Abbiamo già visto nella prima sezione del libro (paragr.75) quale funzione ha e come si notifica l’atto di precetto
Per avere un’idea di come si redige rimando lo studioso all’art. 480 e alla prima e seconda formula sottostanti.
La seconda formula, come noterà, riguarda, non una sentenza, bensì delle cambiali, ed é stata scelta sia perché la cambiale é uno dei pochi titoli esecutivi a cui non va apposta la “formula” (arg. a contrario ex co.1 art.475) sia perché il precetto su cambiali (assegni….) ha una particolarità che segnaleremo nelle “avvertenze”.
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Sanguineti, Pratica civile ragionata
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