Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920 c.c., comma 3, un “diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” che trova la sua fonte nel contratto e, pertanto, è opinione dominante che sin dalla designazione del terzo esso fuoriesca dal patrimonio del soggetto stipulante ed entri a far parte del patrimonio del beneficiario. In altri termini, nel momento in cui l’assicurato individua il beneficiario, è la stessa norma che indica che questi acquista un diritto iure proprio.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 15 aprile 2021, n. 9948