Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio è stata pubblicata la legge costituzionale n.1/2022 denominata “modifiche degli artt. 9 e 41 Cost.in materia di tutela dell’ambiente”.
La riforma, approvata da Senato e Camera in prima e seconda deliberazione, ha concluso il suo iter senza necessità di essere sottoposta a referendum ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.
La Costituzione, nella sua formulazione originaria, non considerava l’ambiente quale oggetto di specifica tutela. E’ stata la giurisprudenza costituzionale, in seguito, attraverso la lettura combinata degli artt. 9, 2, 32 e 41 Cost. ad affermare la tutela ambientale come valore costituzionalmente protetto.
Successivamente, con la legge cost. n. 3/2001 la materia ambientale diviene oggetto di specifica discipina all’art. 117 Cost. che disciplina il riparto tra le competenze dello Stato e delle Regioni. Non viene però ancora inserita la tutela ambientale tra i principi fondamentali.
Questo passaggio, che è stato definito epocale e che ha permesso un allinemento dell’ordinamento italiano con il quadro europeo ed internazionale in materia ambientale, avviene grazie all’approvazione della riforma costituzionale.
Le novità sono contenute nelle modifiche degli articoli 9 e 41 Cost.
Nel testo dell’art. 9 viene introdotto il seguente comma: “… tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Fondamentale è il richiamo allo sviluppo sostenibile, principio cardine del diritto dell’ambiente, inteso nell’accezione della definizione data nel 1987 quale “sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”. Portata innovativa ha anche il riferimento alla tutela degli animali che gode di riserva di legge.
Per quanto riguarda l’art. 41, che disciplina l’iniziativa economica privata, vengono inseriti i seguenti riferimenti all’ambiente “… o in modo da recare danno alla salute, o all’ambiente..” e “..indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali…”.
In conclusione, grazie alla riforma costituzionale che ha modificato gli artt. 9 e 41 Cost. anche in Italia il diritto dell’ambiente ha assunto una propria oggettività giuridica, rileva, cioè, come un bene autonomo costituzionalmente tutelato, in linea con gli altri ordinamenti europei. Lo stesso vale per la tutela degli animali, la biodiversità e gli interessi delle prossime generazioni.
Tale rivoluzione ha investito anche l’iniziativa economica privata che d’ora in avanti sarà sottoposta al vincolo di non creare danno alla salute e all’ecosistema.
Dott.ssa Lucia Massarotti