GIUSTIZIA RIPARATIVA: TRA DIRITTI E FACOLTÀ PER LE PERSONE PARTECIPANTI. (PRIMA PARTE)

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Pasquale avv. Lattari Mediatore esperto e formatore in giustizia riparativa iscritto elenco mediatori esperti in Giustizia riparativa Ministero Giustizia. Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key in materia. Responsabile delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio; corresponsabile del Centro Antiviolenza per minori ed adolescenti della Regione Lazio con sede a Latina a seguito protocollo con Garante Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio.

Le norme del d.leg.vo circa l’accesso degli interessati

 Il paradigma di GR si aggiunge alla giustizia penale ordinaria quale risposta di giustizia dello Stato all’ ingiustizia del reato.

Tuttavia – in ragione delle caratteristiche della GR – è da affrontare la quaestio se i partecipanti vantino un diritto o meno ad accedere ai programmi di GR. Si osserva.

-L’art.44 d.leg.vo 150 prevede che i programmi di GR sono “accessibili” senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità; e “si può accedere” ai programmi in ogni stato e grado del proc.to penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione o all’esito della sentenza di non luogo a procedere per difetto di condizione di procedibilità o per intervenuta causa estintiva del reato. E nei reati a querela anche prima che sia proposta.

-L’art. 43 d.leg.vo 150 ai commi 4 e 5 prevede che l’accesso è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal decreto; ed è sempre favorito senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti derivante dallo svolgimento dei programmi.

-L’art.45 dleg.vo 150 – Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa – prevede che “possono partecipare ai programmi…”

-L’art. 47 dleg.vo – Diritto all’informazione – afferma che le persone interessate vengono informate senza ritardo da parte dell’autorità giudiziaria, in ogni Stato e grado del procedimento penale o all’inizio dell’esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili, “

Tale disposizione appare ictu oculi decisiva – al pari di quanto prevede l’art. 129 bis cpp – ai fini della quaestio posta.

L’art. 129 bis cpp sull’accesso degli interessati.

L’ art. 129-bis cod. proc. pen. – accesso ai programmi di giustizia riparativa – è stato inserito dal d.leg.vo 150 nel codice di rito quale norma generale per fissare le regole per l’avvio dei programmi di Giustizia Riparativa (GR).

É previsto che il giudice in ogni stato e grado del proc.to “può disporre, anche d’Ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima al Centro per la GR per l’avvio di un programma di giustizia riparativa” (co.1)

Le parti possono avanzare richiesta (co.2)

L’invio degli interessati è disposto dal giudice – sentite le parti, i difensori nominati e se lo ritiene la vittima del reato – “qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvedi al pubblico ministero con decreto motivato.” (co.3)

La valutazione dell’autorità giudiziaria sui criteri di accesso – che comprende una prognosi positiva utilità alla risoluzione e due negative assenza di pericolo per gli interessati e per l’accertamento – è funzionale all’invio al Centro di GR. “In altri termini, l’Autorità giudiziaria apre le porte, ma non le varca; non entra quindi in quegli ambienti, né interviene o valuta se, come e quando attuare un programma di giustizia riparativa.”[1]

La valutazione invece che spetta al mediatore – che nelle attività preliminari ex art. 54 d.leg.vo – è la verifica circa la fattibilità dei programmi di GR per le persone in questione.

É di tutta evidenza che tali plurimi elementi di valutazione – sia da parte del giudice che del mediatore – sono ostativi a poter ravvisare in capo agli interessati un diritto di accesso ai programmi di GR.

La giurisprudenza sul diritto di accesso.

Tant’è che il provv.to dell’autorità giudiziaria ex art. 129 bis cpp che nega l’accesso alla GR non è impugnabile secondo la giurisprudenza.

Le ragioni sono plurime perché:

  1. a) non previsto espressamente dall’art. 568 co 1 cpp tra i mezzi impugnabili

b)non riguardante la libertà personale e quindi neppure impugnabile ex art. 111 Costituzione per violazione di legge[2],

  1. c) last but not least: la natura della GR non è giurisdizionale. [3]

 La dottrinca circa il diritto di accesso.

La dottrina anche è pacifica. Si afferma che vi sono dati espressi che ostano alla piena configurabilità del diritto quali l’omesso uso del termine diritto per l’accesso laddove al contrario il dleg.vo 150 parla di diritto all’informazione (art. 47 co.3) diritto all’assistenza linguistica (art.49) diritto per i minori di età (46) mentre “In relazione alla possibilità di partecipare ad un programma di giustizia riparativa si parla semplicemente di accesso (e non di diritto di accesso). Ciò che difetta, inoltre, è l’azionabilità di tale diritto: nessun rimedio sembra essere previsto dal decreto legislativo numero 150/2022 per coloro che si vedono negare la richiesta di accedere a un programma di giustizia riparativa o per l’inerzia dell’autorità inviante.” [4]

Inoltre – sotto altra prospettiva – l’assimilazione ad un diritto per la vittima all’accesso alla GR contrasta con la natura della GR che per un verso non è assimilabile ad un servizio di assistenza alle vittime previsto e riconosciuto dalla direttiva UE 29/2012 sub art. 8 e 9 come diritto per le vittime e per altro contrasta con il rapporto di complementarietà rispetto all’accertamento dell’accusa nel processo penale incentrata su un giudice terzo e sulle garanzie per l’accusato che “non può tollerare una sorta di diritto potestativo della vittima all’apertura di un segmento procedimentale che interferisca (sia pure con tutte le cautele del caso ) con il processo penale.[5]

Facoltà e non diritto all’accesso alla GR per i partecipanti.

La situazione giuridica delle persone dinanzi all’accesso alla GR è quindi una mera aspettativa legittima (e non di fatto) perché prevista dalla normativa.

Tuttavia tale aspettativa legittima all’accesso è:

-ancora in uno stadio preliminare e strumentale che per esplicarsi in accesso alla GR deve attendere l’invio autorizzativo del giudice e la valutazione di fattibilità del mediatore

– priva di tutela perché è prevista la non impugnabilità sia del diniego di invio del giudice (ex art. 129 bis cpp) che della valutazione di non fattibilità del mediatore (ex art. 54 co.2).

Tale situazione giuridica di mera aspettativa legittima non può costituire un diritto all’accesso ai programmi di GR; al più costituisce una generica facoltà: la possibilità concessa agli interessati dal d.leg.vo 150 affinché – autorizzati dal giudice e verificata la fattibilità dal mediatore – possano accedere al programma di GR.

Uno scenario giuridico completamente diverso si ha avviato il programma di GR (vd SECONDA PARTE)

 

[1] Relazione Ministeriale accompagnamento d.legvo 150 in GU serie generale 245 del 19.10.2022 pg cit pg. 318

[2] “la garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 Rv. 224610). Il provvedimento con il quale si rigetta la richiesta di accesso alla giustizia ripartiva manca di tali requisiti, e dunque ad esso non è estensibile il regime di ricorribilità per cassazione per violazione di legge previsto dall’art. 111, comma settimo, Cost.” (cass. 6595 del 2024 punto 1.2.1)

[3] “La mancata previsione dell’impugnabilità, nell’ambito del procedimento penale, dell’ordinanza che nega all’indagato/imputato l’accesso ad un programma di giustizia riparativa non pone problemi di legittimità costituzionale, poiché il procedimento riparativo di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. non ha natura giurisdizionale, concretizzandosi in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale, che talora risultano incompatibili con queste ultime….”

in accordo con l’opinione senz’altro prevalente in dottrina, osserva il collegio che, alla luce di quanto fin qui evidenziato, il procedimento riparativo non è un procedimento giurisdizionale: il programma riparativo e le attività che gli sono propri appartengono non al procedimento/processo penale, quanto piuttosto all’ordine di un servizio pubblico di cura della relazione tra persone, non diversamente da altri servizi di cura relazionale ormai diffusi in diversi settori della sanità e del sociale. Ciò spiega le ragioni per le quali, all’interno del procedimento riparativo, operano regole di norma non mutuabili da quelle del processo penale, ed anzi, incompatibili con quelle del processo penale: volontarietà, equa considerazione degli interessi tra autore e vittima, consensualità, riservatezza, segretezza. Ed invero, proprio perché l’oggetto e la finalità del percorso riparativo sono completamente diversi da quelli del processo penale, non possono in entrambi operare gli stessi principi.” CASSAZIONE N. 6595 DEL 2024

[4] G Mannozzi. Le sfide poste dell’istituzionalizzazione della giustizia riparativa: Importazione di modelli e nuovi colonialismi in La giustizia riparativa A cura di Valentina Bonini. Torino. 2024 pg 17

[5] M Bouchard – F Fiorentin La giustizia riparativa Milano 2024 pg 117-118

[6]“La giustizia riparativa si muove su binari differenti rispetto all’accertamento della penale responsabilità circa il fatto di reato, sicché la partecipazione al programma di giustizia riparativa, da parte della persona indicata come autore dell’offesa, non può assolutamente essere apprezzata, ai fini processuali, come ammissione di responsabilità penale.” Relazione Ministeriale accompagnamento d.legvo 150 in GU serie generale 245 del 19.10.2022 pg 537

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