La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di mantenimento dei figli maggiorenni.
Con ordinanza n. 3769/2023 la Suprema Corte si mantiene in linea con l’orientamento consolidato in materia e nega il diritto all’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne che ha un lavoro stagionale ma non cerca una stabile occupazione.
Il ragazzo, infatti, sostengono gli ermellini, dimostra di avere una sua capacità reddituale, ma non si impegna a metterla a frutto cercando un lavoro caratterizzato da stabilità.
Tale pronuncia prende le mosse dal seguente caso concreto.
Nel giudizio di divorzio viene stabilito che il padre non debba più tenere a suo carico alcun contributo al mantenimento del figlio maggiorenne.
Si oppone la madre affermando che il ragazzo non ha raggiunto l’autosufficienza economica; che egli svolge solo un lavoro stagionale e che l’ex marito non ha subito un peggioramento della propria condizione finanziaria come asserisce nei suoi scritti difensivi.
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso della signora in quanto il provvedimento impugnato dalla stessa ha dato atto della capacità del ragazzo di procurarsi i mezzi necessari per vivere. Tale decisione è altresì in linea, sottolinea la Corte, con la giurisprudenza consolidata secondo cui l’obbligo di mantenimento da parte del genitore del figlio maggiorenne perdura finché egli non raggiunga la propria autonomia economica fatto salvo l’accertamento- come nel caso di specie- non solo della sua età anagrafica, ma anche delle sue competenze tecniche, della professionalità raggiunta, dell’impegno o meno profuso nella ricerca di un’occupazione stabile e remunerata e della condotta complessiva dello stesso.
Dott.ssa Lucia Massarotti