La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza 26363/2022 fa chiarezza in merito alla tipologia di atti e documenti relativi a procedimenti di separazione personale dei coniugi o di divorzio, esenti da imposta di bollo, di registro o ogni altra tassa.
Tale pronuncia prende le mosse dalla seguente vicenda.
Un signore impugnava l’accertamento avente ad oggetto l’imposta sostitutiva relativa ad una cessione di quote societarie in relazione ad un atto regolarmente registrato che aveva generato una plusvalenza.
La Commissione Tributaria accoglieva tale ricorso.
L’Agenzia delle Entrate, successivamente impugnava la decisione in appello. Il ricorso dell’ente veniva però rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale secondo cui, come già rilevato dal giudice di prime cure, risultava operante la causa di esenzione prevista dall’art. 19 della L. 74/1987 poiché l’atto di cessione di quote, sottoposto a tassazione, era stato stipulato in sede di separazione personale dei coniugi.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione. La ricorrente contestava il fatto che la Commissione Tributaria Regionale avesse ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 19 L74/1987 basandosi sull’idea che la cessione delle quote societarie costituisse fase attuativa della separazione.
La difesa della ricorrente sottolineava altresì che l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato e favorevole ad un’applicazione generalizzata dell’esenzione a qualsiasi accordo funzionalmente subordinato alla negoziazione complessiva della separazione avesse ad oggetto i trasferimenti immobiliari e non la cessione di quote.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il rilievo dell’Agenzia delle Entrate per due motivi.
Va riconosciuta applicabilità all’esenzione ex L74/1987 a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere per regolare i loro rapporti patrimoniali derivanti dalla separazione o dal divorzio. E’ pertanto irrilevante il fatto che l’accordo abbia ad oggetto la cessione di quote sociali o il trasferimento di beni immobili, con applicazione di tributi indiretti.
La norma esentativa non distingue infatti tra atti aventi ad oggetto beni immobili o mobili, né limita l’ambito di operatività alle sole imposte indirette.
Dott.ssa Lucia Massarotti