Decreto ingiuntivo

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Premessa – La procedura relativa al decreto ingiuntivo si può sintetizzare come segue.

Un creditore fa ricorso a un giudice monocratico (Giudice di Pace o tribunale in composizione monocratica) chiedendo che venga ingiunto – a colui che egli pretende, in base ai fatti e alle prove indicate nel ricorso stesso (prove qualificate, vedi artt. 633-636!), essere suo debitore – il pagamento di una somma di denaro liquida (ossia ben determinata nella quantità) o di una certa quantità, anch’essa ben determinata, di cose fungibili (e, si badi, egli, il creditore, non potrebbe chiedere l’ingiunzione ad adempiere un obbligo diverso dal pagamento di una somma di denaro o dalla consegna di cose fungibili, ad esempio non potrebbe chiedere l’adempimento dell’obbligo di gettare giù un muro pericolante – vedi art. 633). Il giudice, ritenuta la fondatezza del ricorso, pronuncia (con decreto) la ingiunzione richiesta, avvertendo però contestualmente il debitore, che può fare “opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 641). Se il debitore non fa opposizione, l’Autorità giudiziaria, su istanza del creditore, dichiara esecutivo il decreto (art. 647). Se il debitore invece fa opposizione, si instaura (art. 645) un giudizio che si svolgerà “secondo le norme ordinarie davanti al giudice adito”. La sentenza pronunciata a conclusione di questo processo, se rigetterà l’opposizione, renderà il decreto, esecutivo, se invece in tutto o in parte accoglierà la opposizione, lo renderà caduco e obsoleto (ma, naturalmente, se, accogliendo parzialmente l’opposizione, accoglierà con ciò stesso, sia pure parzialmente, la pretesa del creditore verso l’opponente, pronuncerà condanna parziale di questo – e, come chiarisce l’art. 653, in tal caso “il titolo esecutivo sarà costituito esclusivamente dalla sentenza”).

Questa, la normativa sul decreto, però detta in sintesi, dato che tale normativa dice anche molto altro: ad esempio, dice (art. 642) che il creditore ha il potere, a certe condizioni, di ottenere l’esecuzione provvisoria del decreto (cioé, di ottenere l’esecuzione del decreto quando ancora non si sa se il debitore gli farà o no opposizione), e, simmetricamente, che, il debitore, che ha fatto opposizione, ha il potere, sempre a certe condizioni (dette nell’art. 649), di ottenere la revoca di tale provvisoria esecuzione.

A questo punto alcune riflessioni. E’ chiaro che la procedura de qua, compie un vistoso strappo al principio della imparzialità del giudice (artt. 51 ss), in quanto ammette, sì, un contraddittorio, ma un “contraddittorio differito” a dopo che il giudice ha espresso, accogliendo la richiesta di ingiunzione, un suo giudizio positivo sulla fondatezza della pretesa del ricorrente. Si dirà, che, però, il giudice può accogliere il ricorso solo quando questo é fondato su prove, che danno una particolare certezza sulla sua fondatezza. Ma questo, non é completamente vero. In quanto il giudice può accogliere il ricorso anche in base a prove, che non gli darebbero, in un normale giudizio ordinario, quella certezza necessaria per accogliere la domanda attrice. Ad esempio, può accogliere la richiesta di ingiunzione: in base a una scrittura, che ha, sì, una sottoscrizione, ma, una sottoscrizione di cui non si può dire che provenga dall’autore della sopraestesa dichiarazione (dato che non é “legalmente riconosciuta” nei modi voluti dagli artt. 2702 C.C ss. e 214 segg. C.P.C.)[1], in base ad un telegramma “anche mancante dei requisiti prescritti dal codice civile” (v. co. 1 art. 634), in base alla parcella di un professionista (art.633 n.3 e art. 636), che dichiara l’avvenuta espletazione di una attività, la cui l’unica prova é data in pratica dalla dichiarazione del professionista stesso.

Si dirà: ma, il fatto stesso che l’ingiunto non si opponga, non é la migliore prova della fondatezza delle dichiarazioni fatte dal creditore? Sì, ma fino ad un certo punto, dati i termini brevi in cui la opposizione va presentata, dato il suo costo. Ed é anche da tenere presente che il creditore, prima che il debitore possa fare opposizione, può ottenere la provvisoria esecuzione. Certo, può ottenere questa (provvisoria esecuzione) in base a prove di solito più solide (cambiale, assegno, vedi il primo comma art.642) di quelle occorrenti per un decreto ingiuntivo semplice; però, di solito, come ho detto, non sempre, in quanto il secondo comma stesso art. 642, ammette la concessione della provvisoria esecuzione anche in base a una scrittura privata, la cui sottoscrizione non sia legalmente riconosciuta (vero é che deve trattarsi di una scrittura sottoscritta dal debitore, ma ciò non elimina i dubbi sull’autenticità della sottoscrizione) e, nel caso vi sia “ pericolo di grave pregiudizio nel ritardo”, si accontenta anche delle stesse prove (indicate nei precedenti artt. 633-636), sulla cui base il legislatore ritiene concedibile un decreto “semplice” (cioé, privo della provvisoria esecuzione).

Ma allora, si domanderà lo studioso, perché, nonostante questo difetto di garantismo (che ha dato, si badi, anche origine a eccezioni di costituzionalità), il legislatore continua a prevedere l’istituto de quo? Lo continua a prevedere, e fa benissimo, in considerazione del risparmio di attività giurisdizionale che consente.

Tanto premesso, diciamo ora nei seguenti numeri 1 -10 come si svolge un tipico procedimento per decreto ingiuntivo (ben avvertendo lo studioso, interessato solo a come si fa un atto di opposizione a decreto, che troverà trattato tale punto al seguente numero 11).

I – Ci si procura la documentazione da allegare al ricorso come prova del diritto fatto valere, si redige il ricorso (vedi “formula A) e la nota spese. Quindi si trasformano i documenti da allegare in “immagini” (cioé, si scansionano) e si trasforma il ricorso e la nota spese in pdf.

Fatto questo, si “archiviano” i documenti, come sopra trasformati, + il ricorso e la nota spese in una cartella, che sia da noi facilmente reperibile al momento in cui dovremo trasferire (cliccandovi sopra), ogni “atto” in essa contenuto, nella busta telematica.

2- Si effettua il deposito nella cancelleria telematica di quanto archiviato come detto sub 1. N.B. Non sarebbe ammissibile il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo recandosi di persona nella cancelleria (a meno che non si tratti di procedimento davanti al Giudice di Pace).

4- Ci si procura il numero di ruolo generale della procedura.

5-Lasciato passare un congruo tempo (non troppo, perché su di noi pende la spada di damocle della decadenza prevista dall’articolo 644), si visita la cancelleria telematica (ecco perché, nel precedente numero 4, si é detto che bisogna procurarsi il numero di ruolo: senza questo numero non possiamo entrare nella cancelleria telematica).

6 – Nella cancelleria telematica possiamo (prima o poi, bisogna programmare la necessità anche di più visite) trovare una bella notizia o una cattiva notizia. La bella notizia sarà che il giudice ha accolto il ricorso. La cattiva notizia sarà la comunicazione (da parte della cancelleria), che il giudice ha rigettato il ricorso oppure che il giudice, ritenendolo “insufficientemente giustificato”, ci invita “ a provvedere alla prova” (vedi meglio l’art. 640).

 

7- Mettiamoci nell’ipotesi migliore: il giudice ha emesso il decreto ingiuntivo. In tal caso noi dobbiamo fare applicazione del secondo comma dell’articolo 643, che vuole che “il ricorso e il decreto siano notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti”.

A tal fine noi si deve operare come detto nei numeri seguenti.

 

8- Si estrae dalla cancelleria copia (cartacea) sia del nostro ricorso, sia del decreto ingiuntivo.

 

9- Prendendo come base la copia cartacea relativa al ricorso, con un “copia-incolla, in calce ad essa si riproduce il decreto.

A questo punto si autenticano sia le copie del ricorso che del decreto (e infatti la legge dà a noi avvocati il potere di autenticare le copie estratte dalla cancelleria telematica).

Fatto questo occorrerà provvedere alla notifica delle copie come sopra autenticate. Il che in pratica può avvenire con una notifica tramite ufficiale giudiziario o, se il suo destinatario ha una pec, mediante pec.

 Mettiamoci qui nel caso che si debba o voglia fare una notifica mediante ufficiale giudiziario: in tal caso occorrerà, far seguire alla autentica, la relata di notifica.

10- Andata a buon fine la notifica del decreto, bisogna…aspettare[2]. Aspettare perché? Per vedere se l’ingiunto fa opposizione (nel termine di cui al primo ocmma art. 641 – che oggi é di quaranta giorni, domani…non si sa). E per sapere se l’opposizione é stata fatta, cosa dovremo fare? Di regola, niente, perché, se l’ingiunto ha fatto opposizione di regola noi difensori saremo i primi a saperlo perché di regola (ma vedi meglio il comma primo art. 645), anche se destinatario della notifica dell’atto di opposizione sarà il ricorrente, il luogo in cui questa avverrà sarà il nostro studio (praticamente, la copia dell’opposizione sarà consegnata a mani nostre o della nostra segretaria).

 

11- Poniamoci nel caso che l’ingiunto voglia fare opposizione al decreto: come deve procedere? Deve procedere come segue.

A- Redigere un atto di opposizione (vedi formula B).

Giudice competente sarà lo stesso “giudice che ha emesso il decreto” (co.1 art. 645): quindi, se chi ha emesso il decreto fosse il giudice di pace di Genova sarà competente l’ufficio del giudice di pace di Genova (si badi, l’ufficio e non proprio lo stesso giudice di pace che ha emesso il decreto: anzi, di regola, se il decreto é stato emesso dal giudice di pace, dottor Bianchi, a giudicare sull’opposizione sarà designato il giudice di pace dottor Rossi).

B- Notificare l’atto di citazione, tenendo presente che, se più sono le parti, ad ognuna di esse dovrà essere notificata una copia. La notifica all’ingiungente, anche se destinatario é lui, dovrà essere fatta presso il suo procuratore. Ciò in pratica significa che se noi siamo i ricorrenti e non vediamo giungere nel nostro studio (entro il termine dato nel decreto per fare opposizione) nessuna notifica, possiamo tirare….un sospiro di sollievo e domandare l’esecutività del decreto (ai sensi dell’art. 647).

C- Costituirsi. E nei termini di cui all’art. 165, infatti una costituzione tardiva, ai sensi del secondo comma art. 171, non potrebbe (secondo la prevalente giurisprudenza) essere ritenuta valida ai fini di impedire la declaratoria di esecutività del decreto di cui parla il primo comma art. 647. E se l’opponente non si fosse costituito, l’opposto avrebbe interesse a costituirsi? Secondo un’autorevole Dottrina, sì, perché, così si sostiene, altrimenti non potrebbe chiedere l’esecutività del decreto (di cui parla sempre l’art. 647).

 Per il resto la causa di opposizione ha la stessa disciplina di ogni altra causa di cognizione. Dovendosi però tener presente:

– che l’opponente, anche se assume la veste di attore, con tutti i relativi oneri, nella sostanza é un convenuto. Pertanto é soggetto a tutte le decadenze, di cui l’art. 167 grava il convenuto (in particolare per quel che riguarda: eventuali domande riconvenzionali, chiamate di terzo, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio).

-che così come l’opponente assume nella sostanza la posizione del convenuto, così l’opposto, nella sostanza, assume quella dell’attore e quindi sarà suo onere provare l’esistenza del credito (integrando, se del caso, la prova data con la documentazione allegata al ricorso).

12- Poniamoci ora nel caso che l’ingiunto non abbia fatta opposizione o non l’abbia fatta nei termini di legge.

In tal caso, il ricorrente dovrà fare istanza per la declaratoria di esecutività del decreto. E anche se l’art. 647 prevede la possibilità di una istanza orale, in pratica dovrà mettere per iscritto tale istanza (dovendola depositare telematicamente). Il ricorrente instante dovrà preoccuparsi di provare il difetto di opposizione? No, perché il cancelliere dedurrà la prova della mancata opposizione dal fatto che l’ufficiale giudiziario non gli avrà fatto pervenire l’avviso di cui al primo comma art. 645 (infatti per tale primo comma l’ufficiale giudiziario, contemporaneamente alla notifica dell’atto di citazione in opposizione, “deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota nell’originale del decreto”).

13 – Pervenuta la nostra istanza in cancelleria, le cose, poi, vanno così: il cancelliere prende nota che abbiamo presentata l’istanza; controlla che nessuna opposizione sia stata fatta e porta il fascicolo al giudice a che prenda le decisioni di cui all’art 647.

Non è detto che il giudice ci dia quel che gli abbiamo chiesto (cioè la esecutorietà): potrebbe benissimo disporre la rinnovazione della notifica (v. melius l’art. 647). Mettiamo però che le cose ci siano andate bene: il giudice ha disposto la esecutorietà (con un decreto che sarà apposto, insieme alla c.d. “formula” di cui parla l’art. 475, in calce all’originale del decreto ingiuntivo – originale rimasto naturalmente depositato in cancelleria). In tale caso siamo pronti per procedere all’esecuzione del decreto.

14- Per iniziare la procedura di esecuzione ci basterà provvedere alla notifica del precetto. Ma la notifica del titolo esecutivo non la dovremo effettuare? No, ma dovremo stare attenti a “far menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell’apposizione della formula” (oltre che naturalmente dell’emissione del decreto) – vedi il co.2 art.654.

 

15- Poniamoci nel caso che l’ingiunto abbia fatto opposizione, si sia costituito e il giudice abbia emessa la sua brava sentenza. Se con questa il giudice ha accolto l’opposizione ….ci é andata male, occorre portare pazienza. Mettiamo però che invece abbia rigettata totalmente o parzialmente l’opposizione. Nel caso sarà nostro interesse porla in esecuzione: come fare?

Nel primo caso (rigetto totale) bisognerà, nell’ipotesi che a ciò non abbia già provveduto il giudice dell’opposizione, chiedere, al giudice che ha emesso il decreto, di dichiarare la esecutorietà del decreto. Fatto questo, non occorrerà notificare il titolo esecutivo (alias, il decreto ingiuntivo), ma, per iniziare la procedura esecutiva, basterà la notifica del precetto (però nel precetto dovrà “farsi menzione del provvedimento che ha disposta la esecutorità e dell’apposizione della formula – vedi co.2 art.654)

Nel secondo caso (sentenza di rigetto parziale), occorrendo notificare il titolo esecutivo (che per il disposto dell’art. 653 co.2 “ é costituito esclusivamente dalla sentenza”), occorrerà di questo (idest, della sentenza) acquisire le copie necessarie ad hoc (copie autentiche e munite della “formula”).

16 – Poniamo che il giudice ci abbia concesso un decreto provvisoriamente esecutivo

(e qui ci limitiamo ad esaminare il caso che la provvisoria esecuzione ci sia stata concessa ai sensi dell’art. 642, non dell’art. 648).

In tal caso per procedere esecutivamente, dovremo provvedere, prima di tutto, alla notifica del precetto e del titolo esecutivo (chiedendo alla cancelleria le copie autentiche di questo munite della “formula” di cui all’art. 475). Ma, domanderai, perché notificare il decreto, non si applica il secondo comma dell’art. 654? No, in questo caso, non si applica (non é neanche immaginabile una procedura esecutiva in cui il debitore, se non altro al momento del primo atto esecutivo[3], non fosse posto a conoscenza del titolo esecutivo! e, del resto, l’art. 654 dice che “non occorre una nuova notificazione del titolo”, dando per presupposto che una sua notificazione vi debba essere).

Notificati titolo e precetto, potremo adire gli ufficiali giudiziari per il pignoramento.

Entro quanto tempo dovremo provvedere alla notifica del decreto? Entro sessanta giorni; questo per evitare che il decreto diventi inefficace, ai sensi dell’art. 644.

[1] E’ pacifico infatti che la nozione di prova scritta accolta nel n.1 art.633 “non coincide con quello di prova scritta cui l’art.2702 c.c. attribuisce efficacia legale. Così, ad esempio, hanno efficacia probatoria anche gli scritti provenienti da un terzo o dal debitore pur se non riconosciuti da questi ultimi, dal momento che il creditore può integrare, nel successivo giudizio di opposizione e con efficacia retroattiva, la prova già allegata in fase monitoria” (v. “Codice di procedura civile esplicato” ed.XXI, Simone, p.714).

[2] Però nel caso si sia ottenuto un decreto provvisoriamente esecutivo, non dovremo aspettare neanche la sua notifica: questa, certo, sarà fatta dall’ufficiale giudiziario, ma contestualmente al pignoramento.

[3] Il che accade quando, essendosi applicato l’ultima parte dell’art.482 e l’ultimo comma dell’art.642, il creditore é esentato dall’obbligo di notificare previamente il titolo in forma esecutiva (come prescritto dall’art.479). Deve essere chiaro quindi che, il fatto di aver ottenuto semplicemente la provvisoria esecuzione del decreto, non esenta il creditore, nè dal obbligo di notificare il decreto, né dall’obbligo di notificarlo “almeno dieci giorni” prima del primo atto esecutivo.

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Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore


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