CASSAZIONE: VACANZA ROVINATA, VA RISARCITO ANCHE IL DANNO MORALE.

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Leggi e giurisprudenza riconoscono un’importanza sempre maggiore ai viaggi e alle vacanze per la rilevanza che essi hanno assunto nella vita delle persone.

Questa tendenza emerge ancora una volta nella sentenza della Corte di Cassazione n.5271/2023 nella quale viene ricononosciuto il risarcimento del danno biologico e del danno morale da vacanza rovinata a causa della perdita di un’occasione non più ripetibile.

Tale pronuncia prende le mosse dal seguente caso concreto.

Due viaggiatori convengono in giudizio un’agenzia di viaggi chiedendo i danni da vacanza rovinata per i problemi che si sono verificati in merito al trasporto prima e alla sistemazione in albergo poi.

La domanda risarcitoria avanzata viene accolta dal Giudice di Pace e respinta in sede di appello sulla base dell’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e dell’inapplicabilità del termine di prescrizione triennale.

La decisione viene impugnata dai due viaggiatori che ricorrono in Cassazione con quattro motivi di doglianza.

La Suprema Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiara inammissibile il primo e assorbito il quarto sulla base dei seguenti motivi.

I giudici di secondo grado- secondo la Corte- non hanno tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale relativo al danno non patrimoniale riconosciuto quando si subisce un’ingiusta lesione di un valore della persona riconosciuto a livello costituzionale.

La Corte ricorda, infatti, che giurisprudenza e leggi da tempo riconoscono la risarcibilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata. Già nel 2022 la Corte UE ha affermato che il consumatore ha diritto ad essere risarcito per il danno morale che consegue al mancato adempimento o alla cattiva esecuzione delle prestazioni rese nei pacchetti turistici. Tale risarcimento viene riconosciuto in virtù dell’importanza delle vacanze stesse. Anche il Codice del Turismo contempla la vacanza rovinata. Se l’inadempimento non ha scarsa importanza ex art. 1455 c.c. il turista può chiedere la risoluzione contrattuale e il risarcimento collegato al tempo della vacanza trascorso inutilmente e all’irripetibilità dell’occasione ormai persa.

Viene infine accolto anche il motivo con cui i viaggiatori hanno chiesto risarcimento per il danno derivante da ritardo aereo in quanto voce autonoma e soggetta ad un diverso termine di prescrizione.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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