DIRITTO ALL’OBLIO: E’ L’INTERESSATO CHE DEVE CHIEDERE L’AGGIORNAMENTO DELLA NOTIZIA.

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La Corte di Cassazione torna, per la terza volta dall’inizio dell’anno, a pronunciarsi in tema di diritto all’oblio.

In particolare, con la sentenza n.6806/2023 cristallizza il principio già espresso nella sentenza n. 2893/2023 e nell’ordinanza n.6116/2023 secondo cui la testata giornalistica ha l’obbligo di cancellazione o aggiornamento della notizia solo dopo la richiesta dell’interessato.

La Suprema Corte ribadisce, infatti, che non può gravare su chi dà la notizia l’obbligo di aggiornamento rispetto alle vicende di cui ha scritto.

Tale sentenza prende le mosse dal seguente caso concreto.

Un ragazzo era stato condannato per reati in materia di stupefacenti. A seguito della condanna il giovane aveva cambiato città per ragioni di riservatezza. La notizia del suo arresto risultava però facilmente reperibile in rete e questo gli ha creato molti problemi sia sul piano delle relazioni sociali instaurate dopo aver chiuso la vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto, sia nella sua vita privata.

Egli si era quindi rivolto alla testata giornalistica online per chiedere l’immediata cancellazione della notizia che lo riguardava e il risarcimento del danno subito a causa della reperibilità dopo tanto tempo della notizia stessa.

Dopo la sua richiesta l’articolo era stato tempestivamento cancellato, ma il risarcimento del danno non era stato ritenuto dovuto.

Egli si è così rivolto all’autorità giudiziaria per avanzare la medesima istanza.

La Corte di Cassazione ha ribadito quanto sopra ricordato. In particolare gli ermellini hanno precisato che le testate giornalistiche pubblicano legittimamente notizie che abbiano caratteristiche di attualità e interesse. I siti stessi, nelle persone che ne sono responsabili, non possono però avere l’obbligo di rimuovere le notizie che, con il tempo, hanno perso i caratteri che le rendono pubblicabili.

La Suprema Corte ha stabilito che in tema di trattamento dei dati personali e diritto all’oblio il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere alla cancellazione, alla deindicizzazione o all’aggiornamento di un articolo in difetto di richiesta dell’interessato, che costituisce la sola condizione che obbliga il responsabile a provvedere.

La ratio di questo principio sta nel fatto che sarebbe troppo gravoso un onere di controllo e aggiornamento in capo chi gestisce un sito di notizie online. La responsabilità di aggiornare, cancellare o deindicizzare l’articolo si ha solo dopo che la richiesta di cancellazione o aggiornamento dello stesso sia stata fatta dall’interessato.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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