La giustizia ed i percorsi di giustizia riparativa tra principi normativi ed esperienza concreta.

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Avv. Pasquale Lattari

Il testo appena pubblicato dalla KEY EDITORE La Giustizia riparativa II ED. Tra principi normativi legge 134 del 221 ed esperienza concreta. – il secondo della Collana PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA (il primo La giustizia riparativa Una giustizia dell’incontro. Una cultura valida per ogni conflitto) – intende coniugare – con intento divulgativo ed esemplificativo – i due aspetti evidenziati nel titolo: i principi e la realtà esperienziale:

  1.  la giustizia riparativa e l’oggetto di delega della legge 134: la disciplina organica fondata sui concetti basilari elaborati dalla normativa internazionale ed europea;
  2.  l’esperienza concreta degli autori operatori – a vario titolo – di giustizia riparativa nel Centro di Giustizia Riparativa presso il Consultorio familiare della Diocesi di Latina che dal 2006 effettuano percorsi su richiesta dell’autorità giudiziaria.

La ‘giustizia riparativa’ è ogni percorso o processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale.
È la definizione contenuta nella Raccomandazione 2018 n. 8 del comitato ministri consiglio d’Europa che afferma anche la giustizia riparativa “prende sovente la forma di un dialogo tra la vittima e l’autore dell’illecito, e può anche includere altre persone toccate da un reato”.
La lettura della Raccomandazione del 2018 ci offre la possibilità di un chiarimento preliminare: la giustizia riparativa non è uno strumento di clemenza.  Tutti gli ordinamenti giuridici dei nostri Paesi, anche i più rigorosi in materia penale, prevedono strumenti di clemenza come la grazia, le amnistie, etc. Questi strumenti di clemenza sono necessari. Ma qui, con la giustizia riparativa non siamo nell’ambito della clemenza, del perdono, della misericordia. Occorre essere chiari a questo riguardo!
La giustizia riparativa è una giustizia che aiuta il trasgressore ad assumersi la sua responsabilità nei confronti della vittima – e nei confronti della comunità, attraverso l’incontro e il dialogo. Verità, responsabilità, incontro, dialogo – e ancora: percorso, cammino, mediazione – sono le parole che fanno parte della cultura della giustizia riparativa.”[1]
La riforma del processo penale voluta dal Governo Draghi e redatta dal Ministro Cartabia è stata avviata con l’approvazione della legge 134 del 2021 che ha delegato a decreti governativi – tra l’altro – l’elaborazione di una disciplina organica della giustizia riparativa mettendo a sistema le esperienze di giustizia riparativa avviate in Italia – ormai da anni – dai principi delle fonti europee e internazionali.
E nonostante l’attività in numerosi centri in Italia la giustizia riparativa risulta poco conosciuta anche alla gran parte degli operatori.
Ma l’analisi oggettiva della giustizia riparativa è positiva: tale modello di giustizia offre programmi e percorsi efficaci per la responsabilizzazione dei rei e per il riconoscimento delle vittime e dei pregiudizi subiti – specie se non meramente economici.
Percorsi e programmi anzitutto non alternativi alla giustizia tradizionale che resta necessaria, ineliminabile ed insostituibile.
La Giustizia riparativa è complementare alla giustizia tradizionale (retributiva), non è disconoscimento della gravità della questione criminale, debolezza sul perseguire la violazione della legge e rinuncia alle sanzioni penali e/o indulgenza e/o accondiscenza clemenziale verso i rei; al contrario è azione riparatoria e recuperatoria dei diritti delle vittime ed impulso fortemente responsabilizzante del reo.
L’essenza della giustizia riparativa è la volontaria ricerca dell’incontro, del dialogo con “l’altro” – a cui si è arrecato o ricevuto pregiudizio con il reato.
I percorsi di giustizia riparativa – per lo più – sono all’interno di proc.ti penali in corso (per es. proc.to di messa alla prova nel processo penale ordinario o nel processo penale minorile) o nella fase di esecuzione della pena. Il tutto presuppone e si fonda sul riconoscimento della propria responsabilità e sul riconoscimento dell’altro – vittima; quindi, sulla sostanziale, attestazione della validità del precetto penale e dell’ordinamento.
E ciò è “parola di giustizia” circa l’accertamento dei fatti, la penale responsabilità, il riconoscimento della vittima e dei pregiudizi subiti, la necessità di riparazione.
È “analoga” alla “parola di giustizia” che effettua su tali aspetti la giustizia giudiziaria tradizionale (retributiva).
E “detta” questa parola di giustizia “deve iniziare un’altra storia, deve poter incominciare qualcosa di nuovo, un’altra possibilità, un’altra fase del cammino: “Occorre una parola di giustizia. Ma un’altra storia inizia qui.[2]

La giustizia tradizionale irroga la pena (ed al più prevede un risarcimento economico a favore della vittima) quella riparativa instaura – se le parti vi acconsentono senza alcun obbligo – un dialogo o un incontro (con varie modalità e diverse forme di partecipazione delle parti) per affrontare i pregiudizi e comprendere, dare senso a ciò che è accaduto, progettare impegni riparativi non meramente economici a favore della vittima e della società.
La Giustizia riparativa fornisce risposta al reato dalla prospettiva della vittima – rivalutandone il ruolo – e rivalutando chi è stato ferito e chi soffre dal reato commesso, specie se ciò riguarda ambiti e valori che la pena del reo non ripara e che il risarcimento economico non elide e/o neppure contempla.
La Giustizia Riparativa ha in sé una “carica utopica”,[3] che tuttavia nonostante gli spazi normativi angusti e non del tutto regolamentati – almeno sin ora – consente percorsi concreti ed efficaci.
Percorsi peraltro che si sono avviati ed affermati nel corso degli anni, nel nascondimento e nella riservatezza che li caratterizza, e tuttavia in modo inesorabile ed irreversibile. Specie in ragione delle recenti disposizioni legislative – legge 134 del 2021 – che – nel rispetto dei principi della normativa sovranazionale – hanno delegato alle imminenti regolamentazioni attuative una disciplina organica della giustizia riparativa.
Leggere le disposizioni della legge 134 sulla giustizia riparativa – oggetto della delega ai decreti governativi – è occasione per guardare sé stessi ed il proprio ruolo e l’attività che si svolge nei Centri di Giustizia Riparativa… “come direbbe l’Hannah Arendt del Prologo di Vita activa, uno spunto per “pensare a ciò che facciamo”; uno spunto che offriamo anche a chi avrà la pazienza di percorrere questo tratto di strada con noi.”[4]

E parlare di giustizia riparativa induce a riflettere sul concetto, sulla ratio e sulle modalità del “fare giustizia”: come si fa giustizia penale? e la pena ed il carcere è utile e rieduca il reo?? E cosa restituisce alla vittima?

[1] Discorso Ministro Cartabia alla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa: “Criminalità e Giustizia penale – il ruolo della giustizia riparativa in Europa” (13 e 14 dicembre 2021, Venezia, Italia) in https://www.gnewsonline.it/venezia-al-via-conferenza-ministri- giustizia-del-consiglio-deuropa/

[2] M Cartabia A. Ceretti Un’altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione Firenze 2020 pag. 103 che cita P. Ricoeur Percorsi del riconoscimento.

[3] Cfr. F. Occhetta la Giustizia capovolta op. cit. pag. 45.

[4] M. Cartabia L. Violante Giustizia e Mito Con Edipo Antigone e Creonte Bologna 2018 pag. 11.

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