La Corte di Cassazione, con ordinanza n.35971/2022 in merito al diritto del procuratore alla percezione del compenso, sembra sancire una nuova e rischiosa interpretazione in tema di validità della procura alle liti.
I giudici di legittimità non ritengono adempiuto l’obbligo ex art. 4 L.28/2010 laddove l’informativa sull’esperimento facoltativo del procedimento di mediazione sia contenuta nella procura ad litem dalla quale l’informativa si distingue “per oggetto e funzione”.
Allo stesso modo la Corte di Cassazione nella citata ordinanza, richiamando anche la sentenza n.13886/2016, parrebbe distinguere in due documenti necessariamente differenti la procura e l’informativa, che non sembrerebbero suscettibili di essere contenuti in un unico documento, ossia la procura alle liti.
Il problema interpretativo che emerge è il seguente: la sentenza n. 13886/2016 richiamata aveva significato opposto. Pertanto, il richiamo da parte della Corte nel 2022 rischia di diventare un pericoloso precedente.
La pronuncia del 2016 prendeva le mosse dal caso di un avvocato che, dopo aver raccolto la sottoscrizione illeggibile del rappresentante legale di una società omettendo peraltro di indicarne il nome, pretendeva di poter desumere l’identità del proprio assistito dall’informativa sulla mediazione contenuta in un documento diverso dalla procura sottoscritta invece in modo chiaro e leggibile dal cliente, debitamente identificato.
Nella vicenda dello scorso anno, invece, si nega la validità di un’informativa sulla mediazione contenuta nella procura ad litem.
Le due fattispecie appaiono diametralmente opposte. Pertanto, il richiamo alle parole della sentenza del 2016 rischia di aprire la strada ad un pericoloso precedente giurisprudenziale in base al quale ogni mandato alle liti, in qualsiasi modo “omnicomprensivo” di quanto dettato dalla L 28/2010, non sia valido come finora si era creduto.
Il suggerimento che sembra quindi emergere dalla situazione giurisprudenziale recente è pertanto quello di redigere un documento “complesso” che comprenda in maniera chiara e distinta l’informativa sulla mediazione e il conferimento del mandato difensivo.
Dott.ssa Lucia Massarotti