NIENTE ASSEGNO DI DIVORZIO SE L’EX MOGLIE HA UNA NUOVA RELAZIONE, ANCHE SENZA CONVIVENZA.

Home 9 News 9 NIENTE ASSEGNO DI DIVORZIO SE L’EX MOGLIE HA UNA NUOVA RELAZIONE, ANCHE SENZA CONVIVENZA.
Share

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di assegno di divorzio. E lo fa con ordinanza n.9817/2023 nella quale afferma il principio secondo cui la relazione con un nuovo partner, anche senza che ci sia convivenza, concorre al venir meno del diritto all’assegno divorzile.

Tale pronuncia prende le mosse dal seguente caso concreto.

In sede di divorzio una signora impugna la sentenza della Corte d’Appello con la quale i giudici di secondo grado ritengono insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio a suo favore. Questa insussistenza veniva dichiarata in considerazione dell’autosufficienza economica e della dimostrata capacità lavorativa della signora stessa, nonché della stabile relazione sentimentale che la stessa intratteneva da tempo con il nuovo compagno e che integrava i presupposti di una famiglia di fatto, come tale ostativa del riconoscimento dell’assegno divorzile, nonostante non ci fosse coabitazione tra i due.

La ricorrente insiste sul fatto che i giudici della Corte d’Appello abbiano commesso un errore nel ritenere che la sua situazione affettiva fosse ostativa al riconoscimento della misura economica a suo favore in quanto benché la relazione fosse di lunga data e venisse ostentata in società senza problemi, mancava dell’elemento della coabitazione e soprattutto di un progetto di vita comune.

La Corte di Cassazione non accoglie il ricorso e si pronuncia ancora una volta nel solco della giurisprudenza precedente, richiamando in particolare le sentenze nn. 9178/2018, 14151/2022 e SS.UU.32198/2023.

Gli ermellini ribadiscono che il legame sentimentale stabile e duraturo, instaurato con altro partner, sia pure in mancanza di coabitazione, sia stato correttamente valorizzato nella sentenza di secondo grado quale fatto idoneo a concorrere con altri alla formazione del convincimento del giudice non nel senso di riconoscere la fondatezza del diritto azionato, ma in mancanza di prova della sussistenza in concreto dei presupposti giustificativi della componente compensativa dell’assegno.

Dott.ssa Lucia Massarotti

Newsletter