Avv. Luca Leidi
Il D.Lgs.36/2021, emanato il 28/2/21 in attuazione della Legge 8 agosto 2019 n.86, ha ridisegnato la materia del lavoro sportivo, con lo scopo di eliminare o quantomeno ridurre il divario tra il trattamento dello sportivo professionista e del dilettante, oggi disciplinata dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 (per i professionisti) e dalla legge ordinaria (per tutti gli altri), nonché dai vari Regolamenti federali di ciascuna specifica disciplina sportiva (uno per il calcio, per la pallacanestro, per il baseball, per il pugilato, ecc.), La nuova normativa, che entrerà in vigore parzialmente dal 1° gennaio 2022 ed in altra parte (specificatamente gli artt. da 25 a 30 e da 32 a 37) dal 31 dicembre 2023, manderà in pensione la vecchia L.91/81 (ex art.52), ponendosi come disciplina cardine del lavoro sportivo in Italia per tutti (professionisti e non).
A prescindere dal “ginepraio” normativo, che sfocia in un disallineamento temporale dell’entrata in vigore della riforma, l’opera di riordino del mondo lavorativo sportivo ha introdotto l’art.15, in generale sul “Tesseramento” degli atleti, e l’art.16, dedicato in particolare al “Tesseramento degli atleti minorenni”. La rilevanza di tali due articoli non può essere ignorata qualora si consideri che, ad oggi, nessuna norma con valenza generale disciplinava tale atto (la regolamentazione del tesseramento è infatti lasciata al singolo Regolamento/Statuto federale di ciascuna disciplina sportiva, con conseguente – lieve – disarmonia tra sport e sport).
È principio imprescindibile dell’ordinamento sportivo quello secondo cui chi intende esercitare una attività sportiva agonistica riconosciuta e tutelata all’interno dell’organizzazione federale debba essere tesserato.
Il tesseramento viene definito come l’atto di adesione formale attraverso il quale un soggetto acquisisce lo status di soggetto di diritto sportivo ed entra a far parte del peculiare mondo sportivo, divenendo titolare di una serie di diritti e doveri predeterminati dalle norme che ogni singola Federazione si è posta (in primis, esercitare il diritto di praticare l’attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dal CONI; in secundis, concorrere a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari; ecc.). È un atto di natura contrattuale-associativa, nel senso che il soggetto, necessariamente attraverso questo atto, entra a far parte di un’associazione che, a sua volta, fa parte di un’altra associazione (è il trinomio atleta-società-federazione). Correlativo al tesseramento, per i sodalizi sportivi è invece prevista la c.d. affiliazione.
La natura dell’atto di tesseramento è stata oggetto di un ampio dibattito dottrinale: in giurisprudenza è prevalsa la tesi “pubblicistica” (ex plurimis Cass. civ., Ss. Uu., 9/5/1986, n.3091) che considera il tesseramento un provvedimento amministrativo di ammissione (quasi una vera e propria “licenza”), in considerazione del fatto che le norme federali che disciplinano l’istituto del tesseramento hanno natura di norme di “azione”, e quindi sussisterebbe in capo al soggetto un interesse legittimo al tesseramento in virtù della quale pretendere dall’amministrazione l’osservanza delle norme che hanno riguardo al buon esercizio dell’azione amministrativa interferente con l’interesse in questione, e non dunque un diritto soggettivo.
Sono fonti primarie del tesseramento gli Statuti ed i Regolamenti federali di ciascuna attività sportiva, ed in essi è possibile rinvenire le norme che riguardano i requisiti, le modalità e i limiti per ottenerlo, in quanto ogni Federazione disciplina in modo autonomo l’accesso dello sportivo. Come detto, a questi si aggiungerà dal gennaio 2022 il D.Lgs. 36/2021, con le novelle di cui agli artt. 15 e 16, tramite i quali il Legislatore ha inteso uniformare l’intero mondo sportivo, in ossequio alle influenze dottrinali, giurisprudenziali e regolamentari che, in un verso o nell’altro, hanno tentato negli anni di colmare il grave silenzio normativo sul tema.
Dalle norme generali di carattere pratico-applicativo, pubblicate annualmente dalle Federazioni e riprodotte nei moduli di tesseramento, attenta dottrina (Valori 2005) ha rinvenuto i seguenti principi comuni:
1) necessità di presentazione di apposita domanda contenente la richiesta di adesione alla Federazione e l’impegno al rispetto delle regole da essa adottate (entrare a far parte di una Federazione Sportiva non è un obbligo ma un onere per chi intende partecipare alle competizioni ufficiali, che necessita di una vera e propria manifestazione di volontà);
2) le procedure per ottenere il tesseramento sono improntate a criteri di rigidità e stretto formalismo (la richiesta di tesseramento è generalmente contenuta in un modulo di adesione predisposto dalle singole Federazioni, ed è con questo atto che il soggetto manifesta la volontà di tesserarsi e di entrare a far parte dell’associazione federale sportiva);
3) annualità dell’atto (con possibilità di rinnovo);
4) per gli atleti è necessario l’intervento, come firmataria o come inoltrante, della società sportiva di appartenenza con cui hanno un contratto di prestazione sportiva (per alcune eccezioni si vedano, ad esempio, le discipline del golf oppure del pugilato: per i loro atleti esse prevedono, diversamente, il tesseramento diretto alla federazione, senza dunque l’intermediazione del sodalizio);
5) generale disincentivo per il tesseramento degli atleti extracomunitari residenti in paese diverso da quello in cui è richiesto il tesseramento, per i quali deve essere provato dal sodalizio tesserante che l’atleta è in Italia per motivi indipendenti dallo sport e deve essere assicurato allo sportivo di essere seguito nel miglior modo possibile sia nella vita “sportiva” che in quella ordinaria (istruzione/formazione sportiva; istruzione scolastica o formazione professionale; ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all’interno della società, ecc.). Ben più agile, de facto, il tesseramento degli atleti comunitari che hanno compiuto l’età minima lavorativa del paese del nuovo club formatore (in Italia, 16 anni).
Vera e proprio novità legislativa è l’introduzione nell’ordinamento sportivo generale dell’art.16, il quale prevede un importante focus sul tesseramento degli atleti minorenni.
Con tale ultima norma, presa coscienza del silenzio della L.91/1981 in argomento, il Legislatore ha inteso uniformare la materia ponendo in evidenza:
- il superiore interesse del minore, per cui “La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore” (co.1);
- l’assenso del minore in possesso della capacità di discernimento (“12 anni”), a ben vedere una vera e propria condicio iuris al tesseramento (co. 2)
Per gli appassionati della “teoria della capacità” del minore, il riferimento dello scrivente alla capacità di discernimento non è casuale: tale termine fa la sua comparsa nell’ordinamento italiano per opera dell’art.7 Legge sulle Adozioni (L.184/1983) e viene definita da attenta dottrina (Scardacchione 2006) come lo “adeguato sviluppo del minore da un punto di vista cognitivo, emotivo e relazionale”. Si deve ritenere che essa meglio rappresenti, rispetto alla tradizionale dicotomia capacità-incapacità di agire, la graduale acquisizione della maturità che consente al minore di compiere scelte autonome, in linea con la moderna concezione del minorenne da “oggetto di tutela” a “soggetto di diritti”, al pari di ogni altro individuo. È proprio con tale ultima norma citata che il Legislatore fissa, convenzionalmente e secondo massime di esperienza, l’acquisizione della capacità di discernere al compimento del 12° anno di età (co.3, prima parte, art.ult.cit.), rimandando ad un accertamento concreto caso per caso per il minore di età inferiore (co. 3, seconda parte, art.ult.cit.).
Tornando all’art.16 D.Lgs.36/21, al fine di far cessare ogni dibattito in tema, esplicitamente si qualifica l’atto di tesseramento come atto di ordinaria amministrazione (art.320 c.c.), prevedendo che la richiesta di tesseramento possa essere compiuta pure da un solo genitore, con applicazione degli ordinari rimedi ex artt. 316 e 317 c.c. in caso di disaccordo o impedimento di uno di essi (art.16 cit., co.1, seconda parte). Ne consegue la non necessarietà della preventiva autorizzazione del giudice.
Tuttavia, è utile far notare che, nonostante l’affermazione del principio generale per il quale l’esercizio dell’attività sportiva, individuale o collettivo, professionistico o dilettante che sia, “è libero” (art.1, L.91/81 ed art.3 D.Lgs.36/21, da leggere in combinato disposto con gli artt. 2 e 18 Cost.), nonostante che, pur disquisendo di rapporto di lavoro, il minore sedicenne avrebbe la possibilità ex lege di firmare da sé il proprio contratto (art.2, co.2, c.c.; art.3 L.977/1967 e ss. mm.) e conseguentemente il propedeutico atto di tesseramento, la Legge sportiva richiede comunque la necessaria firma di almeno un esercente la responsabilità genitoriale.
La ratio è evidente: con il tesseramento, il minore entra tout court all’interno di un nuovo sistema –quello dell’ordinamento sportivo – estremamente regolamentato e ne accetta le regole, ivi comprese tutte una serie di compressioni di diritti, le quali non sussistono nella legislazione ordinaria, che il Legislatore sportivo, per il fatto di dover tutelare un interesse più grande del singolo soggetto (quello dello sport), si è sentito autorizzato a compiere in nome della specialità dell’ordinamento sportivo. Questa è una riprova della tipicità del mondo dello sport.
Un esempio, già utilizzato dallo scrivente in passato, può ben chiarire: il fatto che se l’atleta risulti positivo alla cannabis, perché il venerdì sera si è fatto uno spinello, venga sanzionato con sei mesi di squalifica e la società possa risolvere il contratto di lavoro, questa situazione è tipica dell’ordinamento sportivo. Se questo soggetto faceva il geometra, ad esempio, e verteva nella stessa ipotesi citata, il datore di lavoro non per questo motivo può non far lavorare il soggetto, perché non è presente nessun organo (come la Federazione Sportiva) che afferma che deve rimanere fermo dall’attività per un certo periodo.
Altra rilevante novità è la regolamentazione della disciplina del tesseramento dei minori stranieri, intendendosi per tali gli atleti minorenni “che non sono cittadini italiani” (locuzione che comprende sia comunitari che stranieri, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno).
I Regolamenti/Statuti di ogni disciplina sportiva hanno da sempre scoraggiato il primo tesseramento di un atleta minore straniero che non risieda abitualmente in Italia (vuoi per salvaguardare i propri vivai e le squadre nazionali, vuoi per ostacolare il trasferimento del minore per meri e soli fini sportivi in un paese diverso da quello di residenza).
Sulla scorta di tale sentimento viene introdotto l’art.16 cit., il cui co.3 prescrive che gli atleti minorenni stranieri possono essere tesserati esclusivamente “laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano”.
L’estrema rilevanza di tale articolo è ben evincibile qualora, come già accennato, si consideri che ad oggi non vi è una norma generale da applicare – rectius, valevole per ciascuna disciplina sportiva –, con la drastica conseguenza che la situazione lunge dall’essere univoca, ed ogni Federazione sportiva la affronta con regole e precauzione sensibilmente diverse.