QUANDO RICADE SUI NONNI L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI NIPOTI MINORENNI?

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13345/2023, torna a pronunciarsi sul tema del mantenimento dei figli minori, in particolare quando il genitore su cui grava l’obbligo di versare un assegno, si rende inadempiente.

La Suprema Corte afferma che se la madre da sola non ha i mezzi per provvedere integralmente ai figli e il padre risulta economicamente inadempiente spetta ai nonni paterni l’onere di contribuire al mantenimento dei nipoti.

Tale pronuncia prende le mosse dalla seguente vicenda.

La madre affidataria in via esclusiva della figlia minore ricorre in giudizio per chiedere che l’assegno di contributo al mantenimento della bambina sia posto a carico dei nonni paterni in quanto il padre, sul quale grava l’onere economico, risulta inadempiente oltre che irreperibile dopo la condanna ex art. 570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi a suo carico.

Il tribunale accoglie il ricorso materno emettendo un decreto che pone a carico degli ascendenti paterni l’onere economico.

I nonni propongono appello contro tale decreto. La Corte d’Appello respinge la domanda rilevando che l’obbligo di mantenimento del padre sussiste a prescindere dalla capacità della madre di produrre o meno reddito e sottolineando altresì che i genitori del padre sono chiamati in surroga per le obbligazioni del figlio nei confronti della sua bambina.

L’obbligo paterno, sostiene la Corte, è un fatto positivo e non controverso e lo stesso si può dire per l’inadempimento. La misura del contributo pare adeguata, secondo i giudici di secondo grado, posto che gli ascendenti hanno entrambi proprietà immobiliari e sono titolari di pensioni.

I nonni ricorrono in Cassazione sostenendo innanzitutto che non ci si possa rivolgere a loro perché il figlio risulta inadempiente. In secondo luogo essi affermano che non risulta prova del fatto che la nuora abbia esperito ogni tentativo di legge, quale il pignoramento, a seguito dell’inadempimento del marito di cui viene solo- secondo loro-sottolineata l’irreperibilità.

La Suprema Corte non accoglie le domande dei nonni e lo fa sulla base di quanto segue.

Il punto di partenza del ragionamento degli ermellini è che i giudici di secondo grado hanno utilizzato argomentazioni non condivisibili laddove hanno sostenuto che gli ascendenti sono chiamati in surroga per le obbligazioni paterne nei confronti della figlia.

La Cassazione parte dal richiamo all’art. 316 bis c.c.- che riproduce il testo del previgente art. 148 c.c.- secondo cui quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per provvedere economicamente ai propri figli gli ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri.

Non si tratta però, secondo la Corte, di una surroga, bensì di una responsabilità sussidiaria nel caso in cui le esigenze complessive dei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei genitori.

Il Collegio ribadisce il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta ai genitori primariamente ed integralmente, sicchè se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere l’altro deve far fronte per intero con tutte le sue sostanze economiche e la sua capacità di lavoro salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.

Pertanto, l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e quindi sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori.

Tuttavia, ha concluso la Corte, se la motivazione della sentenza di secondo grado è in parte censurabile in relazione alla motivazione è conforme a diritto il dispositivo in quanto è stato sottolineato sia il reiterarsi del comportamento paterno sia la mancanza di mezzi materna a provvedere intergralmente al mantenimento della figlia.

In conclusione, il ricorso dei nonni è stato rigettato, la sentenza d’Appello non è stata cassata ma ne è solo stata disposta la correzione ex art. 384 ultimo comma c.p.c.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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