Con la sentenza n. 2849 del 14 aprile 2022 la settima sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in merito alla sussistenza di incompatibilità tra esaminatori e candidati nei concorsi pubblici.
La sentenza è relativa a un ricorso proposto da due candidati non vincitori di un concorso per l’inserimento di docenti nell’organico di una scuola secondaria di secondo grado. I non vincitori hanno sostenuto la sussistenza di una causa di incompatibilità tra dei giudici della commissione esaminatrice e alcuni candidati, sulla base dell’art. 51 c.p.c.., appellandosi in particolare alla “commensalità abituale” tra questi.
I giudici Consiglio di Stato hanno ritenuto opportuno rigettare il ricorso alla stregua anche della delibera 40/2021 del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa: nell’art. 8 questa stabilisce che “le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell’articolo 51 del Codice di procedura civile”.
I giudici hanno affermato che tra questi casi tassativamente indicati dall’art. 51 non è possibile annoverare come situazione di incompatibilità quella in cui esaminatori e candidati abbiano caricato sui social network foto in cui appaiono insieme.
Questa circostanza, secondo i giudici del Consiglio, non dimostra la “commensalità abituale” richiamata nel ricorso, specificando che i casi tassativi in cui il giudice deve astenersi non possono essere oggetto di estensione analogica.
Pertanto, della “abitualità” bisogna darne prova dimostrando che effettivamente il candidato e il membro della commissione esaminatrice siano in stretto e frequente contatto.
Peraltro, la prova di un rapporto “abituale” non può certamente riscontrarsi nell’amicizia su Facebook, poiché è proprio nella natura del social network la possibilità di entrare a contatto con persone sconosciute.
Milena Adani