Con ordinanza n. 22761 del 20 luglio 2022, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta sulla violazione del principio di corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c..
Vi è violazione di tale principio quando il giudice si pronuncia oltrepassando i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti o su ciò che esula in generale dal giudizio in questione.
Pertanto, per non incorrere nel vizio di extrapetizione, la domanda deve essere interpretata da parte del giudice, quest’ultimo dovrà tener conto dell’oggetto della domanda e quindi del contenuto effettivo della pretesa.
In questo senso la Suprema Corte si è pronunciata più volte nel tempo, nonchè nel provvedimento in commento, affermando che:<< il vizio dedotto di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., 21 marzo2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002)>>.
Dunque, il vizio di extrapetizione si riscontra quando il giudice del merito non rispetti il potere dispositivo delle parti che con le loro domande ed eccezioni circoscrivono quanto richiesto. Colui che giudica deve valutare attentamente il significato giuridico delle espressioni usate dalle parti, avendo cura di non stravolgere la loro volontà processuale.
In caso contrario il giudice emetterà un provvedimento diverso da quanto voluto dalle parti.
Milena Adani