L’art. 618bis dispone nel suo primo comma che “per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo (art.409 ss) le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”. Ciò significa che sia l’opposizione all’esecuzione sia quella agli atti esecutivi che tu proporrai prima dell’esecuzione dovranno assumere la forma del ricorso (formula A).
Sempre l’art 618 bis nel suo secondo comma recita: “Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 615 e dal secondo comma dell’art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza” (la sottolineatura è nostra). Ciò significa che, quando è iniziata l’esecuzione, tu dovrai proporre l’opposizione (come previsto per le comuni opposizioni dagli artt. 615 e 617) con ricorso al giudice dell’esecuzione. Sempre come previsto per le comuni opposizioni negli articoli 616 e 617, il giudice dell’esecuzione prenderà all’udienza i provvedimenti ritenuti da lui opportuni; la diversità di rito si avrà quando dopo l’udienza tu dovrai introdurre (o riassumere) la causa: in tal caso il tuo atto dovrà assumere la forma prevista dagli artt. 409 ss.
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Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore