LA GIUSTIZIA RIPARATIVA ALLARGA LO SPAZIO ALLA PERSONA NELLA GIUSTIZIA PENALE

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Pasquale avv. Lattari*

*(Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key sulla Giustizia Riparativa. Responsabile attività delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio.)

La Giustizia Riparativa a breve diventerà diritto fruibile a tutti e per tutti.[1]

La Giustizia Riparativa paradigma di giustizia nuovo – ed al contempo antico – focalizza l’interesse – ed anche la curiosità – dell’opinione pubblica e deli operatori.

Ma per lo più la prospettiva dalla quale viene affrontata ed anche valutata è dal processo e dai suoi istituti. E ciò è legittimo ed contempo fuorviante: i presupposti, la natura ed i fini della Giustizia Riparativa esulano in parte qua dai tradizionali canoni processual-penalistici. A partire da questi la visione della Giustizia riparativa risulta parziale e, soprattutto, impedisce di coglierne la ratio e la carica innovativa.

E tuttavia da tale angolatura tra gli aspetti che più destano interesse vi sono rapporto della Giustizia riparativa con il diritto ed il processo penale e, soprattutto i presupposti, anche teorici, su cui si basa. Si osserva.

Circa i rapporti tra la Giustizia Riparativa ed il processo penale.

È l’ambito che, specie tra gli operatori, suscita più interesse per gli innumerevoli risvolti concreti per le parti, specie per l’indicato autore.

L’innesto del “binario” del programma di Giustizia riparativa sull’altro ove si svolge il processo penale – lo scambio iniziale di deviazione si ha ex art. 129 bis cpp e quello finale di rientro con le relazioni e le comunicazioni degli esiti del programma di giustizia riparativa – suscita interrogativi sugli effetti sui principi fondamentali del processo in particolare principio di innocenza ex art. 27 co.2 Costituzione.

Ma a ben vedere gli strumenti che rendono ed evitano pregiudizi in malam partem per chi percorre il binario riparativo e torna al processo sono apertis verbis espressi dalla legge, e peraltro scongiurati dalle prime linee guida. [2]

Circa i presupposti teorici.

Un presupposto fondante la Giustizia riparativa è la visione del reato come lesione dei diritti personali prima ed oltre la violazione dei diritti dello Stato rappresentati dalla norma penale: la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sub considerando (9) afferma: «Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime».

Il fatto che i programmi di giustizia riparativa avvengano fuori dal processo ed in assenza del giudice – ed in parte degli avvocati (vd art.54 e 56 d. leg.vo 150/22 ) – ed abbiano caratteristiche – consensualità e volontarietà e libertà – distanti dal processo abilita una visione privatistica della giustizia riparativa, con una dignità dimidiata rispetto alla giustizia del processo penale. La Giustizia Riparativa è vista come una sorta di abbassamento della penalità ed attenuazione della indisponibilità delle conseguenze del reato: una sorta di cd privatizzazione degli effetti del reato. Ma ciò è del tutto erroneo ed arbitrario. Si osserva.

1

Plurime disposizioni della normativa confermano che la natura pubblica della giustizia riparativa:

-è affidata Centri per la giustizia riparativa retti da enti locali;

-i programmi dei Centri sono svolti solo ed esclusivamente da mediatori esperti in GR previa iscrizione nell’elenco elenco tenuto dal Ministero della Giustizia e per la cui formazione è previsto un lungo percorso;

-la Giustizia Riparativa è – per lo più – attivata dal giudice ex art. 129 bis cpp – che – a valle – ne valuta gli esiti ai fini dell’applicazione delle prescrizioni legislativa e con divieto di pregiudizi in malam partem per le persone che partecipano al programma.

Programmi peraltro riservati e secretati sia per le parti che per i mediatori. (vd artt 50, 51 3 52 d.leg.vo 150/22)

2

L’approccio della Giustizia riparativa fondato sul reato come violazione dei diritti delle persone oltre alla violazione della norma penale e quindi in violazione dello Stato non significa privatizzarne la natura, tantomeno snaturare il diritto penale e processuale ai fini dell’approccio riparativo ai pregiudizi derivanti dal reato. E per di più con esclusione degli organi statuali in primis il giudice e la sua giustizia. Anzi.

Proprio sul riconoscimento del reato come violazione dei diritti della persona si costruisce l’impegno dello Stato ad assumere e riconoscere le richieste concrete delle persone – delle vittime ed anche dell’autore di reato – ed accoglierne tutti gli ambiti – valoriali e relazionali – che non hanno spazio nel processo penale: il dolore, la privazione, le domande di senso e di giustificazione etc.. La persona della vittima, in primis, ma anche dell’indicato autore del reato.

La Giustizia Riparativa è complementare alla giustizia ordinaria del processo penale tradizionale e ne presuppone l’insostituibilità ed ineliminabilità. La Giustizia riparativa non ha poteri accertativi – circa la colpevolezza – tantomeno sanzionatori con irrogazione pene. È complementare nell’accezione e significanza di completare la domanda di giustizia allargandola agli ambiti umani e relazionali toccati dal reato.

Ambiti della persona– valori e relazioni – che restano fuori scena del processo penale tradizionale.

“Non si tratta, dunque, di privatizzare il diritto e il processo penale, ma di umanizzarli e di evitarne la spersonalizzazione.”[3]

Non è un caso che una completa delineazione della Giustizia Riparativa si ha nella cd direttiva vittime n.2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato recepita dal decreto legislativo del 15 dicembre 2015, n. 212 introducendo la cultura della tutela della vittima con numerose norme sostanziali e processuali (vd per tutti artt. 90 bis, 90 ter, 90 quater)

E la restituzione di dignità di persona alla vittima – attraverso tali plurimi riconoscimenti di diritti processuali e sostanziali – è il primo effetto della stessa.[4]

E va precisato che la vittima ed il suo status in rapporto all’indicato autore – che una sommaria lettura negoziale del programma di giustizia riparativa tende strumentalmente a confondere – non possono in alcun modo restare indistinti o fraintesi o ancor meno dimidiati o svalutati ex sé ed in rapporto all’autore del reato.

Gli status ed i valori delle due figure – vittima ed indicato autore – non sono negoziabili né confondibili nè nel processo ed ancor di più nella Giustizia Riparativa.

La Giustizia Riparativa, al contrario, distingue e tiene ben presenti i valori e la dignità di vittime e rei e le soluzioni ai pregiudizi che dal reato e da tali status derivano a seguito delle condotte dell’autore:  “non sono infatti i valori a essere negoziati nei percorsi di giustizia riparativa, bensì le soluzioni ai conflitti affinché queste abbiano (anche) carattere riparativo nel rispetto dello spirito delle norme e perciò di quei valori di cui le norme stesse sono irrinunciabile baluardo” .[5]

Altro – pur sempre nella distinzione di posizioni ed interessi tra vittima e reo – è il trattamento riservato alle persone e “l’equa considerazione dell’interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa” (art.43 co.1 lett. b) d.leg.vo 150/22) è tra i principi della Giustizia riparativa fondato sulla comune e pari dignità delle persone. [6]

I due livelli – i valori e le soluzioni ai conflitti ed ai pregiudizi del reato – sono distinti e tenuti ben presenti anche dal mediatore ai fini della valutazione della fattibilità del concreto programma di Giustizia riparativa: per consentire alle persone di partecipare ed evitare o attenuare ulteriori vittimizzazioni (per la vittima) o pregiudizi stigmatizzanti (per l’indicato autore).

Vittimizzazioni ed effetti stigmatizzanti che derivano invece dalla forza e della potenza del processo penale – con i suoi mezzi e strumenti, suoi operatori – ed i cui aspetti sono stati per troppo tempo trascurati.

Il processo rende alla vittima gli effetti pregiudizievoli della cd vittimizzazione secondaria che si aggiungono alla primaria derivante dal reato e concorrendo allo status complesso di vittimizzazione della persona colpita dal reato…ma rende anche gli indicati autori destinatari di effetti pregiudizievoli ex sé: diventano vittime del processo… delle sue lungaggini, dei suoi effetti.

E l’adagio “il processo è già pena” è quanto mai efficace: se dal reato nasce la vittima – che non cessa mai di esserlo… specie nei reati gravi gli effetti sono permanenti ed ineliminabili – dal giudizio anche l’autore di reato comincia ad essere “vittima processuale” (nel senso chiaramente suindicato).

Ma i programmi di giustizia riparativa – va ricordato – cercano di attenuare tali effetti pregiudizievoli sulle persone: tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità. (art. 43 co.2 d.leg.vo 150/22).

La Giustizia Riparativa – la sua natura e complementarietà – opera un allargamento degli spazi per la persona nel mondo della giustizia penale.

Con la Giustizia Riparativa l’ordinamento offre alle persone coinvolte dal reato un’opportunità di spazi ed ambiti nuovi – sin’ora inesistenti nella giustizia tradizionale – di accoglienza, di narrazione del dolore e dei pregiudizi patiti, di richiesta senso, di rimorso ed anche di rivisitazione delle condotte.

Spazi ed ambiti di incontri – diretti o indiretti, di dialogo o di forme di dialogicità tra le persone coinvolte, familiari e persone di riferimento ed aperti anche alla comunità. (vd art.53 d.leg.vo 150/2022)

La Giustizia Riparativa necessita solo di essere pienamente compresa affinchè se ne possano cogliere compiutamente gli spazi, i luoghi ed i tempi dedicati alle persone ed ai loro ambiti toccati dal reato.

[1] è in itinere l’avvio delle conferenze locali della giustizia riparativa che individueranno gli enti locali che gestiranno i Centri per la Giustizia riparativa – almeno uno in ogni distretto di Corte di Appello – sono pendenti i termini per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti ex art. 93 d.leg.vo 150 e per l’avvio in prima applicazione valorizzando le esperienza di giustizia riparativa esistenti – )

[2] Si vedano precedenti articoli su questa rivista.

[3] Postfazione in Il libro dell’incontro Milano 2017 di LManconi con S.Anastasia pg. 405

[4] La Giustizia Riparativa – per la direttiva 2012/29 – è un obiettivo per gli stati europei.

[5]  G Mannozzi RMancini La giustizia accogliente Milano 2022 pg 85

[6] L’eguale considerazione dell’interesse della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa: è il punto di equilibrio tra il “reocentrismo” della giustizia punitiva tradizionale e l’“orientamento alle vittime” che è tipico della restorative justice; questa è una caratteristica propria della disciplina italiana che ne costituisce un elemento caratterizzante anche per il rispetto dovuto ai dettami costituzionali (art. 3 e 27 Cost.); il punto è delicato e per alcuni “indigesto”: come si può attribuire pari dignità a reo e vittima? Innanzitutto perché lo impone la Costituzione che non distingue (art. 3) i cittadini tra colpevoli e innocenti. Poi perché lo stesso processo, assistito dal garantismo, non attribuisce minore dignità all’imputato, né al condannato, tant’è che esistono il giudice terzo e il ruolo costituzionale del difensore…La giustizia della riparazione introduce nel sistema una dialettica “tripolare”: non c’è più solo lo «Stato-guardiano» (Donini) da un lato che punisce e l’autore del reato dall’altro che subisce la pena, c’è anche la vittima che è sparita dal processo a causa della tradizione del garantismo, ispirato com’è giusto allo scopo di impedire la vendetta privata e che vede bensì la vittima sostituita e protetta dallo Stato ma neutralizzata nel processo, spettatrice e spesso vittima due volte. Merito di una giustizia restorative è dunque innanzitutto recuperare la vittima e renderla protagonista della possibile riparazione che non si esaurisce, come si è detto, nel risarcimento economico.”  M.Bortolato La riforma Cartabia: la disciplina organica della Giustizia Riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo in Questione giustizia https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-riparativa-cartabia “

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