsiasi

impresa i cui conti annuali siano consolidati  con  quelli  dell’ente

aggiudicatore a norma  degli  articoli  25  e  seguenti  del  decreto

legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a

tale decreto, qualsiasi impresa su  cui  l’ente  aggiudicatore  possa

esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante  ai

sensi dell’articolo 3, comma 28  del  presente  codice  o  che  possa

esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore o che, come

quest’ultimo,  sia  soggetta  all’influenza  dominante  di   un’altra

impresa in  virtu’  di  rapporti  di  proprieta’,  di  partecipazione

finanziaria ovvero di norme interne.

  1. Alle condizioni previste dal successivo comma  3,  il  presente

codice non si applica agli appalti stipulati:

  1. a) da un ente aggiudicatore con un’impresa collegata,

o

  1. b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi

personalita’  giuridica,  composti  esclusivamente   da   piu’   enti

aggiudicatori, per svolgere un’attivita’ ai sensi degli  articoli  da

208 a 213 del presente codice con un’impresa collegata a uno di  tali

enti aggiudicatori.

  1. Il comma 2 si applica:
  2. a) agli appalti di servizi purche’ almeno  l’80%  del  fatturato

medio realizzato dall’impresa collegata negli  ultimi  tre  anni  nel

campo dei servizi provenga  dalla  fornitura  di  tali  servizi  alle

imprese cui e’ collegata;

  1. b) agli appalti di forniture purche’ almeno l’80% del  fatturato

medio realizzato dall’impresa collegata negli  ultimi  tre  anni  nel

campo delle forniture provenga dalla messa  a  disposizione  di  tali

forniture alle imprese cui e’ collegata;

  1. c) agli appalti di lavori, purche’ almeno  l’80%  del  fatturato

medio realizzato dall’impresa collegata negli  ultimi  tre  anni  nel

campo dei lavori provenga dall’esecuzione di tali lavori alle imprese

cui e’ collegata.

Se,  a  causa  della  data   della   costituzione   o   di   inizio

dell’attivita’ dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi  tre

anni non e’ disponibile, basta che  l’impresa  dimostri,  in  base  a

proiezioni dell’attivita’, che probabilmente realizzera’ il fatturato

di cui alle lettere a),  b)  o  c)  del  comma  3.  Se  piu’  imprese

collegate all’ente  aggiudicatore  forniscono  gli  stessi  o  simili

servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali  sono  calcolate

tenendo  conto  del  fatturato  totale  dovuto  rispettivamente  alla

fornitura di servizi, forniture o lavori da  parte  di  tali  imprese

collegate.

  1. La  presente  parte  non  si  applica,  inoltre,  agli  appalti

aggiudicati:

  1. a) da un’associazione o consorzio o da un’impresa comune  aventi

personalita’  giuridica,  composti  esclusivamente   da   piu’   enti

aggiudicatori, per svolgere attivita’ di cui agli articoli da  208  a

213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure

  1. b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad

un’impresa comune aventi personalita’ giuridica, di cui l’ente faccia

parte, purche’ l’associazione o  consorzio  o  impresa  comune  siano

stati costituiti per svolgere le attivita’ di  cui  trattasi  per  un

periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che

gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per  almeno

lo stesso periodo.

  1. Gli enti aggiudicatori  notificano  alla  Commissione,  su  sua

richiesta, le seguenti informazioni relative  all’applicazione  delle

disposizioni dei commi 2, 3 e 4:

  1. a) i nomi delle imprese o  delle  associazioni,  raggruppamenti,

consorzi o imprese comuni interessati;

  1. b) la natura e il valore degli appalti considerati;
  2. c) gli elementi che la Commissione puo’ giudicare necessari  per

provare che le relazioni  tra  l’ente  aggiudicatore  e  l’impresa  o

l’associazione o  il  consorzio  cui  gli  appalti  sono  aggiudicati

rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.

Art. 219.

Procedura per stabilire se una determinata attivita’ e’  direttamente

esposta alla concorrenza

(art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Gli  appalti  destinati  a   permettere   la   prestazione   di

un’attivita’ di cui agli articoli da 208 a 213 non sono  soggetti  al

presente  codice  se,  nello  Stato  membro  in  cui  e’   esercitata

l’attivita’, l’attivita’ e’ direttamente esposta alla concorrenza  su

mercati liberamente accessibili.

  1. Ai fini  del  comma  1,  per  determinare  se  un’attivita’  e’

direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a  criteri  conformi

alle disposizioni del Trattato in  materia  di  concorrenza  come  le

caratteristiche dei beni o servizi interessati, l’esistenza di beni o

servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o  potenziale,

di piu’ fornitori dei beni o servizi in questione.

  1. Ai fini del comma 1,  un  mercato  e’  considerato  liberamente

accessibile  quando  sono  attuate  e  applicate   le   norme   della

legislazione comunitaria di cui all’allegato VII del presente codice.

  1. Se non e’ possibile presumere il libero accesso a un mercato in

base al primo comma, si deve dimostrare che l’accesso al  mercato  in

questione e’ libero di fatto e di diritto.

  1. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2  e  3,  si

ritiene che il comma 1 sia applicabile  ad  una  data  attivita’,  il

Ministro delle politiche comunitarie  di  concerto  con  il  Ministro

competente per settore ne da’ notifica alla Commissione e le comunica

tutti i fatti rilevanti e in  particolare  ogni  legge,  regolamento,

disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformita’ con

le condizioni di cui al comma 1, nonche’ le eventuali  determinazioni

assunte al riguardo dalle  Autorita’  indipendenti  competenti  nella

attivita’ di cui trattasi.

  1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell’attivita’

di cui trattasi non sono piu’  soggetti  al  presente  codice  se  la

Commissione:

– ha adottato una decisione che stabilisca  l’applicabilita’  del

comma 1 in conformita’ del comma 6  ed  entro  il  termine  previsto,

oppure;

– non ha adottato una decisione  sull’applicabilita’  entro  tale

termine.

  1. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato e’ presunto in base

al comma  3,  e  qualora  un’amministrazione  nazionale  indipendente

competente   nell’attivita’   di   cui   trattasi   abbia   stabilito

l’applicabilita’ del comma 1, gli appalti destinati a  permettere  la

prestazione dell’attivita’ di cui trattasi non sono piu’ soggetti  al

presente codice se la Commissione non ha stabilito l’inapplicabilita’

del comma 1 con una decisione adottata in conformita’ del comma  6  e

entro il termine previsto da detto comma.

  1. Gli enti aggiudicatori possono  chiedere  alla  Commissione  di

stabilire l’applicabilita’ del comma 1 ad una determinata  attivita’.

In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato  membro

interessato.

  1. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione,

tenendo conto dei commi 2 e 3,  di  tutti  i  fatti  rilevanti  e  in

particolare di ogni legge, regolamento o disposizione  amministrativa

o accordo che riguardi la conformita’ con le  condizioni  di  cui  al

comma 1, ove necessario unitamente  alla  posizione  assunta  da  una

amministrazione nazionale indipendente competente  nell’attivita’  di

cui trattasi.

  1. Se, scaduto il termine di cui al comma 6  della  direttiva  31

marzo 2004 n.  17,  la  Commissione  non  ha  adottato  la  decisione

sull’applicabilita’ del comma 1  ad  una  determinata  attivita’,  il

comma 1 e’ ritenuto applicabile.

  1. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato

a seguito di ogni decisione della Commissione, o del  silenzio  della

Commissione dopo il  decorso  del  termine  di  cui  al  comma  6,  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,  sono

indicate le attivita’ che sono escluse dall’applicazione  del  codice

in virtu’ delle deroghe di cui al presente articolo.

Capo III
Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte
Sezione I
Tipologia delle procedure di scelta del contraente

Art. 220.

Procedure aperte, ristrette e negoziate  previo  avviso  con  cui  si

indice la gara

(art. 40, direttiva 2004/17;

Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o

i servizi mediante procedure  aperte  ristrette  o  negoziate  ovvero

mediante dialogo competitivo, previo avviso con  cui  si  indice  una

gara  ai  sensi  dell’articolo  224,  fatto  salvo  quanto   previsto

dall’articolo 221.

Art. 221.

Procedura negoziata senza previa indizione di gara

(art. 40, direttiva 2004/17;

Art. 13, decreto legislativo n. 158/1995)

 

  1. Ferma restando la facolta’ di ricorrere alle procedure negoziate

previa pubblicazione di avviso con cui si indice la  gara,  gli  enti

aggiudicatori  possono  ricorrere  a  una  procedura   senza   previa

indizione di una gara nei seguenti casi:

  1. a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara,

non sia pervenuta alcuna  offerta  o  alcuna  offerta  appropriata  o

alcuna candidatura; nella  procedura  negoziata  non  possono  essere

modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell’appalto;

  1. b) quando un appalto e’ destinato solo a scopi  di  ricerca,  di

sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie

o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche’ l’aggiudicazione

dell’appalto non pregiudichi l’indizione  di  gare  per  gli  appalti

successivi che perseguano questi scopi;

  1. c) quando, per ragioni di  natura  tecnica  o  artistica  ovvero

attinenti alla tutela di diritti esclusivi,  l’appalto  possa  essere

affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

  1. d) nella misura strettamente necessaria,  quando  per  l’estrema

urgenza derivante da eventi imprevedibili per l’ente aggiudicatore  i

termini stabiliti  per  le  procedure  aperte,  ristrette  o  per  le

procedure negoziate con previa indizione di gara non  possono  essere

rispettati; le circostanze invocate  a  giustificazione  dell’estrema

urgenza non devono essere imputabili all’ente aggiudicatore;

  1. e) nel caso di appalti di forniture per  consegne  complementari

effettuate dal fornitore originario e destinate al  rinnovo  parziale

di forniture o di impianti di  uso  corrente,  o  all’ampliamento  di

forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento  di  fornitore

obbligherebbe  l’ente  aggiudicatore  ad  acquistare  materiale   con

caratteristiche  tecniche  differenti,  il  cui  impiego  o  la   cui

manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficolta’  tecniche

sproporzionate;

  1. f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto

inizialmente aggiudicato e nel  contratto  iniziale,  i  quali  siano

divenuti  necessari,  per  circostanze   impreviste,   all’esecuzione

dell’appalto, purche’ questo sia aggiudicato  all’imprenditore  o  al

prestatore di servizi che esegue l’appalto iniziale:

quando tali lavori o servizi complementari non  possano  essere

separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale

senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure;

quando  tali  lavori  o  servizi  complementari,  pur   essendo

separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano  strettamente

necessari al suo perfezionamento;

  1. g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano

nella  ripetizione  di  lavori  simili  affidati  dagli  stessi  enti

aggiudicatori all’impresa titolare del primo appalto, purche’ i nuovi

lavori siano conformi a un  progetto  di  base,  aggiudicato  con  un

appalto in seguito all’indizione di  una  gara;  la  possibilita’  di

ricorrere  a  questa  procedura   e’   indicata   gia’   al   momento

dell’indizione della gara per il  primo  appalto  e,  ai  fini  degli

articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono

conto dell’importo complessivo previsto per i lavori successivi;

  1. h) quando si tratta di forniture quotate  e  acquistate  in  una

borsa di materie prime;

  1. i) per gli appalti da aggiudicare in base a un  accordo  quadro,

purche’ l’accordo sia stato aggiudicato  nel  rispetto  dell’articolo

222 del presente codice;

  1. j) per  gli  acquisti  d’opportunita’,  quando   e’   possibile,

approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve

durata, acquistare forniture il cui prezzo e’ sensibilmente inferiore

ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

  1. k) per l’acquisto  di  forniture  a  condizioni  particolarmente

vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attivita’

commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento,  di

un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa

o di un’amministrazione straordinaria;

  1. l) quando  l’appalto  di  servizi  consegue  a  un  concorso  di

progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice

e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al  vincitore

o ad uno dei vincitori  di  tale  concorso;  in  tal  caso,  tutti  i

vincitori del concorso di progettazione  debbono  essere  invitati  a

partecipare ai negoziati.

Art. 222

Accordi quadro nei settori speciali

(art.  14,  direttiva  2004/17;  Art.  16,  decreto  legislativo   n.

158/1995)

 

  1. Gli enti aggiudicatori possono considerare  un  accordo  quadro

come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.

  1. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata

non preceduta da indizione di gara, ai sensi dell’articolo 40,  comma

1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo  se  hanno

aggiudicato detto accordo quadro in conformita’ alla presente parte.

  1. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro

in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

Sezione II
Avvisi e inviti

Art. 223.

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un sistema  di

qualificazione

(art. 41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17;

Art. 1, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31  dicembre  di

ogni anno, rendono noti  mediante  un  avviso  periodico  indicativo,

conforme all’allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti

stessi nel loro “profilo di  committente”,  di  cui  all’allegato  X,

punto 2, lettera b) e all’articolo 3, comma 35, i dati seguenti:

  1. a) per le forniture, il valore totale stimato  degli  appalti  o

degli  accordi  quadro,  per  gruppo  di  prodotti,   che   intendono

aggiudicare nei dodici mesi  successivi,  qualora  il  valore  totale

stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e  29,  risulti

pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti  sono  definiti

dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento  alle  voci

della nomenclatura  CPV;  il  Ministro  delle  politiche  comunitarie

pubblica  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  le

modalita’ dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice  la

gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita’ con quanto

eventualmente stabilito dalla Commissione;

  1. b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli

accordi quadro, per ciascuna  delle  categorie  di  servizi  elencate

nell’allegato  II  A,  che  intendono  aggiudicare  nei  dodici  mesi

successivi, qualora tale valore  totale  stimato,  tenuto  conto  del

disposto degli articoli 215 e 29, sia  pari  o  superiore  a  750.000

euro;

  1. c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli  appalti  o

degli accordi  quadro  che  intendono  aggiudicare  nei  dodici  mesi

successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore  alla  soglia

indicata nell’articolo 215, tenuto conto del  disposto  dell’articolo

  1. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati

alla Commissione o pubblicati sul  profilo  di  committente  il  piu’

rapidamente possibile dopo l’inizio dell’anno finanziario.

  1. L’avviso di cui alla lettera c) del comma  1  e’  inviato  alla

Commissione  o  pubblicato  sul  profilo  di  committente   il   piu’

rapidamente possibile dopo l’adozione della decisione  che  autorizza

il programma in cui si  inseriscono  i  contratti  di  lavori  o  gli

accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.

  1. Gli  enti  aggiudicatori  che  pubblicano  l’avviso   periodico

indicativo sul loro profilo di committente inviano alla  Commissione,

per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione

di  cui  all’allegato  X,  punto  3,  una  comunicazione  in  cui  e’

annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo  su  un

profilo di committente.

  1. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e’ obbligatoria

solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facolta’ di ridurre

i termini di ricezione delle  offerte  ai  sensi  dell’articolo  227,

comma 4.

  1. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati

nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato X A, punti 1

e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei

modelli di formulari adottati dalla Commissione in  conformita’  alla

procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.

  1. L’avviso periodico indicativo e’ altresi’ pubblicato  sui  siti

informatici di cui all’articolo 66, comma 7,  con  le  modalita’  ivi

previste.

  1. Le disposizioni che precedono non si applicano  alle  procedure

negoziate senza previa indizione di gara.

  1. Per progetti  di  grandi  dimensioni,  gli  enti  aggiudicatori

possono  pubblicare  o  far  pubblicare  dalla   Commissione   avvisi

periodici indicativi senza ripetere l’informazione gia’ inclusa in un

avviso periodico indicativo, purche’  indichino  chiaramente  che  si

tratta di avvisi supplementari.

  1. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di

qualificazione a  norma  dell’articolo  232,  tale  sistema  va  reso

pubblico  con  un  avviso  di  cui  all’allegato  XIV,  indicando  le

finalita’ del sistema di qualificazione e le modalita’ per  conoscere

le norme relative al suo funzionamento.  Quando  il  sistema  ha  una

durata superiore a tre anni, l’avviso viene  pubblicato  annualmente.

Quando il sistema ha una durata inferiore e’  sufficiente  un  avviso

iniziale. L’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione  va

trasmesso alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  sul

profilo di committente e sui siti informatici di cui all’articolo 66,

comma 7, con le modalita’ ivi previste.

Art. 224.

Avvisi con cui si indice una gara

(art.  42,  direttiva  2004/17;  art.  14,  decreto  legislativo   n.

158/1995)

 

  1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti

aggiudicatori possono  indire  la  gara  mediante  uno  dei  seguenti

avvisi:

  1. a) avviso periodico indicativo di cui all’allegato XV A;
  2. b) avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione di  cui

all’allegato XIV;

  1. c) bando di gara di cui all’allegato XIII, parte A, B o C.
  2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione,  l’indizione  di

gare per il sistema avviene mediante un bando di gara  ai  sensi  del

comma 1, lettera c), mentre l’indizione di gare per appalti basati su

questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di

cui all’allegato XIII, parte D.

  1. Se l’indizione della gara avviene mediante un avviso  periodico

indicativo questo si conforma alle seguenti modalita’:

  1. a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o  ai

servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;

  1. b) indica che l’appalto sara’ aggiudicato mediante una procedura

ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di  un  bando  di

gara e invita gli operatori economici interessati  a  manifestare  il

proprio interesse per iscritto;

  1. c) e’ stato pubblicato ai sensi dell’allegato X non oltre 12 mesi

prima della data di invio dell’invito di cui all’art. 226,  comma  5.

L’ente   aggiudicatore   rispetta   altresi’   i   termini   previsti

dall’articolo 227.

Art. 225.

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

(art. 43, direttiva 2004/17;

Art. 28, decreto legislativo n. 158/1995)

 

  1. Gli enti aggiudicatori che abbiano  aggiudicato  un  appalto  o

concluso un accordo quadro inviano  un  avviso  relativo  all’appalto

aggiudicato  conformemente   all’allegato   XVI,   entro   due   mesi

dall’aggiudicazione dell’appalto  o  dalla  conclusione  dell’accordo

quadro  e  alle  condizioni  dalla  Commissione  stessa  definite   e

pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

  1. Nel caso di appalti aggiudicati nell’ambito di un accordo quadro

in conformita’ all’articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono

esentati dall’obbligo di inviare un avviso  in  merito  ai  risultati

della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato  su  tale

accordo.

  1. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli  appalti

aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione  entro  due

mesi a decorrere dall’aggiudicazione di ogni  appalto.  Essi  possono

tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In  tal  caso,

essi inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi due  mesi  dopo  la

fine di ogni trimestre.

  1. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e  destinate

alla pubblicazione sono pubblicate in conformita’ con l’allegato X. A

tale  riguardo  la  Commissione  rispetta  il  carattere  commerciale

sensibile  segnalato  dagli  enti  aggiudicatori  quando   comunicano

informazioni sul numero di  offerte  ricevute,  sull’identita’  degli

operatori economici o sui prezzi.

  1. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di

ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell’articolo  221,

comma 1, lettera b), possono limitare  le  informazioni  da  fornire,

secondo l’allegato XVI, sulla natura e quantita’ dei servizi forniti,

alla menzione “servizi di ricerca e di sviluppo”.

  1. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca  e

sviluppo che non puo’ essere aggiudicato senza  indire  una  gara  ai

sensi dell’articolo 221, comma 1, lettera  b),  possono  limitare  le

informazioni da fornire ai sensi dell’allegato XVI,  sulla  natura  e

quantita’  dei  servizi   forniti,   per   motivi   di   riservatezza

commerciale. In tal caso, essi provvedono affinche’  le  informazioni

pubblicate ai sensi  del  presente  comma  siano  almeno  altrettanto

dettagliate di quelle contenute nell’avviso con  cui  si  indice  una

gara pubblicato ai sensi dell’articolo 224, comma 1.

  1. Se  ricorrono  ad  un  sistema  di  qualificazione,  gli   enti

aggiudicatori provvedono affinche’  tali  informazioni  siano  almeno

altrettanto dettagliate  di  quelle  della  corrispondente  categoria

degli elenchi o liste di cui all’articolo 232, comma 7.

  1. Nel  caso  di  appalti   aggiudicati   per   servizi   elencati

nell’allegato II B, gli enti aggiudicatori  indicano  nell’avviso  se

acconsentono alla sua pubblicazione.

  1. Le informazioni  fornite  ai  sensi  dell’allegato  XVI  e  non

destinate  alla  pubblicazione  sono   pubblicate   solo   in   forma

semplificata e ai sensi dell’allegato X per motivi statistici.

Art. 226.

Inviti a presentare offerte o a negoziare

(art. 47, direttiva 2004/17;

Art. 18, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e

del   dialogo   competitivo,   gli   enti   aggiudicatori    invitano

simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati  a  presentare

le rispettive offerte o a negoziare. L’invito ai candidati  contiene,

alternativamente: a) copia del capitolato  d’oneri  e  dei  documenti

complementari;

  1. b) l’indicazione  che  il  capitolato  d’oneri  e  i   documenti

complementari di cui  alla  lettera  a)  sono  messi  direttamente  a

disposizione per  via  elettronica  conformemente  all’articolo  227,

comma 6.

  1. Qualora il capitolato d’oneri o i documenti complementari siano

disponibili  presso   un   ente   diverso   dall’ente   aggiudicatore

responsabile della  procedura  di  aggiudicazione,  l’invito  precisa

l’indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato d’oneri e

detti documenti e, se del caso, il termine per  la  presentazione  di

tale richiesta, nonche’ l’importo e le modalita’ di  pagamento  della

somma eventualmente dovuta per ottenere detti  documenti.  I  servizi

competenti inviano senza indugio la documentazione in questione  agli

operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

  1. Le informazioni complementari  sui  capitolati  d’oneri  o  sui

documenti complementari,  purche’  richieste  in  tempo  utile,  sono

comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi  competenti  almeno

sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.

  1. L’invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:
  2. a) l’indicazione del  termine  per  chiedere  la  documentazione

complementare nonche’ l’importo e le  modalita’  di  pagamento  della

somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;

  1. b) il termine per la ricezione  delle  offerte,  l’indirizzo  al

quale esse devono essere trasmesse e la lingua o  le  lingue  in  cui

devono essere redatte;

  1. c) il riferimento al bando di gara pubblicato;
  2. d) l’indicazione dei documenti che devono  essere  eventualmente

allegati;

  1. e) i criteri di  aggiudicazione  dell’appalto  se  non  figurano

nell’avviso relativo all’esistenza di un  sistema  di  qualificazione

con cui si indice la gara;

  1. f) la  ponderazione  relativa  dei  criteri  di   aggiudicazione

dell’appalto oppure, all’occorrenza l’ordine di  importanza  di  tali

criteri, se queste informazioni  non  figurano  nel  bando  di  gara,

nell’avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione  o

nel capitolato d’oneri.

  1. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso  periodico

indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i  candidati  a

confermare   il   loro   interesse   in   base   alle    informazioni

particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare

la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

  1. Nell’ipotesi di cui al comma 5, l’invito comprende almeno tutte

le seguenti informazioni:

  1. a) natura e quantita’, comprese  tutte  le  opzioni  riguardanti

appalti complementari  e,  se  possibile,  il  termine  previsto  per

esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita’ e, se

possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi

di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;

  1. b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
  2. c) eventualmente, data in  cui  deve  iniziare  o  terminare  la

consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;

  1. d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande  per

essere invitati a formulare un’offerta nonche’ la lingua o le  lingue

autorizzate per la loro presentazione;

  1. e) indirizzo dell’ente che aggiudica  l’appalto  e  fornisce  le

informazioni necessarie per ottenere  il  capitolato  d’oneri  e  gli

altri documenti;

  1. f) condizioni  di  carattere  economico  e   tecnico,   garanzie

finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

  1. g) importo e modalita’ di versamento delle  somme  eventualmente

dovute per ottenere la  documentazione  relativa  alla  procedura  di

aggiudicazione dell’appalto;

  1. h) forma dell’appalto oggetto della  gara:  acquisto,  locazione

finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu’ d’una fra  queste

forme;

  1. i) i  criteri  di  aggiudicazione   dell’appalto   e   la   loro

ponderazione o, se del caso, l’ordine d’importanza degli stessi,  ove

queste  informazioni  non  compaiano  nell’avviso  indicativo  o  nel

capitolato d’oneri o nell’invito a presentare offerte o a partecipare

a una trattativa.

Sezione III
Termini di presentazione delle domande di partecipazione

Art. 227.

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e  di  ricezione

delle offerte

(art. 45, direttiva 2004/17,

Art. 17, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Nel fissare  i  termini  per  la  ricezione  delle  domande  di

partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono  conto

in particolare della complessita’ dell’appalto e del tempo necessario

per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti  dal

presente articolo.

  1. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle

offerte e’ di cinquantadue giorni  dalla  data  di  trasmissione  del

bando di gara.

  1. Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una

gara e nel dialogo competitivo si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) il termine per la ricezione delle domande di  partecipazione,

in risposta a un bando pubblicato ai sensi dell’articolo  224,  comma

1, lettera c), o  a  un  invito  degli  enti  aggiudicatori  a  norma

dell’articolo 226, comma 5, e’ di  almeno  trentasette  giorni  dalla

data di trasmissione dell’avviso o dell’invito, e non  puo’  comunque

essere inferiore a ventidue giorni se l’avviso o bando e’  pubblicato

con mezzi diversi da quello elettronico  o  dal  fax,  o  a  quindici

giorni, se l’avviso o bando viene pubblicato con tali mezzi;

  1. b) il termine per la ricezione delle offerte puo’ essere fissato

di concerto tra  l’ente  aggiudicatore  e  i  candidati  selezionati,

purche’ tutti i candidati  dispongano  di  un  termine  identico  per

redigere e presentare le loro offerte;

  1. c) se e’ impossibile pervenire a un accordo sul termine  per  la

ricezione delle offerte, l’ente aggiudicatore fissa un termine che e’

di almeno ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni

dalla data dell’invito successivo a presentare un’offerta.

  1. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso  periodico

indicativo  di  cui  all’articolo  223,  comma  1,   in   conformita’

all’allegato X, il termine minimo  per  la  ricezione  delle  offerte

nella procedura aperta e’ di almeno trentasei giorni e  comunque  non

inferiore  a  ventidue  giorni  a  decorrere  dalla  data  di   invio

dell’avviso. Tali termini  ridotti  sono  ammessi  a  condizione  che

l’avviso  periodico  indicativo  contenga,  oltre  alle  informazioni

richieste  nell’allegato  XV  A,  parte  I,  tutte  le   informazioni

richieste nell’allegato XV A, parte II, sempreche’ dette informazioni

siano disponibili al momento della pubblicazione  dell’avviso  e  che

l’avviso  sia  stato  inviato  alla   pubblicazione   non   meno   di

cinquantadue giorni e non oltre  dodici  mesi  prima  della  data  di

trasmissione del bando di gara di  cui  all’articolo  224,  comma  1,

lettera c).

  1. Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per  via

elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalita’  di  trasmissione

precisati nell’allegato X, punto 3, i termini per la ricezione  delle

domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per

la ricezione delle offerte nelle  procedure  aperte,  possono  essere

ridotti di sette giorni.

  1. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il

comma 3, lettera b), e’ possibile un’ulteriore  riduzione  di  cinque

giorni dei termini per la ricezione  delle  offerte  nelle  procedure

aperte, ristrette e  negoziate  quando  l’ente  aggiudicatore  offre,

dalla data di pubblicazione dell’avviso con cui si indice la gara, ai

sensi dell’allegato X, un accesso libero, diretto e completo per  via

elettronica  al  capitolato   d’oneri   e   a   qualsiasi   documento

complementare.  Nell’avviso  deve  essere  indicato  il  profilo   di

committente presso il quale la documentazione e’ accessibile.

  1. Nel caso delle  procedure  aperte,  l’effetto  cumulativo  delle

riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo’ in alcun caso dar luogo

ad un termine per la ricezione delle  offerte  inferiore  a  quindici

giorni dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia, il  bando

di gara non viene trasmesso  mediante  fax  o  per  via  elettronica,

l’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5  e  6

non puo’ in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle

offerte in una procedura aperta inferiore  a  ventidue  giorni  dalla

data di invio del bando di gara.

  1. L’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6

non puo’ in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della

domanda di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a  norma

dell’articolo 224, comma 1, lettera c) o  in  risposta  a  un  invito

degli  enti  aggiudicatori  a  norma  dell’articolo  226,  comma   5,

inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione  del  bando  o

dell’invito. Nel caso di procedure ristrette o  negoziate,  e  tranne

nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del  comma  3,

lettera b), l’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4,

5 e 6 non puo’ in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione

delle offerte inferiore a  dieci  giorni  dalla  data  dell’invito  a

presentare un’offerta.

  1. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d’oneri, i documenti

o le informazioni complementari, seppure richiesti  in  tempo  utile,

non siano stati forniti entro i termini di cui  agli  articoli  71  e

226, comma 3, o qualora le offerte possano essere  formulate  solo  a

seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione  in  loco  di

documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la  ricezione

delle offerte, sono prorogati in proporzione, tranne nel caso  di  un

termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera  b),

in  modo  che  tutti  gli  operatori  economici  interessati  possano

prendere  conoscenza  di  tutte  le  informazioni   necessarie   alla

preparazione delle offerte.

  1. L’allegato XIX contiene una tabella riepilogativa dei  termini

previsti dal presente articolo.

Sezione IV
Informazioni

Art. 228.

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione

(art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17;

Art. 15, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema

di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione  sulla

qualificazione entro  un  congruo  termine.  Se  la  decisione  sulla

qualificazione richiede piu’ di sei  mesi  dalla  sua  presentazione,

l’ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro  due  mesi  dalla

presentazione, le ragioni della proroga del termine e la  data  entro

la quale la sua domanda sara’ accolta o respinta.

  1. I  richiedenti  la  cui  qualificazione  e’  respinta   vengono

informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in

ogni caso entro  quindici  giorni  dalla  data  della  decisione.  Le

motivazioni  si  fondano  sui  criteri  di  qualificazione   di   cui

all’articolo 232, comma 3.

  1. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l’esclusione da tale

sistema di un  operatore  economico  solo  per  ragioni  fondate  sui

criteri di qualificazione di cui all’articolo 232, nel  rispetto  dei

principi e del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241,

e successive modificazioni.

Art. 229.

Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di

cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82  per  le  procedure

espletate in tutto o in parte con strumenti  elettronici,  conservano

le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a  rendere  note  le

motivazioni delle determinazioni inerenti:

  1. a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici  e

l’aggiudicazione degli appalti;

  1. b) il ricorso a procedure non precedute da  una  gara,  a  norma

dell’articolo 221;

  1. c) la mancata applicazione, in  virtu’  delle  deroghe  previste

dagli articoli da 207 a 219, nonche’ dagli articoli  da  17  a  19  e

dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui  agli  articoli

20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81  a  88,  118,  220,

221, da 223 a 234.

  1. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni

dalla data di aggiudicazione dell’appalto,  affinche’,  durante  tale

periodo, l’ente aggiudicatore  possa  fornirle  alla  Commissione  su

richiesta di quest’ultima, nonche’ a chiunque ne abbia diritto.

Sezione V
Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Art. 230.

Disposizioni generali

(art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Gli   enti   aggiudicatori   applicano   l’articolo   38   per

l’accertamento dei requisiti di carattere generale  dei  candidati  o

degli offerenti.

  1. Per  l’accertamento  dei   requisiti   di   capacita’   tecnico

professionale ed economico finanziaria  gli  enti  aggiudicatori  che

sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri

sistemi di qualificazione ai sensi dell’articolo 232,  applicano  gli

articoli da 39 a 48.

  1. Per  l’accertamento  dei   requisiti   di   capacita’   tecnico

professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che non

sono  amministrazioni  aggiudicatrici,   possono,   alternativamente,

istituire propri sistemi di  qualificazione  ai  sensi  dell’articolo

232, ovvero applicare gli articoli da 39 a  48,  ovvero  accertare  i

requisiti di capacita’ tecnico professionale ed economico finanziaria

ai sensi dell’articolo 233.

  1. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si

applicano gli articoli 43 e 44, nonche’ gli articoli 49 e 50.

  1. Il regolamento di cui  all’articolo  5  detta  le  disposizioni

attuative del presente articolo, stabilendo gli  eventuali  ulteriori

requisiti di capacita’ tecnico professionale ed economico finanziaria

per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine

della attestazione e certificazione SOA.

  1. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti  aggiudicatori

ai sensi dei commi 2 e 3 si  applicano  esclusivamente  ai  contratti

relativi alle attivita’ di cui alla presente parte.

Art. 231.

Principio di imparzialita’ e non  aggravamento  nei  procedimenti  di

selezione e qualificazione

(art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta  o

negoziata, nel decidere sulla  qualificazione  o  nell’aggiornare  le

condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:

  1. a) imporre condizioni amministrative, tecniche o  finanziarie  a

taluni operatori economici senza imporle ad altri;

  1. b) esigere  prove  gia’  presenti  nella  documentazione  valida

disponibile.

Art. 232.

Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive

(art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)

 

  1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire  un  proprio

sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o  prestatori

di  servizi;  se  finalizzato  all’aggiudicazione  dei  lavori,  tale

sistema deve conformarsi ai criteri  di  qualificazione  fissati  dal

regolamento di cui all’art. 5.

  1. Gli  enti  che  istituiscono  o  gestiscono   un   sistema   di

qualificazione provvedono affinche’ gli operatori  economici  possano

chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

  1. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme  oggettivi

di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.

  1. Se i criteri e le norme  del  comma  4  comprendono  specifiche

tecniche, si applica l’articolo 68.

  1. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i  criteri  di

esclusione di cui all’articolo 38.

  1. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti

di capacita’ economica e finanziaria o  tecnica  e  professionale  di

altri soggetti, il sistema  di  qualificazione  deve  essere  gestito

garantendo il rispetto dell’articolo 50.

  1. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi  3  e  4

sono  resi  disponibili,  a  richiesta,  agli   operatori   economici

interessati.  Gli  aggiornamenti  di  tali  criteri  e   norme   sono

comunicati agli operatori economici interessati.

  1. Un  ente  aggiudicatore   puo’   utilizzare   il   sistema   di

qualificazione istituito da  un  altro  ente  aggiudicatore,  dandone

idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

  1. L’ente gestore redige un elenco di operatori economici, che puo’

essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali  la

qualificazione viene richiesta.

  1. In  caso  di  istituzione  e  gestione  di   un   sistema   di

qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:

  1. a) l’articolo 223, comma 10, quanto all’avviso sull’esistenza di

un sistema di qualificazione;

  1. b) l’articolo 228, quanto alle informazioni a coloro  che  hanno

chiesto una qualificazione;

  1. c) l’articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni

amministrative, tecniche o finanziarie nonche’ dei  certificati,  dei

collaudi e delle documentazioni.

  1. L’ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il  sistema  di

qualificazione  stabilisce  i   documenti,   i   certificati   e   le

dichiarazioni  sostitutive  che  devono  corredare  la   domanda   di

iscrizione,  e  non  puo’  chiedere  certificati  o   documenti   che

riproducono documenti  validi  gia’  nella  disponibilita’  dell’ente

aggiudicatore.

  1. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive,  se

redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una

traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale

dalle autorita’ diplomatiche o consolari italiane del  Paese  in  cui

sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

  1. Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza  di  un

sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta,

o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra  i

candidati qualificati con tale sistema.

  1. Nell’ipotesi di cui al comma 13,  al  fine  di  selezionare  i

partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto

oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:

  1. a) qualificano gli operatori economici in conformita’ al presente

articolo;

  1. b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
  2. c) riducono, se del caso, il numero dei  candidati  selezionati,

con criteri oggettivi.

Art. 233.

Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione

(articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17)

 

  1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel  rispetto

dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni

caso l’articolo 38.

  1. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in  una

procedura aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo  regole

e  criteri  oggettivi  che  vanno  resi  disponibili  agli  operatori

economici interessati.

  1. Gli enti aggiudicatori  che  selezionano  i  candidati  ad  una

procedura di appalto  ristretta  o  negoziata  devono  farlo  secondo

regole  e  criteri  oggettivi  da  essi  definiti  che   vanno   resi

disponibili agli operatori economici interessati.

  1. Nel caso delle  procedure  ristrette  o  negoziate,  i  criteri

possono   fondarsi   sulla   necessita’   oggettiva,    per    l’ente

aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a  un  livello  che

corrisponda a un giusto  equilibrio  tra  caratteristiche  specifiche

della  procedura  di  appalto  e   i   mezzi   necessari   alla   sua

realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia

dell’esigenza di garantire un’adeguata concorrenza.

  1. Quando  il  concorrente  intende  avvalersi  dei  requisiti  di

capacita’ economico finanziaria  o  tecnico  professionale  di  altri

soggetti, si applica l’articolo 49 nei limiti di compatibilita’.

  1. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli

da 35 a 37.

  1. Al fine della selezione  dei  partecipanti  alle  procedure  di

aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:

  1. a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al

presente articolo;

  1. b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di

cui al presente articolo;

  1. c) nelle procedure ristrette e  nelle  procedure  negoziate  con

indizione di gara riducono, se del  caso,  il  numero  dei  candidati

selezionati  in  conformita’  ai  criteri  selettivi   del   presente

articolo.

Sezione VI
Criteri di selezione delle offerte

Art. 234.

Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi

(art. 58, direttiva n. 2004/17)

 

  1. Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui

la  Comunita’  non  ha  concluso,  in  un  contesto  multilaterale  o

bilaterale, un accordo  che  garantisca  un  accesso  comparabile  ed

effettivo delle imprese della Comunita’ agli appalti  di  tali  Paesi

terzi, sono  disciplinate  dalle  disposizioni  seguenti,  salvi  gli

obblighi della Comunita’ o degli Stati membri nei confronti dei Paesi

terzi.

  1. Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto

di forniture puo’ essere respinta se la parte dei prodotti  originari

di Paesi terzi,  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n.  2913/92  del

Consiglio, del 12 ottobre 1992, che  istituisce  un  codice  doganale

comunitario, supera  il  50%  del  valore  totale  dei  prodotti  che

compongono l’offerta. Ai  fini  del  presente  articolo,  i  software

impiegati  negli  impianti  delle  reti  di  telecomunicazione   sono

considerati prodotti.

  1. Salvo il disposto del  comma  4,  se  due  o  piu’  offerte  si

equivalgono in base ai criteri  di  aggiudicazione  del  prezzo  piu’

basso o dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa viene  preferita

l’offerta che non puo’ essere respinta a norma del comma 2; il valore

delle offerte  e’  considerato  equivalente,  ai  fini  del  presente

articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.

  1. Un’offerta non e’ preferita ad un’altra in virtu’ del comma  3,

se  l’ente  aggiudicatore,  accettandola,  e’  tenuto  ad  acquistare

materiale  con  caratteristiche  tecniche  diverse  da   quelle   del

materiale  gia’  esistente,  con   conseguente   incompatibilita’   o

difficolta’ tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

  1. Ai fini del presente articolo, per  determinare  la  parte  dei

prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi  i

paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio e’ stato esteso  il

beneficio di cui alla direttiva 2004/17.

  1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del Ministro per le politiche comunitarie di intesa  con  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati i  Paesi

terzi esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 5. In  ogni  caso,  il

comma 5 trova  applicazione  diretta,  anche  in  mancanza  di  detto

d.P.C.M.

Capo IV
Concorsi di progettazione

Art. 235.

Ambito di applicazione ed esclusioni

(articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)

 

  1. Il presente  capo  si  applica  ai  concorsi  di  progettazione

organizzati nel  contesto  di  una  procedura  di  aggiudicazione  di

appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari  o

superiore a 422.000 euro.

  1. Le  regole  relative  all’organizzazione  di  un  concorso   di

progettazione sono rese disponibili  a  quanti  siano  interessati  a

partecipare al concorso.

  1. Ai fini del comma 1, la soglia e’ il valore  stimato  al  netto

dell’i.v.a. dell’appalto di servizi, compresi gli eventuali premi  di

partecipazione o versamenti ai partecipanti.

  1. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione

in cui l’importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei

pagamenti versati ai partecipanti sia  pari  o  superiore  a  422.000

euro.

  1. Ai fini del comma 3, la soglia e’  il  valore  complessivo  dei

premi e pagamenti, compreso il valore stimato  al  netto  dell’i.v.a.

dell’appalto  di  servizi   che   potrebbe   essere   successivamente

aggiudicato ai sensi dell’articolo 221, comma 1, lettera l),  qualora

l’ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione  nell’avviso  di

concorso.

  1. Il presente capo non si applica:

1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17,  18  e

217 per gli appalti di servizi;

2)  ai  concorsi  indetti  per  esercitare  nello  Stato   membro

interessato  un’attivita’  in  merito  alla  quale   l’applicabilita’

dell’articolo 219, comma 1 sia stata stabilita da una decisione della

Commissione  o  il  suddetto  comma  sia   considerato   applicabile,

conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.

Art. 236.

Norme in materia di pubblicita’ e di trasparenza

(art. 63, direttiva 2004/17)

 

  1. Gli enti aggiudicatori che  intendono  indire  un  concorso  di

progettazione rendono nota tale  intenzione  mediante  un  avviso  di

concorso redatto conformemente all’allegato XVII.

  1. Gli enti aggiudicatori che abbiano  espletato  un  concorso  ne

comunicano  i  risultati  con   un   avviso   redatto   conformemente

all’allegato XVIII, in base ai modelli di  formulari  adottati  dalla

Commissione. La predetta comunicazione e’ trasmessa alla  Commissione

entro due mesi dalla conclusione del  procedimento,  nei  modi  dalla

stessa fissati.

  1. Al riguardo la Commissione rispetta  il  carattere  commerciale

sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in  rilievo  nel

trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani

ricevuti,  all’identita’  degli  operatori  economici  e  ai   prezzi

proposti nelle offerte.

  1. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati

ai sensi dell’articolo 66.

Art. 237.

Norma di rinvio

(articoli 64, 65, 66, direttiva 2004/17)

 

  1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni  del

capo III della presente parte nonche’ quelle degli articoli 101, 104,

105, comma 2, e da 106 a 110.

((Capo IV-bis))
((Opere in esercizio))

Art. 237-bis.

(( (Opere in esercizio) ))

 

((1. Per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in

tutto  o  in  parte,  poste  in  esercizio   prima   della   relativa

collaudazione tecnico-amministrativa, l’esercizio protratto per oltre

un  anno  determina,  per  la  parte  corrispondente,   lo   svincolo

automatico delle garanzie  di  buona  esecuzione  prestate  a  favore

dell’ente aggiudicatore, senza necessita’ di alcun  benestare,  ferma

restando una quota massima del 20  per  cento  che,  alle  condizioni

previste dal comma 2, e’ svincolata all’emissione del certificato  di

collaudo, ovvero decorso il  termine  contrattualmente  previsto  per

l’emissione del certificato di collaudo ove questo non  venga  emesso

entro tale termine  per  motivi  non  ascrivibili  a  responsabilita’

dell’appaltatore.  Resta   altresi’   fermo   il   mancato   svincolo

dell’ammontare  delle   garanzie   relative   alle   parti   non   in

esercizio.))((41))

((2. Qualora l’ente aggiudicatore rilevi e contesti  all’esecutore,

entro il primo anno di esercizio  delle  opere,  vizi  o  difformita’

delle stesse che l’esecutore  non  rimuova  nel  corso  del  medesimo

periodo, l’ente aggiudicatore comunica al garante, entro il  predetto

termine di un anno dall’entrata in esercizio delle  opere,  l’entita’

delle  somme,  corrispondenti  al  valore  economico   dei   vizi   o

difformita’ rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per

cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo

corrispondente alla parte  posta  in  esercizio,  non  interviene  lo

svincolo automatico delle garanzie.))

————-

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla

  1. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l’art. 33-quater, comma

2) che “Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1,  lettera

b), per i contratti gia’ affidati alla  data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto  per  i  quali,  alla

medesima data, e’ spirato il termine  di  cui  all’articolo  237-bis,

comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  introdotto

dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta

data e ha durata di centottanta giorni”.

Titolo II
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 238.

Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

 

  1. Salvo quanto previsto dal dai commi  da  2  a  6  del  presente

articolo,   gli   enti   aggiudicatori   che   sono   amministrazioni

aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte III per

l’affidamento di appalti di lavori, forniture e  servizi  di  importo

inferiore alla soglia comunitaria, che  rientrano  nell’ambito  delle

attivita’ previste dagli articoli da 208 a 213.

  1. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 223,  sotto  le

soglie ivi indicate e’ facoltativo, e va pubblicato  sul  profilo  di

committente,  ove  istituito,  e  sui   siti   informatici   di   cui

all’articolo 66, comma 7, con le modalita’ ivi previste.

  1. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento,  di  cui

all’articolo 225, e’ pubblicato sul profilo di committente e sui siti

informatici di cui all’articolo 66, comma 7,  con  le  modalita’  ivi

previste.

  1. Gli avvisi con  cui  si  indice  una  gara  e  gli  inviti  non

contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita’  e

di comunicazione in ambito sopranazionale.

  1. I termini di cui all’articolo 227 sono ridotti della meta’ e la

pubblicita’ degli avvisi con cui si indice una  gara  va  effettuata,

per i lavori, nel rispetto  dell’articolo  122,  comma  5,  e  per  i

servizi e le forniture nel rispetto dell’articolo 124, comma 5.

  1. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi

e fino agli importi previsti dall’articolo 125.

  1. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti  speciali

ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi  di

importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  rientranti  nell’ambito

definito dagli  articoli  da  208  a  213,  applicano  la  disciplina

stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere

conforme  ai  principi  dettati  dal  Trattato  CE  a  tutela   della

concorrenza.

Parte IV
CONTENZIOSO

Art. 239.

Transazione

 

  1. Anche al di fuori dei casi in cui e’ previsto il procedimento di

accordo bonario ai sensi dell’articolo 240, le controversie  relative

a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici

di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante

transazione nel rispetto del codice civile.

  1. Per  le  amministrazioni  aggiudicatrici   e   per   gli   enti

aggiudicatori, se l’importo di cio’ che detti  soggetti  concedono  o

rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, e’

necessario il parere dell’avvocatura che difende il  soggetto  o,  in

mancanza, del funzionario piu’ elevato in grado,  competente  per  il

contenzioso.

  1. Il  dirigente   competente,   sentito   il   responsabile   del

procedimento,  esamina  la  proposta  di  transazione  formulata  dal

soggetto  aggiudicatario,  ovvero  puo’  formulare  una  proposta  di

transazione  al  soggetto  aggiudicatario,   previa   audizione   del

medesimo.

  1. La transazione ha forma scritta a pena di nullita’.

Art. 240.

Accordo bonario

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis,

legge n. 109/1994; art. 149, decreto del Presidente della  Repubblica

  1. 554/1999)

 

  1. Per i  lavori  pubblici  di  cui  alla  parte  II  affidati  da

amministrazioni aggiudicatrici  ed  enti  aggiudicatori,  ovvero  dai

concessionari, qualora  a  seguito  dell’iscrizione  di  riserve  sui

documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare  in

misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al  dieci  per  cento

dell’importo contrattuale,  si  applicano  i  procedimenti  volti  al

raggiungimento di  un  accordo  bonario,  disciplinati  dal  presente

articolo.

  1. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino  al

momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta

quando le riserve iscritte, ulteriori e  diverse  rispetto  a  quelle

gia’ esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1.

  1. Il  direttore  dei  lavori  da’  immediata   comunicazione   al

responsabile del procedimento  delle  riserve  di  cui  al  comma  1,

trasmettendo nel piu’ breve  tempo  possibile  la  propria  relazione

riservata.

  1. Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilita’  e  la

non manifesta  infondatezza  delle  riserve  ai  fini  dell’effettivo

raggiungimento del limite di valore.

  1. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore  a

dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento  promuove  la

costituzione di apposita commissione, affinche’ formuli, acquisita la

relazione riservata del  direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito,

dell’organo di  collaudo,  entro  novanta  giorni  dalla  apposizione

dell’ultima delle riserve di cui al comma  1,  proposta  motivata  di

accordo bonario.

  1. Nei  contratti  di  cui  al  comma  5,  il   responsabile   del

procedimento   promuove   la    costituzione    della    commissione,

indipendentemente dall’importo  economico  delle  riserve  ancora  da

definirsi, al ricevimento da parte dello stesso  del  certificato  di

collaudo o di  regolare  esecuzione.  In  tale  ipotesi  la  proposta

motivata della commissione e’ formulata entro novanta giorni da detto

ricevimento.

  1. La promozione della costituzione  della  commissione  ha  luogo

mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore

dei lavori  di  cui  al  comma  3,  da  parte  del  responsabile  del

procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a  nominare  il

proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del

componente di propria competenza.

  1. La commissione e’ formata da tre componenti  aventi  competenza

specifica in relazione all’oggetto del contratto,  per  i  quali  non

ricorra una causa di astensione ai sensi dell’articolo 51  codice  di

procedura civile o una incompatibilita’ ai sensi  dell’articolo  241,

comma  6,  nominati,  rispettivamente,  uno  dal   responsabile   del

procedimento, uno dal soggetto che ha  formulato  le  riserve,  e  il

terzo,   di   comune   accordo,   dai   componenti   gia’   nominati,

contestualmente all’accettazione  congiunta  del  relativo  incarico,

entro dieci giorni dalla nomina.  Il  responsabile  del  procedimento

designa   il   componente   di   propria    competenza    nell’ambito

dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente  aggiudicatore  o  di

altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell’organico.

  1. In caso di mancato accordo entro il  termine  di  dieci  giorni

dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede,  su  istanza

della parte piu’ diligente, il presidente  del  tribunale  del  luogo

dove e’ stato stipulato il contratto.

  1. Gli oneri connessi ai compensi da  riconoscere  ai  commissari

sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli  interventi.  I

compensi  spettanti  a  ciascun   membro   della   commissione   sono

determinati dalle amministrazioni e dagli  enti  aggiudicatori  nella

misura massima  del  50%  dei  corrispettivi  minimi  previsti  dalla

tariffa allegata al decreto ministeriale 2  dicembre  2000,  n.  398,

oltre al rimborso delle spese documentate.

  1. Le parti hanno facolta’ di conferire alla commissione il potere

di assumere decisioni  vincolanti,  perfezionando,  per  conto  delle

stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve; in  tale  ipotesi

non si applicano il comma 12 e il comma 17.  Le  parti  nell’atto  di

conferimento possono  riservarsi,  prima  del  perfezionamento  delle

decisioni, la facolta’ di  acquisire  eventuali  pareri  necessari  o

opportuni.

  1. Sulla  proposta  si  pronunciano,  entro  trenta  giorni   dal

ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile

del procedimento, il  soggetto  che  ha  formulato  le  riserve  e  i

soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle  forme  previste  dal

proprio  ordinamento  e  acquisiti  gli  eventuali  ulteriori  pareri

occorrenti o ritenuti necessari.

  1. Quando il soggetto che ha formulato le  riserve  non  provveda

alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti  giorni

dalla richiesta del responsabile del  procedimento,  la  proposta  di

accordo bonario  e’  formulata  dal  responsabile  del  procedimento,

acquisita la relazione riservata del  direttore  dei  lavori  e,  ove

costituito, dell’organo di  collaudo,  entro  sessanta  giorni  dalla

scadenza del termine assegnato all’altra  parte  per  la  nomina  del

componente della commissione. Si applica il comma 12.

  1. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a  dieci

milioni di euro, la  costituzione  della  commissione  da  parte  del

responsabile del procedimento e’ facoltativa e  il  responsabile  del

procedimento puo’ essere componente della  commissione  medesima.  La

costituzione della commissione e’ altresi’ promossa dal  responsabile

del  procedimento,  indipendentemente  dall’importo  economico  delle

riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del

certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione  e

al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.

  1. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a  dieci

milioni di euro in cui  non  venga  promossa  la  costituzione  della

commissione,  la  proposta  di  accordo  bonario  e’  formulata   dal

responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si  applica  il

comma 12.

  1. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta

di accordo bonario, di cui al comma 12 e  al  comma  13,  puo’  farsi

luogo ad arbitrato.

  1. Dell’accordo bonario accettato, viene redatto verbale  a  cura

del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

  1. L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al  comma

17 hanno natura di transazione.

  1. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti

gli interessi al tasso legale a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno

successivo alla sottoscrizione dell’accordo.

  1. Le  dichiarazioni  e  gli  atti  del  procedimento  non   sono

vincolanti  per  le  parti  in   caso   di   mancata   sottoscrizione

dell’accordo bonario.

  1. Qualora siano decorsi i termini di cui all’articolo 141  senza

che sia stato effettuato il  collaudo  o  emesso  il  certificato  di

regolare esecuzione dei  lavori,  il  soggetto  che  ha  iscritto  le

riserve puo’ notificare al responsabile del procedimento istanza  per

l’avvio dei procedimenti  di  accordo  bonario  di  cui  al  presente

articolo.

  1. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano,  in  quanto

compatibili, anche ai contratti  pubblici  relativi  a  servizi  e  a

forniture nei settori  ordinari,  nonche’  ai  contratti  di  lavori,

servizi,  forniture  nei  settori  speciali,  qualora  a  seguito  di

contestazioni  dell’esecutore   del   contratto,   verbalizzate   nei

documenti  contabili,  l’importo  economico   controverso   sia   non

inferiore al dieci per cento dell’importo originariamente  stipulato.

Le  competenze  del  direttore  dei  lavori  spettano  al   direttore

dell’esecuzione del contratto.

Art. 240-bis.

(( (Definizione delle riserve)

              (art. 32, comma 4, d. m. n. 145/2000). ))

 

((1. Le domande che fanno valere pretese gia’  oggetto  di  riserva

non possono essere proposte per importi maggiori  rispetto  a  quelli

quantificati nelle riserve stesse.))

Art. 241

Arbitrato

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72,  direttiva  2004/17;  art.  32,

legge n. 109/1994; articoli 150 151,  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n.  205/2000;  decreto

ministeriale n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo  n.  190/2002;

art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv.

nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005)

 

  1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione

dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi,   forniture,

concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle  conseguenti  al

mancato raggiungimento dell’accordo  bonario  previsto  dall’articolo

240, possono essere deferite ad arbitri.

  1. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di

procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.

  1. Il collegio arbitrale e’ composto da tre membri.
  2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di

resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di propria  competenza  tra

soggetti  di  particolare  esperienza  nella  materia   oggetto   del

contratto cui l’arbitrato si riferisce.

  1. Il Presidente del collegio arbitrale e’ scelto dalle parti, o su

loro mandato dagli arbitri di  parte,  tra  soggetti  di  particolare

esperienza nella materia oggetto del  contratto  cui  l’arbitrato  si

riferisce.

  1. In aggiunta ai  casi  di  astensione  previsti  dal  codice  di

procedura civile, non possono  essere  nominati  arbitri  coloro  che

abbiano compilato il progetto  o  dato  parere  su  di  esso,  ovvero

diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi,  le  forniture

cui si riferiscono le controversie, ne’ coloro che in qualsiasi  modo

abbiano espresso un giudizio o parere sull’oggetto delle controversie

stesse.

  1. Presso l’Autorita’ e’  istituita  la  camera  arbitrale  per  i

contratti   pubblici   relativi   a   lavori,   servizi,   forniture,

disciplinata dall’articolo 242.

  1. Nei  giudizi  arbitrali  regolati  dal  presente  codice   sono

ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice  di  procedura

civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

  1. Il lodo si ha per pronunziato con il  suo  deposito  presso  la

camera arbitrale per i contratti pubblici.

  1. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e’ effettuato,

entro dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione, a cura  del

segretario del collegio in tanti  originali  quante  sono  le  parti,

oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini  della

esecutivita’  del  lodo,  la  disciplina  contenuta  nel  codice   di

procedura civile.

  1. All’atto del deposito del lodo va corrisposta,  a  cura  degli

arbitri, una somma pari all’uno per mille del valore  della  relativa

controversia. Detto importo e’ direttamente versato all’Autorita’.

  1. Il collegio arbitrale determina il valore  della  controversia

con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici,

di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2  dicembre  2000,

  1. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L’ordinanza di

liquidazione  del  compenso  e  delle  spese  arbitrali  nonche’  del

compenso e delle spese per la consulenza tecnica  costituisce  titolo

esecutivo.

  1. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari

e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i  criteri

dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,

  1. 115 per gli ausiliari del magistrato.
  2. Le parti sono tenute solidalmente al  pagamento  del  compenso

dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al  giudizio

arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

  1. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad

iniziativa della parte piu’ diligente, provvede la camera  arbitrale,

sulla  base  di  criteri  oggettivi  e  predeterminati,  scegliendolo

nell’albo di cui all’articolo 242.

Art. 242.

Camera arbitrale e albo degli arbitri

(artt.  150  e  151,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

554/1999)

 

  1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione

e la tenuta dell’albo degli arbitri, redige  il  codice  deontologico

degli arbitri camerali, e provvede agli  adempimenti  necessari  alla

costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nella  ipotesi

di cui all’articolo 241, comma 15.

  1. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio

arbitrale.

  1. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e’  nominato

dall’Autorita’ fra soggetti dotati di  particolare  competenza  nella

materia dei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture,  al

fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto; al  suo

interno l’Autorita’  sceglie  il  Presidente.  L’incarico  ha  durata

quinquennale  ed  e’  retribuito   nella   misura   determinata   dal

provvedimento  di  nomina  nei  limiti   delle   risorse   attribuite

all’Autorita’ stessa. Il presidente e  i  consiglieri  sono  soggetti

alle incompatibilita’ e ai divieti previsti dal comma 9.

  1. Per l’espletamento delle sue funzioni la  camera  arbitrale  si

avvale  di  una  struttura  di  segreteria  con   personale   fornito

dall’Autorita’.

  1. La camera arbitrale cura annualmente la  rilevazione  dei  dati

emergenti  dal  contenzioso  in  materia  di  lavori  pubblici  e  li

trasmette all’Autorita’ e all’Osservatorio. Per l’espletamento  della

propria  attivita’  la  Camera  arbitrale  puo’  richiedere  notizie,

chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso  in  materia  di

contratti pubblici; con regolamento dell’Autorita’ sono  disciplinate

le relative modalita’ di acquisizione.

  1. Possono essere ammessi  all’albo  degli  arbitri  della  camera

arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

  1. a) magistrati amministrativi, magistrati  contabili  e  avvocati

dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo  i

rispettivi ordinamenti, nonche’ avvocati dello Stato e  magistrati  a

riposo;

  1. b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati  al

patrocinio avanti alle  magistrature  superiori  e  in  possesso  dei

requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

  1. c) tecnici in possesso del diploma di  laurea  in  ingegneria  o

architettura, abilitati all’esercizio  della  professione  da  almeno

dieci anni e iscritti ai relativi albi;

  1. d) professori universitari di ruolo nelle materie  giuridiche  e

tecniche  e  dirigenti  generali  delle   pubbliche   amministrazioni

laureati  nelle  stesse  materie  con  particolare  competenza  nella

materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

  1. La camera arbitrale cura altresi’  la  tenuta  dell’elenco  dei

periti al fine  della  nomina  dei  consulenti  tecnici  nei  giudizi

arbitrali;  sono  ammessi  all’elenco  i  soggetti  in  possesso  dei

requisiti professionali previsti dal comma  6,  lettera  c),  nonche’

dottori   commercialisti   in   possesso   dei   medesimi   requisiti

professionali.

  1. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d),  nonche’

al comma 7 del  presente  articolo,  in  possesso  dei  requisiti  di

onorabilita’ fissati in via generale dal  consiglio  arbitrale,  sono

rispettivamente inseriti nell’albo degli arbitri  e  nell’elenco  dei

periti  su  domanda   corredata   da   curriculum   e   da   adeguata

documentazione.

  1. L’appartenenza  all’albo  degli  arbitri   e   all’elenco   dei

consulenti ha durata triennale, e puo’ essere  nuovamente  conseguita

decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il  periodo  di

appartenenza all’albo gli arbitri  non  possono  espletare  incarichi

professionali in favore delle parti dei  giudizi  arbitrali  da  essi

decisi, ivi compreso l’incarico di arbitro di parte.

  1. Per le ipotesi di  cui  all’art.  241,  comma  15,  la  camera

arbitrale cura anche la tenuta dell’elenco dei segretari dei  collegi

arbitrali;  sono  ammessi  all’elenco  i  funzionari  dell’Autorita’,

nonche’ i funzionari delle magistrature contabili  e  amministrative,

nonche’ delle pubbliche  amministrazioni  operanti  nei  settori  dei

lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti  di

laurea  giuridica,  economica  ed  equipollenti  o  tecnica,   aventi

un’anzianita’ di servizio in ruolo non inferiore a cinque  anni.  Gli

eventuali oneri relativi alla tenuta dell’elenco sono posti a  carico

dei  soggetti  interessati  all’iscrizione,  prevedendo  a  tal  fine

tariffe idonee  ad  assicurare  l’integrale  copertura  dei  suddetti

costi.

Art. 243

Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui  il  presidente

e’ nominato dalla camera arbitrale

(art. 32, legge n. 109/1994, come novellato dalla legge  n.  80/2005;

art. 150,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999;

decreto ministeriale n. 398/2000; art.1, co. 71, legge n. 266/2005)

 

  1. Limitatamente ai giudizi arbitrali  in  cui  il  presidente  e’

nominato dalla camera  arbitrale,  in  aggiunta  alle  norme  di  cui

all’art. 241, si applicano le seguenti regole.

  1. La domanda di arbitrato,  l’atto  di  resistenza  ed  eventuali

controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini  della

nomina del terzo arbitro.

  1. Le parti determinano la  sede  del  collegio  arbitrale,  anche

presso uno dei luoghi  in  cui  sono  situate  le  sezioni  regionali

dell’Osservatorio; se non vi e’ alcuna  indicazione  della  sede  del

collegio arbitrale, ovvero se non vi e’ accordo fra le parti,  questa

deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.

  1. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i

motivi previsti dall’art. 51 del codice di  procedura  civile,  anche

per i motivi di cui all’articolo 242, comma 9.

  1. Il corrispettivo dovuto dalle parti e’ determinato dalla camera

arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base  alla  tariffa

allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.

  1. Contestualmente  alla  nomina  del  terzo  arbitro,  la  camera

arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita’  del  deposito

da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.

  1. Il presidente del  collegio  arbitrale  nomina  il  segretario,

scegliendolo nell’elenco di cui all’articolo 242, comma 10.

  1. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e’

versato dalle parti, nella misura liquidata dalla  camera  arbitrale,

nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

  1. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari  e

delle spese di consulenza tecnica, ove disposta.

  1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per  la  decisione  delle

controversie sono direttamente versati all’Autorita’.

Art. 243-bis

((  (Informativa  in   ordine   all’intento   di   proporre   ricorso

                           giurisdizionale

(articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 1,

paragrafo  4,  direttiva  89/665/CEE  e  articolo  1,  paragrafo   4,

 direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). ))

 

((1. Nelle materie di cui all’articolo 244, comma 1, i soggetti che

intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano  le  stazioni

appaltanti della presunta violazione e della intenzione  di  proporre

un ricorso giurisdizionale.

  1. L’informazione di cui al comma 1 e’ fatta mediante comunicazione

scritta e sottoscritta dall’interessato, o da un suo  rappresentante,

che reca una sintetica e sommaria indicazione dei  presunti  vizi  di

illegittimita’ e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in

giudizio, salva in ogni caso la  facolta’  di  proporre  in  giudizio

motivi   diversi   o   ulteriori.   L’interessato   puo’    avvalersi

dell’assistenza  di  un  difensore.  La  comunicazione  puo’   essere

presentata fino  a  quando  l’interessato  non  abbia  notificato  un

ricorso giurisdizionale. L’informazione e’  diretta  al  responsabile

del procedimento. La comunicazione prevista dal presente  comma  puo’

essere effettuata anche oralmente nel corso di  una  seduta  pubblica

della commissione di gara ed e’ inserita nel verbale della  seduta  e

comunicata immediatamente al responsabile  del  procedimento  a  cura

della commissione di gara.

  1. L’informativa  di  cui  al  presente  articolo  non   impedisce

l’ulteriore corso del  procedimento  di  gara,  ne’  il  decorso  del

termine  dilatorio  per  la  stipulazione  del   contratto,   fissato

dall’articolo 11, comma  10,  ne’  il  decorso  del  termine  per  la

proposizione del ricorso giurisdizionale.

  1. La   stazione   appaltante,   entro   quindici   giorni   dalla

comunicazione di cui al comma 1, comunica le  proprie  determinazioni

in  ordine  ai  motivi  indicati  dall’interessato,   stabilendo   se

intervenire o meno in autotutela. L’inerzia  equivale  a  diniego  di

autotutela.

  1. L’omissione della comunicazione di cui al comma 1  e  l’inerzia

della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili,  ai

fini della decisione  sulle  spese  di  giudizio,  nonche’  ai  sensi

dell’articolo 1227 del codice civile.

  1. Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a  provvedere,

anche ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4,  non  e’  impugnabile

autonomamente e puo’ essere contestato congiuntamente all’atto cui si

riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso  quest’ultimo,  da

proporsi nel termine di quindici giorni.))

Art. 244.

Giurisdizione

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4,  co.

7, legge n. 109/1994; art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art.  6,  co.

19, legge n. 537/1993)

 

  1. Sono  devolute  alla  giurisdizione   esclusiva   del   giudice

amministrativo   tutte   le   controversie,   ivi   incluse    quelle

risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi,

forniture, svolte da  soggetti  comunque  tenuti,  nella  scelta  del

contraente o del socio, all’applicazione della normativa  comunitaria

ovvero al rispetto dei procedimenti  di  evidenza  pubblica  previsti

dalla normativa statale o regionale.

  1. Sono  devolute  alla  giurisdizione   esclusiva   del   giudice

amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori

emessi dall’Autorita’.

  1. Sono  devolute  alla  giurisdizione   esclusiva   del   giudice

amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo  tacito

dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del  prezzo

e al relativo provvedimento applicativo nei contratti  ad  esecuzione

continuata o periodica, nell’ipotesi di  cui  all’art.  115,  nonche’

quelle relative ai  provvedimenti  applicativi  dell’adeguamento  dei

prezzi ai sensi dell’art. 133 commi 3 e 4.

Art. 245.

Strumenti di tutela

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2,

direttiva 1989/665; art. 23-bis, l. n. 1034/1971;  art.  14,  decreto

legislativo n. 190/2002; art.  5,  co.  12-quater,  decreto-legge  n.

35/2005, conv. nella legge n. 80/2005)

 

  1. Gli atti delle procedure di affidamento, nonche’ degli incarichi

e dei  concorsi  di  progettazione,  relativi  a  lavori,  servizi  e

forniture previsti  dal  presente  codice,  nonche’  i  provvedimenti

dell’Autorita’, sono impugnabili, alternativamente, mediante  ricorso

al tribunale amministrativo regionale competente o  mediante  ricorso

straordinario al Presidente  della  Repubblica.  Davanti  al  giudice

amministrativo si applica il rito di cui all’articolo  23-bis,  della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

  1. Si applicano i  rimedi  cautelari  di  cui  all’articolo  21  e

all’articolo 23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e  di  cui

all’articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n.  205,  e  gli

strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della  legge  6

dicembre 1971, n. 1034.

  1. In  caso  di  eccezionale  gravita’  e  urgenza,  tale  da  non

consentire neppure la previa notifica del ricorso e la  richiesta  di

misure cautelari provvisorie di cui all’art. 21, comma 9, della legge

6 dicembre 1971, n. 1034, il soggetto  legittimato  al  ricorso  puo’

proporre istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie

che appaiono  indispensabili  durante  il  tempo  occorrente  per  la

proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare  di  cui

ai commi 8 e 9 del citato articolo 21.

  1. L’istanza, previamente notificata ai  sensi  dell’articolo  21,

comma 1, della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  si  propone  al

Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente  per  il

merito. Il  Presidente,  o  il  giudice  da  lui  delegato,  provvede

sull’istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa  ogni  altra

formalita’. Le questioni di competenza di cui al presente comma  sono

rilevabili d’ufficio.

  1. Il provvedimento negativo non e’  impugnabile,  ma  la  domanda

cautelare puo’ essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito

ai sensi dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre  1971,

  1. 1034.
  2. L’efficacia  del  provvedimento  di  accoglimento  puo’  essere

subordinata alla prestazione di una adeguata  cauzione  per  i  danni

alle parti e ai terzi. Esso e’ notificato dal richiedente alle  altre

parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, non  superiore

a cinque giorni. Il  provvedimento  di  accoglimento  perde  comunque

effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima  emissione,

dopo di che restano efficaci  le  sole  misure  cautelari  che  siano

confermate o concesse ai sensi dell’articolo 21, commi 8 e  9,  della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Il provvedimento di accoglimento  non

e’ appellabile, ma, fino  a  quando  conserva  efficacia,  e’  sempre

revocabile o modificabile senza formalita’ dal Presidente,  d’ufficio

o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonche’ dal Collegio dopo

l’inizio del giudizio di merito.

  1. Per l’attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia

in ordine alle spese si applica l’articolo 21 della legge 6  dicembre

1971, n. 1034.

  1. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai giudizi in

grado  di  appello,  per  i  quali  le  istanze   cautelari   restano

disciplinate dagli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre  1971,

  1. 1034.

Art. 245-bis.

(( (Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni

(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera  h),  legge  n.  88/2009;

articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,  direttiva

89/665/CEE e articoli 2, paragrafi  1  e  6,  2-quinquies,  2-sexies,

3-bis,  direttiva  92/13/CEE,   come   modificati   dalla   direttiva

       2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). ))

 

((1. Il giudice che annulla  l’aggiudicazione  definitiva  dichiara

l’inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione

delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita’  della

condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la

declaratoria di inefficacia e’ limitata alle  prestazioni  ancora  da

eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via

retroattiva:

  1. a) se  l’aggiudicazione  definitiva  e’  avvenuta  senza  previa

pubblicazione del bando o avviso con cui si  indice  una  gara  nella

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana, quando tale  pubblicazione  e’  prescritta

dal presente codice;

  1. b) se l’aggiudicazione  definitiva  e’  avvenuta  con  procedura

negoziata senza bando o con affidamento in economia  fuori  dai  casi

consentiti e questo abbia determinato l’omissione  della  pubblicita’

del bando o  avviso  con  cui  si  indice  una  gara  nella  Gazzetta

Ufficiale  dell’Unione  europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, quando  tale  pubblicazione  e’  prescritta  dal

presente codice;

  1. c) se il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine

dilatorio  stabilito  dall’articolo  11,  comma  10,   qualora   tale

violazione  abbia  privato  il  ricorrente  della   possibilita’   di

avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del  contratto

e  sempre  che  tale  violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri

dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita’ del

ricorrente di ottenere l’affidamento;

  1. d) se il  contratto  e’  stato  stipulato  senza  rispettare  la

sospensione obbligatoria del termine per  la  stipulazione  derivante

dalla    proposizione    del    ricorso    giurisdizionale    avverso

l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 10-ter,

qualora   tale    violazione,    aggiungendosi    a    vizi    propri

dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita’ del

ricorrente di ottenere l’affidamento.

  1. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni

di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze

imperative connesse ad un  interesse  generale  imponga  che  i  suoi

effetti siano mantenuti. Tra le esigenze  imperative  rientrano,  fra

l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo,

tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali  possono

essere  rispettati  solo  dall’esecutore   attuale.   Gli   interessi

economici  possono  essere  presi  in  considerazione  come  esigenze

imperative solo in circostanze eccezionali in cui  l’inefficacia  del

contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche  riguardo

all’eventuale mancata proposizione  della  domanda  di  subentro  nel

contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione  non  comporta

l’obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative

gli  interessi  economici  legati  direttamente  al  contratto,   che

comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione

del contratto stesso, dalla necessita’ di indire una nuova  procedura

di  aggiudicazione,  dal  cambio  dell’operatore  economico  e  dagli

obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.

  1. A  cura  della  segreteria,  le  sentenze  che  provvedono   in

applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

  1. Nei casi in cui, nonostante le  violazioni,  il  contratto  sia

considerato efficace o l’inefficacia sia  temporalmente  limitata  si

applicano le sanzioni alternative di cui all’articolo 245-quater.

  1. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e

b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia  posto

in essere la seguente procedura:

  1. a) abbia con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di

affidamento dichiarato di ritenere  che  la  procedura  senza  previa

pubblicazione del bando o avviso con cui si  indice  una  gara  nella

Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  europea   ovvero   nella   Gazzetta

Ufficiale della  Repubblica  italiana  sia  consentita  dal  presente

codice;

  1. b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza

comunitaria e per  quelli  sotto  soglia,  nella  Gazzetta  Ufficiale

dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai  sensi

dell’articolo 79-bis, in cui manifesta l’intenzione di concludere  il

contratto;

  1. c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un

termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo  alla

data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b).))

Art. 245-ter.

(( (Inefficacia del contratto negli altri casi

(articolo 44, comma  1,  lettera  f)  e  lettera  h),  legge  delega;

articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,  direttiva

89/665/CEE e articoli 2, paragrafi  1  e  6,  2-quinquies,  2-sexies,

3-bis,  direttiva  92/13/CEE,   come   modificati   dalla   direttiva

       2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE).))

 

((1. Fuori dei casi indicati dagli articoli 245-bis  e  245-quater,

comma  3,  il  giudice  che   annulla   l’aggiudicazione   definitiva

stabilisce se  dichiarare  inefficace  il  contratto,  fissandone  la

decorrenza, tenendo conto,  in  particolare,  degli  interessi  delle

parti, dell’effettiva possibilita’ per il  ricorrente  di  conseguire

l’aggiudicazione alla luce  dei  vizi  riscontrati,  dello  stato  di

esecuzione del contratto  e  della  possibilita’  di  subentrare  nel

contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non  comporti

l’obbligo di rinnovare la  gara  e  la  relativa  domanda  sia  stata

proposta.))

Art. 245-quater.

(( (Sanzioni alternative

(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera  h),  legge  n.  88/2009;

articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,  direttiva

89/665/CEE e articoli 2, paragrafi  1  e  6,  2-quinquies,  2-sexies,

3-bis,  direttiva  92/13/CEE,   come   modificati   dalla   direttiva

       2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). ))

 

((1. Nei casi di cui all’articolo  245-bis,  comma  4,  il  giudice

amministrativo  individua  le  seguenti   sanzioni   alternative   da

applicare alternativamente o cumulativamente:

  1. a) la  sanzione  pecuniaria   nei   confronti   della   stazione

appaltante, di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del  valore

del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che  e’  versata

all’entrata del bilancio dello Stato – con  imputazione  al  capitolo

2301, capo 8 «Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle

autorita’ giudiziarie ed amministrative,  con  esclusione  di  quelle

aventi natura tributaria» – entro sessanta giorni  dal  passaggio  in

giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine  per

il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un  decimo  della

sanzione per ogni semestre di ritardo. La  sentenza  che  applica  le

sanzioni  e’  comunicata,  a  cura  della  segreteria,  al  Ministero

dell’economia   e   delle   finanze   entro   cinque   giorni   dalla

pubblicazione;

  1. b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un

minimo del dieci per cento ad un  massimo  del  cinquanta  per  cento

della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.

  1. Il giudice amministrativo applica le sanzioni,  assicurando  il

rispetto del principio del contraddittorio e ne determina  la  misura

in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore  del

contratto, alla gravita’ della condotta della stazione  appaltante  e

all’opera svolta  dalla  stazione  appaltante  per  l’eliminazione  o

attenuazione  delle  conseguenze  della  violazione.  In  ogni   caso

l’eventuale  condanna  al  risarcimento  dei  danni  non  costituisce

sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.

  1. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche  qualora

il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio

stabilito  per  la  stipulazione  del  contratto,  ovvero  e’   stato

stipulato  senza  rispettare  la   sospensione   della   stipulazione

derivante dalla  proposizione  del  ricorso  giurisdizionale  avverso

l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non  abbia  privato

il ricorrente della possibilita’ di avvalersi  di  mezzi  di  ricorso

prima della stipulazione del contratto e  non  abbia  influito  sulle

possibilita’ del ricorrente di ottenere l’affidamento.))

Art. 245-quinquies.

(( (Tutela in forma specifica e per equivalente). ))

 

((1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione  e

il  contratto  e’  comunque  condizionato   alla   dichiarazione   di

inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 245-bis e  245-ter.

Se il giudice non dichiara l’inefficacia del  contratto  dispone,  su

domanda   e   a   favore   del   solo   ricorrente   avente    titolo

all’aggiudicazione, il risarcimento  per  equivalente  del  danno  da

questi subito e provato.

  1. La condotta processuale della  parte  che,  senza  giustificato

motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1,  o  non  si  e’

resa disponibile a subentrare nel contratto, e’ valutata dal  giudice

ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.))

Art. 246.

Norme  processuali  ulteriori  per   le   controversie   relative   a

infrastrutture e insediamenti produttivi

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e

2, direttiva 1989/665; art. 23-bis,  legge  n.  1034/1971;  art.  14,

decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge

  1. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005)

 

  1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che

comunque riguardino le procedure di  progettazione,  approvazione,  e

realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi  e

relative attivita’ di espropriazione, occupazione e asservimento,  di

cui alla parte II, titolo  III,  capo  IV,  le  disposizioni  di  cui

all’articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano  per

quanto non espressamente previsto dai commi 2,  3,  4,  del  presente

articolo.

  1. Non occorre domanda di fissazione dell’udienza di merito, che ha

luogo entro quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso.

  1. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto

delle probabili conseguenze del provvedimento stesso  per  tutti  gli

interessi che possono essere lesi, nonche’ del  preminente  interesse

nazionale  alla  sollecita  realizzazione  dell’opera,  e,  ai   fini

dell’accoglimento  della  domanda  cautelare,  si  valuta  anche   la

irreparabilita’ del pregiudizio per il ricorrente, il  cui  interesse

va comunque comparato con  quello  del  soggetto  aggiudicatore  alla

celere prosecuzione delle procedure.

  1. La sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la

caducazione del contratto gia’ stipulato, e il risarcimento del danno

eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

  1. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle controversie

relative alle procedure di cui all’art. 140.

Art. 246-bis.

(( Responsabilita’ per lite temeraria ))

 

((1. Nei giudizi  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a

lavori, servizi  e  forniture,  il  giudice,  fermo  quanto  previsto

dall’articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con

decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  condanna  d’ufficio  la

parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria  in  misura

non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo  del  contributo

unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio  quando  la

decisione  e’  fondata   su   ragioni   manifeste   od   orientamenti

giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal

presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione del

codice del processo amministrativo approvato con  il  citato  decreto

legislativo n. 104 del 2010.))

Parte V
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE – ABROGAZIONI

Art. 247

Normativa antimafia

 

  1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione

della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni

antimafia.

Art. 248.

Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli  organismi  di

diritto  pubblico  e  degli  enti  aggiudicatori  –  Modifiche  degli

allegati

(quanto al co. 2, art. 19, co. 4, decreto legislativo n. 402/1998)

 

  1. I provvedimenti con cui  la  Commissione  procede  a  revisione

periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva  2004/17  e  2004/18

trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del  termine

ultimo prescritto per il loro recepimento nel  diritto  interno.  Con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del

Ministro per le politiche comunitarie di  concerto  con  il  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro  dell’economia

e delle finanze, le soglie di cui agli  articoli  28,  32,  comma  1,

lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante  novella  ai

citati articoli, entro il termine  per  il  recepimento  delle  nuove

soglie nel diritto interno, fissato dai  citati  provvedimenti  della

Commissione.

  1. Le amministrazioni interessate segnalano  alla  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri –  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle

politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si  renderanno

necessarie  per  adeguare  l’allegato  III  e  l’allegato   VI   alle

innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme

comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione  alla

Commissione ai sensi dell’articolo 249, comma 7.

  1. Ai sensi dell’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,  alle

modifiche degli allegati alle direttive 2004/17  e  2004/18  disposte

dalla Commissione e’ data attuazione con decreto del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il  Ministro  per  le

politiche  comunitarie  e  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, sentito il Ministro  di  volta  in  volta  interessato  alle

modifiche. Tale decreto provvede  a  modificare  e,  ove  necessario,

rinumerare gli  allegati  al  presente  codice  che  recepiscono  gli

allegati alle predette direttive.

Art. 249.

Obblighi di comunicazione alla  Commissione  dell’Unione  europea  da

parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento  per

le politiche comunitarie

(articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli  8,  59.1,

59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)

 

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento  per  le

politiche comunitarie informa  immediatamente  la  Commissione  della

pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento

delle direttive 2004/17 e 2004/18.

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento  per  le

politiche comunitarie,  comunica  alla  Commissione  il  testo  delle

disposizioni essenziali di diritto  interno  contenute  nel  presente

codice o che saranno in futuro  adottate,  nei  settori  disciplinati

dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonche’ dei  decreti  ministeriali

adottati ai sensi dell’articolo 219, comma 11.

  1. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  Dipartimento  per  le

politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell’Unione europea

entro il 31 ottobre di ogni anno, un  prospetto  statistico,  redatto

secondo l’articolo 250,  che  riguardi,  separatamente,  i  contratti

pubblici di lavori, di forniture e servizi di  rilevanza  comunitaria

di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti

nell’anno precedente.

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento  per  le

politiche  comunitarie,  trasmette   alla   Commissione   dell’Unione

europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un  prospetto  statistico,

redatto secondo l’articolo 251, che riguardi i contratti  di  lavori,

servizi,  forniture,   nei   settori   di   gas,   energia   termica,

elettricita’, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area

geografica,   aggiudicati   dagli   enti   aggiudicatori    nell’anno

precedente.

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento  per  le

politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta’  di

ordine generale, di fatto o di diritto,  incontrata  dagli  operatori

economici  italiani  nell’ottenere  l’aggiudicazione  di  appalti  di

servizi in Paesi terzi, nei settori di cui  alla  direttiva  2004/17.

L’informativa si basa sulle segnalazioni  degli  operatori  economici

interessati, presentate nel semestre anteriore alla data di  scadenza

del termine per l’informativa.

  1. Con le stesse modalita’ di cui al comma 5,  la  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri Dipartimento  per  le  politiche  comunitarie,

informa la Commissione di ogni difficolta’, di fatto  o  di  diritto,

incontrata dagli operatori economici  italiani  mentre  tentavano  di

ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi  terzi,  nei

settori di cui alla  direttiva  2004/17,  e  dovuta  all’inosservanza

delle disposizioni internazionali  di  diritto  del  lavoro  elencate

nell’allegato XX.

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento  per  le

politiche  comunitarie  notifica  alla  Commissione  i  decreti   del

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 248,  comma

2,  recanti  le  modificazioni  intervenute   negli   elenchi   delle

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti  aggiudicatori,  di  cui,

rispettivamente, agli allegati III e VI, entro  trenta  giorni  dalla

pubblicazione dei decreti medesimi.

Art. 250.

Contenuto del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici  di

lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria

(art. 76, direttiva  2004/18;  art.  35,  d.lgs.  n.  406/1991;  art.

21-ter, decreto legislativo n. 358/1992; art. 28, d.lgs. n. 157/1995;

art. 80, co. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

 

  1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati  nei

settori ordinari e’ redatto dall’Osservatorio dei contratti  pubblici

relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20  ottobre  di  ogni

anno,   sulla   base   dei   dati   forniti   dalle   amministrazioni

aggiudicatrici  di  cui  all’allegato  IV  e  dalle   amministrazioni

aggiudicatrici non elencate nell’allegato  IV,  nonche’  dalle  altre

stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni  anno,  relativamente

agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell’anno precedente.

  1. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio sia i dati

forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui  all’allegato  IV

precisano:

  1. a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla

direttiva  2004/18  e  alle  relative  disposizioni   di   attuazione

contenute nel presente codice;

  1. b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in

virtu’ di deroghe all’Accordo.

  1. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono

articolati in base:

  1. a) alle procedure di affidamento utilizzate;
  2. b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all’allegato

I, ai prodotti e ai servizi di cui all’allegato  II  individuati  per

categorie della nomenclatura CPV;

  1. c) alla nazionalita’ dell’operatore economico cui il contratto e’

stato affidato.

  1. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata,  i

dati di cui al comma 2, lettera a), sono inoltre  articolati  secondo

le circostanze di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il  numero  e

il valore dei contratti affidati per ciascuno Stato  membro  e  Paese

terzo di appartenenza degli affidatari.

  1. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell’allegato

IV, e per le altre stazioni appaltanti sia  il  prospetto  statistico

redatto dall’Osservatorio  sia  i  dati  forniti  da  detti  soggetti

precisano:

  1. a) il  numero  e  il  valore  degli  appalti   aggiudicati,   in

conformita’ al comma 3;

  1. b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu’  di

deroghe all’Accordo.

  1. Il prospetto statistico  redatto  dall’Osservatorio  e  i  dati

forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non  comprese

nell’allegato IV precisano qualsiasi  altra  informazione  statistica

richiesta secondo l’Accordo.

  1. Le  informazioni  del  prospetto  statistico  sono  determinate

secondo la procedura di cui all’art. 77, paragrafo 2, della direttiva

2004/18.

Art. 251.

Contenuto del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici  di

lavori, forniture e servizi nei settori speciali

(art.  67,  direttiva  2004/17;  art.  29,  decreto  legislativo   n.

158/1995)

 

  1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati  nei

settori speciali e’ redatto dall’Osservatorio dei contratti  pubblici

relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20  ottobre  di  ogni

anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori  entro  il

30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell’anno

precedente.

  1. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati

forniti dagli enti aggiudicatori, nelle forme  stabilite  secondo  la

procedura  di  cui  all’art.  68,  paragrafo  2,  direttiva  2004/17,

indicano  il  valore  totale,  ripartito  per  enti  aggiudicatori  e

categorie di attivita’ cui si riferisce l’allegato VI  (elenco  degli

enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a

213), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle  soglie

di cui all’art. 215, nonche’ dei contratti di lavori di importo  pari

o superiore a un milione  di  euro  e  dei  contratti  di  servizi  o

forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.

  1. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati

forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui

all’art. 68, paragrafo 2, direttiva  2004/17,  per  le  categorie  di

attivita’ di cui agli allegati VI  B,  VI  C,  VI  E,  VI  I,  VI  L,

contengono altresi’ le informazioni necessarie  alla  verifica  della

corretta applicazione dell’Accordo,  limitatamente  ai  contratti  di

lavori di importo pari  o  superiore  a  un  milione  di  euro  e  ai

contratti di servizi o  forniture  di  importo  pari  o  superiore  a

100.000 euro.

  1. Le informazioni di cui al comma 3 non  riguardano  gli  appalti

aventi ad oggetto i servizi della categoria 8 dell’allegato II  A,  i

servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell’allegato II A  le

cui voci nella nomenclatura CPV  sono  l’equivalente  dei  numeri  di

riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati  nell’allegato

II B.

  1. Nella redazione del prospetto statistico  e  dei  dati  forniti

dagli  enti  aggiudicatori  all’Osservatorio,  vengono  espressamente

indicate le informazioni che hanno  carattere  riservato  secondo  le

norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.

Art. 251-bis.

(( (Obblighi di comunicazione  e  di  informazione  alla  Commissione

                         dell’Unione europea

(articolo 44, comma 3, lettera l) legge n. 88/2009; articoli  3  e  4

direttiva 89/665/CEE e articoli 8  e  12  direttiva  92/13/CEE,  come

             modificati dalla direttiva 2007/66/CE). ))

 

((1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le

politiche  europee  riceve  dalla  Commissione  europea  la  notifica

prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva  89/665/CEE  e

dall’articolo  8,  paragrafo  2,  della  direttiva  92/13/CEE,   come

modificati dalla direttiva 2007/66/CE.

  1. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della  notifica  di

cui  al  comma  1,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   –

Dipartimento per le  politiche  europee,  comunica  alla  Commissione

europea, alternativamente:

  1. a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;
  2. b) una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stato

posto rimedio;

  1. c) una notifica che la procedura di  affidamento  del  contratto

relativo a  lavori,  servizi  o  forniture  e’  stata  sospesa  dalla

stazione  appaltante  di  propria  iniziativa  oppure  da  parte  del

competente organo a cui e’ stato proposto il ricorso.

  1. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera

b), puo’ anche  fondarsi  sul  fatto  che  la  violazione  denunciata

costituisce gia’ l’oggetto di un ricorso. In tale caso la  Presidenza

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per  le  politiche  europee

informa la Commissione europea dell’esito del ricorso non  appena  ne

viene a conoscenza.

  1. In caso di  notifica  che  una  procedura  di  affidamento  del

contratto relativo a lavori, servizi o  forniture  e’  stata  sospesa

conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei

Ministri –  Dipartimento  per  le  politiche  europee  notifica  alla

Commissione europea la cessazione  della  sospensione  o  l’avvio  di

un’altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla

procedura  precedente.  Tale  notifica  deve  confermare   che   alla

violazione  presunta  sia  stato  posto  rimedio  o   includere   una

conclusione motivata per spiegare perche’  non  vi  sia  stato  posto

rimedio.

  1. Al fine dell’esercizio delle competenze di  cui  ai  commi  che

precedono, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  –  Dipartimento

per le politiche europee,  chiede  le  notizie  utili  alla  stazione

appaltante e puo’ chiedere notizie sullo stato  del  procedimento  di

ricorso alla segreteria dell’organo presso cui pende. La richiesta e’

formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta  e’

resa per iscritto, con la massima tempestivita’ e comunque non  oltre

sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa  con  mezzi

celeri.

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per  le

politiche  comunitarie   fornisce   alla   Commissione   europea   le

informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di  ricorso,

richieste  dalla  stessa   Commissione   nell’ambito   del   Comitato

consultivo per gli appalti pubblici. A  tal  fine  puo’  chiedere  le

occorrenti informazioni ai Presidenti  dei  Tribunali  amministrativi

regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di

eventuali protocolli d’intesa, nonche’,  all’Autorita’  di  vigilanza

sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e  alle

stazioni appaltanti.

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per  le

politiche europee comunica ogni anno alla  Commissione  il  testo  di

tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai  propri

organi di ricorso conformemente all’articolo 245-bis, comma 2.))

Art. 252

Norme di coordinamento e di copertura finanziaria

 

  1. Ai fini  dell’applicazione  dell’articolo  33  resta  ferma  la

normativa vigente relativa alla CONSIP.

  1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 95, comma  2,

pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per  il

2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si

provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a  100.000  euro  per  il

2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente  riduzione

dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale

2005-2007, nell’ambito dell’unita’  previsionale  di  base  di  conto

capitale “Fondo speciale” dello stato  di  previsione  del  Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2005,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i

beni e le attivita’ culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a

20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante  corrispondente  riduzione

dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale

2005-2007, nell’ambito dell’unita’  previsionale  di  base  di  parte

corrente “Fondo speciale” dello stato  di  previsione  del  Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2005,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i

beni e le attivita’ culturali.

  1. Le forme di pubblicita’ per i contratti sotto soglia,  previste

dal presente codice, sono sostituite  dalla  pubblicazione  sui  siti

informatici di cui all’articolo 66, comma 7 a  decorrere  dalla  data

stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  che

definisce  le  necessarie   modalita’   tecniche,   organizzative   e

applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e

la  conservazione  dei  dati  pubblicati  per  un  adeguato   periodo

temporale. Detto decreto e’ emanato di concerto con il  Ministro  per

l’innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture e  i

trasporti, e il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa  con

la Conferenza unificata.  Con  il  medesimo  decreto  possono  essere

individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.

  1. In relazione alle  attribuzioni  del  Consiglio  superiore  dei

lavori  pubblici,  previste  dall’articolo  127,  nell’esercizio  del

potere di organizzazione ai sensi dell’articolo  1,  comma  2,  della

legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi’ garantiti:

  1. a) l’assolvimento    dell’attivita’    consultiva    richiesta

dall’Autorita’;

  1. b) l’assolvimento dell’attivita’ di consulenza tecnica;
  2. c) la possibilita’ di far fronte alle  richieste  di  consulenza

avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

  1. Le casse edili che non applicano la reciprocita’ con altre casse

edili regolarmente costituite non  possono  rilasciare  dichiarazioni

liberatorie di regolarita’ contributiva.

  1. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative

e  le  garanzie  fideiussorie  previste  dal  presente  codice   sono

approvati con decreto del  Ministro  delle  attivita’  produttive  di

concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti,  entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.

  1. Eventuali modifiche, che si  rendano  necessarie,  del  decreto

ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all’articolo  10,  commi

1, 4, 5 e 6, e all’allegato, sono disposte con decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro

della giustizia.

  1. Tutte le attivita’ e le strutture da realizzarsi, ai sensi  del

presente codice,  in  modalita’  informatica  rispettano  il  decreto

legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e il decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82 e successive modificazioni.

Art. 253

Norme transitorie

 

  1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i

cui bandi o avvisi con  cui  si  indice  una  gara  siano  pubblicati

successivamente alla sua entrata  in  vigore,  nonche’,  in  caso  di

contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,

alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano  ancora

stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

  1. Il regolamento di cui all’articolo 5 e’ adottato entro un  anno

dalla data di entrata in vigore del  presente  codice,  ed  entra  in

vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.

  1. Per  i  lavori  pubblici,  fino  all’entrata  in   vigore   del

regolamento di  cui  all’articolo  5,  continuano  ad  applicarsi  il

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,  il

decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e  le

altre disposizioni regolamentari vigenti che,  in  base  al  presente

codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo

5, nei limiti di compatibilita’ con il presente codice. Per i  lavori

pubblici, fino all’adozione del nuovo capitolato  generale,  continua

ad applicarsi il decreto ministeriale 19  aprile  2000,  n.  145,  se

richiamato nel bando.

  1. In relazione all’art. 8:
  2. a) fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed

economico, ai  dipendenti  dell’Autorita’  e’  attribuito  lo  stesso

trattamento giuridico ed  economico  del  personale  di  ruolo  della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

  1. b) fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo

8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui  all’articolo  6  del

decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;

  1. Il termine di scadenza dei membri dell’Autorita’ gia’  nominati

al momento dell’entrata in vigore del presente codice e’ prorogato di

un anno.

  1. In relazione all’articolo 10, fino all’entrata  in  vigore  del

regolamento, restano ferme le  norme  vigenti  in  tema  di  soggetti

responsabili per le fasi di progettazione,  affidamento,  esecuzione,

dei contratti pubblici.

  1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui  all’articolo

17, comma 8, continua ad applicarsi il  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante “acquisizione di  beni

e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero  a  trattativa

privata,  per  gli  organismi  di  informazione  e   sicurezza”.   Il

regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, disporra’  l’abrogazione

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio  2003

e dell’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  1. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni

dell’articolo 32, comma 1, lettera g) e dell’articolo 122,  comma  8,

non  si  applicano  alle  opere  di  urbanizzazione   secondaria   da

realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in

vigore del codice, abbiano gia’  assunto  nei  confronti  del  Comune

l’obbligo di eseguire i lavori medesimi a  scomputo  degli  oneri  di

urbanizzazione.

  1. Al fine dell’applicazione dell’articolo 37, fino all’entrata in

vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono  ammessi  se

il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati  nel  decreto

del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1999,  n.  554,  e  nel

decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.

  1. In relazione all’articolo 66, comma 7,  le  modifiche  che  si

rendano necessarie al decreto del  Ministro  dei  lavori  pubblici  6

aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla  pubblicazione  sul  sito

del Ministero delle infrastrutture  e  trasporti  di  cui  al  citato

decreto ministeriale,  di  bandi  relativi  a  servizi  e  forniture,

nonche’ di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono  effettuate

con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministro dell’economia  e  delle  finanze  e  con  il

Ministro per l’innovazione e le  tecnologie,  sentita  la  Conferenza

Stato-Regioni. Sino alla entrata in  funzione  del  sito  informatico

presso l’Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo  sul

sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6

aprile 2001, n. 20.

  1. Con disposizioni dell’Istituto Poligrafico dello Stato,  entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e’  istituita  e

disciplinata la serie speciale relativa ai contratti  pubblici  della

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in  sostituzione  delle

attuali modalita’  di  pubblicazione  di  avvisi  e  bandi  su  detta

Gazzetta. Nel  frattempo  la  pubblicazione  avviene  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalita’.

  1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo  77,  per  un  periodo

transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del  presente

codice,  le  stazioni  appaltanti  non  richiedono   agli   operatori

economici  l’utilizzo  degli  strumenti   elettronici   quale   mezzo

esclusivo di comunicazione.

  1. In relazione all’articolo 83, comma  5,  fino  all’entrata  in

vigore del  regolamento  continuano  ad  applicarsi  il  decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999,  n.  117,  e  il

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18  novembre  2005,

recante “affidamento e gestione dei servizi  sostitutivi  di  mensa”,

nei limiti di compatibilita’ con il presente codice.

  1. In relazione all’articolo 85, comma 13,  fino  all’entrata  in

vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti  di

compatibilita’ con il presente codice.

  1. In relazione all’articolo 90, ai fini della partecipazione alla

gara per gli affidamenti ivi previsti, le societa’ costituite dopo la

data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n.  415,  per

un periodo di tre anni dalla loro costituzione,  possono  documentare

il     possesso     dei     requisiti     economico-finanziari      e

tecnico-organizzativi  richiesti  dal  bando  di   gara   anche   con

riferimento ai requisiti dei soci delle societa’, qualora  costituite

nella forma di societa’ di persone o di societa’ cooperativa,  e  dei

direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa’  con

rapporto a tempo indeterminato e con qualifica  di  dirigente  o  con

funzioni  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa,   qualora

costituite nella forma di  societa’  di  capitali;  per  le  societa’

costituite fino a tre anni prima della  data  di  entrata  in  vigore

della citata legge 18  novembre  1998,  n.  415,  detta  facolta’  e’

esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

  1. I   tecnici   diplomati   che   siano   in   servizio   presso

l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della

legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono

firmare  i  progetti,   nei   limiti   previsti   dagli   ordinamenti

professionali, qualora siano  in  servizio  presso  l’amministrazione

aggiudicatrice  ovvero  abbiano  ricoperto  analogo  incarico  presso

un’altra amministrazione aggiudicatrice,  da  almeno  cinque  anni  e

risultino inquadrati in un profilo professionale  tecnico  e  abbiano

svolto o collaborato ad attivita’ di progettazione.

  1. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92,  comma

2, continua ad applicarsi quanto previsto nel  decreto  del  Ministro

della  giustizia  del  4  aprile  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.

  1. In relazione all’articolo 95, comma 1, fino all’emanazione del

regolamento  si  applica  l’articolo  18,  del  citato  decreto   del

Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.  L’articolo  95  non  si

applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95,  per

le quali sia gia’ intervenuta, alla data di entrata in  vigore  della

legge  25  giugno  2005,  n.   109,   l’approvazione   del   progetto

preliminare.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 113  si

applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai  contratti

in corso; le disposizioni del citato comma  3  dell’articolo  113  si

applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in  corso

di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in  vigore

del presente codice, ove gli  stessi  abbiano  previsto  garanzie  di

esecuzione.

  1. In relazione all’articolo 112, comma 5,  sino  all’entrata  in

vigore del regolamento, la  verifica  puo’  essere  effettuata  dagli

uffici tecnici delle stazioni appaltanti o  degli  organismi  di  cui

alla lettera a) del citato art. 112. Gli  incarichi  di  verifica  di

ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a

soggetti scelti nel rispetto dei  principi  di  non  discriminazione,

parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza.

  1. In relazione alle attestazioni rilasciate  dalle  SOA  dal  1°

marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di   intesa   con

l’Autorita’, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della  legge

23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalita’  e  le

procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle

fatture utilizzati ai fini del rilascio delle  attestazioni  SOA.  La

verifica e’  conclusa  entro  un  anno  dall’entrata  in  vigore  del

predetto decreto.

  1. In relazione all’articolo 125 (lavori, servizi,  forniture  in

economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:

  1. a) i lavori  in  economia  sono  disciplinati  dal  decreto  del

Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei  limiti  di

compatibilita’ con le disposizioni del presente codice;

  1. b) le forniture e i servizi in economia  sono  disciplinati  dal

decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.  384,  nei

limiti di compatibilita’ con le  disposizioni  del  presente  codice.

Restano  altresi’  in  vigore,  fino   al   loro   aggiornamento,   i

provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici  in

esecuzione dell’articolo 2 del citato decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 384 del 2001.

  1. In relazione all’articolo 131, comma 5, la nullita’ riguarda i

contratti ivi  previsti,  stipulati  dopo  l’entrata  in  vigore  del

decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222,  senza

i  prescritti  piani  di  sicurezza;  i  contratti   di   appalto   o

concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto  del

Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano

operativo  di  sicurezza  di  cui  alla  lettera  c)  del   comma   2

dell’articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani

medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del

citato decreto.

  1. In relazione all’articolo 133 le disposizioni di cui ai  commi

4,  5,  6  dell’articolo  133  si  applicano  ai  lavori  eseguiti  e

contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A  tal  fine  il  primo

decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133  rileva  anche  i

prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi  rilevati  dal

Ministero per l’anno 2003. Per i lavori  aggiudicati  sulla  base  di

offerte anteriori al 1° gennaio 2003  si  fa  riferimento  ai  prezzi

rilevati dal Ministero per l’anno 2003.

  1. In relazione  all’articolo  146  e  all’articolo  149  per  la

realizzazione delle opere previste nelle convenzioni  gia’  assentite

alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate  ai  sensi

della  legislazione  vigente  alla  data  del  30  giugno   2002,   i

concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima

del 40% dei lavori.

  1. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto  di

prelazione a favore del promotore,  nel  caso  di  avvisi  indicativi

pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che  non  contengano

l’indicazione  espressa  del  diritto  di  prelazione,   secondo   le

modalita’ alternativamente  specificate  ai  successivi  periodi  del

presente comma. Ove alla data del 28  dicembre  2005  non  sia  stato

pubblicato il bando per la gara  prevista  dall’art.  155,  comma  1,

lettera a), le stazioni  appaltanti  inseriscono,  al  momento  della

pubblicazione  del  bando,  l’indicazione  espressa  del  diritto  di

prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del

citato decreto sia stato pubblicato il bando  per  la  gara  prevista

dall’articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni  appaltanti,  nel

corso della successiva  procedura  negoziata  prevista  dall’articolo

155,  comma  1,  lettera  b),  inviano  comunicazione  formale,   con

l’indicazione  espressa  del  diritto  di  prelazione  a  favore  del

promotore,  unicamente  ai  soggetti  partecipanti   alla   procedura

negoziata.

  1. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III,

capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e  insediamenti

produttivi):

  1. a) non trovano applicazione i seguenti articoli del  regolamento

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  554  del

1999:

a.1) articolo 9 – Pubblicita’  degli  atti  della  conferenza  di

servizi;

a.2) titolo III, capo II – La progettazione;

a.3) titolo IV, capo IV –  Affidamento  dei  servizi  di  importo

inferiore al controvalore  in  euro  di  200.000  DSP;  e  capo  V  –

Affidamento dei servizi di importo pari o superiore  al  controvalore

in euro di 200.000 DSP;

  1. b) per le concessioni gia’ affidate, ovvero rinnovate e prorogate

ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre  2002,

i concessionari sono tenuti ad  appaltare  a  terzi  una  percentuale

minima del quaranta per cento dei lavori;

  1. c) le  disposizioni  dell’art.  174  (concessione   relativa   a

infrastrutture  strategiche)  si  applicano  anche  alle  concessioni

relative a infrastrutture gia’ affidate alla data  del  10  settembre

2002;

  1. d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre  2002,  sia  gia’

stato redatto il progetto definitivo,  sia  stata  gia’  affidata  la

realizzazione dello stesso, o  sia  comunque  ritenuto  dal  soggetto

aggiudicatore piu’  opportuno  ai  fini  della  celere  realizzazione

dell’opera,  puo’  procedersi  all’attestazione   di   compatibilita’

ambientale e alla localizzazione dell’opera sulla base  del  progetto

definitivo. Nel caso in cui, alla data del  10  settembre  2002,  sia

stato gia’ redatto il progetto esecutivo o sia stata gia’ affidata la

realizzazione dello stesso, per l’affidamento a  contraente  generale

il soggetto aggiudicatore puo’ porre  a  base  di  gara  il  progetto

esecutivo. In tale caso il contraente generale  assume  l’obbligo  di

verificare il progetto esecutivo posto in gara e  di  farlo  proprio,

fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell’art. 176;

  1. e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto

delle infrastrutture sia gia’  oggetto,  in  tutto  o  in  parte,  di

procedura autorizzativa, approvativa  o  di  valutazione  di  impatto

ambientale sulla  base  di  vigenti  norme  statali  o  regionali,  i

soggetti  aggiudicatori  possono  richiedere   l’interruzione   della

medesima procedura  optando  per  l’avvio  unitario  delle  procedure

disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e

concludere la procedura  in  corso.  Ai  fini  del  compimento  delle

procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,  possono  essere

utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure  anche

di conferenza di servizi gia’ compiute ovvero in corso. Si osservano,

in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell’articolo 185;

  1. f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo   190

del 2002 i  soggetti  aggiudicatori  adottano,  in  alternativa  alla

concessione, l’affidamento a contraente generale per la realizzazione

dei progetti di importo  superiore  a  duecentocinquanta  milioni  di

euro,  che  presentino,  inoltre,   uno   dei   seguenti   requisiti:

interconnessione  con  altri   sistemi   di   collegamento   europei;

complessita’  dell’intervento  tale  da  richiedere  un’unica  logica

realizzativa   e    gestionale,    nonche’    estrema    complessita’

tecnico-organizzativa.  L’individuazione  dei  predetti  progetti  e’

effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.  Ferma

restando l’applicazione delle semplificazioni procedurali di  cui  al

presente capo, i progetti che non abbiano  le  caratteristiche  sopra

indicate sono  realizzati  con  appalto  integrato  di  progettazione

esecutiva ed esecuzione, in uno o piu’ lotti ovvero  con  appalto  di

sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto  esecutivo.  E’

comunque consentito l’affidamento in concessione;

  1. g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza,

i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari  straordinari  di

Governo, anche in liquidazione, nominati in  virtu’  di  disposizioni

diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono

stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10

settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei  relativi

atti convenzionali, atti di loro adeguamento  alle  previsioni  della

legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;

  1. h) per i procedimenti relativi agli  insediamenti  produttivi  e

alle infrastrutture strategiche per  l’approvvigionamento  energetico

di cui all’articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e’

data facolta’ al  richiedente  di  optare  per  l’applicazione  della

normativa stabilita nella  parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  ferma

restando l’efficacia degli atti compiuti  relativamente  agli  stessi

procedimenti;

  1. i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171,

172 si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del

decreto  legislativo  17  agosto  2005,  n.  189.  Le  norme  di  cui

all’allegato tecnico contenuto nell’allegato XXI al presente  codice,

si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui  redazione  sia

stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per

i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell’organo

competente dopo la data di entrata in vigore del decreto  legislativo

17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli  banditi

prima della data di entrata in vigore del citato decreto n.  189  del

2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta’ di adeguare il progetto

alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione  del  relativo

corrispettivo;

  1. l) la disposizione di cui all’articolo 165, comma 3, relativa al

limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria  e’

avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo  n.

189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e  14  dell’articolo

176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in

corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  n.  189

del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo

176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore

del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma e’ facolta’ del  soggetto

aggiudicatore prevedere la applicazione delle  disposizioni  medesime

ai lavori gia’ banditi ovvero, per quelli gia’ aggiudicati, convenire

con il contraente generale la applicazione delle stesse  ai  relativi

contratti;

  1. m) in relazione all’articolo 180, comma 1, fino  all’entrata  in

vigore  del  regolamento  di   cui   all’articolo   5,   i   soggetti

aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che

trovano  applicazione  in  materia  di  esecuzione,  contabilita’   e

collaudo;

  1. n) in relazione all’articolo 188, fino all’entrata in vigore del

regolamento, continua ad applicarsi l’articolo  17  del  decreto  del

Presidente della Repubblica  25  gennaio  2000,  n.  34,  e  ai  fini

dell’articolo 188, comma  2,  si  tiene  conto  della  qualificazione

rilasciata da  non  oltre  cinque  anni  ai  sensi  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

  1. o) in relazione all’articolo 189,  comma  1,  lettera  b),  fino

all’entrata in vigore del regolamento si applica l’articolo  18,  del

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

  1. p) ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 dell’articolo  194,

sono fatti salvi, relativamente alle  opere  stesse,  gli  atti  e  i

provvedimenti gia’ formati o assunti, e i procedimenti in corso  alla

data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35  che

i soggetti aggiudicatori, previo parere dei  commissari  straordinari

ove nominati, ritengano eventualmente piu’ opportuno, ai  fini  della

celere realizzazione dell’opera  proseguire  e  concludere  in  luogo

dell’avviare un nuovo procedimento ai sensi della  parte  II,  titolo

III, capo IV.

  1. Il regolamento di cui all’articolo 196 e’  adottato  entro  un

anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in

vigore  centottanta  giorni  dopo  la  sua  pubblicazione.  Ai   fini

dell’applicazione dell’articolo 196 fino  alla  data  di  entrata  in

vigore del regolamento ivi previsto, restano  ferme  le  disposizioni

regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di  compatibilita’  con

il presente codice.

  1. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo

II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2,  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 25  gennaio  2000,  n.

34, ottenute antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore  del

decreto ministeriale 3 agosto  2000,  n.  294,  come  modificato  dal

decreto ministeriale 24 ottobre  2001,  n.  420,  ovvero  nelle  more

dell’efficacia dello stesso, hanno efficacia  triennale  a  decorrere

dalla data del rilascio. E’ tuttavia fatta salva  la  verifica  della

stazione appaltante in ordine al possesso dei  requisiti  individuati

da detto regolamento.

  1. In relazione all’articolo 201, fino alla data  di  entrata  in

vigore  della  disciplina  regolamentare  di  cui  ai  commi  1  e  3

dell’articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34  e  di

cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n.  294,  come  modificato

dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla  data  di

entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1  e

3 dell’articolo 201,  le  stazioni  appaltanti  possono  individuare,

quale  ulteriore  requisito  di  partecipazione  al  procedimento  di

appalto, l’avvenuta esecuzione, nell’ultimo decennio, di lavori nello

specifico settore cui si riferisce l’intervento, individuato in  base

alla  tipologia  dell’opera  oggetto  di  appalto.  Ai   fini   della

valutazione della sussistenza  di  detto  requisito,  possono  essere

utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto

esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.

  1. In  relazione  all’articolo   212,   fino   alla   conclusione

favorevolmente della procedura di cui all’articolo 219  eventualmente

attivata in relazione alle attivita’ di cui al citato  articolo  212,

sono  fatti  salvi  i  decreti   ministeriali   adottati   ai   sensi

dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.

  1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 240, per i lavori per i

quali la individuazione del soggetto affidatario sia gia’ intervenuta

alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la

proposta  di  accordo  bonario  e’  formulata  dal  responsabile  del

procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata  in  vigore

della citata legge.

  1. Ai fini dell’applicazione della disciplina  dell’arbitrato  di

cui all’articolo 241 e  seguenti  restano  in  vigore  i  criteri  di

determinazione  del  valore  della  lite  e   le   tariffe   fissate,

rispettivamente dall’articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall’allegato

di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo  quanto

disposto dall’articolo 252, comma 7.

  1. In relazione  alla  disciplina  dell’arbitrato,  recata  dagli

articoli 241, 242, 243:

  1. a) dalla data di entrata in vigore del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,  il  richiamo  ai  collegi

arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al

decreto del Presidente della Repubblica  16  luglio  1962,  n.  1063,

contenuto nelle clausole dei contratti  di  appalto  gia’  stipulati,

deve  intendersi  riferito  ai  collegi  da  nominare  con  le  nuove

procedure secondo le modalita’  previste  dal  codice  e  i  relativi

giudizi si svolgono secondo la disciplina  ivi  fissata.  Sono  fatte

salve le  disposizioni  che  prevedono  la  costituzione  di  collegi

arbitrali  in  difformita’  alla   normativa   abrogata   a   seguito

dell’entrata in  vigore  del  citato  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di  contratti  o

capitolati d’appalto gia’ stipulati alla data di  entrata  in  vigore

del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a

condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino gia’ costituiti

alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

  1. b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo

introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005,

  1. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purche’

risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute

nel codice di procedura civile, ovvero nell’articolo 32  della  legge

11 febbraio 1994, n. 109, come modificato  dal  comma  16-sexies  del

citato decreto-legge n. 35 del 2005;

  1. c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b),

i giudizi arbitrali nei quali siano stati gia’ nominati i due arbitri

delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima  dell’entrata

in vigore del presente codice;

  1. d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con  la

disciplina del presente codice, prevedono  limitazioni  ai  mezzi  di

risoluzione delle controversie nella materia dei  contratti  pubblici

relativi  a  lavori,  servizi,  forniture,  o  contemplano  arbitrati

obbligatori. E salvo  il  disposto  dell’articolo  3,  comma  2,  del

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto

1998, n. 267, e dell’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge  7

febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.

  1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, comma 4, lettera h)

dell’allegato XXI, fino all’entrata  in  vigore  del  regolamento  si

applica l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica  n.

554 del 1999, e successive modificazioni.

Art. 254.

Norma finanziaria

 

  1. Dall’attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 255.

Aggiornamenti

(art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005)

  1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie

dallo stesso disciplinate, va attuato  mediante  esplicita  modifica,

integrazione, deroga o sospensione delle specifiche  disposizioni  in

esso contenute.

Art. 256

Disposizioni abrogate

 

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice,

sono o restano abrogati:

gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo  1865,

  1. 2248, allegato F;

l’articolo  14  della  legge  28  settembre  1942,  n.  1140,   e

l’articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto  20  giugno

1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 8 agosto 1977, n. 584;

l’articolo 5, commi 4 e 5, e l’articolo 32 della legge 3  gennaio

1978, n. 1;

gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

l’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l’articolo 4;

gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge

19 marzo 1990, n. 55;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  10  gennaio

1991, n. 55;

il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

l’articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

l’articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

l’articolo 3, comma 1-ter, del decreto  legislativo  30  dicembre

1992, n. 502;

l’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e’ fatto  salvo  l’articolo  8

della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come  modificato  dalla  citata

legge n. 109 del 1994;

l’articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573;

il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2

giugno 1995, n. 216;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

l’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28  marzo  1997,  n.

79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  5  agosto

1997, n. 517;

l’articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

la legge 18 novembre 1998, n. 415;

il decreto del Presidente della Repubblica 21  gennaio  1999,  n.

22;

il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;

gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59,

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89,

comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e  7,

115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144,  commi

1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della  Repubblica  21

dicembre 1999, n. 554;

il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

l’articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

la legge 7 novembre 2000, n. 327;

l’articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l’articolo  10,  commi

1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;

gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20

agosto 2001, n. 384;

l’articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;

l’art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies  e  16-septies,  del

decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14  maggio

2005, n. 80;

gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies  del  decreto-legge  26

aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno  2005,  n.  109;

l’articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;

l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,

convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;

l’articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c)  del  decreto-legge

30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge  17  agosto  2005,  n.

168, limitatamente alle parole “i criteri per l’aggiudicazione  delle

gare secondo l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e”;

il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante  modifiche

e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;

il decreto ministeriale 25  ottobre  2005,  recante  “Finanza  di

progetto  –  Disciplina  delle  procedure  in  corso  i  cui   avvisi

indicativi, pubblicati prima della data  del  31  gennaio  2005,  non

contengano l’indicazione espressa del diritto di prelazione a  favore

del promotore”;

l’articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n.

  1. In relazione all’articolo 141, comma 4, ultimo  periodo,  resta

abrogata ogni diversa disposizione, anche  di  natura  regolamentare,

anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto  2002,

  1. 166.
  2. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali  in

materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,  diversi

da quelli di cui all’articolo 245.

  1. Il regolamento di cui all’articolo 5 elenca le norme  abrogate,

con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, anche

in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:

gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351;  352;  353;  354;

355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  13  marzo

1999, n. 117;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.

554;

il decreto del Presidente della Repubblica 25  gennaio  2000,  n.

34;

il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e  trasporti  27  maggio

2005 in tema di qualificazione del contraente generale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18  novembre

2005, recante “affidamento e  gestione  dei  servizi  sostitutivi  di

mensa”.

  1. Gli altri  regolamenti  e  decreti  ministeriali  previsti  dal

presente  codice,  ove  sono  destinati   a   sostituire   precedenti

regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme  abrogate,  con

decorrenza dalla loro entrata in vigore.

Art. 257

Entrata in vigore

 

  1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  1. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data  di

entrata in vigore del presente codice:

  1. a) le disposizioni in tema  di  obblighi  di  comunicazione  nei

confronti dell’Autorita’ e dell’Osservatorio, che riguardano  servizi

e forniture;

  1. b) l’articolo 240 in relazione all’accordo bonario per i servizi

e le forniture.

  1. L’articolo  123  si  applica  a  far  data   dalla   formazione

dell’elenco  annuale  per  l’anno  2007;  per  gli  elenchi  relativi

all’anno 2006 e le relative gare, continua ad  applicarsi  l’articolo

23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 12 aprile 2006

 

CIAMPI

 

 

 

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

dei Ministri

 

La Malfa,  Ministro  per  le  politiche

comunitarie

 

Lunardi,  Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

 

Matteoli,   Ministro   dell’ambiente  e

della tutela del territorio

 

Tremonti,   Ministro   dell’economia  e

delle finanze

 

Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle

politiche sociali

 

Fini, Ministro degli affari esteri

 

Castelli, Ministro della giustizia

 

Scajola, Ministro delle attivita’

produttive

 

Pisanu, Ministro dell’interno

 

Buttiglione,  Ministro per i  beni e le

attivita’ culturali

 

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato I

 

Elenco delle attivita’ di cui all’articolo 3, comma 7

 

 

 

=====================================================================

 

NACE [1]

 

=====================================================================

|                               |

Sezione F        |         Costruzione           |Codice CPV

|                               |

=====================================================================

Divisione|Gruppo|Classe|  Descrizione   |      Note       |

=====================================================================

|      |      |                |Questa divisione |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |Nuove            |

|      |      |                |costruzioni,     |

|      |      |                |restauri e       |

|      |      |                |riparazioni      |

45       |      |      |Costruzioni     |correnti         |45.000.000

———————————————————————

|      |      |Preparazione del|                 |

|45.1  |      |cantiere edile  |                 |45.100.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |- la demolizione |

|      |      |                |di edifici e di  |

|      |      |                |altre strutture  |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |- lo sgombero dei|

|      |      |                |cantieri edili   |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |- il movimento   |

|      |      |                |terra: scavo,    |

|      |      |                |riporto,         |

|      |      |                |spianamento e    |

|      |      |                |ruspatura dei    |

|      |      |                |cantieri edili,  |

|      |      |                |scavo di trincee,|

|      |      |                |rimozione di     |

|      |      |                |roccia,          |

|      |      |                |abbattimento con |

|      |      |                |esplosivo, ecc.  |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |- la preparazione|

|      |      |                |del sito per     |

|      |      |                |l’estrazione di  |

|      |      |                |minerali:        |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |rimozione dei    |

|      |      |                |materiali di     |

|      |      |                |sterro e altri   |

|      |      |                |lavori di        |

|      |      |                |sistemazione e di|

|      |      |                |preparazione dei |

|      |      |                |terreni e dei    |

|      |      |                |siti minerari    |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende        |

|      |      |                |inoltre:         |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |- il drenaggio di|

|      |      |                |cantieri edili   |

|      |      |Demolizioni di  |                 |

|      |      |edifici,        |- il drenaggio di|

|      |      |sistemazione del|terreni agricoli |

|      |45.11 |terreno, sterri |o forestali      |45.110.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |- trivellazioni e|

|      |      |                |perforazioni di  |

|      |      |                |sondaggio per le |

|      |      |                |costruzioni      |

|      |      |                |edili, il genio  |

|      |      |                |civile e per fini|

|      |      |                |analoghi tra i   |

|      |      |                |quali le indagini|

|      |      |                |geofisiche,      |

|      |      |                |geologiche e     |

|      |      |                |similari         |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |Questa classe non|

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |- la             |

|      |      |                |trivellazione    |

|      |      |                |di pozzi per     |

|      |      |                |l’estrazione di  |

|      |      |                |petrolio o di    |

|      |      |                |gas, cfr. 11.20  |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |- la             |

|      |      |                |trivellazione di |

|      |      |                |pozzi d’acqua.   |

|      |      |                |cfr. 45.25       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |- lo scavo di    |

|      |      |                |pozzi, cfr. 45.25|

|      |      |                |                 |

|      |      |                |- le prospezioni |

|      |      |                |di giacimenti di |

|      |      |                |petrolio e di    |

|      |      |                |gas, le          |

|      |      |                |prospezioni      |

|      |      |                |geofisiche,      |

|      |      |                |geologiche e     |

|      |      |Trivellazioni e |sismiche, cfr.   |

|      |45.12 |Perforazioni    |74.20            |45.120.000

———————————————————————

|      |      |Costruzione     |                 |

|      |      |completa o      |                 |

|      |      |parziale di     |                 |

|      |      |edifici; genio  |                 |

|45.2  |      |civile          |                 |45.200.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |lavori           |

|      |      |                |di costruzione o |

|      |      |                |edili di         |

|      |      |                |qualsiasi tipo   |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |la costruzione di|

|      |      |                |opere di         |

|      |      |                |ingegneria       |

|      |      |                |civile:          |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |ponti            |

|      |      |                |(inclusi quelli  |

|      |      |                |per autostrade   |

|      |      |                |sopraelevate),   |

|      |      |                |viadotti,        |

|      |      |                |gallerie e       |

|      |      |                |sottopassaggi    |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |condotte, linee  |

|      |      |                |di comunicazione |

|      |      |                |ed elettriche per|

|      |      |                |grandi distanze  |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |condotte, linee  |

|      |      |                |di comunicazione |

|      |      |                |ed elettriche    |

|      |      |                |urbane; lavori   |

|      |      |                |urbani ausiliari |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |il montaggio e   |

|      |      |                |l’installazione  |

|      |      |                |in loco di opere |

|      |      |                |prefabbricate.   |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |Questa classe non|

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |le attivita’ dei |

|      |      |                |servizi connessi |

|      |      |                |all’estrazione di|

|      |      |                |petrolio e di    |

|      |      |                |gas, cfr. 11.20  |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |il montaggio di  |

|      |      |                |opere            |

|      |      |                |prefabbricate    |

|      |      |                |complete con     |

|      |      |                |elementi, non di |

|      |      |                |calcestruzzo,    |

|      |      |                |fabbricati in    |

|      |      |                |proprio, cfr.    |

|      |      |                |20,26 e 28       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |lavori di        |

|      |      |                |costruzione,     |

|      |      |                |fabbricati       |

|      |      |                |esclusi, per     |

|      |      |                |stadi, piscine,  |

|      |      |                |palestre, campi  |

|      |      |                |da tennis, campi |

|      |      |                |da golf ed altre |

|      |      |                |installazioni    |

|      |      |                |sportive, cfr.   |

|      |      |                |45.23            |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |i lavori di      |

|      |      |                |installazione dei|

|      |      |                |servizi in un    |

|      |      |                |fabbricato cfr.  |

|      |      |                |45.3 i lavori di |

|      |      |                |rifinitura e     |

|      |      |                |completamento    |

|      |      |                |degli edifici    |

|      |      |                |cfr. 45.4        |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |le attivita’ in  |

|      |      |                |materia di       |

|      |      |                |architettura e di|

|      |      |                |ingegneria cfr.  |

|      |      |Lavori generali |74.20            |

|      |      |di costruzione  |                 |

|      |      |di edifici e    |la gestione      |

|      |      |lavori di       |di progetti di   |

|      |      |ingegneria      |costruzione cfr. |

|      |45.21 |civile          |74.20            |45.210.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |la costruzione di|

|      |      |                |tetti            |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |la copertura di  |

|      |      |Posa in opera di|tetti            |

|      |      |coperture e     |                 |

|      |      |costruzione di  |lavori di        |

|      |      |ossature di     |impermeabi-      |

|      |45.22 |tetti di edifici|lizzazione       |45.220.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |le costruzione di|

|      |      |                |strade,          |

|      |      |                |autostrade,      |

|      |      |                |strade urbane e  |

|      |      |                |altri passaggi   |

|      |      |                |per veicoli e    |

|      |      |                |pedoni           |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |la costruzione di|

|      |      |                |strade ferrate   |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |la costruzione di|

|      |      |                |piste di campi di|

|      |      |                |aviazione        |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |lavori           |

|      |      |                |di costruzione,  |

|      |      |                |fabbricati       |

|      |      |                |esclusi, per     |

|      |      |                |stadi, piscine,  |

|      |      |                |palestre, campi  |

|      |      |                |da tennis, campi |

|      |      |                |da golf ed altre |

|      |      |                |installazioni    |

|      |      |                |sportive         |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |la segnaletica   |

|      |      |                |orizzontale per  |

|      |      |                |superfici        |

|      |      |                |stradali e la    |

|      |      |                |delineazione di  |

|      |      |                |zone di          |

|      |      |                |parcheggio       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |Costruzione di  |non comprende:   |

|      |      |autostrade,     |                 |

|      |      |strade, campi   |i lavori         |

|      |      |di aviazione e  |preliminari di   |

|      |      |impianti        |movimento terra, |

|      |45.23 |sportivi        |cfr. 45.11       |45.230.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |- la             |

|      |      |                |costruzione di:  |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |idrovie, porti ed|

|      |      |                |opere fluviali,  |

|      |      |                |porticcioli per  |

|      |      |                |imbarcazioni da  |

|      |      |                |diporto, chiuse, |

|      |      |                |ecc.             |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |-dighe e         |

|      |      |                |sbarramenti      |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |-lavori di       |

|      |      |                |dragaggio        |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |-lavori          |

|      |      |Costruzione di  |sottomarini      |

|      |45.24 |opere idrauliche|sotterranei      |45.240.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |lavori           |

|      |      |                |di costruzione   |

|      |      |                |edili e di genio |

|      |      |                |civile da parte  |

|      |      |                |di imprese       |

|      |      |                |specializzate in |

|      |      |                |un aspetto comune|

|      |      |                |a vari tipi di   |

|      |      |                |costruzione, che |

|      |      |                |richiedono       |

|      |      |                |capacita’ o      |

|      |      |                |attrezzature     |

|      |      |                |particolari      |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |lavori di        |

|      |      |                |fondazione,      |

|      |      |                |inclusa la       |

|      |      |                |palificazione    |

|      |      |                |perforazione e   |

|      |      |                |costruzione di   |

|      |      |                |pozzi d’acqua,   |

|      |      |                |scavo di pozzi   |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |posa in opera di |

|      |      |                |strutture        |

|      |      |                |metalliche non   |

|      |      |                |fabbricate in    |

|      |      |                |proprio          |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |piegatura        |

|      |      |                |di ossature      |

|      |      |                |metalliche       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |posa in opera di |

|      |      |                |mattoni e pietre |

|      |      |                |montaggio e      |

|      |      |                |smontaggio di    |

|      |      |                |ponteggi e       |

|      |      |                |piattaforme di   |

|      |      |                |lavoro, di       |

|      |      |                |proprieta’ o in  |

|      |      |                |uso              |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |costruzione      |

|      |      |                |di camini e forni|

|      |      |                |industriali      |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |Questa classe non|

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |il noleggio di   |

|      |      |                |ponteggi senza   |

|      |      |Altri lavori    |montaggio e      |

|      |      |speciali di     |smontaggio cfr.  |

|      |45.25 |costruzione     |72.32            |45.250.000

———————————————————————

|      |      |Installazione   |                 |

|      |      |dei servizi in  |                 |

|45.3  |      |un fabbricato   |                 |45.300.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |l’installazione, |

|      |      |                |in edifici o in  |

|      |      |                |altre opere di   |

|      |      |                |costruzione, di: |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |cavi e raccordi  |

|      |      |                |elettrici        |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |sistemi di       |

|      |      |                |telecomunicazione|

|      |      |                |                 |

|      |      |                |sistemi di       |

|      |      |                |riscaldamento    |

|      |      |                |elettrico antenne|

|      |      |                |d’uso privato    |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |impianti di      |

|      |      |                |segnalazione     |

|      |      |                |d’incendio       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |sistemi di di    |

|      |      |                |allarme antifurto|

|      |      |                |                 |

|      |      |                |ascensori e scale|

|      |      |                |mobili           |

|      |      |                |                 |

|      |      |Installazione di|linee di         |

|      |      |impianti        |discesa di       |

|      |45.31 |elettrici       |parafulmini, ecc.|45.310.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |l’installazione, |

|      |      |                |in edifici o in  |

|      |      |                |altre opere di   |

|      |      |                |costruzione, di  |

|      |      |                |materiali        |

|      |      |                |isolanti per     |

|      |      |                |l’isolamento     |

|      |      |                |termico, acustico|

|      |      |                |o antivibrazioni |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |Questa classe non|

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |i lavori di      |

|      |      |                |impermeabi-      |

|      |      |Lavori          |lizzazione, cfr. |

|      |45.32 |d’isolamento    |45.22            |45.320.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |l’installazione, |

|      |      |                |in edifici o in  |

|      |      |                |altre opere di   |

|      |      |                |costruzione, di: |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |impianti         |

|      |      |                |idraulico-       |

|      |      |                |sanitari         |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |raccordi         |

|      |      |                |per il gas       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |impianti e       |

|      |      |                |condotti di      |

|      |      |                |riscaldamento,   |

|      |      |                |ventilazione,    |

|      |      |                |refrigerazione o |

|      |      |                |condizionamento  |

|      |      |                |dell’aria        |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |sistemi          |

|      |      |                |antincendio      |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |Questa classe non|

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |l’installazione  |

|      |      |Installazione di|di impianti di   |

|      |      |impianti        |riscaldamento    |

|      |      |idraulico –     |elettrico cfr.   |

|      |45.33 |sanitari        |45.31            |45.330.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |l’installazione  |

|      |      |                |di sistemi di    |

|      |      |                |illuminazione e  |

|      |      |                |segnaletica per  |

|      |      |                |strade, ferrovie,|

|      |      |                |aeroporti e porti|

|      |      |                |                 |

|      |      |                |l’installazione, |

|      |      |                |in edifici o in  |

|      |      |                |altre opere di   |

|      |      |                |costruzione, di  |

|      |      |                |accessori ed     |

|      |      |                |attrezzature non |

|      |      |Altri lavori di |classificati     |

|      |45.34 |installazione   |altrove          |45.340.000

———————————————————————

|      |      |Lavori di       |                 |

|      |      |rifinitura o    |                 |

|      |      |completamento   |                 |

|45.4  |      |degli edifici   |                 |45.400.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |lavori           |

|      |      |                |di intonacatura e|

|      |      |                |stuccatura       |

|      |      |                |interna ed       |

|      |      |                |esterna di       |

|      |      |                |edifici o di     |

|      |      |                |altre opere di   |

|      |      |                |costruzione,     |

|      |      |                |inclusa la posa  |

|      |      |                |in opera dei     |

|      |      |                |relativi         |

|      |      |                |materiali di     |

|      |45.41 |Intonacatura    |stuccatura       |45.410.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |l’installazione, |

|      |      |                |da parte di ditte|

|      |      |                |non costruttrici,|

|      |      |                |di porte,        |

|      |      |                |finestre,        |

|      |      |                |intelaiature di  |

|      |      |                |porte e finestre,|

|      |      |                |cucine su misura,|

|      |      |                |scale, arredi per|

|      |      |                |negozi e simili, |

|      |      |                |in legno o in    |

|      |      |                |altro materiale  |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |completamenti di |

|      |      |                |interni come     |

|      |      |                |soffitti,        |

|      |      |                |rivestimenti     |

|      |      |                |murali in legno, |

|      |      |                |pareti mobili,   |

|      |      |                |ecc.             |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |Questa classe non|

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |la               |

|      |      |                |posa in opera di |

|      |      |Posa in opera di|parquet e altri  |

|      |      |infissi in legno|pavimenti in     |

|      |45.42 |o metallo       |legno cfr. 45.43 |45.420.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |la posa in opera,|

|      |      |                |l’applicazione o |

|      |      |                |l’installazione, |

|      |      |                |in edifici o in  |

|      |      |                |altre opere di   |

|      |      |                |costruzione, di: |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |piastrelle in    |

|      |      |                |ceramica,        |

|      |      |                |calcestruzzo o   |

|      |      |                |pietra da taglio |

|      |      |                |per muri o       |

|      |      |                |pavimenti        |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |parquet e altri  |

|      |      |                |rivestimenti in  |

|      |      |                |legno per        |

|      |      |                |pavimenti        |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |moquette e       |

|      |      |                |rivestimenti di  |

|      |      |                |linoleum, gomma o|

|      |      |                |plastica per     |

|      |      |                |pavimenti        |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |rivestimenti alla|

|      |      |                |veneziana, in    |

|      |      |                |marmo, granito o |

|      |      |Rivestimento di |ardesia, per     |

|      |      |pavimenti e di  |pavimenti o muri |

|      |45.43 |muri            |carta da parati  |45.430.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |la tinteggiatura |

|      |      |                |interna ed       |

|      |      |                |esterna di       |

|      |      |                |edifici          |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |la verniciatura  |

|      |      |                |di strutture di  |

|      |      |                |genio civile     |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |la posa in opera |

|      |      |                |di vetrate,      |

|      |      |                |specchi, ecc.    |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |Questa classe non|

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |Tinteggiatura e |la posa in opera |

|      |      |posa in opera di|di finestre cfr. |

|      |45.44 |vetrate         |45.42            |45.440.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe    |

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |l’installazione  |

|      |      |                |di piscine       |

|      |      |                |private          |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |la pulizia       |

|      |      |                |a vapore,        |

|      |      |                |la sabbiatura,   |

|      |      |                |ecc. delle pareti|

|      |      |                |esterne degli    |

|      |      |                |edifici          |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |altri lavori di  |

|      |      |                |completamento e |

|      |      |                |di finitura degli|

|      |      |                |edifici n.c.a.   |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |Questa classe non|

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |le pulizie       |

|      |      |                |effettuate       |

|      |      |                |all’interno di   |

|      |      |Altri lavori di |immobili ed altre|

|      |      |completamento   |strutture cfr.   |

|      |45.45 |degli edifici   |74.70            |45.450.000

———————————————————————

|      |      |Noleggio di     |                 |

|      |      |macchine e      |                 |

|      |      |attrezzature per|                 |

|      |      |la costruzione o|                 |

|      |      |la demolizione, |                 |

|45.5  |      |con manovratore |                 |45.500.000

———————————————————————

|      |      |                |Questa classe non|

|      |      |                |comprende:       |

|      |      |                |                 |

|      |      |                |il noleggio di   |

|      |      |Noleggio di     |macchine e       |

|      |      |macchine e      |attrezzature per |

|      |      |attrezzature per|la costruzione o |

|      |      |la costruzione o|la demolizione   |

|      |      |la demolizione, |senza manovratore|

|      |45.50 |con manovratore |cfr. 71.32       |45.500.000

———————————————————————

1  –  Regolamento  (CEE)  N. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990

relativo  alla  nomenclatura  statistica  delle  attivita’ economiche

nella  Comunita’  europea  (GU  L  293  del 24.10.1990, pag. 1).

Regolamento   modificato   dal  regolamento  (CEE)  n.  761/93  della

Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

=====================================================================

 

Allegato II A

 

Elenco dei servizi di cui all’articolo 20 e 21

 

 

=====================================================================

|                     |  Numero di   |      Numero di

|                     | riferimento  |     riferimento

Categorie|    Denominazione    |   CPC [1]    |         CPV

=====================================================================

|                     |              |da 50100000 a 50982000

|                     |              |(eccetto 50310000 a

|Servizi di           |              |50324200 e 50116510-9,

|manutenzione e       |6112, 6122,   |50190000-3,50229000-6,

1    |riparazione          |633, 886      |50243000-0)

———————————————————————

|Servizi di trasporto |              |da 60112000-6 a

|terrestre [2],       |              |60129300-1

|inclusi i servizi con|              |(eccetto 60121000 a

|furgoni blindati, e  |              |60121600, 60122200-1,

|servizi di corriere  |712 (eccetto  |60122230-0), e da

|ad esclusione del    |71235), 7512, |64120000-3 a

2    |trasporto di posta   |87304         |64121200-2

———————————————————————

|Servizi di trasporto |              |da 62100000-3 a

|aereo di passeggeri e|              |62300000-5

|merci, escluso il    |73            |(eccetto 62121000-6,

3    |trasporto di posta   |(eccetto 7321)|62221000-7)

———————————————————————

|Trasporto di posta   |              |

|per via terrestre [2]|              |60122200-1, 60122230-0

4    |e aerea              |71235, 7321   |62121000-6, 62221000-7

———————————————————————

|                     |              |da 64200000-8 a

|                     |              |64228200-2,

|                     |              |72318000-7, e

|Servizi di           |              |da 72530000-9 a

5    |telecomunicazione    |752           |72532000-3

———————————————————————

|Servizi finanziari:  |              |

|a) servizi           |              |da66100000-1 a

|assicurativi         |              |66430000-3 e

|b) servizi bancari   |ex 81,        |da 67110000-1 a

6    |e finanziari [3]     |812, 814      |6726000-1 [3]

———————————————————————

|                     |              |da 50300000-8 a

|                     |              |50324200-4,

|                     |              |da 72100000-6 a

|                     |              |72591000-4

|                     |              |(eccetto 72318000-7 e

|Servizi informatici  |              |da 72530000-9 a

7    |ed affini            |84            |72532000-3)

———————————————————————

|                     |              |da 73000000-2 a

|                     |              |73300000-5

|Servizi di ricerca e |              |(da 73200000-4,

8    |sviluppo [4]         |85            |73210000-7,7322000-0)

———————————————————————

|Servizi di           |              |

|contabilita’,        |              |

|revisione dei conti e|              |

|tenuta dei libri     |              |da 74121000-3 a

9    |contabili            |862           |74121250-0

———————————————————————

|Servizi di ricerca di|              |

|mercato e di         |              |

|sondaggio            |              |da 74130000-9 a

|dell’opinione        |              |74133000-0, e

10    |pubblica             |864           |74423100-1, 74423110-4

———————————————————————

|                     |              |da 73200000-4 a

|                     |              |73220000-0,

|                     |              |da 74140000-2 a

|                     |              |74150000-5

|                     |              |(eccetto 74142200-8),

|                     |              |e 74420000-9,

|                     |              |74421000-6,

|                     |              |74423000-0,

|Servizi di consulenza|              |74423200-2,

|gestionale [5] e     |              |74423210-5,

11    |affini               |865, 866      |74871000-5, 93620000-0

———————————————————————

|Servizi attinenti    |              |

|all’architettura e   |              |

|all’ingegneria, anche|              |

|integrata; servizi   |              |

|attinenti            |              |

|all’urbanistica e    |              |

|alla paesaggistica;  |              |

|servizi affini di    |              |

|consulenza           |              |da 74200000-1 a

|scientifica e        |              |74276400-8, e

|tecnica; servizi di  |              |da 74310000-5 a

|sperimentazione      |              |74323100-0, e

12    |tecnica e analisi    |867           |74874000-6

———————————————————————

|                     |              |da 74400000-3 a

|                     |              |74422000-3

|                     |              |(eccetto 74420000-9 e

13    |Servizi pubblicitari |871           |74421000-6)

———————————————————————

|Servizi di pulizia   |              |

|degli edifici e di   |              |da 70300000-4 a

|gestione delle       |              |70340000-6, e

|proprieta’           |874, da       |da 74710000-9 a

14    |immobiliari          |82201 a 82206 |74760000-4

———————————————————————

|Servizi di editoria e|              |

|di stampa in base a  |              |da 78000000-7 a

15    |tariffa o a contratto|88442         |78400000-1

———————————————————————

|Eliminazione di      |              |

|scarichi di fogna e  |              |da 90100000-8 a

|di rifiuti;          |              |90320000-6, e

|disinfestazione e    |              |50190000-3,

16    |servizi analoghi     |94            |50229000-6, 50243000-0

———————————————————————

 

[1]  Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire

l’ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE.

[2] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che  rientrano  nella

categoria 18.

[3] Ad esclusione  dei  contratti  dei  servizi  finanziari  relativi

all’emissione, all’acquisto,  alla  rendita  e  al  trasferimento  di

titoli o di altri strumenti finanziari, nonche’ dei servizi forniti

da banche centrali

[4] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli

di cui beneficiano esclusivamente le  amministrazioni  aggiudicatrici

per loro uso nell’esercizio della propria attivita’, nella misura  in

cui la prestazione di servizi sia  interamente  retribuita  da  dette

amministrazioni.

[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

 

=====================================================================

 

 

———–

[1] In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC,  si  applica

la nomenclatura CPC.

Allegato II B

Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21

 

 

=====================================================================

|                   |     Numero di     |     Numero di

Categorie|   Denominazioni   |  riferimento CPC  |  riferimento CPV

=====================================================================

|                   |                   |da 55000000-0 a

|                   |                   |55524000-9, e

|Servizi alberghieri|                   |da 93400000-2 a

17    |e di ristorazione  |64                 |93411000-2

———————————————————————

|Servizi di         |                   |60111000-9, e

|trasporto per      |                   |da 60121000-2 a

18    |ferrovia           |711                |60121600-8

———————————————————————

|                   |                   |da 61000000-5 a

|Servizi di         |                   |61530000-9, e

|trasporto per via  |                   |da 63370000-3 a

19    |d’acqua            |72                 |63372000-7

———————————————————————

|                   |                   |62400000-6,

|                   |                   |62440000-8,

|                   |                   |62441000-5,

|                   |                   |62450000-1,

|                   |                   |da 63000000-9

|                   |                   |a 63600000-5

|                   |                   |(eccetto

|                   |                   |63370000-3,

|Servizi di supporto|                   |63371000-0,

|e sussidiari per il|                   |63372000-7), e

|settore dei        |                   |74322000-2,

20    |trasporti          |74                 |93610000-7

———————————————————————

|                   |                   |da 74110000-3 a

21    |Servizi legali     |861                |74114000-1

———————————————————————

|                   |                   |da 74500000-4 a

|                   |                   |74540000-6

|Servizi di         |                   |(eccetto

|collocamento e     |                   |74511000-4), e

|reperimento di     |                   |da 5000000-8 a

22    |personale [1]      |872                |95140000-5

———————————————————————

|Servizi di         |                   |

|investigazione e di|                   |

|sicurezza,         |                   |

|eccettuati i       |                   |

|servizi con furgoni|                   |da 74600000-5 a

23    |blindati           |873 (tranne 87304) |74620000-1

———————————————————————

|Servizi relativi   |                   |

|all’istruzione,    |                   |da 80100000-5 a

24    |anche professionale|92                 |80430000-7

———————————————————————

|                   |                   |74511000-4, e

|                   |                   |da 85000000-9 a

|                   |                   |85323000-9 (eccetto

|Servizi sanitari e |                   |85321000-5 e

25    |sociali            |93                 |85322000-2)

———————————————————————

|                   |                   |da 74875000-3 a

|                   |                   |74875200-5, e

|Servizi ricreativi,|                   |da 92000000-1 a

|culturali e        |                   |92622000-7 (eccetto

26    |sportivi           |96                 |92230000-2)

———————————————————————

27    |Altri servizi      |                   |

———————————————————————

 

[1] Esclusi i contratti di lavoro.

 

=====================================================================

 

Allegato III

 

Elenco degli organismi e delle  categorie  di  organismi  di  diritto

pubblico nei settori ordinari di cui all’articolo 3, comma 27

 

 

Organismi

Societa’ «Stretto di Messina»

Ente autonomo mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC

Ente nazionale per l’assistenza al volo – ENAV

ANAS S.p.A

 

Categorie

– Enti portuali e aeroportuali,

– Consorzi per le opere idrauliche,

– Universita’ statali, gli istituti universitari statali, i  consorzi

per i lavori interessanti le universita’,

– Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,

–   Istituti   superiori   scientifici   e   culturali,   osservatori

astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,

– Enti di ricerca e sperimentazione,

–  Enti  che  gestiscono  forme  obbligatorie  di  previdenza  e   di

assistenza,

– Consorzi di bonifica,

– Enti di sviluppo e di irrigazione,

– Consorzi per le aree industriali,

– Comunita’ montane,

– Enti preposti a servizi di pubblico interesse,

– Enti  pubblici  preposti  ad  attivita’  di  spettacolo,  sportive,

turistiche e del tempo libero,

– Enti culturali e di promozione artistica.

Allegato IV

 

Autorita’ governative centrali di cui all’articolo 28

 

  1. Enti acquirenti
  2. Presidenza del Consiglio dei ministri
  3. Ministero degli affari esteri
  4. Ministero dell’interno
  5. Ministero della giustizia
  6. Ministero della difesa
  7. Ministero dell’economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro

e Ministero delle finanze)

  1. Ministero   delle   attivita’   produttive    (ex    Ministero

dell’industria, del commercio  e  dell’artigianato  e  Ministero  del

commercio estero)

  1. Ministero delle comunicazioni (ex Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni)

  1. Ministero delle politiche agricole e  forestali  (ex  Ministero

delle risorse agricole)

  1. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
  2. Ministero delle infrastrutture e trasporti (ex  Ministero  dei

trasporti e Ministero dei lavori pubblici)

  1. Ministero del lavoro e delle politiche sociali  (ex  Ministero

del lavoro e della previdenza sociale)

  1. Ministero della salute
  2. Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
  3. Ministero per i beni e le attivita’ culturali

 

  1. Altri enti pubblici nazionali:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

Allegato V

 

Elenco dei prodotti di cui  all’articolo  196  (appalti  nel  settore

della difesa) per  quanto  riguarda  gli  appalti  aggiudicati  dalle

amministrazioni aggiudicatici nel settore della difesa

 

 

———————————————————————

Capitolo 25:|Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi

———————————————————————

Capitolo 26:|Minerali metallurgici, scorie e ceneri

———————————————————————

|Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della

|loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

|eccettuati:

Capitolo 27:|ex 27.10: Carburanti speciali

———————————————————————

|Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od

|organici dei metalli preziosi, degli elementi

|radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli

|isotopi

|eccettuati:

|ex 28.09: Esplosivi

|ex 28.13: Esplosivi

|ex 28.14: Gas lacrimogeni

|ex 28.28: Esplosivi

|ex 28.32: Esplosivi

|ex 28.39: Esplosivi

|ex 28.50: Prodotti tossicologici

|ex 28.51: Prodotti tossicologici

Capitolo 28:|ex 28.54: Esplosivi

———————————————————————

|Prodotti chimici organici

|eccettuati:

|ex 29.03: Esplosivi

|ex 29.04: Esplosivi

|ex 29.07: Esplosivi

|ex 29.08: Esplosivi

|ex 29.11: Esplosivi

|ex 29.12: Esplosivi

|ex 29.13: Prodotti tossicologici

|ex 29.14: Prodotti tossicologici

|ex 29.15: Prodotti tossicologici

|ex 29.21: Prodotti tossicologici

|ex 29.22: Prodotti tossicologici

|ex 29.23: Prodotti tossicologici

|ex 29.26: Esplosivi

|ex 29.27: Prodotti tossicologici

Capitolo 29:|ex 29.29: Esplosivi

———————————————————————

Capitolo 30:|Prodotti farmaceutici

———————————————————————

Capitolo 31:|Concimi

———————————————————————

|Estratti per concia e per tinta; tannini e loro

|derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e

Capitolo 32:|tinture; mastici; inchiostri

———————————————————————

|Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o

Capitolo 33:|per toletta preparati e cosmetici preparati

———————————————————————

|Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per

|liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali,

|cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele

|e prodotti simili, paste per modelli e “cere per

Capitolo 34:|l’odontoiatria”

———————————————————————

Capitolo 35:|Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

———————————————————————

Capitolo 37:|Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

———————————————————————

|Prodotti vari delle industrie chimiche

|eccettuati:

Capitolo 38:|ex 38.19: prodotti tossicologici

———————————————————————

|Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della

|cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze

|eccettuati:

Capitolo 39:|ex 39.03: esplosivi

———————————————————————

|Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro

|lavori

|eccettuati:

Capitolo 40:|ex 40.11: Pneumatici per automobili

———————————————————————

Capitolo 41:|Pelli e cuoio

———————————————————————

|Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da

|sellaio; oggetti da viaggio; borse da doma e simili con

Capitolo 42:|tenitori; lavori di budella

———————————————————————

Capitolo 43:|Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

———————————————————————

Capitolo 44:|Legno, carbone di legna e lavori di legno

———————————————————————

Capitolo 45:|Sughero e suoi lavori

———————————————————————

Capitolo 46:|Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

———————————————————————

Capitolo 47:|Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

———————————————————————

|Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta

Capitolo 48:|o di cartone:

———————————————————————

Capitolo 49:|Prodotti dell’arte libraria e delle arti grafiche:

———————————————————————

|Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti

Capitolo 65:|eccettuati

———————————————————————

|Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste,

Capitolo 66:|frustini e loro parti

———————————————————————

|Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di

Capitolo 67:|calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

———————————————————————

|Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e

Capitolo 68:|materie simili

———————————————————————

Capitolo 69:|Prodotti ceramici

———————————————————————

Capitolo 70:|Vetro e lavori di vetro

———————————————————————

|Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose

|(fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o

|ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste

Capitolo 71:|materie; minuterie di fantasia

———————————————————————

Capitolo 73:|Ghisa, ferro e acciaio

———————————————————————

Capitolo 74:|Rame

———————————————————————

Capitolo 75:|Nichel

———————————————————————

Capitolo 76:|Alluminio

———————————————————————

Capitolo 77:|Magnesio, berillio (glucinio)

———————————————————————

Capitolo 78:|Piombo

———————————————————————

Capitolo 79:|Zinco

———————————————————————

Capitolo 80:|Stagno

———————————————————————

Capitolo 81:|Altri metalli comuni

———————————————————————

|Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da

|tavola, di metalli comuni

|eccettuati:

|ex 82.05: Utensili

Capitolo 82:|ex 82.07: Pezzi per utensili

———————————————————————

Capitolo 83:|Lavori diversi di metalli comuni

———————————————————————

|Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici

|eccettuati:

|ex 84.06: Motori

|ex 84.08: Altri propulsori

|ex 84.45: Macchine

|ex 84.53: Macchine automatiche per l’elaborazione

|dell’informazione

|ex 84.55: Pezzi della voce 84.53

Capitolo 84:|ex 84.59: Reattori nucleari

———————————————————————

|Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad

|usi elettrotecnici

|eccettuati:

|ex 85.13: Telecomunicazioni

Capitolo 85:|ex 85.15: Apparecchi di trasmissione

———————————————————————

|Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di

|segnalazione non elettrici per vie di comunicazione

|eccettuati:

|ex 86.02: Locomotive blindate

|ex 86.03: Altre locomotive blindate

|ex 86.05: Vetture blindate

|ex 86.06: Carri officine

Capitolo 86:|ex 86.07: Carri

———————————————————————

|Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri

|veicoli terrestri

|eccettuati:

|ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde

|ex 87.01: Trattori

|ex 87.02: Veicoli militari

|ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in

|panne

|ex 87.09: Motocicli

Capitolo 87:|ex 87.14: Rimorchi

———————————————————————

|Navigazione marittima e fluviale

|eccettuati:

|ex 89.01A: Navi da guerra

Capitolo 89:|ex 89.03: Congegni galleggianti

———————————————————————

|Strumenti e apparecchi d’ottica, per fotografia e per

|cinematografia, di misura, di verifica, di precisione;

|strumenti e apparecchi medico-chirurgici

|eccettuati:

|ex 90.05: Binocoli

|ex 90.13: Strumenti vari, laser

|ex 90.14: Telemetri

|ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici

|ex 90.11: Microscopi

|ex 90.17: Strumenti per la medicina

|ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia

|ex 90.19: Apparecchi di ortopedia

|ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per

Capitolo 90:|l’Austria e per la Svezia)

———————————————————————

Capitolo 91:|Orologeria

———————————————————————

|Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di

|riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di

|riproduzione delle immagini e del suono in televisione;

Capitolo 92:|parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

———————————————————————

|Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e

|simili

|eccettuati:

Capitolo 94:|ex 94.01A: Sedili per aerodine

———————————————————————

|Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato

Capitolo 95:|(compresi i lavori)

———————————————————————

|Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini

Capitolo 96:|da cipria e stacci

———————————————————————

Capitolo 98:|Lavori diversi

———————————————————————

 

Allegato VI A

 

Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di

gas o energia termica

 

 

– SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S. per il trasporto di gas.

– Enti per la distribuzione di  gas,  disciplinati  dal  testo  unico

delie leggi sull’assunzione dei pubblici servizi da parte dei  comuni

e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578

e dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

–  Enti  per  la  distribuzione  dell’energia  termica  al  pubblico,

richiamati dall’art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308

– Norme sul contenimento dei consumi energetici,  lo  sviluppo  delle

fonti rinnovabili di  energia,  l’esercizio  di  centrali  elettriche

alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

– Enti locali, o loro consorzi, per l’erogazione di  energia  termica

al pubblico.

Allegato VI B

 

Enti aggiudicatori nei settori  della  produzione,  del  trasporto  o

della distribuzione di elettricita’

 

– Societa’ del  Gruppo  Enel  alle  quali  sono  state  conferite  le

attivita’   di   produzione,   trasmissione   e   distribuzione    di

elettricita’, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e

successive modifiche ed integrazioni.

– Altre imprese operanti sulla  base  di  concessioni  ai  sensi  del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Allegato VI C

 

Enti aggiudicatori nei settori  della  produzione,  del  trasporto  o

della distribuzione di acqua potabile

 

 

– Soggetti incaricati della gestione del servizio  idrico  nelle  sue

varie fasi, ai sensi del testo unico delle leggi sull’assunzione  dei

pubblici servizi da parte dei comuni e delle province  approvato  con

regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n.

902 nonche’ del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il

testo unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  con

particolare riferimento da 112 a 116.

– Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con R.D.L.  19  ottobre

1919, n. 2060.

– Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4 settembre

1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

– Ente sardo acquedotti e fognature  istituito  con  legge  5  luglio

1963, n. 9.

Allegato VI D

 

Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari

 

– Ferrovie dello Stato SpA.

– Trenitalia SpA.

– Enti, societa’ e imprese che forniscono servizi ferroviari in  base

a concessione rilasciata ai sensi dell’art. 10 del  regio  decreto  9

maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico  delle  disposizioni

di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a

trazione meccanica e gli automobili.

– Enti, societa’ e imprese che forniscono servizi ferroviari in  base

a concessione rilasciata a norma dell’art. 4 della  legge  14  giugno

1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici

servizi di trasporto in concessione.

– Enti, societa’ e imprese o autorita’ locali che forniscono  servizi

ferroviari in base a concessione  rilasciata  a  norma  dell’art.  14

della legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per l’esercizio ed

il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in  regime

di concessione.

– Enti, societa’ e imprese che forniscono  servizi  di  trasporto  al

pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9  del  decreto  legislativo  19

novembre 1997, n. 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali

di funzioni e compiti in materia  di  trasporto  pubblico  locale,  a

norma dell’articolo 4, comma 4, della  L.  15  marzo  1997,  n.  9  –

modificato dal decreto  legislativo  20  settembre  1999,  n.  400  e

dall’articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Allegato VI E

 

Enti aggiudicatori nel  campo  dei  servizi  ferroviari  urbani,  dei

servizi tramviari, filoviari e di autobus

 

 

– Enti, societa’  e  imprese  che  forniscono  servizi  di  trasporto

pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia e autobus

o che gestiscono le  relative  infrastrutture  a  livello  nazionale,

regionale e locale.

Essi sono, ad esempio:

– Enti, societa’ e imprese che forniscono  servizi  di  trasporto  al

pubblico in base a concessione rilasciata ai  sensi  della  legge  28

settembre 1939, n. 1822  –  Disciplina  degli  autoservizi  di  linea

(autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli  in  regime  di

concessione all’industria privata) – art. 1, modificata dall’art.  45

del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

– Enti, societa’ e imprese che forniscono  servizi  di  trasporto  al

pubblico ai sensi dell’art. 1, n. 4 o n. 15,  del  regio  decreto  15

ottobre 1925, n. 2578 – Approvazione  del  testo  unico  della  legge

sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte  dei  comuni  e

delle province.

– Enti, societa’ e imprese che forniscono  servizi  di  trasporto  al

pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422  –

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni  e  compiti

in materia di trasporto pubblico locale,  a  norma  dell’articolo  4,

comma 4, della L. 15 marzo 1997,  n.  59  –  modificato  dal  decreto

legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall’art. 45 della  legge  1°

agosto 2002, n. 166.

– Enti, societa’ e imprese che forniscono  servizi  di  trasporto  al

pubblico  ai  sensi  dell’art.  113  del  Testo  Unico  delle   leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18 agosto 2000

  1. 267 – modificato dall’art. 35 della legge 28 dicembre  2001,  n.

– Enti,  societa’  e  imprese  che  operano  in  base  a  concessione

rilasciata a norma dell’art. 242 o 256 del  regio  decreto  9  maggio

1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge

per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione

meccanica e gli automobili.

– Enti, societa’ e imprese e autorita’ locali che operano in  base  a

concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 4  della  legge  14  giugno

1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici

servizi di trasporto in concessione.

– Enti,  societa’  e  imprese  che  operano  in  base  a  concessione

rilasciata ai sensi dell’art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 –

Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di  ferrovie  e  di

altre linee di trasporto in regime di concessione.

Allegato VI F

 

Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali

 

Poste Italiane SpA.

Allegato VI G

 

Enti  aggiudicatori  nei  settori  della  ricerca  ed  estrazione  di

petrolio o di gas

 

– Enti titolari di un’autorizzazione, di un permesso, di una  licenza

o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di

gas o per lo stoccaggio sotterraneo di  gas  naturale  in  forza  dei

seguenti atti:

– legge 10 febbraio 1953, n. 136;

– legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967,

  1. 613;

– legge 9 gennaio 1991, n. 9;

– decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

– legge 26 aprile 1974, n. 170, modificata dal decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164.

Allegato VI H

 

Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed  estradizione  di

carbone e di altri combustibili solidi

 

– Carbosulcis SpA.

Allegato VI I

 

Enti aggiudicatori nel campo  degli  impianti  portuali  marittimi  o

interni o altri terminali

 

– Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie  di  Porto  a

norma del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo  1942,  n.

– Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma

dell’art. 19 del Codice della navigazione,  regio  decreto  30  marzo

1942, n. 327.

Allegato VI L

 

Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali

 

– AAAVTAG.

– Enti di gestione per leggi speciali.

– Enti che gestiscono impianti aeroportuali  in  base  a  concessione

rilasciata a norma dell’art. 694 del c.n., R.D.  30  marzo  1942,  n.

– R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Allegato VII

 

Elenco della legislazione comunitaria di  cui  all’articolo  219  nei

settori speciali

 

  1. TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA

Direttiva 98/30/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  l  22

giugno 1998, concernente norme comuni per il mercato del gas naturale

 

  1. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITA’

Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19

dicembre 1996,  concernente  norme  comuni  per  il  mercato  interno

dell’energia elettrica

 

  1. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

 

 

  1. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

 

 

  1. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI,  DEI

SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS

 

 

  1. ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  15

dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo  del  mercato

interno dei servizi  postali  comunitari  e  il  miglioramento  della

qualita’ del servizio

 

  1. RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  30

maggio 1994, relativa alle condizioni  di  rilascio  e  di  esercizio

delle autorizzazioni alla  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di

idrocarburi

 

  1. PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE  O  DI  ALTRI  COMBUSTIBILI

SOLIDI

 

 

  1. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O

INTERNI O ALTRI TERMINALI

 

 

  1. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

Allegato VIII

 

Definizione di alcune specifiche tecniche

 

 

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) a) “specifiche tecniche”, nel caso di appalti pubblici di  lavori,

l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare,  nei

capitolati d’oneri, che definiscono le caratteristiche  richieste  di

un materiale, un  prodotto  o  una  fornitura  e  che  permettono  di

caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo  che

rispondano  all’uso  a  cui   sono   destinati   dall’amministrazione

aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche

rientrano i livelli della prestazione  ambientale,  la  progettazione

che tenga conto di tutte le esigenze (ivi  compresa  l’accessibilita’

per i disabili) e la valutazione  della  conformita’,  la  proprieta’

d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti

il sistema di garanzia della qualita’, la terminologia, i  simboli,il

collaudo  ed  i  metodi  di  prova,  l’imballaggio,  la  marcatura  e

l’etichettatura, le istruzioni per  l’uso  nonche’  i  processi  e  i

metodi di produzione. Esse comprendono altresi’ le norme  riguardanti

la progettazione e la determinazione  dei  costi,  le  condizioni  di

collaudo, d’ispezione e di accettazione delle opere nonche’ i  metodi

e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione  tecnica

che l’amministrazione aggiudicatrice  o  l’ente  aggiudicatore,  puo’

prescrivere, mediante regolamentazione  generale  o  particolare,  in

relazione alle opere finite ed ai  materiali  o  alle  parti  che  la

compongono;

  1. b) “specifiche tecniche”, nel caso di appalti pubblici di forniture o

di servizi, le specifiche contenute in un documento, che  definiscono

le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i

livelli di qualita’, i  livelli  della  prestazione  ambientale,  una

progettazione che tenga conto di  tutte  le  esigenze  (ivi  compresa

l’accessibilita’ per i disabili) la valutazione della conformita’, la

proprieta’ d’uso, l’uso del prodotto,  la  sua  sicurezza  o  le  sue

dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto  per

quanto la denominazione di vendita, la terminologia,  i  simboli,  il

collaudo  e  i  metodi  di  prova,  l’imballaggio,  la  marcatura   e

l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e  i  metodi  di

produzione, nonche’ le procedure di valutazione della conformita’;

2) “norme “, le specifiche tecniche, approvata  da  un  organismo  di

normalizzazione, la  cui  osservanza  non  e’  in  linea  di  massima

obbligatoria, ai fini di un’applicazione ripetuta o  continua  e  che

rientrano in una delle seguenti categorie:

–  norma  internazionale:  una  norma  adottata  da  un   organismo

internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,

– norma europea: una norma adottata  da  un  organismo  europeo  di

normalizzazione e disponibile al pubblico,

– norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale  di

normalizzazione e disponibile al pubblico;

3) “omologazione tecnica europea”, la valutazione tecnica  favorevole

attestante dell’idoneita’ all’impiego di un prodotto,  fondata  sulla

rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione,  in  funzione

delle caratteristiche  intrinseche  del  prodotto  e  di  determinate

condizioni  d’applicazione  e  di  impiego.  L’omologazione   tecnica

europea e’ rilasciata dall’organismo designato  a  tale  scopo  dallo

Stato membro;

4)  “specifica  tecnica  comune”,  una  specifica  tecnica  stabilita

conformemente ad una procedura  riconosciuta  dagli  Stati  membri  e

pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

5)  “riferimento  tecnico”,  qualsiasi   prodotto   elaborato   dagli

organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme  ufficiali,

secondo procedure adattate all’evoluzione delle esigenze di mercato.

Allegato IX A

 

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di  appalti

pubblici

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE  SUL  PROFILO

DI COMMITTENTE

 

 

  1. Paese dell’amministrazione aggiudicatrice
  2. Nome dell’amministrazione aggiudicatrice
  3. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL)
  4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV

 

 

 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

 

 

  1. Nome, indirizzo,  numero  di   fax   e   indirizzo   elettronico

dell’amministrazione  aggiudicatrice  e,  se  diversi,  del  servizio

presso il quale possono essere richieste informazioni  complementari,

nonche’ – per gli appalti di servizi e di lavori –  dei  servizi,  ad

esempio il pertinente  sito  internet  governativo,  presso  i  quali

possono essere richieste informazioni sul quadro  normativo  generale

vigente nel luogo in cui l’appalto deve essere eseguito in materia di

fiscalita’,  protezione  dell’ambiente,  tutela  dei   lavoratori   e

condizioni di lavoro.

  1. Indicare, se del caso, se  si  tratta  di  un  appalto  pubblico

riservato a categorie  protette  o  la  cui  esenzione  e’  riservata

nell’ambito di programmi di occupazione protetti.

  1. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entita’ dei lavori,

luogo di esecuzione; nel caso in cui l’opera sia  ripartita  in  piu’

lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all’opera;

se disponibile,  stima  dell’importo  minimo  e  massimo  dei  lavori

previsti; numero(i) di riferimento da nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di forniture: natura e  quantita’  o  valore

dei prodotti da fornire, numero di  riferimento  della  nomenclatura,

numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di  servizi:  importo  complessivo  previsto

delle commesse  per  ciascuna  delle  categorie  di  servizi  di  cui

all’allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

  1. Date provvisoriamente  previste  per  l’avvio  delle   procedure

d’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti, nel caso degli appalti

pubblici di servizi per categoria.

  1. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.
  2. Se del caso, altre informazioni.
  3. Data di spedizione dell’avviso oppure di spedizione dell’avviso di

pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.

  1. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo  di  applicazione

dell’Accordo.

 

 

BANDO DI GARA

Procedure   aperte,   ristrette,   dialogo   competitivo,   procedure

negoziate.

 

 

  1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche’  indirizzo

elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice.

  1. Indicare, se del caso, se  si  tratta  di  un  appalto  pubblico

riservato a categorie  protette  o  la  cui  esenzione  e’  riservata

nell’ambito di programmi di occupazione protetti.

  1. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
  2. b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata

(in caso di procedure ristrette e negoziate).

  1. c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.
  2. d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema  dinamico  di

acquisizione.

  1. e) Eventualmente, ricorso a un’asta elettronica (in caso di procedure

aperte, ristrette o negoziate, come previsto all’articolo 56.

  1. Forma dell’appalto.
  2. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di  consegna

dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.

  1. a) Appalti pubblici di lavori:

– natura ed  entita’  dei  lavori  da  effettuare  e  caratteristiche

generali dell’opera. Specificare,  in  particolare,  le  opzioni  per

lavori  complementari  e,  se   noto,   il   calendario   provvisorio

dell’esercizio di tali opzioni, cosi  come  il  numero  di  eventuali

rinnovi del contratto. Se  l’opera  o  l’appalto  sono  suddivisi  in

lotti,  ordine  di  grandezza  dei  diversi   lotti;   numero(i)   di

riferimento alla nomenclatura,

– indicazioni  relative  alla  finalita’  dell’opera  o  dell’appalto

quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti,

– nel caso di accordi  quadro,  indicare  anche  la  durata  prevista

dell’accordo, il valore complessivo stimato dei lavori  per  l’intera

durata dell’accordo quadro nonche’, per quanto possibile, il valore e

la frequenza degli appalti da aggiudicare.

  1. b) Appalti pubblici di forniture:

– Natura dei prodotti da fornire,  specificando  in  particolare  gli

scopi per i quali le offerte sono richieste, se  per  l’acquisto,  il

leasing, la  locazione  o  l’acquisto  a  riscatto,  oppure  per  una

combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla  nomenclatura.

Quantita’ dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per

ulteriori  commesse   e,   se   noto,   il   calendario   provvisorio

dell’esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali  rinnovi  del

contratto, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

– Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso  di

un determinato periodo, fornire altresi’, se noto, il calendario  dei

successivi appalti pubblici di forniture previsti.

– Nel caso di  accordi  quadro  indicare  anche  la  durata  prevista

dell’accordo quadro, il valore complessivo  stimato  delle  forniture

per  l’intera  durata  dell’accordo  quadro   nonche’,   per   quanto

possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.

  1. c) Appalti pubblici di servizi:

– categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di  riferimento

della nomenclatura. Quantita’ dei servizi  da  prestare.  Specificare

eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se  noto,  il  calendario

provvisorio dell’esercizio di tali opzioni e il numero  di  eventuali

rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel  corso  di

un determinato  periodo,  fornire  una  indicazione  di  massima  del

calendario, se noto,  dei  successivi  appalti  pubblici  di  servizi

previsti.

Nel  caso  di  accordi  quadro  indicare  anche  la  durata  prevista

dell’accordo quadro, il valore complessivo stimato delle  prestazioni

per  l’intera  durata  dell’accordo  quadro   nonche’,   per   quanto

possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,

– indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari

o amministrative, la prestazione del servizio  sia  riservata  a  una

particolare professione.

Riferimenti   alle   disposizioni   legislative,   regolamentari    o

amministrative in questione,

– menzione di un eventuale  obbligo  per  le  persone  giuridiche  di

indicare  il  nome  e  le  qualifiche  professionali  delle   persone

incaricate della prestazione del servizio.

  1. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, indicazione della possibilita’

per gli operatori economici di presentare offerte per uno,  per  piu’

e/o per l’insieme dei lotti.

  1. Termine ultimo  per  la  realizzazione  dei   lavori,   per   il

completamento delle forniture o per  la  prestazione  dei  servizi  o

durata   dell’appalto   di   lavori/forniture/servizi;   per   quanto

possibile, termine ultimo per l’avvio dei  lavori,  per  la  consegna

delle forniture o per la prestazione dei servizi.

  1. Ammissione o divieto di varianti.
  2. Eventuali condizioni particolari cui e’ soggetta la realizzazione

dell’appalto.

  1. Nel caso delle procedure aperte:
  2. a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax  nonche’  indirizzo

elettronico del servizio presso il quale  si  possono  richiedere  il

capitolato d’oneri e i documenti complementari;

  1. b) eventualmente, termine  ultimo  per  la  presentazione  di  tale

domanda;

  1. c) eventualmente, importo e modalita’ di pagamento della  somma  da

versare per ottenere detti documenti.

  1. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte

indicative quando si tratta dell’istituzione di un  sistema  dinamico

di acquisizione (procedure aperte);

  1. b) termine ultimo per la ricezione delle domande di  partecipazione

(procedure ristrette e negoziate);

  1. c) indirizzo cui devono essere trasmesse;
  2. d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
  3. Nel caso delle procedure aperte:
  4. a) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte;
  5. b) data, ora e luogo di tale apertura.
  6. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
  7. Modalita’ essenziali  di  finanziamento  e  di  pagamento   e/o

riferimenti alle disposizioni in materia.

  1. Se del  caso,  forma   giuridica   che   dovra’   assumere   il

raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.

  1. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale  degli

operatori  che  possono  comportarne  l’esclusione   e   informazioni

necessarie a dimostrare che non rientrano in  casi  che  giustificano

l’esclusione. Criteri di  selezione  e  informazioni  riguardanti  la

situazione personale dell’operatore economico, nonche’ informazioni e

formalita’ necessarie per la  valutazione  dei  requisiti  minimi  di

carattere economico e tecnico che questi deve  possedere.  Livello  o

livelli minimi specifici di capacita’ eventualmente richiesti.

  1. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero  massimo

previsto  di  operatori  economici  che  ne  faranno  parte,   durata

dell’accordo quadro previsto precisando, se del caso,  i  motivi  che

giustificano una durata dell’accordo quadro superiore a quattro anni.

  1. Per il  dialogo  competitivo  e  le  procedure  negoziate   con

pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso,  il  ricorso  a

una procedura che si svolge in  piu’  fasi  successive,  al  fine  di

ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte

da negoziare.

  1. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure

negoziate con pubblicazione di bando di gara,  quando  ci  si  avvale

della facolta’ di ridurre il numero di candidati che saranno invitati

a presentare un’offerta, a partecipare  al  dialogo  o  a  negoziare:

numero minimo e, se del caso, numero massimo previsto di candidati  e

criteri oggettivi da applicare  per  la  scelta  di  tale  numero  di

candidati.

  1. Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla

propria offerta (procedure aperte).

  1. Se del caso, nome e indirizzo degli  operatori  economici  gia’

selezionati    dall’amministrazione     aggiudicatrice     (procedure

negoziate).

  1. Criteri di cui all’articolo  83  che  verranno  utilizzati  per

l’aggiudicazione  dell’appalto:  «prezzo  piu’  basso»   o   «offerta

economicamente  piu’  vantaggiosa».  I  criteri   di   aggiudicazione

all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e  la  loro  ponderazione

vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d’oneri  ovvero,

nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

  1. Nome ed indirizzo dell’organo competente per  le  procedure  di

ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine

per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero

di telefono e di fax,  nonche’  indirizzo  elettronico  del  servizio

presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

  1. Data o date di  pubblicazione  dell’avviso  di  preinformazione

conformemente alle  specifiche  tecniche  di  pubblicazione  indicate

nell’allegato X o menzione della sua mancata pubblicazione.

  1. Data di spedizione del bando di gara.
  2. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di  applicazione

dell’Accordo.

 

 

 

AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL’AMBITO DI  UN  SISTEMA  DINAMICO  DI

ACQUISIZIONE

 

  1. Paese dell’amministrazione aggiudicatrice.
  2. Nome e indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice.
  3. Riferimento della pubblicazione del bando di  gara  sul  sistema

dinamico di acquisizione.

  1. Indirizzo elettronico in  cui  sono  disponibili  il  capitolato

d’oneri e i documento complementari relativi al sistema  dinamico  di

acquisizione.

  1. Oggetto dell’appalto: descrizione mediante  il(i)  numero(i)  di

riferimento  alla  nomenclatura   «CPV»   e   quantita’   o   entita’

dell’appalto da aggiudicare.

  1. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

 

 

 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

 

  1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice.
  2. Procedura di aggiudicazione prescelta;  nel  caso  di  procedura

negoziata non  preceduta  da  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,

motivazione del ricorso a tale procedura.

  1. Appalti pubblici di lavori: natura ed entita’ delle prestazioni,

caratteristiche generali dell’opera.

Appalti pubblici  di  forniture:  natura  e  quantita’  dei  prodotti

forniti, eventualmente, per fornitore; numero  di  riferimento  della

nomenclatura.

Appalti  pubblici  di  servizi:  categoria   del   servizio   e   sua

descrizione; numero di riferimento della nomenclatura;  quantita’  di

servizi oggetto della commessa.

  1. Data di aggiudicazione dell’appalto.
  2. Criteri di aggiudicazione dell’appalto.
  3. Numero di offerte ricevute.
  4. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari.
  5. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
  6. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui e’  stato  aggiudicato

l’appalto o offerta massima e offerta minima prese in  considerazione

ai fini di tale aggiudicazione.

  1. Se del caso, valore e  parte  del  contratto  che  puo’  essere

subappaltato a terzi.

  1. Data di pubblicazione del bando di  gara  in  conformita’  alle

specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X.

  1. Data d’invio del presente avviso.
  2. Nome ed indirizzo dell’organo competente per  le  procedure  di

ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini

per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero

di telefono e di fax,  nonche’  indirizzo  elettronico  del  servizio

presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

Allegato IX B

 

Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle  concessioni

di lavori pubblici

 

 

  1. Nome, indirizzo,  numero  di   fax   e   indirizzo   elettronico

dell’amministrazione aggiudicatrice.

  1. a) Luogo di esecuzione
  2. b) Oggetto della concessione; natura ed entita’ delle prestazioni.
  3. a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.
  4. b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
  5. c) Lingua o lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere

redatte, fermo restando l’obbligo di redazione in lingua  italiana  e

il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia  autonoma  di

Bolzano.

  1. Nominativo del responsabile del procedimento.
  2. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono

possedere.

  1. Le modalita’ con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la

disponibilita’ delle risorse  finanziarie  necessarie  a  coprire  il

costo dell’investimento.

  1. Il limite minimo dei lavori  da  appaltare  obbligatoriamente  a

terzi.

8 L’eventuale prezzo  massimo  che  l’amministrazione  aggiudicatrice

intende corrispondere.

9 L’eventuale  prezzo  minimo  che  il  concessionario  e’  tenuto  a

corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti.

  1. L’eventuale canone   da   corrispondere   all’amministrazione

aggiudicatrice;

  1. Il tempo massimo previsto per l’esecuzione  dei  lavori  e  per

l’avvio della gestione.

  1. La durata massima della concessione.
  2. Il livello minimo della  qualita’  di  gestione  del  servizio,

nonche’ delle relative modalita’; il livello iniziale  massimo  e  la

struttura delle tariffe da praticare all’utenza e la metodologia  del

loro adeguamento nel tempo.

  1. La facolta’ o l’obbligo per il concessionario di costituire  la

societa’ di progetto. Indicazione dell’ammontare minimo del  capitale

sociale della societa’).

  1. Criteri che   verranno   utilizzati   per    l’aggiudicazione

dell’appalto:  prezzo  piu’  basso  o  offerta  economicamente   piu’

vantaggiosa. Indicazione dei criteri e subcriteri  di  aggiudicazione

d’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e  indicazione  della  loro

ponderazione  o,  se  non  possibile,  dell’ordine   decrescente   di

importanza.

  1. Data di spedizione del bando.
  2. Nome ed indirizzo dell’organo competente per  le  procedure  di

ricorso?.  Precisazioni  quanto  ai  termini  per  l’introduzione  di

ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax,

nonche’ indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono

richiedere tali informazioni.

Allegato IX C

 

Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario

di lavori pubblici che non e’ un’amministrazione aggiudicatrice

 

  1. a) Luogo di esecuzione.
  2. b) Natura ed entita’ delle prestazioni e  caratteristiche  generali

dell’opera.

  1. Termine di esecuzione eventualmente imposto.
  2. Nome e indirizzo  dell’organismo  presso  il  quale  si  possono

richiedere i capitolati d’oneri e i documenti complementari.

  1. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione

e/o delle offerte.

  1. b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
  2. c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
  3. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
  4. Requisiti di carattere economico e tecnico che l’imprenditore deve

possedere.

  1. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto.
  2. Data di spedizione del bando.

Allegato IX D

 

Informazioni che devono figurare nei  bandi  e  negli  avvisi  per  i

concorsi di progettazione nei settori ordinari di cui alla  parte  II

del codice

 

BANDO DI CONCORSO

 

 

  1. Nome, indirizzo,  numero  di   fax   e   indirizzo   elettronico

dell’amministrazione aggiudicatrice e del servizio  presso  il  quale

possono essere richiesti i documenti complementari.

  1. Descrizione del progetto.
  2. Natura del concorso: aperto o ristretto.
  3. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione

dei progetti.

  1. Nel caso di concorsi ristretti:
  2. a) numero previsto di partecipanti;
  3. b) se del caso, nomi dei partecipanti gia’ selezionati;
  4. c) criteri di selezione dei partecipanti;
  5. d) termine ultimo   per   la   presentazione   delle   domande   di

partecipazione.

  1. Se del caso, indicare se la partecipazione e’  riservata  a  una

particolare professione.

  1. Criteri che  verranno  applicati  in  sede  di  valutazione  dei

progetti.

  1. Se del caso, nomi  dei  membri  della  commissione  giudicatrice

selezionati.

  1. Indicare se  la  decisione  della  commissione  giudicatrice  e’

vincolante o meno per l’amministrazione aggiudicatrice.

  1. Se del caso, numero e valore dei premi.
  2. Se del caso, indicazione  degli  importi  pagabili  a  tutti  i

partecipanti.

  1. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno  o  non

saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso.

  1. Data di spedizione del bando.

 

 

 

AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO

 

  1. Nome, indirizzo,  numero  di   fax   e   indirizzo   elettronico

dell’amministrazione aggiudicatrice.

  1. Descrizione del progetto.
  2. Numero complessivo dei partecipanti.
  3. Numero di partecipanti stranieri.
  4. Vincitore o vincitori del concorso.
  5. Se del caso, premi assegnati.
  6. Riferimento del bando di concorso.
  7. Data di spedizione dell’avviso.

Allegato X

 

Caratteristiche relative alla pubblicazione

 

  1. Pubblicazione di bandi e avvisi
  2. a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150,

206,   224,   225,   236   sono   trasmessi   dalle   amministrazioni

aggiudicatrici  e  dagli   enti   aggiudicatori   all’Ufficio   delle

pubblicazioni  ufficiali  delle   Comunita’   europee   nella   forma

prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione  adotta  con

la procedura di cui agli articoli 68,  paragrafo  2  della  direttiva

2004/17/Ce1 77, paragrafo 2 della direttiva 2004/18/Ce2 .  Anche  gli

avvisi di preinformazione  previsti  all’articolo  63  e  gli  avvisi

indicativi periodici di cui all’articolo 223, pubblicati sul  profilo

di committente rispettano questa forma, come  l’avviso  che  annuncia

tale pubblicazione.

  1. b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150,

206, 224, 225, 236 sono pubblicati dall’Ufficio  delle  pubblicazioni

ufficiali   delle   Comunita’    europee,    dalle    amministrazioni

aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi

di preinformazione pubblicati sul profilo  di  committente  ai  sensi

dell’articolo 63 e 223.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono

inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando  il

loro “profilo di committente” come specificato al  punto  2,  lettera

b).

  1. c) L’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee

conferma all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente  aggiudicatore

la pubblicazione di cui all’articolo 66.

 

  1. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive
  2. a) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono

incoraggiati a pubblicare integralmente il  capitolato  d’oneri  e  i

documenti complementari su Internet.

  1. b) Il  profilo   di   committente   puo’   contenere   avvisi   di

preinformazione, di cui all’articolo 63 e  avvisi  periodici  di  cui

all’articolo 223, informazioni sugli inviti a presentare  offerte  in

corso,  informazioni  sugli  appalti   in   corso,   sulle   commesse

programmate,  sui  contratti  conclusi,  sulle  procedure  annullate,

nonche’ ogni  altra  informazione  generale  utile  come  persone  da

contattare, numeri  di  telefono  e  di  fax,  indirizzi  postali  ed

elettronici (e-mail).

 

  1. Forma e modalita’ di trasmissione di  bandi  e  avvisi  per  via

elettronica

 

La forma e le modalita’ di trasmissione di bandi  e  avvisi  per  via

elettronica     sono     accessibili     all’indirizzo      Internet:

“http://simap.eu.int”.

 

—————–

1  G.U.C.E.  L.  134/1  del  30.4.2004  Direttiva   2004/17/CE   del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina  le

procedure di appalto degli enti erogatori  di  acqua  e  di  energia,

degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2  G.U.C.E.  L.  134/114  del  30.4.2004  Direttiva  2004/18/CE  del

Parlamento Europeo del  Consiglio  del  31  marzo  2004  relativa  al

coordinamento  delle  procedure  di  aggiudicazione   degli   appalti

pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Allegato XI A

 

APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

 

 

I  registri  professionali   e   le   dichiarazioni   e   certificati

corrispondenti per ogni Stato membro sono:

– per il Belgio, “Registre du Commerce”, “Handelsregister”,

– per la Danimarca, “Erhvervs-og Selskabsstyrelsen”

– per la Germania, “Handelsregister” e “Handewerksrolle”,

– per la Grecia, “Μητρωο  Εργοληπτικων  Επιχειρησεων””  –  MEFTT  del

Ministero dell’ambiente, dell’assetto del  territorio  e  dei  lavori

pubblici (ΥΠΕΧΩΔΕ),

– per la Spagna,  “Registro  Oficial  de  Empresas  Clasificadas  del

Ministerio de Hacienda”,

–  per  la  Francia,  “Registre  du  commerce  et  des  societes”   e

“Repertoire des metiers”,

– per l’Irlanda, l’imprenditore puo’ essere invitato  a  produrre  un

certificato del “Registrar of Companies” o del “Registrar of Friendly

Societies”  o,  in  mancanza,  una  attestazione  che   precisi   che

l’interessato  ha  dichiarato  sotto  giuramento  di  esercitare   la

professione in questione nel paese in cui e’ stabilito, in  un  luogo

specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

– per l’Italia,  “Registro  della  Camera  di  commercio,  industria,

agricoltura e artigianato”,

– per il Lussemburgo, “Registre aux firmes” e “Role de la chambre des

metiers”,

– per i Paesi Bassi, “Handelsregister”,

–    per     l’Austria,     “Firmenbuch”,     “Generberegister”     e

“Mitgliederverzeichnisse der Landeskammers”

– per il Portogallo, “Instituto dos  Mercados  de  Obras  Publicas  e

Particulares e do Imobiliario”,

– per la Finlandia, “Kaupparekisteri”/”Handelregistret”,

– per la Svezia, “aktiebolags-, handels – eller foreningsregistren”.

– per il Regno Unito, l’imprenditore puo’ essere invitato a  produrre

un certificato del “Registrar  of  Companies”  o,  in  mancanza,  una

attestazione  che  precisi  che  l’interessato  ha  dichiarato  sotto

giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui

e’ stabilito,  in  un  luogo  specifico  e  sotto  una  denominazione

commerciale determinata.

Allegato XI B

 

APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

 

I  registri  professionali   e   le   dichiarazioni   e   certificati

corrispondenti:

– per il Belgio, “Registre du Commerce”, “Handelsregister”,

– per la Danimarca, “Erhvervs-og Selskabsstyrelsen”,

– per la Germania, “Handelsregister” e “Handwerksrolle”,

–  per  la  Grecia,  il  “Βιοτεχνικο   η   Εμπορικο   η   Βιομηχανικο

Επιμελητηριο”,

– per la Spagna, “Registro Mercantil” oppure, nel caso delle  persone

fisiche   non   iscritte,   un’attestazione   che   specifichi    che

l’interessato ha  dichiarato,  sotto  giuramento,  di  esercitare  la

professione in questione,

–  per  la  Francia,  “Registre  du  commerce  et  des  societes”   e

“Repertoire des metiers”,

– per l’Irlanda, l’imprenditore puo’ essere invitato  a  produrre  un

certificato del “Registrar of Companies” o del “Registrar of Friendly

Societies”  o,  in  mancanza,  una  attestazione  che   precisi   che

l’interessato  ha  dichiarato  sotto  giuramento  di  esercitare   la

professione in questione nel paese in cui e’ stabilito, in  un  luogo

specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,

– per l’Italia,  “Registro  della  Camera  di  commercio,  industria,

agricoltura e artigianato”, e “Registro delle Commissioni provinciali

per l’artigianato”,

– per il Lussemburgo, “Registre aux firmes” e “Role de la chambre des

metiers”,

– per i Paesi Bassi, “Handelsregister”,

–      per      l’Austria,      “Firmenbuch”,      “Gewerberegister”,

“Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”,

– per il Portogallo, “Registo Nacional das Pessoas Colectivas”,

– per la Finlandia, “Kaupparekisteri”/”Handelregistret”,

– per la Svezia, “aktiebolags-, handels – eller foreningsregistren”,

– per il Regno Unito, l’imprenditore puo’ essere invitato a  produrre

un  certificato  del  “Registrar  of  Companies”  che  individui  che

l’attivita’ del fornitore e’  “incorporated”  o  “registered”  o,  in

mancanza,  una  attestazione  che  precisi   che   l’interessato   ha

dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione

nel paese in cui e’ stabilito, in un  luogo  specifico  e  sotto  una

denominazione commerciale determinata.

Allegato XI C

 

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

 

 

I  registri  professionali   e   le   dichiarazioni   e   certificati

corrispondenti sono:

– per il Belgio, “Registre du Commerce”, “Handelsregister”, e “Ordres

professionnels – Beroepsorden”,

– per la Danimarca, “Erhvervs – og Selskabstyrelsen”,

–    per    la    Germania,    “Handelsregister”    “Handwerksrolle”,

“Vereinsregister”, “Partnerschaftsregister” e “Mitgliedsverzeichnisse

der Berufskammern der Lander”,

– per la Grecia, il prestatore di  servizi  puo’  essere  invitato  a

produrre  una  dichiarazione  giurata  resa  innanzi  a  un   notaio,

riguardante l’esercizio dell’attivita’  professionale  in  questione;

nei casi  previsti  dalla  legislazione  nazionale  vigente,  per  la

prestazione dei servizi di ricerca di cui all’allegato I A,  registro

professionale “Μητρωο Μελετητων” nonche’ “Μητρωο Γραφειων Μελετων”,

-per la  Spagna,  “Registro  Oficial  de  Empresas  Clasificadas  del

Ministerio de Hacienda”,

–  per  la  Francia,  “Registre  du  commerce  et  des  societes”   e

“Repertoire des metiers”,

– per l’Irlanda, l’imprenditore puo’ essere invitato  a  produrre  un

certificato del “Registrar of Companies” o del “Registrar of Friendly

Societies”  o,  in  mancanza,   un’attestazione   che   precisi   che

l’interessato  ha  dichiarato  sotto  giuramento  di  esercitare   la

professione in questione nel paese in cui e’ stabilito, in  un  luogo

specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,

– per l’Italia,  “Registro  della  Camera  di  commercio,  industria,

agricoltura e artigianato”, e “Registro delle Commissioni provinciali

per  l’artigianato”,  o  il   “Consiglio   nazionale   degli   ordini

professionali”,

– per il Lussemburgo, “Registre aux firmes” e “Role de la chambre des

metiers”,

– per i Paesi Bassi, “Handelsregister”,

–      per      l’Austria,      “Firmenbuch”,      “Gewerberegister”,

“Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”,

– per il Portogallo, “Registro Nacional das Pessoas Colectivas”,

– per la Finlandia, “Kaupparekisteri”/”Handelregistret”,

– per la Svezia, “aktiebolags-, handels – eller foreningsregistren”,

– per il Regno Unito, l’imprenditore puo’ essere invitato a  produrre

un  certificato  del  “Registrar  of  Companies”  o,   in   mancanza,

un’attestazione che precisi che  l’interessato  ha  dichiarato  sotto

giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui

e’ stabilito,  in  un  luogo  specifico  e  sotto  una  denominazione

commerciale determinata.

Allegato XII

 

Requisiti relativi ai  dispositivi  di  ricezione  elettronica  delle

offerte,  delle  domande  di   partecipazione,   delle   domande   di

qualificazione o dei piani e progetti nei concorsi

 

I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte,  delle  domande

di partecipazione, delle domande di  qualificazione  e  dei  piani  e

progetti  devono  garantire,  mediante  procedure  e  mezzi   tecnici

appropriati, almeno che:

  1. a) le firme elettroniche relative alle offerte,  alle  domande  di

partecipazione, delle domande di qualificazione e all’invio di  piani

e progetti siano conformi alle  disposizioni  nazionali  adottate  in

applicazione della direttiva 1999/93/CE;

  1. b) l’ora e la data esatte della  ricezione  delle  offerte,  delle

domande di partecipazione, delle  domande  di  qualificazione  e  dei

piani e progetti possano essere stabilite con precisione;

  1. c) si possa ragionevolmente assicurare  che  nessuno  possa  avere

accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti  prima  della

scadenza dei termini specificati;

  1. d) in caso di violazione di questo divieto di  accesso,  si  possa

ragionevolmente  assicurare  che  la   violazione   sia   chiaramente

rilevabile;

  1. e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date

di apertura dei dati ricevuti;

  1. f) solo  l’azione  simultanea  delle  persone  autorizzate   possa

permettere l’accesso alla totalita’ o a una parte dei dati  trasmessi

nelle diverse fasi della procedura di qualificazione,della  procedura

di aggiudicazione dell’appalto o del concorso;

  1. g) l’azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso

ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;

  1. h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti

restino  accessibili  solo  alle  persone  autorizzate  a   prenderne

conoscenza.

Allegato XIII

 

Informazioni che devono comparire  nei  bandi  di  gara  nei  settori

speciali di cui alla parte III del codice

 

  1. PROCEDURE APERTE

 

  1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico,  indirizzo  elettronico,

numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore.

  1. Indicare eventualmente se l’appalto e’  riservato  a  laboratori

protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi  di

lavoro protetti.

  1. Tipo di  appalto  (forniture,   lavori   o   servizi;   indicare

eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell’allegato II  A  o  II  B  e  sua

descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono  a  fini  di

acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o  di  una

combinazione tra queste possibilita’.

  1. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
  2. Per le forniture e i lavori:
  3. a) Natura e quantita’ dei prodotti  da  fornire  (numero/numeri  di

rimando alla nomenclatura). Indicare tra  l’altro  eventuali  opzioni

relative ad  acquisti  complementari  e,  se  possibile,  il  termine

previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero  di  eventuali

rinnovi. Nel caso di  una  serie  di  appalti  rinnovabili,  indicare

anche, se possibile, il calendario provvisorio dei  successivi  bandi

di gara per i prodotti richiesti,  o  la  natura  e  l’entita’  delle

prestazioni, e le caratteristiche generali dell’opera  (numero/numeri

di riferimento alla nomenclatura).

  1. b) Indicazioni relative alla  possibilita’,  per  i  fornitori,  di

presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti  di

esse.

Per gli appalti di lavori, se l’opera o  l’appalto  e’  suddiviso  in

piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’ di

presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti.

  1. c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera

o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione  di

progetti.

  1. Per i servizi:
  2. a) Natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra  l’altro

eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,

il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero  di

eventuali rinnovi. Nel caso di  una  serie  di  appalti  rinnovabili,

indicare  anche,  se  possibile,  un   calendario   provvisorio   dei

successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

  1. b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative, la prestazione del  servizio  sia  riservata  ad  una

particolare professione.

  1. c) Riferimenti a   disposizioni   legislative,   regolamentari   o

amministrative.

  1. d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e

le  qualifiche  professionali  del   personale   responsabile   della

prestazione del servizio.

  1. e) Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerte per

una parte dei servizi in questione.

  1. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’ autorizzata

o meno.

  1. Termine di consegna o di esecuzione  o  durata  dell’appalto  di

servizi e, se possibile, data di inizio.

  1. a) Indirizzo presso cui possono  essere  chiesti  il  capitolato

d’oneri e i documenti complementari.

  1. b) Eventualmente, importo e  modalita’  di  pagamento  della  somma

necessaria per ottenere tali documenti.

  1. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte

indicative  quando  si  tratta  dell’istituzione  di  un  sistema  di

acquisizione dinamico.

  1. b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
  2. c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
  3. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura delle

offerte.

  1. b) Data, ora e luogo di tale apertura.
  2. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
  3. Modalita’ essenziali  di  finanziamento  e  di  pagamento   e/o

riferimenti alle disposizioni in materia.

  1. Eventualmente, forma   giuridica   che   dovra’   assumere   il

raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.

  1. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore

economico aggiudicatario dovra’ soddisfare.

  1. Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla

propria offerta.

  1. Eventualmente, condizioni  particolari  cui  e’  sottoposta  la

realizzazione dell’appalto.

  1. Criteri definiti all’articolo 49  che  saranno  utilizzati  per

l’aggiudicazione  dell’appalto:  “prezzo  piu’  basso”   o   “offerta

economicamente piu’ vantaggiosa”. I criteri per determinare l’offerta

economicamente piu’  vantaggiosa  nonche’  la  ponderazione  ad  essi

attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli  stessi

sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri  o  non  ne

sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta.

  1. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta

ufficiale dell’Unione europea dell’avviso  periodico,  o  dell’avviso

che annuncia la pubblicazione del  presente  bando  nel  “profilo  di

committente”, cui si riferisce l’appalto.

  1. Denominazione ed  indirizzo  dell’organo  competente   per   le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di  ricorsi  o,  se

necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,  di  fax  e

indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione  in

questione puo’ essere richiesta.

  1. Data di invio del bando da parte dell’ente aggiudicatore.
  2. Data di ricevimento  del  bando  da  parte  dell’ufficio  delle

pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee (da indicarsi a  cura

di tale Ufficio).

  1. Altre informazioni pertinenti.

 

 

  1. PROCEDURE RISTRETTE

 

  1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico,  indirizzo  elettronico,

numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore.

  1. Indicare eventualmente se l’appalto e’  riservato  a  laboratori

protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi  di

lavoro protetti.

  1. Tipo di  appalto  (forniture,   lavori   o   servizi;   indicare

eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell’allegato II  A  o  II  B  e  sua

descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono  a  fini  di

acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o  di  una

combinazione tra queste possibilita’.

  1. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
  2. Per le forniture e i lavori:
  3. a) Natura e quantita’ dei prodotti  da  fornire  (numero/numeri  di

rimando alla nomenclatura). Indicare tra  l’altro  eventuali  opzioni

relative ad  acquisti  complementari  e,  se  possibile,  il  termine

previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero  di  eventuali

rinnovi.  Nel  caso  di  appalti  rinnovabili,  indicare  anche,   se

possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per

i prodotti richiesti, o la  natura  e  l’entita’  delle  prestazioni,

nonche’ le  caratteristiche  generali  dell’opera  (numero/numeri  di

rimando alla nomenclatura).

  1. b) Indicazioni relative alla  possibilita’,  per  i  fornitori,  di

presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti  di

esse.

Per gli appalti di lavori, se l’opera o  l’appalto  e’  suddiviso  in

piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’ di

presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti.

  1. c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera

o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche  l’elaborazione  di

progetti.

  1. Per i servizi:
  2. a) Natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra  l’altro

eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,

il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero  di

eventuali rinnovi. Nel caso di  una  serie  di  appalti  rinnovabili,

indicare  anche,  se  possibile,  un   calendario   provvisorio   dei

successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

  1. b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative, la prestazione del  servizio  sia  riservata  ad  una

particolare professione.

  1. c) Riferimenti a   disposizioni   legislative,   regolamentari   o

amministrative.

  1. d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e

le  qualifiche   professionali   del   personale   incaricato   della

prestazione del servizio.

  1. e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte

dei servizi in questione.

  1. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’ autorizzata

o meno.

  1. Termine di consegna o di esecuzione  o  durata  dell’appalto  di

servizi e, se possibile, data di inizio.

  1. Eventualmente, forma   giuridica   che   dovra’   assumere   il

raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.

  1. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.
  2. b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
  3. c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
  4. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
  5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
  6. Modalita’ essenziali  di  finanziamento  e  di  pagamento   e/o

riferimenti alle disposizioni in materia.

  1. Informazioni riguardanti la situazione  propria  dell’operatore

economico e i requisiti minimi di carattere economico e  tecnico  che

deve soddisfare.

  1. Criteri definiti all’articolo 82  che  saranno  utilizzati  per

l’aggiudicazione  dell’appalto:  “prezzo  piu’  basso”   o   “offerta

economicamente piu’ vantaggiosa”. I criteri per determinare l’offerta

economicamente piu’  vantaggiosa  nonche’  la  ponderazione  ad  essi

attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli  stessi

sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri  o  non  ne

sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta.

  1. Eventualmente, condizioni  particolari  cui  e’  sottoposta  la

realizzazione dell’appalto.

  1. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale dell’Unione bando nel  “profilo  di  committente”,  cui  si

riferisce l’appalto.

  1. Denominazione ed  indirizzo  dell’organo  competente   per   le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di  ricorsi  o,  se

necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,  di  fax  e

indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione  in

questione puo’ essere richiesta.

  1. Data di invio del bando da parte dell’ente aggiudicatore.
  2. Data di ricevimento  del  bando  da  parte  dell’Ufficio  delle

pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee (da indicarsi a  cura

di tale Ufficio).

  1. Altre informazioni pertinenti.

 

 

  1. PROCEDURE NEGOZIATE

 

  1. Nome, indirizzo,  indirizzo  telegrafico,  indizzo  elettronico,

numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore.

  1. Indicare eventualmente se l’appalto e’  riservato  a  laboratori

protetti e se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi  di

lavoro protetti.

  1. Tipo di  appalto  (forniture,   lavori   o   servizi;   indicare

eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell’allegato II  A  o  II  B  e  sua

descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono  a  fini  di

acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o  di  una

combinazione tra queste possibilita’.

  1. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
  2. Per le forniture e i lavori:
  3. a) Natura e quantita’ dei prodotti  da  fornire  (numero/numeri  di

rimando alla nomenclatura). Indicare tra  l’altro  eventuali  opzioni

relative ad  acquisti  complementari  e,  se  possibile,  il  termine

previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero  di  eventuali

rinnovi.  Nel  caso  di  appalti  rinnovabili,  indicare  anche,   se

possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per

i prodotti richiesti, o la  natura  e  l’entita’  delle  prestazioni,

nonche’ le  caratteristiche  generali  dell’opera  (numero/numeri  di

rimando alla nomenclatura).

  1. b) Indicazioni relative alla  possibilita’,  per  i  fornitori,  di

presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti  di

esse.

Per gli appalti di lavori, se l’opera o  l’appalto  e’  suddiviso  in

piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’ di

presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti.

  1. c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera

o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione  di

progetti.

  1. Per i servizi:
  2. a) Natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra  l’altro

eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,

il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero  di

eventuali rinnovi. Nel caso di  una  serie  di  appalti  rinnovabili,

indicare  anche,  se  possibile,  un   calendario   provvisorio   dei

successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

  1. b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative, la prestazione del  servizio  sia  riservata  ad  una

particolare professione.

  1. c) Riferimenti a   disposizioni   legislative,   regolamentari   o

amministrative.

  1. d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e

le  qualifiche  professionali  del   personale   responsabile   della

prestazione del servizio.

  1. e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte

dei servizi in questione.

  1. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’ autorizzata

o meno.

  1. Termine di consegna o di esecuzione  o  durata  dell’appalto  di

servizi e, se possibile, data di inizio.

  1. Eventualmente, forma   giuridica   che   dovra’   assumere   il

raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.

  1. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.
  2. b) Indirizzo cui esse vanno spedite.
  3. c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
  4. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
  5. Modalita’ essenziali  di  finanziamento  e  di  pagamento   e/o

riferimenti alle disposizioni in materia.

  1. Informazioni riguardanti la situazione  propria  dell’operatore

economico e i requisiti minimi di carattere economico e  tecnico  che

deve soddisfare.

  1. Criteri definiti all’articolo 49  che  saranno  utilizzati  per

l’aggiudicazione  dell’appalto:  “prezzo  piu’  basso”   o   “offerta

economicamente piu’ vantaggiosa”. I criteri per determinare l’offerta

economicamente piu’  vantaggiosa  nonche’  la  ponderazione  ad  essi

attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli  stessi

sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri  o  non  ne

sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta.

  1. Eventualmente, nomi e indirizzi  di  operatori  economici  gia’

selezionati dall’ente aggiudicatore.

  1. Eventualmente, la data o le date  di  precedenti  pubblicazioni

nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

  1. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’  sottoposta  la

realizzazione dell’appalto.

  1. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale dell’Unione europea dell’avviso  periodico,  o  dell’avviso

che annuncia la pubblicazione del  presente  bando  nel  “profilo  di

committente”, cui si riferisce l’appalto.

  1. Denominazione ed  indirizzo  dell’organo  competente   per   le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di  ricorsi  o,  se

necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,  di  fax  e

indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione  in

questione puo’ essere richiesta.

  1. Data di  spedizione  del  bando  di  gara  da  parte  dell’ente

aggiudicatore.

  1. Data di ricevimento  del  bando  da  parte  dell’ufficio  delle

pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee (da indicarsi a  cura

di tale Ufficio).

  1. Altre informazioni pertinenti.

 

 

  1. BANDO DI GARA SEMPLIFICATO NELL’AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI

ACQUISIZIONE [1]

 

  1. Paese dell’ente aggiudicatore.
  2. Denominazione e indirizzo elettronico dell’ente aggiudicatore.
  3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema di

acquisizione dinamico.

  1. Indirizzo elettronico in  cui  sono  disponibili  il  capitolato

d’oneri e i documenti complementari relativi al sistema  dinamico  di

acquisizione.

  1. Oggetto dell’appalto: descrizione  secondo  il(i)  numero(i)  di

riferimento  alla  nomenclatura   “CPV”   e   quantita’   o   entita’

dell’appalto da aggiudicare.

  1. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

 

 

—————–

[1] In  vista  dell’ammissione  al  sistema,  per  poter  partecipare

successivamente all’indizione dell’appalto specifico

Allegato XIV

 

Informazioni che devono comparire negli avvisi sull’esistenza  di  un

sistema di qualificazione nei settori speciali di cui alla parte  III

del codice

 

 

  1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo  elettronico,

numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore.

  1. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato  a  laboratori

protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi  di

lavoro protetti.

  1. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti,

servizi o lavori, o loro categorie, che  vanno  acquistati  con  tale

sistema – numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

  1. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per  la

qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di

tali condizioni. Se la descrizione dei  requisiti  e  dei  metodi  di

verifica e’ voluminosa e si  basa  su  documenti  cui  gli  operatori

economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e  dei

metodi  principali  e  un  riferimento   a   tali   documenti   sara’

sufficiente.

  1. Periodo di validita’ del sistema di qualificazione e formalita’

da espletare per il suo rinnovo.

  1. Menzione del fatto che l’avviso e’  utilizzato  come  mezzo  di

indizione di gara.

  1. Indirizzo  presso   cui   e’   possibile   ottenere   ulteriori

informazioni   e   la   documentazione   relativa   al   sistema   di

qualificazione (se l’indirizzo e’ diverso da quello di cui  al  punto

1).

  1. Denominazione  ed  indirizzo  dell’organo  competente  per   le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o,  se

necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,  di  fax  e

indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione  in

questione puo’ essere richiesta.

  1. Criteri,  se  noti,  definiti  all’articolo  82   che   saranno

utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: “prezzo piu’  basso”  o

“offerta economicamente piu’ vantaggiosa”. I criteri per  determinare

l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione  ad

essi attribuita o, se del caso, la gerarchia  di  applicazione  degli

stessi sono indicati qualora non figurino nel  capitolato  d’oneri  o

non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta

o a negoziare.

10 Altre eventuali informazioni.

Allegato XV A

 

A Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici

 

 

  1. RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO

 

  1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo  elettronico,

numeri di telefono, telex e telefax  dell’ente  aggiudicatore  o  del

servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.

  1. a) Per gli appalti di forniture: natura e  quantita’  o  valore

delle  prestazioni  o  dei  prodotti  da  fornire,  numero/numeri  di

riferimento alla nomenclatura.

  1. b) Per  gli  appalti  di  lavori:  natura  ed   entita’   delle

prestazioni, caratteristiche generali dell’opera o dei lotti relativi

all’opera, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.

  1. c) Per gli appalti  di  servizi:  importo  totale  previsto  in

ciascuna delle  categorie  di  servizi  di  cui  all’allegato  II  A,

numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.

  1. Data di invio dell’avviso o di invio dell’avviso che annuncia la

pubblicazione del presente avviso nel “profilo di committente”.

  1. Data di ricevimento dell’avviso  da  parte  dell’Ufficio  delle

pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee (da indicarsi a  cura

di tale Ufficio).

  1. Altre eventuali informazioni.

 

 

  1. INFORMAZIONI  OBBLIGATORIE  SE  L’AVVISO  FUNGE  DA  MEZZO  DI

INDIZIONE  DELLA  GARA  O  CONSENTE  UNA  RIDUZIONE  DEI  TERMINI  DI

RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE

 

  1. Indicazione del fatto che i fornitori  interessati  devono  far

conoscere  all’ente  aggiudicatore  il  loro  interesse  per   lo/gli

appalto/i.

  1. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato  a  laboratori

protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi  di

lavoro protetti.

  1. Termine ultimo per la ricezione delle domande per  ottenere  un

invito a presentare un’offerta o a negoziare.

  1. Natura e quantita’ dei prodotti da  fornire  o  caratteristiche

generali dell’opera o categoria del servizio ai  sensi  dell’allegato

II A e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o  piu’  accordi

quadro.  Indicare  tra  l’altro  eventuali   opzioni   per   acquisti

complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni

nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel  caso  di  una  serie  di

appalti rinnovabili, indicare anche  il  calendario  provvisorio  dei

successivi bandi di gara.

  1. Indicare se si tratta di acquisto, leasing, locazione, acquisto

a riscatto o di una combinazione tra tali possibilita’.

  1. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se

possibile, data di inizio.

  1. Indirizzo cui le imprese interessate  devono  manifestare  per

iscritto il proprio interesse.

Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d’interesse.

Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle  candidature

o delle offerte.

  1. Requisiti  di  carattere   economico   e   tecnico,   garanzie

finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.

14 a) Data provvisoria, se  nota,  di  inizio  delle  procedure  di

aggiudicazione dello/degli appalto/i.

  1. b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata).
  2. c) Importo e modalita’ di versamento delle somme da pagare  per

ottenere la documentazione relativa alla consultazione.

  1. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta  la

realizzazione del/degli, appalto/i.

  1. Denominazione  ed  indirizzo  dell’organo  competente  per  le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o,  se

necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,  di  fax  e

indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione  in

questione puo’ essere richiesta.

  1. Criteri,  se  noti,  definiti  all’articolo  82  che   saranno

utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: “prezzo piu’  basso”  o

“offerta economicamente piu’ vantaggiosa”. I criteri per  determinare

l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione  ad

essi attribuita o, se del caso, la gerarchia  di  applicazione  degli

stessi sono indicati qualora non figurino nel  capitolato  d’oneri  o

non ne  sia  previsto  l’inserimento  nell’invito  a  manifestare  il

proprio interesse di cui all’articolo 226 o nell’invito a  presentare

un’offerta o a negoziare.

Allegato XV B

 

Informazioni che devono comparire  negli  avvisi  che  annunciano  la

pubblicazione nel “profilo di committente”  di  un  avviso  periodico

indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara

 

  1. Paese dell’ente aggiudicatore

 

  1. Nome dell’ente aggiudicatore

 

  1. Indirizzo internet del “profilo di committente” (URL)

 

  1. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura

Allegato XVI

 

Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli  appalti

aggiudicati nei settori speciali, di cui alla parte III del codice

 

  1. Informazioni per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale

dell’Unione europea [1].

 

  1. Nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore.
  2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e numero/numeri di

riferimento alla nomenclatura; indicare eventualmente se si tratta di

un accordo-quadro).

  1. Indicazione succinta del tipo e della  quantita’  di  prodotti,

lavori o servizi forniti.

  1. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di

qualificazione, avviso periodico, bando di gara).

  1. b) Riferimento della pubblicazione dell’avviso  o  bando  nella

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

  1. c) Nel caso di appalti aggiudicati  senza  indizione  di  gara,

indicare la pertinente norma dell’articolo 220, o dell’articolo 20.

  1. Procedura di  aggiudicazione  dell’appalto  (procedura  aperta,

ristretta o negoziata).

  1. Numero di offerte ricevute.
  2. Data di aggiudicazione dell’appalto.
  3. Prezzo pagato per gli acquisti di  opportunita’  effettuati  ai

sensi dell’articolo 220.

  1. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.
  2. Indicare, eventualmente, se l’appalto e’ stato o  puo’  essere

subappaltato.

  1. Prezzo pagato o prezzo dell’offerta piu’ elevata e  di  quella

piu’  bassa  di  cui   si   e’   tenuto   conto   nell’aggiudicazione

dell’appalto.

  1. Denominazione  ed  indirizzo  dell’organo  competente  per  le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o,  se

necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,  di  fax  e

indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione  in

questione puo’ essere richiesta.

  1. Informazioni facoltative:

– valore e percentuale dell’appalto che  e’  stata  o  puo’  essere

subappaltata a terzi.

– criterio di aggiudicazione dell’appalto.

 

 

  1. Informazioni non destinate ad essere pubblicate

 

  1. Numero di appalti aggiudicati  (quando  un  appalto  e’  stato

suddiviso tra piu’ fornitori).

  1. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
  2. Paese  d’origine  del  prodotto  o   del   servizio   (origine

comunitaria o non comunitaia e, in  quest’ultimo  caso,  ripartizione

per paese terzo).

  1. Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente piu’

vantaggiosa, prezzo piu’ basso).

  1. Indicare se l’appalto e’ stato aggiudicato a un offerente  che

presentava una variante ai sensi dell’articolo 76.

  1. Indicare se vi sono state  offerte  non  accettate  in  quanto

anormalmente basse, in base all’articol 87.

  1. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.
  2. Nel  caso  di  appalti  aventi  per  oggetto  servizi  di  cui

all’allegato  II  B,   accordo   dell’ente   aggiudicatore   per   la

pubblicazione dell’avviso.

 

 

————-

[1] Le informazioni  delle  rubriche  6,  9  e  11  sono  considerate

informazioni non destinate alla pubblicazione se l’ente aggiudicatore

ritiene che la loro pubblicazione  possa  pregiudicare  un  interesse

commerciale sensibile.

Allegato XVII

 

Informazioni  che  devono  comparire  negli  avvisi  di  concorsi  di

progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice

 

  1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo  elettronico,

numeri di telefono, telex e telefax degli enti  aggiudicatori  e  del

servizio cui possono venir richiesti i documenti complementari.

  1. Descrizione del progetto  (numero/numeri  di  riferimento  alla

nomenclatura)

  1. Tipo di concorso: aperto o ristretto.
  2. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione

dei progetti.

  1. Nel caso di concorsi ristretti:
  2. a) Numero di partecipanti auspicato,  o  margini  di  variazione

accettati;

  1. b) eventualmente, nomi dei partecipanti gia’ selezionati;
  2. c) criteri di selezione dei partecipanti;
  3. d) termine  ultimo  per  la  presentazione  delle   domande   di

partecipazione.

  1. Eventualmente, indicare se la partecipazione e’ riservata a una

particolare professione.

  1. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
  2. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.
  3. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l’ente

aggiudicatore.

  1. Eventualmente, numero e valore dei premi.
  2. Eventualmente,  indicare  gli  importi  pagabili  a  tutti   i

partecipanti.

  1. Indicare se gli autori dei progetti premiati  abbiano  diritto

all’attribuzione di appalti complementari.

  1. Denominazione  ed  indirizzo  dell’organo  competente  per  le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l’introduzione dei ricorsi o, se

necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,  di  fax  e

indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione  in

questione puo’ essere richiesta.

  1. Data di invio dell’avviso
  2. Data di ricevimento dell’avviso da  parte  dell’Ufficio  delle

pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee

  1. Altre informazioni pertinenti.

Allegato XVIII

 

Informazioni che devono comparire  negli  avvisi  sui  risultati  dei

concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte  III

del codice

 

  1. Nome, indirizzo, indirizzo  telegrafico,  numeri  di  telefono,

telex e telefax degli enti aggiudicatori.

  1. Descrizione del progetto  (numero/numeri  di  riferimento  alla

nomenclatura)

  1. Numero totale dei partecipanti.
  2. Numero dei partecipanti esteri.
  3. Vincitore/i del concorso.
  4. Eventualmente, premio o premi.
  5. Altre informazioni.
  6. Riferimento all’avviso di concorso.
  7. Denominazione  ed  indirizzo  dell’organo  competente  per   le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o,  se

necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,  di  fax  e

indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione  in

questione puo’ essere richiesta.

  1. Data di invio dell’avviso.
  2. Data di ricevimento dell’avviso da  parte  dell’Ufficio  delle

pubblicazioni ufficiali delle Comunita’ europee.

Allegato XIX

 

Tabella riassuntiva dei termini previsti dall’articolo 227 del codice

nei settori speciali

 

Procedure aperte

 

 

 

———————————————————————

 

Termine  per  il  ricevimento  delle offerte – senza avviso periodico

indicativo

 

———————————————————————

|           |           |             |           |

|           |Capitolato |    Invio    |           |

|           |  d’oneri  |elettronico e|  Effetto  |  Effetto

|   Invio   |disponibile| capitolato  |paragrafo 7|paragrafo 7

|elettronico|  per via  |   d’oneri   |   primo   |  secondo

Termine|dell’avviso|elettronica|”elettronico”| capoverso | capoverso

|           |           |             |           |

———————————————————————

|           |           |             |           |

52   |    45     |    47     |     40      |  Nessuno  |  Nessuno

|           |           |             |           |

———————————————————————

 

Con pubblicazione di un avviso periodico indicativo

 

———————————————————————

|           |           |             |          |

|           |Capitolato |    Invio    |          |

A:    |           |  d’oneri  |elettronico e| Effetto  | Effetto

termine |   Invio   |disponibile| capitolato  |paragrafo |paragrafo

in    |elettronico|  per via  |   d’oneri   | 7 primo  |7 secondo

generale |dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso

|           |           |             |          |

———————————————————————

|           |           |             |          |

36    |    29     |    31     |     24      | Nessuno  | Nessuno

|           |           |             |          |

———————————————————————

|           |           |             |          |

|           |Capitolato |    Invio    |          |

B:    |           |  d’oneri  |elettronico e| Effetto  | Effetto

termine |   Invio   |disponibile| capitolato  |paragrafo |paragrafo

minimo  |elettronico|  per via  |   d’oneri   | 7 primo  |7 secondo

|dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso

|           |           |             |          |

———————————————————————

|           |           |             |          |

|           |           |             |Il termine|Il termine

|           |           |             |  di 10   |  di 17

|           |           |             |giorni e’ |giorni e’

|           |           |             |portato a |portato a

22    |    15     |    17     |     10      |15 giorni |22 giorni

|           |           |             |          |

———————————————————————

 

Procedure ristrette e negoziate

 

———————————————————————

 

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione

 

———————————————————————

|           |           |             |          |

|           |Capitolato |    Invio    |          |

|           |  d’oneri  |elettronico e| Effetto  | Effetto

|   Invio   |disponibile| capitolato  |paragrafo |paragrafo

Termine |elettronico|  per via  |   d’oneri   | 8 primo  |8 secondo

generale |dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso

|           |           |             |          |

———————————————————————

|           |           |             |          |

|           |    non    |             |          |

|           |applicabile|             |          |

37    |    30     |  (n.a.)   |    n.a.     | Nessuno  |   n.a.

|           |           |             |          |

———————————————————————

|           |           |             |          |

|           |Capitolato |    Invio    |          |

|           |  d’oneri  |elettronico e| Effetto  | Effetto

|   Invio   |disponibile| capitolato  |paragrafo |paragrafo

Termine |elettronico|  per via  |   d’oneri   | 8 primo  |8 secondo

minimo  |dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso

|           |           |             |          |

———————————————————————

|           |           |             |          |

22    |    15     |   n.a.    |    n.a.     | Nessuno  |   n.a.

|           |           |             |          |

———————————————————————

|           |           |             |          |

|           |Capitolato |    Invio    |          |

|           |  d’oneri  |elettronico e| Effetto  | Effetto

|   Invio   |disponibile| capitolato  |paragrafo |paragrafo

Termine |elettronico|  per via  |   d’oneri   | 8 primo  |8 secondo

minimo  |dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso

|           |           |             |          |

———————————————————————

|           |           |             |          |

|           |           |             |Il termine|

|           |           |             |   di 8   |

|           |           |             |giorni e’ |

|           |           |             |portato a |

15    |     8     |   n.a.    |    n.a.     |15 giorni |   n.a.

|           |           |             |          |

———————————————————————

 

Termine per il ricevimento delle offerte

 

———————————————————————

|           |           |             |          |

|           |Capitolato |    Invio    |          |

A:    |           |  d’oneri  |elettronico e| Effetto  | Effetto

termine |   Invio   |disponibile| capitolato  |paragrafo |paragrafo

in    |elettronico|  per via  |   d’oneri   | 8 primo  |8 secondo

generale |dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso

|           |           |             |          |

———————————————————————

|           |           |             |          |

24    |   n.a.    |    19     |    n.a.     |   n.a.   | nessuno

|           |           |             |          |

———————————————————————

|           |           |             |          |

|           |Capitolato |    Invio    |          |

B:    |           |  d’oneri  |elettronico e| Effetto  | Effetto

termine |   Invio   |disponibile| capitolato  |paragrafo |paragrafo

minimo  |elettronico|  per via  |   d’oneri   | 8 primo  |8 secondo

|dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso

|           |           |             |          |

———————————————————————

|           |           |             |          |

|           |           |             |          |Il termine

|           |           |             |          |   di 5

|           |           |             |          |giorni e’

|           |           |             |          |portato a

10    |   n.a.    |     5     |    n.a.     |   n.a.   |10 giorni

|           |           |             |          |

———————————————————————

|           |           |             |          |

C:    |           |Capitolato |    Invio    |          |

termine |           |  d’oneri  |elettronico e| Effetto  | Effetto

fissato |   Invio   |disponibile| capitolato  |paragrafo |paragrafo

di comune|elettronico|  per via  |   d’oneri   | 8 primo  |8 secondo

accordo |dell’avviso|elettronica|”elettronico”|capoverso |capoverso

|           |           |             |          |

———————————————————————

|           |           |             |          |

|   n.a.    |   n.a.    |    n.a.     |   n.a.   |   n.a.

|           |           |             |          |

———————————————————————

 

 

Allegato XX

 

Disposizioni  internazionali  di  diritto   del   lavoro   ai   sensi

dell’articolo 249 del codice nei settori speciali

 

– Convenzione 87  sulla  liberta’  d’associazione  e  la  tutela  del

diritto di organizzazione;

– Convenzione  98  sul  diritto  di  organizzazione  e  di  negoziato

collettivo;

– Convenzione 29 sul lavoro forzato;

– Convenzione 105 sull’abolizione del lavoro forzato;

– Convenzione 138 sull’eta’ minima;

– Convenzione 111 sulla  discriminazione  nell’ambito  del  lavoro  e

dell’occupazione;

– Convenzione 100 sulla parita’ di retribuzione;

– Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile.

ALLEGATO XXI
ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 164
Sezione I
Progetto preliminare

ALLEGATO XXI

 

ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 164

 

Articolo 1

Documenti componenti il progetto preliminare.

Documenti componenti il progetto preliminare.

 

  1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative

e funzionali delle opere “anche con riferimento ai profili ambientali

e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita’ di  riuso  e

riciclaggio”,  il  quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e   delle

specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le  aree  impegnate,  le

relative eventuali fasce  di  rispetto  e  le  occorrenti  misure  di

salvaguardia, nonche’ le caratteristiche prestazionali, le specifiche

funzionali ed i limiti di spesa  dell’infrastruttura  da  realizzare,

ivi compreso il  limite  di  spesa  per  l’eventuale  esecuzione  del

monitoraggio ambientale, per le eventuali opere e misure compensative

dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed  opere

connesse,  necessarie  alla  realizzazione.  Ove,  ai   sensi   delle

disposizioni nazionali o regionali vigenti, l’opera  sia  soggetta  a

valutazione  di  impatto  ambientale,  il  progetto  preliminare   e’

corredato anche da studio  di  impatto  ambientale  e  reso  pubblico

secondo le procedure previste dalle  leggi  nazionali  e/o  regionali

applicabili.

  1. Il   progetto   preliminare   stabilisce   i   profili   e   le

caratteristiche piu’ significative delle opere e degli elaborati  dei

successivi livelli di progettazione,  in  funzione  delle  dimensioni

economiche e della  tipologia  e  categoria  dell’intervento,  ed  e’

composto,  salva  diversa   determinazione   del   responsabile   del

procedimento, dai seguenti elaborati:

  1. a) relazione illustrativa;
  2. b) relazione tecnica;
  3. c) studio di  impatto  ambientale  ovvero,  ove  previsto  dalle

vigenti normative, relazione di compatibilita’ ambientale;

  1. d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui

andra’ a inserirsi  l’opera,  corredati  da  dati  bibliografici  e/o

indagini in sito ed in laboratorio – quali,  indicativamente  ma  non

esaustivamente,   quelle   topografiche,   geologiche,   geotecniche,

idrogeologiche, idrologiche, idrauliche,  sismiche,  archeologiche  e

sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici – atti  a

pervenire  ad  una  completa  caratterizzazione  del   territorio   e

dell’ambiente;

  1. e) planimetria generale ed elaborati grafici;
  2. f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani  di

sicurezza; qualora il progetto preliminare sia posto a base  di  gara

per  concessione  o  contraente  generale   tale   elaborato   dovra’

consentire la definizione degli oneri per la  sicurezza  in  fase  di

realizzazione;

  1. g) calcolo estimativo;
  2. h) quadro economico di progetto;
  3. i) capitolato speciale prestazionale;
  4. l) studio di inserimento urbanistico;
  5. m) per le  opere  soggette  a  VIA  nazionale  e  comunque,  ove

richiesto, elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio  previsti

per le singole componenti ambientali impattate.

  1. Qualora il progetto preliminare sia posto a base  di  gara  per

l’affidamento di una concessione  di  lavori  pubblici,  deve  essere

altresi’ predisposto un piano economico  e  finanziario  di  massima,

sulla base del quale sono determinati gli elementi  da  inserire  nel

relativo bando di gara.

  1. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara di  un

affidamento a contraente generale dovra’ altresi’ essere  predisposto

quanto previsto al successivo art. 18.

Articolo 2

Relazione illustrativa del progetto preliminare.

 

  1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e

la entita’ dell’intervento, si articola nei seguenti punti:

  1. A) descrizione delle finalita’  dell’intervento,  delle  possibili

opzioni progettuali  e  determinazione  della  soluzione  progettuale

migliore (soluzione prescelta);

  1. B) descrizione puntuale del progetto della soluzione  prescelta  e

indicazioni delle modalita’ e della tempistica  per  la  prosecuzione

dell’iter progettuale;

  1. C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.
  2. A) Finalita’   dell’intervento   e   scelta   delle   alternative

progettuali:

– descrizione delle  motivazioni  giustificative  della  necessita’

dell’intervento e delle finalita’ che si prefigge di conseguire;

– descrizione  generale  delle  soluzioni  progettuali  analizzate,

caratterizzate  sotto  il  profilo   funzionale,   tecnico   (aspetti

geologici,  geotecnici,   idrologici,   idrogeologici,   strutturali,

impiantistici, ecc.) e sotto il profilo  dell’inserimento  ambientale

(aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);

–  illustrazione  delle  motivazioni  a  supporto  della  soluzione

prescelta sotto il profilo localizzativo,  funzionale  ed  economico,

nonche’ delle problematiche connesse all’inserimento ambientale, alle

eventuali preesistenze archeologiche e  alla  situazione  complessiva

della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni.

Qualora l’intervento preveda l’adeguamento o l’ampliamento di opere

esistenti, il  progetto  espone  chiaramente  le  caratteristiche  di

queste ultime, le motivazioni che  hanno  portato  a  tale  scelta  e

l’esame di possibili alternative (anche parziali).

  1. B) Progetto della soluzione selezionata:

– descrizione dettagliata della soluzione selezionata;

–  esposizione  della  fattibilita’  dell’intervento,   documentata

attraverso i  risultati  dello  studio  di  impatto  ambientale  (ove

presente), ed in particolare:

–  l’esito  delle   indagini   idrologico-idrauliche,   geologiche,

idrogeologiche e geotecniche, sismiche ed archeologiche;

– l’esito degli accertamenti in ordine agli  eventuali  vincoli  di

natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi

altra natura interferenti sulle aree interessate;

– esito delle valutazioni preliminari sullo  stato  della  qualita’

dell’ambiente interessato dall’intervento, in  assenza  (ante-operam)

ed in presenza dello stesso (post-operam) e in corso di realizzazione

(fase di cantiere);

– aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi  elementi  del

progetto  con  la  loro  illustrazione   anche   sotto   il   profilo

architettonico, relativamente alle opere puntuali e alle sezioni tipo

delle opere lineari;

– accertamento in ordine alla disponibilita’ delle aree ed immobili

e  eventualmente  da   utilizzare,   alle   relative   modalita’   di

acquisizione, ai prevedibili oneri;

– accertamento in ordine alle  interferenze  con  pubblici  servizi

presenti  lungo  il  tracciato,  la  proposta  di  soluzione   ed   i

prevedibili oneri;

– indirizzi per la redazione del progetto definitivo;

– cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei  tempi

massimi  di  svolgimento  delle  varie  attivita’  di  progettazione,

approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo;

indicazioni su accessibilita’, utilizzo e manutenzione delle opere,

degli impianti e dei servizi esistenti.

  1. C) Aspetti economici e finanziari:

– calcoli estimativi giustificativi della spesa;

–  per  le  opere  a  rete,  l’eventuale  articolazione  in  tratte

funzionali;

– quadro economico;

– sintesi delle  forme  e  delle  fonti  di  finanziamento  per  la

copertura della spesa;

–  risultati  del  piano  economico  e  finanziario  (per  gare  in

concessione).

  1. La relazione da’ chiara e precisa nozione di quelle circostanze

che non possono risultare dai disegni e  che  hanno  influenza  sulla

scelta e sulla riuscita del progetto.

Articolo 3

Relazione tecnica.

 

  1. La  relazione  riporta  lo   sviluppo   degli   studi   tecnici

specialistici del progetto ed  indica  requisiti  e  prestazioni  che

devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio  le

indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto  di

vista dell’inserimento nel territorio  e  nell’ambiente,  descrive  e

motiva le scelte tecniche del  progetto  “anche  con  riferimento  ai

profili ambientali e all’utilizzo  dei  materiali  provenienti  dalle

attivita’ di riuso e riciclaggio”.

A titolo indicativo e non  esaustivo,  si  riportano  i  principali

argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

– idrologia e idraulica;

– geologia e idrogeologia;

– geotecnica;

– sismica;

– uso del suolo (urbanistica, vincoli);

– interesse archeologico del sito accertato sulla base di  indagini

condotte d’intesa  con  l’amministrazione  competente  ai  sensi  del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  della  sezione  V  del

presente allegato tecnico;

– censimento delle interferenze  (con  le  ipotesi  di  risoluzione

delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);

– piano di gestione dei materiali con ipotesi  di  soluzione  delle

esigenze di cave, siti di recupero e discariche, tenuto  conto  della

vigente normativa relativa alla gestione dei rifiuti;

– espropri (quantificazione preliminare degli importi);

– architettura e funzionalita’ dell’intervento;

– strutture ed opere d’arte;

– tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);

– modalita’ della fasi di cantierizzazione;

– per i  progetti  soggetti  ai  valutazione  d’impatto  ambientale

nazionale e comunque, ove richiesto, indirizzi  preliminari,  per  il

monitoraggio ambientale, con riferimento al progetto di  monitoraggio

ambientale approvato dai Ministero dell’ambiente e della  tutela  del

territorio;

– impianti e sicurezza.

Per interventi di adeguamento/ampliamento di  opere  esistenti,  la

relazione tecnica contiene inoltre:

– dettagliato resoconto delle indagini  (geometriche,  strutturali,

geotecniche, idrauliche, funzionali, ecc.) effettuate sulla struttura

da adeguare/ampliare;

– la destinazione finale delle zone dismesse;

– chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per  garantire

l’esercizio  delle  parti   preesistenti   durante   la   costruzione

dell’intervento (se previsto).

Per opere caratterizzate da particolari complessita’,  a  causa  di

condizioni al contorno critiche o dimensioni e carichi  inusuali,  la

relazione tecnica contiene inoltre calcoli sommari di dimensionamento

per le opere civili e/o gli impianti.

Articolo 4

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita’ ambientale.

 

  1. Lo SIA, ove previsto dalla normativa  vigente,  e’  predisposto

contestualmente al progetto preliminare sulla base dei dati  e  delle

informazioni raccolte  nell’ambito  del  progetto  stesso  anche  con

riferimento ai siti di recupero e alle discariche. Sono  seguite,  le

norme tecniche di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e  al  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (nella Gazzetta Ufficiale  n.

4 del 5 gennaio  1989),  e  successive  modificazioni,  nonche’,  ove

applicabili, le norme tecniche regionali in materia.

Per  i  progetti  soggetti  a  valutazione   d’impatto   ambientale

nazionale, lo  studio  d’impatto  ambientale  dovra’  uniformarsi  ai

disposti del D.M. 1° aprile 2004 del Ministro dell’ambiente  e  della

tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84  del

9 aprile 2004,  recante  “Linee  guida  per  l’utilizzo  dei  sistemi

innovativi nelle valutazioni di  impatto  ambientale”,  adottando  le

tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti.

  1. La relazione di compatibilita’  ambientale,  sulla  base  delle

analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto  preliminare,

analizza e determina le misure  atte  a  mitigare  e  compensare  gli

effetti  dell’intervento  sull’ambiente  e   sulla   salute,   ed   a

riqualificare e migliorare la qualita’ ambientale e paesaggistica del

contesto  territoriale  avuto  riguardo  agli  esiti  delle  indagini

tecniche,    alle    caratteristiche    dell’ambiente     interessato

dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle

attivita’ e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento,  e

all’esistenza di vincoli sulle aree interessate.

Articolo 5

Elaborati grafici del progetto preliminare.

 

  1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente

quotati,  con  le  necessarie  differenziazioni  in  relazione   alla

dimensione, alla categoria e alla tipologia  dell’intervento,  devono

includere le misure e gli interventi di mitigazione  e  compensazione

ambientale   e   degli   eventuali    interventi    di    ripristino,

riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico,  con  la

stima dei relativi costi sono costituiti:

  1. a) per opere e lavori puntuali:

dallo stralcio  dello  strumento  di  pianificazione  paesaggistico

territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul  quale

sono indicate la localizzazione dell’intervento da  realizzare  e  le

eventuali altre localizzazioni esaminate;

dalle planimetrie con le indicazioni  delle  curve  di  livello  in

scala  non  inferiore  a  1:2.000,   sulle   quali   sono   riportati

separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali

ipotesi progettuali esaminate;

area di riferimento ai fini urbanistici;

dagli elaborati relativi alle  indagini  e  studi  preliminari,  in

scala adeguata alle dimensioni dell’opera in progettazione:

sezione geologica e geotecnica;

carta archeologica;

planimetria delle interferenze;

planimetrie catastali;

planimetria  ubicativa  dei  siti  di   cantiere,   di   cava,   di

conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;

dagli  schemi   grafici   e   sezioni   schematiche   nel   numero,

nell’articolazione   e   nelle   scale   necessarie   a    permettere

l’individuazione di massima di  tutte  le  caratteristiche  spaziali,

tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e  dei  lavori  da

realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

  1. b) per opere e lavori a rete:

dalla corografia generale  di  inquadramento  dell’opera  in  scala

1:100.000 – 1:50.000;

dalla   corografia    contenente    l’indicazione    dell’andamento

planimetrico dei tracciati esaminati  con  riferimento  all’orografia

dell’area, al sistema di trasporti e degli altri  servizi  esistenti,

al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;

dallo stralcio  dello  strumento  di  pianificazione  paesaggistico

territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo  sul  quale

sono indicati i tracciati esaminati;

dalle planimetrie con le indicazioni delle  curve  di  livello,  in

scala  non  inferiore  a  1:10.000,  sulle   quali   sono   riportati

separatamente i tracciati esaminati;

dalle planimetrie  su  foto  mosaico,  in  scala  non  inferiore  a

1:10.000,  sulle  quali  sono  riportati  separatamente  i  tracciati

esaminati;

dai profili longitudinali altimetrici dei  tracciati  esaminati  in

scala non inferiore a 1:10.000/1000;

dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari,  ed  in

particolare:

planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;

carta  geologica,  geomorfologica  e  idrogeologica  in  scala  non

inferiore a 1:10.000;

profilo     geologico/idrogeologico      con      caratterizzazione

geotecnicageomeccanica dei principali litotipi in scala non inferiore

a 1:10.000/1000;

planimetria con macrozonazione sismica in  scala  non  inferiore  a

1:25.000;

carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;

planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;

corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con  l’ubicazione  dei

siti di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di

discarica;

schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione

e nelle scale necessarie a  permettere  l’individuazione  di  massima

della  localizzazione,  di   tutte   le   caratteristiche   spaziali,

tipologiche,  funzionali  e  tecnologie  delle   aree   di   cantiere

necessarie per la realizzazione delle opere;

planimetria dei  siti  di  cava,  di  conferimento  a  recupero  di

deposito temporaneo e di discarica in scala non inferiore a 1:10.000;

dalle planimetria  su  foto  mosaico,  in  scala  non  inferiore  a

1:5.000, del tracciato selezionato;

sistemazione tipo aree di deposito;

dalle planimetrie con le indicazioni delle  curve  di  livello,  in

scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala

non dovra’ essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in  area  urbana.

La planimetria dovra’ contenere una rappresentazione del corpo  delle

opere e degli sviluppi di tutti gli assi di  progetto,  calcolati  in

base alle caratteristiche geometriche assunte. Il corpo  delle  opere

dovra’ essere rappresentato in ogni sua  parte  (scarpate,  opere  di

sostegno, fossi di guardia, opere  idrauliche,  reti  di  recinzione,

fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico),  allo  scopo  di

determinare  esattamente  l’ingombro  dell’infrastruttura.   Dovranno

inoltre  essere  rappresentate  le  caratteristiche  geometriche  del

tracciato e le opere d’arte principali;

dalle planimetrie  su  foto  mosaico,  in  scala  non  inferiore  a

1:5.000, del tracciato selezionato;

dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei  lavori  da

realizzare  in  scala  non  inferiore   a   1:5.000/500,   contenenti

l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni  con

reti di trasporto, di servizi  e/o  idrologiche,  le  caratteristiche

geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala  non

dovra’ essere inferiore a 1:2000/200;

da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie, e simili  in  scala

non inferiore ad 1:200, nonche’ analoghe  sezioni  per  le  eventuali

altre ipotesi progettuali esaminate;

da  sezioni  trasversali  correnti,  in  numero  adeguato  per  una

corretta valutazione preliminare delle quantita’ da utilizzare  nella

quantificazione dei costi dell’opera;

da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti  e  sezioni

in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti  speciali  che

l’intervento richiede;

da elaborati che riassumono i criteri  di  sicurezza  previsti  per

l’esercizio dell’infrastruttura;

da elaborati tipologici che consentano, mediante piante,  prospetti

e sezioni in  scala  adeguata,  la  definizione  di  tutte  le  opere

correnti e minori che l’intervento richiede;

da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e  sezioni  in

scala  adeguata,  la  definizione  delle  componenti   impiantistiche

presenti nel progetto.

Da tutti i suddetti elaborati speciali e tipologici  dovra’  essere

prodotto  un  computo  di  dettaglio  al  fine   di   consentire   la

quantificazione complessiva delle opere in progetto di cui d’art. 6.

  1. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per  le  opere  ed  i

lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati  e  le

relative  scale  da  adottare  in  sede  di  progetto  definitivo  ed

esecutivo, ferme restando le scale  minime  previste  nei  successivi

articoli.  Le  planimetrie  e  gli  elaborati  grafici  riportano  le

indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di

cui all’art. 128, comma 7.

Articolo 6

Calcolo estimativo e quadro economico.

 

  1. Il calcolo estimativo e’ effettuato,  per  quanto  concerne  le

opere o i lavori, applicando  alle  quantita’  caratteristiche  degli

stessi,  i  corrispondenti  prezzi  parametrici  dedotti  dai   costi

standardizzati  determinati  dall’Osservatorio  dei  lavori  pubblici

applicati ai computi di dettaglio di cui all’art. 5, comma 1,  ultimo

capoverso. In assenza di costi standardizzati, si fara’ riferimento a

parametri desunti da interventi similari realizzati.

  1. Il quadro economico comprendera’, oltre all’importo per  lavori

determinato nel calcolo estimativo, le ulteriori somme a disposizione

della  stazione  appaltante,   determinate   attraverso   valutazioni

effettuate in sede di accertamenti preliminari e, nel caso di appalto

in  concessione  o  a   contraente   generale,   gli   oneri   tipici

rispettivamente del concessionario o del contraente generale.

Dovra’ inoltre indicare  gli  importi,  dedotti  da  uno  specifico

allegato  di  analisi,  previsti  per  le  opere  di  mitigazione   e

compensazione  ambientale,  nonche’  quelli   per   il   monitoraggio

ambientale.

I suddetti oneri dovranno essere dedotti in specifico  allegato  di

analisi.

Articolo 7

Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare.

 

  1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
  2. a) l’indicazione delle necessita’ funzionali, dei requisiti e delle

specifiche    prestazioni    che    dovranno    essere    soddisfatte

dall’intervento in modo  che  questo  risponda  alle  esigenze  della

stazione appaltante e degli utilizzatori;

  1. b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali  opere

specializzate comprese nell’intervento con i relativi importi;

  1. c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l’intervento e’

suddivisibile, necessaria per  l’applicazione  della  metodologia  di

determinazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

Sezione II
Progetto definitivo

Articolo 8

Documenti componenti il progetto definitivo.

 

  1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del

progetto preliminare approvato,  sviluppa  gli  elaborati  grafici  e

descrittivi, nonche’ i calcoli ad un livello di definizione tale  che

nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano  apprezzabili

differenze tecniche e di costo.

  1. Esso comprende:
  2. a) relazione generale;

a1) relazione di cui all’articolo 166 del codice;

  1. b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
  2. c) rilievi planoaltimetrici;
  3. d) elaborati grafici;
  4. e) calcoli delle strutture e degli impianti;
  5. f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
  6. g) progetto di monitoraggio ambientale;
  7. h) piano particellare di esproprio;
  8. i) elenco dei prezzi unitari;
  9. l) computo metrico estimativo;
  10. m) quadro economico;
  11. n) quadro dell’incidenza percentuale della quantita’ di manodopera

per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;

  1. o) cronoprogramma;
  2. p) schema di contratto e capitolato speciale di  appalto,  redatti

con  le  modalita’  indicate  all’art.  18.  Il  capitolato  prevede,

inoltre, i tempi della progettazione esecutiva, nonche’ le  modalita’

di controllo del rispetto da parte dell’affidatario delle indicazioni

del progetto definitivo;

  1. q) linee guida per la stima  degli  oneri  per  la  sicurezza  dei

cantieri.

Articolo 9

Relazione generale del progetto definitivo.

 

  1. La relazione fornisce tutti gli elementi atti a  dimostrare  la

rispondenza del progetto alle finalita’ dell’intervento, il  rispetto

del prescritto livello  qualitativo,  dei  conseguenti  costi  e  dei

benefici attesi.

  1. In particolare la relazione:
  2. a) descrive, con  espresso  riferimento  ai  singoli  punti  della

relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati

per   le   scelte   progettuali,   gli    aspetti    dell’inserimento

dell’intervento sul territorio, le  caratteristiche  prestazionali  e

descrittive  dei  materiali   prescelti,   nonche’   i   criteri   di

progettazione delle strutture e degli impianti,  in  particolare  per

quanto riguarda  la  sicurezza,  la  funzionalita’  e  l’economia  di

gestione;

  1. b) riferisce  in  merito  a  tutti  gli  aspetti  riguardanti   la

topografia, la geologia, l’idrologia, l’idrogeologa, la  sismica,  le

interferenze,  gli  espropri,  le  opere  e   misure   mitigative   e

compensative dell’impatto  ambientale,  territoriale  e  sociale;  in

particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di

quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;

  1. c) indica, le eventuali  cave,  i  siti  di  conferimento  per  il

recupero dei materiali da risulta e le discariche da  utilizzare  per

la realizzazione dell’intervento con la specificazione  dell’avvenuta

autorizzazione;

  1. d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle  barriere

architettoniche;

  1. e) riferisce in merito all’idoneita’ delle reti esterne dei servizi

atti  a  soddisfare  le  esigenze  connesse   alla   cantierizzazione

all’esercizio dell’intervento da realizzare;

  1. f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti

aeree e sotterranee con  i  nuovi  manufatti  ed  al  progetto  della

risoluzione delle interferenze medesime;

  1. g) riferisce in merito alle eventuali  demolizioni/dismissioni  di

opere esistenti, opere di abbellimento artistico o di  valorizzazione

architettonica;

  1. h) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati  che  dovranno

comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai  tempi

necessari per la  redazione  del  progetto  o  per  la  realizzazione

dell’opera, sulla base del cronoprogramma di cui all’art. 17;

  1. i) riferisce in merito ai criteri in base ai quali si  e’  operato

per  la  redazione  del  progetto  di  monitoraggio  ambientale   con

particolare riferimento per ciascun componente  impattata  e  con  la

motivazione per l’eventuale esclusione di taluna di esse.

  1. La relazione attesta la rispondenza al progetto preliminare  ed

alle eventuali prescrizioni dettate in  sede  di  approvazione  dello

stesso, con particolare riferimento alla compatibilita’ ambientale ed

alla localizzazione dell’opera; contiene  le  motivazioni  che  hanno

indotto il  progettista  ad  apportare  variazioni  alle  indicazioni

contenute nel progetto preliminare stesso.

Articolo 10

Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo

– progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

 

  1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il

progetto definitivo deve comprendere  almeno  le  seguenti  relazioni

tecniche, sviluppate – anche sulla base di  indagini  integrative  di

quelle eseguite per il  progetto  preliminare  –  ad  un  livello  di

definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non  si

abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:

  1. a) relazione geologica e geoidrologica: comprende, sulla  base  di

specifiche indagini geologiche, la identificazione  delle  formazioni

presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della  struttura  e

dei  caratteri  fisici   del   sottosuolo;   definisce   il   modello

geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti

stratigrafici,    strutturali,     idrogeologici,     geomorfologici,

litotecnici e fisici, nonche’ il conseguente livello di pericolosita’

geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;

  1. b) relazione geotecnica e geomeccanica: definisce,  alla  luce  di

specifiche  indagini,  il  comportamento  meccanico  del  volume  del

terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione

del manufatto e che a sua volta  influenzera’  il  comportamento  del

manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti  che  si

riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno;

  1. c) relazioni idrologica e idraulica: riguardano  lo  studio  delle

acque meteoriche, superficiali e sotterranee.  Illustrano  inoltre  i

calcoli relativi al  dimensionamento  dei  manufatti  idraulici.  Gli

studi devono indicare le fonti dalle quali  provengono  gli  elementi

elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per  dedurre  le

grandezze di interesse;

  1. d) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti

nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini  dirette;  ove

il progetto preliminare non sia stato approvato con le procedure  del

presente  codice,  parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  la  relazione

archeologica  deve  indicare  l’interesse   archeologico   del   sito

accertato   sulla   base   di   indagini   condotte   d’intesa    con

l’amministrazione competente ai  sensi  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del presente allegato tecnico;

  1. e) relazione  sismica:  comprende  l’inquadramento   geologico   e

morfologico  l’individuazione  delle   categorie   sismiche   a   cui

afferiscono le opere in  progetto,  con  riferimento  alle  macrozone

stabilite dalla  normativa  vigente;  l’indicazione  dei  criteri  di

progettazione  utilizzati  nelle  verifiche  e  della  normativa   di

riferimento;

  1. f) relazioni tecniche  opere  civili:  individuano  le  principali

criticita’ e le soluzioni adottate,  descrivono  le  tipologie  e  le

soluzioni  puntuali  di  progetto  e  le  motivazioni  delle  scelte;

relazionano sulle caratteristiche funzionali delle opere;

  1. g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti

nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua  e  descrive

il funzionamento complessivo della  componente  impiantistica  e  gli

elementi interrelazionali con le opere civili. Descrive la concezione

del sistema di sicurezza per l’esercizio  e  le  caratteristiche  del

progetto;

  1. h) relazione  sulla  gestione  dei  materiali:   descrizione   dei

fabbisogni di materiali da approvvigionare  da  cava,  al  netto  dei

volumi  reimpiegati,  e  degli  esuberi  di  materiali   di   scarto,

provenienti   dagli   scavi;   individuazione    delle    cave    per

approvvigionamento dei materiali e delle aree di deposito  temporaneo

di recupero e di  smaltimento  per  lo  smaltimento  delle  terre  di

scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

  1. i) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei

cantieri, delle opere accessorie  (depositi,  officine,  impianti  di

depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilita’ di servizio

nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura  dei

cantieri,   sistemazione   finale   e   rinaturazione   delle   aree;

quantificazione dei traffici di cantiere;

  1. l) relazione sull’impatto acustico in applicazione della legge  26

ottobre 1995, n. 447, e relativi decreti attuativi.

Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale  nazionale

o  comunque  ove  richiesto,  dovranno  inoltre  essere  prodotte  le

seguenti relazioni:

  1. m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase  di  progetto

esecutivo, del manuale di  gestione  ambientale  dei  lavori,  e  per

l’adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema  di  gestione

ambientale dei cantieri sviluppato secondo  i  criteri  di  cui  alla

norma ISO 11001 o al Sistema EMAS  (regolamento  CE  761/2001)  o  ad

altri sistemi asseverati dal Ministero dell’ambiente e  della  tutela

del territorio.

  1. Ove  la  progettazione  implichi  la  soluzione  di   ulteriori

questioni  specialistiche,  queste  formano   oggetto   di   apposite

relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da

adottare in sede di progettazione esecutiva.

  1. Per le opere soggette  a  valutazione  ambientale  nazionale  e

comunque ove richiesto, dovra’ inoltre essere redatto, il progetto di

monitoraggio  ambientale  (PMA),  che  dovra’  attenersi  ai  criteri

seguenti:

  1. a) il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) deve illustrare  i

contenuti, i criteri, le metodologie, l’organizzazione e  le  risorse

che  saranno  impiegate  successivamente  per  attuare  il  piano  di

monitoraggio ambientale (PMA), definito come l’insieme dei  controlli

da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione  nel  tempo  di

determinati parametri biologici, chimici e fisici che  caratterizzano

le  componenti   ambientali   impattate   dalla   realizzazione   e/o

dall’esercizio delle opere;

  1. b) il progetto di monitoraggio ambientale  dovra’  uniformarsi  ai

disposti del citato D.M. 1° aprile 2004 del Ministro dell’ambiente  e

della tutela del territorio; in particolare dovranno essere  adottati

le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi  previsti.  Secondo  quanto

stabilito dalle linee guida nella redazione del PMA si devono seguire

le seguenti fasi progettuali:

analisi  del  documento  di  riferimento  e  pianificazione   delle

attivita’ di progettazione;

definizione del quadro informativo esistente;

identificazione  ed  aggiornamento  dei  riferimenti  normativi   e

bibliografici;

scelta delle componenti ambientali;

scelta delle aree da monitorare;

strutturazione delle informazioni;

programmazione delle attivita’.

Articolo 11

Elaborati grafici del progetto definitivo.

 

  1. Gli elaborati grafici descrivono le principali  caratteristiche

dell’intervento da realizzare.  Essi  sono  redatti  nelle  opportune

scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o  a  rete,

da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva

progettazione  esecutiva  non  si  abbiano  apprezzabili   differenze

tecniche e di costo.

  1. Per gli edifici,  i  grafici  sono  costituiti,  salva  diversa

indicazione del progetto preliminare, da:

  1. a) planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, con  le

indicazioni   delle   curve   di   livello   dell’area    interessata

all’intervento,  con   equidistanza   non   superiore   a   cinquanta

centimetri, delle strade, della posizione, sagome e  distacchi  delle

eventuali  costruzioni  confinanti  e  delle   eventuali   alberature

esistenti con la specificazione delle varie essenze;

  1. b) planimetria in scala non inferiore a 1:500  con  l’ubicazione

delle indagini geognostiche;

  1. c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla

dimensione dell’intervento, corredata da due o piu’ sezioni  atte  ad

illustrare tutti i profili significativi  dell’intervento,  anche  in

relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti,  prima

e  dopo  la  realizzazione,  nella  quale  risultino   precisati   la

superficie coperta di tutti i  corpi  di  fabbrica.  Tutte  le  quote

altimetriche relative sia al piano di campagna  originario  sia  alla

sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento,  sono

riferite  ad  un  caposaldo  fisso.   La   planimetria   riporta   la

sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le  essenze

arboree da porre a dimora e le eventuali  superfici  da  destinare  a

parcheggio; e’ altresi’ integrata da una tabella riassuntiva di tutti

gli elementi geometrici del progetto:  superficie  dell’area,  volume

dell’edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani  e  ogni

altro utile elemento;

  1. d) le piante  dei  vari  livelli,  nella  scala  prescritta  dai

regolamenti  edilizi  o  da  normative  specifiche  e  comunque   non

inferiore a 1:100 con l’indicazione delle destinazioni  d’uso,  delle

quote planimetriche e altimetriche e  delle  strutture  portanti.  Le

quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera  c)

ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di  cui  alla

lettera e);

  1. e) un numero adeguato di sezioni,  trasversali  e  longitudinali

nella  scala  prescritta  da  regolamenti  edilizi  o  da   normative

specifiche e comunque non inferiore a  1:100,  con  la  misura  delle

altezze nette dei singoli piani, dello spessore  dei  solai  e  della

altezza totale dell’edificio. In tali sezioni  e’  altresi’  indicato

l’andamento   del   terreno   prima   e   dopo    la    realizzazione

dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino  al  confine  ed  alle

eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite

allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);

  1. f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta

da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi  di

riferimento alle altezze e ai distacchi  degli  edifici  circostanti,

alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se  l’edificio

e’ adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono

anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

  1. g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative

specifiche e comunque non inferiore a 1:100  atti  ad  illustrare  il

progetto strutturale nei suoi aspetti  fondamentali,  in  particolare

per quanto riguarda le fondazioni;

  1. h) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti, sia

interni che esterni;

  1. i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in  cui

sono  riportati  i  tracciati  principali  delle  reti  impantistiche

esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati,  con

l’indicazione  del  rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia   di

sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

  1. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per  gli  altri

lavori ed opere puntuali per quanto possibile  e  con  gli  opportuni

adattamenti.

  1. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano,  con

idonea rappresentazione  grafica,  le  parti  conservate,  quelle  da

demolire e quelle nuove.

  1. Per i lavori e le opere  a  rete  gli  elaborati  grafici  sono

costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:

Elaborati generali – studi e indagini:

  1. a) corografia di inquadramento 1:25.000;
  2. b) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
  3. c) planimetria ubicazione indagini  geognostiche  in  scala  non

inferiore a 1:5.000;

  1. d) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;
  2. e) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;
  3. f) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
  4. g) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000;
  5. h) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
  6. i) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
  7. l) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
  8. m) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
  9. n)  planimetrie  stradali,  ferroviarie  e  idrauliche   con   le

indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a  1:2.000

(1:1.000 per  le  tratte  in  area  urbana).  La  planimetria  dovra’

contenere una rappresentazione  del  corpo  stradale,  ferroviario  o

idraulico,  che  dovra’  essere  rappresentato  in  ogni  sua   parte

(scarpate, opere di sostegno, fossi  di  guardia,  opere  idrauliche,

reti di recinzione, fasce di rispetto),  allo  scopo  di  determinare

esattamente l’ingombro dell’infrastruttura. Dovranno  inoltre  essere

rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere

d’arte;

  1. o) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da

realizzare  in  scala  non  inferiore   a   1:2.000/200,   contenenti

l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni  con

reti di trasporto,  di  servizi  e  idrologiche,  le  caratteristiche

geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala  non

dovra’ essere inferiore a 1:1000/100;

  1. p) sezioni tipo stradali, idriche e simili in scala non inferiore

ad 1:50;

  1. q) sezioni trasversali correnti,  in  numero  e  scala  adeguati

comunque non inferiori a 1:200 per  una  corretta  valutazione  delle

quantita’ e dei costi.

Opere d’arte:

  1. a) planimetria,  pianta,  prospetto,  sezioni  longitudinale   e

trasversale, atte a descrivere l’opera nel complesso e  in  tutte  le

sue componenti strutturali;

  1. b) profilo geotecnico in  scala  adeguata  alle  caratteristiche

dell’opera;

  1. c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100 – 1:50;
  2. d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.

Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo:

  1. a) planimetria  generale  in  scala  non  inferiore  a  1:5.000,

integrata con delle tavole dettagliate,  con  planimetrie  –  profili

sezioni, nelle quali vengano indicate od  evidenziate  le  opere,  le

particolarita’ progettuali, le misure mitigatrici e compensative  con

le  quali  sono  state  rispettate,  applicate  ed   ottemperate   le

prescrizioni del provvedimento di compatibilita’ ambientale;

  1. b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e

compensazione.

Impianti:

  1. a) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti;
  2. b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati

i tracciati principali delle reti impiantistiche e la  localizzazione

delle centrali dei diversi apparati, con l’indicazione  del  rispetto

delle vigenti norme in materia  di  sicurezza,  in  modo  da  poterne

determinare il relativo costo;

  1. c) sezioni  tipo  stradali,  ferroviarie  o  idrauliche  con  le

differenti componenti impiantistiche.

Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di discarico:

  1. a) planimetria rappresentativa dei siti di cave  e  di  deposito

temporaneo di recupero e di  discarica,  in  scala  non  inferiore  a

1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;

  1. b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata;
  2. c) piano di coltivazione e di recupero delle cave utilizzate, con

relative planimetrie e sezioni.

Planimetrie e sezioni della cantierizzazione:

  1. a) planimetrie delle aree di cantiere in scala non  inferiore  a

1:1.000;

  1. b) planimetrie delle fasi esecutive;
  2. c) planimetrie con percorsi  dei  mezzi  di  cantiere  in  scala

adeguata;

  1. d) planimetrie   e   sezioni   della   sistemazione   finale   e

rinaturazione delle aree di cantiere.

  1. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente  dalle  tipologie  e

categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo  comprendono

le  opere  ed  i  lavori  necessari  per  evitare  effetti   negativi

sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico,  artistico  ed

archeologico in relazione d’attivita’  di  cantiere  ed  a  tal  fine

comprendono:

  1. a) uno studio  della  viabilita’  di  accesso  ai  cantieri,  ed

eventualmente la progettazione di quella  provvisoria,  in  modo  che

siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il  pericolo

per le persone e l’ambiente;

  1. b) l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti

del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;

  1. c) la localizzazione delle cave eventualmente  necessarie  e  la

valutazione sia del tipo e quantita’ di materiali da  prelevare,  sia

delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

  1. d) lo studio e la stima dei costi per la  copertura  finanziaria

per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione  e

restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse

artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

Articolo 12

Calcoli delle strutture e degli impianti.

 

  1. I calcoli delle strutture e degli  impianti  devono  presentare

livelli  di   approfondimento   tali   da   garantire   il   corretto

dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e  le  apparecchiature

degli impianti, anche  la  specificazione  delle  caratteristiche.  I

calcoli degli impianti devono permettere,  altresi’,  la  definizione

degli eventuali volumi tecnici necessari.

I calcoli di dimensionamento e verifica  delle  strutture  e  degli

impianti devono essere sviluppati ad un livello di  definizione  tale

che  nella  successiva  progettazione  esecutiva   non   si   abbiano

apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Articolo 13

Piano particellare di esproprio.

 

  1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle

interferenze con i servizi e’ redatto in base  alle  mappe  catastali

aggiornate, e comprende anche le espropriazioni  e  gli  asservimenti

necessari per gli attraversamenti e le  deviazioni  di  strade  e  di

corsi d’acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.

  1. Sulle mappe catastali sono altresi’ indicate le eventuali  zone

di rispetto o da sottoporre  a  vincolo  in  relazione  a  specifiche

normative o ad esigenze connesse alla categoria dell’intervento.

Vanno inoltre indicate le zone (per opere punutali)  o  fasce  (per

opere a rete) di interesse urbanistico di pertinenza dell’opera.

  1. Il piano e’ corredato dall’elenco delle ditte  che  in  catasto

risultano proprietarie dell’immobile da espropriare o asservire ed e’

corredato dell’indicazione di tutti i dati catastali,  nonche’  delle

superfici interessate.

  1. Per  ogni   ditta   va   inoltre   indicata   l’indennita’   di

espropriazione determinata in base alle leggi  e  normative  vigenti,

previo apposito sopralluogo.

Articolo 14

Interferenze.

 

  1. Il progetto  definitivo  prevede  la  verifica  aggiornata  del

censimento delle possibili interferenze e dei relativi enti  gestori,

gia’ fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni

interferenza, la specifica progettazione delle opere intese alla loro

risoluzione tenendo in debito conto le eventuali  prescrizioni  degli

enti gestori e determinando dettagliatamente i relativi costi e tempi

di esecuzione.

Il progetto deve quindi contenere almeno i seguenti elaborati:

  1. a) planimetria con individuazione di tutte le interferenze  (scala

non inferiore a 1:2000),  contenente  i  risultati  della  ricerca  e

censimento di tutte le interferenze;

  1. b) relazione giustificativa delle stime  della  risoluzione  delle

singole interferenze;

  1. c) progetto   dell’intervento   di   risoluzione   della   singola

interferenza: per ogni  sottoservizio  interferente  dovranno  essere

redatti degli specifici  progetti  di  risoluzione  dell’interferenza

stessa.

Articolo 15

Elenco dei prezzi unitari.

 

  1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi  facenti  parte

integrante dei  progetti  definitivi,  vengono  utilizzati  i  prezzi

unitari fissati attraverso specifiche analisi dei  principali  prezzi

che  determinano  almeno  il  75  per  cento   dell’importo   globale

dell’opera.  Le  analisi  faranno  riferimento  ai  listini  correnti

nell’area  interessata,  attraverso   i   quali   saranno   parimenti

determinati i restanti prezzi.

Le analisi suddette devono essere condotte:

  1. a) applicando alle quantita’ di materiali, mano d’opera, noli  e

trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita’ unitarie di

ogni  voce,  i  rispettivi  prezzi  elementari  dedotti  da   listini

ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio  ovvero,  in

difetto, dai prezzi correnti di mercato;

  1. b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il  15  per

cento, a seconda della categoria e tipologia dei  lavori,  per  spese

generali di appalto;

  1. c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile

dell’appaltatore.

Articolo 16

Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico.

 

  1. Il computo metrico estimativo  viene  redatto  applicando  alle

quantita’ delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato

“Elenco Prezzi unitari” di cui d’art. 15.

  1. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il

computo metrico estimativo puo’ prevedere le somme da accantonare per

eventuali  lavorazioni  in  economia,  da  prevedere  nel   contratto

d’appalto  o  da  inserire  nel  quadro  economico   tra   quelle   a

disposizione della stazione appaltante.

  1. Il  risultato  del   computo   metrico   estimativo   e   delle

espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto  secondo  lo

schema descritto nel seguito.

  1. Nel quadro economico confluiscono:
  2. a) il risultato  del  computo  metrico  estimativo  dei  lavori,

comprensivi delle opere di cui all’articolo 11, comma 6, del presente

allegato;

  1. b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla  base  delle  linee

guida relative;

  1. c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;
  2. d) l’accantonamento in misura non superiore al 10 per cento  per

imprevisti e per eventuali lavori in economia;

  1. e) l’importo dei costi di acquisizione o  di  espropriazione  di

aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;

  1. f) l’importo dedotto da una percentuale determinata  sulla  base

delle tariffe professionali per le  prestazioni  di  progettazione  e

direzione lavori del contraente generale o del concessionario;

  1. g) l’importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti, nonche’

dagli  utili  della  funzione  propria  di  contraente   generale   o

concessionario dell’opera, in misura percentuale non inferiore al sei

per cento e non superiore all’otto per cento; le predette percentuali

sono aumentate dello 0,6 per cento  ove  sia  richiesta  la  garanzia

globale di cui all’articolo 176, comma 18, del codice;

  1. h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci  riportate

nei quadri economici degli interventi ai sensi del regolamento di cui

all’articolo 5 del codice;

  1. i) tutti gli oneri fino al collaudo.

Articolo 17

Cronoprogramma.

 

  1. Il progetto definitivo e’ corredato  dal  cronoprogramma  delle

lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via  convenzionale

(nel caso di lavori  compensati  a  prezzo  chiuso)  l’importo  degli

stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna.

  1. Il cronoprogrammma e’ composto:
  2. a) da  una  rappresentazione  grafica  di  tutte  le   attivita’

costruttive suddivise in livelli gerarchici dal piu’ generale oggetto

del  progetto  fino  alle   piu’   elementari   attivita’   gestibili

autonomamente dal punto di vista delle responsabilita’, dei  costi  e

dei tempi;

  1. b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione

delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di  sequenza  logica  e

temporale, ferma restando la prescrizione  all’impresa,  in  sede  di

capitolato speciale d’appalto, dell’obbligo di  presentazione  di  un

programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte  le  fasi

costruttive intermedie, con  la  indicazione  dell’importo  dei  vari

stati di avanzamento dell’esecuzione  dell’intervento  alle  scadenze

temporali contrattualmente previste.

  1. Nel calcolo del tempo contrattuale  deve  tenersi  conto  della

prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Articolo 18

Schema di contratto e Capitolato speciale.

 

  1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal

presente allegato e dal capitolato generale  le  clausole  dirette  a

regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa,  distinte  in

rapporti tra l’alta vigilanza e la direzione lavori e rapporti tra la

direzione lavori e l’esecutore con particolare riferimento a:

  1. a) termini di esecuzione penali e pareri;
  2. b) programma di esecuzione delle attivita’;
  3. c) sospensione o riprese dei lavori;
  4. d) oneri a carico dell’appaltatore;
  5. e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
  6. f) liquidazione dei corrispettivi;
  7. g) controlli;
  8. h) specifiche  e  modalita’  di  attuazione   del   monitoraggio

ambientale anche per le fasi di post-operam;

  1. i) specifiche modalita’ e termini di collaudo;
  2. l) modalita’ di soluzione delle controversie.
  3. Allo schema di contratto e’ allegato il capitolato speciale, che

riguarda  le  prescrizioni  tecniche  da  applicare  all’oggetto  del

singolo contratto.

  1. Il capitolato speciale e’ diviso in due parti, la  prima  delle

quali contenente la descrizione delle lavorazioni  e  la  seconda  la

specificazione  delle  prescrizioni  tecniche;   esso   illustra   in

dettaglio:

  1. a) nella prima  parte  tutti  gli  elementi  necessari  per  una

compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto  dell’appalto,

anche ad integrazione degli aspetti non pienamente  deducibili  dagli

elaborati grafici del progetto definitivo;

  1. b) nella seconda parte le modalita’ di esecuzione e le norme  di

misurazione di ogni  lavorazione,  i  requisiti  di  accettazione  di

materiali e componenti, le specifiche di prestazione e  le  modalita’

di prove, nonche’, ove necessario, in relazione alle  caratteristiche

dell’intervento, l’ordine da tenersi nello svolgimento di  specifiche

lavorazioni; nel  caso  in  cui  il  progetto  prevede  l’impiego  di

componenti  prefabbricati,  ne  vanno  precisate  le  caratteristiche

principali,  descrittive  e  prestazionali,  la   documentazione   da

presentare  in  ordine  all’omologazione  e  all’esito  di  prove  di

laboratorio, nonche’ le modalita’ di approvazione da parte  dell’alta

vigilanza e del direttore dei lavori,  sentito  il  progettista,  per

assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

  1. Il capitolato contiene, altresi’, l’obbligo per l’aggiudicatario

di redigere un documento (piano  di  qualita’  di  costruzione  e  di

installazione), da sottoporre alla approvazione dell’alta vigilanza e

della direzione dei lavori, che prevede,  pianifica  e  programma  le

condizioni, sequenze, modalita’, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi

delle attivita’ di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

  1. Il piano dovra’ definire:
  2. a) i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali;
  3. b) i criteri di valutazione e risoluzione della non conformita’.
  4. Per gli interventi il cui corrispettivo e’ previsto a corpo  il

capitolato  speciale  d’appalto  indica,  per   ogni   gruppo   delle

lavorazioni  complessive  dell’intervento   ritenute   omogenee,   il

relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare

complessivo dell’intervento. Tali importi  e  le  correlate  aliquote

sono dedotti dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in

corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono  essere  indicati

anche disaggregati nelle loro componenti principali. I  pagamenti  in

corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote  percentuali

cosi’ definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota

parte effettivamente eseguita.

  1. Per gli interventi il cui corrispettivo e’ previsto a misura, il

capitolato speciale precisa l’importo di ciascuno  dei  gruppi  delle

lavorazioni complessive dell’opera o del  lavoro  ritenute  omogenee,

desumendo dal computo metrico-estimativo.

  1. Ai  fini  della   disciplina   delle   varianti   la   verifica

dell’incidenza delle eventuali variazioni e’  desunta  dagli  importi

netti dei gruppi di lavorazione ritenuti  omogenei  definiti  con  le

modalita’ di cui ai commi 6 e 7.

  1. Il capitolato speciale descrive modalita’, contenuti e tempi di

esecuzione del progetto esecutivo.

  1. Il capitolato speciale prescrive l’obbligo per  il  contraente

generale di presentare un cronoprogramma in sede  d’offerta  (di  cui

all’art. 17) e, prima dell’inizio dei lavori, un programma  esecutivo

nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le  previsioni  circa

il periodo di esecuzione, nonche’ l’ammontare  presunto,  parziale  e

progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle  date  contrattualmente

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.  E’  data

facolta’ di prevedere, in  sede  di  capitolato  speciale  d’appalto,

eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione  a

determinate esigenze.

  1. Nel caso di sospensione o di  ritardo  dei  lavori  per  fatti

imputabili all’impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo  risultante

dal cronoprogramma di cui all’art. 17.

Sezione III
Progetto esecutivo

Articolo 19

Documenti componenti il progetto esecutivo.

 

  1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte

le lavorazioni  e,  pertanto,  definisce  compiutamente  ed  in  ogni

particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento

da realizzare, inclusi i piani operativi  di  cantiere,  i  piani  di

approvvigionamenti, nonche’ i calcoli e i grafici relativi alle opere

provvisionali. Il progetto e’ redatto nel pieno rispetto del progetto

definitivo nonche’ delle  prescrizioni  di  cui  alla  conferenza  di

servizi di cui all’articolo 166 del codice. Il progetto esecutivo  e’

composto dai seguenti documenti:

  1. a) relazione generale;
  2. b) relazioni specialistiche;
  3. c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle  strutture,

degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

  1. d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
  2. e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
  3. f) piani di sicurezza e di coordinamento;
  4. g) manuale di gestione ambientale dei cantieri;
  5. h) progetto di monitoraggio ambientale;
  6. i) computo metrico estimativo.

Articolo 20

Relazione generale del progetto esecutivo.

 

  1. La  relazione  generale  del  progetto  esecutivo  descrive  in

dettaglio, anche  attraverso  specifici  riferimenti  agli  elaborati

grafici e alle prescrizioni  del  capitolato  speciale  d’appalto,  i

criteri  utilizzati  per  le  scelte  progettuali  esecutive,  per  i

particolari costruttivi e per il  conseguimento  e  la  verifica  dei

prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel  caso  in  cui  il

progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la  relazione

precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati  grafici  e  le

prescrizioni  del  capitolato  speciale  d’appalto   riguardanti   le

modalita’ di  presentazione  e  di  approvazione  dei  componenti  da

utilizzare.

  1. La relazione  generale  contiene  l’illustrazione  dei  criteri

seguiti  e  delle  scelte  effettuate  per   trasferire   sul   piano

contrattuale  e  sul  piano  costruttivo   le   soluzioni   spaziali,

tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste  dal

progetto definitivo  approvato;  la  relazione  contiene  inoltre  la

descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine  di

ridurre in corso di esecuzione la possibilita’ di imprevisti.

  1. La relazione illustra altresi’ la struttura dell’organizzazione

prevista per l’attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la

definizione delle figure responsabili, nonche’  l’organizzazione,  le

modalita’ ed il programma stabilito per  l’adozione  del  sistema  di

gestione ambientale dei cantieri  e  l’eventuale  certificazione  ISO

14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati  dal  Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio.

  1. La  relazione  contiene  l’attestazione  della  rispondenza  al

progetto definitivo e alle eventuali prescrizioni dettate in sede  di

approvazione  dello  stesso,   con   particolare   riferimento   alla

compatibilita’ ambientale ed alla localizzazione dell’opera; contiene

le motivazioni che hanno indotto il progettista alla variazione delle

indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso.

Articolo 21

Relazioni specialistiche –  Progetto  di  monitoraggio  ambientale  e

manuale di gestione ambientale.

 

  1. Il progetto esecutivo  prevede  almeno  le  medesime  relazioni

specialistiche contenute  nel  progetto  definitivo,  che  illustrino

puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate

e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

  1. Le   relazioni   contengono   l’illustrazione   di   tutte   le

problematiche esaminate e delle verifiche  analitiche  effettuate  in

sede di progettazione esecutiva.

  1. Il progetto esecutivo comprende inoltre:
  2. a) il progetto di monitoraggio  ambientale  relativo  al  progetto

esecutivo, che dovra’ fornire i rapporti contenenti gli  esiti  delle

indagini integrative eventualmente effettuate dopo la  redazione  del

progetto  definitivo,  le  conseguenti  valutazioni  e  le  eventuali

integrazioni risultate necessarie sulla  base  di  tali  indagini;  i

formati e le modalita’ sono quelli stabiliti nelle linee guida per il

monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;

  1. b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere

redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001  o  dal

Sistema  EMAS  (Regolamento  (CE)n.  761/2001)  o  da  altri  sistemi

asseverati dai Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 22

Elaborati grafici del progetto esecutivo.

 

  1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti  con  i  procedimenti

piu’ idonei, sono costituiti:

  1. a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte,

tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;

  1. b) dagli elaborati che risultino  necessari  all’esecuzione  delle

opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di  indagini

eseguite in sede di progettazione esecutiva;

  1. c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
  2. d) dagli elaborati atti ad illustrare le  modalita’  esecutive  di

dettaglio;

  1. e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie

per  il  rispetto  delle  prescrizioni   disposte   dagli   organismi

competenti  in  sede  di  approvazione  dei   progetti   preliminari,

definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

  1. f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la

esigenze di cui all’articolo 11, comma 6, del presente allegato;

  1. g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali,

prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.

  1. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non  inferiore  al

doppio di quelle del progetto  definitivo,  e  comunque  in  modo  da

consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei

lavori in ogni loro elemento.

Articolo 23

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.

 

  1. I  calcoli  esecutivi  delle  strutture   e   degli   impianti,

nell’osservanza delle rispettive normative  vigenti,  possono  essere

eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

  1. I  calcoli  esecutivi  delle  strutture  devono  consentire  la

definizione e il dimensionamento delle stesse in  ogni  loro  aspetto

generale e  particolare,  in  modo  da  escludere  la  necessita’  di

variazioni in corso di esecuzione.

  1. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento

alle   condizioni   di   esercizio,   alla   destinazione   specifica

dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte

le apparecchiature,  condutture,  canalizzazioni  e  qualsiasi  altro

elemento  necessario  per  la  funzionalita’  dell’impianto   stesso,

nonche’ consentire di determinarne il prezzo.

  1. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti  e’

effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili

al fine di prevedere esattamente ingombri,  passaggi,  cavedi,  sedi,

attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

  1. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque  eseguiti,

sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri  e  delle

modalita’  di  calcolo  che  ne  consentano  una  agevole  lettura  e

verificabilita’.

  1. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
  2. a) gli  elaborati  grafici  di  insieme  (carpenterie,  profili  e

sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati  grafici  di

dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l’altro:

1)  per  le  strutture  in  cemento  armato  o  in  cemento  armato

precompresso: i tracciati dei ferri  di  armatura  con  l’indicazione

delle sezioni e  delle  misure  parziali  e  complessive,  nonche’  i

tracciati delle armature per la precompressione;

2) per le strutture metalliche  o  lignee:  tutti  i  profili  e  i

particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore

delle piastre, del numero e posizione  di  chiodi  e  bulloni,  dello

spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature;

3) per le  strutture  murarie,  tutti  gli  elementi  tipologici  e

dimensionali atti a consentire l’esecuzione;

  1. b) la relazione di calcolo contenente:

1) l’indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualita’ e delle  caratteristiche  meccaniche

dei materiali e delle modalita’ di esecuzione qualora necessarie;

3) l’analisi dei carichi  per  i  quali  le  strutture  sono  state

dimensionate;

4) le verifiche statiche.

  1. Nelle strutture che si identificano  con  l’intero  intervento,

quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di  sostegno  delle

terre e simili,  il  progetto  esecutivo  deve  essere  completo  dei

particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

  1. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
  2. a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta

e comunque  non  inferiore  ad  1:50,  e  gli  elaborati  grafici  di

dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni  metriche

necessarie;

  1. b) l’elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni

impianto con le relative relazioni di calcolo;

  1. c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative

dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

Articolo 24

Piano di manutenzione dell’opera.

 

  1. Il piano di  manutenzione  e’  il  documento  complementare  al

progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo  conto

degli  elaborati  progettuali  esecutivi  effettivamente  realizzati,

l’attivita’  di  manutenzione  dell’intervento  comprese   le   opere

connesse di mitigazione e compensazione, al  fine  di  mantenere  nel

tempo la funzionalita’, le caratteristiche di qualita’,  l’efficienza

ed il valore economico.

  1. Il piano di  manutenzione  assume  contenuto  differenziato  in

relazione all’importanza e alla specificita’ dell’intervento,  ed  e’

costituito dai seguenti documenti operativi:

  1. a) il manuale d’uso;
  2. b) il manuale di manutenzione;
  3. c) il programma di manutenzione.
  4. Il  manuale  d’uso  si  riferisce  all’uso  delle  parti   piu’

importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il

manuale contiene  l’insieme  delle  informazioni  atte  a  permettere

all’utente di conoscere le modalita’ di fruizione del  bene,  nonche’

tutti gli elementi necessari per limitare  quanto  piu’  possibile  i

danni derivanti da  un’utilizzazione  impropria,  per  consentire  di

eseguire tutte le operazioni atte  alla  sua  conservazione  che  non

richiedono    conoscenze    specialistiche    e    per    riconoscere

tempestivamente  fenomeni  di  deterioramento  anomalo  al  fine   di

sollecitare interventi specialistici.

  1. Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni:
  2. a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
  3. b) la rappresentazione grafica;
  4. c) la descrizione;
  5. d) le modalita’ di uso corretto.
  6. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle

parti piu’ importanti del  bene  ed  in  particolare  degli  impianti

tecnologici, con particolare riguardo alle opere  che  possono  avere

riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sull’ambiente,  comprese  le

opere di mitigazione e compensazione ambientale.  Esso  fornisce,  in

relazione alle diverse unita’ tecnologiche, alle caratteristiche  dei

materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per

la  corretta  manutenzione  nonche’  per  il  ricorso  ai  centri  di

assistenza e di servizio.

  1. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
  2. a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
  3. b) la rappresentazione grafica;
  4. c) la descrizione  delle  risorse  necessarie  per  l’intervento

manutentivo;

  1. d) il livello delle prestazioni;
  2. e) le anomalie riscontrabili;
  3. f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente;
  4. g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
  5. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli  e

di interventi da  eseguire,  a  cadenza  temporalmente  o  altrimenti

prefissate, al fine di una corretta gestione del  bene  e  delle  sue

parti  nel  corso  degli  anni.  Esso  si  articola  secondo  quattro

sottoprogrammi:

  1. a) il  sottoprogramma   delle   prestazioni,   che   prende   in

considerazione, per classe di requisito, le prestazioni  fornite  dal

bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

  1. b) il sottoprogranma dei controlli, che definisce  il  programma

delle verifiche e dei  controlli  al  fine  di  rilevare  il  livello

prestazionale (qualitativo e  quantitativo)  nei  successivi  momenti

della vita del bene, individuando  la  dinamica  della  caduta  delle

prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo

di norma;

  1. c) il  sottoprogramma  degli  interventi  di  manutenzione,  che

riporta in ordine temporale i differenti interventi di  manutenzione,

al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del

bene;

  1. d) il  sottoprogramma  relativo  all’attivita’  di  monitoraggio

ambientale  post-opera,  per  l’esecuzione  di  quanto  indicato  nel

progetto di monitoraggio ambientale, ove previsto.

  1. Il programma di manutenzione, il manuale d’uso ed il manuale di

manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a  cura

del  direttore   dei   lavori,   al   termine   della   realizzazione

dell’intervento, al controllo ed alla verifica di validita’, con  gli

eventuali aggiornamenti resi necessari dai  problemi  emersi  durante

l’esecuzione dei lavori.

Articolo 25

Piani di sicurezza e di coordinamento.

 

  1. I piani di  sicurezza  e  di  coordinamento  sono  i  documenti

complementari al progetto esecutivo  che  prevedono  l’organizzazione

delle lavorazioni  atta  a  prevenire  o  ridurre  i  rischi  per  la

sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con

riferimento alle  varie  tipologie  di  lavorazioni,  individuazione,

l’analisi e la  valutazione  dei  rischi  intrinseci  al  particolare

procedimento  di  lavorazione  connessi  a  congestione  di  aree  di

lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

  1. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente  le

coordinate  e  la  descrizione  dell’intervento  e  delle  fasi   del

procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle

attivita’ lavorative con la specificazione  di  quelle  critiche,  la

stima della durata delle lavorazioni, e da una  relazione  contenente

la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in  rapporto

alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione  delle

lavorazioni, alla presenza contemporanea di piu’ soggetti  prestatori

d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento

utile a valutare oggettivamente i rischi per i  lavoratori.  I  piani

sono  integrati  da  un  disciplinare  contenente   le   prescrizioni

operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione

degli infortuni e per la tutela della  salute  dei  lavoratori  e  da

tutte le informazioni  relative  alla  gestione  del  cantiere.  Tale

disciplinare comprende la stima dei costi per  dare  attuazione  alle

prescrizioni in esso contenute.

Articolo 26

Computo metrico-estimativo definitivo.

 

  1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce

l’aggiornamento  del  computo   metrico   estimativo   del   progetto

definitivo, per le sole parti d’opera computate a misura che avessero

subito modifiche, rispetto  al  progetto  definitivo,  a  seguito  di

eventuali indagini integrative ovvero per le parti di opera computate

a corpo soggette a variazioni a termini di contratto.

Sezione IV
Validazione dei progetti

Articolo 27

Finalita’ della verifica.

 

  1. La verifica di cui all’articolo  112  del  codice,  di  seguito

denominata  anche  validazione,  e’  finalizzata  ad   accertare   la

sussistenza, nel progetto a base di gara,  dei  requisiti  minimi  di

appaltabilita’, nonche’ la conformita’ dello  stesso  alla  normativa

vigente. In ogni fase della progettazione il  soggetto  aggiudicatore

provvede altresi’, ove  necessario  con  il  supporto  di  consulenti

esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualita’

del  progetto,  la  correttezza   delle   soluzioni   prescelte   dal

progettista e  la  rispondenza  del  progetto  stesso  alle  esigenze

funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.

  1. La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi:
  2. a) la completezza della progettazione;
  3. b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i  suoi

aspetti;

  1. c) i presupposti per la qualita’ dell’opera nel tempo;
  2. d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti  e  di

contenzioso;

  1. e) la possibilita’  di  ultimazione  dell’opera  entro  i  termini

previsti.

Articolo 28

Verifica attraverso strutture tecniche dell’amministrazione.

 

  1. La stazione appaltante provvede all’attivita’ di verifica della

progettazione attraverso strutture e personale tecnico della  propria

amministrazione,  ovvero  attraverso  strutture  tecniche  di   altre

amministrazioni di cui puo’ avvalersi  ai  sensi  dell’articolo  143,

comma 11, del codice.

  1. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l’attivita’

di verifica dei progetti sono:

  1. a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’unita’

tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi  della  norma

europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale  organismo  di  ispezione  di

Tipo B;

  1. b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

l’unita’ tecnica di cui alla lettera a);

gli uffici  tecnici  delle  stesse  stazioni  appaltanti  ove  il

progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di  un

sistema di gestione per la qualita’ ove il progetto sia stato redatto

da progettisti interni.

  1. Per sistema di gestione per la qualita’, ai fini di cui al comma

1, si intende un sistema coerente con requisiti della  norma  UNI  EN

ISO 9001.

Per un periodo di due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente allegato le  strutture  tecniche  dell’amministrazione  sono

esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.

  1. Ferme restando le competenze del  Ministero  per  le  attivita’

produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento,

il Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  tramite  il  servizio

tecnico centrale, e’ organo di accreditamento delle  unita’  tecniche

delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  e

degli organismi statali di diritto  pubblico  ai  sensi  delle  norme

europee UNI EN ISO 9001 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi

di ispezione di Tipo B, sulla base di  apposito  regolamento  tecnico

predisposto dal  Consiglio  stesso  sentiti  gli  enti  nazionali  di

accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per  le  finalita’  di

cui al presente comma  gli  organismi  statali  di  diritto  pubblico

possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

  1. Per le amministrazioni pubbliche che  non  si  avvalgono  delle

disposizioni di cui al comma  4  l’accreditamento  dell’organismo  di

ispezione di Tipo B e l’accertamento del sistema di gestione  per  la

qualita’ coerente con  i  requisiti  della  norma  UNI  EN  ISO  9001

dovranno essere rilasciati,  rispettivamente,  da  enti  partecipanti

all’European Cooperation for Accreditation (EA)  e  da  organismi  di

certificazione,  accreditati  da   enti   partecipanti   all’European

Cooperation for Accreditation (EA).

Articolo 29

Verifica attraverso strutture tecniche esterne all’amministrazione.

 

  1. Nei casi di inesistenza delle condizioni  di  cui  all’articolo

precedente,  comma  1,  nonche’  nei  casi  di  carenza  di  adeguate

professionalita’ in organico, accertata ai  sensi  dell’articolo  10,

comma  7,  del  codice,  la  Stazione  appaltante,  su  proposta  del

responsabile  del  procedimento  o  direttamente  tramite  lo  stesso

responsabile del procedimento, con le modalita’ previste dal  codice,

affida l’appalto  di  servizi  avente  ad  oggetto  la  verifica,  ai

seguenti soggetti:

  1. a) per verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20

milioni di euro, ad organismi  di  controllo,  accreditati  ai  sensi

della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC  17020  da  enti  partecipanti

all’European Cooperation for Accreditation (EA),  come  organismi  di

ispezione di Tipo A;

  1. b) per verifiche  di  progetti  relativi  a  lavori  di  importo

inferiore a 20 milioni di euro:

ai soggetti di cui alla lettera a);

ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e),  f),

g), h), del codice che dovranno disporre di  un  sistema  interno  di

controllo  di  qualita’,  dimostrato  attraverso  il  possesso  della

certificazione di conformita’ alla norma UNI EN ISO 9001,  rilasciata

da organismi  di  certificazione  accreditati  da  enti  partecipanti

all’European Cooperation for Accreditation (EA); tale  certificazione

dovra’  essere  emessa  in  conformita’  ad  apposite   linee   guida

predisposte dagli  enti  di  accreditamento  riconosciuti  a  livello

europeo in termini tali da garantire l’assoluta separazione sul piano

tecnico procedurale tra le attivita’ ispettive ed altre attivita’ con

queste  potenzialmente  conflittuali.  Tali  soggetti  dovranno  aver

costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata

all’attivita’ di  verifica  dei  progetti  e  in  cui  sia  accertata

mediante  la  certificazione  l’applicazione  di  procedure  che   ne

garantiscano  indipendenza  ed  imparzialita’;  i  predetti  soggetti

dovranno altresi’ dimostrare, in  relazione  alla  progettazione  del

singolo intervento da verificare, di non essere nelle  situazioni  di

incompatibilita’ di cui al comma 5 dell’articolo 31 e di non avere in

corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti  di  natura

professionale  e  commerciale  con   i   soggetti   coinvolti   nella

progettazione oggetto della  verifica.  I  soggetti  devono  altresi’

impegnarsi per iscritto al momento dell’affidamento dell’incarico,  a

non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i

soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica  per  i

due anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico.

  1. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare

di essere in possesso dei requisiti  minimi  di  partecipazione  alla

gara per l’affidamento dei servizi avente  ad  oggetto  la  verifica,

individuati dalla stazione appaltante come previsto all’art. 31.

Articolo 30

Disposizioni generali.

 

  1. Il responsabile del procedimento stima il  corrispettivo  delle

attivita’ di verifica del progetto con riferimento a quanto  previsto

dalla Tabella B6 voce “validazione progetto” del D.M. 4  aprile  2001

del Ministro della giustizia (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26  aprile

2001) e suoi aggiornamenti.

  1. L’attivita’ di verifica  della  progettazione,  con  esclusione

dell’attivita’ di  verifica  relativa  ai  livelli  di  progettazione

verificati internamente, qualora  sia  affidata  a  soggetti  esterni

all’Amministrazione, e’ affidata unitariamente.

  1. Il responsabile del procedimento individua, negli atti di gara,

le modalita’ ed i  criteri,  anche  a  campione,  di  verifica  degli

elaborati che compongono la  progettazione  e  fornisce  al  soggetto

affidatario i documenti di riferimento per la verifica.

  1. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento del  servizio  di

verifica fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione

dei singoli interventi e devono  essere  inseriti  nel  documento  di

programmazione.

  1. L’affidamento dell’incarico esterno di verifica e validazione e’

incompatibile con lo  svolgimento  per  il  medesimo  progetto  della

progettazione, del  coordinamento  della  medesima,  della  direzione

lavori e del collaudo.

  1. Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del

soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica, con le  procedure  di

cui agli articoli seguenti, anche per una pluralita’ di progettazioni

analoghe, stimando  complessivamente  il  corrispettivo  dei  singoli

incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

  1. Il soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica e’ munito  di

adeguata  polizza  assicurativa   ai   sensi   di   quanto   previsto

all’articolo 37.

Articolo 31

Requisiti per la partecipazione alle  gare  per  l’affidamento  delle

attivita’ di verifica.

 

  1. Il responsabile del procedimento individua i  requisiti  minimi

per la partecipazione alle procedure di affidamento  della  attivita’

di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:

  1. a) fatturato globale per servizi di  verifica  realizzato  negli

ultimi tre anni per un importo  da  determinare  in  una  misura  non

inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto dei  servizi  di

verifica;

  1. b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni,  di  almeno  due

appalti di servizi di verifica  di  progetti  relativi  a  lavori  di

importo almeno pari a quello oggetto dell’appalto da  affidare  e  di

natura analoga allo stesso.  Per  servizio  di  verifica  analogo  si

intende quello appartenente,  in  via  esemplificativa,  ai  seguenti

raggruppamenti di tipologia di interventi:

– organismi edilizi ed opere di bioedilizia;

– opere per la mobilita’ su gomma e ferro;

– opere relative al ciclo intergrato dell’acqua;

– opere fluviali e marittime;

– opere impiantistiche;

–   opere   di   impatto   ambientale,   di   bonifica    e    di

ecocompatibilita’.

  1. Per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente

Sezione, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 puo’  essere

anche riferito ad attivita’  di  progettazione,  direzione  lavori  e

collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 puo’ essere

soddisfatto attraverso la dimostrazione  di  almeno  quattro  servizi

analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di  lavori

per un importo complessivo pari a quello oggetto  della  verifica  da

affidare.

  1. Il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua

in sede di offerta le figure professionali alle quali sara’  affidato

l’incarico della verifica. Le figure  professionali  proposte  devono

essere in possesso delle competenze previste dalla norma UNI  CEI  EN

ISO/IEC 17020.

  1. Alle procedure  di  affidamento  delle  attivita’  di  verifica

possono partecipare,  in  forma  singola  o  associata,  i  soggetti,

accreditati  da  enti  partecipanti  all’European   Cooperation   for

Accreditation (EA) ai sensi della norma europea UNI  CEI  EN  ISO/IEC

17020, di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e  h),

del codice che siano nelle condizioni di cui all’articolo  29,  comma

1, lettera b), del  presente  allegato.  Per  verifiche  di  progetti

relativi a  lavori  di  importo  superiore  a  20  milioni  di  euro,

l’accreditamento,  ai  sensi  della  predetta  norma   europea   come

organismi di ispezione di Tipo A, deve essere posseduto  da  tutti  i

soggetti concorrenti in forma  associata.  In  caso  di  associazione

temporanea la  mandataria  deve  possedere  una  quota  di  requisiti

minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno  pari

al 50 per cento; la  restante  percentuale  minima  di  possesso  dei

requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per  cento  dei

requisiti stessi.

  1. Il  soggetto  che  intende  partecipare  alla  gara  non   deve

partecipare o avere partecipato  direttamente  o  indirettamente  ne’

alla gara per l’affidamento della progettazione  ne’  alla  redazione

della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto  accertato

dalla  stazione  appaltante  su  segnalazione  del  responsabile  del

procedimento comporta l’esclusione per  5  anni  dalle  attivita’  di

verifica e, a tale fine, e’ comunicato a organismi di accreditamento.

Articolo 32

Procedure di gara.

 

  1. L’affidamento della attivita’ di validazione avviene  ai  sensi

dell’articolo 164, comma 2, del codice, con il criterio  dell’offerta

economicamente piu’ vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi:

  1. a) prezzo;
  2. b) caratteristiche professionali del gruppo di verifica;
  3. c) caratteristiche e modalita’ del servizio e delle prestazioni.
  4. Per l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la verifica

puo’   essere   utilizzata   la   stessa   commissione   giudicatrice

dell’appalto di servizi di progettazione, laddove  esistente,  ovvero

un’apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’articolo

106 del codice, di cui fa parte il responsabile del procedimento.

  1. Dell’avvenuto affidamento e’ data pubblicita’.

Articolo 33

Principi generali delle verifiche ai fini della validazione.

 

  1. La verifica ai fini della validazione,  eseguite  nel  rispetto

delle disposizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

–  progetto  preliminare  costituito  dai  documenti  di   progetto

descritti nella Sezione I – Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;

–  progetto  definitivo  costituito   dai   documenti   progettuali

descritti alla Sezione II –  Articoli  8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18

del presente atto.

  1. Gli aspetti del controllo sono:
  2. a) completezza della documentazione progettuale;
  3. b) contenuto degli elaborati;
  4. c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
  5. d) controllo incrociato tra gli elaborati;
  6. e) affidabilita’ e funzionalita’ tecnica dell’intervento.
  7. a) Completezza della documentazione progettuale

Controllo  della  regolare  sottoscrizione  dei  documenti,   della

sussistenza  dell’obbligo  normativo  di  sottoporre  a   particolari

verifiche il progetto e verifica dell’esistenza di quanto  prescritto

dalle normative vigenti;

  1. b) Controllo del contenuto degli elaborati.

Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza  degli

elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici anche

in  relazione  alla  documentazione  di  riferimento   al   fine   di

raggiungere un’univoca e puntuale computazione dei manufatti e  delle

opere oggetto delle rappresentazioni  grafiche  e  delle  descrizioni

contenute nelle relazioni  tecniche  (geometria  delle  opere,  tipo,

caratteristiche, qualita’ e quantita’ dei materiali);

  1. e) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche.

Univoca  definizione  dell’opera  negli  elaborati  grafici,  nelle

relazioni tecniche, nei capitolati e nelle  quantita’  riportate  nei

computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra  elaborati

progettuali e computi metrici estimativi;

congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite,  sopra

descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di contratto;

  1. d) Controllo incrociato fra elaborati.

– Verifica dell’assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la

medesima opera ed afferenti a tematiche  progettuali  e/o  discipline

distinte;

– verifica dell’assenza di eventuali incongruenze all’interno della

singola opera caratterizzata da processi costruttivi  successivi  e/o

diversi tra di loro;

  1. e) Affidabilita’ e funzionalita’ tecnica dell’intervento.

– Accertamento del grado di approfondimento delle  indagini,  delle

ricerche, degli studi e  delle  analisi  eseguite  a  supporto  della

progettazione;

–  rispondenza  dei  criteri  di  scelta  e  dimensionamento  delle

soluzioni progettuali alle indagini  eseguite,  alle  prescrizioni  e

alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e  nelle

specifiche fornite dal committente;

– attuabilita’ delle soluzioni  proposte  per  quanto  riguarda  la

cantierizzazione  e  le  fasi  degli  interventi  in  relazione  alle

funzionalita’ dell’opera, comparando il  progetto  con  altri  simili

gia’ realizzati e sperimentati;

– verifica dell’attendibilita’ delle  relazioni  di  calcolo  delle

strutture e degli impianti con particolare riguardo  ai  procedimenti

di calcolo e ai livelli di sicurezza per l’analisi del  comportamento

delle opere provvisionali e definitive;

– verifica del livello di dettaglio dei calcoli  in  rapporto  alle

indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche  e  alle

illustrazioni degli  elaborati  grafici  delle  diverse  parti  delle

opere;

–  rispondenza  delle   scelte   progettuali   alle   esigenze   di

manutenzione e gestione;

–  verifica  di  ottemperanza  alle  prescrizioni  degli  organismi

preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonche’ di eventuali

altri organismi e controllo del rispetto  dei  parametri  fissati  da

norme italiane e/o internazionali;

–  rispondenza  dell’intervento  a  quanto  previsto  dal   decreto

legislativo 14 agosto 1990, n.  494  e  dal  decreto  legislativo  19

novembre 1999, n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese

le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza;

– rispondenza dei  tempi  di  risoluzione  delle  interferenze  con

l’avvio dei lavori principali o,  nel  caso  di  sovrapposizione  dei

tempi con i lavori principali,  esistenza  di  specifiche  norme  nel

capitolato speciale d’appalto.

  1. A conclusione delle attivita’  di  verifica  viene  redatto  un

rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di ispezione

e dagli ispettori. Il rapporto attesta l’esito finale della verifica.

Articolo 34

Estensione del controllo e momenti della verifica.

 

  1. Le verifiche, come sopra indicate, devono  essere  adeguate  al

livello progettuale in esame e costituiscono la base  di  riferimento

della  attivita’  di  validazione;  i  capitolati  da  redigersi  dal

soggetto  aggiudicatore  precisano  nel  dettaglio  le  modalita’  di

validazione, integrando le previsioni del presente atto in  relazione

alla natura e complessita’ dell’opera.

  1. In presenza di elevata ripetitivita’ di elementi progettuali e/o

di esistenza, di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi  gia’

oggetto di verifica, potranno essere adottati, a  seconda  dei  casi,

metodi di controllo “a campione” e/o di “comparazione”. Il  metodo  a

campione prevede comunque l’analisi della  concezione  di  tutti  gli

elementi ritenuti fondamentali, con l’esclusione di  quelli  che  non

rispondono a criteri di criticita’; in ogni caso delle  scelte  sopra

citate  dovra’  essere  fornita   opportuna   giustificazione   nella

pianificazione dell’attivita’ di controllo.

  1. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attivita’ di

controllo successiva  puo’  essere  svolta  sulle  parti  costituenti

modifica  o  integrazione  della  documentazione   progettuale   gia’

esaminata.

  1. Le  verifiche  devono  essere   effettuate   sul   livello   di

progettazione posto a base  di  gara.  In  relazione  alla  natura  e

complessita’   dell’opera   e   delle   modalita’   di    affidamento

dell’appalto,  il  responsabile  del   procedimento   puo’   disporre

l’effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri  livelli

di progettazione, pianificando l’attivita’ di  verifica  in  funzione

del piano di sviluppo della  progettazione  e  degli  adempimenti  di

approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza.

  1. Le strutture tecniche o gli organismi di  controllo  incaricati

della verifica, possono supportare il responsabile  del  procedimento

anche nell’attivita’ di verifica delle perizie di variante  in  corso

d’opera.

  1. Lo  svolgimento  dell’attivita’   di   verifica   deve   essere

documentato attraverso la redazione di appositi verbali.

Articolo 35

Le modalita’ di validazione.

 

  1. La validazione del progetto posto a base di  gara  e’  espressa

mediante  un  atto  formale,  sottoscritto   dal   responsabile   del

procedimento, che riporti gli esiti  delle  verifiche  effettuate  ai

fini della validazione da parte dell’organismo di controllo e  quelli

dell’esame in contraddittorio con progettista, con la  partecipazione

delle strutture  tecniche  o  degli  organismi  di  controllo  e  del

direttore dei lavori laddove nominato.

  1. In caso di dissenso del responsabile del procedimento  rispetto

agli esiti delle verifiche effettuate, l’atto formale di  validazione

o mancata validazione del progetto deve  contenere,  oltre  a  quanto

previsto al comma 1, specifiche motivazioni.

  1. Il bando e la lettera di invito devono  contenere  gli  estremi

dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Articolo 36

Le responsabilita’.

 

  1. Nei limiti delle attivita’ di verifica di cui all’articolo  33,

il  soggetto  incaricato  della  validazione  risponde  a  titolo  di

inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto

validato che ne pregiudichino in tutto o in parte la  realizzabilita’

o la sua utilizzazione.

  1. Il soggetto  incaricato  dell’attivita’  di  verifica  che  sia

inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente atto e dal

contratto di servizi e’ tenuto  a  risarcire  i  danni  derivanti  al

soggetto  aggiudicatore  in  conseguenza  dell’inadempimento  ed   e’

escluso per i successivi 5 anni dalle attivita’ di verifica. Nel caso

in cui il soggetto  incaricato  della  verifica  sia  dipendente  del

soggetto aggiudicatore esso risponde economicamente nei limiti  della

copertura assicurativa di cui all’articolo 37 e,  in  caso  di  colpa

grave, lo stesso  e’  sottoposto  alle  responsabilita’  disciplinari

previste dall’ordinamento di appartenenza.

  1. L’atto formale di avvenuta validazione del progetto non esime il

concorrente  che   partecipa   alla   procedura   per   l’affidamento

dell’appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti

di cui al comma 4 dalle conseguenti responsabilita’.

  1. L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle

concessioni di lavori pubblici e’  accompagnata  dalla  dichiarazione

con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati

progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo

di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle  condizioni

locali,  della  viabilita’  di  accesso,  delle  cave   eventualmente

necessarie  e  delle  discariche  autorizzate  nonche’  di  tutte  le

circostanze generali e particolari  suscettibili  di  influire  sulla

determinazione  dei   prezzi,   sulle   condizioni   contrattuali   e

sull’esecuzione dei lavori  e  di  aver  giudicato  i  lavori  stessi

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro

complesso remunerativi e tali da consentire il  ribasso  offerto.  La

stessa  dichiarazione  contiene  altresi’  l’attestazione  di   avere

effettuato una  verifica  della  disponibilita’  della  mano  d’opera

necessaria per l’esecuzione dei lavori nonche’  della  disponibilita’

di attrezzature adeguate all’entita’ e alla tipologia e categoria dei

lavori in appalto.

Articolo 37

Le garanzie.

 

  1. Il soggetto incaricato dell’attivita’ di verifica  deve  essere

munito, dalla data di  accettazione  dell’incarico,  di  una  polizza

indennitaria  civile  per  danni  a  terzi  per  i  rischi  derivanti

dall’attivita’   di   propria   competenza   avente    le    seguenti

caratteristiche e durata:

  1. a) nel  caso  di  polizza  specifica  limitata  all’incarico  di

validazione del progetto preliminare, la polizza medesima deve  avere

durata fino alla data di  approvazione  del  progetto  definitivo  da

parte della stazione appaltante;

  1. b) nel  caso  di  polizza  specifica  limitata  all’incarico  di

verifica ai  fini  della  validazione  del  progetto  definitivo,  la

polizza medesima dovra’  avere  durata  fino  alla  approvazione  del

progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;

  1. c) tutte le polizze suddette dovranno  avere  un  massimale  non

inferiore al 5 per cento del valore  dell’opera,  con  il  limite  di

dieci milioni di euro;

  1. d) nel caso in cui l’affidatario dell’incarico di validazione sia

coperto da una polizza professionale generale per l’intera attivita’,

detta polizza deve essere integrata attraverso  idonea  dichiarazione

della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di  cui

ai punti a), b), c) per lo specifico progetto.

  1. Il premio relativo a tale copertura assicurativa  e’  a  carico

della  Amministrazione  di  appartenenza  del   soggetto   incaricato

dell’attivita’ di  verifica,  mentre  sara’  a  carico  del  soggetto

affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

Sezione V
Norme in Materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico

Articolo 38

Disposizioni  in  materia  di  verifica   preventiva   dell’interesse

archeologico.

 

  1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del decreto

legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  con  riguardo  alle   opere

sottoposte all’applicazione della parte II, capo III, titolo  IV  del

codice si applicano gli articoli 95 e 96 del codice. Gli obblighi ivi

stabiliti per le stazioni appaltanti sono  riferiti,  nell’ambito  di

applicazione del citato capo IV, ai soggetti aggiudicatori.

  1. In  deroga  alle  suddette  disposizioni,  il  termine  per  la

richiesta del Soprintendente di sottoposizione  dell’intervento  alla

procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, di  cui

all’articolo 95, comma 3, del codice, e’ ridotto a trenta giorni.  La

richiesta di approfondimenti istruttori di cui al  comma  4,  secondo

periodo, del suddetto articolo e’ ammessa una sola volta.

  1. Nelle more della procedura di cui all’articolo 96 del codice, il

soggetto aggiudicatore puo’ approvare e sottoporre alla deliberazione

del CIPE il progetto preliminare dell’opera, a condizione che l’esito

delle indagini archeologiche  in  corso  consenta  la  localizzazione

dell’opera  medesima  o  comporti  prescrizioni  che  permettano   di

individuarne un’idonea localizzazione. Il Direttore regionale,  sulla

base  dell’istruttoria  condotta   dal   Soprintendente   competente,

riferisce sull’interesse archeologico del sito al Ministro per i beni

e le attivita’ culturali,  ai  fini  dell’approvazione  del  progetto

preliminare ai sensi dell’articolo 165 del codice.

  1. Ove non si proceda alla redazione e approvazione  del  progetto

preliminare con le procedure di cui al  presente  codice,  parte  II,

titolo III, capo IV, e la  localizzazione  dell’opera  avvenga  sulla

base del progetto definitivo, le norme di cui alla  presente  sezione

si applicano anche al progetto definitivo.

Allegato XXII

 

MODELLO DI CUI ALL’ARTICOLO 189

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Share