Al fine di escludere l’applicazione del regime della comunione legale dei beni è necessario, oltre ai requisiti indicati dell’art. 179 c.c., comma 1, lett. c); d); ed f), che l’altro coniuge partecipi all’atto di acquisto e che risulti espressamente tale esclusione. La mancata contestazione o l’esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente, pur avendo natura ricognitiva e non negoziale, costituisce tuttavia un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce l’efficacia di una dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare l’effetto di una presunzione “juris et de jure” di non contitolarità dell’acquisto, di natura non assoluta ma superabile mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti consentiti dalla legge.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, 28 aprile 2021, n. 11188