Premessa – Per gli artt, 6 e seguenti del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n.162, i coniugi, senza necessità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, possono separarsi, divorziare, modificare le condizioni di una loro precedente separazione o di un loro precedente divorzio, in forza di un semplice accordo – accordo che esse si erano impegnate a cercare in forza di una convenzione (per cui nella pratica, nei casi in esame, si parla di separazione, divorzio per convenzione assistita).
Di seguito cercherò di tratteggiare l’iter che i coniugi debbono percorrere per raggiungere tale traguardo.
I- Il primo passo è la stipula della convenzione di cui alla premessa
Stipulata tale convenzione e raggiunto in base ad essa felicemente un accordo per la separazione o per il divorzio, o per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio occorre trasmettere (entro dieci giorni!) l’accordo raggiunto alla Procura della Repubblica.
Quale Procura della Repubblica? tu mi domanderai. Te lo dico in base alle “linee guida” (per l’applicazione dell’art. 6 D.L. citato) espresse dalla Procura della Repubblica di Arezzo. In base a tali “linee guida”, la Procura a cui va trasmesso l’accordo é: A) se l’accordo ha per oggetto una separazione, quella ove i coniugi hanno avuto l’ultima comune residenza; se l’accordo ha avuto per oggetto un divorzio, quella in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza, se infine l’accordo ha per oggetto la modifica delle condizioni di separazione, (la Procura competente) é quella del luogo di residenza del beneficiario dell’obbligazione.
II- Come si trasmette l’accordo in questione? Certo non per posta: occorrerà che qualcuno lo depositi accompagnato da una istanza (vedi formula seguente) nella segreteria della Procura. Chi é legittimato a tale deposito? Quale dev’essere il contenuto dell’istanza? Quali documenti vanno ad essa allegati?
Alla prima domanda risponderò nel seguente numero III; alla seconda, nel numero IV, alla terza nel numero V.
III- Legittimato a depositare l’accordo (e poi a ritirare l’autorizzazione o il nulla osta di cui all’art.6 d.l. citato) é la persona come tale indicata nella convenzione o, in mancanza di tale indicazione, la persona che é delegata al deposito in forza di una procura scritta firmata dai due coniugi.
IV- L’istanza dovrà avere un contenuto parzialmente diverso a seconda che l’accordo riguardi una coppia che abbia o no figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap (vedi meglio l’art. 6 decreto citato) ovvero economicamente non autosufficienti. Nel primo caso (se cioè la coppia non ha figli minori ecc.ecc.), l’istanza avrà ad oggetto la richiesta di un “nulla osta”; nel secondo caso, avrà ad oggetto un’autorizzazione.
V- I documenti che si dovranno allegare alla istanza saranno diversi a seconda che si tratti di separazione, divorzio o modifica delle “condizioni” e a seconda, anche qui, che l’accordo riguardi una coppia che abbia, o no, figli ancora bisognosi di assistenza (figli minorenni, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti).
Sempre tenendo presenti le “linee guida” date dalla Procura di Arezzo (e avvertendo lo studioso che potrebbero esservi diversità tra Procura e Procura e….nostre omissioni, per cui la cosa migliore é pur sempre informarsi presso la segreteria della Procura competente) di seguito indicheremo i documenti da allegare all’istanza.
Nel caso l’accordo abbia ad oggetto una separazione.
In tal caso i documenti da allegare (in carta semplice) sono: 1) copia documento valido di identità di ciascuno dei coniugi, 2) certificato per estratto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui é stato celebrato, 3) certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza di ciascuno dei coniugi; 5) autocertificazione che i figli maggiorenni sono autosufficienti.
In più, se si tratta di coppia con figli minorenni ecc., dovranno altresì essere allegati: VI- dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni di ciascuno dei coniugi; 7) certificazione attestante lo stato di handicap del figlio maggiorenne.
Nel caso l’accordo abbia ad oggetto un divorzio.
In tal caso i documenti da allegare (sempre in carta semplice) sono: 1) copia documento di identità valido di ciascuno dei coniugi; 2) certificato per estratto dell’atto di matrimonio; 3) certificato contestuale di residenza di ciascuno dei coniugi; 4) copia autentica di un documento attestante la pregressa separazione (ad esempio, copia autentica del verbale di separazione con decreto di omologa, copia autentica della sentenza anche parziale di separazione con attestazione del passaggio in giudicato insieme a copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati ……); 5) autocertificazione che i figli maggiorenni sono autosufficienti; 6) certificazione/ autocertificazione su quella che é stata l’ultima comune residenza delle parti (questo a meno che i coniugi continuino ad avere ancora una comune residenza come tale risultante dal certificato sub 3); 7) copia della “convenzione.
In più se si tratta di coppia con figli minorenni ecc.ecc. dovranno essere allegati: 8) dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni di ciascuno dei due coniugi; 9) certificazione attestante l’handicap del figlio maggiorenne.
Nel caso che l’accordo abbia ad oggetto modifiche delle condizioni di divorzio o separazione.
In tal caso i documenti da allegare (in carta semplice) sono: 1) documenti di identità delle parti in corso di validità; 2) certificato per estratto dell’atto di matrimonio con le necessarie annotazioni della separazione e/o divorzio; 3) certificati contestuali di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi; 4) copia autentica di un documento attestante le condizioni della separazione o del divorzio
(es. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa, copia autentica della sentenza anche parziale di separazione con attestazione del passaggio in giudicato….); 5) autocertificazioni che i figli maggiorenni sono autosufficienti; 6) copia della “convenzione”.
In più, se si tratta di coppia con figli minorenni: 6) dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni di ciascuno dei coniugi; 7) certificazione (eventuale, ovviamente) attestante l’handicap del figlio maggiorenne
VI- La Procura della Repubblica esaminata la documentazione prenderà una decisione, che, se l’avvocato avrà avuta l’avvertenza di comunicare la sua pec, gli sarà di solito comunicata in via telematica.
Avuta notizia del deposito del provvedimento del procuratore della Repubblica, la persona a ciò delegata dai coniugi (che sarà nella normalità dei casi uno dei difensori – ma nulla vieta ovviamente che la delega sia fatta ad entrambi i difensori) si recherà alla segreteria della Procura per ritirare l’originale (non la copia) di tale provvedimento (avendo la cortesia di portarsi dietro copia di tale provvedimento per facilitare l’opera del segretario che dell’originale, prima di consegnarlo, dovrà fare copia autentica da archiviare).
Attenzione a quanto sub VII.
VII- Entro dieci giorno dalla comunicazione fatta dalla Procura (e, secondo una discutibile interpretazione, dal momento, se precedente a tale comunicazione, in cui la parte ha provveduto a ritirare l’originale del provvedimento o una sua copia conforme) gli avvocati (che hanno sottoscritto la stipula dell accordo) dovranno trasmettere“all’ufficiale del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto copia autenticata dello stesso (accordo)”.
Inoltre, sempre gli avvocati che hanno sottoscritto l’accordo, dovranno far pervenire al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo é stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui é iscritto uno degli avvocati” copia dell’accordo e il “formulario” ISTAT (art.11 D.L. 132/2014).
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Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore