Espropriazione presso terzi

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Premessa – Abbiamo visto, parlando della “espropriazione mobiliare presso il debitore”, che l’ufficiale giudiziario, al fine di acquisire sulla res quella disponibilità, che permetterà la sua espropriazione, priva l’esecutato di alcuni poteri (“Tu, esecutato, non puoi traslocare la cosa pignorata, non la puoi vendere..”) e si sostituisce a lui nell’esercizio d’altri poteri (metti, prende la res pignorata e la deposita in un magazzino all’altro capo delle città). Tutto questo egli é legittimato a fare perché c’é un titolo (di solito, una sentenza) che indirettamente (proprio in quanto “titolo esecutivo”) gli dà questa legittimazione. Ma che dire se la res (mettiamo che sia una preziosa tela) non é, per usare la terminologia del legislatore, “presso il debitore”, ma é nella disponibilità di un terzo (metti, é in un magazzino di cui ha le chiavi, non il debitore Verdi, ma un certo sig. Rossi)? Nel caso, se il terzo, il Rossi, mettesse spontaneamente la res a disposizione dell’ufficiale giudiziario, tutto o.k., non ci sarebbe problema, potrebbe farsi l’espropriazione anche di quella res, di quella tela (v. co. 5 art. 492 – e, mutatis mutandis, il discorso si potrebbe ripetere nel caso che il bene da acquisire fosse un credito del debitore Verdi verso il terzo, Rossi, e il terzo, il Rossi, adempisse la sua obbligazione; ma, si badi, non basterebbe che riconoscesse l’esistenza del credito – leggere attentamente sempre il quinto comma ora citato). Ma nel caso ciò non accadesse, di certo l’ufficiale giudiziario non si potrebbe surrogare nei poteri del terzo (del Rossi), aprire il magazzino, prendere la res (la preziosa tela) e portarsela via. Questo anche se il creditore esecutante (chiamiamolo, sig. Bianchi) desse la prova che quella res (quella tela) é in realtà del debitore esecutato Verdi e si trova nel magazzino del terzo, Rossi, perché lì il debitore esecutato Verdi l’ha lasciata in temporaneo deposito (art.1787 e ss). “Sì, dovrebbe dire l’ufficiale giudiziario, le prove che tu, Bianchi, creditore esecutante, mi dai, sembrano buone; ma é solo il giudice che può dire se sono effettivamente buone”. Insomma se non esistessero l’articolo 543 e seguenti, che subito andremo a visitare – a meno che il terzo spontaneamente desse la res all’ufficiale giudiziario (o, essendo il bene un credito, spontaneamente, non solo lo riconoscesse, ma lo adempisse) – occorrerebbe che il creditore esecutante Bianchi, se vuole espropriare la preziosa tela (o se vuole acquisire il credito), si procurasse (dopo aver già ottenuta una sentenza di condanna verso il debitore esecutato Verdi) una nuova sentenza, che condannasse il terzo Rossi a consegnare la tela: quindi occorrerebbe che il Bianchi (surrogandosi al Verdi – artt. 2900 e 2902 Cod. Civ.) facesse un altro atto di citazione, pagasse un altro avvocato e convenisse in giudizio il terzo Rossi (il quale anche lui dovrebbe pagare un altro avvocato, eccetera). Tutto questo, ripetiamo, se non esistessero gli artt. articoli 543 e seguenti, che invece…. ci sono. E fortunatamente, perché essi creano un marchingegno, che dà la possibilità al creditore Bianchi di giungere in via diretta (saltando sia un processo di cognizione, sia un processo di esecuzione) ad espropriare o a farsi assegnare il bene (la preziosa tela, il sostanzioso credito…).

In sintesi il marchingegno é questo: I- Bianchi invita il terzo a dichiarare se il debitore Verdi può disporre di quella res o no (semplificando, se proprietario della res é lui, Rossi, o il debitore esecutato Verdi), (oppure, per rifarci all’altro esempio da noi fatto) se egli (idest. il terzo Rossi) é debitore, o no, di tot (verso il debitore esecutato, Verdi); II Se il terzo Rossi (che, si badi, può stare in quel mini-giudizio, che così si instaura, senza costituirsi formalmente, e tanto meno senza necessità di essere rappresentato da un avvocato) dichiara, che in effetti il Verdi, il debitore esecutato dal Bianchi, può disporre della res, o (nel altro esempio da noi fatto) che in effetti il debitore Verdi é creditore (verso di lui, Rossi) di tot, o anche omette ogni dichiarazione (e qui lo strappo, alle regole ordinarie della procedura e a favore dell’esecutante Bianchi, é evidente), la res si considererà nella disponibilità del debitore Verdi (o il Verdi si considererà titolare del credito) con tutte le conseguenze del caso: il bene e il credito potranno essere espropriati a favore del creditore esecutante Bianchi o a lui assegnati.

E se il terzo Rossi si rifiuterà di riconoscere di essere debitore del Verdi (per riferirci a uno degli esempi da noi fatto) o (per riferirci al altro esempio) contesterà al Verdi la possibilità di disporre del bene? Allora il marchingegno non avrà dato risultato positivo; ma anche in tale ipotesi l’accertamento del diritto di credito (del Verdi verso il Rossi) o del diritto (sempre del Verdi) sul bene, avverrà con un procedimento semplificato (vedi art.549).

(Se lo studioso, essendo più paziente di Giobbe, vorrà leggersi a questo punto l’art. 492bis, ponendo particolare attenzione al suo terzultimo e ultimo comma, vedrà che il legislatore apre al creditore non solo la via “diretta” di cui ora si é detto, ma, se autorizzato dal presidente del tribunale alla “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”, addirittura una via direttissima – però, si ripete, solo limitatamente alla ipotesi che lui, il creditore esecutante, sia a tanto autorizzato dal presidente, e tale limitazione a dire il vero suona un po’ irragionevole).

L’iter di una espropriazione presso terzi –

1) Si notifica il titolo esecutivo e l’atto di precetto (qui noi ci limitiamo a considerare l’ipotesi che, l’espropriazione verso terzi. non si innesti su altra espropriazione – e a questa ipotesi ci limitiamo, per non complicare la vita nostra e dello studioso prendendo in considerazione ipotesi, possibili in teoria, ma sconosciute nella pratica; nella pratica, invero, l’espropriazione presso terzi, nella stragrande maggioranza dei casi, nasce del tutto svincolata da ogni altra procedura espropriativa).

2) Si redige l’atto di pignoramento (presso terzi) sulla traccia della formula di cui postea.

3) Si notifica l’atto di pignoramento. Stando attenti che l’udienza di comparizione non cada prima del termine indicato nell’articolo 501 (vedi co. 3 art. 543).

4) Effettuata la notifica dell’atto di pignoramento, si fanno copie (copie informatiche!): del titolo esecutivo, dell’atto di precetto, dell’originale di notifica dell’atto di pignoramento – che ovviamente si sarà provveduto a ritirare dagli ufficiali giudiziari (per quel che riguarda l’originale di notifica dell’atto di pignoramento, v. l’incipit del quarto comma art. 543 – ma si tenga presente che non sarà l’ufficiale giudiziario a venire nel nostro studio per effettuare la consegna dell’atto, ma dovremo essere noi ad andare nel suo ufficio, si tenga ancora presente che l’ufficiale giudiziario dovrà apporre nella copia, che ci consegnerà, il timbro di “avvenuta consegna”).

5) Quindi ci si costituisce depositando (telematicamente) in cancelleria: nota di iscrizione a ruolo + le copie come da noi sopra fatte e attestate conformi agli originali. Questo deposito si dovrà fare, si badi, entro il termine di trenta giorni dalla consegna a noi fatta, da parte degli ufficiali giudiziari, dell’originale di notifica dell’atto di pignoramento. E se tale termine non viene rispettato? Per il disposto del comma quarto, ultimo periodo, dell’art. 543, il “pignoramento perde efficacia”. E tale perdita di efficacia del pignoramento comporterà (in forza dell’art. 64ter disp. att.) il sorgere, a carico del creditore, dell’onere di darne notizia al debitore e al terzo (vedi meglio l’art. 164ter citato).

6) Si compare all’udienza, e, se il terzo ci ha fatta pervenire la dichiarazione scritta di cui all’art. 547, la si deposita.

Nel caso il terzo abbia riconosciuto il credito o la proprietà del nostro debitore sul bene, il giudice, applicando gli articoli 552 e 553, disporrà la vendita o la assegnazione del bene pignorato (res o credito che sia).

Nel caso il terzo abbia contestato i diritti del debitore esecutato (vedi meglio l’articolo 549) si procederà all’accertamento di tali diritti, secondo il disposto (sempre) dell’art. 549.

Nel caso il terzo non abbia fatta la dichiarazione di cui all’art. 547, si applicherà il secondo comma art. 548.

Elementi per l’inserimento dei contenuti

Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore


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